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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n. 15908/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15908/24 R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Williams Zaina NE
attore contro
Controparte_1
convenuto contumace
premesso
che
- con atto dell'8.4.24 il Sig. ha intimato licenza per finito comodato al Sig. NE Pt_1
chiedendone la condanna al rilascio dell'immobile sito in Torino in corso Maroncelli n. 10;
pagina 1 di 4 - con verbale del 17.9.24 il GOP, constatando la mancata prova scritta del comodato, non ha convalidato lo sfratto e ha rimesso gli atti al G.I. che con ordinanza ex art. 665 c.p.c.
del 17.9.24 ha mutato il rito;
- l'attore ha depositato la memoria integrativa del 15.1.25;
- il convenuto non si è costituito in giudizio;
- all'udienza del 6.2.25 è stata dichiarata la contumacia del Sig. NE, si è disposta l'ulteriore conversione dal rito ex art. 447 bis c.p.c. al rito ordinario e si è assegnato termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive della discussione orale;
- alla scadenza del predetto termine la causa viene decisa con la presente sentenza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.;
osservato
che
- come comprovato documentalmente, il 2.2.24 il Sig. ha acquistato dalla Sig.ra Pt_1
l'immobile oggetto di causa;
Parte_2
- nel contratto è stato previsto che l'immobile venisse rilasciato libero da persone;
- tuttavia, secondo l'attore, il Sig. NE, figlio della venditrice, avrebbe continuato a risiedervi, come appurato dall'attore dopo l'acquisto;
- la permanenza del Sig. NE nell'immobile non appare giustificabile a titolo di comodato tra la madre ed il figlio poiché non vi è alcuna risultanza documentale di tale contratto;
- il Sig. NE restando contumace ha, a sua volta, omesso di allegare e provare di avere un titolo alternativo che lo legittimasse ad occupare l'immobile;
pagina 2 di 4 - l'occupazione non è venuta meno, come evincibile dalla notificazione del 15.7.24
eseguita nei suoi confronti e perfezionata con la consegna a mani proprie nel medesimo indirizzo;
-
per questi motivi
si deve affermare che la perdurante occupazione dell'immobile da parte del convenuto avvenga sine titulo e si deve condannare il Sig. NE al rilascio;
- il rilascio è immediatamente eseguibile poiché, vertendosi in materia di occupazione senza titolo, non trovano applicazione né l'art. 56 l. 392/78, né le altre disposizioni in materia locatizia (profilo da tenere in considerazione anche in sede esecutiva)
- le ulteriori domande di natura economica hanno formato oggetto di rinuncia da parte dell'attore che, per evitare il differimento imposto da una consulenza tecnica d'ufficio sul valore locatizio, si è riservato di riproporle in separato giudizio;
- le spese di lite seguono la soccombenza del Sig. NE;
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore indeterminabile della causa, del suo grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti, escludendo la fase introduttiva impropriamente instaurata con intimazione di licenza benché non vi fosse prova scritta del comodato:
a) fase di studio: euro 851
b) fase di trattazione, comprendente476 la redazione e il deposito delle memorie integrative: euro 903
c) fase decisionale: euro 1.453
per complessivi euro 3.207, oltre ad euro 476 per esposti, 15% per spese generali, IVA
se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
pagina 3 di 4 definitivamente pronunciando,
- condanna all'immediato rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito in Torino in corso Maroncelli n. 10;
- condanna al pagamento a favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali che liquida in euro 476 per esposti ed euro 3.207 per compensi professionali,
oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino l'11 marzo 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15908/24 R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Williams Zaina NE
attore contro
Controparte_1
convenuto contumace
premesso
che
- con atto dell'8.4.24 il Sig. ha intimato licenza per finito comodato al Sig. NE Pt_1
chiedendone la condanna al rilascio dell'immobile sito in Torino in corso Maroncelli n. 10;
pagina 1 di 4 - con verbale del 17.9.24 il GOP, constatando la mancata prova scritta del comodato, non ha convalidato lo sfratto e ha rimesso gli atti al G.I. che con ordinanza ex art. 665 c.p.c.
del 17.9.24 ha mutato il rito;
- l'attore ha depositato la memoria integrativa del 15.1.25;
- il convenuto non si è costituito in giudizio;
- all'udienza del 6.2.25 è stata dichiarata la contumacia del Sig. NE, si è disposta l'ulteriore conversione dal rito ex art. 447 bis c.p.c. al rito ordinario e si è assegnato termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive della discussione orale;
- alla scadenza del predetto termine la causa viene decisa con la presente sentenza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.;
osservato
che
- come comprovato documentalmente, il 2.2.24 il Sig. ha acquistato dalla Sig.ra Pt_1
l'immobile oggetto di causa;
Parte_2
- nel contratto è stato previsto che l'immobile venisse rilasciato libero da persone;
- tuttavia, secondo l'attore, il Sig. NE, figlio della venditrice, avrebbe continuato a risiedervi, come appurato dall'attore dopo l'acquisto;
- la permanenza del Sig. NE nell'immobile non appare giustificabile a titolo di comodato tra la madre ed il figlio poiché non vi è alcuna risultanza documentale di tale contratto;
- il Sig. NE restando contumace ha, a sua volta, omesso di allegare e provare di avere un titolo alternativo che lo legittimasse ad occupare l'immobile;
pagina 2 di 4 - l'occupazione non è venuta meno, come evincibile dalla notificazione del 15.7.24
eseguita nei suoi confronti e perfezionata con la consegna a mani proprie nel medesimo indirizzo;
-
per questi motivi
si deve affermare che la perdurante occupazione dell'immobile da parte del convenuto avvenga sine titulo e si deve condannare il Sig. NE al rilascio;
- il rilascio è immediatamente eseguibile poiché, vertendosi in materia di occupazione senza titolo, non trovano applicazione né l'art. 56 l. 392/78, né le altre disposizioni in materia locatizia (profilo da tenere in considerazione anche in sede esecutiva)
- le ulteriori domande di natura economica hanno formato oggetto di rinuncia da parte dell'attore che, per evitare il differimento imposto da una consulenza tecnica d'ufficio sul valore locatizio, si è riservato di riproporle in separato giudizio;
- le spese di lite seguono la soccombenza del Sig. NE;
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore indeterminabile della causa, del suo grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti, escludendo la fase introduttiva impropriamente instaurata con intimazione di licenza benché non vi fosse prova scritta del comodato:
a) fase di studio: euro 851
b) fase di trattazione, comprendente476 la redazione e il deposito delle memorie integrative: euro 903
c) fase decisionale: euro 1.453
per complessivi euro 3.207, oltre ad euro 476 per esposti, 15% per spese generali, IVA
se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
pagina 3 di 4 definitivamente pronunciando,
- condanna all'immediato rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito in Torino in corso Maroncelli n. 10;
- condanna al pagamento a favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali che liquida in euro 476 per esposti ed euro 3.207 per compensi professionali,
oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino l'11 marzo 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4