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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/07/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Cristina Flesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 183/2025 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(CF. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Parte_1 CodiceFiscale_1
Schiavone (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._2
MO ID (CZ), alla Via Fratelli Bandiera n. 1, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
Opponente
E
(CF. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Francesco Pitaro (CF. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito C.F._4 in Catanzaro alla Via XX Settembre n. 62, giusta procura posta in calce alla memoria di costituzione in giudizio.
Opposto
, residente in [...]
Convenuto
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.7.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 841/2024 D.I. del 4.12.2024 provvisoriamente esecutivo – nell'ambito della causa di cui al nr. 4963/2024 R.G., il Tribunale di Catanzaro intimava a e Parte_1 CP_2 il pagamento della somma di € 12.000,00, oltre interessi e spese del procedimento in favore di CP_1
quale restituzione di un prestito infruttifero.
[...] Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione deducendo di non Parte_1 essere in alcun modo tenuta alla restituzione della somma che il aveva versato sul conto CP_1 corrente cointestato con il marito, atteso che l'attrice, a differenza del proprio ex marito, , CP_2 non ha mai intrattenuto rapporti di tipo economico con il ricorrente originario. Si trattava, infatti, di una somma destinata unicamente al , con il quale il aveva intrattenuto rapporti di CP_2 CP_1 carattere economico e societario. All'uopo ha depositato visure di diverse società attestanti il legame societario che legava il al proprio ex marito, . CP_1 CP_2
Ha dedotto, inoltre, che, nel mese di gennaio 2023, e decidevano di intraprendere dei CP_2 CP_1 percorsi societari autonomi, di guisa che, a seguito di modifiche delle compagini societarie, il CP_2 ha acquisito il 100% della F&G Srl e della Gourmeat Srl, mentre la C&C Srl veniva totalmente acquisita dal CP_1
Deduceva, poi, che le società acquisite dal avevano un'importante esposizione debitoria (pari a CP_2
48.000,00 euro) e, considerato che l'amministrazione precedente era in capo al fratello del CP_1 quest'ultimo, per venire in aiuto al , gli aveva prestato la somma di € 12.000,00, versata in CP_2 diverse soluzioni sul conto corrente BPER cointestato ai coniugi – . Pt_1 CP_2
Un primo versamento il 20.11.2023 e, a seguire, i versamenti datati 21.12.2023 e 23.01.2024.
Allegava, pertanto, che della somma citata neanche una minima parte era destinata alla stessa, atteso che i coniugi, all'epoca, versavano in uno stato di crisi matrimoniale, tanto da essere giunti alla separazione nel mese di marzo 2024.
La ha, pertanto, concluso, come nessuna pretesa di restituzione della somma oggetto del Pt_1 prestito possa essere avanzata nei suoi confronti, in quanto, pur trattandosi di conto corrente cointestato, era, in ogni caso, un conto a firma disgiunta, di guisa che la responsabilità per la mancata restituzione sarebbe da addebitare unicamente in capo al , quale soggetto che ha, peraltro, CP_2 emesso gli assegni privi di copertura.
Chiedeva, quindi, la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 841/2024, e, nel merito, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per l'inesistenza del credito azionato, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita parte opposta, eccependo l'infondatezza, la pretestuosità e la temerarietà dell'atto di opposizione, contestando tutte le allegazioni formulate dalla Invero, il ha premesso Pt_1 CP_1 di avere versato la somma di € 12.000,00 a titolo di prestito infruttifero sul conto corrente cointestato ai coniugi – per far fronte ad una necessità economica dagli stessi manifestata. CP_2 Pt_1
Ha specificato che al prestito era seguita la dazione, da parte dei coniugi – di n. 3 CP_2 Pt_1 assegni bancari dell'importo di € 4.000,00 cadauno pagabili alle date del 30.4.2024, del 31.5.2025 e del 30.6.2024 e che, tuttavia, ha tentato invano di riscuoterli alle scadenze previste, in quanto gli stessi risultavano privi di copertura.
Al fine di recuperare dette somme, il ha, quindi, fatto ricorso per decreto ingiuntivo che CP_1 veniva accolto dall'intestato Tribunale, sì come dotato di provvisoria esecutorietà.
Il nel merito, ha contestato le asserzioni della in ordine alle ragioni del prestito CP_1 Pt_1 infruttifero per fatti di natura societaria, così come ha ritenuto prive di fondamento le deduzioni di controparte in ordine alla motivazione correlata all'esposizione debitoria della società acquisita dal e precedentemente amministrata dal proprio fratello. CP_2
Ha, infine, richiamato il disposto di cui all'art. 1813 c.c., deducendo come l'intervenuta separazione tra la ed il non abbia alcun rilievo ai fini di causa. Pt_1 CP_2
Ha, altresì, rappresentato che la previsione della firma disgiunta con riferimento al conto corrente intestato agli ex coniugi non vada in ogni caso a scalfire la responsabilità solidale cui sono esposti gli stessi.
Si è, pertanto, opposto alla sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i., non sussistendone, a suo avviso, i presupposti di legge, e, nella specie, non ricorrendo alcun grave motivo ex art. 649 cpc che ne giustifichi l'ottenimento. Ha, quindi, concluso chiedendo la conferma della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, con conseguente rigetto della richiesta sospensiva di parte opponente. Nel merito, ha chiesto il rigetto integrale dell'atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 841/2024 e conseguentemente, previo accertamento della sussistenza del prestito intercorso tra le parti, la condanna in solido dei sig.ri e alla restituzione CP_2 Parte_1 della somma di euro 12.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed onorari come per legge.
La causa è stata istruita documentalmente, poiché, con ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.6.2025, il Giudice, rigettata la richiesta di interrogatorio formale avanzata da parte opponente (in quanto deferito a soggetto terzo rispetto al rapporto oggetto del giudizio), così come la chiesta sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto. Reputata la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 26.06.2025 (sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.). A detta udienza, preso atto delle conclusioni rassegnate per iscritto dalle parti, la causa veniva trattenuta a sentenza, riservando il deposito della motivazione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda principale spiegata dall'opponente è priva di fondamento e deve essere, pertanto, rigettata. Occorre preliminarmente ricordare che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 cpc, le parti si trovano nella posizione che avrebbero avuto in sede di giudizio ordinario, poiché, nel giudizio di opposizione, l'opponente, debitore ingiunto, diventa convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto acquisisce la qualità di attore, con conseguente ripartizione dell'onere probatorio.
Oggetto della presente vertenza, insorta a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, è un'obbligazione solidale dal lato passivo: più debitori sono tenuti ad eseguire la stessa prestazione, di guisa che l'adempimento di una sola parte, libera anche l'altra.
Lo scopo dell'obbligazione solidale è quello, per l'appunto, di rendere più sicuro per il creditore il conseguimento del credito.
La nozione di solidarietà è dettata dall'art. 1292 c.c.: l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno possa essere costretto all'adempimento per la totalità, con la conseguenza che l'adempimento da parte di uno soltanto di essi libera anche gli altri;
oppure, quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori. L'implicazione processuale della nozione sostanziale di solidarietà si trae dall'art. 1306 c.c., secondo cui la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.
Invero, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è stato pronunciato nei confronti degli ex coniugi e , coobbligati in solido in virtù della cointestazione del conto Parte_1 CP_2 corrente bancario sul quale il ha versato la somma di euro 12.000,00 a titolo di prestito CP_1 infruttifero.
Orbene, giova preliminarmente premettere che l'atto di opposizione è stato proposto esclusivamente dalla co debitrice di contro per il , si è cristallizzata l'esposizione debitoria nei riguardi Pt_1 CP_2 di A detto riguardo, infatti, è possibile richiamare il principio secondo cui l'autorità Controparte_1 del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico. Tale assunto trova applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, che, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso (cfr. Cassazione civile, sent. Nr. 28318 del 2017).
Prima di passare al merito, è doveroso spendere qualche considerazione in ordine alla citazione, nel presente giudizio, di . CP_2
Ancorché non vi sia prova in atti dell'intervenuta e rituale notifica nei suoi confronti da parte dell'opponente si ritiene di non procedere alla rimessione della causa sul ruolo, al fine di Pt_1 approfondire detta circostanza, e ciò accedendo ad un'interpretazione estensiva del principio della ragione più liquida, applicabile anche in presenza di vizi di natura processuale e finanche alla ricorrenza di vizi attinenti alla corretta instaurazione del contraddittorio.
La Cassazione ha avuto modo di affermare che, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, il giudice è esentato, in applicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare anche le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio delle parti, poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente ai fini dell'esito del giudizio, oltre che lesiva del principio della ragionevole durata del processo (cfr.
Cassazione ord. Nr.10839 Del 2019; Cass civile, S.U. nr. 23542 del 2015).
Più nel dettaglio, in un'ottica di economia processuale, si ritiene di non doversi preoccupare della corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti del , dal momento che trattasi di soggetto CP_2 che non può, in ogni caso, ritenersi legittimato passivo in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui naturale controparte dell'opponente non può che essere l'originario ricorrente per decreto ingiuntivo. Il , co obbligato unitamente alla di saldare il debito nei confronti CP_2 Pt_1 del rivestendo la qualifica di terzo nel giudizio in esame, avrebbe, tutt'al più, potuto CP_1 partecipare in caso di richiesta ed ottenimento dell'autorizzazione alla chiamata del terzo, cosa non verificatasi nel caso in esame.
Il predetto principio consente l'esame delle censure verificandone l'impatto operativo, piuttosto che la coerenza logico sistematica, sostituendo il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze costituzionalizzate di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, ancorché logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Si ritiene, pertanto, previa dichiarazione di inammissibilità della domanda spiegata nei confronti del per carenza di legittimazione passiva, di poter passare ad esaminare il merito. CP_2
L'opposizione spiegata da è priva di fondamento e va, dunque, rigettata. Parte_1
A tal riguardo, va evidenziato che l'art. 1854 c.c., in particolare, prevede che, nel caso in cui il conto corrente sia intestato a più persone a firma disgiunta e, dunque, con facoltà per ciascun correntista di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari vengono considerati creditori in solido nei confronti dei terzi.
Quanto ai rapporti interni tra correntisti, l'art. 1298 c.c. prevede che l'obbligazione in solido si divida tra i diversi debitori o tra i diversi creditori in parti uguali “se non risulta diversamente”. Pertanto, deve presumersi che le somme presenti su di un conto corrente cointestato spettano ai titolari dello stesso in parti uguali, pur essendo possibile per l'altro correntista dimostrare un diverso criterio di riparto pattuito tra le parti.
Ai fini che ci occupano è, quindi, pacifico che, nei rapporti esterni, diversamente da quanto vale nei rapporti interni tra concreditori, ciascuno dei due cointestatari del conto si considera creditore o debitore per l'intero, in forza del regime di solidarietà attiva e passiva disposto dall'art. 1854 c.c..
Nel caso in esame, la ha semplicemente allegato e non provato la circostanza secondo cui Pt_1 la somma, ancorché versata sul conto corrente cointestato, sia stata destinata unicamente al , CP_2 legato da rapporti societari ed economici pregressi con il CP_1
Peraltro, per come anzidetto, detta circostanza avrebbe potuto, tutt'al più, avere rilievo nella ripartizione interna tra co debitori nella misura in cui fosse stata reputata idonea a superare la presunzione legislativa di spettanza in egual misura della somma ricevuta a titolo di prestito sul conto corrente cointestato. Di contro, detti rilievi non avrebbero potuto spiegare alcun effetto nei riguardi del creditore e, quindi, nei rapporti esterni, dal momento che ciascun co debitore è, in ogni caso, tenuto in solido alla restituzione dell'intera somma versata a titolo di prestito infruttifero. In altri termini, le ragioni poste alla base del prestito, oltre ad essere rimaste indimostrate, non avrebbero in ogni caso potuto conseguire l'effetto pratico di determinare l'impossibilità per il di CP_1 pretendere anche dalla il pagamento dell'intera somma di euro 12.000,00 da lui versata sul Pt_1 conto corrente spettante agli ex coniugi.
Alla luce di tali considerazioni la proposta opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri di cui alle tabelle del d.m. n. 147/2022, per lo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in base ai valori minimi in ragione del valore e del grado di difficoltà della controversia, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento.
PQM
Il Tribunale, in persona della Dott.ssa Maria Cristina Flesca,
- Rigetta l'opposizione formulata da e conferma l'esecutorietà del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 841/2024 del 4.12.2024;
- Dichiara inammissibile la domanda formulata da nei confronti di , Parte_1 CP_2 per carenza di legittimazione passiva;
- Condanna al pagamento dell'importo di € 12.000,00 oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria;
- Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per competenze professionali calcolate nei valori minimi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, spese di iscrizione a ruolo (€ 118,50 + € 27.00), IVA e CPA, se dovute come per legge. Catanzaro, 22.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina Flesca