Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/06/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
RG 5518/2024
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 6.06.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Russo Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Ernesto Aprile Resistente
Oggetto: malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.05.2024 il ricorrente asseriva di aver contratto le patologie
“rotoscoliosi, spondiolosi con apposizioni osteofitosiche ed altre patologie osteoarticolari” e che le stesse fossero di origine professionale.
Ciò per avere svolto la propria attività lavorativa, dal 1982 al 2020, alle dipendenze di in qualità di autista con conseguente continua sollecitazione Controparte_2
e compromissione del suo apparato muscolo scheletrico, in conseguenza del mantenimento di posture incongrue.
In ragione di tanto, riferiva di aver inoltrato domanda amministrativa all' in CP_1 data 20.10.2023 senza ottenere il riconoscimento della tecnopatia. Invano aveva proposto, altresì, ricorso amministrativo.
Pertanto, con il presente ricorso il ricorrente conveniva in giudizio l' per CP_3 ottenere l'accertamento della natura professionale della patologia denunciata e la conseguente corresponsione del beneficio nella misura corrispondente al grado di invalidità psico-fisica da accertare in corso di causa.
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, eccepiva in via preliminare CP_1
l'improcedibilità della domanda per carenza documentale;
nel merito contestava la
La causa veniva istruita a mezzo documenti e, previamente discussa all'odierna udienza, decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità/improponibilità sollevata da parte resistente in quanto non vi è prova che la documentazione presentata in sede amministrativa fosse carente, tenendo anche conto che il dovere di collaborazione avrebbe imposto all' di CP_1 indicare tempestivamente quale fosse l'eventuale specifica documentazione mancante non potendo la domanda carente dar luogo, di per sé, ad archiviazione.
Tanto premesso il ricorso è infondato e non può essere accolto per i motivi che seguono.
Deve osservarsi che parte ricorrente non ha dimostrato, né ha chiesto di provare,
l'esposizione al rischio lavorativo specifico: ed infatti, se è vero che dal curriculm professionale (cfr all parte ricorrente) emergono le mansioni svolte è pur vero che non sono state provate le modalità di svolgimento di tali mansioni, ossia se esse siano state svolte con modalità tali da determinare un'esposizione al rischio specifico lavorativo: afferma sul punto costantemente la giurisprudenza della S.C. che: “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre
e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita.” (ex multis Cass Sez Lavoro 15.10.2014 n. 21825).
Parte ricorrente nulla ha dedotto, difettando sia la prova documentale sul punto, sia la richiesta di prova testimoniale in sede di ricorso introduttivo.
Alla luce di tali assunti è evidente, pertanto, che la richiesta di CTU medico – legale non può essere ammessa per l'evidente carattere esplorativo che essa assume in tale contesto in quanto volta a sopperire alle carenze probatorie della domanda e, come tale, non consentita in applicazione del “…..divieto della cd. "consulenza meramente esplorativa", non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica, come si insegna abitualmente, al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati.” (Cass civ Sezioni Unite 1.02.2022 n.
3086).
In ragione di quanto motivato consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio sono compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Taranto, 6.06.2025 Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli