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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1807/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RO LL ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1807/2024 promossa da:
assistito dall'avv. RUOCCO ANDREA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Parte_1 sito in VIA LUSTRO N. 29, FOGGIA ATTORE contro assistita dall'avv. ZEROLI ANDREA , ed elettivamente domiciliata Controparte_1 presso il suo studio sito in CORSO MONFORTE, 13, MILANO
CONVENUTO
OGGETTO: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.11.2025 in cui precisavano nei seguenti termini: per parte attrice “L'avv. Femia precisa le proprie conclusioni riportandosi alla comparsa conclusionale depositata e chiede che la causa venga decisa”; per parte convenuta “L'avv. Naccarato si riporta alle note conclusive contestando le pretese avversarie chiedendo altresì l'accoglimento delle precisate conclusioni”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. conveniva innanzi l'intestato Tribunale la al fine di sentir Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per le ragioni sopra indicate: a) Accertare e dare atto che il TAEG indicato nel contratto de quo dalla è nullo CP_1
o comunque inferiore a quello effettivamente praticato, come meglio specificato in narrativa. b) Per gli effetti, condannare l' resistente al pagamento della somma di € 12.212,87 in favore del CP_2 ricorrente, a titolo di interessi già pagati e spese, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo. e) Con condanna della Società resistente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, comprese quelle pagina 1 di 7 supportare per la redazione della perizia di parte (cfr. parcella allegata alla perizia di parte), con distrazione in favore del difensore antistatario”. 1.1. Allegava in fatto che: aveva stipulato in data 15.12.16 con la resistente un contratto di prestito personale per il finanziamento della complessiva somma di € 27.797,20 rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo, poi estinto anticipatamente in data 15.12.23.; che l'Istituto di credito, contestualmente alla stipula del finanziamento, aveva preteso, ai fini della concessione del credito, la stipula di una polizza assicurativa;
che il TAEG indicato nel contratto era errato, in quanto non contemplava i costi sostenuti dal consumatore relativi alla polizza assicurativa ed all'istruttoria. Allegando una perizia di parte a sostegno delle argomentazioni econometriche, sosteneva che il TAEG reale del contratto, includendo i costi sopra indicati, era pari al 18,76% ossia superiore a quello indicato dall'Intermediario nel contratto pari al 14,09%. Lamentava in diritto la violazione dell'art. 125 bis TUB con conseguente nullità della clausola di determinazione degli interessi ed applicazione al mutuo dei tassi BOT ex art. 125 bis, comma 7, TUB e restituzione di tutte le spese connesse al finanziamento. Evidenziava inoltre che le polizze stipulate dal ricorrente, denominate Lifestyle, Budget Protection, Personal Protection, Medical Protection e Daily Protection, erano sovrapponibili a quelle per la cui applicazione la era stata sanzionata dall'AGCM con provvedimenti n. 28011/19 e n. CP_1
28345/20 per la pratica commerciale (definita scorretta), avendo obbligato la clientela a sottoscrivere contestualmente al prestito delle polizze assicurative di diverso genere e che pertanto tale circostanza comprovava il collegamento tra le polizze e il contratto di finanziamento. Tanto premesso chiedeva che la venisse condannata alla restituzione della complessiva somma di € 12.212,87 di cui € CP_1
9.115,67 a titolo di interessi ed € 3.097,20 per spese.
2. Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea, fondata Controparte_1 sull'erroneo presupposto della necessaria inclusione dei costi facoltativi di assicurazione atteso che, invece, la polizza in esame non ha natura obbligatoria e, come tale, i relativi costi non rilevano ai fini del calcolo del TAEG. A sostegno della natura facoltativa della polizza, oltre alla indicazione contrattuale inequivoca, evidenziava, allegando i relativi contratti, che nel contesto temporale di sottoscrizione del contratto con il Signor aveva approvato altri contratti identici che Pt_1 CP_1 sono stati posti in regolare decorrenza con condizioni economiche analoghe ma senza la stipulazione di polizze a garanzia del credito. Deduceva ulteriormente che l'assenza di un vincolo di destinazione dell'indennizzo a favore dell'intermediario creditizio, come nel caso di specie in cui lo era Pt_1 indicato come beneficiario della polizza, assume rilevanza decisiva al fine di escludere l'obbligatorietà della stessa e che la facoltà di recesso incondizionato concessa alla ricorrente dall'art. 6 delle condizioni generali della polizza MetLife e art. 12 della polizza Europ Assistance. Tanto premesso concludeva nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, disatteso ogni contrario assunto: In via principale nel merito, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa”.
3 La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU, con incarico al dott. , Persona_1 il quale depositava il proprio elaborato in data 04.06.2025. La causa veniva quindi rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies Cpc con delega della decisione allo scrivente magistrato, che all'udienza dell'11.11.2025 la tratteneva in decisione la causa riservando il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies Cpc.
4. La domanda è fondata per i motivi di seguito indicati.
pagina 2 di 7 Alla luce di quanto espresso, l'unica censura dedotta dall'attore in via principale è la eccepita erroneità della indicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale in ragione della necessaria inclusione dei costi assicurativi e la conseguente applicabilità del disposto normativo di cui all'art. 125 bis TUB. Raffrontando le rispettive difese devono ritenersi pacifiche e non contestate le seguenti circostanze: il TAEG indicato in contratto, pari al 14,09% non ricomprende i costi assicurativi delle polizze stipulate contestualmente alla conclusione del contratto;
per come indicato dal CTU, i cui calcoli matematici e le formule utilizzate non sono state oggetto di contestazione, il TAEG effettivamente applicato includendo il costo relativo alla polizza denominata METLIFE risulta pari al 16,68%. Sin dalla costituzione in giudizio, infatti, la convenuta non ha contestato la eventuale difformità del contratto qualora i costi assicurativi fossero inclusi nel calcolo del TAEG, ma solo la loro necessaria non inclusione. 4.1. L'unico punto controverso della vicenda, pertanto, è la necessità o meno che i costi assicurativi in questione dovessero o meno, nell'ottica della corretta informazione del contraente consumatore sui costi reali del prestito, essere inclusi nel TAEG esposto in contratto. In punto di disciplina applicabile, appare opportuno ricordare che l'art. 121, comma 2°, del TUB statuisce che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”. Sul punto appare utile evidenziare, secondo l'insegnamento giurisprudenziale consolidato, richiamato anche da parte convenuta, che "in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento” ( decisione n. 10621 del 12 settembre 2017 dell'Arbitro bancario finanziario, Collegio di Coordinamento). 4.2. Analizzando il contratto prodotto – con tutta evidenza standardizzato e predisposto unilateralmente dalla convenuta - emerge con chiarezza, innanzitutto, che il costo di tali polizze è riportato in apposita sezione, indicata “Costi connessi. Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito”, immediatamente sotto altra sezione dedicata appunto al TAEG e alla obbligatorietà o meno delle polizze a garanzie o connesse. Da tanto discende, con evidenza sia la natura accessoria di tali pagina 3 di 7 assicurazioni che la contestualità della loro stipula rispetto all'oggetto principale del contratto di finanziamento rimanendo dubbio, tutt'al più la loro natura facoltativa o obbligatoria. La natura formalmente facoltativa della polizza assicurativa emerge invece inequivocabilmente dalle condizioni generali del contratto di finanziamento laddove viene evidenziata, anche, con caratteri grafici di dimensioni maggiori. Dette condizioni generali, pur non risultando sottoscritte dal contraente, sono richiamate nelle condizioni particolari e nella prima sezione sottoposta alla sottoscrizione dei contraenti. Si deve innanzitutto rilevare come nell'ambito di una contrattazione che si avvale di moduli e formulari predisposti unilateralmente dalla banca, come nel caso di specie, l'indicazione negoziale del carattere obbligatorio della copertura imporrebbe di ritenere in via univoca l'intento del soggetto finanziatore di subordinare la concessione del prestito alla stipulazione del contratto assicurativo contestualmente proposto, mentre, di converso, non si ritiene altrettanto certa, la conclusione opposta, e cioè che la indicazione della polizza come meramente facoltativa, non nasconda un intento parimenti vincolante. Tanto discende da considerazioni di diversa natura. Innanzitutto, il dato normativo di cui agli artt. 120-quinquies, comma 2 e 121, comma 2 TUB che richiede di accertare la ricorrenza di un elemento – l'eventuale nesso di condizionamento tra la polizza e l'erogazione del finanziamento – apprezzabile sul piano non delle qualificazioni formali, ma della concreta realtà di fatto. E inoltre, in maniera ancor più pregnante e vincolate, il carattere imperativo che deve riconoscersi alla tutela degli interessi in gioco, relativi alla corretta informazione del cliente e anche allo stesso corretto esercizio della funzione di intermediazione creditizia senza condizionamenti discriminatori della libertà contrattuale e concorrenziale oltre che la stessa previsione del rimedio della nullità (con effetti caducatori-sostitutivi) sancito dall'art. 125-bis, comma 7 TUB. Del resto, anche l'interpretazione dell'Arbitro ANo Finanziario concorda con il ritenere che l'espressa qualificazione come facoltativa della polizza sottoscritta dal consumatore non costituirebbe di per sé elemento da solo sufficiente per considerare quest'ultima tale anche ai sensi e agli effetti dell'art. 121 TUB, atteso che la formulazione dell'art. 121, comma 2 TUB implica la necessità di valutare la sussistenza di un collegamento genetico e funzionale, ovvero di un rapporto di connessione particolarmente elevato finalizzato a soddisfare l'interesse del finanziatore a paralizzare il rischio di mancato rimborso da parte del debitore. Detto collegamento, nello specifico, si verificherebbe allorquando la polizza, formalmente indicata e/o proposta come facoltativa, abbia una durata corrispondente a quella del piano di ammortamento del finanziamento, preveda un capitale, in caso di polizza vita, o un indennizzo in caso di polizza danni parametrati al debito residuo al fine, appunto, da garantire l'assicurato contro accadimenti in grado di minarne la capacità patrimoniale – finanziaria e quindi il soddisfacimento del creditore/intermediario, quasi sempre contraente generale della polizza. Significativa, infatti, è la circostanza, presente nel caso in rilievo, che contraente e beneficiario della polizza assicurativa è lo stesso intermediario finanziatore, il quale ottiene una ulteriore remunerazione (oltre quella relativa alla attività di intermediazione) anche dagli ulteriori oneri finanziari connessi alla inclusione del premio assicurativo nel capitale finanziato. Ne consegue, alla luce di quanto testé argomentato, che la prova di un eventuale obbligatorietà deve essere fornita dal cliente, anche attraverso prova presuntiva, soggetta alla possibilità, da parte dell'istituto finanziatore, di fornire prova contraria. pagina 4 di 7 4.3. Orbene, sostiene l'attore che detta prova presuntiva derivi dalla sanzione irrogata alla CP_1 in ragione della scorrettezza della pratica commerciale connessa al collocamento nel mercato delle polizze assicurative oltre che dalle condizioni di contestualità e collegamento delle polizze con il contratto di prestito. Detta affermazione, provvista di prova documentale, in uno con la sovrapponibilità delle condizioni di stipula sopra ricordate, con la evidente predisposizione unilaterale del contratto mediante formulari generalizzati, inducono a ritenere sussistente la prova sia del collegamento tra il contratto e i servizi assicuratori accessori proposti che la ritenuta obbligatorietà (quanto meno con riferimento allo specifico caso concreto) degli stessi. SI è già evidenziato, del resto, che la proposizione contestuale della polizza all'atto della stipula del contratto di credito appare rispondere, più che a una tutela propria del debitore, a un interesse specificamente connesso alla concessione, rilevato che si traduce in un rafforzamento della garanzia patrimoniale del cliente, il quale raffigura e mostra, un evidente miglioramento del merito creditizio, oltre che costituire, soprattutto nel caso di inclusione nel premio nel capitale finanziato, una forma di remunerazione non solo indiretta per l'intermediario. 4.3. Affermata la sussistenza di tale presunzione, la stessa non può ritenersi superata dalla produzione documentale offerta dalla convenuta, atteso che i contratti di “comparazione” allegati comprovano si il mero dato di avere concluso, in altri casi, contratti di finanziamento in assenza delle polizze di cui trattasi ma non sono idonei a suffragare la mera allegazione fattuale che il merito creditizio era il medesimo in tutti i casi esposti. In disparte la apoditticità delle conclusioni rese dalla convenuta sul punto, analizzando i contratti prodotti, i quali espongono in proposito solo i dati reddituali del richiedente e degli eventuali coobbligati, appare evidente, a parere del Tribunale, che gli stessi non riguardino situazioni perfettamente sovrapponibili, proprio con riferimento alla verifica e sussistenza del medesimo grado di merito creditizio (che potrebbe essere provato anche mediante la produzione di una visura delle varie centrali rischi bancarie o le buste paga dell'epoca, documenti certamente nella disponibilità dell'Istituto essendo documenti generalmente acquisiti all'atto dell'erogazione), atteso che quello dell'attore espone una condizione reddituale non professionale con reddito mensile di 500 euro per 12 mensilità con reddito del coobbligato di 1300 euro per 13 mensilità, quelli comparativi espongono i seguenti dati: 1) 730 euro per 13 mensilità per il richiedente ma 73.000 euro per il coobbligato;
2) 1561 euro per 13 mensilità per il richiedente, 800 euro per il coobbligato ma solo 7000 euro di erogazione netta, essendo il resto del capitale destinato a estinzione di una pregressa posizione;
3) 760 euro per 13 mensilità per il richiedente, 500 euro per il coobbligato ma solo 12.000 euro di erogazione netta, essendo anche in questo caso il resto del capitale destinato a estinzione di una pregressa posizione;
1244 euro per 13 mensilità per il richiedente, 1686 euro per il coobbligato ma solo 5.938 euro di erogazione netta, essendo il resto del capitale destinato a estinzione di una pregressa posizione. Sulla scorta di tali considerazioni ritiene il Tribunale che la prova offerta dalla convenuta non sia idonea, atteso che le ulteriori argomentazioni appaiono poche idonee, soprattutto con riferimento alla rappresentazione grafica offerta in contratto della non obbligatorietà della clausola stante, come detto, la predisposizione seriale e unilaterale del contratto. Non coglie nel segno, infine, neppure la possibilità di recesso dal contratto assicurativo atteso che, da un lato la valutazione del collegamento e della necessità di stipula si deve necessariamente effettuare all'atto della stipula e, dall'altro, non tiene conto della circostanza che atteso che il premio della polizza è inserito nel capitale finanziato, non essendo specificamente prevista la relativa estinzione pagina 5 di 7 parziale, il cliente non è certamente in grado di percepire e valutare la diversità delle due offerte economiche.
4.4 Pertanto, rilevato che l'art. 125-bis, comma VI, del d.lgs. 385/93 secondo cui sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124, si applica ai contratti di finanziamento stipulati con consumatori, ipotesi che, come visto, ricorre pacificamente nel caso di specie atteso che ha stipulato il contratto di finanziamento oggetto Parte_1 di giudizio quale consumatore per come evincibile dalla stessa intestazione del contratto, deve affermarsi la nullità della clausola relativa ai costi.
5. Il CTU dott. , in risposta allo specifico quesito posto dall'allora G.I., ha “provveduto a Per_1 ricalcolare il piano di ammortamento facendo riferimento al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Dai ricalcoli è emersa una sussistenza tra quanto effettivamente versato a titolo di interessi corrispettivi e quanto costui avrebbe dovuto effettivamente versare allo stesso titolo qualora il TAEG avesse incluso il costo della polizza METLIFE, pari ad Euro 9.207,97.” Orbene, ritiene il giudicante assolutamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio sulla base di un attento esame della documentazione in atti e, dunque, fondate su elementi di obiettiva acquisizione peritale, congruamente motivate alla luce delle conoscenze scientifiche in materia e immuni da vizi logico-giuridici. Giova evidenziare, del resto, come il CTU abbia adeguatamente risposto anche alle osservazioni ricevute, comunque non riferite alla esattezza delle formule o dei calcoli effettuati ma, esclusivamente, alla natura della polizza.
5.1 La convenuta deve quindi essere condannata alla restituzione della somma di € 9.207,97. Non può essere accolta la richiesta di rimborso delle spese relative alla CTP in atti, atteso che non risulta provato alcun esborso ma allegata un mero proforma parcella. All'importo così determinato debbono essere aggiunti interessi da calcolarsi, nella misura legale, dalla data di costituzione in mora e sino all'effettivo soddisfo.
6. Le spese seguono la soccombenza. Pertanto, le competenze di lite - che tenuto conto della natura della causa, del valore riconosciuto prossimo al minimo dello scaglione di valore e della non particolare complessità della questione trattata (anche in ragione della evidente serialità degli scritti difensivi, facenti riferimento alla totalità delle polizze assicurative e non centrate al caso di specie) possono attestarsi su valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, - devono essere liquidate in € 264,00 per esborsi e € 2.540,00 ( € 460,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisoria), oltre rimb. forf, iva e cap come per legge., con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario. 5.2. Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE la domanda proposta, ACCERTA che il TAEG indicato nel contratto oggetto di giudizio è nullo o comunque inferiore a quello effettivamente praticato e per l'effetto,
pagina 6 di 7 CONDANNA la convenuta al pagamento della somma di € 9.207,97 Controparte_1 oltre interessi come in parte motiva;
- Condanna convenuta al pagamento delle spese di lite sopportate Controparte_1 dall'attore , che si liquidano in € 264,00 per esborsi e € 2.540,00 per competenze, oltre Parte_1 rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., con distrazione ex art. 93 Cpc in favore dell'avv. RUOCCO ANDREA;
- Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU.
Cosenza, 11/12/2025
Il Giudice
RO LL
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RO LL ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1807/2024 promossa da:
assistito dall'avv. RUOCCO ANDREA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Parte_1 sito in VIA LUSTRO N. 29, FOGGIA ATTORE contro assistita dall'avv. ZEROLI ANDREA , ed elettivamente domiciliata Controparte_1 presso il suo studio sito in CORSO MONFORTE, 13, MILANO
CONVENUTO
OGGETTO: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.11.2025 in cui precisavano nei seguenti termini: per parte attrice “L'avv. Femia precisa le proprie conclusioni riportandosi alla comparsa conclusionale depositata e chiede che la causa venga decisa”; per parte convenuta “L'avv. Naccarato si riporta alle note conclusive contestando le pretese avversarie chiedendo altresì l'accoglimento delle precisate conclusioni”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. conveniva innanzi l'intestato Tribunale la al fine di sentir Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per le ragioni sopra indicate: a) Accertare e dare atto che il TAEG indicato nel contratto de quo dalla è nullo CP_1
o comunque inferiore a quello effettivamente praticato, come meglio specificato in narrativa. b) Per gli effetti, condannare l' resistente al pagamento della somma di € 12.212,87 in favore del CP_2 ricorrente, a titolo di interessi già pagati e spese, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo. e) Con condanna della Società resistente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, comprese quelle pagina 1 di 7 supportare per la redazione della perizia di parte (cfr. parcella allegata alla perizia di parte), con distrazione in favore del difensore antistatario”. 1.1. Allegava in fatto che: aveva stipulato in data 15.12.16 con la resistente un contratto di prestito personale per il finanziamento della complessiva somma di € 27.797,20 rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo, poi estinto anticipatamente in data 15.12.23.; che l'Istituto di credito, contestualmente alla stipula del finanziamento, aveva preteso, ai fini della concessione del credito, la stipula di una polizza assicurativa;
che il TAEG indicato nel contratto era errato, in quanto non contemplava i costi sostenuti dal consumatore relativi alla polizza assicurativa ed all'istruttoria. Allegando una perizia di parte a sostegno delle argomentazioni econometriche, sosteneva che il TAEG reale del contratto, includendo i costi sopra indicati, era pari al 18,76% ossia superiore a quello indicato dall'Intermediario nel contratto pari al 14,09%. Lamentava in diritto la violazione dell'art. 125 bis TUB con conseguente nullità della clausola di determinazione degli interessi ed applicazione al mutuo dei tassi BOT ex art. 125 bis, comma 7, TUB e restituzione di tutte le spese connesse al finanziamento. Evidenziava inoltre che le polizze stipulate dal ricorrente, denominate Lifestyle, Budget Protection, Personal Protection, Medical Protection e Daily Protection, erano sovrapponibili a quelle per la cui applicazione la era stata sanzionata dall'AGCM con provvedimenti n. 28011/19 e n. CP_1
28345/20 per la pratica commerciale (definita scorretta), avendo obbligato la clientela a sottoscrivere contestualmente al prestito delle polizze assicurative di diverso genere e che pertanto tale circostanza comprovava il collegamento tra le polizze e il contratto di finanziamento. Tanto premesso chiedeva che la venisse condannata alla restituzione della complessiva somma di € 12.212,87 di cui € CP_1
9.115,67 a titolo di interessi ed € 3.097,20 per spese.
2. Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea, fondata Controparte_1 sull'erroneo presupposto della necessaria inclusione dei costi facoltativi di assicurazione atteso che, invece, la polizza in esame non ha natura obbligatoria e, come tale, i relativi costi non rilevano ai fini del calcolo del TAEG. A sostegno della natura facoltativa della polizza, oltre alla indicazione contrattuale inequivoca, evidenziava, allegando i relativi contratti, che nel contesto temporale di sottoscrizione del contratto con il Signor aveva approvato altri contratti identici che Pt_1 CP_1 sono stati posti in regolare decorrenza con condizioni economiche analoghe ma senza la stipulazione di polizze a garanzia del credito. Deduceva ulteriormente che l'assenza di un vincolo di destinazione dell'indennizzo a favore dell'intermediario creditizio, come nel caso di specie in cui lo era Pt_1 indicato come beneficiario della polizza, assume rilevanza decisiva al fine di escludere l'obbligatorietà della stessa e che la facoltà di recesso incondizionato concessa alla ricorrente dall'art. 6 delle condizioni generali della polizza MetLife e art. 12 della polizza Europ Assistance. Tanto premesso concludeva nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, disatteso ogni contrario assunto: In via principale nel merito, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa”.
3 La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU, con incarico al dott. , Persona_1 il quale depositava il proprio elaborato in data 04.06.2025. La causa veniva quindi rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies Cpc con delega della decisione allo scrivente magistrato, che all'udienza dell'11.11.2025 la tratteneva in decisione la causa riservando il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies Cpc.
4. La domanda è fondata per i motivi di seguito indicati.
pagina 2 di 7 Alla luce di quanto espresso, l'unica censura dedotta dall'attore in via principale è la eccepita erroneità della indicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale in ragione della necessaria inclusione dei costi assicurativi e la conseguente applicabilità del disposto normativo di cui all'art. 125 bis TUB. Raffrontando le rispettive difese devono ritenersi pacifiche e non contestate le seguenti circostanze: il TAEG indicato in contratto, pari al 14,09% non ricomprende i costi assicurativi delle polizze stipulate contestualmente alla conclusione del contratto;
per come indicato dal CTU, i cui calcoli matematici e le formule utilizzate non sono state oggetto di contestazione, il TAEG effettivamente applicato includendo il costo relativo alla polizza denominata METLIFE risulta pari al 16,68%. Sin dalla costituzione in giudizio, infatti, la convenuta non ha contestato la eventuale difformità del contratto qualora i costi assicurativi fossero inclusi nel calcolo del TAEG, ma solo la loro necessaria non inclusione. 4.1. L'unico punto controverso della vicenda, pertanto, è la necessità o meno che i costi assicurativi in questione dovessero o meno, nell'ottica della corretta informazione del contraente consumatore sui costi reali del prestito, essere inclusi nel TAEG esposto in contratto. In punto di disciplina applicabile, appare opportuno ricordare che l'art. 121, comma 2°, del TUB statuisce che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”. Sul punto appare utile evidenziare, secondo l'insegnamento giurisprudenziale consolidato, richiamato anche da parte convenuta, che "in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento” ( decisione n. 10621 del 12 settembre 2017 dell'Arbitro bancario finanziario, Collegio di Coordinamento). 4.2. Analizzando il contratto prodotto – con tutta evidenza standardizzato e predisposto unilateralmente dalla convenuta - emerge con chiarezza, innanzitutto, che il costo di tali polizze è riportato in apposita sezione, indicata “Costi connessi. Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito”, immediatamente sotto altra sezione dedicata appunto al TAEG e alla obbligatorietà o meno delle polizze a garanzie o connesse. Da tanto discende, con evidenza sia la natura accessoria di tali pagina 3 di 7 assicurazioni che la contestualità della loro stipula rispetto all'oggetto principale del contratto di finanziamento rimanendo dubbio, tutt'al più la loro natura facoltativa o obbligatoria. La natura formalmente facoltativa della polizza assicurativa emerge invece inequivocabilmente dalle condizioni generali del contratto di finanziamento laddove viene evidenziata, anche, con caratteri grafici di dimensioni maggiori. Dette condizioni generali, pur non risultando sottoscritte dal contraente, sono richiamate nelle condizioni particolari e nella prima sezione sottoposta alla sottoscrizione dei contraenti. Si deve innanzitutto rilevare come nell'ambito di una contrattazione che si avvale di moduli e formulari predisposti unilateralmente dalla banca, come nel caso di specie, l'indicazione negoziale del carattere obbligatorio della copertura imporrebbe di ritenere in via univoca l'intento del soggetto finanziatore di subordinare la concessione del prestito alla stipulazione del contratto assicurativo contestualmente proposto, mentre, di converso, non si ritiene altrettanto certa, la conclusione opposta, e cioè che la indicazione della polizza come meramente facoltativa, non nasconda un intento parimenti vincolante. Tanto discende da considerazioni di diversa natura. Innanzitutto, il dato normativo di cui agli artt. 120-quinquies, comma 2 e 121, comma 2 TUB che richiede di accertare la ricorrenza di un elemento – l'eventuale nesso di condizionamento tra la polizza e l'erogazione del finanziamento – apprezzabile sul piano non delle qualificazioni formali, ma della concreta realtà di fatto. E inoltre, in maniera ancor più pregnante e vincolate, il carattere imperativo che deve riconoscersi alla tutela degli interessi in gioco, relativi alla corretta informazione del cliente e anche allo stesso corretto esercizio della funzione di intermediazione creditizia senza condizionamenti discriminatori della libertà contrattuale e concorrenziale oltre che la stessa previsione del rimedio della nullità (con effetti caducatori-sostitutivi) sancito dall'art. 125-bis, comma 7 TUB. Del resto, anche l'interpretazione dell'Arbitro ANo Finanziario concorda con il ritenere che l'espressa qualificazione come facoltativa della polizza sottoscritta dal consumatore non costituirebbe di per sé elemento da solo sufficiente per considerare quest'ultima tale anche ai sensi e agli effetti dell'art. 121 TUB, atteso che la formulazione dell'art. 121, comma 2 TUB implica la necessità di valutare la sussistenza di un collegamento genetico e funzionale, ovvero di un rapporto di connessione particolarmente elevato finalizzato a soddisfare l'interesse del finanziatore a paralizzare il rischio di mancato rimborso da parte del debitore. Detto collegamento, nello specifico, si verificherebbe allorquando la polizza, formalmente indicata e/o proposta come facoltativa, abbia una durata corrispondente a quella del piano di ammortamento del finanziamento, preveda un capitale, in caso di polizza vita, o un indennizzo in caso di polizza danni parametrati al debito residuo al fine, appunto, da garantire l'assicurato contro accadimenti in grado di minarne la capacità patrimoniale – finanziaria e quindi il soddisfacimento del creditore/intermediario, quasi sempre contraente generale della polizza. Significativa, infatti, è la circostanza, presente nel caso in rilievo, che contraente e beneficiario della polizza assicurativa è lo stesso intermediario finanziatore, il quale ottiene una ulteriore remunerazione (oltre quella relativa alla attività di intermediazione) anche dagli ulteriori oneri finanziari connessi alla inclusione del premio assicurativo nel capitale finanziato. Ne consegue, alla luce di quanto testé argomentato, che la prova di un eventuale obbligatorietà deve essere fornita dal cliente, anche attraverso prova presuntiva, soggetta alla possibilità, da parte dell'istituto finanziatore, di fornire prova contraria. pagina 4 di 7 4.3. Orbene, sostiene l'attore che detta prova presuntiva derivi dalla sanzione irrogata alla CP_1 in ragione della scorrettezza della pratica commerciale connessa al collocamento nel mercato delle polizze assicurative oltre che dalle condizioni di contestualità e collegamento delle polizze con il contratto di prestito. Detta affermazione, provvista di prova documentale, in uno con la sovrapponibilità delle condizioni di stipula sopra ricordate, con la evidente predisposizione unilaterale del contratto mediante formulari generalizzati, inducono a ritenere sussistente la prova sia del collegamento tra il contratto e i servizi assicuratori accessori proposti che la ritenuta obbligatorietà (quanto meno con riferimento allo specifico caso concreto) degli stessi. SI è già evidenziato, del resto, che la proposizione contestuale della polizza all'atto della stipula del contratto di credito appare rispondere, più che a una tutela propria del debitore, a un interesse specificamente connesso alla concessione, rilevato che si traduce in un rafforzamento della garanzia patrimoniale del cliente, il quale raffigura e mostra, un evidente miglioramento del merito creditizio, oltre che costituire, soprattutto nel caso di inclusione nel premio nel capitale finanziato, una forma di remunerazione non solo indiretta per l'intermediario. 4.3. Affermata la sussistenza di tale presunzione, la stessa non può ritenersi superata dalla produzione documentale offerta dalla convenuta, atteso che i contratti di “comparazione” allegati comprovano si il mero dato di avere concluso, in altri casi, contratti di finanziamento in assenza delle polizze di cui trattasi ma non sono idonei a suffragare la mera allegazione fattuale che il merito creditizio era il medesimo in tutti i casi esposti. In disparte la apoditticità delle conclusioni rese dalla convenuta sul punto, analizzando i contratti prodotti, i quali espongono in proposito solo i dati reddituali del richiedente e degli eventuali coobbligati, appare evidente, a parere del Tribunale, che gli stessi non riguardino situazioni perfettamente sovrapponibili, proprio con riferimento alla verifica e sussistenza del medesimo grado di merito creditizio (che potrebbe essere provato anche mediante la produzione di una visura delle varie centrali rischi bancarie o le buste paga dell'epoca, documenti certamente nella disponibilità dell'Istituto essendo documenti generalmente acquisiti all'atto dell'erogazione), atteso che quello dell'attore espone una condizione reddituale non professionale con reddito mensile di 500 euro per 12 mensilità con reddito del coobbligato di 1300 euro per 13 mensilità, quelli comparativi espongono i seguenti dati: 1) 730 euro per 13 mensilità per il richiedente ma 73.000 euro per il coobbligato;
2) 1561 euro per 13 mensilità per il richiedente, 800 euro per il coobbligato ma solo 7000 euro di erogazione netta, essendo il resto del capitale destinato a estinzione di una pregressa posizione;
3) 760 euro per 13 mensilità per il richiedente, 500 euro per il coobbligato ma solo 12.000 euro di erogazione netta, essendo anche in questo caso il resto del capitale destinato a estinzione di una pregressa posizione;
1244 euro per 13 mensilità per il richiedente, 1686 euro per il coobbligato ma solo 5.938 euro di erogazione netta, essendo il resto del capitale destinato a estinzione di una pregressa posizione. Sulla scorta di tali considerazioni ritiene il Tribunale che la prova offerta dalla convenuta non sia idonea, atteso che le ulteriori argomentazioni appaiono poche idonee, soprattutto con riferimento alla rappresentazione grafica offerta in contratto della non obbligatorietà della clausola stante, come detto, la predisposizione seriale e unilaterale del contratto. Non coglie nel segno, infine, neppure la possibilità di recesso dal contratto assicurativo atteso che, da un lato la valutazione del collegamento e della necessità di stipula si deve necessariamente effettuare all'atto della stipula e, dall'altro, non tiene conto della circostanza che atteso che il premio della polizza è inserito nel capitale finanziato, non essendo specificamente prevista la relativa estinzione pagina 5 di 7 parziale, il cliente non è certamente in grado di percepire e valutare la diversità delle due offerte economiche.
4.4 Pertanto, rilevato che l'art. 125-bis, comma VI, del d.lgs. 385/93 secondo cui sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124, si applica ai contratti di finanziamento stipulati con consumatori, ipotesi che, come visto, ricorre pacificamente nel caso di specie atteso che ha stipulato il contratto di finanziamento oggetto Parte_1 di giudizio quale consumatore per come evincibile dalla stessa intestazione del contratto, deve affermarsi la nullità della clausola relativa ai costi.
5. Il CTU dott. , in risposta allo specifico quesito posto dall'allora G.I., ha “provveduto a Per_1 ricalcolare il piano di ammortamento facendo riferimento al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Dai ricalcoli è emersa una sussistenza tra quanto effettivamente versato a titolo di interessi corrispettivi e quanto costui avrebbe dovuto effettivamente versare allo stesso titolo qualora il TAEG avesse incluso il costo della polizza METLIFE, pari ad Euro 9.207,97.” Orbene, ritiene il giudicante assolutamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio sulla base di un attento esame della documentazione in atti e, dunque, fondate su elementi di obiettiva acquisizione peritale, congruamente motivate alla luce delle conoscenze scientifiche in materia e immuni da vizi logico-giuridici. Giova evidenziare, del resto, come il CTU abbia adeguatamente risposto anche alle osservazioni ricevute, comunque non riferite alla esattezza delle formule o dei calcoli effettuati ma, esclusivamente, alla natura della polizza.
5.1 La convenuta deve quindi essere condannata alla restituzione della somma di € 9.207,97. Non può essere accolta la richiesta di rimborso delle spese relative alla CTP in atti, atteso che non risulta provato alcun esborso ma allegata un mero proforma parcella. All'importo così determinato debbono essere aggiunti interessi da calcolarsi, nella misura legale, dalla data di costituzione in mora e sino all'effettivo soddisfo.
6. Le spese seguono la soccombenza. Pertanto, le competenze di lite - che tenuto conto della natura della causa, del valore riconosciuto prossimo al minimo dello scaglione di valore e della non particolare complessità della questione trattata (anche in ragione della evidente serialità degli scritti difensivi, facenti riferimento alla totalità delle polizze assicurative e non centrate al caso di specie) possono attestarsi su valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, - devono essere liquidate in € 264,00 per esborsi e € 2.540,00 ( € 460,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisoria), oltre rimb. forf, iva e cap come per legge., con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario. 5.2. Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE la domanda proposta, ACCERTA che il TAEG indicato nel contratto oggetto di giudizio è nullo o comunque inferiore a quello effettivamente praticato e per l'effetto,
pagina 6 di 7 CONDANNA la convenuta al pagamento della somma di € 9.207,97 Controparte_1 oltre interessi come in parte motiva;
- Condanna convenuta al pagamento delle spese di lite sopportate Controparte_1 dall'attore , che si liquidano in € 264,00 per esborsi e € 2.540,00 per competenze, oltre Parte_1 rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., con distrazione ex art. 93 Cpc in favore dell'avv. RUOCCO ANDREA;
- Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU.
Cosenza, 11/12/2025
Il Giudice
RO LL
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