Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/12/2020, n. 29106
CASS
Sentenza 18 dicembre 2020

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, emessa il 17 novembre 2020, con il relatore Consigliere Aldo Carrato. Le parti ricorrenti, un gruppo di avvocati, hanno impugnato la sentenza del Consiglio Nazionale Forense (CNF) che aveva dichiarato inammissibile il loro reclamo elettorale contro l'elezione di un avvocato, ritenuto incandidabile. I ricorrenti sostenevano che la decisione del CNF fosse errata, in quanto il reclamo collettivo non presentava conflitti di interesse tra i partecipanti, e richiedevano l'annullamento delle elezioni.

Il giudice ha accolto il ricorso, ritenendo che il CNF avesse erroneamente applicato i principi di ammissibilità del reclamo collettivo. La Corte ha sottolineato che l'art. 28, comma 12, della legge n. 247/2012 consente a ciascun avvocato di contestare le elezioni senza necessità di un interesse specifico, configurando così un'azione popolare. La Corte ha quindi cassato la sentenza del CNF, ordinando un nuovo esame delle questioni di merito, evidenziando l'importanza di garantire la legalità nelle operazioni elettorali. Le spese del giudizio sono state compensate, riconoscendo la novità della questione.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

Il reclamo proponibile, ai sensi dell'art. 28, comma 12, della l. n. 242 del 2012, avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine degli avvocati si caratterizza, quale azione popolare, per la legittimazione diffusa, sia pure riferita agli iscritti all'albo, ed a carattere neutro - siccome riconosciuta indipendentemente dalla configurazione di una ulteriore, specifica situazione sostanziale qualificata in favore dell'istante - prevista dal legislatore allo scopo di tutelare l'interesse (pubblico) al corretto funzionamento del sistema democratico-rappresentativo dei Consigli degli Ordini degli avvocati. Ne consegue, da un lato, l'ammissibilità di una proposizione della domanda in forma collettiva, da parte di più avvocati con un unico atto e, dall'altro, la non configurabilità di un conflitto di interessi tra i reclamanti medesimi, risultando irrilevanti le ragioni soggettive sottese all'azione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/12/2020, n. 29106
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29106
    Data del deposito : 18 dicembre 2020

    Testo completo