Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 8757/2019 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8757/2019 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Augusto 90 presso TE
l'avv. Bruno Tommasetti, dal quale è rappresentata e difesa come da procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
E
, residente in [...] Controparte_1
in persona di un procuratore ad negotia, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Napoli alla Via Bisignano 24 presso l'avv. Maria Dolores Cozzarelli, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura a margine della comparsa di risposta
CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
ha convenuto nel presente giudizio e spa TE Controparte_1
chiedendo di dichiarare il conducente del ciclomotore Honda Controparte_2
pagina 1 di 6
si è costituita
[...] chiedendo di dichiarare la domanda improponibile, la propria Controparte_2 carenza di legittimazione passiva, di dichiarare nullo l'atto di citazione, o di rigettare la domanda nel merito;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, è stato escusso il teste , è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. Testimone_1
ora la causa va decisa. Persona_1
Preliminarmente, la domanda va dichiarata proponibile, avendo l'attrice inviato richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa convenuta con raccomandata ricevuta il 9/11/2018, documento prodotto dalla stessa parte convenuta;
ed anche se, come dedotto da costituendosi, tale richiesta non avesse posseduto tutti i requisiti CP_2 prescritti dall'art. 148 Cod.Ass., la domanda sarebbe comunque proponibile – perché, come affermato da Cass. 32919/2022 “L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata.”, e non risulta che abbia mai chiesto a di integrare la suddetta richiesta;
in ogni CP_2 TE caso, contrariamente a quanto si sostiene nella comparsa di risposta di parte convenuta, la richiesta di risarcimento del 9/11/2018 indicava il codice fiscale della odierna attrice, descriveva le circostanze del sinistro, precisava data di nascita, attività e reddito di
, e vi erano allegati il referto dal quale risultavano le lesioni subite, e il TE certificato di guarigione con postumi.
La convenuta, costituendosi, ha anche eccepito di non essere legittimata passiva;
ma legittimata lo è, poiché l'attrice ha dedotto di essere stata investita da un veicolo assicurato per la Rca con quella compagnia, e l'ha convenuta quale impresa designata dal FGVS;
ed è pure titolare dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio, perché prima che iniziasse la presente causa non ha mai negato di avere CP_2 assicurato il veicolo di al momento del sinistro, ed ha anche fatto visitare CP_1
l'attrice dal proprio medico fiduciario.
Secondo parte convenuta, sempre come dedotto in comparsa di risposta, l'atto di citazione sarebbe nullo “mancando la precisa indicazione dei fatti di causa e della dinamica con cui il sinistro si sarebbe verificato”: in realtà, in citazione si afferma che in data 30/7/2018 ore 1.15 circa, in Napoli alla Salita San Raffaele, “stava TE attraversando la strada sulle strisce pedonali, allorquando il conducente del ciclomotore Honda Tg. X75C7M, nel transitare a velocità sostenuta, senza avvedersi della presenza pagina 2 di 6 della IG.ra , la investiva facendola cadere al suolo”: una dinamica TE sufficientemente precisa, con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo dell'evento, e dei movimenti essenziali dei soggetti coinvolti.
Che il ciclomotore tg. X75C7M fosse, al momento del dedotto sinistro, di proprietà di
, risulta dalla visura targa del Ministero delle Infrastrutture e dei Controparte_1
Trasporti depositata dalla parte attrice.
Nel merito, in comparsa, parte convenuta ha dedotto alcune circostanze, che renderebbero inattendibile la versione dei fatti prospettata dall'attrice: a) l'attrice ha rilasciato una dichiarazione scritta in cui affermava che il sinistro si era verificato alle ore 23.30, e non alle ore 1.15 come dedotto in citazione;
b) dal Casellario Centrale Infortuni risulta che l'odierna attrice “avrebbe riportato lesioni anche in un precedente sinistro avvenuto in Napoli il 06/06/2015”; c) dalla Banca Dati Ivass risulta che
[...]
risulterebbe protagonista di ben 4 sinistri tra luglio e agosto 2018, Controparte_1 incluso quello per cui è causa. Non si ritiene che tali circostanze possano rendere inattendibili le prove raccolte in questa sede: è possibile che l'orario del sinistro sia stato indicato erroneamente, in primo momento, dalla infortunata (con una differenza di soli 105 minuti); è ben possibile che l'attrice avesse subito un altro sinistro stradale l'anno prima di essere coinvolto in questo, così come è peculiare, ma non impossibile, che il veicolo di sia stato coinvolto in quatto incidenti nell'arco di un Controparte_1 mese (oppure alcuni di questi non erano autentici, ma ciò non significa che non si sia effettivamente verificato quello per cui è causa).
Il teste escusso in questa sede, , ha riferito: “chiamo , nato a Testimone_1 Testimone_1
Napoli il 18.3.1988 ed ivi residente a[...] (identificato con C.I. n.
rilasciata il 16/04/2021) e sono il compagno di;
io ero con lei il Numero_1 TE giorno dell'incidente, era fine luglio del 2018, era circa l'1:00. Quella sera stavamo uscendo di casa, noi abitiamo “basso”, in via Salita San Raffaele n. 45, in Napoli per andare a prendere il motorino che era parcheggiato di fronte allorqaundo fu investita da un motorino che andava ad alta TE velocità; preciso che via Salita San Raffaele è una strada stretta a unica corsia di percorrenza e proprio fuori casa nostra si attraversa la strada, in quel punto ci sono le strisce pedonali, ma sono molto sbiadite;
era avanti a me quando il motorino che percorreva la strada nel senso di marcia TE l'ha urtata di faccia facendola cadere;
ricordo che era un motorino 50, forse un SH, di colore scuro;
era guidato da un ragazzo di circa 20 anni che pure lui, a causa dell'impatto, cadeva a terra;
fu TE colpita sul lato sinistro del corpo e infatti accusava dolori al petto, al torace, al braccio e alla gamba tutto sul lato sinistro;
il ragazzo invece non ricordo si fosse fatto male. urtata sul lato TE sinistro cadeva a terra di faccia;
dopo la caduta mi presi i dati del ragazzo che conduceva il motorino e poi portai la mia compagna al C.T.O. Non avvertimmo la Polizia Municipale. Era notte quindi non c'erano altri passanti o altre macchine che si fermarono dopo l'accaduto”; DOMANDA 1): “Vero è che il giorno 30.07.2018, alle ore 01,15 a.m. circa, in Napoli, alla Via Salita San Raffele, la IG.ra
, in qualità di pedone, nei pressi della propria abitazione, attraversava la strada TE sulle strisce pedonali?” R.: “ Si confermo” DOMANDA 2): “Vero è che la IG.ra TE mentre attraversava la strada, priva di marciapiede, dirigendosi di fronte, veniva investita dal ciclomotore Honda SH 50 Tg. X75C7M, condotto da un giovane?” R: “ Si confermo, preciso che pagina 3 di 6 appena si esce di casa non c'è alcun marciapiede ma direttamente la strada” DOMANDA 3): “Vero è che il ciclomotore Honda SH 50 proveniva dalla sinistra rispetto alla IG.ra ed TE investiva quest'ultima alla parte sinistra del corpo?” R.: “ si confermo” DOMANDA 4): “Vero è che a causa dell'investimento la IG.ra cadeva al suolo?” R.: “si confermo” TE DOMANDA 5): “Vero è che a seguito dell'incidente la IG.ra subiva lesioni TE personali per le quali veniva soccorsa e trasportata in ospedale?” R.: “ si confermo” ADR avv. Cozzarealli “ la mia compagna non è mai stata vittima di altri incidenti prima di quello oggetto del presente giudizio, almeno da quando la conosco, cioè da almeno 5/6 anni;
ho reso in precedenza un'altra testimonianza circa 4 anni fa per un altro sinistro”; ADR avv. Tommasetti “preciso che l'incidente è avvenuto circa a metà dell'attraversamento che stavamo effettuando io e , lei TE era avanti a me quindi ho visto tutta la scena;
il motorino ha colpito con la sua parte TE anteriore, paravento e ruota”.”. Nella propria comparsa conclusionale, parte convenuta sostiene che la deposizione sopra riportata non sia attendibile perché generica: il teste nulla ha riferito sulla velocità del veicolo investitore, non ha precisato se l'attrice stesse attraversando la strada a passo lento oppure spedito, se si fosse guardata intorno prima di iniziare ad attraversare, se l'attrice avesse fatto qualcosa per scansarsi, non ha specificato se in quel momento il traffico fosse intenso o meno, se il conducente del motoveicolo avesse operato qualche manovra per evitare di investire il pedone. Si osserva che il teste ha descritto compiutamente il luogo del sinistro, i punti d'impatto tra veicolo e pedone, le direzioni dell'uno e dell'altra, le modalità di caduta dell'attrice, il comportamento successivo al sinistro: tutti gli elementi essenziali dell'evento.; la velocità del ciclomotore è una valutazione abbastanza soggettiva, così come la velocità del pedone, ed è ben possibile che il teste non abbia ritenuto di soffermarsi su cosa abbia fatto l'attrice per ispezionare la strada prima di attraversare, anche perché nessuno glielo ha chiesto, così come non gli è stato chiesto di eventuali tentativi del ciclomotore per evitare di investire, del resto poco agevoli in una strada stretta;
oppure potrebbe non aver notato tali particolari, tanto più in piena notte;
quanto al traffico, se il teste non ha specificato nulla, si deve presumere che fosse conforme a quanto di norma accade all'ora 1, ossia che fosse quasi nullo.
Il teste, nel 2023, ha precisato che non aveva subito altri sinistri almeno sino a TE
5 o 6 anni prima della deposizione (ossia quando il teste e l'attrice avevano iniziato una relazione sentimentale); e poiché il precedente sinistro si è verificato nel 2015, si vede che non c'è contraddizione;
per qualsivoglia motivo l'attrice potrebbe non avere raccontato al compagno di un precedente incidente che l aveva procurato solo un lieve trauma (al polso sinistro, 2%), oppure il teste potrebbe non aver ricordato che l'attrice gliene aveva parlato.
Non essendovi dunque ragioni per considerare inattendibile il teste escusso, si ritiene che il sinistro si sia effettivamente verificato, e con le modalità descritte nella deposizione sopra riportata;
dunque il ciclomotore di investì che CP_1 TE stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, e ciò lo costituisce in colpa;
ed anche se non si conosce dettagliatamente la condotta del pedone, l'art. 2054.1 stabilisce che il conducente del veicolo a motore si presume responsabile, sino a prova contraria. pagina 4 di 6 Pertanto, va dichiarato responsabile esclusivo del sinistro per cui è Controparte_1 causa.
Il CTU, con analitica valutazione dalla quale non vi è motivo di discostarsi, anche perché le parti non hanno mosso osservazioni, ha accertato che nell'evento l'attrice riportò trauma contusivo toracico, con rottura intracapsulare di protesi mammaria a sinistra;
trauma contusivo-distorsivo alla spalla sinistra con distrazione del tendine del sovraspinoso;
escoriazioni multiple al torace e agli arti inferiori;
seguì una invalidità parziale al 75% di giorni 10, al 50% di giorni 20 e al 25% di ulteriori giorni 16; sono residuati postumi permanenti consistenti in un ispessimento del tendine del sovra- spinoso alla spalla sinistra, in assenza di ripercussioni di natura funzionale;
una lieve ptosi della mammella sinistra, con lieve spianamento della porzione prossimale rispetto all'areola mammaria, evidenziabile ad una attenta osservazione.”; tali postumi integrano una invalidità permanente del 3%, in soggetto che all'epoca dei fatti aveva l'età di anni 27; sono congrue spese documentate in euro 212, ed è prevedibile una spesa futura di euro 5000 per protesi mammaria. Applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2018, e considerato che non sono stati addotti motivi validi per personalizzare il danno, vanno liquidati all'attore euro 2107 per l'invalidità temporanea ed euro 4340 per l'invalidità permanente;
vanno aggiunti euro 5212 per spese mediche;
complessivamente, quindi, i convenuti vanno condannati in solido a pagare all'attrice la somma di euro 11.659; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 30/7/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla predetta somma via via annualmente rivalutata dal 30/7/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 8757/2019 tra: TE
, attrice;
e spa convenuti;
così
[...] Controparte_1 Controparte_2 provvede:
1) Dichiara responsabile civile esclusivo del sinistro per cui è Controparte_1 causa;
2) Condanna i convenuti in solido a risarcire all'attrice i danni da questa subiti nell'evento, che si liquidano in euro 11.659; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 30/7/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla predetta somma via via pagina 5 di 6 annualmente rivalutata dal 30/7/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attrice ogni somma che questa documenti di avere versato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attrice le spese del giudizio, che si liquidano in euro 570 per esborsi ed euro 5.077 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Bruno Tommasetti. Così deciso in Napoli in data 7/1/2025 Il giudice unico
pagina 6 di 6