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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 7106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7106 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28368/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28368/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RACCANELLO DANIELE Parte_1 C.F._1
e dell'avv. MENEGON CHIARA, con studio in VIA ENRICO FERMI 14/H 31011 ASOLO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MANDARANO ANTONELLO, dell'avv. LICCIARDO e dell'avv. BARTOLOMEO ANGELA elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA 20122 CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello ritualmente notificato, ha chiesto l'integrale riforma della Parte_1 sentenza n. 2690/2024 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 24 giugno 2024, con cui è stata rigettata l'opposizione svolta dal ricorrente avverso il verbale di accertamento e contestazione n. 8302962-3 emesso dalla
Polizia Locale del Comune di in data 27 agosto 2023, avente ad oggetto la violazione dell'art. 21 comma CP_1
4 cds, per avere effettuato lavori sulle strade senza adottare accorgimenti e cautele ed in particolare per non avere apposto la segnaletica verticale di pericolo in corrispondenza della posa manufatto blocchetto agglomerato separatore di corsia ciclabile dalla veicolare.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza per travisamento dei fatti e per l'omesso esame della documentazione prodotta dal ricorrente, nonché per la erronea qualificazione della fattispecie normativa.
pagina 1 di 4 In particolare secondo la prospettazione dell'appellante, differentemente da quanto affermato dal giudice di primo grado, la assenza della segnaletica prescritta al momento del sinistro non era riferibile ad una condotta colposa di in quanto la documentazione prodotta dal ricorrente dimostrava che tale segnaletica Parte_1 era presente già a decorrere dal 11 agosto 2023, ovvero 16 giorni prima del sinistro e che i lavori affidati in appalto alla società Alfa s.r.l., di cui era rappresentante il ricorrente, erano stati ultimati e consegnati al CP_1 prima del sinistro.
L'appellante ha poi contestato la valenza probatoria del verbale redatto dall'agente di polizia locale intervenuto sul luogo del sinistro, in quanto non presente al momento dell'incidente, essendosi recato sul posto a distanza di
3 ore dai fatti, il che escludeva l'efficacia di fede pubblica di quanto rappresentato sul punto.
Infine, l'appellante ha rilevato che dalle foto prodotte emergeva che la segnaletica ritualmente collocata era stata divelta a seguito dell'incidente.
L'appellante ha quindi reiterato le istanze istruttorie svolte nel ricorso in primo grado ed ha chiesto annullarsi il verbale di accertamento, con vittoria di spese.
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
Il ha dedotto che il giudice di pace aveva correttamente ritenuto provato l'esistenza della violazione CP_1 ascritta all'appellante e che i documenti prodotti dalla parte nel giudizio di primo grado non erano idonei a dimostrare la tesi sostenuta dallo stesso, in quanto aventi contenuto generico.
All'esito della prima udienza, sono state ammesse le prove orali dedotte dall'appellante nel ricorso in primo grado e reiterate nell'atto di appello.
Dopo l'espletamento dell'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa all'udienza indicata in epigrafe.
L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Dalle risultanze istruttorie emerge che a è stata contestata la violazione dell'art. 21 comma 4 Parte_2
Cds, per avere effettuato lavori stradali senza l'attuazione delle prescritte cautele.
In particolare, tale contestazione ha fatto seguito all'accertamento compiuto dalla polizia locale in data 27 agosto
2023 dopo il verificarsi di un incidente stradale che aveva visto la collisione di un'autovettura contro i blocchetti di cemento che delimitavano lo spartitraffico tra la pista ciclabile e la corsia destinata al transito dei veicoli.
In quell'occasione veniva constatata la mancanza della segnaletica verticale, costituita dal cartello delineatore di ostacolo, proprio al fine di rendere visibile il pericolo per gli utenti della strada creato dalla presenza del manufatto di separazione tra la pista ciclabile e la corsia destinata ai veicoli.
Nel ricorso in primo grado, quale legale rappresentante della società Alfa cui erano stati Parte_1 affidati i lavori relativi al rifacimento della pista ciclabile in quel tratto di strada, ha contestato la sussistenza della violazione, allegando che i lavori relativi al tratto di strada in questione erano stati ultimati e consegnati al direttore lavori già dal 2 agosto 2023 e che la segnaletica verticale era stata regolarmente apposta.
pagina 2 di 4 Nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso, ritenendo non provate le deduzioni dell'opponente ed evidenziando come la mancanza della segnaletica fosse stata accertata con efficacia di fede pubblica nel verbale di contestazione redatto dal pubblico ufficiale intervenuto.
Orbene, ritiene il Tribunale che siano fondati i motivi di censura dedotti dall'appellante.
In primo luogo, occorre rilevare che, se è vero che il verbale di intervento gode di fede privilegiata quanto al fatto dell'assenza della segnaletica al momento del rilievo, è pur vero che da tale dato non può inferirsi automaticamente che tale mancanza sia ascrivibile all'appellante, quale legale rappresentante della società incaricata delle opere di sistemazione di quel tratto stradale.
Sul punto, come lamentato dall'appellante, la sentenza ha omesso di valutare le prove documentali e le istanze istruttorie dedotte nel ricorso al fine di dimostrare la pregressa ultimazione dei lavori e l'adempimento degli obblighi inerenti alla posa della citata segnaletica.
In secondo luogo, l'esame delle risultanze istruttorie e delle deposizioni rese dai testimoni escussi nel presente giudizio consente di escludere la responsabilità dell'appellante per la violazione contestata.
Al riguardo, il SAL n. 1 prodotto dal ricorrente in primo grado dimostra il compimento di una serie di opere comprendenti il rifacimento delle piste ciclabili e la posa della relativa segnaletica orizzontale e verticale entro la data del 10 agosto 2023, come confermato dalla nota del direttore dei lavori del 4 ottobre 2023, che attesta la riferibilità di tale documento contabile ai lavori eseguiti a tutto il 10 agosto 2023.
Il ricorrente ha poi prodotto un articolo pubblicato on line in data 27 agosto 2023, ovvero lo stesso giorno dell'incidente, relativo allo stato dei lavori di rifacimento delle ciclabili in zona corso Buenos Aires, con allegate una serie di fotografie, tra cui ve ne è una che raffigura la zona interessata dell'incidente, mostrante la presenza della segnaletica verticale sopra il manufatto delimitatore di corsia (cfr. pag. 5 foto a sinistra in fondo alla pagina).
Se si considera che l'incidente stradale è avvenuto la sera del 27 agosto 2023, le risultanze di tale foto corroborano le allegazioni dell'appellante sulla antecedente ultimazione dei lavori in tale zona e sulla regolare posa della segnaletica.
Occorre altresì rilevare che sia le fotografie relative allo stato dei luoghi immediatamente successive al sinistro mostrano la presenza del cordolo di cemento e di un foro nella parte superiore, proprio in corrispondenza del punto ove era stato collocato il segnale verticale, il che appare ulteriormente indicativo della effettiva ed antecedente collocazione del segnale stesso (cfr. anche foto del 28 agosto 2023 inserita nella comparsa di costituzione di primo grado del . CP_1
Venendo alla prova testimoniale, si ritengono significative sia le dichiarazioni di Testimone_1 dipendente del come direttore lavori, sia quelle rese da , procuratore della Controparte_1 Testimone_2 Part società Sise, appaltatrice da dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale che ha successivamente provveduto a posizionare nuovamente la segnaletica sui luoghi.
Il primo testimone ha confermato che i lavori di posa della segnaletica nella zona interessata dall'incidente erano stati realizzati dalla società Alfa i primi giorni di agosto 2023, affermando di avere verificato tale circostanza ed pagina 3 di 4 ha appresentato che la società Sise viene chiamata a posizionare la segnaletica non come primo esecutore, ma in caso di sostituzione per deterioramento o abbattimento.
Il secondo testimone ha confermato l'esecuzione da parte di Sise dell'intervento di posa della segnaletica, affermando che gli interventi di Sise riguardano la manutenzione di opere già svolte e presuppongono, pertanto, la precedente collocazione della segnaletica.
Orbene tali dichiarazioni si ritengono attendibili sia in considerazione dell'estraneità dei testi rispetto alla parte appellante, sia in quanto collimanti con le risultanze dei documenti sopra citati.
In base al quadro sopra delineato, non vi è quindi adeguata prova del fatto che la mancanza della segnaletica verticale riscontrata nel sopralluogo successivo all'incidente avvenuto il 27 agosto 2023 sia imputabile alla condotta di Parte_1
Ne deriva che, in considerazione dei criteri di riparto dell'onere probatorio, che pongono a carico dell'amministrazione la dimostrazione degli elementi costitutivi dell'illecito, va accolto l'appello proposto da e va riformata la sentenza di primo grado con conseguente annullamento del verbale Parte_1 impugnato.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei compensi del DM 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022, applicando la riduzione dei compensi per la fase istruttoria e decisoria nel giudizio di primo grado, non essendosi proceduto ad istruzione, e della sola fase decisoria nel giudizio di secondo grado, data la non particolare complessità delle questioni trattate.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per accogliere la domanda di condanna del ai sensi dell'art. 96 CP_1
c.p.c., non rilevandosi una condotta di mala fede o di colpa grave in capo alla parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza n. 2690/2024 depositata dal Parte_1
Giudice di Pace di Milano il 24 giugno 2024, accoglie l'opposizione avverso il verbale di accertamento e contestazione n. 8302962-3 emesso dal Comune di in data 27 agosto 2023; CP_1
- condanna il alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite che liquida per il Controparte_1 presente grado di giudizio in €64,50 per spese vive, €562,00 per compensi, spese generali, Iva (se non detraibile) e Cpa come per legge, e per il giudizio di primo grado in € 43,00 per spese, € 173,00 per compensi oltre spese generali, Iva (se non detraibile) e Cpa come per legge.
Milano, 24 settembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28368/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RACCANELLO DANIELE Parte_1 C.F._1
e dell'avv. MENEGON CHIARA, con studio in VIA ENRICO FERMI 14/H 31011 ASOLO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MANDARANO ANTONELLO, dell'avv. LICCIARDO e dell'avv. BARTOLOMEO ANGELA elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA 20122 CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello ritualmente notificato, ha chiesto l'integrale riforma della Parte_1 sentenza n. 2690/2024 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 24 giugno 2024, con cui è stata rigettata l'opposizione svolta dal ricorrente avverso il verbale di accertamento e contestazione n. 8302962-3 emesso dalla
Polizia Locale del Comune di in data 27 agosto 2023, avente ad oggetto la violazione dell'art. 21 comma CP_1
4 cds, per avere effettuato lavori sulle strade senza adottare accorgimenti e cautele ed in particolare per non avere apposto la segnaletica verticale di pericolo in corrispondenza della posa manufatto blocchetto agglomerato separatore di corsia ciclabile dalla veicolare.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza per travisamento dei fatti e per l'omesso esame della documentazione prodotta dal ricorrente, nonché per la erronea qualificazione della fattispecie normativa.
pagina 1 di 4 In particolare secondo la prospettazione dell'appellante, differentemente da quanto affermato dal giudice di primo grado, la assenza della segnaletica prescritta al momento del sinistro non era riferibile ad una condotta colposa di in quanto la documentazione prodotta dal ricorrente dimostrava che tale segnaletica Parte_1 era presente già a decorrere dal 11 agosto 2023, ovvero 16 giorni prima del sinistro e che i lavori affidati in appalto alla società Alfa s.r.l., di cui era rappresentante il ricorrente, erano stati ultimati e consegnati al CP_1 prima del sinistro.
L'appellante ha poi contestato la valenza probatoria del verbale redatto dall'agente di polizia locale intervenuto sul luogo del sinistro, in quanto non presente al momento dell'incidente, essendosi recato sul posto a distanza di
3 ore dai fatti, il che escludeva l'efficacia di fede pubblica di quanto rappresentato sul punto.
Infine, l'appellante ha rilevato che dalle foto prodotte emergeva che la segnaletica ritualmente collocata era stata divelta a seguito dell'incidente.
L'appellante ha quindi reiterato le istanze istruttorie svolte nel ricorso in primo grado ed ha chiesto annullarsi il verbale di accertamento, con vittoria di spese.
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
Il ha dedotto che il giudice di pace aveva correttamente ritenuto provato l'esistenza della violazione CP_1 ascritta all'appellante e che i documenti prodotti dalla parte nel giudizio di primo grado non erano idonei a dimostrare la tesi sostenuta dallo stesso, in quanto aventi contenuto generico.
All'esito della prima udienza, sono state ammesse le prove orali dedotte dall'appellante nel ricorso in primo grado e reiterate nell'atto di appello.
Dopo l'espletamento dell'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa all'udienza indicata in epigrafe.
L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Dalle risultanze istruttorie emerge che a è stata contestata la violazione dell'art. 21 comma 4 Parte_2
Cds, per avere effettuato lavori stradali senza l'attuazione delle prescritte cautele.
In particolare, tale contestazione ha fatto seguito all'accertamento compiuto dalla polizia locale in data 27 agosto
2023 dopo il verificarsi di un incidente stradale che aveva visto la collisione di un'autovettura contro i blocchetti di cemento che delimitavano lo spartitraffico tra la pista ciclabile e la corsia destinata al transito dei veicoli.
In quell'occasione veniva constatata la mancanza della segnaletica verticale, costituita dal cartello delineatore di ostacolo, proprio al fine di rendere visibile il pericolo per gli utenti della strada creato dalla presenza del manufatto di separazione tra la pista ciclabile e la corsia destinata ai veicoli.
Nel ricorso in primo grado, quale legale rappresentante della società Alfa cui erano stati Parte_1 affidati i lavori relativi al rifacimento della pista ciclabile in quel tratto di strada, ha contestato la sussistenza della violazione, allegando che i lavori relativi al tratto di strada in questione erano stati ultimati e consegnati al direttore lavori già dal 2 agosto 2023 e che la segnaletica verticale era stata regolarmente apposta.
pagina 2 di 4 Nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso, ritenendo non provate le deduzioni dell'opponente ed evidenziando come la mancanza della segnaletica fosse stata accertata con efficacia di fede pubblica nel verbale di contestazione redatto dal pubblico ufficiale intervenuto.
Orbene, ritiene il Tribunale che siano fondati i motivi di censura dedotti dall'appellante.
In primo luogo, occorre rilevare che, se è vero che il verbale di intervento gode di fede privilegiata quanto al fatto dell'assenza della segnaletica al momento del rilievo, è pur vero che da tale dato non può inferirsi automaticamente che tale mancanza sia ascrivibile all'appellante, quale legale rappresentante della società incaricata delle opere di sistemazione di quel tratto stradale.
Sul punto, come lamentato dall'appellante, la sentenza ha omesso di valutare le prove documentali e le istanze istruttorie dedotte nel ricorso al fine di dimostrare la pregressa ultimazione dei lavori e l'adempimento degli obblighi inerenti alla posa della citata segnaletica.
In secondo luogo, l'esame delle risultanze istruttorie e delle deposizioni rese dai testimoni escussi nel presente giudizio consente di escludere la responsabilità dell'appellante per la violazione contestata.
Al riguardo, il SAL n. 1 prodotto dal ricorrente in primo grado dimostra il compimento di una serie di opere comprendenti il rifacimento delle piste ciclabili e la posa della relativa segnaletica orizzontale e verticale entro la data del 10 agosto 2023, come confermato dalla nota del direttore dei lavori del 4 ottobre 2023, che attesta la riferibilità di tale documento contabile ai lavori eseguiti a tutto il 10 agosto 2023.
Il ricorrente ha poi prodotto un articolo pubblicato on line in data 27 agosto 2023, ovvero lo stesso giorno dell'incidente, relativo allo stato dei lavori di rifacimento delle ciclabili in zona corso Buenos Aires, con allegate una serie di fotografie, tra cui ve ne è una che raffigura la zona interessata dell'incidente, mostrante la presenza della segnaletica verticale sopra il manufatto delimitatore di corsia (cfr. pag. 5 foto a sinistra in fondo alla pagina).
Se si considera che l'incidente stradale è avvenuto la sera del 27 agosto 2023, le risultanze di tale foto corroborano le allegazioni dell'appellante sulla antecedente ultimazione dei lavori in tale zona e sulla regolare posa della segnaletica.
Occorre altresì rilevare che sia le fotografie relative allo stato dei luoghi immediatamente successive al sinistro mostrano la presenza del cordolo di cemento e di un foro nella parte superiore, proprio in corrispondenza del punto ove era stato collocato il segnale verticale, il che appare ulteriormente indicativo della effettiva ed antecedente collocazione del segnale stesso (cfr. anche foto del 28 agosto 2023 inserita nella comparsa di costituzione di primo grado del . CP_1
Venendo alla prova testimoniale, si ritengono significative sia le dichiarazioni di Testimone_1 dipendente del come direttore lavori, sia quelle rese da , procuratore della Controparte_1 Testimone_2 Part società Sise, appaltatrice da dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale che ha successivamente provveduto a posizionare nuovamente la segnaletica sui luoghi.
Il primo testimone ha confermato che i lavori di posa della segnaletica nella zona interessata dall'incidente erano stati realizzati dalla società Alfa i primi giorni di agosto 2023, affermando di avere verificato tale circostanza ed pagina 3 di 4 ha appresentato che la società Sise viene chiamata a posizionare la segnaletica non come primo esecutore, ma in caso di sostituzione per deterioramento o abbattimento.
Il secondo testimone ha confermato l'esecuzione da parte di Sise dell'intervento di posa della segnaletica, affermando che gli interventi di Sise riguardano la manutenzione di opere già svolte e presuppongono, pertanto, la precedente collocazione della segnaletica.
Orbene tali dichiarazioni si ritengono attendibili sia in considerazione dell'estraneità dei testi rispetto alla parte appellante, sia in quanto collimanti con le risultanze dei documenti sopra citati.
In base al quadro sopra delineato, non vi è quindi adeguata prova del fatto che la mancanza della segnaletica verticale riscontrata nel sopralluogo successivo all'incidente avvenuto il 27 agosto 2023 sia imputabile alla condotta di Parte_1
Ne deriva che, in considerazione dei criteri di riparto dell'onere probatorio, che pongono a carico dell'amministrazione la dimostrazione degli elementi costitutivi dell'illecito, va accolto l'appello proposto da e va riformata la sentenza di primo grado con conseguente annullamento del verbale Parte_1 impugnato.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei compensi del DM 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022, applicando la riduzione dei compensi per la fase istruttoria e decisoria nel giudizio di primo grado, non essendosi proceduto ad istruzione, e della sola fase decisoria nel giudizio di secondo grado, data la non particolare complessità delle questioni trattate.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per accogliere la domanda di condanna del ai sensi dell'art. 96 CP_1
c.p.c., non rilevandosi una condotta di mala fede o di colpa grave in capo alla parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza n. 2690/2024 depositata dal Parte_1
Giudice di Pace di Milano il 24 giugno 2024, accoglie l'opposizione avverso il verbale di accertamento e contestazione n. 8302962-3 emesso dal Comune di in data 27 agosto 2023; CP_1
- condanna il alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite che liquida per il Controparte_1 presente grado di giudizio in €64,50 per spese vive, €562,00 per compensi, spese generali, Iva (se non detraibile) e Cpa come per legge, e per il giudizio di primo grado in € 43,00 per spese, € 173,00 per compensi oltre spese generali, Iva (se non detraibile) e Cpa come per legge.
Milano, 24 settembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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