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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/06/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15934/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15934/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORGHI Parte_1 C.F._1
LORENZO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BORGHI
LORENZO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORGHI Parte_2 C.F._2
LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA RUBBIANI N. 10 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. BORGHI LORENZO
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso congiunto depositato il 30 dicembre 2024; premesso che le parti hanno contratto matrimonio a Gioi (SA), in data 06.09.2000 – atto n. 5, Parte II,
Serie A, anno 2000; rilevato che dalla loro unione è nata una figlia: (nata a [...], il [...]), maggiorenne Persona_1 ma non economicamente autosufficiente;
letto il decreto con cui il Tribunale di Bologna – in data 07.02.2012 - ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al verbale del 23.01.2012; sentite le parti personalmente all'udienza del 08.04.2025, le quali hanno confermato l'intenzione di non volersi riconciliare, insistendo nelle conclusioni di cui al ricorso congiunto;
pagina 1 di 2
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta omologazione del relativo verbale in data 07.02.2012 avanti codesto Tribunale nel procedimento con R.G. n. 13466/2011;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia ed alla disciplina Persona_2 introdotta con la L. 8 febbraio 2006 n. 54; visto il parere favorevole del P.M. emesso in data 17.03.2025; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nato a [...] – Svizzera, il 07.05.1969) Parte_1
e
(nata a [...], SA, il 06.09.1970) Parte_2
Unitisi in matrimonio a Gioi (SA), in data 06.09.2000 – atto n. 5, Parte II, Serie A, anno 2000;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- Il padre verserà nell'interesse della figlia l'importo mensile di Parte_1 Persona_2
€. 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre l'integrazione annuale ISTAT, entro il cinque di ogni mese, a far data dal mese di deposito della sentenza, al conto corrente indicatogli dalla madre Parte_2
[...]
- I ricorrenti dichiarano che null'altro è preteso o dovuto reciprocamente a qualsiasi titolo, dando atto di aver regolato ogni pendenza economica.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 28.05.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15934/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORGHI Parte_1 C.F._1
LORENZO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BORGHI
LORENZO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORGHI Parte_2 C.F._2
LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA RUBBIANI N. 10 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. BORGHI LORENZO
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso congiunto depositato il 30 dicembre 2024; premesso che le parti hanno contratto matrimonio a Gioi (SA), in data 06.09.2000 – atto n. 5, Parte II,
Serie A, anno 2000; rilevato che dalla loro unione è nata una figlia: (nata a [...], il [...]), maggiorenne Persona_1 ma non economicamente autosufficiente;
letto il decreto con cui il Tribunale di Bologna – in data 07.02.2012 - ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al verbale del 23.01.2012; sentite le parti personalmente all'udienza del 08.04.2025, le quali hanno confermato l'intenzione di non volersi riconciliare, insistendo nelle conclusioni di cui al ricorso congiunto;
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ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta omologazione del relativo verbale in data 07.02.2012 avanti codesto Tribunale nel procedimento con R.G. n. 13466/2011;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia ed alla disciplina Persona_2 introdotta con la L. 8 febbraio 2006 n. 54; visto il parere favorevole del P.M. emesso in data 17.03.2025; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nato a [...] – Svizzera, il 07.05.1969) Parte_1
e
(nata a [...], SA, il 06.09.1970) Parte_2
Unitisi in matrimonio a Gioi (SA), in data 06.09.2000 – atto n. 5, Parte II, Serie A, anno 2000;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- Il padre verserà nell'interesse della figlia l'importo mensile di Parte_1 Persona_2
€. 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre l'integrazione annuale ISTAT, entro il cinque di ogni mese, a far data dal mese di deposito della sentenza, al conto corrente indicatogli dalla madre Parte_2
[...]
- I ricorrenti dichiarano che null'altro è preteso o dovuto reciprocamente a qualsiasi titolo, dando atto di aver regolato ogni pendenza economica.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 28.05.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
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