Art. 3. (Riduzione del contributo per prodotti esteri importati in franchigia doganale o usati)
Qualora nella costruzione siano impiegati prodotti finiti di provenienza estera importati in franchigia doganale o usati, il contributo di cui all'articolo 1 e' ridotto di un importo pari al 10 per cento del loro valore.
Tale detrazione e' ridotta dell'1 per cento del valore stesso per ciascun anno a decorrere dal 1 gennaio 1968.
Qualora i prodotti di cui al primo comma siano incorporati in apparati motori di propulsione e siano complessivamente di peso superiore al 40 per cento del peso dell'apparato motore stesso, il contributo e' ridotto dell'importo risultante dall'applicazione della tabella n. 3.
Non si fa luogo a riduzione qualora i prodotti finiti esteri siano stati nazionalizzati con il pagamento di tutti i diritti doganali, della imposta di cui all' articolo 17 della legge 19 giugno 1960, n. 762 , e successive modificazioni e dell'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 , e successive modificazioni.
In ogni caso il contributo e' ridotto dell'importo risultante dall'applicazione della tabella n. 3 qualora nella costruzione sia impiegato un apparato motore di propulsione avente potenza normale non superiore a 250 cavalli asse o un apparato motore di propulsione di potenza normale compresa tra 251 e 500 cavalli asse avente un numero di giri superiore a 500 al minuto primo.
Qualora nella costruzione siano impiegati prodotti finiti di provenienza estera importati in franchigia doganale o usati, il contributo di cui all'articolo 1 e' ridotto di un importo pari al 10 per cento del loro valore.
Tale detrazione e' ridotta dell'1 per cento del valore stesso per ciascun anno a decorrere dal 1 gennaio 1968.
Qualora i prodotti di cui al primo comma siano incorporati in apparati motori di propulsione e siano complessivamente di peso superiore al 40 per cento del peso dell'apparato motore stesso, il contributo e' ridotto dell'importo risultante dall'applicazione della tabella n. 3.
Non si fa luogo a riduzione qualora i prodotti finiti esteri siano stati nazionalizzati con il pagamento di tutti i diritti doganali, della imposta di cui all' articolo 17 della legge 19 giugno 1960, n. 762 , e successive modificazioni e dell'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 , e successive modificazioni.
In ogni caso il contributo e' ridotto dell'importo risultante dall'applicazione della tabella n. 3 qualora nella costruzione sia impiegato un apparato motore di propulsione avente potenza normale non superiore a 250 cavalli asse o un apparato motore di propulsione di potenza normale compresa tra 251 e 500 cavalli asse avente un numero di giri superiore a 500 al minuto primo.