TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 13342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13342 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40142/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40142/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con CP_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Rosa Angela Andriano, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata Controparte_2 C.F._2 in Anaco (VENEZUELA) il 05.08.1998, con il patrocinio dell'avv. Valentina
D'Aniello, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.10.2024 chiedeva che venisse CP_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 03.03.2022 con
, precisando che dall'unione non erano Controparte_2 nati figli, e che in data 13.11.2023 era stato ratificato l'accordo di separazione
1 personale innanzi all'Ufficiale dello stato civile, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con la moglie.
nel costituirsi in giudizio, non si Controparte_2 opponeva alla richiesta di scioglimento del matrimonio ma chiedeva dichiararsi l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile a carico del ricorrente, attesa l'evidente disparità economica tra le parti e la mancanza di mezzi adeguati in capo alla resistente per raggiungere un'autosufficienza economica.
All'udienza del 14.97.2025, il Giudice Delegato, invitate le parti alla discussione orale e rimetteva la decisione al Collegio.
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sull'istanza di assegno divorzile avanzata dalla parte resistente, in ordine alla quale c'è l'opposizione della controparte. La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione,
e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le
2 stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento di una disparità patrimoniale e reddituale tra le parti oltre all'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli da parte del coniuge richiedente per ragioni oggettive. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, invero, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
3 Nel caso di specie da una comparazione della complessiva situazione economico- reddituale delle parti emerge che il reddito del ammontava ad euro CP_1
25.017,00 nel 2021, euro 34.351,00 nel 2022, euro 30.840,00 nel 2023 e dal gennaio
2025 al maggio 2025 euro 26.720,26 lordi;
di contro, il reddito della resistente è pari ad euro 3.324,00 percepiti nel solo anno 2023.
Ritiene il Collegio, esaminata la documentazione prodotta, che la CP_2 non sia effettivamente del tutto priva di adeguati redditi propri, tenuto
[...] conto della sua concreta e attuale capacità lavorativa e che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione prettamente compensativa e perequativa, attesa la mancata instaurazione di una duratura comunione di vita effettiva dei coniugi, in conseguenza della scarsissima durata del matrimonio e della precedente convivenza. Non risulta dagli atti, come richiesto dalla giurisprudenza, che la resistente abbia perduto opportunità lavorative o di crescita professionale per dedicarsi al marito agevolando la carriera di quest'ultimo.
. Non risulta assolto, infine, dalla resistente che ha solo 27 anni, l'onere della prova relativo all'effettiva impossibilità di svolgere un'attività lavorativa retribuita. La resistente ha versato in atti una certificazione rilasciata dalla ASL Roma 2 del
06.05.2025 la quale attesta che la a motivo della patologia di Controparte_2 sindrome bipolare di cui è affetta, è seguita a far data dal maggio 2022, dalla predetta struttura, ma non certifica il grado di invalidità e/o inabilità al lavoro – essendo all'uopo necessario l'accertamento del competente organo Commissione di prima istanza – e posto che, come emerge dalla documentazione versata in atti, la resistente ha prestato servizio presso l'Hotel Astrid S.r.l. nei mesi di luglio, agosto e settembre 2023.
Ritiene il Collegio, pertanto, il difetto di prova in ordine alla impossibilità della resistente di procurarsi i mezzi adeguati al suo sostentamento atteso che la medesima non ha dato prova di essersi concretamente attivata per la ricerca di un impiego, irrilevante sul punto l'attestazione di partecipazione al corso di specializzazione “Social Media Marketer”, rilasciato in data 14.01.2025, come anche la domanda di immatricolazione di cui al doc. n. 14 della comparsa di costituzione e risposta, peraltro inviata in data 21.01.2025, successivamente alla notifica del ricorso, perfezionatasi in data 15.10.2024.
4 Il Collegio, pertanto, ritiene equo che ciascun coniuge provveda al proprio sostentamento, in difetto dei presupposti per il versamento dell'assegno divorzile in favore della resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
40142/2024, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 03.03.2022 tra e;
CP_1 Controparte_2
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022, atto n. 00009, parte 1, serie 28);
- dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio sostentamento;
- condanna al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_2
delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.400,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
17.09.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40142/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con CP_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Rosa Angela Andriano, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata Controparte_2 C.F._2 in Anaco (VENEZUELA) il 05.08.1998, con il patrocinio dell'avv. Valentina
D'Aniello, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.10.2024 chiedeva che venisse CP_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 03.03.2022 con
, precisando che dall'unione non erano Controparte_2 nati figli, e che in data 13.11.2023 era stato ratificato l'accordo di separazione
1 personale innanzi all'Ufficiale dello stato civile, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con la moglie.
nel costituirsi in giudizio, non si Controparte_2 opponeva alla richiesta di scioglimento del matrimonio ma chiedeva dichiararsi l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile a carico del ricorrente, attesa l'evidente disparità economica tra le parti e la mancanza di mezzi adeguati in capo alla resistente per raggiungere un'autosufficienza economica.
All'udienza del 14.97.2025, il Giudice Delegato, invitate le parti alla discussione orale e rimetteva la decisione al Collegio.
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sull'istanza di assegno divorzile avanzata dalla parte resistente, in ordine alla quale c'è l'opposizione della controparte. La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione,
e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le
2 stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento di una disparità patrimoniale e reddituale tra le parti oltre all'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli da parte del coniuge richiedente per ragioni oggettive. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, invero, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
3 Nel caso di specie da una comparazione della complessiva situazione economico- reddituale delle parti emerge che il reddito del ammontava ad euro CP_1
25.017,00 nel 2021, euro 34.351,00 nel 2022, euro 30.840,00 nel 2023 e dal gennaio
2025 al maggio 2025 euro 26.720,26 lordi;
di contro, il reddito della resistente è pari ad euro 3.324,00 percepiti nel solo anno 2023.
Ritiene il Collegio, esaminata la documentazione prodotta, che la CP_2 non sia effettivamente del tutto priva di adeguati redditi propri, tenuto
[...] conto della sua concreta e attuale capacità lavorativa e che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione prettamente compensativa e perequativa, attesa la mancata instaurazione di una duratura comunione di vita effettiva dei coniugi, in conseguenza della scarsissima durata del matrimonio e della precedente convivenza. Non risulta dagli atti, come richiesto dalla giurisprudenza, che la resistente abbia perduto opportunità lavorative o di crescita professionale per dedicarsi al marito agevolando la carriera di quest'ultimo.
. Non risulta assolto, infine, dalla resistente che ha solo 27 anni, l'onere della prova relativo all'effettiva impossibilità di svolgere un'attività lavorativa retribuita. La resistente ha versato in atti una certificazione rilasciata dalla ASL Roma 2 del
06.05.2025 la quale attesta che la a motivo della patologia di Controparte_2 sindrome bipolare di cui è affetta, è seguita a far data dal maggio 2022, dalla predetta struttura, ma non certifica il grado di invalidità e/o inabilità al lavoro – essendo all'uopo necessario l'accertamento del competente organo Commissione di prima istanza – e posto che, come emerge dalla documentazione versata in atti, la resistente ha prestato servizio presso l'Hotel Astrid S.r.l. nei mesi di luglio, agosto e settembre 2023.
Ritiene il Collegio, pertanto, il difetto di prova in ordine alla impossibilità della resistente di procurarsi i mezzi adeguati al suo sostentamento atteso che la medesima non ha dato prova di essersi concretamente attivata per la ricerca di un impiego, irrilevante sul punto l'attestazione di partecipazione al corso di specializzazione “Social Media Marketer”, rilasciato in data 14.01.2025, come anche la domanda di immatricolazione di cui al doc. n. 14 della comparsa di costituzione e risposta, peraltro inviata in data 21.01.2025, successivamente alla notifica del ricorso, perfezionatasi in data 15.10.2024.
4 Il Collegio, pertanto, ritiene equo che ciascun coniuge provveda al proprio sostentamento, in difetto dei presupposti per il versamento dell'assegno divorzile in favore della resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
40142/2024, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 03.03.2022 tra e;
CP_1 Controparte_2
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022, atto n. 00009, parte 1, serie 28);
- dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio sostentamento;
- condanna al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_2
delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.400,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
17.09.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
5