Articolo 8 della Legge 30 novembre 1952, n. 1844
Articolo 7Articolo 9
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22 dicembre 1952
Art. 8.
La designazione degli agenti riconosciuti meritevoli della sistemazione a ruolo sara' fatta da apposite Commissioni compartimentali o di servizio nominate dal Ministro per i trasporti.
Tali Commissioni saranno presiedute da un funzionario dell'Amministrazione ferroviaria di grado non inferiore al 3ª e composte di quattro membri di grado non inferiore al 5ª e di due rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali. Un funzionario di grado non inferiore al 6ª esercitera' per ogni Commissione l'ufficio di segretario.
Dette Commissioni debbono dichiarare se, per il servizio non di ruolo prestato, l'agente possa essere riconosciuto "meritevole" della sistemazione a ruolo ed accertare la esistenza degli altri requisiti richiesti dalla presente legge.
Per ognuna delle qualifiche di grado superiore al 10ª verranno compilate graduatorie di merito, a cura di apposite Commissioni centrali, sulla base degli elementi forniti dalle Commissioni compartimentali o di servizio. Tali Commissioni centrali, nominate dal Ministro, saranno presiedute da un funzionario di grado 1° e composte di quattro membri di grado non inferiore al 4°, e di due rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali. Funzionari di grado non inferiore al 5° eserciteranno per ogni Commissione l'ufficio di segretario.
Alle Commissioni centrali saranno deferiti altresi' gli eventuali reclami contro la pronuncia delle Commissioni compartimentali o di servizio.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1952