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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3360/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Santo Sutera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3360/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GERACI Parte_1 C.F._1
GIANCARLO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CIPOLLA FRANCESCO CONVENUTO
OGGETTO: Impugnazione delibera condominiale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21 febbraio 2023, la sig.ra ha citato in Parte_1
giudizio il , chiedendo l'annullamento della Controparte_2
delibera assunte dall'assemblea dei condomini del detto Condominio in data 23 novembre 2022 in relazione al punto n.1 dell'ordine del giorno.
In particolare, l'attrice ha fondato la detta impugnazione sui seguenti motivi: 1) Invalidità della delibera per illegittima esclusione della odierna attrice;
2) Illegittimità della delibera assembleare per incompletezza del verbale per la mancata allegazione del registro presenze;
3) Illegittimità del punto n.1 all'odg per violazione dell'art. 1130 bis cod. civ.; 4) Illegittimità del punto n.1 all'odg: mancanza di chiarezza, sussistenza di errori, et similia nella redazione del rendiconto.
In conclusione, parte attrice ha chiesto l'annullamento della detta delibera e la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 giugno 2023, si è costituito il convenuto contestando i motivi di impugnazione sollevati da parte attrice, e chiedendo il CP_1
rigetto delle domande con condanna al pagamento delle spese processuali, eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'azione perché tardivamente proposta, deducendo la genericità dell'istanza di mediazione proposta e, nel merito, l'infondatezza delle doglianze da questi sollevate, deducendo la completezza e la regolarità del rendiconto in esame.
All'esito dell'istruttoria, fondata sulla documentazione versata in atti dalle parti, nonché della CTU
demandata al dott. la causa è stata posta in decisione concedendo alle parti i termini Persona_1
ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In ordine all'eccezione preliminare di parte convenuta, la stessa è infondata e va pertanto rigettata.
La fattispecie è regolata dal D. Lgs. 28/2010, che all'art 4, comma 2, dispone il contenuto essenziale dell'istanza di mediazione, ovvero l'indicazione dell'organismo, delle parti, dell'oggetto e delle ragioni pagina 2 di 4 della pretesa.
Per ciò che concerne l'eccezione in esame, l'applicazione dell'art. 4 implica che vi debba essere simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale, e che tale simmetria riguardi quantomeno i fatti principali, con la conseguenza che, in caso contrario, dovrebbe essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale.
In particolare, l'art. 4 richiede espressamente, tra i contenuti essenziali della domanda di mediazione, le ragioni della pretesa, ovvero l'indicazione di una situazione ritenuta ingiusta dal punto di vista di parte istante e per la quale potrebbe poi essere promossa un'azione di merito.
Ebbene, dall'esame dell'istanza di mediazione depositata in atti da parte attrice, si evince la chiara elencazione dei motivi di impugnazione della delibera in oggetto.
Ne consegue che il procedimento di mediazione deve ritenersi correttamente instaurato e l'odierna azione dichiarata tempestiva.
Nel merito, si ritiene fondato il motivo di impugnazione relativo all'assenza del registro di contabilità
in allegato al rendiconto approvato con la delibera in oggetto.
L'art. 1130 bis c.c. annovera il registro di contabilità tra gli elementi essenziali del rendiconto condominiale, assieme al riepilogo finanziario e alla nota sintetica esplicativa.
La ratio di tale norma è quella di garantire la chiarezza e l'intellegibilità del rendiconto da parte dei singoli condomini.
Sul punto la Corte di Cassazione con l'Ordinanza 20 dicembre 2018 n. 33038, ha statuito che la mancanza di uno di tali elementi, violando i detti principi di chiarezza ed intelligibilità del rendiconto,
lo vizia in modo da rendere invalida la relativa delibera di approvazione.
All'esito dell'esame della regolarità formale e sostanzia del rendiconto in oggetto, demandato al nominato CTU dott. è emerso che il documento allegato al rendiconto, intitolato Persona_1
pagina 3 di 4 “Registro di contabilità 2021”, in realtà è la copia dell'estratto bancario del conto corrente intestato al
CP_1
Ne consegue che la delibera di approvazione del detto rendiconto deve essere annullata.
L'accoglimento di tale motivo di impugnazione rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi in quanto in esso assorbiti.
Per il principio della soccombenza, parte convenuta deve rifondere parte attrice delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, oltre alle spese delle CTU
per intero.
Sul punto, considerate le difese rappresentate dalle parti, le questioni di fatto e di diritto esaminate,
nonché il valore della controversia, e l'istruttoria meramente documentale, si ritiene di dovere applicare i parametri dettati dalla norma richiamata nei suoi valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. Accerta e dichiara l'annullamento della delibera assunta dall'assemblea del
[...]
, in data 23 novembre 2022 in relazione al punto 1 dell'ordine Controparte_2
del giorno;
2. Condanna parte convenuta, , a rimborsare a Controparte_2
parte attrice, le spese di lite, che si liquidano in € 553,13 per spese, Parte_1
€3.809,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, oltre alle spese di CTU.
Così è deciso in Palermo, il 19 maggio 2025
Il Giudice
dott. Santo Sutera
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Santo Sutera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3360/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GERACI Parte_1 C.F._1
GIANCARLO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CIPOLLA FRANCESCO CONVENUTO
OGGETTO: Impugnazione delibera condominiale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21 febbraio 2023, la sig.ra ha citato in Parte_1
giudizio il , chiedendo l'annullamento della Controparte_2
delibera assunte dall'assemblea dei condomini del detto Condominio in data 23 novembre 2022 in relazione al punto n.1 dell'ordine del giorno.
In particolare, l'attrice ha fondato la detta impugnazione sui seguenti motivi: 1) Invalidità della delibera per illegittima esclusione della odierna attrice;
2) Illegittimità della delibera assembleare per incompletezza del verbale per la mancata allegazione del registro presenze;
3) Illegittimità del punto n.1 all'odg per violazione dell'art. 1130 bis cod. civ.; 4) Illegittimità del punto n.1 all'odg: mancanza di chiarezza, sussistenza di errori, et similia nella redazione del rendiconto.
In conclusione, parte attrice ha chiesto l'annullamento della detta delibera e la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 giugno 2023, si è costituito il convenuto contestando i motivi di impugnazione sollevati da parte attrice, e chiedendo il CP_1
rigetto delle domande con condanna al pagamento delle spese processuali, eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'azione perché tardivamente proposta, deducendo la genericità dell'istanza di mediazione proposta e, nel merito, l'infondatezza delle doglianze da questi sollevate, deducendo la completezza e la regolarità del rendiconto in esame.
All'esito dell'istruttoria, fondata sulla documentazione versata in atti dalle parti, nonché della CTU
demandata al dott. la causa è stata posta in decisione concedendo alle parti i termini Persona_1
ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In ordine all'eccezione preliminare di parte convenuta, la stessa è infondata e va pertanto rigettata.
La fattispecie è regolata dal D. Lgs. 28/2010, che all'art 4, comma 2, dispone il contenuto essenziale dell'istanza di mediazione, ovvero l'indicazione dell'organismo, delle parti, dell'oggetto e delle ragioni pagina 2 di 4 della pretesa.
Per ciò che concerne l'eccezione in esame, l'applicazione dell'art. 4 implica che vi debba essere simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale, e che tale simmetria riguardi quantomeno i fatti principali, con la conseguenza che, in caso contrario, dovrebbe essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale.
In particolare, l'art. 4 richiede espressamente, tra i contenuti essenziali della domanda di mediazione, le ragioni della pretesa, ovvero l'indicazione di una situazione ritenuta ingiusta dal punto di vista di parte istante e per la quale potrebbe poi essere promossa un'azione di merito.
Ebbene, dall'esame dell'istanza di mediazione depositata in atti da parte attrice, si evince la chiara elencazione dei motivi di impugnazione della delibera in oggetto.
Ne consegue che il procedimento di mediazione deve ritenersi correttamente instaurato e l'odierna azione dichiarata tempestiva.
Nel merito, si ritiene fondato il motivo di impugnazione relativo all'assenza del registro di contabilità
in allegato al rendiconto approvato con la delibera in oggetto.
L'art. 1130 bis c.c. annovera il registro di contabilità tra gli elementi essenziali del rendiconto condominiale, assieme al riepilogo finanziario e alla nota sintetica esplicativa.
La ratio di tale norma è quella di garantire la chiarezza e l'intellegibilità del rendiconto da parte dei singoli condomini.
Sul punto la Corte di Cassazione con l'Ordinanza 20 dicembre 2018 n. 33038, ha statuito che la mancanza di uno di tali elementi, violando i detti principi di chiarezza ed intelligibilità del rendiconto,
lo vizia in modo da rendere invalida la relativa delibera di approvazione.
All'esito dell'esame della regolarità formale e sostanzia del rendiconto in oggetto, demandato al nominato CTU dott. è emerso che il documento allegato al rendiconto, intitolato Persona_1
pagina 3 di 4 “Registro di contabilità 2021”, in realtà è la copia dell'estratto bancario del conto corrente intestato al
CP_1
Ne consegue che la delibera di approvazione del detto rendiconto deve essere annullata.
L'accoglimento di tale motivo di impugnazione rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi in quanto in esso assorbiti.
Per il principio della soccombenza, parte convenuta deve rifondere parte attrice delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, oltre alle spese delle CTU
per intero.
Sul punto, considerate le difese rappresentate dalle parti, le questioni di fatto e di diritto esaminate,
nonché il valore della controversia, e l'istruttoria meramente documentale, si ritiene di dovere applicare i parametri dettati dalla norma richiamata nei suoi valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. Accerta e dichiara l'annullamento della delibera assunta dall'assemblea del
[...]
, in data 23 novembre 2022 in relazione al punto 1 dell'ordine Controparte_2
del giorno;
2. Condanna parte convenuta, , a rimborsare a Controparte_2
parte attrice, le spese di lite, che si liquidano in € 553,13 per spese, Parte_1
€3.809,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, oltre alle spese di CTU.
Così è deciso in Palermo, il 19 maggio 2025
Il Giudice
dott. Santo Sutera
pagina 4 di 4