Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 15143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15143 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
I D E A A T ) O S S .74 R S O T n P A IS 87 T 'IM G 19 L A E L o R R arz A T I L D m D A E 6 , I T BBLICA ITALIANA O e N N egg L E G L S LA CORTE SU R1 5 1 4 3 / 0 3 O L E O ¡IN NOME DEL POPOLO ITALIANO rt. 19 B A D (A Oggetto DIVORZIO SEZIONE PRIMA CIVILE ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3025/01 Dott. Angelo Presidente GRIECO Consigliere Dott. Vincenzo PROTO LUCCIOLI - Consigliere 30795 Cron. Dott. Maria Gabriella ADAMO Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario Ud. 05/05/2003 ConsigliereDott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA ZI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A COL DI LANA 28, presso l'avvocato ORIETTA FRAZZITTA, rappresentato e difeso dall'avvocato EDUARDO PITUCCO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
SS MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTTAVIANO 73, presso l'avvocato UBALDO PROCOPIO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
2003 - controricorrente 1159 avversO la sentenza n. 3524/2000 della Corte d'Appello - di ROMA, depositata il 10/11/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente 1'Avvocato PITUCCO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma con sentenza in data 9.6.1995 dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra ZI BO e VI Bos- soletti, assegnava la casa coniugale alla moglie sul presupposto che i figli delle parti, benchè maggiorenni avessero interesse a convivere con la madre. Avverso tale sentenza, in riferimento esclusivamen- te all'assegna zione della casa coniugale, proponeva appello il BO e la Corte di appello di Roma, con sentenza in data 11.11.1996, confermava la statuizione del Tribunale sul presupposto che non erano emersi ele- menti che facessero ritenere serio l'intento del figlio AN di convivere con il padre. A seguito di ricorso proposto dal BO, la Corte di cassazione cassava la sentenza della Corte di appel- 2 چرا lo ritenendo che il giudice di merito non avesse prov- veduto a valutare, in riferimento all'epoca della deci- sione, 1' interesse del figlio maggiorenne a convivere con il padre, interesse da confrontarsi con l'interesse dall'altra figlia delle parti. Riassunto il giudizio dal BO la Corte di ap- pello di Roma confermava la precedente statuizione, pre- via audizione disposta d'ufficio di AN BO, ritenuta ammissibile in base al principio del rebus sic stantibus, vigente nella soggetta materia. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su due motivi, ZI BO. Resiste con controricorso VI TT. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso il ricorrente la- menta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 11 L.
6.3.1987 n 74, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione. Rileva il BO che il giudice di rinvio avrebbe dovuto giudicare sulla base dei dati di fatto raccolti DEL GIUDIZIN, nelle precedenti fasi dai quali non emergevano motivi validi per continuare a sacrificare il diritto reale del BO, invece la Corte distrettuale, sulla base della erronea motivazione di dover giudicare su dati 3 на ------wwww aggiornati, ha ritenuto di dover sentire nuovamente AN BO ritenendo determinanti le dichiara- zioni di questi, senza porle a confronto con le dichia- razioni di IN BO, non ascoltata. In questo modo la Corte territoriale ha annullato la base fattuale sulla quale aveva giudicato la Corte di cassazione rendendo sostanzialmente inutile la pro- nunzia da questa emessa. Anche a volere ritenere necessaria l'audizione di AN BO la Corte territoriale avrebbe dovuto comunque confrontare le dichiarazioni di questi con quelle della sorella onde verificare quale fosse il reale interesse dei ragazzi, rispettivamente di 27 e 26 anni, a convivere ancora con la madre. Con il secondo motivo di cassazione il ricorrente deduce violazione dell'art. 11 L.
6.3.1987 n 74 nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia. Assume il BO che la Corte territoriale ha omesso di considerare, sempre sula base del principio "rebus sic stantibus", che le sue attuali condizioni economiche e di salute non gli consentono di sopportare il duplice onere di mantenere i figli e di pagare il canone di locazione del proprio alloggio. In relazione al primo motivo del ricorso si osserva 4 Ц che il giudizio di rinvio è un giudizio a carattere chiuso nel senso che qualora, a seguito della pronunzia della Corte di cassazione, non sia stato mutato il "thema decidendum" non è consentito alle parti di arti- colare prove orali ( Cass. civ. sez. I 12.10.2002 n 8334 ) nè a maggior ragione è consentito al giudice di rinvio di assumere d'ufficio iniziative istruttorie che non trovino il loro fondamento esclusivamente nella de- cisione della Corte di cassazione e ne costituiscono sostanziale adempimento. Nel caso in esame come riportato dalla stesso giu- la Cortedice di merito nell'inizio della motivazione, la di cassazione nel cassare la precedente decisione della corte di appello aveva affermato che il giudizio fi-זי nalizzato alla assegnazione della casa coniugale avreb- be dovuto essere riferito all'interesse del figlio mag- giorenne valutato all'epoca della decisione, rapportato alla preferenza manifestata dal giovane e confrontato con quello dell'altra figlia a convivere con l'uno ° l'altro genitore." Ne consegue che nella specie, il ricorso al princi- pio del " rebus sic stantibus " al fine di procedere ad autonomi accertamenti istruttori da parte della Cor- te territoriale, non poteva trovare applicazione posto che la sua applicazione ha totalmente modificato, fino 5 plus a stravolgerlo, il quadro fattuale sul quale si è fon- data la decisione della Corte suprema che al contrario doveva essere mantenuto integro, sicchè la decisione della Corte di appello di Roma non appare giustificata dalla decisione della Corte suprema che aveva disposto il rinvio per il solo riesame del materiale probatorio già acquisito, nè conforme al disposto dell'art. 394 c.p.c., tenuto conto dei limiti che connotano il giudi- zio di rinvio. Pertanto il primo motivo va accolto, l'impugnata 1 sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello affinchè, nel rispetto della precedente statuizione della Corte suprema, rivaluti il materiale probatorio che aveva a disposizione prima del rinvio e decida in ordine all'assegnazione della casa coniugale al coniuge che all'epoca ne aveva diritto. Il secondo motivo di ricorso considerate le argo- mentazioni che precedono va dichiarato assorbito. Pertanto in accoglimento del primo motivo di ricor-Pertanto T assorbito il secondo, l'impugnata sentenza va cas- SO, sata con rinvio alla C.A. di Roma, diversa sezione, an- che per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, as- sorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia мелом са RG 3025/01 alla C.A. di Roma, diversa sezione, anche perle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 5. maggio.2003. Presidente Il Consigliere estensore Maris Mary (Angelo Griece) (Mario Adamo) Melo! IL CANCELLIERE Domenico Mazzeluri lyfi CORTE SUG ADI CASSAZIONE done Ovie in Cancelleria Deposit 10 OTT, 2003 U IL CANCEL