Articolo 10 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30
Articolo 9
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13 marzo 2003
Art. 10. (Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge
22 marzo 1993, n. 71) 1. L' articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71 , convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Benefici alle imprese artigiane, commerciali e del turismo). - 1. Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi e' subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale".
Entrata in vigore il 13 marzo 2003
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