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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 708/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IACONE MARIO ( ) e dell'avv. GATTA CATERINA, elettivamente C.F._2
domiciliato presso il difensore avv. IACONE MARIO
RICORRENTE contro Contr
(C.F. CP_1 P.IVA_1
curatela fallimentare di 1 (C.F. Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. , con il Controparte_4 P.IVA_3
patrocinio dell'avv. VILLANI MARCO GIOVANNI, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. VILLANI MARCO GIOVANNI
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.2.2024, affermando di essere stato dipendente di
[...] dal 20.3.2018 al 29.4.2019, evocava in giudizio e Parte_2 Parte_2 Controparte_5
al fine di: 1) accertare le differenze retributive Controparte_4 dovute per orari e mansioni e condannare in solido - ex art. 29, comma 2, D.l.vo n. 276/03 - le società resistenti al pagamento a suo favore della complessiva somma di €. 16.291,11, di cui €. 7.270,91 quali differenze retributive per l'anno 2018, €. 6.831,04 per differenze retributive per pagina 1 di 7 l'anno 2019 ed €. 2.189,16, per trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito fino al soddisfo;
2) condannare in solido le società resistenti al pagamento a suo favore delle suddette somme, oltre agli oneri previdenziali e contributivi in relazione all'accertato rapporto di lavoro subordinato. Affermava a tal proposito che aveva lavorato come autotrasportatore, alle dipendenze di sempre in favore della committente assegnato all'appalto Parte_2 Controparte_5 presso la ma non aveva ricevuto le somme spettanti per il trattamento di fine Parte_3 rapporto, oltre ad altre componenti retributive derivanti dalle mansioni svolte, che prevedevano il maneggio di denaro, straordinari e mensilità accessorie;
le chiedeva quindi nel presente giudizio, chieste, entro i due anni dalla cessazione del loro rapporto di lavoro, anche alle committenti. Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza nel merito delle pretese, Parte_3 alla luce del fatto che la stessa non avrebbe mai avuto nessun rapporto di appalto con la ma di essere subentrata in un contratto di trasporto. Controparte_5
Benché ritualmente evocate in giudizio, sia s.rl. che la curatela Parte_2 fallimentare di rimanevano contumaci. Controparte_6
La causa era istruita documentalmente e a mezzo delle prove ammesse con l'ordinanza del 4.7.2024 ed è stata decisa all'udienza del 18.3.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Deve anzitutto essere dichiarata l'improcedibilità delle domande nei confronti della curatela fallimentare di Controparte_6
È infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide nel caso di fallimento del datore di lavoro, occorre distinguere tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive, da un lato, e domande dirette al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale rispetto alle prime, dall'altro. Le prime restano di competenza del giudice del lavoro mentre per le seconde opera la vis attractiva del foro fallimentare, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione avanti al Tribunale fallimentare (Cass. civ., sez. lav., n. 11674/05 e Cass. civ., sez. lav., n. 4547/09). In tale ultimo caso è onere processuale del lavoratore e di ogni prestatore d'opera concorrere con tutti gli altri creditori davanti al giudice delegato ed al Tribunale fallimentare per fare valere i propri diritti, nel rispetto dei rispettivi motivi di prelazione, e nell'ambito del processo esecutivo concorsuale (Cass. civ. sez. lav., n. 18088/07). La finalità di tale disciplina è quella di far convergere nella procedura concorsuale tutte le azioni che abbiano per oggetto crediti nei confronti del fallito, in modo da assoggettarle a una disciplina unitaria per realizzare gli scopi dell'istituto: l'unità dell'esecuzione e la par condicio creditorum. Restano pertanto estranee alla competenza del Tribunale fallimentare solo le domande che il curatore trova nel patrimonio del fallito e che, avendo con il fallimento un rapporto di mera occasionalità, sono indipendenti dal dissesto e dalla procedura concorsuale, quali l'impugnazione del licenziamento e la reintegrazione nei confronti del datore di lavoro, le domande relative a sanzioni disciplinari, a visite di controllo, quelle aventi ad oggetto la tutela della lavoratrice madre. In questi casi il loro oggetto non è costituito da crediti nei confronti del datore di lavoro e dunque restano estranee alle finalità dell'unità dell'esecuzione e della par condicio creditorum (Cass. civ., sez. lav., n. 7075/02).
pagina 2 di 7 Poiché nel caso in esame oggetto del giudizio è l'accertamento del credito retributivo del ricorrente e di condanna delle società resistenti al pagamento delle relative somme, le domande nei confronti della società fallita sono improcedibili. Quanto poi a quelle svolte nei confronti delle altre società, circa i contratti fra di esse ve ne è uno (formalmente definito «per servizi di trasporto di merci su strada», cfr., doc. 1, fasc.
, tra la società (che subentrava in detto contratto) e 1 lo Pt_3 Pt_3 Controparte_3 svolgimento di una prestazione da parte dei due sig.ri alle dipendenze della Pt_4 Parte_2 fino al febbraio 2018 e della dal marzo 2018 fino all'aprile 2019 (cfr., buste
[...] Parte_2 paga in atti delle due terze chiamate). Non è inoltre contestato che il ricorrente fosse adibito ai trasporti che vedevano
[...] quale fruitrice. Pt_3
Dall'istruttoria è emerso quanto segue. La teste che ha lavorato presso la per conto di tra il Testimone_1 Pt_3 Pt_2
2018 e il 2019 come corriere e poi tramite agenzia interinale ha dichiarato: “Prelevavo CP_7 la merce presso il sito della ad Imola in via Gronchi tanto quando lavoravo per la Pt_3 [...] quanto poi quando ho lavorato per l'agenzia interinale. Ho conosciuto il ricorrente che Pt_2
è stato un mio collega. Durante il contratto con l'agenzia interinale le mie mansioni sono cambiate e ho lavorato negli uffici, occupandomi dell'organizzazione delle consegne e ritiri. Anche durante questo lavoro ho continuato ad avere rapporti di lavoro con i miei ex colleghi corrieri. Anche il ricorrente così come me ritirava la merce da consegnare presso il capannone della in Imola via Gronchi. Non so dire il ricorrente con chi avesse sottoscritto il Pt_3 contratto, so che presso quel sito lavoravano anche alcuni corrieri della 1 . Tutti noi CP_3 corrieri iniziavamo il lavoro verso le 5 della mattina quando cominciavamo a cercare la merce che era indicata sui fogli che ci erano stati consegnati dall'ufficio all'interno del magazzino la mattina stessa, la caricavamo e poi iniziavamo le consegne verso le 8.30/9.00. Vedevo il ricorrente occuparsi di queste attività la mattina quando tutti ci occupavamo della ricerca della merce e suo carico, prima di partire per il giro. Qualche volta lo vedevo rientrare, mediamente verso le 18.00/18.30. Il rientro dipendeva dalle consegne e non era mai alla stessa ora. Il ricorrente lavorava anche nelle giornate di sabato, non vi era una regola, anche il sabato la giornata era piena. Anch'io lavoravo il sabato, frequentemente, ma ora non so indicare con precisione quanti sabati nel corso del mese, non vi era una regola. Tutti indossavamo la divisa della anche il ricorrente. Anche il mezzo che utilizzavamo portava Pt_3 il logo . Durante le consegne ritiravamo anche il denaro che poi consegnavamo Pt_3 all'ufficio cassa della al termine del turno. Se vi erano ammanchi era il corriere che Pt_3 doveva integrare la somma con quella mancante. So che molti corrieri al termine del turno si trattenevano a dare una mano ai magazzinieri per sistemare la merce. Tra questi vi era anche il ricorrente. Non mi sono mai occupata di questa attività pertanto non so dire quanto tempo fosse a ciò dedicato dal ricorrente”. Il teste dipendente di dal 2014, Testimone_2 Pt_3 manager dell'area est che comprende le regioni di Veneto ed Emilia Romagna, ha dichiarato:
“Il nome del ricorrente non mi è nuovo non so dire dove lavorasse e se non ricordo male era un autista. Non so dire con chi avesse il contratto sicuramente non era un nostro dipendente. L'orario di lavoro degli autisti è variabile direi che inizia alle 8.30/9.00 con rientro verso le 16.00/16.30 dal lunedì al venerdì. Nessuno lavorava il sabato. Dell'attività di ricerca della merce e suo carico sui furgoni si occupano i facchini. Il ricorrente era un autista e non ha mai fatto attività di facchino, lo escludo. Confermo che il personale di 1 e di CP_3 Pt_2
pagina 3 di 7 aveva un proprio referente dal quale riceveva le direttive. ha impartito Controparte_8 direttamente direttive agli autisti. A ciò provvedevano, come ho detto i referenti delle due società indicate. Preciso che aveva un contratto solo con la , che poi a Parte_3 CP_5 sua volta aveva un contratto con la Io non ho mai dato ordini al ricorrente. Il Pt_2 referente della 1 era il signor e quello della era CP_3 Persona_1 Pt_2 Per_2
. Il contratto tra la e la 1 era un contratto di trasporto vi era poi
[...] Parte_3 CP_3 un contratto di appalto per il facchinaggio”. Il teste , per tra il 2018 e Persona_2 Pt_2 il 2020, responsabile di cantiere in particolare del cantiere di di Imola, ha dichiarato: “Il Pt_3 ricorrente era nostro dipendente ed era autista, si occupava delle consegne. Ho avuto un contenzioso con la presso questo Tribunale che si è concluso con sentenza per Pt_3 retribuzioni non pagate, trattamento di fine rapporto e mansioni superiori con esito positivo. I facchini preparavano la merce, ma spesso in modo sbagliato pertanto il ricorrente la mattina doveva cercare la merce e caricarla sul furgone. Il ricorrente arrivava presso il sito alle 7.00 della mattina e partiva per il giro verso le 8.30/9.00 per fare rientro tra le 17.30 e le 18.00. Il ricorrente lavorava il sabato solo nel periodo di dicembre quando vi era il picco delle consegne, non so dire se tutti i sabati. La sera qualche volta, non so dire con esattezza quante, il ricorrente si tratteneva con i facchini a dare una mano, non so dire per quanto tempo perché io andavo via verso le 17.00/17.30. Io ricevevo le direttive dalla 1 e poi le CP_3 trasmettevo ai nostri dipendenti. Tutto il personale e anche il ricorrente indossava la divisa della e utilizzava un furgone che riportava il marchio . Quando si occupava di Pt_3 Pt_3 pacchi in contrassegno il ricorrente incassava anche contanti o assegni che la sera portava alla cassa della . Qualche volta si sono verificati degli ammanchi e allora o provvedeva Pt_3
a integrare il corriere oppure lo facevo io quale loro responsabile”. Il teste Testimone_3 autista consegnatario per la dal 2021, prima per dal 2018 fino al 2021, Parte_5 CP_5 ha dichiarato: “Il ricorrente è stato un mio collega era anche lui autista. Abbiamo lavorato insieme nel sito della ad Imola in via Gronchi 97. Credo che il ricorrente, un po' come Pt_3 tutti, iniziasse il lavoro verso le 7.00/7.30. In teoria i facchini provvedevano alla preparazione dei bancali che poi portavano vicino al furgone per il carico, in pratica ogni tanto succedeva che l'autista dovesse sistemare lui la merce sul bancale. Era l'autista che caricava il furgone. Vedevo il ricorrente la mattina occuparsi delle mie stesse mansioni. Qualche volta lo vedevo rientrare, di solito non prima delle 16.30/17.00 a volte anche oltre, il rientro era assai variabile. Non ne ho contezza diretta so che qualche autista dopo il rientro si tratteneva per aiutare i magazzinieri nello smistamento, ma non so se lo facesse anche il ricorrente, immagino di sì. Io non ho mai lavorato il sabato, non so se lo facesse il ricorrente. Durante il giro capitava di dover ritirare contanti o assegni che poi al rientro il pomeriggio portavamo alla cassa della rendicontando alla cassiera. In caso di ammanchi o il corriere li Pt_3 metteva di tasca propria o gli venivano decurtati dalla busta paga. La maggior parte di noi indossava la divisa della e sul furgone che utilizzavamo vi era il logo . Non Pt_3 Pt_3 ricordo se il ricorrente indossasse la divisa. Per divisa intendo gli indumenti che il datore di lavoro consegna al lavoratore affinché li indossi. A me la divisa l'ha consegnata la CP_5 ed era o uguale o molto simile a quella indossata dagli altri lavoratori. Le differenze erano minime e comunque era presente il logo . Durante il giro l'autista si occupava sia delle Pt_3 consegne sia dei ritiri. Il referente di era la signora all'interno CP_5 Persona_3 del magazzino vi era un incaricato che lavorava per lei il signor . Era lui che Persona_1 organizzava i giri e istruiva il personale”.
pagina 4 di 7 Dalle prove testimoniali è dunque emerso che l'adibizione del ricorrente all'appalto fosse esclusiva, nel periodo oggetto di ricorso. I testimoni hanno concordemente riferito dell'orario di lavoro fra le 7,00 al mattino, fino alle 17,00 e oltre, al pomeriggio, il che consente di escludere che costui fosse adibito al da altri appalti. Quanto poi alla natura del contratto fra le società - c.d. “trasporto di merci su strada” - afferma che si tratta di un contratto di trasporto, così qualificato tra le parti e in Parte_3 assenza di elementi necessari per ricondurlo tra i contratti di appalto di servizi. La difesa è infondata. Per verificare se un servizio di trasporto oggetto di un contratto possa ritenersi qualificabile come appalto, occorre che vi sia la continuità della prestazione, una regolamentazione predeterminata del rapporto e un'organizzazione dell'impresa appaltatrice, tali da far supporre che l'azienda committente abbia inteso effettuare una vera e proprio esternalizzazione del servizio relativo e non si tratta, dunque, di un profilo episodico e marginale rispetto all'attività di impresa. E infatti “ … È configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative (nella specie, il trasporto, con annesso scarico e consegna, dei pali per le linee elettriche gestite dall'ENEL) in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente” (Cass. civ., III, n. 14670/15). Anzitutto per il servizio di trasporto rappresenta una delle attività principali Parte_3 svolte, cosicché, se si avvalesse solo occasionalmente di imprese esterne, vi sarebbe dovuta essere la prova che, per la restante parte del servizio, la stessa provvedesse in autonomia, ma di tale circostanza non è nemmeno stata allegata. Del resto, lo stesso contratto fra le parti regola una pluralità di trasporti, effettuali da 1
con una dettagliata previsione degli obblighi a pena di risoluzione per Controparte_3 inadempimento, e la previsione di un termine annuale tacitamente rinnovabile. V'è dunque una presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto o subtrasporto, sussistente quando le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, palesino, a prescindere dai contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico e onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni (Cass. civ., sez. lav., n. 18751/18). Il contratto fra le due società disciplina in generale i rapporti tra le parti, individuandoli come continuativi, prevedendo ogni clausola anche relativa alla durata e allo scioglimento, in termini tutti incompatibili con i caratteri dell'occasionalità e della mancanza di organizzazione dell'impresa appaltatrice. E infatti “In particolare, secondo quest'ultima giurisprudenza, alla quale si intende dare continuità, è configurabile - un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente. Pertanto, può essere riqualificato come appalto di servizi di trasporto il rapporto negoziale, denominato dalle parti contratto di subtrasporto, ove ricorrano elementi di fatto tali da farlo ritenere non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto,
pagina 5 di 7 ma rientrante nell'ambito di un'unitaria e sistematica strategia di outsourcing (Cass., Sez. L, n. 6449 del 6 marzo 2020). […]. La corte territoriale ha così accertato la presenza di elementi di fatto che depongono nel senso che l'attività di era stata resa stabilmente funzionale CP_9 Contr alle esigenze di così realizzandosi, in fatto ed a prescindere dai contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, una esternalizzazione di fasi complesse del ciclo produttivo della committente, estranee al trasporto o subtrasporto e a singoli subtrasporti, con la necessaria presenza, in capo all'appaltatore, della organizzazione dei mezzi necessari per il compimento dei servizi ulteriori, in maniera da realizzare una strategia di outsourcing nel settore trasporti” (Cass. civ., sez. lav., n. 24983/22). Dunque, poiché il ricorrente lavorava per una società che aveva in subappalto il servizio di trasporto, così come disciplinato dal citato contratto, la responsabilità della resistente
[...] si estende anche nei confronti della subappaltatrice ex art. 29, comma 2, D.l.vo n. 276/03, Pt_3 secondo cui “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”. E nel caso in esame il ricorrente ha dimostrato di aver rispettato il termine decadenziale biennale: “In tema di rapporto di lavoro, sufficiente a impedire la decadenza biennale dall'azione proponibile nei confronti del committente di un appalto è la diffida, anche stragiudiziale, inviata al committente, con la quale il lavoratore chieda a quest'ultimo il pagamento di crediti di lavoro maturati nei confronti del datore di lavoro appaltatore in esecuzione dell'appalto” (Cass. civ., sez. lav., n. 30602/21, cosicché le società resistenti
[...]
quale datrice di lavoro e GSLE s.r.l., quale committente, devono essere Parte_6 condannate in solido al pagamento degli importi dovuti a titolo di quota di trattamento di fine rapporto e differenze retributive. Quanto a queste ultime, dalle testimonianze è emerso che tutti gli addetti alla guida dei mezzi avessero anche disposizioni circa lo scarico e carico delle merci, che maneggiassero denaro con relativa responsabilità in caso eventuali ammanchi e che svolgessero lavoro straordinario, non solo durante la settimana – iniziando la prestazione alle ore 7,00 e finendola non prima delle ore 17,00 – ma anche al sabato. Su tali circostanze i testimoni hanno concordemente riferito, restando isolata sul punto la testimonianza di che - sotto questo profilo - deve ritenersi inattendibile. Testimone_2
Possono dunque essere presi a riferimento i conteggi sviluppati e depositati dal ricorrente, in quanto per il resto non contestati espressamente. In particolare, la somma ammonta a €. 18.754,18, come indicato dal ricorrente nelle note difensive finali, trattandosi di mera precisazione del credito originariamente indicato, senza che ciò abbia comportato alcun mutamento della causa petendi delle domande svolte, come tale consentito. In definitiva e devono essere condannate, in solido fra loro, al pagamento a favore di della complessiva somma di €. 18.754,18, oltre alla rivalutazione Parte_1 monetaria e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Le due società devono inoltre essere condannate alla relativa regolarizzazione contributiva favore del ricorrente.
pagina 6 di 7 Deve infine essere accolta la domanda riconvenzionale svolta nei confronti Parte_3 di 2.0. volta a essere manlevata da tale società per quanto condannata a pagare Pt_2 Pt_3 al ricorrente, a titolo di differenze retributive. Nulla deve essere statuito sulle spese fra il ricorrente e la curatela fallimentare, rimasta contumace;
quelle fra il ricorrente e le altre due società seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore costituito che si è ritualmente dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 708/24 R. G. LAV. promossa da Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Controparte_4 curatela fallimentare di 1 in persona del curatore fallimentare, ogni diversa Controparte_3 istanza disattesa e respinta, così provvede: 1) dichiara improcedibili le domande nei confronti della curatela fallimentare di 1 CP_3
[...]
2) condanna e . al pagamento, in Controparte_4 Parte_2 Pt_3 solido fra loro, a favore di dell'importo di €. 18.754,18, oltre agli Parte_1 interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna a manlevare degli Parte_2 Controparte_4 importi che la stessa dovrà versare in forza del presente dispositivo al ricorrente;
4) nulla sulle spese fra e la curatela fallimentare di 1 Parte_1 Controparte_3 condanna e al pagamento, in Parte_2 Controparte_4 solido fra loro, delle spese processuali, liquidate in €. 4.818,50, di cui €. 118,50 per anticipazioni ed €. 4.700,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CAP, come per legge, con distrazione a favore dei procuratori costituiti;
5) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 18.3.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 708/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IACONE MARIO ( ) e dell'avv. GATTA CATERINA, elettivamente C.F._2
domiciliato presso il difensore avv. IACONE MARIO
RICORRENTE contro Contr
(C.F. CP_1 P.IVA_1
curatela fallimentare di 1 (C.F. Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. , con il Controparte_4 P.IVA_3
patrocinio dell'avv. VILLANI MARCO GIOVANNI, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. VILLANI MARCO GIOVANNI
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.2.2024, affermando di essere stato dipendente di
[...] dal 20.3.2018 al 29.4.2019, evocava in giudizio e Parte_2 Parte_2 Controparte_5
al fine di: 1) accertare le differenze retributive Controparte_4 dovute per orari e mansioni e condannare in solido - ex art. 29, comma 2, D.l.vo n. 276/03 - le società resistenti al pagamento a suo favore della complessiva somma di €. 16.291,11, di cui €. 7.270,91 quali differenze retributive per l'anno 2018, €. 6.831,04 per differenze retributive per pagina 1 di 7 l'anno 2019 ed €. 2.189,16, per trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito fino al soddisfo;
2) condannare in solido le società resistenti al pagamento a suo favore delle suddette somme, oltre agli oneri previdenziali e contributivi in relazione all'accertato rapporto di lavoro subordinato. Affermava a tal proposito che aveva lavorato come autotrasportatore, alle dipendenze di sempre in favore della committente assegnato all'appalto Parte_2 Controparte_5 presso la ma non aveva ricevuto le somme spettanti per il trattamento di fine Parte_3 rapporto, oltre ad altre componenti retributive derivanti dalle mansioni svolte, che prevedevano il maneggio di denaro, straordinari e mensilità accessorie;
le chiedeva quindi nel presente giudizio, chieste, entro i due anni dalla cessazione del loro rapporto di lavoro, anche alle committenti. Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza nel merito delle pretese, Parte_3 alla luce del fatto che la stessa non avrebbe mai avuto nessun rapporto di appalto con la ma di essere subentrata in un contratto di trasporto. Controparte_5
Benché ritualmente evocate in giudizio, sia s.rl. che la curatela Parte_2 fallimentare di rimanevano contumaci. Controparte_6
La causa era istruita documentalmente e a mezzo delle prove ammesse con l'ordinanza del 4.7.2024 ed è stata decisa all'udienza del 18.3.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Deve anzitutto essere dichiarata l'improcedibilità delle domande nei confronti della curatela fallimentare di Controparte_6
È infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide nel caso di fallimento del datore di lavoro, occorre distinguere tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive, da un lato, e domande dirette al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale rispetto alle prime, dall'altro. Le prime restano di competenza del giudice del lavoro mentre per le seconde opera la vis attractiva del foro fallimentare, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione avanti al Tribunale fallimentare (Cass. civ., sez. lav., n. 11674/05 e Cass. civ., sez. lav., n. 4547/09). In tale ultimo caso è onere processuale del lavoratore e di ogni prestatore d'opera concorrere con tutti gli altri creditori davanti al giudice delegato ed al Tribunale fallimentare per fare valere i propri diritti, nel rispetto dei rispettivi motivi di prelazione, e nell'ambito del processo esecutivo concorsuale (Cass. civ. sez. lav., n. 18088/07). La finalità di tale disciplina è quella di far convergere nella procedura concorsuale tutte le azioni che abbiano per oggetto crediti nei confronti del fallito, in modo da assoggettarle a una disciplina unitaria per realizzare gli scopi dell'istituto: l'unità dell'esecuzione e la par condicio creditorum. Restano pertanto estranee alla competenza del Tribunale fallimentare solo le domande che il curatore trova nel patrimonio del fallito e che, avendo con il fallimento un rapporto di mera occasionalità, sono indipendenti dal dissesto e dalla procedura concorsuale, quali l'impugnazione del licenziamento e la reintegrazione nei confronti del datore di lavoro, le domande relative a sanzioni disciplinari, a visite di controllo, quelle aventi ad oggetto la tutela della lavoratrice madre. In questi casi il loro oggetto non è costituito da crediti nei confronti del datore di lavoro e dunque restano estranee alle finalità dell'unità dell'esecuzione e della par condicio creditorum (Cass. civ., sez. lav., n. 7075/02).
pagina 2 di 7 Poiché nel caso in esame oggetto del giudizio è l'accertamento del credito retributivo del ricorrente e di condanna delle società resistenti al pagamento delle relative somme, le domande nei confronti della società fallita sono improcedibili. Quanto poi a quelle svolte nei confronti delle altre società, circa i contratti fra di esse ve ne è uno (formalmente definito «per servizi di trasporto di merci su strada», cfr., doc. 1, fasc.
, tra la società (che subentrava in detto contratto) e 1 lo Pt_3 Pt_3 Controparte_3 svolgimento di una prestazione da parte dei due sig.ri alle dipendenze della Pt_4 Parte_2 fino al febbraio 2018 e della dal marzo 2018 fino all'aprile 2019 (cfr., buste
[...] Parte_2 paga in atti delle due terze chiamate). Non è inoltre contestato che il ricorrente fosse adibito ai trasporti che vedevano
[...] quale fruitrice. Pt_3
Dall'istruttoria è emerso quanto segue. La teste che ha lavorato presso la per conto di tra il Testimone_1 Pt_3 Pt_2
2018 e il 2019 come corriere e poi tramite agenzia interinale ha dichiarato: “Prelevavo CP_7 la merce presso il sito della ad Imola in via Gronchi tanto quando lavoravo per la Pt_3 [...] quanto poi quando ho lavorato per l'agenzia interinale. Ho conosciuto il ricorrente che Pt_2
è stato un mio collega. Durante il contratto con l'agenzia interinale le mie mansioni sono cambiate e ho lavorato negli uffici, occupandomi dell'organizzazione delle consegne e ritiri. Anche durante questo lavoro ho continuato ad avere rapporti di lavoro con i miei ex colleghi corrieri. Anche il ricorrente così come me ritirava la merce da consegnare presso il capannone della in Imola via Gronchi. Non so dire il ricorrente con chi avesse sottoscritto il Pt_3 contratto, so che presso quel sito lavoravano anche alcuni corrieri della 1 . Tutti noi CP_3 corrieri iniziavamo il lavoro verso le 5 della mattina quando cominciavamo a cercare la merce che era indicata sui fogli che ci erano stati consegnati dall'ufficio all'interno del magazzino la mattina stessa, la caricavamo e poi iniziavamo le consegne verso le 8.30/9.00. Vedevo il ricorrente occuparsi di queste attività la mattina quando tutti ci occupavamo della ricerca della merce e suo carico, prima di partire per il giro. Qualche volta lo vedevo rientrare, mediamente verso le 18.00/18.30. Il rientro dipendeva dalle consegne e non era mai alla stessa ora. Il ricorrente lavorava anche nelle giornate di sabato, non vi era una regola, anche il sabato la giornata era piena. Anch'io lavoravo il sabato, frequentemente, ma ora non so indicare con precisione quanti sabati nel corso del mese, non vi era una regola. Tutti indossavamo la divisa della anche il ricorrente. Anche il mezzo che utilizzavamo portava Pt_3 il logo . Durante le consegne ritiravamo anche il denaro che poi consegnavamo Pt_3 all'ufficio cassa della al termine del turno. Se vi erano ammanchi era il corriere che Pt_3 doveva integrare la somma con quella mancante. So che molti corrieri al termine del turno si trattenevano a dare una mano ai magazzinieri per sistemare la merce. Tra questi vi era anche il ricorrente. Non mi sono mai occupata di questa attività pertanto non so dire quanto tempo fosse a ciò dedicato dal ricorrente”. Il teste dipendente di dal 2014, Testimone_2 Pt_3 manager dell'area est che comprende le regioni di Veneto ed Emilia Romagna, ha dichiarato:
“Il nome del ricorrente non mi è nuovo non so dire dove lavorasse e se non ricordo male era un autista. Non so dire con chi avesse il contratto sicuramente non era un nostro dipendente. L'orario di lavoro degli autisti è variabile direi che inizia alle 8.30/9.00 con rientro verso le 16.00/16.30 dal lunedì al venerdì. Nessuno lavorava il sabato. Dell'attività di ricerca della merce e suo carico sui furgoni si occupano i facchini. Il ricorrente era un autista e non ha mai fatto attività di facchino, lo escludo. Confermo che il personale di 1 e di CP_3 Pt_2
pagina 3 di 7 aveva un proprio referente dal quale riceveva le direttive. ha impartito Controparte_8 direttamente direttive agli autisti. A ciò provvedevano, come ho detto i referenti delle due società indicate. Preciso che aveva un contratto solo con la , che poi a Parte_3 CP_5 sua volta aveva un contratto con la Io non ho mai dato ordini al ricorrente. Il Pt_2 referente della 1 era il signor e quello della era CP_3 Persona_1 Pt_2 Per_2
. Il contratto tra la e la 1 era un contratto di trasporto vi era poi
[...] Parte_3 CP_3 un contratto di appalto per il facchinaggio”. Il teste , per tra il 2018 e Persona_2 Pt_2 il 2020, responsabile di cantiere in particolare del cantiere di di Imola, ha dichiarato: “Il Pt_3 ricorrente era nostro dipendente ed era autista, si occupava delle consegne. Ho avuto un contenzioso con la presso questo Tribunale che si è concluso con sentenza per Pt_3 retribuzioni non pagate, trattamento di fine rapporto e mansioni superiori con esito positivo. I facchini preparavano la merce, ma spesso in modo sbagliato pertanto il ricorrente la mattina doveva cercare la merce e caricarla sul furgone. Il ricorrente arrivava presso il sito alle 7.00 della mattina e partiva per il giro verso le 8.30/9.00 per fare rientro tra le 17.30 e le 18.00. Il ricorrente lavorava il sabato solo nel periodo di dicembre quando vi era il picco delle consegne, non so dire se tutti i sabati. La sera qualche volta, non so dire con esattezza quante, il ricorrente si tratteneva con i facchini a dare una mano, non so dire per quanto tempo perché io andavo via verso le 17.00/17.30. Io ricevevo le direttive dalla 1 e poi le CP_3 trasmettevo ai nostri dipendenti. Tutto il personale e anche il ricorrente indossava la divisa della e utilizzava un furgone che riportava il marchio . Quando si occupava di Pt_3 Pt_3 pacchi in contrassegno il ricorrente incassava anche contanti o assegni che la sera portava alla cassa della . Qualche volta si sono verificati degli ammanchi e allora o provvedeva Pt_3
a integrare il corriere oppure lo facevo io quale loro responsabile”. Il teste Testimone_3 autista consegnatario per la dal 2021, prima per dal 2018 fino al 2021, Parte_5 CP_5 ha dichiarato: “Il ricorrente è stato un mio collega era anche lui autista. Abbiamo lavorato insieme nel sito della ad Imola in via Gronchi 97. Credo che il ricorrente, un po' come Pt_3 tutti, iniziasse il lavoro verso le 7.00/7.30. In teoria i facchini provvedevano alla preparazione dei bancali che poi portavano vicino al furgone per il carico, in pratica ogni tanto succedeva che l'autista dovesse sistemare lui la merce sul bancale. Era l'autista che caricava il furgone. Vedevo il ricorrente la mattina occuparsi delle mie stesse mansioni. Qualche volta lo vedevo rientrare, di solito non prima delle 16.30/17.00 a volte anche oltre, il rientro era assai variabile. Non ne ho contezza diretta so che qualche autista dopo il rientro si tratteneva per aiutare i magazzinieri nello smistamento, ma non so se lo facesse anche il ricorrente, immagino di sì. Io non ho mai lavorato il sabato, non so se lo facesse il ricorrente. Durante il giro capitava di dover ritirare contanti o assegni che poi al rientro il pomeriggio portavamo alla cassa della rendicontando alla cassiera. In caso di ammanchi o il corriere li Pt_3 metteva di tasca propria o gli venivano decurtati dalla busta paga. La maggior parte di noi indossava la divisa della e sul furgone che utilizzavamo vi era il logo . Non Pt_3 Pt_3 ricordo se il ricorrente indossasse la divisa. Per divisa intendo gli indumenti che il datore di lavoro consegna al lavoratore affinché li indossi. A me la divisa l'ha consegnata la CP_5 ed era o uguale o molto simile a quella indossata dagli altri lavoratori. Le differenze erano minime e comunque era presente il logo . Durante il giro l'autista si occupava sia delle Pt_3 consegne sia dei ritiri. Il referente di era la signora all'interno CP_5 Persona_3 del magazzino vi era un incaricato che lavorava per lei il signor . Era lui che Persona_1 organizzava i giri e istruiva il personale”.
pagina 4 di 7 Dalle prove testimoniali è dunque emerso che l'adibizione del ricorrente all'appalto fosse esclusiva, nel periodo oggetto di ricorso. I testimoni hanno concordemente riferito dell'orario di lavoro fra le 7,00 al mattino, fino alle 17,00 e oltre, al pomeriggio, il che consente di escludere che costui fosse adibito al da altri appalti. Quanto poi alla natura del contratto fra le società - c.d. “trasporto di merci su strada” - afferma che si tratta di un contratto di trasporto, così qualificato tra le parti e in Parte_3 assenza di elementi necessari per ricondurlo tra i contratti di appalto di servizi. La difesa è infondata. Per verificare se un servizio di trasporto oggetto di un contratto possa ritenersi qualificabile come appalto, occorre che vi sia la continuità della prestazione, una regolamentazione predeterminata del rapporto e un'organizzazione dell'impresa appaltatrice, tali da far supporre che l'azienda committente abbia inteso effettuare una vera e proprio esternalizzazione del servizio relativo e non si tratta, dunque, di un profilo episodico e marginale rispetto all'attività di impresa. E infatti “ … È configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative (nella specie, il trasporto, con annesso scarico e consegna, dei pali per le linee elettriche gestite dall'ENEL) in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente” (Cass. civ., III, n. 14670/15). Anzitutto per il servizio di trasporto rappresenta una delle attività principali Parte_3 svolte, cosicché, se si avvalesse solo occasionalmente di imprese esterne, vi sarebbe dovuta essere la prova che, per la restante parte del servizio, la stessa provvedesse in autonomia, ma di tale circostanza non è nemmeno stata allegata. Del resto, lo stesso contratto fra le parti regola una pluralità di trasporti, effettuali da 1
con una dettagliata previsione degli obblighi a pena di risoluzione per Controparte_3 inadempimento, e la previsione di un termine annuale tacitamente rinnovabile. V'è dunque una presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto o subtrasporto, sussistente quando le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, palesino, a prescindere dai contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico e onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni (Cass. civ., sez. lav., n. 18751/18). Il contratto fra le due società disciplina in generale i rapporti tra le parti, individuandoli come continuativi, prevedendo ogni clausola anche relativa alla durata e allo scioglimento, in termini tutti incompatibili con i caratteri dell'occasionalità e della mancanza di organizzazione dell'impresa appaltatrice. E infatti “In particolare, secondo quest'ultima giurisprudenza, alla quale si intende dare continuità, è configurabile - un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente. Pertanto, può essere riqualificato come appalto di servizi di trasporto il rapporto negoziale, denominato dalle parti contratto di subtrasporto, ove ricorrano elementi di fatto tali da farlo ritenere non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto,
pagina 5 di 7 ma rientrante nell'ambito di un'unitaria e sistematica strategia di outsourcing (Cass., Sez. L, n. 6449 del 6 marzo 2020). […]. La corte territoriale ha così accertato la presenza di elementi di fatto che depongono nel senso che l'attività di era stata resa stabilmente funzionale CP_9 Contr alle esigenze di così realizzandosi, in fatto ed a prescindere dai contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, una esternalizzazione di fasi complesse del ciclo produttivo della committente, estranee al trasporto o subtrasporto e a singoli subtrasporti, con la necessaria presenza, in capo all'appaltatore, della organizzazione dei mezzi necessari per il compimento dei servizi ulteriori, in maniera da realizzare una strategia di outsourcing nel settore trasporti” (Cass. civ., sez. lav., n. 24983/22). Dunque, poiché il ricorrente lavorava per una società che aveva in subappalto il servizio di trasporto, così come disciplinato dal citato contratto, la responsabilità della resistente
[...] si estende anche nei confronti della subappaltatrice ex art. 29, comma 2, D.l.vo n. 276/03, Pt_3 secondo cui “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”. E nel caso in esame il ricorrente ha dimostrato di aver rispettato il termine decadenziale biennale: “In tema di rapporto di lavoro, sufficiente a impedire la decadenza biennale dall'azione proponibile nei confronti del committente di un appalto è la diffida, anche stragiudiziale, inviata al committente, con la quale il lavoratore chieda a quest'ultimo il pagamento di crediti di lavoro maturati nei confronti del datore di lavoro appaltatore in esecuzione dell'appalto” (Cass. civ., sez. lav., n. 30602/21, cosicché le società resistenti
[...]
quale datrice di lavoro e GSLE s.r.l., quale committente, devono essere Parte_6 condannate in solido al pagamento degli importi dovuti a titolo di quota di trattamento di fine rapporto e differenze retributive. Quanto a queste ultime, dalle testimonianze è emerso che tutti gli addetti alla guida dei mezzi avessero anche disposizioni circa lo scarico e carico delle merci, che maneggiassero denaro con relativa responsabilità in caso eventuali ammanchi e che svolgessero lavoro straordinario, non solo durante la settimana – iniziando la prestazione alle ore 7,00 e finendola non prima delle ore 17,00 – ma anche al sabato. Su tali circostanze i testimoni hanno concordemente riferito, restando isolata sul punto la testimonianza di che - sotto questo profilo - deve ritenersi inattendibile. Testimone_2
Possono dunque essere presi a riferimento i conteggi sviluppati e depositati dal ricorrente, in quanto per il resto non contestati espressamente. In particolare, la somma ammonta a €. 18.754,18, come indicato dal ricorrente nelle note difensive finali, trattandosi di mera precisazione del credito originariamente indicato, senza che ciò abbia comportato alcun mutamento della causa petendi delle domande svolte, come tale consentito. In definitiva e devono essere condannate, in solido fra loro, al pagamento a favore di della complessiva somma di €. 18.754,18, oltre alla rivalutazione Parte_1 monetaria e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Le due società devono inoltre essere condannate alla relativa regolarizzazione contributiva favore del ricorrente.
pagina 6 di 7 Deve infine essere accolta la domanda riconvenzionale svolta nei confronti Parte_3 di 2.0. volta a essere manlevata da tale società per quanto condannata a pagare Pt_2 Pt_3 al ricorrente, a titolo di differenze retributive. Nulla deve essere statuito sulle spese fra il ricorrente e la curatela fallimentare, rimasta contumace;
quelle fra il ricorrente e le altre due società seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore costituito che si è ritualmente dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 708/24 R. G. LAV. promossa da Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Controparte_4 curatela fallimentare di 1 in persona del curatore fallimentare, ogni diversa Controparte_3 istanza disattesa e respinta, così provvede: 1) dichiara improcedibili le domande nei confronti della curatela fallimentare di 1 CP_3
[...]
2) condanna e . al pagamento, in Controparte_4 Parte_2 Pt_3 solido fra loro, a favore di dell'importo di €. 18.754,18, oltre agli Parte_1 interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna a manlevare degli Parte_2 Controparte_4 importi che la stessa dovrà versare in forza del presente dispositivo al ricorrente;
4) nulla sulle spese fra e la curatela fallimentare di 1 Parte_1 Controparte_3 condanna e al pagamento, in Parte_2 Controparte_4 solido fra loro, delle spese processuali, liquidate in €. 4.818,50, di cui €. 118,50 per anticipazioni ed €. 4.700,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CAP, come per legge, con distrazione a favore dei procuratori costituiti;
5) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 18.3.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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