TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/06/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino IERIMONTI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 8634/2020,
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Termini, per procura in atti;
OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo, per procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
Controparte_2
costituita nel presente giudizio attraverso la procuratrice rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Cinzia Maria Bernini Asti, per procura in atti;
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.12.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19.11.2020 proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2041/20, emesso il giorno 16.10.2020 dal Tribunale di Lecce, con cui aveva ottenuto nei suoi confronti, in qualità di garante di Controparte_1 [...]
, ingiunzione per il pagamento di € 32.109,29, oltre interessi e spese della procedura Parte_2 monitoria, di cui € 28.424,24 a titolo di saldo al 7.7.2020 del c/c n. 9A OO 46852373 1 ed
€ 3.685,05 a titolo di saldo al 7.7.2020 del conto interessi infruttifero n. 9A B9 46852373 F.
L'opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo notificato, atteso che la copia notificata era priva delle pagine 7 e 8 del ricorso, cosicché non risultavano chiari il petitum e la causa petendi dello stesso ricorso monitorio. Pertanto, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità delle contestazioni Controparte_1 sollevate dall'opponente, atteso che il decreto ingiuntivo era stato notificato in forma completa e sia il petitum, che causa petendi, risultavano sufficientemente determinati, aggiungendo che, comunque, prima che decorresse il termine di sessanta giorni dall'emissione del decreto monitorio, la stessa banca opposta aveva provveduto a notificare nuovamente il decreto ingiuntivo, il
24.11.2020. Pertanto concludeva chiedendo che, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, fosse rigettata l'opposizione e, in via subordinata, fosse condannata in qualità di fideiussore, al pagamento della somma al 7.7.2020 di € 32.109,29 oltre Parte_1
interessi semplici maturati e maturandi al tasso convenzionale del 6% dal 01.07.2020 sulla somma di € 28.424,24 oltre spese, bolli ed accessori tutto fino al saldo effettivo, nonché le spese della procedura di ingiunzione già liquidate in € 286,00 per spese ed in € 1.200,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge, con vittoria delle spese di lite del presente giudizio.
Con ordinanza resa all'udienza del 15.7.2021 era rigettata la richiesta formulata da
[...]
di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed era assegnato CP_1 all'opponente un termine per prendere posizione in ordine alla domanda proposta in via subordinata dalla stessa banca opposta.
Con memoria depositata il 27.9.2021 contestava la nullità della fideiussione in quanto Parte_1 conforme allo schema negoziale diffuso dall'ABI nel 2003 ritenuto illegittimo dalla Banca d'Italia, nonché in relazione al contratto di conto corrente: l'applicazione di interessi ultralegali illegittimi;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con violazione del divieto di anatocismo; l'illegittima applicazione dello ius variandi; l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto; l'illegittima applicazione di valute e spese non previste in contratto. Pertanto,
2 concludeva chiedendo: che fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, che fosse dichiarata la nullità della fideiussione e l'estinzione dell'obbligazione ex art. 1957 c.c.; in estremo subordine, che fosse dichiarata la nullità del contratto di conto corrente in relazione ai profili di illegittimità contestati e che, per l'effetto, previo accertamento dell'esatto dare avere tra le parti da effettuarsi in sede di C.T.U. tecnico-contabile, la banca opposta fosse condannata al pagamento in suo favore della somma complessiva indebitamente percepita, con vittoria di spese processuali.
All'udienza del 28.10.2021 contestava l'inammissibilità delle nuove Controparte_1
contestazioni formulate con le memorie depositate il 27.9.2021, eccependone, comunque,
l'infondatezza.
Dopo che era disposta una consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile, interveniva in giudizio attraverso la procuratrice in qualità di Controparte_2 Controparte_3
cessionaria del credito azionato in sede monitoria da associandosi alle Controparte_1
posizioni della Controparte_1
Espletata, dunque, la CTU contabile, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.12.2024 e, quindi, era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
********
L'opposizione è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente occorre osservare che da un attento esame delle reciproche contestazioni e della documentazione prodotta dalle parti, con particolare riferimento al plico originale del decreto ingiuntivo spedito per la notifica il 23.10.2020 unitamente al ricorso, prodotto da parte opponente su sollecitazione del giudice, emerge con adeguata chiarezza come effettivamente la copia notificata fosse priva delle pagine 7 e 8 del ricorso, contenenti tra l'altro proprio le conclusioni sulla cui base
è stato emesso il decreto ingiuntivo, espressamente richiamate dal provvedimento monitorio.
Conseguentemente si deve ritenere che tale motivo di opposizione sia fondato, atteso che la evidenziata carenza nell'atto notificato dalla banca opposta ha determinato una significativa lesione del diritto di difesa dell'opponente e, pertanto, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Per completezza di analisi occorre anche rilevare come, sotto tale profilo, risulti irrilevante che la banca abbia proceduto nuovamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, atteso che PT
, avverso la notifica del decreto ingiuntivo, nel termine di quaranta giorni assegnato ex lege a
[...]
sua difesa, ha proposto tempestiva opposizione e, legittimamente, si è limitata a contestare esclusivamente la circostanza che la copia del provvedimento monitorio a lei notificata fosse priva delle pagine 7 e 8 del ricorso contenenti le conclusioni, mentre, invece, non si può ritenere che la
3 stessa fosse tenuta a proporre una seconda opposizione avverso la seconda notifica del PT
medesimo decreto ingiuntivo.
Sotto altro profilo, però, considerando che, costituendosi nel presente giudizio, la banca opposta ha richiesto, comunque, in via subordinata, l'accertamento del credito originariamente azionato in via monitoria, non risultando necessaria una nuova notifica del ricorso monitorio, atteso che lo stesso è stato depositato in forma integrale il 25.5.2021 al momento della costituzione in giudizio della banca, per sanare il vizio della editio actionis è stato sufficiente assegnare, con ordinanza resa all'udienza del 15.7.2021, un termine a difesa dell'opponente per prendere posizione in ordine alla domanda proposta in via subordinata dalla stessa banca opposta.
Passando, dunque, al merito dell'opposizione, con riferimento alla prima contestazione, inerente la presunta la nullità della fideiussione prestata in favore di per violazione dell'art. 2, Parte_2 co 2 D. Lgs. 287/90 attraverso l'uso di uno schema negoziale ritenuto illegittimo dalla Banca
d'Italia con provv. n. 55 del 2.5.2005, se ne deve rilevare l'infondatezza, in quanto dall'esame delle reciproche contestazioni e della documentazione prodotta in giudizio non risultano elementi che consentano di valutare l'effettiva corrispondenza delle condizioni pattuite tra le parti del presente giudizio ad uno specifico modello bancario anticoncorrenziale, considerando, in particolare, che anche tralasciando la circostanza che non è stato prodotto alcun modello ritenuto anticoncorrenziale, non sono state neppure individuate nello specifico modello di fideiussione sottoscritto da le clausole oggetto di contestazione, ad esclusione della mera clausola di Parte_1 deroga all'art. 1957 c.c. che di per sé risulta pienamente legittima, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. I, ordinanza 17 febbraio 2025,
n. 3989; Cass. Civ. Sez. I, ordinanza 4 dicembre 2017, n. 28943).
Per quanto concerne, poi, le specifiche contestazioni sollevate con riferimento al conto corrente oggetto di causa, alla luce della documentazione in atti appaiono complessivamente condivisibili le valutazioni del CTU che ha potuto esaminare il contratto di conto corrente n. 0900468523731 sottoscritto in data 28/12/1998; copia degli estratti del conto corrente ordinario n. 0900468523731 dal 28/12/1998 al 30/09/2020; copia degli estratti del conto scalare del suddetto conto corrente n.
0900468523731; copia dell'estratto del conto interessi infruttifero del conto corrente ordinario n.
9AB9468523731 dal 14/02/2020 al 07/07/2020; nonché proposte di modifica unilaterale del contratto di conto corrente n. 0900468523731 del 23/5/2008, del 29/9/2008, del 23/5/2009, del
16/2/2010, del giorno 8/10/2012, del 9/1/2014, del 23/11/2016; e contratti di apertura di credito a valere sul conto corrente n. 0900468523731, giorno 11/8/2006, del 12/4/2012, del 19/4/2012, del
10/7/2013, del 17/1/2014, del 20/7/2015, del 20/4/2017, del 24/12/2018.
4 Con riferimento specifico, quindi, alla contestazione inerente la legittimità delle valute applicate dall'istituto di credito si può rilevare che correttamente il CTU ha considerato le operazioni riportate in conto corrente secondo le valute applicate dalla banca in quanto le stesse sono state espressamente pattuite, conformemente a quanto implicitamente consentito dall'art. 120 T.U.B. .
Per quanto concerne il tasso di interesse praticato, sono altresì condivisibili le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, che, correttamente, alla luce delle convenzioni tassi prodotte, ha considerato sia per il creditore che per il debitore i tassi pattuiti o quelli più favorevoli in concreto applicati dalla banca, tenendo conto delle modifiche correttamente comunicate al correntista.
Per quel che riguarda, poi, la domanda volta all'accertamento dell'illegittimità delle clausole che prevedevano la determinazione ed applicazione di interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, si può ritenere che la stessa meriti accoglimento, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte ormai consolidata sul punto. Le Sezioni Unite della Corte della
Cassazione, infatti, in data 4 novembre 2004, con sentenza n. 21095 hanno confermato che la clausola contenuta nei contratti bancari di conto corrente in forza della quale prima del 22 aprile
2000 sono stati addebitati ai clienti interessi anatocistici su base trimestrale è nulla. Per l'effetto, i clienti hanno diritto di ripetere dalla banca le somme che a questo titolo sono state loro addebitate.
La clausola che consentiva l'anatocismo, come prevista dall'art.7 del contratto di conto corrente, è certamente nulla laddove è pacifico che: "La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, in mancanza di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall' non esclude la suddetta nullità, poiché a tali CP_4
norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali e non quello di usi normativi (Cass.
Civ., Sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507). In conclusione deve ribadirsi che gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento il citato art. 1283 c.c., sono soltanto quelli formatisi anteriormente all'entrata in vigore del Codice Civile (né usi contrari avrebbero potuto formarsi in epoca successiva, atteso il carattere imperativo della norma "de qua" impeditivi del riconoscimento di pattuizioni e comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente), e, come, nello specifico campo del mutuo bancario ordinario e del conto corrente, non sia dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dall'art. 1283 c.c..
5 Una volta ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale ex art. 1419 c.c., nella sostituzione di tale clausola oggi non appare più convincente la soluzione interpretativa mediana, secondo cui sarebbe legittima una capitalizzazione annuale ex lege degli interessi.
Sul punto le Sezioni Unite, con sentenza n. 24418, del 2 dicembre 2010, hanno chiarito che
"l'interpretazione data dal giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d'interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole;
con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche all'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna".
Le Sezioni Unite della Cassazione nella richiamata sentenza del 2010 non spendono una parola sulla questione dell'uso della capitalizzazione a favore del cliente, ma si limitano ad ammettere la formazione di usi normativi successivi al 1942, ma contrari alla norma imperativa dell'art. 1283
c.c., ma non chiariscono per quale motivo il cliente avverte la clausola come non imposta, solo nel caso di capitalizzazione annuale creditoria, e non nel caso di trimestrale debitoria. Ciò consentirebbe di affermare che la Corte ha sostanzialmente riconosciuto la sussistenza un uso
(normativo) legittimo per la capitalizzazione annuale favorevole al cliente. Va però detto che nell'ultima parte della motivazione la Corte ribadisce che non esiste alcun uso che legittimi la capitalizzazione, neppure annuale, degli interessi passivi.
Pertanto, considerando che per il conteggio degli interessi a favore dell'istituto di credito va eliminata ogni capitalizzazione degli interessi e delle spese sino al 30/6/2000, mentre a partire dal
1/7/2000 in poi, solo se la banca ha pattuito, pubblicato e comunicato ex art. 7, co 2 della delibera
C.I.C.R. 9/2/2000 ed applicato in concreto in e/c la stessa periodicità, sia a debito che a credito, si può ammettere la capitalizzazione con tale periodicità, si deve ritenere che correttamente il CTU, non essendo stata prodotta in atti alcuna pattuizione scritta di tali condizioni contrattuali con reciprocità -atteso che, in particolare, anche il contratto di affidamento del giorno 11.8.2006 prevedendo espressamente soltanto una regolamentazione di spese e interessi passivi, senza alcun riferimento a interessi attivi, non contiene alcuna previsione di reciprocità-, ha provveduto ad escludere ogni capitalizzazione degli interessi passivi, anche a decorrere dal 1.1.2014 (sulla base della nuova formulazione dell'art. 120 T.U.B. così come modificata con l'entrata in vigore dell'art. 6 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147) e per il periodo successivo al 15.4.2016 in quanto non risulta che lo stesso correntista abbia rilasciato l'autorizzazione prevista dall'art. 120, co 2 lett. b)
T.U.B., mentre invece, condivisibilmente, ha applicato la capitalizzazione annuale per gli interessi attivi.
In ordine alle commissioni di massimo scoperto, anche alla luce della più recente interpretazione della giurisprudenza di legittimità, si deve invece escludere la loro illegittimità per carenza di valida causa negoziale, atteso che tale tipologia di clausola rientra a pieno nella libertà negoziale delle parti e pertanto ove tale pattuizione sia voluta ed approvata non c'è motivo per ritenere che in astratto la stessa sia priva di causa. Peraltro, secondo l'interpretazione della Suprema Corte cui questo giudice ritiene di aderire, la commissione di massimo scoperto può essere letta come remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (Cass. Civ. Sez. I, sentenza 22 giugno
2016, n. 12965; Cass. Civ. Sez. I, sentenza 18 gennaio 2006, n. 870).
Pertanto, si deve ritenere che correttamente il CTU abbia provveduto ad eliminare del tutto le commissioni di massimo scoperto applicate dalla banca, per carenza di prova in ordine ad una valida pattuizione scritta, sufficientemente determinata, mentre, invece, ha conteggiato la
“commissioni di messa a disposizione fondi” pattuita per la prima volta a decorrere dal 18.4.2012.
Condivisibilmente, poi, il CTU ha lasciato immutati gli addebiti degli oneri rinvenuti ed ascrivibili a imposte, tasse e spese postali anche se non pattuite, mentre invece ha espunto commissioni e spese in relazione alle quali le parti non hanno prodotto prova di specifiche pattuizioni, anche con riferimento agli oneri per avviso rata mutuo e alle commissioni di incasso che la banca ha dedotto che atterrebbero a contratti diversi da quello di conto corrente oggetto di causa, senza però fornire alcuna documentazione giustificativa.
Alla luce di queste considerazioni, dunque, la domanda di accertamento dell'illegittimità delle condizioni contrattuali applicate al conto corrente acceso da presso la Parte_2
banca opposta può essere accolta soltanto nei limiti suindicati e per l'effetto va accertato il saldo a debito del correntista di € 16.836,58 al 7.7.2020.
Alla luce di queste considerazioni, dunque, l'opposizione può essere accolta parzialmente soltanto nei limiti suindicati e, dunque, da un lato, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, mentre, d'altro canto, va accertato il credito residuo della banca nei confronti dell'opponente nella misura di € 16.836,58 al 7.7.2020, su cui vanno computati gli interessi convenzionali dalla medesima data.
Considerando, inoltre, che nelle more del giudizio si è costituita la Controparte_2
in qualità di cessionaria del credito posto a base del ricorso monitorio, e Controparte_1
7 con le note di trattazione scritta depositate il 5.12.2023 per l'udienza del 7.12.2023, ha espressamente riconosciuto che è intervenuta tale cessione, la pronuncia di condanna può essere pronunciata direttamente in favore della terza intervenuta.
A fronte dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione si ritiene equo disporre che le spese processuali siano compensate nella misura del 50% e per la restante parte siano poste a carico dell'opponente, nell'importo liquidato in dispositivo.
Per le stesse ragioni, appare equo disporre che le spese della C.T.U. contabile siano ripartite tra l'opponente, da un lato, e la banca opposta, dall'altro, nella misura del 50% per ciascuno.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2041/20, emesso il
16.10.2020 dal Tribunale di Lecce;
2) condanna al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_2 somma di € 16.836,58, oltre interessi convenzionali dal 7.7.2020;
3) rigetta le ulteriori domande;
4) compensa le spese processuali nella misura del 50% e condanna al pagamento in Parte_1
favore della e della in solido, della Controparte_1 Controparte_2 restante parte che liquida in € 1.800,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge;
5) pone, definitivamente, per il 50% in capo a e per il 50% in capo alla Parte_1 [...]
ed alla in solido, le spese della C.T.U. contabile CP_1 Controparte_2
espletata, già liquidate con separato decreto.
Lecce, 9 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
8