TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/12/2025, n. 2755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2755 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11197/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.O.T. dott.ssa Daniela Bellingeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11197/2023 promossa da:
c.f. nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
AV, via Santa Giulia n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Raffo, del foro di Genova, con studio in Genova via Assarotti n. 4\6, e elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale del difensore, giusta mandato in atti -attrice contro
in AV (GE) in persona dell'amministratore sig. Controparte_1 in qualità di legale rappresentante dell'impresa Controparte_2 Controparte_3
C.F. , elettivamente domiciliato in Chiavari, Corso A. Gianelli 11/2,
[...] P.IVA_1 nello studio dell'avv. Davide Sambuceti, che lo rappresenta e difende per procura apposta in calce alla comparsa di costituzione - convenuto e contro già già (P.I.: ), in persona Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 P.IVA_2 del Responsabile Direzione Sinistri e legale rappresentante pro tempore, corrente in Milano, Via
Scarsellini 14 e in Genova elettivamente domiciliata, in Via XX Settembre 32/2, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Cassanello che la rappresenta e difende in forza di procura a margine della comparsa di costituzione - terza chiamata
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
'Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa occorrendo ammissione delle istanze istruttorie in calce, accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_7
, c.f. n. , corrente in 16033 AV (GE) in persona del suo
[...] P.IVA_1
Amministratore e legale rappresentante pro tempore per le causali ed il danno di cui al ricorso introduttivo, come identificato e accertato in tutte le sue componenti dalla perizia depositata dal CTU geom. all'esito del procedimento ex artt.li 696 – 696 bis c.p.c. n. r.g. 9378/2022 Persona_1 esperito nanti il Tribunale di Genova;
conseguentemente, condannare il
[...]
, c.f. n. , corrente in 16033 AV (GE) in persona del suo Controparte_7 P.IVA_1
Amministratore e legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni materiali e patrimoniali subiti dalla ricorrente e pertanto al pagamento dell'importo pari a € 18.592,59 così come emerso e accertato a seguito di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 – 696 bis c.p.c., di cui €
10.304,00 per Capitale, € 1.261,38 per Rivalutazione monetaria e Interessi legali dal 22.01.2022 fino al deposito del ricorso, € 2.564,10 per spese legali di CTU sostenute dalla ricorrente, € 1.522,56 per
C.T.P. ed € 2.795,05 per onorari della fase di atp di cui si chiede in questa sede la liquidazione in conformità maggiorati di IVA, CPA, 15% per spese generali forfettarie ed oltre anticipazioni per spese non imponibili, interessi legali e rivalutazione monetaria maturati fino al saldo, e\o al pagamento della diversa somma meglio vista, sempre ed in ogni caso maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi legali dal fatto fino al saldo effettivo quanto al danno, dall'esborso quanto alle spese e dalla liquidazione quanto alle spese legali calcolate in misura pari ai valori massimi per scaglione (avuto riguardo alla diffida inviata rimasta senza riscontro, ai doc. 11_
e 11a_, all'invito in negoziazione rimasto privo di effetti concreti ed alla condotta generale del resistente); In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di prova per interpello dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore del , e testi già indicati CP_7 Parte_2 sulle circostanze di fatto di cui al ricorso introduttivo capitolate da n. 1) a n. 26), introdotte dalla locuzione 'Vero che' e depurate dalle circostanze valutative eventuali, e dell'ulteriore capitolo di prova: n. 27) Vero che prima dell'evento infiltrativo di acque luride dal soffitto, rilevato nel box per cui è causa dalla sig.ra in data 12.01.2022, l'impianto elettrico del box era Parte_1 funzionante e la porta basculante di accesso si apriva regolarmente e senza sforzo. A teste: sig.
, residente in Sestri Levante, oltre i testi già indicati ing. , con studio Testimone_1 Testimone_2 in Sestri Levante (GE) via D. Alighieri n. 97; Sigg.ri e Tes_3 Controparte_8 CP_9
, tutti domiciliati in AV (GE). Si insiste per l'ammissione degli
[...] Controparte_7 ulteriori capitoli di prova relativi all'episodio verificatosi tra l'8 ed il 9 giugno 2024: 28) Vero che nella serata di sabato 8 giugno 2024 venivano nuovamente rilevati liquami fognari, a livello del bordo, nei sanitari dell'appartamento soprastante il box di parte attrice sito presso il Condominio di
[...]
; 29) Vero che nella mattinata di domenica 9 giugno 2024 l'impresa Controparte_7
Bandelloni s.r.l. ha effettuato un accesso urgente presso il Controparte_7 in AV (GE) con mezzo di autospurgo per disintasare il sistema fognario;
30) Vero che la Signora
residente in [...]presso il Condominio per cui è causa, avvisava l'attrice Signora Tes_4 delle circostanze di cui ai capitoli precedenti n.ri 28) e 29); 31) Vero che la Parte_1
Signora riferiva alla Signora i recarsi urgentemente ad ispezionare il suo Tes_4 Pt_1 box sottostante l'immobile, per accertarsi che i liquami non avessero tracimato cagionando nuovamente un danno ulteriore;
32) Vero che l'attrice signora recatasi sul posto Parte_1 verso mezzogiorno di domenica 9 giugno 2024, non riusciva ad aprire il portellone del box per il quale è causa per ispezionare l'interno. Si indicano a teste: Sig.ra residente in [...], Tes_4
e sig. res. in AV (GE); Sig.ra res. Parte_2 Tes_3 Testimone_5 in AV . In ogni caso, con condanna al pagamento delle spese legali per Parte_2 compensi di lite, a.t.p., c.t.u. e c.t.p. e di negoziazione assistita, maggiorati di spese generali imponibili al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge'.
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in parte espositiva, dichiarare tenuta e condannare la compagnia assicuratrice condominiale , già , in Controparte_4 Controparte_10 persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere al CP_7 Controparte_7
, tutte le somme, ivi compresi capitale, interessi, rivalutazione monetaria, spese di C.T.U., spese
[...] legali e spese di C.T.P., che esso sarà condannato a pagare in favore della ricorrente in accoglimento delle domande da essa proposte;
vittoria delle spese legali nei confronti di , già Controparte_4
”. Controparte_10
Conclusioni di parte terza chiamata
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le pronunce meglio viste e/o ritenute, respingere ogni avversa domanda nei confronti di già in quanto Controparte_4 Controparte_6 infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, e così disporre con ogni conseguenziale pronunzia, mandando assolta la predetta Compagnia da ogni e qualsiasi richiesta ex adverso proposta,
e comunque, anche in subordine, per quanto alla stessa non ascrivibile. Vinti le spese ed i compensi di lite ex D.M. 147/22”.
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Domande, eccezioni e deduzioni dell'attore
1.1.Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. del 30.12.2023, chiedeva Parte_1
1.1.1. accertarsi e dichiararsi la responsabilità del sito in AV, CP_7 [...]
per i danni subiti nel proprio box (sub 21, foglio 10, part. 221), Parte_2 danneggiato da infiltrazione di acque luride verificatasi il 12.01.2022, proveniente dal rigurgito della colonna fognaria condominiale, che aveva causato l'allagamento dell'appartamento soprastante e successiva filtrazione nel solaio 1.1.2. il risarcimento di € 18.592,59 per danni a beni mobili, opere edilizie, serranda, impianto, CTP, CTU e danno da mancato utilizzo del bene danneggiato.
1.2.L'attrice esponeva
1.2.1. di aver promosso nanti il Tribunale di Genova ATP n. R.G. 9378/2022, in cui il CTU geom. aveva accertato cause, nesso causale, danni e tempi di inutilizzabilità del Per_1 proprio box.
1.2.2. che le infiltrazioni avevano reso il box inagibile, danneggiando finiture, impianto elettrico, serranda basculante e arredi, e prodotto danno da mancato godimento
2. Eccezioni e deduzioni del convenuto
2.1.Il , costituitosi con comparsa del 08.02.2024, Controparte_11 contestava il quantum richiesto da parte attrice, sulla base del deperimento e vetustà dell'immobile danneggiato, ma non negava il verificarsi dell'evento.
2.2.Chiedeva e otteneva di chiamare in causa deducendo la copertura Controparte_10 assicurativa polizza fabbricato protetto n. 5756619, operante per danni da rigurgito fognario.
3. Eccezioni e deduzioni della terza chiamata
3.1 ora contestava Controparte_10 Controparte_4
3.1.1. l'operatività della garanzia in caso di risarcimento dei danni indiretti (mancato godimento del bene)
3.1.2. la CTU per asseriti “abbattimenti mancati” e ne chiedeva rinnovazione.
4. All'esito del deposito delle autorizzate memorie ex art. 281-duodecies comma 4 c.p.c. il
Giudice respingeva l'istanza della terza chiamata di rinnovazione della C.T.U. depositata in
ATP n. RG 9378/2022, ritenuta esaustiva, disponeva l'acquisizione agli atti del presente giudizio di merito del fascicolo dell'A.T.P. n. R.G. 9378/2024, invitava le parti a valutare la possibilità di una definizione transattiva con il pagamento in favore della sig.ra da Pt_1 parte del condominio e dell'assicuratrice, della somma complessiva di Euro 15.000,00.
5. Fallito il tentativo di conciliazione il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. per il giorno 11.11.2025, udienza che sostituiva con scambio di note scritte e assegnazione di termini per deposito di precisazione conclusioni, comparse conclusionali e memorie di repliche.
6. Con ordinanza 25.11.2025, la causa veniva trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla responsabilità del convenuto CP_7
1.1. La domanda risarcitoria proposta da parte ricorrente si fonda sul disposto dell'art. 2051
c.c., norma che disciplina la responsabilità da cose in custodia e configura una forma di responsabilità oggettiva, superabile esclusivamente con la prova del caso fortuito, che deve essere assolutamente estraneo alla sfera di controllo del custode, imprevedibile ed inevitabile.
1.2. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, postula la sussistenza di un rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. In tal senso, il condominio di un edificio può intendersi custode dei beni e dei servizi comuni, e perciò obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le parti comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini.
1.3. Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte le condutture fognarie rientrano senza dubbio nella custodia del , che su di esse esercita poteri di vigilanza, CP_7 controllo e manutenzione (Corte Cass. n. 32963/2022).
1.4. È inoltre irrilevante che la cosa comune sia collocata in posizione non facilmente ispezionabile: il rimane custode di tutto ciò che appartiene alle parti comuni CP_7
e deve garantire il corretto e sicuro funzionamento degli impianti interni.
1.5. Nel caso di specie, Il CTU Geometra , nella consulenza datata 2 maggio Persona_1
2023, a seguito di approfonditi accertamenti e con argomentazioni congruamente motivate, come tali perciò condivisibili, ha rilevato un nesso causale tra l'allagamento da rigurgito fognario subito dall'appartamento int. 4, originato da occlusione della condotta condominiale, e il danneggiamento subito dal box di parte ricorrente (relazione peritale, pag. 6).
1.6. Il non ha fornito alcuna prova idonea a integrare gli estremi del caso fortuito. CP_7
Al contrario, dagli allegati di parte ricorrente emerge che fin dal 2017 erano note problematiche relative a perdite e ostruzioni della condotta fognaria (prod. 9 e 9a del ricorso) talché l'evento del 2022 non può considerarsi né imprevedibile né inevitabile.
1.7. All' accertamento tecnico, chiaro sul nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso, consegue la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. per tutti i danni CP_7 determinati dal sinistro in contestazione.
2. Sulla pretesa risarcitoria
2.1. Parte ricorrente chiedeva il risarcimento di tutti i danni materiali e patrimoniali subiti.
2.2. La determinazione di danni può essere decisa sulla base della Consulenza tecnica d'ufficio depositata il 02.05.2023.
2.2.1. I danni derivanti da interventi di ripristino delle porzioni immobiliari e mobiliari di parte attrice devono essere risarciti dal responsabile ex art 2051 CP_7
c.c. e liquidati secondo la quantificazione in perizia di € 8.502,00.
La CTU, con motivazione convincente e pienamente condivisibile, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa della terza chiamata, ha valutato lo stato dei luoghi, ritenuto necessario il rinnovo integrale di finiture e basculante per motivi di sicurezza e igiene e quantificato gli arredi al valore di mercato depurato del deprezzamento.
Il convenuto deve essere quindi condannato al pagamento a favore di parte CP_7 attrice di € 8.502,00.
2.2.2. I richiesti danni da mancato godimento devono invece esclusi dalla condanna.
Parte ricorrente rileva l'esistenza, in relazione alla richiesta risarcitoria per mancato godimento dell'immobile, del danno in re ipsa, individuabile nella perdita della disponibilità del bene
Nel caso di specie non è ravvisabile una perdita della disponibilità del bene e, quindi, un'effettiva lesione di parte ricorrente in quanto, come risulta nella relazione peritale depositata dal geometra nell'A.T.P. il 02/05/2023, il box per cui è causa è stato Per_1 comunque utilizzato come cantina dalla sig.ra durante il periodo compreso tra il Pt_1 sinistro e il sopralluogo in sito fatto dal tecnico il 22 febbraio 2023 (pag. 11 della relazione tecnica).
La domanda deve quindi essere rigettata.
3. Sull'operatività della polizza del CP_7
3.1. Il Condominio ha chiamato in causa sua compagnia assicuratrice, Controparte_4 deducendo la piena operatività della polizza “Fabbricato Protetto” n. 5756619.
3.2. L'assicurazione eccepiva l'inoperatività della garanza prestata rilevando che
3.2.1. la polizza non copre i danni indiretti
3.2.2. la polizza copre solo i danni materiali e diretti al fabbricato o, per quanto riguarda i condomini, i danni per la responsabilità civile derivanti dalla conduzione delle loro unità abitative e non avrebbe provato che il suo box fosse di Parte_1 pertinenza dell'appartamento di sua proprietà.
3.3. L'eccezione della mancata prova della pertinenzialità del box deve essere rigettata. Si osserva infatti che, 3.3.1. innanzitutto, il vincolo di pertinenzialità del box all'immobile di proprietà
è stato contestato dall'assicurazione solo in comparsa conclusionale, e, quindi, Pt_1 tardivamente;
3.3.2. la qualità di condomina di risulta comunque dagli atti in causa Parte_1
(doc 1 di parte convenuta e doc 10a di parte ricorrente).
3.4. Dalla lettura delle condizioni generali della polizza emerge che:
3.4.1. la garanzia RC opera per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla proprietà e conduzione delle parti comuni del fabbricato;
3.4.2. ai sensi dell'art. 2.1, punto 4), i singoli condomini sono espressamente considerati “terzi”;
3.4.3. sono inclusi i sinistri derivanti da rigurgiti, occlusioni e traboccamenti di impianti idrici ed igienici, compresi quelli fognari, con massimale pari a € 15.000 per sinistro.
3.5. Il sinistro per cui è causa rientra dunque perfettamente nella fattispecie di rischio assicurato: la CTU ha accertato senza dubbio che l'evento deriva da rigurgito della condotta fognaria condominiale, circostanza contemplata dalla polizza e parte ricorrente
è condomina.
3.6. Non sussistono, dunque, esclusioni contrattuali ostative all'operatività della garanzia, e deve essere condannata a tenere indenne il proprio assicurato, nei limiti Controparte_4 del massimale e delle condizioni di polizza, per quanto da questa dovuto all'attore.
4. Spese di lite
4.1. Le spese seguono il principio della soccombenza.
4.2. Le spese di consulente tecnico di parte fanno parte delle spese processuali. Ne consegue che le spese del consulente di parte di parte attrice, documentate in giudizio e considerate allegazioni difensive, sono ripetibili e poste a carico di parte soccombente quali esborsi.
4.3. Il è condannato a rifondere integralmente le spese di lite dell'attrice che CP_7 vengono liquidate in conformità dei valori medi di liquidazione previsti per lo scaglione di riferimento (valore da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00) per il giudizio di negoziazione assistita in € 1.323 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
per il giudizio di ATP in € 2.709,60 per esborsi e in € 2.337,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
per il giudizio di merito in € 145,50 per esborsi e in €
5.077,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
4.4. Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico del convenuto e CP_7 dovranno essere rimborsate dal a parte attrice, avendola la stessa già sostenute CP_7
4.5. L'assicurazione. chiamata in causa per manleva, deve tenere indenne Controparte_4
l'assicurato, soccombente, delle spese di lite, comprensive le spese di ctu, che lo stesso è tenuta a corrispondere all'attrice.
4.6. L'assicurazione è condannata a rifondere integralmente le spese di Controparte_4 lite del convenuto che vengono liquidate in conformità dei valori medi di CP_7 liquidazione previsti per lo scaglione di riferimento (valore da Euro 5.200,01 a Euro
26.000,00) per il giudizio di ATP in € 118,50 per esborsi e in € 2.337,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
per il giudizio di merito in € 237,00 per esborsi e in € 5.077,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, nella persona del GOT Dott.ssa Daniela Bellingeri, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 11197/2023, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa
1. Condanna il in AV (GE) a pagare per Controparte_1 risarcimento danni a € 8.502,00 oltre rivalutazione ed interessi dal Parte_1
12.01.2022 per le ragioni di cui in parte motiva.
2. Condanna la terza chiamata a tenere indenne il proprio assicurato nei Controparte_4 limiti del massimale di € 15.000,00, con la detrazione della franchigia di euro 250,00 per quanto dovuto all'attrice per risarcimento danni.
3. Condanna il in AV (GE) a rimborsare Controparte_1 all'attrice le spese di ctu per € 2.564,00.
4. Condanna il in AV (GE) al pagamento a Controparte_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida per compensi in € 2.855,10 per esborsi e € 8.737,00 per compensi oltre 15% per spese generali, iva e cpa con diritto di rivalsa verso
Controparte_4
5. Condanna la terza chiamata a tenere indenne il proprio assicurato per Controparte_4 quanto dovuto all'attrice per le spese giudiziali di ATP e del presente giudizio.
6. Condanna la terza chiamata a tenere indenne il proprio assicurato per le Controparte_4 spese di lite di quest'ultimo liquidate in € 355,50 per esborsi e €. 7.414,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
Genova, 12 dicembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Bellingeri Daniela
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.O.T. dott.ssa Daniela Bellingeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11197/2023 promossa da:
c.f. nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
AV, via Santa Giulia n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Raffo, del foro di Genova, con studio in Genova via Assarotti n. 4\6, e elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale del difensore, giusta mandato in atti -attrice contro
in AV (GE) in persona dell'amministratore sig. Controparte_1 in qualità di legale rappresentante dell'impresa Controparte_2 Controparte_3
C.F. , elettivamente domiciliato in Chiavari, Corso A. Gianelli 11/2,
[...] P.IVA_1 nello studio dell'avv. Davide Sambuceti, che lo rappresenta e difende per procura apposta in calce alla comparsa di costituzione - convenuto e contro già già (P.I.: ), in persona Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 P.IVA_2 del Responsabile Direzione Sinistri e legale rappresentante pro tempore, corrente in Milano, Via
Scarsellini 14 e in Genova elettivamente domiciliata, in Via XX Settembre 32/2, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Cassanello che la rappresenta e difende in forza di procura a margine della comparsa di costituzione - terza chiamata
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
'Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa occorrendo ammissione delle istanze istruttorie in calce, accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_7
, c.f. n. , corrente in 16033 AV (GE) in persona del suo
[...] P.IVA_1
Amministratore e legale rappresentante pro tempore per le causali ed il danno di cui al ricorso introduttivo, come identificato e accertato in tutte le sue componenti dalla perizia depositata dal CTU geom. all'esito del procedimento ex artt.li 696 – 696 bis c.p.c. n. r.g. 9378/2022 Persona_1 esperito nanti il Tribunale di Genova;
conseguentemente, condannare il
[...]
, c.f. n. , corrente in 16033 AV (GE) in persona del suo Controparte_7 P.IVA_1
Amministratore e legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni materiali e patrimoniali subiti dalla ricorrente e pertanto al pagamento dell'importo pari a € 18.592,59 così come emerso e accertato a seguito di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 – 696 bis c.p.c., di cui €
10.304,00 per Capitale, € 1.261,38 per Rivalutazione monetaria e Interessi legali dal 22.01.2022 fino al deposito del ricorso, € 2.564,10 per spese legali di CTU sostenute dalla ricorrente, € 1.522,56 per
C.T.P. ed € 2.795,05 per onorari della fase di atp di cui si chiede in questa sede la liquidazione in conformità maggiorati di IVA, CPA, 15% per spese generali forfettarie ed oltre anticipazioni per spese non imponibili, interessi legali e rivalutazione monetaria maturati fino al saldo, e\o al pagamento della diversa somma meglio vista, sempre ed in ogni caso maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi legali dal fatto fino al saldo effettivo quanto al danno, dall'esborso quanto alle spese e dalla liquidazione quanto alle spese legali calcolate in misura pari ai valori massimi per scaglione (avuto riguardo alla diffida inviata rimasta senza riscontro, ai doc. 11_
e 11a_, all'invito in negoziazione rimasto privo di effetti concreti ed alla condotta generale del resistente); In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di prova per interpello dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore del , e testi già indicati CP_7 Parte_2 sulle circostanze di fatto di cui al ricorso introduttivo capitolate da n. 1) a n. 26), introdotte dalla locuzione 'Vero che' e depurate dalle circostanze valutative eventuali, e dell'ulteriore capitolo di prova: n. 27) Vero che prima dell'evento infiltrativo di acque luride dal soffitto, rilevato nel box per cui è causa dalla sig.ra in data 12.01.2022, l'impianto elettrico del box era Parte_1 funzionante e la porta basculante di accesso si apriva regolarmente e senza sforzo. A teste: sig.
, residente in Sestri Levante, oltre i testi già indicati ing. , con studio Testimone_1 Testimone_2 in Sestri Levante (GE) via D. Alighieri n. 97; Sigg.ri e Tes_3 Controparte_8 CP_9
, tutti domiciliati in AV (GE). Si insiste per l'ammissione degli
[...] Controparte_7 ulteriori capitoli di prova relativi all'episodio verificatosi tra l'8 ed il 9 giugno 2024: 28) Vero che nella serata di sabato 8 giugno 2024 venivano nuovamente rilevati liquami fognari, a livello del bordo, nei sanitari dell'appartamento soprastante il box di parte attrice sito presso il Condominio di
[...]
; 29) Vero che nella mattinata di domenica 9 giugno 2024 l'impresa Controparte_7
Bandelloni s.r.l. ha effettuato un accesso urgente presso il Controparte_7 in AV (GE) con mezzo di autospurgo per disintasare il sistema fognario;
30) Vero che la Signora
residente in [...]presso il Condominio per cui è causa, avvisava l'attrice Signora Tes_4 delle circostanze di cui ai capitoli precedenti n.ri 28) e 29); 31) Vero che la Parte_1
Signora riferiva alla Signora i recarsi urgentemente ad ispezionare il suo Tes_4 Pt_1 box sottostante l'immobile, per accertarsi che i liquami non avessero tracimato cagionando nuovamente un danno ulteriore;
32) Vero che l'attrice signora recatasi sul posto Parte_1 verso mezzogiorno di domenica 9 giugno 2024, non riusciva ad aprire il portellone del box per il quale è causa per ispezionare l'interno. Si indicano a teste: Sig.ra residente in [...], Tes_4
e sig. res. in AV (GE); Sig.ra res. Parte_2 Tes_3 Testimone_5 in AV . In ogni caso, con condanna al pagamento delle spese legali per Parte_2 compensi di lite, a.t.p., c.t.u. e c.t.p. e di negoziazione assistita, maggiorati di spese generali imponibili al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge'.
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in parte espositiva, dichiarare tenuta e condannare la compagnia assicuratrice condominiale , già , in Controparte_4 Controparte_10 persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere al CP_7 Controparte_7
, tutte le somme, ivi compresi capitale, interessi, rivalutazione monetaria, spese di C.T.U., spese
[...] legali e spese di C.T.P., che esso sarà condannato a pagare in favore della ricorrente in accoglimento delle domande da essa proposte;
vittoria delle spese legali nei confronti di , già Controparte_4
”. Controparte_10
Conclusioni di parte terza chiamata
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le pronunce meglio viste e/o ritenute, respingere ogni avversa domanda nei confronti di già in quanto Controparte_4 Controparte_6 infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, e così disporre con ogni conseguenziale pronunzia, mandando assolta la predetta Compagnia da ogni e qualsiasi richiesta ex adverso proposta,
e comunque, anche in subordine, per quanto alla stessa non ascrivibile. Vinti le spese ed i compensi di lite ex D.M. 147/22”.
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Domande, eccezioni e deduzioni dell'attore
1.1.Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. del 30.12.2023, chiedeva Parte_1
1.1.1. accertarsi e dichiararsi la responsabilità del sito in AV, CP_7 [...]
per i danni subiti nel proprio box (sub 21, foglio 10, part. 221), Parte_2 danneggiato da infiltrazione di acque luride verificatasi il 12.01.2022, proveniente dal rigurgito della colonna fognaria condominiale, che aveva causato l'allagamento dell'appartamento soprastante e successiva filtrazione nel solaio 1.1.2. il risarcimento di € 18.592,59 per danni a beni mobili, opere edilizie, serranda, impianto, CTP, CTU e danno da mancato utilizzo del bene danneggiato.
1.2.L'attrice esponeva
1.2.1. di aver promosso nanti il Tribunale di Genova ATP n. R.G. 9378/2022, in cui il CTU geom. aveva accertato cause, nesso causale, danni e tempi di inutilizzabilità del Per_1 proprio box.
1.2.2. che le infiltrazioni avevano reso il box inagibile, danneggiando finiture, impianto elettrico, serranda basculante e arredi, e prodotto danno da mancato godimento
2. Eccezioni e deduzioni del convenuto
2.1.Il , costituitosi con comparsa del 08.02.2024, Controparte_11 contestava il quantum richiesto da parte attrice, sulla base del deperimento e vetustà dell'immobile danneggiato, ma non negava il verificarsi dell'evento.
2.2.Chiedeva e otteneva di chiamare in causa deducendo la copertura Controparte_10 assicurativa polizza fabbricato protetto n. 5756619, operante per danni da rigurgito fognario.
3. Eccezioni e deduzioni della terza chiamata
3.1 ora contestava Controparte_10 Controparte_4
3.1.1. l'operatività della garanzia in caso di risarcimento dei danni indiretti (mancato godimento del bene)
3.1.2. la CTU per asseriti “abbattimenti mancati” e ne chiedeva rinnovazione.
4. All'esito del deposito delle autorizzate memorie ex art. 281-duodecies comma 4 c.p.c. il
Giudice respingeva l'istanza della terza chiamata di rinnovazione della C.T.U. depositata in
ATP n. RG 9378/2022, ritenuta esaustiva, disponeva l'acquisizione agli atti del presente giudizio di merito del fascicolo dell'A.T.P. n. R.G. 9378/2024, invitava le parti a valutare la possibilità di una definizione transattiva con il pagamento in favore della sig.ra da Pt_1 parte del condominio e dell'assicuratrice, della somma complessiva di Euro 15.000,00.
5. Fallito il tentativo di conciliazione il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. per il giorno 11.11.2025, udienza che sostituiva con scambio di note scritte e assegnazione di termini per deposito di precisazione conclusioni, comparse conclusionali e memorie di repliche.
6. Con ordinanza 25.11.2025, la causa veniva trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla responsabilità del convenuto CP_7
1.1. La domanda risarcitoria proposta da parte ricorrente si fonda sul disposto dell'art. 2051
c.c., norma che disciplina la responsabilità da cose in custodia e configura una forma di responsabilità oggettiva, superabile esclusivamente con la prova del caso fortuito, che deve essere assolutamente estraneo alla sfera di controllo del custode, imprevedibile ed inevitabile.
1.2. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, postula la sussistenza di un rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. In tal senso, il condominio di un edificio può intendersi custode dei beni e dei servizi comuni, e perciò obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le parti comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini.
1.3. Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte le condutture fognarie rientrano senza dubbio nella custodia del , che su di esse esercita poteri di vigilanza, CP_7 controllo e manutenzione (Corte Cass. n. 32963/2022).
1.4. È inoltre irrilevante che la cosa comune sia collocata in posizione non facilmente ispezionabile: il rimane custode di tutto ciò che appartiene alle parti comuni CP_7
e deve garantire il corretto e sicuro funzionamento degli impianti interni.
1.5. Nel caso di specie, Il CTU Geometra , nella consulenza datata 2 maggio Persona_1
2023, a seguito di approfonditi accertamenti e con argomentazioni congruamente motivate, come tali perciò condivisibili, ha rilevato un nesso causale tra l'allagamento da rigurgito fognario subito dall'appartamento int. 4, originato da occlusione della condotta condominiale, e il danneggiamento subito dal box di parte ricorrente (relazione peritale, pag. 6).
1.6. Il non ha fornito alcuna prova idonea a integrare gli estremi del caso fortuito. CP_7
Al contrario, dagli allegati di parte ricorrente emerge che fin dal 2017 erano note problematiche relative a perdite e ostruzioni della condotta fognaria (prod. 9 e 9a del ricorso) talché l'evento del 2022 non può considerarsi né imprevedibile né inevitabile.
1.7. All' accertamento tecnico, chiaro sul nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso, consegue la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. per tutti i danni CP_7 determinati dal sinistro in contestazione.
2. Sulla pretesa risarcitoria
2.1. Parte ricorrente chiedeva il risarcimento di tutti i danni materiali e patrimoniali subiti.
2.2. La determinazione di danni può essere decisa sulla base della Consulenza tecnica d'ufficio depositata il 02.05.2023.
2.2.1. I danni derivanti da interventi di ripristino delle porzioni immobiliari e mobiliari di parte attrice devono essere risarciti dal responsabile ex art 2051 CP_7
c.c. e liquidati secondo la quantificazione in perizia di € 8.502,00.
La CTU, con motivazione convincente e pienamente condivisibile, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa della terza chiamata, ha valutato lo stato dei luoghi, ritenuto necessario il rinnovo integrale di finiture e basculante per motivi di sicurezza e igiene e quantificato gli arredi al valore di mercato depurato del deprezzamento.
Il convenuto deve essere quindi condannato al pagamento a favore di parte CP_7 attrice di € 8.502,00.
2.2.2. I richiesti danni da mancato godimento devono invece esclusi dalla condanna.
Parte ricorrente rileva l'esistenza, in relazione alla richiesta risarcitoria per mancato godimento dell'immobile, del danno in re ipsa, individuabile nella perdita della disponibilità del bene
Nel caso di specie non è ravvisabile una perdita della disponibilità del bene e, quindi, un'effettiva lesione di parte ricorrente in quanto, come risulta nella relazione peritale depositata dal geometra nell'A.T.P. il 02/05/2023, il box per cui è causa è stato Per_1 comunque utilizzato come cantina dalla sig.ra durante il periodo compreso tra il Pt_1 sinistro e il sopralluogo in sito fatto dal tecnico il 22 febbraio 2023 (pag. 11 della relazione tecnica).
La domanda deve quindi essere rigettata.
3. Sull'operatività della polizza del CP_7
3.1. Il Condominio ha chiamato in causa sua compagnia assicuratrice, Controparte_4 deducendo la piena operatività della polizza “Fabbricato Protetto” n. 5756619.
3.2. L'assicurazione eccepiva l'inoperatività della garanza prestata rilevando che
3.2.1. la polizza non copre i danni indiretti
3.2.2. la polizza copre solo i danni materiali e diretti al fabbricato o, per quanto riguarda i condomini, i danni per la responsabilità civile derivanti dalla conduzione delle loro unità abitative e non avrebbe provato che il suo box fosse di Parte_1 pertinenza dell'appartamento di sua proprietà.
3.3. L'eccezione della mancata prova della pertinenzialità del box deve essere rigettata. Si osserva infatti che, 3.3.1. innanzitutto, il vincolo di pertinenzialità del box all'immobile di proprietà
è stato contestato dall'assicurazione solo in comparsa conclusionale, e, quindi, Pt_1 tardivamente;
3.3.2. la qualità di condomina di risulta comunque dagli atti in causa Parte_1
(doc 1 di parte convenuta e doc 10a di parte ricorrente).
3.4. Dalla lettura delle condizioni generali della polizza emerge che:
3.4.1. la garanzia RC opera per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla proprietà e conduzione delle parti comuni del fabbricato;
3.4.2. ai sensi dell'art. 2.1, punto 4), i singoli condomini sono espressamente considerati “terzi”;
3.4.3. sono inclusi i sinistri derivanti da rigurgiti, occlusioni e traboccamenti di impianti idrici ed igienici, compresi quelli fognari, con massimale pari a € 15.000 per sinistro.
3.5. Il sinistro per cui è causa rientra dunque perfettamente nella fattispecie di rischio assicurato: la CTU ha accertato senza dubbio che l'evento deriva da rigurgito della condotta fognaria condominiale, circostanza contemplata dalla polizza e parte ricorrente
è condomina.
3.6. Non sussistono, dunque, esclusioni contrattuali ostative all'operatività della garanzia, e deve essere condannata a tenere indenne il proprio assicurato, nei limiti Controparte_4 del massimale e delle condizioni di polizza, per quanto da questa dovuto all'attore.
4. Spese di lite
4.1. Le spese seguono il principio della soccombenza.
4.2. Le spese di consulente tecnico di parte fanno parte delle spese processuali. Ne consegue che le spese del consulente di parte di parte attrice, documentate in giudizio e considerate allegazioni difensive, sono ripetibili e poste a carico di parte soccombente quali esborsi.
4.3. Il è condannato a rifondere integralmente le spese di lite dell'attrice che CP_7 vengono liquidate in conformità dei valori medi di liquidazione previsti per lo scaglione di riferimento (valore da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00) per il giudizio di negoziazione assistita in € 1.323 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
per il giudizio di ATP in € 2.709,60 per esborsi e in € 2.337,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
per il giudizio di merito in € 145,50 per esborsi e in €
5.077,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
4.4. Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico del convenuto e CP_7 dovranno essere rimborsate dal a parte attrice, avendola la stessa già sostenute CP_7
4.5. L'assicurazione. chiamata in causa per manleva, deve tenere indenne Controparte_4
l'assicurato, soccombente, delle spese di lite, comprensive le spese di ctu, che lo stesso è tenuta a corrispondere all'attrice.
4.6. L'assicurazione è condannata a rifondere integralmente le spese di Controparte_4 lite del convenuto che vengono liquidate in conformità dei valori medi di CP_7 liquidazione previsti per lo scaglione di riferimento (valore da Euro 5.200,01 a Euro
26.000,00) per il giudizio di ATP in € 118,50 per esborsi e in € 2.337,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
per il giudizio di merito in € 237,00 per esborsi e in € 5.077,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, nella persona del GOT Dott.ssa Daniela Bellingeri, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 11197/2023, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa
1. Condanna il in AV (GE) a pagare per Controparte_1 risarcimento danni a € 8.502,00 oltre rivalutazione ed interessi dal Parte_1
12.01.2022 per le ragioni di cui in parte motiva.
2. Condanna la terza chiamata a tenere indenne il proprio assicurato nei Controparte_4 limiti del massimale di € 15.000,00, con la detrazione della franchigia di euro 250,00 per quanto dovuto all'attrice per risarcimento danni.
3. Condanna il in AV (GE) a rimborsare Controparte_1 all'attrice le spese di ctu per € 2.564,00.
4. Condanna il in AV (GE) al pagamento a Controparte_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida per compensi in € 2.855,10 per esborsi e € 8.737,00 per compensi oltre 15% per spese generali, iva e cpa con diritto di rivalsa verso
Controparte_4
5. Condanna la terza chiamata a tenere indenne il proprio assicurato per Controparte_4 quanto dovuto all'attrice per le spese giudiziali di ATP e del presente giudizio.
6. Condanna la terza chiamata a tenere indenne il proprio assicurato per le Controparte_4 spese di lite di quest'ultimo liquidate in € 355,50 per esborsi e €. 7.414,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
Genova, 12 dicembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Bellingeri Daniela