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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28081/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato nel giudizio promosso ex art.6 d.lgv. n.150 del 2011 la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28081/2022 promossa da:
C.F. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
POLICASTRO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in VIA CORREGGIO, 9 20149 MILANO presso il difensore avv. POLICASTRO GIUSEPPE
OPPONENTI contro
(C.F. ), rappresentato dal funzionario delegato Controparte_1 P.IVA_2 [...]
( ) VIA FRIULI 30 C/O POLIZIA 20135 CP_2 C.F._2 CP_3
MILANO, ED IVI elettivamente domiciliato
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 21 marzo 2025
pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
(trasgressore) e la (coobbligato) hanno proposto ricorso avverso Parte_2 Parte_3
20/2022/8/1/1 de n la quale il ha ingiunto il Controparte_1 pagamento della sanzione amministrativa di € 65.000,00, oltre accessori, ai sensi dell'art.4, dodicesimo comma, del Regolamento comunale della pubblicità
-agli opponenti è stato contestato di aver effettuato attività pubblicitaria in assenza della prescritta autorizzazione comunale
-infatti, con il rapporto n.07991596 la Polizia locale aveva accertato che su tredici monopattini di proprietà della erano stati apposte le diciture TelepassPay sulla pedana e sul manubrio Parte_3 Pt_3
-la sanzione è stata irrogata ai sensi dell'art.24 del d.lgv. n.507 del 1993 in relazione all'art.37 del Regolamento comunale della pubblicità
-in realtà, dal testo dell'ordinanza-ingiunzione emerge che la sanzione corrisponde alla somma di € 5.356,00 (€ 412,00 x 13 monopattini), mentre per errore è stata indicata nella parte dispositiva la maggior somma di
€ 65.000,00
-ora, l'art.4, primo comma, del Regolamento comunale della pubblicità dispone che
“…l'installazione di mezzi pubblicitari e l'esecuzione della pubblicità sono soggette a autorizzazione espressa.
Nei casi, previsti dal presente regolamento, di mezzi non soggetti ad autorizzazione espressa, l'istanza di autorizzazione è sostituita da CI (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla legge, ad eccezione delle vetrofanie di misura inferiore al mezzo metro quadro.
La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta alla presentazione di apposita comunicazione annuale ed al relativo pagamento dell'imposta, ove non esente.
La CI deve attestare la conformità al Regolamento …”
-nella specie, il ha qualificato come mezzo pubblicitario l'apposizione delle diciture TelepassPay CP_1 sulla pedana e sul manubrio ed ha pertanto contestato l'omessa presentazione dell'apposita richiesta Pt_3 di autorizzazione
-si tratta, in particolare, delle diciture riprodotte nelle fotografie allegate al rapporto e versate in atti dal (doc.1 opp.to) CP_1
-ora, la dicitura , di ridotte dimensioni e applicata sul manubrio, riporta, oltre appunto alla Pt_3 denominazione s , le seguenti indicazioni:
1. Download the app, 2. Scan the QT code, 3. Enjoy Pt_3 and ride
-in calce alle menzionate istruzioni, sono riprodotte le icone delle seguenti applicazioni: App Store e App Google Play
-la dicitura TelepassPay, applicata sulla pedana, riporta la dicitura “Scarica l'App” e, in basso, le icone delle menzionate App Store e App Google Play pagina 2 di 5 -appare pertanto del tutto evidente che la finalità delle diciture sopra specificate è semplicemente quella di consentire agli utenti dei monopattini di scaricare l'applicazione per l'utilizzo dei mezzi Pt_3
-com'è noto, la stessa applicazione TelepassPay permette di usare: i servizi Telepass, Pedaggio, Parcheggi Convenzionati, Area C Milano, Traghetto Stretto di Messina, i servizi di pagamento in App, come Treni, Taxi, Monopattino, Carburante, Strisce Blu
-non si è, pertanto, in presenza di una pubblicità, bensì, dell'apposizione delle indicazioni necessarie per l'individuazione del soggetto gestore dei monopattini nonché per il pagamento del corrispettivo di utilizzo del mezzo
-la denominazione è, poi, mero segno distintivo della società proprietaria dei monopattini Pt_3
-le altre diciture concernono, come già detto, le indicazioni necessarie per il corretto ed effettivo utilizzo dei monopattini (mediante il download dell'applicazione e il pagamento del corrispettivo dell'uso) Pt_3
-in quest'ottica, sono allora del tutto condivisibili le argomentazioni difensive formulate dall'opponente:
“…riguardo alla non debenza della tassa sulla pubblicità avente ad oggetto l'esposizione del marchio della
, emblematica appare la seguente pronuncia: “…Non costituisce presupposto dell'imposta di Pt_3 ità l'apposizione, mediante adesivi, del marchio del distributore di carburanti sulle relative colonnine ubicate presso le stazioni di rifornimento, rientrando tale fattispecie nel diritto dell'impresa di apporre il proprio marchio sui prodotti commercializzati. Del pari, non assumono rilevanza quale messaggio pubblicitario le tipiche indicazioni impiegate nelle stazioni di servizio ("Diesel", "Gas", "Servito" ecc.), risultando le stesse assimilabili ai c.d. "segnali di indicazione", utili a favorire una corretta e sicura circolazione dei mezzi stradali…” (cfr. Comm. Trib. Prov. di Cremona sez. I, 06.12.2019, n. 141).
A quanto sopra si aggiunga che, anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi su di una fattispecie per certi aspetti analoghi a quella oggetto del presente procedimento, ebbe modo di riferire quanto segue: “…L'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) è da considerare forma pubblicitaria imponibile quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segno risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa, e non abbia, quindi, soltanto una mera finalità distintiva Cass. 11530/2018). Non basta dunque la sola esposizione in luogo pubblico, perché si deve avere riguardo anche alle modalità di utilizzo del segno distintivo e alla struttura dell'impianto che lo contiene…” (cfr. Cass. Civ. Ord. Sez. 6, n. 15247, anno 2020).
Infine, si segnala che le dimensioni dell'eventuale esposizione rilevano ai fini del pagamento della tassa sulla pubblicità stante l'esistenza di numerose massime dal seguente tenore letterale: “…In tema d'imposta sulla pubblicità, sono esenti, ex art. 13, comma 4 bis, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ...purché il marchio, la ragione sociale o l'indirizzo dell'impresa non siano apposti più di due volte e ciascuna iscrizione sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato…” (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib., 11/02/2015, n. 2631).
A ben vedere l'esposizione del marchio , così come quella del metodo di pagamento Telepass Pay Pt_3
(della quale si andrà a riferire infra) no to superiore a mezzo metro quadrato ed in ogni caso gli Agenti accertatori della Polizia Locale del Comune di Milano alcun genere di accertamento ebbero ad eseguire sui veicoli della flotta (sic!). Pt_3
Difatti emerge agevolmente dalla disamina del verbale posto alla base dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento de qua, gli Agenti di cui si è detto si limitarono ad eseguire rilievi fotografici senza acquisire alcuna misura in riferimento alle dimensioni delle indicazioni del metodo di pagamento Telepass Pay che risulta essere 27,6 cm x 4,3 cm né tantomeno dell'adesivo posto sul tubolare che risulta essere 12 Pt_3 cm x 36 cm (doc. 6).
Per le suesposte ragioni, l'ordinanza ingiunzione di pagamento oggi impugnata dovrà essere annullata in pagina 3 di 5 toto.
Quanto invece alla non debenza di qualsivoglia genere di tributo relativo al pagamento della tassa pubblicitaria per l'esposizione del metodo di pagamento Telepass Pay, non possono ritenersi forme pubblicitarie le mere indicazioni di metodi di pagamento, alla stregua dei loghi indicanti le forme di pagamento presenti sulle vetrine degli esercizi commerciali (ad esempio: visa, mastercard, american express, pagobancomat, postepay ecc.…).
Quanto sostenuto trova finanche conferma nella Risoluzione n. 2/DF adottata dal Ministero dell'Economica e delle Finanza - Dipartimento delle Finanze (prot. 4678/2009) nella quale il Direttore Generale delle Finanze, dr. , ebbe modo di riferire quanto segue: “ESENZIONE PER Parte_4 LE SCRITTE “BANCOMAT”, “CAMBIO”, “CASSA CONTINUA”, “PAGAMENTO UTENZE” ETC. Le scritte in questione, esposte sulle vetrine o sulle porte di accesso dei locali, non possono essere considerate mezzi pubblicitari ai quali l'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 507 del 1993, riconosce l'esenzione. Né tantomeno le fattispecie in esame possono essere inquadrate come pubblicità ordinaria, poiché, la loro genericità le fa rientrare nella categoria degli avvisi al pubblico menzionati nella successiva lettera b), come costantemente affermato dalla prassi ministeriale…. Il fine delle iscrizioni in questione, infatti, è quello di comunicare alla clientela le diverse tipologie di attività esercitata ovvero i servizi prestati nei locali delle filiali bancarie e, dunque, di indirizzare gli interessati verso il locale o la sezione di esso….In altre parole, a differenza dei mezzi pubblicitari da assoggettare ad imposizione, la caratteristica essenziale degli avvisi al pubblico - e, quindi, il presupposto per la loro non assoggettabilità al tributo, sempre che non superino il limite dimensionale di mezzo metro quadrato di superficie, a norma dell'art. 17, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 507 del 1993 - è quello di non contenere un messaggio pubblicitario, vale a dire di non rivestire carattere di invito o stimolo vero il pubblico alla consumazione del bene in vendita ovvero alla fruizione del servizio offerto, bensì quello di fornire agli interessati le idonee comunicazioni e notizie tese a facilitare l'utilizzazione dei beni e dei servizi in questione…. In pratica, ai fini del godimento delle esenzioni previste dall'art. 17, ciascun avviso al pubblico di cui alla lettera b) non deve superare la superficie di mezzo metro quadrato…” (doc. 7)
È dunque evidente che, nel caso di specie, in ordine all' indicazione del metodo di pagamento del servizio Telepass Pay le stesse non superano la soglia del mezzo metro quadrato e come tali non sono assoggettabili ad alcuna imposta sulla pubblicità in quanto rientrano ampiamente nell'alveo delle esenzioni.
Difatti risulta che i monopattini in circolazione nella città di Milano in data 14 febbraio 2020 (data dell'accertata violazione) avessero il logo della posto sul tubolare con le seguenti dimensioni: 12 cm Pt_3 x 36 cm;
e il l'indicazione del metodo di pagamento Telepass Pay posto sulla pedana del monopattino con le seguenti dimensioni: 27,6 cm x 4,3 cm, tale circostanza è ben nota al in quanto Controparte_1 l'esponente, prima di immettere la flotta su strada è obbligata a inviare le specifiche tecniche dei monopattini e fissare un incontro per la verifica preventiva dei mezzi…”
-in conclusione, l'ordinanza ingiuntiva opposta va annullata
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita e allo scaglione individuato sulla base dell'ammontare corretto della sanzione (€ 5.356,00)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza n.00008820/2022/8/1/1 emessa dal il 7 giugno 2022 ogni altra domanda od eccezione Controparte_1 rigettata, così dispone:
1) in accoglimento del ricorso proposto da e annulla l'ordinanza- Parte_2 Parte_1 ingiunzione indicata in epigrafe pagina 4 di 5 2) condanna il alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 2.529,00, di cui € 759,00 per spese ed € 1.770,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 21 marzo 2025
Il Giudice
Angelo Claudio Ricciardi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato nel giudizio promosso ex art.6 d.lgv. n.150 del 2011 la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28081/2022 promossa da:
C.F. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
POLICASTRO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in VIA CORREGGIO, 9 20149 MILANO presso il difensore avv. POLICASTRO GIUSEPPE
OPPONENTI contro
(C.F. ), rappresentato dal funzionario delegato Controparte_1 P.IVA_2 [...]
( ) VIA FRIULI 30 C/O POLIZIA 20135 CP_2 C.F._2 CP_3
MILANO, ED IVI elettivamente domiciliato
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 21 marzo 2025
pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
(trasgressore) e la (coobbligato) hanno proposto ricorso avverso Parte_2 Parte_3
20/2022/8/1/1 de n la quale il ha ingiunto il Controparte_1 pagamento della sanzione amministrativa di € 65.000,00, oltre accessori, ai sensi dell'art.4, dodicesimo comma, del Regolamento comunale della pubblicità
-agli opponenti è stato contestato di aver effettuato attività pubblicitaria in assenza della prescritta autorizzazione comunale
-infatti, con il rapporto n.07991596 la Polizia locale aveva accertato che su tredici monopattini di proprietà della erano stati apposte le diciture TelepassPay sulla pedana e sul manubrio Parte_3 Pt_3
-la sanzione è stata irrogata ai sensi dell'art.24 del d.lgv. n.507 del 1993 in relazione all'art.37 del Regolamento comunale della pubblicità
-in realtà, dal testo dell'ordinanza-ingiunzione emerge che la sanzione corrisponde alla somma di € 5.356,00 (€ 412,00 x 13 monopattini), mentre per errore è stata indicata nella parte dispositiva la maggior somma di
€ 65.000,00
-ora, l'art.4, primo comma, del Regolamento comunale della pubblicità dispone che
“…l'installazione di mezzi pubblicitari e l'esecuzione della pubblicità sono soggette a autorizzazione espressa.
Nei casi, previsti dal presente regolamento, di mezzi non soggetti ad autorizzazione espressa, l'istanza di autorizzazione è sostituita da CI (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla legge, ad eccezione delle vetrofanie di misura inferiore al mezzo metro quadro.
La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta alla presentazione di apposita comunicazione annuale ed al relativo pagamento dell'imposta, ove non esente.
La CI deve attestare la conformità al Regolamento …”
-nella specie, il ha qualificato come mezzo pubblicitario l'apposizione delle diciture TelepassPay CP_1 sulla pedana e sul manubrio ed ha pertanto contestato l'omessa presentazione dell'apposita richiesta Pt_3 di autorizzazione
-si tratta, in particolare, delle diciture riprodotte nelle fotografie allegate al rapporto e versate in atti dal (doc.1 opp.to) CP_1
-ora, la dicitura , di ridotte dimensioni e applicata sul manubrio, riporta, oltre appunto alla Pt_3 denominazione s , le seguenti indicazioni:
1. Download the app, 2. Scan the QT code, 3. Enjoy Pt_3 and ride
-in calce alle menzionate istruzioni, sono riprodotte le icone delle seguenti applicazioni: App Store e App Google Play
-la dicitura TelepassPay, applicata sulla pedana, riporta la dicitura “Scarica l'App” e, in basso, le icone delle menzionate App Store e App Google Play pagina 2 di 5 -appare pertanto del tutto evidente che la finalità delle diciture sopra specificate è semplicemente quella di consentire agli utenti dei monopattini di scaricare l'applicazione per l'utilizzo dei mezzi Pt_3
-com'è noto, la stessa applicazione TelepassPay permette di usare: i servizi Telepass, Pedaggio, Parcheggi Convenzionati, Area C Milano, Traghetto Stretto di Messina, i servizi di pagamento in App, come Treni, Taxi, Monopattino, Carburante, Strisce Blu
-non si è, pertanto, in presenza di una pubblicità, bensì, dell'apposizione delle indicazioni necessarie per l'individuazione del soggetto gestore dei monopattini nonché per il pagamento del corrispettivo di utilizzo del mezzo
-la denominazione è, poi, mero segno distintivo della società proprietaria dei monopattini Pt_3
-le altre diciture concernono, come già detto, le indicazioni necessarie per il corretto ed effettivo utilizzo dei monopattini (mediante il download dell'applicazione e il pagamento del corrispettivo dell'uso) Pt_3
-in quest'ottica, sono allora del tutto condivisibili le argomentazioni difensive formulate dall'opponente:
“…riguardo alla non debenza della tassa sulla pubblicità avente ad oggetto l'esposizione del marchio della
, emblematica appare la seguente pronuncia: “…Non costituisce presupposto dell'imposta di Pt_3 ità l'apposizione, mediante adesivi, del marchio del distributore di carburanti sulle relative colonnine ubicate presso le stazioni di rifornimento, rientrando tale fattispecie nel diritto dell'impresa di apporre il proprio marchio sui prodotti commercializzati. Del pari, non assumono rilevanza quale messaggio pubblicitario le tipiche indicazioni impiegate nelle stazioni di servizio ("Diesel", "Gas", "Servito" ecc.), risultando le stesse assimilabili ai c.d. "segnali di indicazione", utili a favorire una corretta e sicura circolazione dei mezzi stradali…” (cfr. Comm. Trib. Prov. di Cremona sez. I, 06.12.2019, n. 141).
A quanto sopra si aggiunga che, anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi su di una fattispecie per certi aspetti analoghi a quella oggetto del presente procedimento, ebbe modo di riferire quanto segue: “…L'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) è da considerare forma pubblicitaria imponibile quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segno risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa, e non abbia, quindi, soltanto una mera finalità distintiva Cass. 11530/2018). Non basta dunque la sola esposizione in luogo pubblico, perché si deve avere riguardo anche alle modalità di utilizzo del segno distintivo e alla struttura dell'impianto che lo contiene…” (cfr. Cass. Civ. Ord. Sez. 6, n. 15247, anno 2020).
Infine, si segnala che le dimensioni dell'eventuale esposizione rilevano ai fini del pagamento della tassa sulla pubblicità stante l'esistenza di numerose massime dal seguente tenore letterale: “…In tema d'imposta sulla pubblicità, sono esenti, ex art. 13, comma 4 bis, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ...purché il marchio, la ragione sociale o l'indirizzo dell'impresa non siano apposti più di due volte e ciascuna iscrizione sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato…” (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib., 11/02/2015, n. 2631).
A ben vedere l'esposizione del marchio , così come quella del metodo di pagamento Telepass Pay Pt_3
(della quale si andrà a riferire infra) no to superiore a mezzo metro quadrato ed in ogni caso gli Agenti accertatori della Polizia Locale del Comune di Milano alcun genere di accertamento ebbero ad eseguire sui veicoli della flotta (sic!). Pt_3
Difatti emerge agevolmente dalla disamina del verbale posto alla base dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento de qua, gli Agenti di cui si è detto si limitarono ad eseguire rilievi fotografici senza acquisire alcuna misura in riferimento alle dimensioni delle indicazioni del metodo di pagamento Telepass Pay che risulta essere 27,6 cm x 4,3 cm né tantomeno dell'adesivo posto sul tubolare che risulta essere 12 Pt_3 cm x 36 cm (doc. 6).
Per le suesposte ragioni, l'ordinanza ingiunzione di pagamento oggi impugnata dovrà essere annullata in pagina 3 di 5 toto.
Quanto invece alla non debenza di qualsivoglia genere di tributo relativo al pagamento della tassa pubblicitaria per l'esposizione del metodo di pagamento Telepass Pay, non possono ritenersi forme pubblicitarie le mere indicazioni di metodi di pagamento, alla stregua dei loghi indicanti le forme di pagamento presenti sulle vetrine degli esercizi commerciali (ad esempio: visa, mastercard, american express, pagobancomat, postepay ecc.…).
Quanto sostenuto trova finanche conferma nella Risoluzione n. 2/DF adottata dal Ministero dell'Economica e delle Finanza - Dipartimento delle Finanze (prot. 4678/2009) nella quale il Direttore Generale delle Finanze, dr. , ebbe modo di riferire quanto segue: “ESENZIONE PER Parte_4 LE SCRITTE “BANCOMAT”, “CAMBIO”, “CASSA CONTINUA”, “PAGAMENTO UTENZE” ETC. Le scritte in questione, esposte sulle vetrine o sulle porte di accesso dei locali, non possono essere considerate mezzi pubblicitari ai quali l'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 507 del 1993, riconosce l'esenzione. Né tantomeno le fattispecie in esame possono essere inquadrate come pubblicità ordinaria, poiché, la loro genericità le fa rientrare nella categoria degli avvisi al pubblico menzionati nella successiva lettera b), come costantemente affermato dalla prassi ministeriale…. Il fine delle iscrizioni in questione, infatti, è quello di comunicare alla clientela le diverse tipologie di attività esercitata ovvero i servizi prestati nei locali delle filiali bancarie e, dunque, di indirizzare gli interessati verso il locale o la sezione di esso….In altre parole, a differenza dei mezzi pubblicitari da assoggettare ad imposizione, la caratteristica essenziale degli avvisi al pubblico - e, quindi, il presupposto per la loro non assoggettabilità al tributo, sempre che non superino il limite dimensionale di mezzo metro quadrato di superficie, a norma dell'art. 17, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 507 del 1993 - è quello di non contenere un messaggio pubblicitario, vale a dire di non rivestire carattere di invito o stimolo vero il pubblico alla consumazione del bene in vendita ovvero alla fruizione del servizio offerto, bensì quello di fornire agli interessati le idonee comunicazioni e notizie tese a facilitare l'utilizzazione dei beni e dei servizi in questione…. In pratica, ai fini del godimento delle esenzioni previste dall'art. 17, ciascun avviso al pubblico di cui alla lettera b) non deve superare la superficie di mezzo metro quadrato…” (doc. 7)
È dunque evidente che, nel caso di specie, in ordine all' indicazione del metodo di pagamento del servizio Telepass Pay le stesse non superano la soglia del mezzo metro quadrato e come tali non sono assoggettabili ad alcuna imposta sulla pubblicità in quanto rientrano ampiamente nell'alveo delle esenzioni.
Difatti risulta che i monopattini in circolazione nella città di Milano in data 14 febbraio 2020 (data dell'accertata violazione) avessero il logo della posto sul tubolare con le seguenti dimensioni: 12 cm Pt_3 x 36 cm;
e il l'indicazione del metodo di pagamento Telepass Pay posto sulla pedana del monopattino con le seguenti dimensioni: 27,6 cm x 4,3 cm, tale circostanza è ben nota al in quanto Controparte_1 l'esponente, prima di immettere la flotta su strada è obbligata a inviare le specifiche tecniche dei monopattini e fissare un incontro per la verifica preventiva dei mezzi…”
-in conclusione, l'ordinanza ingiuntiva opposta va annullata
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita e allo scaglione individuato sulla base dell'ammontare corretto della sanzione (€ 5.356,00)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza n.00008820/2022/8/1/1 emessa dal il 7 giugno 2022 ogni altra domanda od eccezione Controparte_1 rigettata, così dispone:
1) in accoglimento del ricorso proposto da e annulla l'ordinanza- Parte_2 Parte_1 ingiunzione indicata in epigrafe pagina 4 di 5 2) condanna il alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 2.529,00, di cui € 759,00 per spese ed € 1.770,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 21 marzo 2025
Il Giudice
Angelo Claudio Ricciardi
pagina 5 di 5