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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1879/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott. Gianluca
Tarantino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1879/2016 avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 3324/2015, depositata il 03.12.2015, emessa dal Giudice di Pace di Bari”
vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Matteo MI Parte_1
APPELLANTE
e
in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Dipierro e Alessia Strada
APPELLATA
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 29.10.2024 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con atto notificato in data 2.2.2016, ha interposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 3324/15 depositata in data 3.12.2015, emessa dal Giudice di Pace di Bari, non notificata, con la quale è stata rigettata la domanda dallo stesso proposta nei confronti della
[...]
(già , di condanna al risarcimento dei danni materiali al Controparte_2 Controparte_3 veicolo di sua proprietà, quantificati in € 1.447,00, derivanti dal sinistro occorso il 6.11.2011, alle ore 20.21 circa, allorquando l'autovettura “BMW Serie 1” tg DF333WX, di sua proprietà e condotta da rimaneva bloccata in un sottovia, situato sulla SP 54 Modugno-Palese, zona Parte_2
“piscina dei preti”, allagatosi a causa di copiose precipitazioni.
In primo grado, con atto di citazione notificato in data 16.7.2012, l'attore, odierno appellante,
ha dedotto la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., dell'ente proprietario e custode del tratto di strada ove il sinistro ha avuto luogo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni materiali patiti.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta (oggi ), con Controparte_3 Controparte_2
comparsa depositata all'udienza del 26.11.2012, ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, istando per il rigetto della stessa.
All'esito dell'istruttoria, espletata a mezzo di produzione documentale, prova per testi e
CTU, il Giudice di Pace di Bari ha rigettato le istanze risarcitorie di parte attrice ritenendo che la presenza, lungo il tratto di strada in questione, dell'apposita segnaletica di pericolo di allagamento,
unitamente al comportamento negligente della conducente del veicolo, avessero costituito elementi sufficienti a integrare la prova liberatoria del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.
L'appellante ha quindi impugnato l'anzidetta pronuncia e ha domandato di: “1) Accertare
l'esclusiva responsabilità della (già ) per il sinistro per cui è Controparte_2 CP_3
causa dell'appellante ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c. e, per l'effetto, 2) Condannare la
[...]
(già Provincia), in persona del suo legale rappresentante pro tempore al Controparte_2
risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, meglio indicati in narrativa, e quantificati in €
1.447,00 o, in via subordinata, in quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia,
oltre interessi e svalutazione monetaria come per legge;
3) Condannare, la Controparte_2
ià al completo ristoro del danno da fermo tecnico realizzatosi in seguito al
[...] CP_3
sinistro per cui è causa per i giorni per cui non si è potuto utilizzare il mezzo per la riparazione;
dell'invecchiamento (deprezzamento) della autovettura;
delle spese comunque sostenute ma senza
2 poter godere del bene (bollo auto, parcheggi, assicurazione) da liquidarsi in via equitativa (…); 4)
Condannare, infine la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari I.V.A. e C.A.P. e s.g.
del doppio grado di giudizio comprese le spese di CTU”.
Con comparsa depositata in data 19.7.2016, la si è costituita in Controparte_2
giudizio e ha resistito al gravame, eccependo, in via preliminare, la improponibilità, inammissibilità
e manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello e ha concluso chiedendo di: “1) In via
preliminare, dichiarare l'appello (…) inammissibile perché non ha una ragionevole probabilità di
essere accolto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; 2) nel merito, rigettare comunque l'appello così
come proposto perché infondato in fatto e in diritto per i motivi innanzi esposti confermando in
tutto il contenuto della sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 3324/2015: 3) in ogni caso
condannare gli odierni appellanti al pagamento delle spese diritti ed onorari del doppio grado di
giudizio in favore della . Controparte_2
La causa, previa dichiarazione dell'insussistenza dei presupposti per procedere ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., giusta ordinanza del 19.7.2016, è stata riservata per la decisione dallo scrivente, nel frattempo subentrato al precedente Giudice, all'udienza del 29.10.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2 – L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni di seguito precisate.
2.1 – L'impugnazione è basata su un unico motivo, così formulato: “errata valutazione dei
fatti e manifesta illogicità della statuizione in ordine alla prova liberatoria ex 2051 c.c. e
mancanza di prova sulla presunta responsabilità dell'appellante nella causazione del danno ex
1227 c.c.”.
Secondo la tesi dell'appellante, contrariamente a quando erroneamente concluso dal primo
Giudice, l'ente custode del tratto di strada teatro del sinistro non avrebbe in alcun modo assolto all'onere, su di lui gravante ai sensi dell'art. 2051 c.c., di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito,
quale unica possibile esimente.
3 Infatti, le desunte condotte imprudenti e negligenti della conducente del veicolo danneggiato,
rilevanti ai sensi dell'art. 1227 c.c., sono rimaste del tutto indimostrate, mentre, dall'istruttoria, è
emerso che la segnaletica, pure presente, era del tutto inadeguata e inefficace rispetto alla riconosciuta pericolosità della strada in questione.
Ebbene, innanzitutto, questo Tribunale ritiene corretto e, dunque, condivisibile l'inquadramento della fattispecie in esame, così come operato dal primo Giudice, nell'alveo della disciplina dettata dall'art. 2051 c.c., in materia di responsabilità da cose in custodia.
Come noto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051
c.c., ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode. Infatti, indispensabile, al fine della sua sussistenza, è il solo rapporto eziologico tra cosa custodita ed evento dannoso.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la disciplina di cui all'art. 2051 c.c.
è applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni per i beni demaniali e, in particolare, agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito o, comunque, preposti alla loro manutenzione.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, elaborato in tema di sinistro per buca o sconnessione su strada pubblica, la norma sulla responsabilità del custode è
destinata a trovare applicazione ogniqualvolta non sia ravvisabile l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell'ente preposto, da valutarsi alla stregua della situazione concreta, tenendo conto anche (ma non solo) degli indici sintomatici rappresentati dalla notevole estensione del bene e dall'uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti.
In particolare, la ricorrenza di tali due ultime condizioni, ovvero uso generale e diretto della cosa e notevole estensione, non giustifica ipso facto l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c., in quanto occorre verificare di volta in volta l'oggettiva controllabilità della cosa, che è elemento costitutivo della relazione di custodia (cfr. Cass. civ., n. 5307/2007; Cass. civ., n. 20427/2008, e succ.
conformi).
4 La nozione della custodia rappresenta, pertanto, un elemento strutturale dell'illecito in esame, che qualifica il potere dell'ente sul bene che esso amministra nell'interesse pubblico.
I criteri di valutazione della c.d. esigibilità della custodia ineriscono alla natura e alle caratteristiche del bene da custodire e, dunque, si è sostenuto che la possibilità in concreto della custodia, nei termini appena evidenziati, va esaminata non solo in relazione all'estensione del bene, ma anche alla luce di caratteristiche, posizione, dotazioni, sistemi di assistenza, strumenti che il progresso tecnologico caso per caso appresta.
Nella fattispecie in rassegna, l'appellante ha dedotto che il pregiudizio patito, di cui ha chiesto il ristoro, è derivato dai seguenti fattori: a) scarsa visibilità dovuta all'ora tarda (20.30
circa); b) mancanza di luce artificiale all'interno del sottopasso;
c) pioggia intensa;
d) collocazione dello stesso al termine di un tratto curvilineo;
e) inadeguatezza della segnaletica;
f) mancanza di manutenzione dei sistemi di drenaggio delle acque.
Di contro, l'ente appellato ha eccepito di essere esente da ogni responsabilità, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c., attesa: 1) l'impossibilità dell'esercizio continuo ed efficacie del controllo a causa dell'estensione della rete viaria provinciale;
2) l'attuazione, nel rispetto dei tempi tecnici e con gli strumenti a sua disposizione, di tutto quanto possibile al fine di assolvere i propri compiti istituzionali, con specifico riferimento all'apposizione della cartellonistica stradale recante “zona soggetta ad allagamento” con limite di velocità a 60 Km/h; 3)
la condotta negligente e imprudente della conducente del veicolo danneggiato cui sono imputabili i danni denunciati.
Orbene, è indubbio che custode del bene, nel caso in esame, è risultata essere la
[...]
(già Provincia), la quale, da una parte, non ha mai sollevato sul punto alcuna Controparte_2
contestazione e, dall'altra, ha dimostrato di esercitare il proprio potere attraverso (i) l'apposizione della prescritta, apposita, segnaletica e (ii) il monitoraggio mensile della rete stradale (come si evince dalla nota 171995 - 12/10/2012 allegata al fascicolo di primo grado), sicché in capo a
5 quest'ultima ben può ritenersi radicata la posizione di custode normativamente rilevante, con la conseguente sussumibilità della fattispecie concreta nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c.
Ciò posto, appare necessario rimarcare che il fondamento dell'ipotesi di responsabilità in esame è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n.
25243/2006) e, pertanto, è ancorato esclusivamente al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso e alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile.
Ne deriva che il custode, per andare esente da responsabilità, deve offrire la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale e imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, a nulla rilevando invece la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “Il danneggiato che domanda il
risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione
della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto,
secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti
derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella
dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in
custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice
della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di
condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno” (cfr. Cass. n.
11096/2020).
La responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. è, pertanto, certamente invocabile nei confronti del custode per i danni arrecati dai beni dei quali ha la concreta disponibilità,
incombendo sul danneggiato l'onere di dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa.
6 Di contro, la responsabilità del custode è esclusa, come è stato efficacemente sottolineato dalla Suprema Corte, “allorché la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a
mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere
integrata dallo stesso comportamento del danneggiato;
si verifica in questo caso il cosiddetto
fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno”.
In altri termini, una volta riconosciuta la sussistenza di un rapporto di custodia con la res
sussumibile entro lo schema dell'art. 2051 c.c., solo la prova del caso fortuito può escludere la sussistenza della responsabilità dell'ente custode del bene.
CP_ E invero, la responsabilità dell' convenuto resta esclusa se l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendosi eventualmente ravvisare, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della incidenza causale, la responsabilità del custode, sempre che tale concorso sia stato dedotto e provato.
Ne deriva che incombe sul danneggiato la prova del pregiudizio subito e del nesso di causa tra questo e il dinamismo connaturato alla cosa, mentre compete all'ente custode dimostrare la sussistenza del caso fortuito, nei termini sopra precisati, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, ben potendo il comportamento colposo del danneggiato o di un terzo rilevare sotto il profilo interruttivo del nesso eziologico, “purché detto fatto costituisca la causa
esclusiva ed autonoma del danno” (Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ.,
n. 15720/2011; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n. 28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
L'accertamento del nesso causale, quindi, deve avvenire anche con la verifica contestuale del comportamento tenuto dallo stesso danneggiato (o da terzi), essendo evidente che la cosa (e la situazione di potenziale pericolo da essa rappresentata) può degradare a concausa del danno o scemare a mera occasione di esso a seconda che vi siano comportamenti dolosi o colposi che abbiano più o meno concorso alla produzione dell'evento ovvero lo abbiano addirittura
7 determinato (circa la possibilità logica di un concorso dì cause, anche nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., cfr. Cass. civ., sez. 3, 08.08.2007, n. 17377; Cass. civ., 20.07.2002 n. 10641).
Talché, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia
diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione -
anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del
dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e
prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale
del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere
possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o
accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. ord. n. 2480/2018),
I principi giurisprudenziali sin qui enunciati impongono di ascrivere al custode solo i rischi di cui questi possa essere chiamato a rispondere sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Pertanto, l'ente custode non potrà essere condannato a risarcire il danno qualora il bene sottoposto alla sua custodia fosse, al momento dell'evento dannoso, correttamente manutenuto in base alle prescrizioni di legge vigenti;
e ciò in quanto non è esigibile dal soggetto custode il rispetto di standard superiori a quelli imposti dalla normativa vigente, al fine di evitare l'accadimento di qualsivoglia evento dannoso, non prevedibile ex ante. E tanto in applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., cioè della regola per cui un evento si considera causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non).
8 Dal principio di regolarità causale discende che non può ritenersi conseguenza normalmente imputabile quella la cui derivazione non si pone quale normale conseguenza dell'evento ma che trova la sua fonte nel caso fortuito.
Tuttavia, non può imporsi al custode l'adozione di misure atte ad evitare ogni possibile evento, vista la imprevedibilità di alcune condotte degli utenti, capaci di vanificare protezioni ossequiose degli standards di legge esistendo al contrario una stretta correlazione tra standard di protezione e normale avvedutezza del soggetto.
Ebbene, nel caso in esame appare innegabile, poiché provato documentalmente (oltreché non contestato), che l'ente custode della strada teatro del sinistro avesse ivi installato apposita segnaletica di avvertimento del pericolo di allagamento, prescrivendo il limite di velocità a 60
Km/h.
Quanto alla segnaletica, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, non sono emersi elementi di non conformità della stessa alla normativa all'epoca vigente in materia, né sono state allegate o provate circostanze tali da ritenere che essa fosse non visibile per cause imputabili all'omessa manutenzione da parte dell'ente.
In sostanza, i segnali afferenti (i) al limite di velocità (si ribadisce, di sessanta km/h) e (ii) al pericolo di allagamento, posizionati in successione, non solo erano presenti ma erano anche pienamente conformi alle disposizioni di legge e di regolamento.
La loro funzione era proprio quella di imporre agli utenti della strada un determinato limite di velocità e di avvertirli dell'anzidetto pericolo.
Sul punto, non sono risultate dirimenti le testimonianze espletate nel corso dell'istruttoria di primo grado, allorché i testi, ponendosi in evidente e insanabile contrasto con la documentazione in atti, ha negato che fosse presente la segnaletica, riferendo in alternativa, di non averla vista ove presente.
Inoltre, l'odierno appellante ha descritto puntualmente lo stato dei luoghi, ponendo egli stesso in rilievo: 1) la scarsa visibilità dovuta alle precipitazioni piovose, in quel momento
9 particolarmente intense;
2) la scarsa visibilità dovuta all'ora serale;
3) la presenza di altri veicoli che precedevano la “BMW”, rimasti anch'essi bloccati a causa dell'allagamento.
Ebbene, tutte le illustrate circostanze -lungi dal militare a favore degli assunti attorei-
avrebbero dovuto suggerire alla conducente del veicolo “BMW” una condotta di guida maggiormente prudente e accorta.
Proprio per la ricorrenza di tali evenienze, il contegno in concreto tenuto da MI ha ha, di fatto, reciso il nesso causale tra res ed evento.
Infatti, facendo applicazione di tutti i principi giurisprudenziali precedentemente enunciati,
applicabili alla fattispecie in esame e considerate le risultanze dell'istruttoria, non appare meritevole di censura la valutazione operata dal primo Giudice, il quale ha opportunamente valorizzato -ai fini della reiezione della domanda attorea- sia la presenza della segnaletica di avvertimento del pericolo sia la condotta tenuta dalla conducente del veicolo incidentato.
Invero, la strada teatro del sinistro è risultata essere in buone condizioni manutentive, priva di dossi o curve che limitassero la visibilità e, come già sottolineato, munita della segnaletica conforme alle prescrizioni normative all'epoca vigenti.
Pertanto, in presenza delle copiose precipitazioni e del conseguente allagamento,
considerate, cioè, le peculiari circostanze del caso (peraltro puntualmente prospettate dallo stesso danneggiato), la condotta della conducente ha, inevitabilmente, assunto il ruolo di fattore esterno eccezionale e imprevedibile tale da incidere sul nesso di causalità, recidendolo.
Da un lato, l'ente ha dimostrato di aver predisposto le misure, in quel momento disponibili e impiegabili, a presidio della sicurezza e dell'incolumità degli utenti della strada, collocando -prima del sottopasso in questione- sia il cartello recante “pericolo” - “zona soggetta ad allagamento” sia quello di limitazione della velocità a 60 Km/h.
Dall'altro, dall'istruttoria espletata (cfr. attestazione del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco prot. n. 6038 del 12.3.2012 nonché dichiarazioni testimoniali di e Parte_2
) è emerso che altri due veicoli precedevano, nel medesimo senso di marcia, la Testimone_1
10 “BMW” dell'attore; sicché, deve ritenersi che MI, se avesse conformato la propria condotta di guida alla condizione e allo stato dei luoghi, nell'approssimarsi alla sottopasso, sarebbe riuscita ad avvedersi della presenza (i) dei due anzidetti segnali stradali (collocati in sequenza, uno dopo l'altro), (ii) dei veicoli che la precedevano nel medesimo senso di marcia e (iii) dell'ingente quantità d'acqua che si era accumulata in quel tratto di strada, in modo tale da arrestarsi e non proseguire la marcia.
In tal senso, dunque, la condotta di guida della conducente ha determinato l'interruzione del nesso causale, assumendo il ruolo di causa autonoma del dedotto danno.
Infine, non può non rilevarsi che lo stesso attore ha affermato (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione) che “il sottopasso in parola si presentava completamente allagato d'acqua per circa un
metro d'altezza, rispetto alle pareti”.
In definitiva, per esplicita ammissione dell'istante, l'allagamento -in ragione dell'ingente quantità d'acqua venutasi ad accumulare- era senza dubbio visibile e, pertanto, evitabile.
2.2 – Ad abundantiam, va rilevato che la domanda spiegata da non può trovare Parte_1
accoglimento anche in quanto è risultata non sufficientemente provata in ordine al quantum
debeatur.
L'attore, odierno appellante, ha infatti prodotto in giudizio un mero preventivo di riparazione.
Ebbene, con riferimento al valore probatorio del preventivo di spesa va richiamato il consolidato principio di diritto, ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 36900/2021, per il quale “in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il
preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non
confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione
del "quantum debeatur" (Cassazione civile sez. III, 15 maggio 2013, n. 11765). Il preventivo, quale
11 atto unilaterale di per sé rappresenta un mero indizio, ma non una prova determinante per
quantificare il quantum debeatur”
.
Va rimarcato in proposito che le scritture provenienti da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità
(Cassazione civile, sez. III, 07/11/2014, n. 23788).
Inoltre, in sede di operazioni peritali il Consulente non ha potuto visionare e analizzare il veicolo incidentato (cfr. pag. 6 dell'elaborato consulenziale: “come già riferito durante l'udienza
dell'incarico l'avvocato di parte attrice informava il Giudice dell'impossibilità di mettere a
disposizione il mezzo oggetto di perizia”), senza, peraltro, che l'attore abbia offerto la spiegazione dell'impossibilità di mettere a disposizione l'autovettura e, a fronte di ciò, abbia confermato di esserne tuttora in possesso e di aver effettuato le riparazioni rese necessarie dai danni riportati a seguito del sinistro.
In sostanza, atteso che parte attrice non ha provato di aver sostenuto i relativi esborsi, la domanda spiegata non può trovare accoglimento anche per le ragioni da ultimo illustrate in quanto,
diversamente opinando, si farebbe luogo a un'ingiustificata locupletazione del patrimonio dell'attore e non, invece, alla reintegrazione dello stesso, qual è la funzione propria del risarcimento per equivalente, considerato che, come visto, non v'è prova dell'effettivo pagamento delle somme richieste.
Dai suesposti rilievi discendono l'integrale reiezione dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
3 – La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello segue la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in base al valore della domanda (compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00),
12 con applicazione degli onorari minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate ed esclusione dal computo dei compensi previsti per la fase istruttoria, non tenutasi.
Va dato atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, del DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_2
provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Bari, n.
3324/15, depositata il 3.12.2015;
- condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 850,50, oltre oneri accessori, se dovuti,
come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo Parte_1
dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei commi 1 e 1-bis dello stesso art. 13;
l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari il 3 aprile 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott. Gianluca
Tarantino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1879/2016 avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 3324/2015, depositata il 03.12.2015, emessa dal Giudice di Pace di Bari”
vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Matteo MI Parte_1
APPELLANTE
e
in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Dipierro e Alessia Strada
APPELLATA
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 29.10.2024 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con atto notificato in data 2.2.2016, ha interposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 3324/15 depositata in data 3.12.2015, emessa dal Giudice di Pace di Bari, non notificata, con la quale è stata rigettata la domanda dallo stesso proposta nei confronti della
[...]
(già , di condanna al risarcimento dei danni materiali al Controparte_2 Controparte_3 veicolo di sua proprietà, quantificati in € 1.447,00, derivanti dal sinistro occorso il 6.11.2011, alle ore 20.21 circa, allorquando l'autovettura “BMW Serie 1” tg DF333WX, di sua proprietà e condotta da rimaneva bloccata in un sottovia, situato sulla SP 54 Modugno-Palese, zona Parte_2
“piscina dei preti”, allagatosi a causa di copiose precipitazioni.
In primo grado, con atto di citazione notificato in data 16.7.2012, l'attore, odierno appellante,
ha dedotto la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., dell'ente proprietario e custode del tratto di strada ove il sinistro ha avuto luogo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni materiali patiti.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta (oggi ), con Controparte_3 Controparte_2
comparsa depositata all'udienza del 26.11.2012, ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, istando per il rigetto della stessa.
All'esito dell'istruttoria, espletata a mezzo di produzione documentale, prova per testi e
CTU, il Giudice di Pace di Bari ha rigettato le istanze risarcitorie di parte attrice ritenendo che la presenza, lungo il tratto di strada in questione, dell'apposita segnaletica di pericolo di allagamento,
unitamente al comportamento negligente della conducente del veicolo, avessero costituito elementi sufficienti a integrare la prova liberatoria del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.
L'appellante ha quindi impugnato l'anzidetta pronuncia e ha domandato di: “1) Accertare
l'esclusiva responsabilità della (già ) per il sinistro per cui è Controparte_2 CP_3
causa dell'appellante ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c. e, per l'effetto, 2) Condannare la
[...]
(già Provincia), in persona del suo legale rappresentante pro tempore al Controparte_2
risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, meglio indicati in narrativa, e quantificati in €
1.447,00 o, in via subordinata, in quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia,
oltre interessi e svalutazione monetaria come per legge;
3) Condannare, la Controparte_2
ià al completo ristoro del danno da fermo tecnico realizzatosi in seguito al
[...] CP_3
sinistro per cui è causa per i giorni per cui non si è potuto utilizzare il mezzo per la riparazione;
dell'invecchiamento (deprezzamento) della autovettura;
delle spese comunque sostenute ma senza
2 poter godere del bene (bollo auto, parcheggi, assicurazione) da liquidarsi in via equitativa (…); 4)
Condannare, infine la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari I.V.A. e C.A.P. e s.g.
del doppio grado di giudizio comprese le spese di CTU”.
Con comparsa depositata in data 19.7.2016, la si è costituita in Controparte_2
giudizio e ha resistito al gravame, eccependo, in via preliminare, la improponibilità, inammissibilità
e manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello e ha concluso chiedendo di: “1) In via
preliminare, dichiarare l'appello (…) inammissibile perché non ha una ragionevole probabilità di
essere accolto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; 2) nel merito, rigettare comunque l'appello così
come proposto perché infondato in fatto e in diritto per i motivi innanzi esposti confermando in
tutto il contenuto della sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 3324/2015: 3) in ogni caso
condannare gli odierni appellanti al pagamento delle spese diritti ed onorari del doppio grado di
giudizio in favore della . Controparte_2
La causa, previa dichiarazione dell'insussistenza dei presupposti per procedere ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., giusta ordinanza del 19.7.2016, è stata riservata per la decisione dallo scrivente, nel frattempo subentrato al precedente Giudice, all'udienza del 29.10.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2 – L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni di seguito precisate.
2.1 – L'impugnazione è basata su un unico motivo, così formulato: “errata valutazione dei
fatti e manifesta illogicità della statuizione in ordine alla prova liberatoria ex 2051 c.c. e
mancanza di prova sulla presunta responsabilità dell'appellante nella causazione del danno ex
1227 c.c.”.
Secondo la tesi dell'appellante, contrariamente a quando erroneamente concluso dal primo
Giudice, l'ente custode del tratto di strada teatro del sinistro non avrebbe in alcun modo assolto all'onere, su di lui gravante ai sensi dell'art. 2051 c.c., di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito,
quale unica possibile esimente.
3 Infatti, le desunte condotte imprudenti e negligenti della conducente del veicolo danneggiato,
rilevanti ai sensi dell'art. 1227 c.c., sono rimaste del tutto indimostrate, mentre, dall'istruttoria, è
emerso che la segnaletica, pure presente, era del tutto inadeguata e inefficace rispetto alla riconosciuta pericolosità della strada in questione.
Ebbene, innanzitutto, questo Tribunale ritiene corretto e, dunque, condivisibile l'inquadramento della fattispecie in esame, così come operato dal primo Giudice, nell'alveo della disciplina dettata dall'art. 2051 c.c., in materia di responsabilità da cose in custodia.
Come noto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051
c.c., ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode. Infatti, indispensabile, al fine della sua sussistenza, è il solo rapporto eziologico tra cosa custodita ed evento dannoso.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la disciplina di cui all'art. 2051 c.c.
è applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni per i beni demaniali e, in particolare, agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito o, comunque, preposti alla loro manutenzione.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, elaborato in tema di sinistro per buca o sconnessione su strada pubblica, la norma sulla responsabilità del custode è
destinata a trovare applicazione ogniqualvolta non sia ravvisabile l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell'ente preposto, da valutarsi alla stregua della situazione concreta, tenendo conto anche (ma non solo) degli indici sintomatici rappresentati dalla notevole estensione del bene e dall'uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti.
In particolare, la ricorrenza di tali due ultime condizioni, ovvero uso generale e diretto della cosa e notevole estensione, non giustifica ipso facto l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c., in quanto occorre verificare di volta in volta l'oggettiva controllabilità della cosa, che è elemento costitutivo della relazione di custodia (cfr. Cass. civ., n. 5307/2007; Cass. civ., n. 20427/2008, e succ.
conformi).
4 La nozione della custodia rappresenta, pertanto, un elemento strutturale dell'illecito in esame, che qualifica il potere dell'ente sul bene che esso amministra nell'interesse pubblico.
I criteri di valutazione della c.d. esigibilità della custodia ineriscono alla natura e alle caratteristiche del bene da custodire e, dunque, si è sostenuto che la possibilità in concreto della custodia, nei termini appena evidenziati, va esaminata non solo in relazione all'estensione del bene, ma anche alla luce di caratteristiche, posizione, dotazioni, sistemi di assistenza, strumenti che il progresso tecnologico caso per caso appresta.
Nella fattispecie in rassegna, l'appellante ha dedotto che il pregiudizio patito, di cui ha chiesto il ristoro, è derivato dai seguenti fattori: a) scarsa visibilità dovuta all'ora tarda (20.30
circa); b) mancanza di luce artificiale all'interno del sottopasso;
c) pioggia intensa;
d) collocazione dello stesso al termine di un tratto curvilineo;
e) inadeguatezza della segnaletica;
f) mancanza di manutenzione dei sistemi di drenaggio delle acque.
Di contro, l'ente appellato ha eccepito di essere esente da ogni responsabilità, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c., attesa: 1) l'impossibilità dell'esercizio continuo ed efficacie del controllo a causa dell'estensione della rete viaria provinciale;
2) l'attuazione, nel rispetto dei tempi tecnici e con gli strumenti a sua disposizione, di tutto quanto possibile al fine di assolvere i propri compiti istituzionali, con specifico riferimento all'apposizione della cartellonistica stradale recante “zona soggetta ad allagamento” con limite di velocità a 60 Km/h; 3)
la condotta negligente e imprudente della conducente del veicolo danneggiato cui sono imputabili i danni denunciati.
Orbene, è indubbio che custode del bene, nel caso in esame, è risultata essere la
[...]
(già Provincia), la quale, da una parte, non ha mai sollevato sul punto alcuna Controparte_2
contestazione e, dall'altra, ha dimostrato di esercitare il proprio potere attraverso (i) l'apposizione della prescritta, apposita, segnaletica e (ii) il monitoraggio mensile della rete stradale (come si evince dalla nota 171995 - 12/10/2012 allegata al fascicolo di primo grado), sicché in capo a
5 quest'ultima ben può ritenersi radicata la posizione di custode normativamente rilevante, con la conseguente sussumibilità della fattispecie concreta nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c.
Ciò posto, appare necessario rimarcare che il fondamento dell'ipotesi di responsabilità in esame è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n.
25243/2006) e, pertanto, è ancorato esclusivamente al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso e alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile.
Ne deriva che il custode, per andare esente da responsabilità, deve offrire la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale e imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, a nulla rilevando invece la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “Il danneggiato che domanda il
risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione
della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto,
secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti
derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella
dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in
custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice
della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di
condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno” (cfr. Cass. n.
11096/2020).
La responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. è, pertanto, certamente invocabile nei confronti del custode per i danni arrecati dai beni dei quali ha la concreta disponibilità,
incombendo sul danneggiato l'onere di dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa.
6 Di contro, la responsabilità del custode è esclusa, come è stato efficacemente sottolineato dalla Suprema Corte, “allorché la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a
mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere
integrata dallo stesso comportamento del danneggiato;
si verifica in questo caso il cosiddetto
fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno”.
In altri termini, una volta riconosciuta la sussistenza di un rapporto di custodia con la res
sussumibile entro lo schema dell'art. 2051 c.c., solo la prova del caso fortuito può escludere la sussistenza della responsabilità dell'ente custode del bene.
CP_ E invero, la responsabilità dell' convenuto resta esclusa se l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendosi eventualmente ravvisare, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della incidenza causale, la responsabilità del custode, sempre che tale concorso sia stato dedotto e provato.
Ne deriva che incombe sul danneggiato la prova del pregiudizio subito e del nesso di causa tra questo e il dinamismo connaturato alla cosa, mentre compete all'ente custode dimostrare la sussistenza del caso fortuito, nei termini sopra precisati, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, ben potendo il comportamento colposo del danneggiato o di un terzo rilevare sotto il profilo interruttivo del nesso eziologico, “purché detto fatto costituisca la causa
esclusiva ed autonoma del danno” (Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ.,
n. 15720/2011; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n. 28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
L'accertamento del nesso causale, quindi, deve avvenire anche con la verifica contestuale del comportamento tenuto dallo stesso danneggiato (o da terzi), essendo evidente che la cosa (e la situazione di potenziale pericolo da essa rappresentata) può degradare a concausa del danno o scemare a mera occasione di esso a seconda che vi siano comportamenti dolosi o colposi che abbiano più o meno concorso alla produzione dell'evento ovvero lo abbiano addirittura
7 determinato (circa la possibilità logica di un concorso dì cause, anche nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., cfr. Cass. civ., sez. 3, 08.08.2007, n. 17377; Cass. civ., 20.07.2002 n. 10641).
Talché, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia
diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione -
anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del
dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e
prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale
del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere
possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o
accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. ord. n. 2480/2018),
I principi giurisprudenziali sin qui enunciati impongono di ascrivere al custode solo i rischi di cui questi possa essere chiamato a rispondere sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Pertanto, l'ente custode non potrà essere condannato a risarcire il danno qualora il bene sottoposto alla sua custodia fosse, al momento dell'evento dannoso, correttamente manutenuto in base alle prescrizioni di legge vigenti;
e ciò in quanto non è esigibile dal soggetto custode il rispetto di standard superiori a quelli imposti dalla normativa vigente, al fine di evitare l'accadimento di qualsivoglia evento dannoso, non prevedibile ex ante. E tanto in applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., cioè della regola per cui un evento si considera causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non).
8 Dal principio di regolarità causale discende che non può ritenersi conseguenza normalmente imputabile quella la cui derivazione non si pone quale normale conseguenza dell'evento ma che trova la sua fonte nel caso fortuito.
Tuttavia, non può imporsi al custode l'adozione di misure atte ad evitare ogni possibile evento, vista la imprevedibilità di alcune condotte degli utenti, capaci di vanificare protezioni ossequiose degli standards di legge esistendo al contrario una stretta correlazione tra standard di protezione e normale avvedutezza del soggetto.
Ebbene, nel caso in esame appare innegabile, poiché provato documentalmente (oltreché non contestato), che l'ente custode della strada teatro del sinistro avesse ivi installato apposita segnaletica di avvertimento del pericolo di allagamento, prescrivendo il limite di velocità a 60
Km/h.
Quanto alla segnaletica, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, non sono emersi elementi di non conformità della stessa alla normativa all'epoca vigente in materia, né sono state allegate o provate circostanze tali da ritenere che essa fosse non visibile per cause imputabili all'omessa manutenzione da parte dell'ente.
In sostanza, i segnali afferenti (i) al limite di velocità (si ribadisce, di sessanta km/h) e (ii) al pericolo di allagamento, posizionati in successione, non solo erano presenti ma erano anche pienamente conformi alle disposizioni di legge e di regolamento.
La loro funzione era proprio quella di imporre agli utenti della strada un determinato limite di velocità e di avvertirli dell'anzidetto pericolo.
Sul punto, non sono risultate dirimenti le testimonianze espletate nel corso dell'istruttoria di primo grado, allorché i testi, ponendosi in evidente e insanabile contrasto con la documentazione in atti, ha negato che fosse presente la segnaletica, riferendo in alternativa, di non averla vista ove presente.
Inoltre, l'odierno appellante ha descritto puntualmente lo stato dei luoghi, ponendo egli stesso in rilievo: 1) la scarsa visibilità dovuta alle precipitazioni piovose, in quel momento
9 particolarmente intense;
2) la scarsa visibilità dovuta all'ora serale;
3) la presenza di altri veicoli che precedevano la “BMW”, rimasti anch'essi bloccati a causa dell'allagamento.
Ebbene, tutte le illustrate circostanze -lungi dal militare a favore degli assunti attorei-
avrebbero dovuto suggerire alla conducente del veicolo “BMW” una condotta di guida maggiormente prudente e accorta.
Proprio per la ricorrenza di tali evenienze, il contegno in concreto tenuto da MI ha ha, di fatto, reciso il nesso causale tra res ed evento.
Infatti, facendo applicazione di tutti i principi giurisprudenziali precedentemente enunciati,
applicabili alla fattispecie in esame e considerate le risultanze dell'istruttoria, non appare meritevole di censura la valutazione operata dal primo Giudice, il quale ha opportunamente valorizzato -ai fini della reiezione della domanda attorea- sia la presenza della segnaletica di avvertimento del pericolo sia la condotta tenuta dalla conducente del veicolo incidentato.
Invero, la strada teatro del sinistro è risultata essere in buone condizioni manutentive, priva di dossi o curve che limitassero la visibilità e, come già sottolineato, munita della segnaletica conforme alle prescrizioni normative all'epoca vigenti.
Pertanto, in presenza delle copiose precipitazioni e del conseguente allagamento,
considerate, cioè, le peculiari circostanze del caso (peraltro puntualmente prospettate dallo stesso danneggiato), la condotta della conducente ha, inevitabilmente, assunto il ruolo di fattore esterno eccezionale e imprevedibile tale da incidere sul nesso di causalità, recidendolo.
Da un lato, l'ente ha dimostrato di aver predisposto le misure, in quel momento disponibili e impiegabili, a presidio della sicurezza e dell'incolumità degli utenti della strada, collocando -prima del sottopasso in questione- sia il cartello recante “pericolo” - “zona soggetta ad allagamento” sia quello di limitazione della velocità a 60 Km/h.
Dall'altro, dall'istruttoria espletata (cfr. attestazione del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco prot. n. 6038 del 12.3.2012 nonché dichiarazioni testimoniali di e Parte_2
) è emerso che altri due veicoli precedevano, nel medesimo senso di marcia, la Testimone_1
10 “BMW” dell'attore; sicché, deve ritenersi che MI, se avesse conformato la propria condotta di guida alla condizione e allo stato dei luoghi, nell'approssimarsi alla sottopasso, sarebbe riuscita ad avvedersi della presenza (i) dei due anzidetti segnali stradali (collocati in sequenza, uno dopo l'altro), (ii) dei veicoli che la precedevano nel medesimo senso di marcia e (iii) dell'ingente quantità d'acqua che si era accumulata in quel tratto di strada, in modo tale da arrestarsi e non proseguire la marcia.
In tal senso, dunque, la condotta di guida della conducente ha determinato l'interruzione del nesso causale, assumendo il ruolo di causa autonoma del dedotto danno.
Infine, non può non rilevarsi che lo stesso attore ha affermato (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione) che “il sottopasso in parola si presentava completamente allagato d'acqua per circa un
metro d'altezza, rispetto alle pareti”.
In definitiva, per esplicita ammissione dell'istante, l'allagamento -in ragione dell'ingente quantità d'acqua venutasi ad accumulare- era senza dubbio visibile e, pertanto, evitabile.
2.2 – Ad abundantiam, va rilevato che la domanda spiegata da non può trovare Parte_1
accoglimento anche in quanto è risultata non sufficientemente provata in ordine al quantum
debeatur.
L'attore, odierno appellante, ha infatti prodotto in giudizio un mero preventivo di riparazione.
Ebbene, con riferimento al valore probatorio del preventivo di spesa va richiamato il consolidato principio di diritto, ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 36900/2021, per il quale “in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il
preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non
confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione
del "quantum debeatur" (Cassazione civile sez. III, 15 maggio 2013, n. 11765). Il preventivo, quale
11 atto unilaterale di per sé rappresenta un mero indizio, ma non una prova determinante per
quantificare il quantum debeatur”
.
Va rimarcato in proposito che le scritture provenienti da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità
(Cassazione civile, sez. III, 07/11/2014, n. 23788).
Inoltre, in sede di operazioni peritali il Consulente non ha potuto visionare e analizzare il veicolo incidentato (cfr. pag. 6 dell'elaborato consulenziale: “come già riferito durante l'udienza
dell'incarico l'avvocato di parte attrice informava il Giudice dell'impossibilità di mettere a
disposizione il mezzo oggetto di perizia”), senza, peraltro, che l'attore abbia offerto la spiegazione dell'impossibilità di mettere a disposizione l'autovettura e, a fronte di ciò, abbia confermato di esserne tuttora in possesso e di aver effettuato le riparazioni rese necessarie dai danni riportati a seguito del sinistro.
In sostanza, atteso che parte attrice non ha provato di aver sostenuto i relativi esborsi, la domanda spiegata non può trovare accoglimento anche per le ragioni da ultimo illustrate in quanto,
diversamente opinando, si farebbe luogo a un'ingiustificata locupletazione del patrimonio dell'attore e non, invece, alla reintegrazione dello stesso, qual è la funzione propria del risarcimento per equivalente, considerato che, come visto, non v'è prova dell'effettivo pagamento delle somme richieste.
Dai suesposti rilievi discendono l'integrale reiezione dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
3 – La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello segue la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in base al valore della domanda (compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00),
12 con applicazione degli onorari minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate ed esclusione dal computo dei compensi previsti per la fase istruttoria, non tenutasi.
Va dato atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, del DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_2
provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Bari, n.
3324/15, depositata il 3.12.2015;
- condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 850,50, oltre oneri accessori, se dovuti,
come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo Parte_1
dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei commi 1 e 1-bis dello stesso art. 13;
l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari il 3 aprile 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
13