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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/07/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 70 /2025 promossa da:
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti GIULIA FLAMINGO ( ) e C.F._2
PAOLO GALLI C.F._3
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti CHRISTIAN LO CP_1 P.IVA_1
SCALZO ) PIETRO CAPURSO C.F._4
( ) e LILIA REBECCA BONICIOLI C.F._5
( C.F._6
appellato
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 836/2024 pubblicata in data 25/09/2024 il Tribunale di
Genova ha rigettato il ricorso depositato in data 9.11.2023 da Parte_1
al fine di ottenere la condanna dell' a corrispondergli la
[...] CP_1
pensione di reversibilità del padre, deceduto in data Persona_1
21 aprile 2021, ritenendo insussistente il requisito della vivenza a carico.
Il Tribunale, dato atto che il requisito soggettivo non è in discussione, ha rilevato che il ricorrente percepisce un trattamento pensionistico e l'indennità di accompagnamento che “in quanto cumulati, costituiscono una base che si ritiene possa essere valutata, già di per sé indice di una certa, personale, disponibilità economica”, considerato che il ricorrente convive con la madre, che a propria volta è titolare di pensione. Ha inoltre ritenuto che le esigenze di vita del rimaste “sostanzialmente Parte_1
ignote in causa”, vadano verosimilmente parametrate su bisogni quotidiani
“veramente limitati, sotto ogni profilo”, considerato “il suo tragico stato di ritiro sociale”.
“L'elemento di maggiore rilevanza” secondo il Tribunale, è comunque
“l'assenza di prova di un concorso al mantenimento del figlio da parte del padre, continuativo e presente sino al momento del decesso” in quanto sono stati prodotti dei vaglia che comprovano il versamento di un importo aumentato sino a 1.000,00 euro mensili, in ottemperanza agli obblighi di mantenimento stabiliti dalla sentenza di divorzio;
importo che non risulta
“neppure provato come prevalente”, ed il cui pagamento risulta comunque documentato sino al 2015, e dunque sino a circa sei anni prima del decesso del padre. Le prove testimoniali offerte dal ricorrente sono state ritenute pag. 2/8 “troppo generiche”, e le dichiarazioni di terzi depositate in atti sono state ritenute “prive di sostanziale valore probatorio”.
Con ricorso depositato in data 25/03/2025 Parte_1
propone appello per i seguenti motivi: 1) non può considerarsi rilevante la percezione della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento, trattandosi di prestazioni assistenziali, non incluse tra i redditi rilevanti ai fini ISEE e considerato il fatto che la normativa non richiede lo stato di bisogno ma il requisito della “vivenza a carico”; 2) erra il Tribunale nell'affermare che la prova del suddetto requisito non è stata fornita, considerato che la costanza dei pagamenti è stata provata e che non
è stata ammessa la prova testimoniale articolata sul punto, con l'indicazione di personale medico e di familiari in grado di riferire i fatti capitolati.
L' resiste. CP_1
La causa è stata discussa mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025 e decisa nella camera di consiglio del 15 luglio 2025 sulla base dei seguenti motivi.
Ω Ω Ω
L'appello è fondato.
La Suprema Corte si è pronunciata sul tema dell'adeguatezza dei redditi del figlio inabile che rivendichi il diritto alla pensione di reversibilità, chiarendo che “per beneficiare della prestazione in questione, non basta la non autosufficienza economica completa dell'istante (pur valutata secondo
i criteri di Sez. L, Sentenza n. 14996 del 03/07/2007, Rv. 597819 - 01), ma occorre la vivenza a carico del pensionato diretto, che è requisito diverso, sicché, in presenza di soggetti tutti percettori di redditi, si rende necessaria
pag. 3/8 una comparazione tra i redditi medesimi al fine di verificarne la rispettiva entità” Ha inoltre reiteratamente precisato che “il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (cfr. ex multis Cass
15041/2024).
Nell'esaminare la specifica fattispecie del figlio inabile titolare di trattamento pensionistico di invalidità, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il requisito della vivenza a carico implica un contributo economico continuativo al mantenimento dell'inabile da parte del titolare della pensione, avente un ruolo “non necessariamente esclusivo e quindi totale”, essendo sufficiente che abbia concorso in misura “rilevante, decisiva e comunque prevalente. Tale requisito della prevalenza va ulteriormente precisato, al fine di evitare possibili risultati contraddittori,
a parità di reddito personale tra inabili, nel senso di riconoscere la pensione di riversibilità a favore degli inabili con maggior benessere a causa della maggiore e perciò prevalente (nel senso tradizionale) contribuzione paterna o materna, e di negarla a quelli con minor contributo e minor reddito complessivo.
Ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) richiedono criteri quantitativamente certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili. Tali criteri sono stati forniti dall' , che con Controparte_2
propria Delib. (31 ottobre 2000, n. 478) ha stabilito di fare riferimento ad
pag. 4/8 indici stabiliti per legge, e di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale, pari, nell'anno 2007, all'importo di Euro 1187,73 mensili.
La Suprema Corte ha quindi ritenuto di adottare e fare propria “questa determinazione quantitativa del criterio di prevalenza, che dà sostanza alla propria funzione nomofilattica, in quanto ancorata a criteri di legge certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, provvista di intrinseca razionalità perché fa riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto” (cfr. Cass. 14996/2007)
Tanto chiarito, deve ritenersi che il non godesse di un reddito Parte_1
superiore ai limiti sopra indicati, tanto da risultare beneficiario di pensione di invalidità civile;
prestazione di natura assistenziale che, al pari dell'indennità di accompagnamento, neppure confluisce nel calcolo dell'ISEE (cfr. doc. n. 13 fascicolo di parte ricorrente).
Vale la pena precisare che la situazione economica del figlio inabile che aspiri all'attribuzione della pensione di reversibilità deve essere valutata non già con riferimento alle leggi speciali finalizzate a sopperire allo stato di bisogno ed all'indigenza, essendo piuttosto da collegarsi a ragioni di solidarietà familiare.
Quanto alla prova del concorso al mantenimento del figlio da parte del padre al momento del decesso, deve osservarsi che dalla documentazione in atti emerge l'obbligo di mantenimento del figlio a carico di Persona_1
mediante contribuzione periodica (cfr sentenza di divorzio, doc.
[...]
pag. 5/8 avvocati dei genitori del per la regolamentazione di pagamenti Parte_1
arretrati (cfr. doc. 8 di parte ricorrente).
Da siffatta documentazione si ricava che il ha potuto fare Parte_1
affidamento sul contributo al mantenimento da parte del padre sino al decesso di quest'ultimo, a prescindere da pur possibili omessi versamenti, per ragioni contingenti.
Deve inoltre rilevarsi che l'appellante, nato il [...], è in carico al
Servizio di Salute Mentale sin dal 1984, essendo afflitto da una grave forma di schizofrenia cronica con autismo “poco rispondente alle terapie,
[…] che da enorme burden familiare e richiede un'elevata e continua assistenza” (cfr. relazione clinica del Dipartimento di Salute Mentale, docc. 1 e 12 fascicolo di parte ricorrente);
Dal corposo “dossier sanitario” aggiornato al luglio 2022 (cfr. doc. 12 di parte ricorrente) emergono dati relativi al contesto familiare, raccolti in occasione dei plurimi ricoveri, anche a seguito di proposta di TSO, ed in considerazione delle strategie di “appoggio familiare” messe in atto dall'équipe di medici, psicologi ed infermieri che da anni ha in carico il
Dalla relativa lettura emergono sia la convivenza con la madre Parte_1
che il coinvolgimento del padre nelle visite periodiche. L'assistente sociale del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL 3 Liguria con dichiarazione rilasciata in data 26.1.2023 riferisce in particolare le informazioni raccolte in merito al contribuito economico continuativo da parte del padre del
(cfr. doc. 20). Parte_1
Siffatta documentazione, pur non integrando prova legale, risulta liberamente apprezzabile e fornisce ulteriori elementi confermativi del pag. 6/8 coinvolgimento e ruolo di supporto costantemente svolto dal padre dell'appellante.
L'appello deve pertanto essere accolto nei termini di cui al dispositivo.
Il diritto alla pensione di reversibilità compete con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del de cuius, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio (cfr., da ultimo, Cass. n. 18400/2022);
Quanto agli accessori, l' è responsabile per il ritardo nel pagamento CP_1
soltanto dopo che siano decorsi 120 giorni dalla proposizione della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973
(cfr. ex multis Cass n. 3566/2024)
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 437 e 127 ter c.p.c. in accoglimento dell'appello condanna l' corrispondere all'appellante CP_1
la pensione di reversibilità quale figlio inabile di a Persona_1
decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa.
Condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite del doppio grado che liquida in € 3.397,00 per il primo grado ed in € 3.966,00 per il presente grado, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Pone le spese di CTU di entrambi i gradi a carico dell' . CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
pag. 7/8 La Consigliera est.
Maria Grazia Cassia
Il Presidente
Federico Grillo Pasquarelli
pag. 8/8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 di parte ricorrente), nonché versamenti tramite vaglia sino all'ammontare di € 1.000,00 mensili al 2015. Emerge altresì il carteggio intervenuto tra gli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 70 /2025 promossa da:
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti GIULIA FLAMINGO ( ) e C.F._2
PAOLO GALLI C.F._3
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti CHRISTIAN LO CP_1 P.IVA_1
SCALZO ) PIETRO CAPURSO C.F._4
( ) e LILIA REBECCA BONICIOLI C.F._5
( C.F._6
appellato
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 836/2024 pubblicata in data 25/09/2024 il Tribunale di
Genova ha rigettato il ricorso depositato in data 9.11.2023 da Parte_1
al fine di ottenere la condanna dell' a corrispondergli la
[...] CP_1
pensione di reversibilità del padre, deceduto in data Persona_1
21 aprile 2021, ritenendo insussistente il requisito della vivenza a carico.
Il Tribunale, dato atto che il requisito soggettivo non è in discussione, ha rilevato che il ricorrente percepisce un trattamento pensionistico e l'indennità di accompagnamento che “in quanto cumulati, costituiscono una base che si ritiene possa essere valutata, già di per sé indice di una certa, personale, disponibilità economica”, considerato che il ricorrente convive con la madre, che a propria volta è titolare di pensione. Ha inoltre ritenuto che le esigenze di vita del rimaste “sostanzialmente Parte_1
ignote in causa”, vadano verosimilmente parametrate su bisogni quotidiani
“veramente limitati, sotto ogni profilo”, considerato “il suo tragico stato di ritiro sociale”.
“L'elemento di maggiore rilevanza” secondo il Tribunale, è comunque
“l'assenza di prova di un concorso al mantenimento del figlio da parte del padre, continuativo e presente sino al momento del decesso” in quanto sono stati prodotti dei vaglia che comprovano il versamento di un importo aumentato sino a 1.000,00 euro mensili, in ottemperanza agli obblighi di mantenimento stabiliti dalla sentenza di divorzio;
importo che non risulta
“neppure provato come prevalente”, ed il cui pagamento risulta comunque documentato sino al 2015, e dunque sino a circa sei anni prima del decesso del padre. Le prove testimoniali offerte dal ricorrente sono state ritenute pag. 2/8 “troppo generiche”, e le dichiarazioni di terzi depositate in atti sono state ritenute “prive di sostanziale valore probatorio”.
Con ricorso depositato in data 25/03/2025 Parte_1
propone appello per i seguenti motivi: 1) non può considerarsi rilevante la percezione della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento, trattandosi di prestazioni assistenziali, non incluse tra i redditi rilevanti ai fini ISEE e considerato il fatto che la normativa non richiede lo stato di bisogno ma il requisito della “vivenza a carico”; 2) erra il Tribunale nell'affermare che la prova del suddetto requisito non è stata fornita, considerato che la costanza dei pagamenti è stata provata e che non
è stata ammessa la prova testimoniale articolata sul punto, con l'indicazione di personale medico e di familiari in grado di riferire i fatti capitolati.
L' resiste. CP_1
La causa è stata discussa mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025 e decisa nella camera di consiglio del 15 luglio 2025 sulla base dei seguenti motivi.
Ω Ω Ω
L'appello è fondato.
La Suprema Corte si è pronunciata sul tema dell'adeguatezza dei redditi del figlio inabile che rivendichi il diritto alla pensione di reversibilità, chiarendo che “per beneficiare della prestazione in questione, non basta la non autosufficienza economica completa dell'istante (pur valutata secondo
i criteri di Sez. L, Sentenza n. 14996 del 03/07/2007, Rv. 597819 - 01), ma occorre la vivenza a carico del pensionato diretto, che è requisito diverso, sicché, in presenza di soggetti tutti percettori di redditi, si rende necessaria
pag. 3/8 una comparazione tra i redditi medesimi al fine di verificarne la rispettiva entità” Ha inoltre reiteratamente precisato che “il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (cfr. ex multis Cass
15041/2024).
Nell'esaminare la specifica fattispecie del figlio inabile titolare di trattamento pensionistico di invalidità, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il requisito della vivenza a carico implica un contributo economico continuativo al mantenimento dell'inabile da parte del titolare della pensione, avente un ruolo “non necessariamente esclusivo e quindi totale”, essendo sufficiente che abbia concorso in misura “rilevante, decisiva e comunque prevalente. Tale requisito della prevalenza va ulteriormente precisato, al fine di evitare possibili risultati contraddittori,
a parità di reddito personale tra inabili, nel senso di riconoscere la pensione di riversibilità a favore degli inabili con maggior benessere a causa della maggiore e perciò prevalente (nel senso tradizionale) contribuzione paterna o materna, e di negarla a quelli con minor contributo e minor reddito complessivo.
Ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) richiedono criteri quantitativamente certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili. Tali criteri sono stati forniti dall' , che con Controparte_2
propria Delib. (31 ottobre 2000, n. 478) ha stabilito di fare riferimento ad
pag. 4/8 indici stabiliti per legge, e di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale, pari, nell'anno 2007, all'importo di Euro 1187,73 mensili.
La Suprema Corte ha quindi ritenuto di adottare e fare propria “questa determinazione quantitativa del criterio di prevalenza, che dà sostanza alla propria funzione nomofilattica, in quanto ancorata a criteri di legge certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, provvista di intrinseca razionalità perché fa riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto” (cfr. Cass. 14996/2007)
Tanto chiarito, deve ritenersi che il non godesse di un reddito Parte_1
superiore ai limiti sopra indicati, tanto da risultare beneficiario di pensione di invalidità civile;
prestazione di natura assistenziale che, al pari dell'indennità di accompagnamento, neppure confluisce nel calcolo dell'ISEE (cfr. doc. n. 13 fascicolo di parte ricorrente).
Vale la pena precisare che la situazione economica del figlio inabile che aspiri all'attribuzione della pensione di reversibilità deve essere valutata non già con riferimento alle leggi speciali finalizzate a sopperire allo stato di bisogno ed all'indigenza, essendo piuttosto da collegarsi a ragioni di solidarietà familiare.
Quanto alla prova del concorso al mantenimento del figlio da parte del padre al momento del decesso, deve osservarsi che dalla documentazione in atti emerge l'obbligo di mantenimento del figlio a carico di Persona_1
mediante contribuzione periodica (cfr sentenza di divorzio, doc.
[...]
pag. 5/8 avvocati dei genitori del per la regolamentazione di pagamenti Parte_1
arretrati (cfr. doc. 8 di parte ricorrente).
Da siffatta documentazione si ricava che il ha potuto fare Parte_1
affidamento sul contributo al mantenimento da parte del padre sino al decesso di quest'ultimo, a prescindere da pur possibili omessi versamenti, per ragioni contingenti.
Deve inoltre rilevarsi che l'appellante, nato il [...], è in carico al
Servizio di Salute Mentale sin dal 1984, essendo afflitto da una grave forma di schizofrenia cronica con autismo “poco rispondente alle terapie,
[…] che da enorme burden familiare e richiede un'elevata e continua assistenza” (cfr. relazione clinica del Dipartimento di Salute Mentale, docc. 1 e 12 fascicolo di parte ricorrente);
Dal corposo “dossier sanitario” aggiornato al luglio 2022 (cfr. doc. 12 di parte ricorrente) emergono dati relativi al contesto familiare, raccolti in occasione dei plurimi ricoveri, anche a seguito di proposta di TSO, ed in considerazione delle strategie di “appoggio familiare” messe in atto dall'équipe di medici, psicologi ed infermieri che da anni ha in carico il
Dalla relativa lettura emergono sia la convivenza con la madre Parte_1
che il coinvolgimento del padre nelle visite periodiche. L'assistente sociale del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL 3 Liguria con dichiarazione rilasciata in data 26.1.2023 riferisce in particolare le informazioni raccolte in merito al contribuito economico continuativo da parte del padre del
(cfr. doc. 20). Parte_1
Siffatta documentazione, pur non integrando prova legale, risulta liberamente apprezzabile e fornisce ulteriori elementi confermativi del pag. 6/8 coinvolgimento e ruolo di supporto costantemente svolto dal padre dell'appellante.
L'appello deve pertanto essere accolto nei termini di cui al dispositivo.
Il diritto alla pensione di reversibilità compete con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del de cuius, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio (cfr., da ultimo, Cass. n. 18400/2022);
Quanto agli accessori, l' è responsabile per il ritardo nel pagamento CP_1
soltanto dopo che siano decorsi 120 giorni dalla proposizione della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973
(cfr. ex multis Cass n. 3566/2024)
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 437 e 127 ter c.p.c. in accoglimento dell'appello condanna l' corrispondere all'appellante CP_1
la pensione di reversibilità quale figlio inabile di a Persona_1
decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa.
Condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite del doppio grado che liquida in € 3.397,00 per il primo grado ed in € 3.966,00 per il presente grado, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Pone le spese di CTU di entrambi i gradi a carico dell' . CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
pag. 7/8 La Consigliera est.
Maria Grazia Cassia
Il Presidente
Federico Grillo Pasquarelli
pag. 8/8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 di parte ricorrente), nonché versamenti tramite vaglia sino all'ammontare di € 1.000,00 mensili al 2015. Emerge altresì il carteggio intervenuto tra gli