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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/07/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
n. 6798/2021 rg
TRIBUNALE DI PADOVA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Alina Rossato Presidente rel.
Dott. Barbara De Munari Giudice
Dott. Di Paolo Federica Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6798/2021 promossa da:
, , con il patrocinio ELl'avvocato Zambusi Alessandro;
Parte_1 Parte_2
-attrici- contro
, con il patrocinio ELl'avvocato Maragno Andrea;
Controparte_1
-convenuto-
CONCLUSIONI
per parte attrice, come da foglio di precisazione ELle conclusioni depositato il 12.3.2025:
Nel merito- in via principale:
a ) - accertare e dichiarare che il rogito ad atti EL notaio dott. di Belluno, datato Persona_1
12.06.2002, registrato a Belluno in data 24.06.2002, Rep. n.103594, n. Raccolta 17706, e, per l'effetto,
pagina 1 di 26 gli atti di individuazione catastale EL Notaio rispettivamente, l'uno trascritto in data CP_2
03.09.2020 Reg. Gen.7236 Reg. Part. 5099 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza
e l'altro trascritto in data 10.09.2020 Reg. Gen.16574 Reg. Part. 11391 presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Padova, che si impugnano, costituiscono atti nulli in quanto rogati in violazione ELl'art. 458 c.c. e ss. da parte ELla sig.ra a favore EL figlio e qui Parte_3 Controparte_1
convenuto, poiché la de cuius, garantiva la propria qualità di erede, qualità riconosciutale in via definitiva solo in data 21.10.2019, presupposto necessario per la vendita di quota ereditaria, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità EL sopracitato contratto di cessione in vendita stipulato dalla de cuius e degli atti conseguenti, poiché trattasi di disposizione EL valore complessivo di euro €.1.431.189,46= contraria a divieto espresso di legge e a causa sostanzialmente donativa lesiva ELla quota di legittima degli altri figli e, in particolare, ELle odierne attrici e , Pt_1 Parte_2
Preso atto ELl'esistenza di testamento pubblico, prodotto da controparte solo con memoria istruttoria sub doc.24, con il quale la de cuius dispone ELla quota disponibile pari ad 1/3 ELl'asse ereditario, comunque certamente lesivo ELla quota di legittima ELle odierne attrici:
b) dichiarare e accertare che le pretermesse odierne attrici e sono eredi ELla Pt_1 Parte_2
madre defunta, sig.ra perché legittimarie allo stato pretermesse e, per l'effetto, ai Parte_3
fini di constatare la lesione per preterizione ELle attrici, ricostruire fittiziamente, come per legge, la massa ereditaria ELla de cuius, computando oltre al donatum, il relictum e dunque tenendo conto EL valore ELla quota ereditaria (immobili e mobili) alla stessa attribuita in forza di sentenza definitiva EL
Tribunale di AN EL PA n. 532/2013, come in narrativa d'atto e dei conti correnti bancari e postali accertandi in corso di procedura, o secondo ogni altra miglior formula,
e dunque accertare e/o disporre e/o ordinare la reintegrazione nella quota di legittima ELle pretermesse e in ragione di 1/6 ciascuna ELl'asse ereditario, mediante la proporzionale Pt_1 Parte_2
riduzione ELle predette disposizioni sia a causa donativa, sia EL relictum, –con valutazione ELl'effettivo valore dei beni da imputare alla quota di legittima sulla base ELla stima già effettuata in corso ELla causa R.G. 2070/2007 ed esitata in sentenza definitiva n. 532/2013 EL Tribunale di AN
pagina 2 di 26 EL PA ELle odierne attrici e per il complessivo importo di almeno Pt_1 Parte_2
€.217.698,24= ciascuna, pari alla quota di 1/6 ELl'asse ricostruito con relictum e donatum, o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale Vorrà stabilire,
c) per l'effetto, accertare e/o ordinare la riduzione proporzionale ELla quota ereditaria EL convenuto per il valore di almeno euro €.435.396,48= o la differente somma ritenuta di giustizia;
Controparte_1
per l'effetto, individuare ed accertare la relativa quota, e/o attribuendo il correlato controvalore e relativo diritto di credito (ove applicabile Cass. 12 maggio 2010, n. 11496), in capo e a favore di e , nella loro qualità di eredi legittimarie e di aventi diritto ELla de cuius Parte_1 Parte_2
ai sensi di legge, dei beni comuni ereditari così ricostruiti: gli immobili e i mobili Parte_3
descritti nella sentenza definitiva n. 532/2013 EL Tribunale di AN EL PA ed attribuiti alla sig.ra e ELle giacenze bancarie accertate in corso di procedura, per la frazione di 1/6 Parte_3
ciascuna per il valore ritenuto di giustizia, a favore di e , eventualmente Parte_1 Parte_2
disponendo la facoltà ELl'altro coerede donatario di compensare la quota EL legittimario pretermesso con conguagli in denaro, da rivalutarsi al mutato valore EL bene all'ultimazione ELle operazioni divisionali (secondo giurisprudenza offerta).
Con condanna quindi EL predetto coerede beneficiario, qui convenuto, sig. , alla Controparte_1
restituzione e/o risarcimento, anche nel caso a titolo di indebito arricchimento, a favore ELle attrici e , nelle loro qualità ut supra, ELla somma, ritenuta di giustizia ed equità, Parte_1 Parte_2
derivante dal predetto correlato controvalore e relativo diritto di credito (ex Cass. 12 maggio 2010, n.
11496), riferito ciò alla rinveniente quota attorea, nella misura, entità e nei termini, anche economici, sopra indicati e per le relative ragioni (e si veda Cass. Civ., Sez. Un., 28 novembre 2007, n. 24657).
Liquidazione per equivalente ELla quota che e dichiarano fin da ora, ove Parte_1 Parte_2
occorresse, di voler accettare.
E fermo il diritto ELle attrici di ottenere, anche nei confronti dei terzi, la restituzione dei beni ereditari ai sensi di Legge.
Nel merito in via subordinata:
pagina 3 di 26 Nella denegatissima e non creduta ipotesi di mancato accoglimento ELla domanda principale:
a ) - accertare e dichiarare che il rogito ad atti EL notaio dott. di Belluno, datato Persona_1
12.06.2002, registrato a Belluno in data 24.06.2002, Rep. n.103594, n. Raccolta 17706, e, per l'effetto, gli atti di individuazione catastale EL Notaio rispettivamente, l'uno trascritto in data CP_2
03.09.2020 Reg. Gen.7236 Reg. Part. 5099 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza
e l'altro trascritto in data 10.09.2020 Reg. Gen.16574 Reg. Part. 11391
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Padova, che si impugnano, costituiscono un atto simulato di compravendita sottoposto a condizione sospensiva, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta o un atto mixtum cum donationem, da parte ELla sig.ra a favore EL Parte_3
figlio e qui convenuto, poiché la de cuius, a fronte di una quota ereditaria EL valore di Controparte_1
euro €.1.431.189,46= riceveva per presunta vendita ELla stessa, la somma di €.125.000,00=, e dunque per spirito di liberalità arricchiva il qui convenuto sig. in ragione di €. 1.306.189,46= e, per Pt_2
l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità EL sopracitato contratto di cessione in vendita stipulato dalla de cuius e dei successivi atti di “avveramento di condizione ed individuazione catastale di immobili”, poiché trattasi di disposizioni a causa donativa lesiva ELla quota di legittima ELle pretermesse odierne attrici e , Pt_1 Parte_2
Preso atto ELl'esistenza di testamento pubblico, prodotto da controparte solo con memoria istruttoria sub doc.24, con il quale la de cuius dispone ELla quota disponibile pari ad 1/3 ELl'asse ereditario, comunque certamente lesivo ELla quota di legittima ELle odierne attrici:
b) dichiarare e accertare che le pretermesse odierne attrici e sono eredi ELla Pt_1 Parte_2
madre defunta, sig.ra perché legittimarie allo stato pretermesse e, per l'effetto, ai Parte_3
fini di constatare la lesione per preterizione ELle attrici, ricostruire fittiziamente, come per legge, la massa ereditaria ELla de cuius, computando oltre al donatum, il relictum e dunque tenendo conto EL valore ELla quota ereditaria (immobili e mobili) alla stessa attribuita in forza di sentenza definitiva EL
Tribunale di AN EL PA n. 532/2013, come in narrativa d'atto e dei conti correnti bancari e postali accertandi in corso di procedura, o secondo ogni altra miglior formula,
pagina 4 di 26 e dunque accertare e/o disporre e/o ordinare la reintegrazione nella quota di legittima ELle pretermesse e in ragione di 1/6 ciascuna ELl'asse ereditario, mediante la proporzionale Pt_1 Parte_2
riduzione ELle predette disposizioni sia a causa donativa, sia EL relictum, –con valutazione ELl'effettivo valore dei beni da imputare alla quota di legittima sulla base ELla stima già effettuata in corso ELla causa R.G. 2070/2007 ed esitata in sentenza definitiva n. 532/2013 EL Tribunale di AN EL PA ELle odierne attrici e per il complessivo importo di almeno Pt_1 Parte_2
€.217.698,24= ciascuna, pari alla quota di 1/6 ELl'asse ricostruito con relictum e donatum, o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire,
c) per l'effetto, accertare e/o ordinare la riduzione proporzionale ELla quota ereditaria EL convenuto per il valore di almeno euro €.435.396,48= o la differente somma ritenuta di giustizia;
Controparte_1
per l'effetto, individuare ed accertare la relativa quota, e/o attribuendo il correlato controvalore e relativo diritto di credito (ove applicabile Cass. 12 maggio 2010, n. 11496), in capo e a favore di e , nella loro qualità di eredi legittimarie e di aventi diritto ELla de cuius Parte_1 Parte_2
ai sensi di legge, dei beni comuni ereditari così ricostruiti: gli immobili e i mobili Parte_3
descritti nella sentenza definitiva n. 532/2013 EL Tribunale di AN EL PA ed attribuiti alla sig.ra e ELle giacenze bancarie accertate in corso di procedura, per la frazione di 1/6 Parte_3
ciascuna per il valore ritenuto di giustizia, a favore di e , eventualmente Parte_1 Parte_2
disponendo la facoltà ELl'altro coerede donatario di compensare la quota EL legittimario pretermesso con conguagli in denaro, da rivalutarsi al mutato valore EL bene all'ultimazione ELle operazioni divisionali (secondo giurisprudenza offerta).
Con condanna quindi EL predetto coerede beneficiario, qui convenuto, sig. , alla Controparte_1
restituzione e/o risarcimento, anche nel caso a titolo di indebito arricchimento, a favore ELle attrici e , nelle loro qualità ut supra, ELla somma, ritenuta di giustizia ed equità, Parte_1 Parte_2
derivante dal predetto correlato controvalore e relativo diritto di credito (ex Cass. 12 maggio 2010, n.
11496), riferito ciò alla rinveniente quota attorea, nella misura, entità e nei termini, anche economici, sopra indicati e per le relative ragioni (e si veda Cass. Civ., Sez. Un., 28 novembre 2007, n. 24657).
pagina 5 di 26 Liquidazione per equivalente ELla quota che e dichiarano fin da ora, ove Parte_1 Parte_2
occorresse, di voler accettare.
E fermo il diritto ELle attrici di ottenere, anche nei confronti dei terzi, la restituzione dei beni ereditari ai sensi di Legge.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione ELle istanze istruttorie debitamente e tempestivamente formulate e, allo stato, non ammesse.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed accessori di legge, Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, chiedendone l'aumento EL 30% ai sensi e per gli effetti EL DM
8 marzo n. 37, art. 4, co 1-bis DM 55/2014 come modificato (“il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato EL 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno ELl'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno ELl'atto”).
Per parte convenuta come da foglio di precisazione ELle conclusioni depositato in data 25.3.2025:
“IN PRINCIPALITA' Per le ragioni sopra esposte, chiedesi che l'adito Tribunale voglia rigettare le domande tutte svolte dalle attrici e , per essere le stesse prive di ogni fondamento Pt_1 Parte_2
sia in fatto che in diritto, e per l'effetto revocarsi il provvedimento 27/10/2022 ELla Corte di Appello di Venezia reso nel procedimento R.G. 917/2021 che ha disposto che la quota spettante alla defunta venisse depositata in un conto corrente bancario o postale cointestato a , Parte_4 _1
, e , vincolato all'ordine EL Giudice, destinando dunque tale
[...] Parte_1 Parte_2
importo al signor . IN SUBORDINE Per le ragioni sopra esposte, nella denegata e non Controparte_1
creduta ipotesi di mancato accoglimento ELla domanda svolta in via principale, chiedesi che l'adito
Tribunale - accertato e dichiarato che la de cuius ha nominato quali suoi eredi Parte_3
universali i figli e , riservando a quest'ultimo la quota disponibile e che, per _1 Parte_4
l'effetto si apre successione testamentaria - voglia rigettare le domande tutte svolte in atto di citazione dalle sorelle e ed, in estremo subordine: voglia accertare e dichiarare che la Pt_1 Parte_2
pagina 6 di 26 quota eventualmente spettante alle attrici sull'asse ereditario ELla sig.ra è pari Parte_3
ad 1/6 ciascuna, mentre la quota spettante all'odierno convenuto è pari ad ½ ELl'asse ereditario;
voglia accertare e dichiarare che l'accertanda massa ereditaria ELla de cuius, oltre al valore ELla quota ereditaria attribuita alla sig.ra dalla sentenza definitiva EL Tribunale di Parte_3
AN EL PA n. 532/2013, dovrà in ogni caso essere decurtata dei debiti contratti dalla de cuius nei confronti dei figli e per l'importo complessivo di € 600.000,00, ELle _1 Parte_4
spese funerarie per € 4.500,00, nonché ELla somma di € 125.000,00 di cui all'atto di cessione in vendita;
voglia, per l'effetto, accertare e dichiarare il relativo diritto di a vedersi Controparte_1
assegnata, restituita e/o di trattenere la somma di € 525.000,00 dall'asse ereditario, oltre alle già sostenute spese funerarie per € 4.500,00 e, per l'effetto, disporsi l'assegnazione, la restituzione e/o la ritenzione a favore EL sig. ELla somma di € 525.000,00 dall'asse ereditario oltre alle Controparte_1
già sostenute spese funerarie per € 4.500,00 e, per l'effetto revocarsi il provvedimento 27/10/2022 ELla Corte di Appello di Venezia reso nel procedimento R.G. 917/2021 che ha disposto che la quota spettante alla defunta venisse depositata in un conto corrente bancario o postale cointestato a Pt_4
, , e , vincolato all'ordine EL Giudice, destinando
[...] Controparte_1 Parte_1 Parte_2
dunque tale importo al signor;
voglia, quindi, individuare ed accertare la quota Controparte_1
ereditaria e/o attribuendo il correlato controvalore in capo e a favore di , nella misura Controparte_1
quanto meno di € 350.844,73 (1.431.189,46 – 600.000,00 – 125.000,00 – 4.500,00 = 701.689,46 : 2) od in quella anche maggiore misura che verrà accertata nel corso EL giudizio, quale erede universale
e testamentario ELla quota di ½ dei beni comuni ereditari così ricostruiti, eventualmente disponendo la facoltà ELl'erede universale di compensare la quota ELle legittimarie pretermesse e Pt_1 [...]
con conguagli in denaro, nella misura, entità e nei termini, anche economici che verranno Pt_2
accertati in corso di causa a mezzo di idonea CTU. Disporsi in ogni caso la revoca EL provvedimento
27/10/2022 ELla Corte di Appello di Venezia reso nel procedimento R.G. 917/2021 che ha disposto che la quota spettante alla defunta venisse depositata in un conto corrente bancario o postale cointestato a , , e , vincolato all'ordine EL Parte_4 Controparte_1 Parte_1 Parte_2
Giudice. IN OGNI CASO Con condanna alle spese e competenze EL presente procedimento. IN VIA
ISTRUTTORIA Revocate l'ordinanza istruttoria 21.06.2023 nella parte in cui ha ritenuto inammissibili
pagina 7 di 26 le prove orali richieste da parte convenuta, nonché l'ordinanza 27.5.2024 nella parte in cui ha ritenuto la causa matura per la decisione, si insiste per: A) l'ammissione ELla prova per testi capitolata nella
“MEMORIA EX ART. 183 VI° C., C.P.C., SECONDO TERMINE” che qui di seguito si riproducono:
1) Vero che i coniugi e si separarono di fatto già verso il 1965; Parte_3 Controparte_3
2) Vero che nel 1980, il sig. litigò con e decise di lasciare l'attività che Controparte_1 Controparte_3
svolgeva con il padre per andare a lavorare in Posta;
3) Vero che, dopo il 1980, Controparte_3
provvedeva saltuariamente alle necessità ELla moglie sicché già da allora aiutava la madre _1
economicamente; 4) Vero che, solo in seguito alla separazione coniugale EL 1995, Controparte_3
iniziò a versare regolarmente alla sig.ra un assegno di mantenimento di vecchie Parte_3
L. 2.300.000.=, assegno che venne meno con la morte EL sig. in data 5 novembre Controparte_3
1998; 5)Vero che solo in seguito all'azione promossa nei confronti dei figli ed alla sentenza emessa il
30 settembre 2010, la sig.ra – fatto salvo l'assegno alimentare statuito in via Parte_3
provvisoria dal Presidente EL Tribunale in data 15 marzo 2000 - si vide riconosciuto il diritto a ricevere da ciascuno dei propri figli la somma di € 400,00; 6) Vero che dagli anni 80 in poi, _1
, oltre a quanto previsto dalla predetta sentenza, consegnava denaro contante ogni due
[...]
settimane circa alla madre;
7) Vero che le spese processuali nonché le spese e competenze di tutti i legali ai quali la sig.ra fu costretta a rivolgersi per tutelare i suoi diritti, nei Parte_3
confronti EL marito prima, ELle figlie e degli altri eredi poi, vennero sempre e solo sostenute da
; 8) Vero che la sig.ra sosteneva personalmente i costi per la Controparte_1 Parte_3
manutenzione ELla sua abitazione;
9) Vero che la sig.ra si concedeva almeno Parte_3
due vacanze all'anno; 10) Vero che dopo la morte di , la LI andò a vivere Controparte_3 Pt_4
con la madre per prestarle assistenza e cura quotidiane, oltre che per provvedere alle pulizie di casa;
11) Vero che, quando aveva degli impegni, la sig.ra si trovava nella Pt_4 Parte_3
necessità di essere assistita da altre persone;
12) Vero che la sig.ra faceva spesso Parte_3
beneficienza alla chiesa, essendo lei anche profondamente cristiana;
13) Vero che, fino a dicembre
2020, la sig.ra si muoveva, usciva di casa accompagnata dalla LI , Parte_3 Pt_4
andava con lei a fare i necessari prelievi e andava a fare le sue spese;
14) Vero che, fino a quando
non andò in pensione nel 2019, la sig.ra , accompagnata dalla Controparte_1 Parte_3
pagina 8 di 26 LI , si recava due/tre volte alla settimana a trovare il figlio a OL (VI) presso l'ufficio Pt_4
postale dove quest'ultimo lavorava, per fare due chiacchiere e bere un caffè insieme;
15) Vero che, in quelle occasioni, effettuava autonomamente i prelievi dai propri conti accesi presso la Posta;
16) Vero che, dopo la morte di sino alla morte ELla madre, solo e si Controparte_3 Pt_4 Controparte_1
occuparono ELla madre e la frequentarono quotidianamente, provvedendo a quanto le fosse necessario;
17) Vero che, stante la frequentazione quotidiana di e con la madre, da Pt_4 _1
aprile 2016 e sino a dicembre 2020, i predetti fratelli provvedevano all'obbligo alimentare corrispondendo ogni due mesi, in contanti, alla sig.ra l'importo di 1.800,00 euro, Parte_3
come si evince dalle ricevute allegate sub docc. da 14 a 23 che si rammostrano al teste;
18) Vero che
l'abitazione sita in AR di TA, via Boschi, venduta dalla madre al figlio era un _1
immobile assai vetusto, acquistato ancora nel 1954, e bisognoso di importanti interventi di ristrutturazione, in ragione EL suo stato di totale abbandono da oltre trent'anni, come si evince dal doc. 25 che, allegato alla presente memoria, si rammostra al teste;
19) Vero che il sig. Controparte_1
aveva chiesto all'Agenzia Immobiliare DO una perizia di stima ELl'immobile sito in AN EL
PA (Vi) via Z. BR n. 22; 20) Vero che per un errore ELl'Agenzia Immobiliare DO, il predetto immobile era stato inserito tra quelli in vendita, come si evince dal doc. 26 che, allegato alla presente memoria, si rammostra al teste;
21) Vero che, su segnalazione EL sig. , Controparte_1
l'Agenzia Immobiliare DO, riconosciuto l'errore, ha immediatamente eliminato la pubblicità di vendita relativa a detto immobile;
22) Vero che l'immobile di cui al capitolo 19 risulta essere concesso in locazione Si indicano a testi: di AR di TA (PD), di Testimone_1 Testimone_2
OL (VI), di OL (VI), di Lonigo, Testimone_3 Testimone_4
ELl'Agenzia Immobiliare DO di AN EL PA (VI). B) l'abilitazione alla Testimone_5
prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi con i testi indicati a prova diretta e con riserva di altri indicarne. C) si chiede la rinnovazione ELla perizia grafologica con la nomina di altro consulente, avendo il CTU errato sia nel metodo, che nel merito e con inclusione nel campione compartivo dei testamenti olografi prodotti al doc. 10 di parte convenuta. In via di estremo subordine si chiede che sia disposta la convocazione EL CTU a chiarimenti al fine di un supplemento di perizia che tenga in considerazione quali scritture comparative i testamenti olografi EL 4.12.2012 e
pagina 9 di 26 EL 15.03.2013 pubblicati il 13.01.2022 dal Notaio e di cui al doc. 10 allegato alla Comparsa Per_2
di costituzione di parte convenuta.”
Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
Il procedimento riguarda la successione ELla sig.ra madre ELle odierne parti in Parte_3
causa e di , non citata in questo giudizio. Parte_4
Agivano in giudizio e , citando a comparire il fratello , al Parte_1 Parte_2 Controparte_1
fine di ottenere in via principale la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità EL rogito ad atti EL notaio dott. di Belluno, datato 12.6.2002, registrato a Belluno il 24.6.2002, Rep. n. 103594 e Persona_1
Racc. n. 17706 e, per l'effetto, degli atti di individuazione catastale EL Notaio rispettivamente CP_2
trascritti in data 3.9.2020 e in data 10.9.2020.
In particolare, allegavano che:
- il padre decedeva in data 5.11.1998 lasciando testamento;
Controparte_3
- le odierne attrici, unitamente alle altre eredi testamentarie, accettavano l'eredità EL padre con beneficio di inventario con atto EL Notaio trascritto in data 07.05.99;
- in data 21.4.1999, anche e accettavano l'eredità EL padre con Controparte_1 Parte_4
beneficio di inventario avanti alla Pretura circondariale di AN EL PA;
- in data 11.11.1999, veniva registrato il verbale di inventario a firma EL Notaio e, in data
19.02.2001 veniva registrata la dichiarazione di successione sulla base ELle disposizioni testamentarie;
- dal testamento di originavano diversi contenziosi, tra cui giudizio di Controparte_3
impugnazione EL testamento per lesione ELla quota di legittima spettante alla de cuius instaurato avanti al Tribunale di AN EL PA, causa R.G. 300/1999, promosso da _1
, , coniuge separata legalmente, pretermessa dalla
[...] Parte_4 Parte_3
scheda testamentaria, nonchè procedimento ai sensi ELl'art. 1105 c.c. per la nomina di un
Amministrazione giudiziale ELla comunione da RA IN (all'epoca compagna convivente di ), avanti il medesimo Tribunale, per la gestione ELl'intero asse Controparte_3
pagina 10 di 26 ereditario, esclusi i prelegati, attribuiti direttamente ai singoli beneficiari, comprese le odierne attrici;
- tale contenzioso esitava in una sentenza parziale non definitiva, n. 499/07, emessa dal Tribunale di AN EL PA con contestuale emissione di ordinanza collegiale ex art. 279 c.p.c. di separazione e sospensione ELla causa, sino alla definitività ELla contestuale sentenza parziale;
- l'ordinanza collegiale veniva impugnata in Cassazione con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. da e e veniva accolta e riassunta avanti il Giudice di Controparte_1 Parte_4
prime cure;
- la sentenza non definitiva n. 499/2007 veniva appellata da e e da Controparte_1 Parte_4
e decisa con sentenza ELla Corte d'Appello di Venezia n. 1538/2011; Parte_3
- contestualmente, la causa riassunta veniva decisa con sentenza finale n. 532/2013, successivamente appellata da RA IN;
- la Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado n. 532/2013 (ad eccezione EL punto in spese di lite) con sentenza n. 1522/2016 la quale veniva nuovamente impugnata in
Cassazione da RA IN;
- nell'ottobre 2020, le attrici venivano a conoscenza ELl'intervenuta estinzione EL giudizio di
Cassazione e EL conseguente passaggio in giudicato ELla sentenza definitiva n. 532/2013 EL
Tribunale di AN EL PA, nonché ELl'irrevocabilità ELle attribuzioni immobiliari e mobiliari ivi contenute;
- in data 3.8.2020, con atto EL Notaio, RA IN rinunciava, a titolo gratuito non donativo in favore di , all'usufrutto sull'immobile sito in AN EL PA, Controparte_1
via ZA BR (immobile di residenza di condiviso con la compagna da Controparte_3
decenni, lasciato in suo favore con testamento);
- tale immobile era stato attribuito a dalla sentenza definitiva n. 532/2013; Parte_3
- con comunicazione EL 24.4.2021 l'attuale avvocato di comunicava Controparte_1
all'Amministratore Giudiziale in carica, dott. ed al patrocinio ELle attrici che Controparte_4
l'odierno convenuto “in forza ELl'atto di “cessione in vendita” EL 12.06.2002, n. 10394 Rep. e
n. 17706 Racc., rogato dal Notaio dott. di Belluno (doc. 23), aveva “acquistato” illo Per_1
pagina 11 di 26 tempore dalla sig.ra la quota ereditaria ELla medesima, seppure non Parte_3
ancora individuata e pur dichiarandosi la stessa già erede, pur non avendo la sig.ra Pt_3
ancora visto riconosciuta tale sua qualifica con una sentenza, a seguito di azione di
[...]
impugnazione e riduzione ed essendo, in quel momento, mera legittimaria pretermessa. (…) trattando il succitato atto di “cessione in vendita” quale contratto di compravendita sottoposto
a condizione sospensiva, il sig. ha provveduto alla trascrizione ELla sentenza Controparte_1
n. 532/2013 in data 20.07.2020 (doc. 24) e a porre in essere degli atti di avveramento di detta presunta condizione sospensiva, denominati “atto di individuazione catastale a seguito di avveramento di condizione sospensiva”, pretesamente venduti con la quota ereditaria ceduta, in data 23.07.2020 (docc. 25-26)”;
- aveva provveduto alla trascrizione ELla sentenza n. 532/2013 in data Controparte_1
20.07.2020 e, in data 23.07.2020, aveva posto in essere atti di avveramento ELla presunta condizione sospensiva;
- la perizia estimativa nel corso ELla causa riassunta avanti al Tribunale di AN EL PA e la sentenza definitiva EL Tribunale di AN EL PA n. 532/2013 confermavano in capo a la quota EL 25% ELl'asse ereditario di , con valore di Parte_3 Controparte_3
stima peritale pari ad €.1.431.189,00;
- la quota ereditaria spettante da sull'eredità di , era stata Parte_3 Controparte_3
dalla stessa venduta a mezzo ELl'atto di “cessione in vendita” EL 12.06.2002 per la somma di €
125.000,00 pari a circa 1/10 EL valore di stima di detta quota;
- tutti i figli di in forza di sentenza n. 147/2011 EL Tribunale di Padova Parte_3
erano state onerate al versamento mensile di € 400,00 ciascun a titolo di assegno alimentare in favore ELla stessa e, sino dal 15.3.2000, in forza di ordinanza ex art. 446 c.c. in quanto, in pendenza ELla causa di impugnazione EL testamento di , la de cuius risultava Controparte_3
non avere altre fonti di sostentamento;
Infine, le attrici rappresentavano che, in data 22.05.1989, la de cuius aveva venduto a _1
l'abitazione sita in AR di TA, via Boschi, per la simbolica cifra di 8.000.000 ELle vecchie lire.
pagina 12 di 26 Le odierne attrici concludevano chiedendo, in via principale, che venisse accertata e dichiarata la nullità e/o inefficacia e/o annullabilità EL contratto di cessione in vendita stipulato dalla de cuius e degli atti conseguenti, in quanto contrari al divieto espresso dall'art. 458 c.c. nonché in quanto a causa sostanzialmente donativa, lesiva ELla quota di legittima ELle odierne attrici. Chiedevano, inoltre, che venisse aperta la successione ab intestato di e che venisse accertato che le odierne Parte_3
attrici erano eredi legittime ELla madre e, per l'effetto, ai fini di constatare la lesione per preterizione ELle attrici, venisse ricostruita fittiziamente la massa ereditaria ELla de cuius e ordinata la reintegrazione nella quota di legittima ELle pretermesse e in ragione di ¼ Pt_1 Parte_2
ciascuna ELl'asse ereditario.
In via subordinata, chiedevano che venisse accertata e dichiarata la natura simulata EL contratto di cessione in vendita stipulato dalla de cuius e dei successivi atti di individuazione catastale, in quanto dissimulanti una donazione diretta e/o indiretta o un negotium mixtum cum donatione da parte ELla de cuius in favore EL convenuto in ragione di € 1.306.189,46, con conseguente dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o annullabilità degli atti conseguenti in quanto lesivi ELla quota di legittima ELle odierne attrici, legittimarie pretermesse, con reintegrazione nelle quote rispettivamente spettanti mediante la proporzionale riduzione ELle predette disposizioni.
In seguito le odierne attrici con ricorso per sequestro giudiziario e/o conservativo in corso di causa ex artt. 670-671 c.p.c., notificato al convenuto unitamente al decreto di fissazione ELla prima udienza, chiedevano l'autorizzazione al sequestro dei rapporti bancari di conto corrente e deposito titoli/denari/polizze assicurative intestati all'eredità di , sino a concorrenza ELla somma Controparte_3
spettante a nonché di quanto spettantele in forza ELla sentenza n. 532/2013 EL Parte_3
Tribunale di AN EL PA.
Nel procedimento cautelare si costituiva il convenuto , contestando le pretese Controparte_1
avversarie.
All'udienza EL 19.1.2022, le odierne attrici e ricorrenti disconoscevano i due riconoscimenti di debito a firma ELla madre allegati dal resistente, chiedendone la verificazione e proponendo querela di falso rispetto ai due testamenti olografi ELla madre allegati da parte resistente. Il giudice si riservava e con ordinanza EL 7.2.2022 dichiarava il ricorso per sequestro inammissibile poiché, da un lato, con pagina 13 di 26 riferimento all'oggetto ELla domanda di sequestro giudiziario, non si configurava né un diritto di proprietà o possesso nè l'opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea, trattandosi di beni fungibili e, dall'altro, quanto alla richiesta di sequestro conservativo, mancavano gli elementi oggettivi o soggettivi, relativi alla persona EL resistente, dai quali potersi desumere il pericolo di dispersione ELle garanzie EL loro credito.
Con comparsa EL 17.1.2022, il convenuto si costituiva anche nel giudizio di merito, Controparte_1
contestando le pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
In particolare, esponeva che:
- con il passaggio in giudicato ELla sentenza EL Tribunale di AN EL PA n. 532/2013, eran divenute definitive ed irrevocabili le attribuzioni immobiliari e mobiliari ivi contenute a beneficio dei singoli eredi, comprese quelle a favore di Parte_3
- la de cuius, con due testamenti olografi EL 4.12.2012 e 15.3.2013, nominava quali suoi eredi universali i figli e , dichiarando espressamente di nulla voler lasciare alle _1 Parte_4
figlie e;
Pt_1 Parte_2
- con scritture private EL 30.10.2013, si dichiarava, debitrice nei confronti Parte_3
di e per gli importi, rispettivamente, di 400.000,00 euro nei confronti _1 Parte_4
EL primo e di 200.000,00 nei confronti ELla seconda;
- aveva personalmente sostenuto le spese legali ELla madre nel giudizio di impugnazione ELla scheda testamentaria di;
Controparte_3
- le spese per il funerale di pari ad € 4.500,00, erano state da lui Parte_3
personalmente sostenute;
- aveva corrisposto l'importo di € 125.000,00 a mezzo bonifico bancario quale corrispettivo ELla cessione ELla quota ereditaria ELla madre spettantele sull'eredità di e ne Controparte_3
depositava prova.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto ELle domande attoree e, in subordine, qualora gli atti di cessione in vendita fossero ritenuti nulli ovvero dissimulanti una donazione diretta/indiretta/un negozio mixtum cum donatione, chiedeva dichiararsi aperta la successione testamentaria di Parte_3
pagina 14 di 26 tenendo conto, nella ricostruzione EL patrimonio relitto, ELla quota ereditata dalla de cuius Pt_3
in forza ELla sentenza EL Tribunale di AN e detraendo le spese funerarie sostenute da _1
, i debiti contratti dalla de cuius nei confronti dei figli e come da
[...] _1 Pt_4
riconoscimenti di debito, nonché l'importo di € 125.000,00 corrisposto dallo stesso alla madre _1
con l'atto di cessione in vendita. Chiedeva, quindi, l'attribuzione ELla propria quota di legittima, oltre a quella disponibile, come da ultimo testamento ELla madre, pari ad 1/2 ELl'asse ereditario.
Alla prima udienza EL 24.2.2022, parte attrice contestava i documenti nn. 5-7-8-9 di parte convenuta, nel contenuto e nella genuinità, allegando a verbale querela di falso avente ad oggetto i testamenti olografi di il giudice si riservava. Parte_3
Con ordinanza EL 9.3.2022, il giudice, rilevata l'improcedibilità EL giudizio per mancato preventivo esperimento ELla mediazione obbligatoria ai sensi EL d.lgs. 28/2010, assegnava i temini per procedere con l'incombente, rinviando all'udienza EL 7.7.2022. In data 10.5.2022, veniva depositato verbale di mediazione con esito negativo.
Nelle more, con decreto EL 15.6.2022, veniva disposta la comunicazione al P.M. EL procedimento per querela di falso ai fini ELl'intervento in udienza.
All'udienza EL 7.7.2022, su richiesta EL Giudice, parte convenuta dichiarava di volersi avvalere dei documenti oggetto di querela di falso;
parte attrice chiedeva termine per il deposito ELle memorie istruttorie con sospensione EL procedimento di querela di falso, al fine di permettere alle parti una più compiuta valutazione dei mezzi istruttori e di eventuali ipotesi transattiva. Infine, parte convenuta, non opponendosi alle richieste attoree, dichiarava di volersi avvalere dei riconoscimenti di debito ai docc.
2-3 allegati alla comparsa EL 17.1.2022 e docc. 5-7-8-9-11-12 allegati alla comparsa EL 3.2.2022 e produceva gli originali.
Il giudice, dunque, sospendeva il procedimento di querela di falso e assegnava alle parti i termini ai sensi ELl'art. 183, comma 6 c.p.c.
Con la seconda memoria istruttoria, parte convenuta dimetteva copia EL verbale di registrazione in data 2.3.2022 EL testamento pubblico reso dalla de cuius in data 29.6.2000 avanti il Notaio . Per_3
Alla successiva udienza EL 12.1.2023, parte attrice chiedeva il deposito di copia conforme EL testamento pubblico, all'esito EL quale si dichiarava disponibile a rimettere la querela di falso per pagina 15 di 26 ragioni di economia processuale, permanendo il disconoscimento ELle scritture private. Specificava, inoltre, che nel relictum materno vi era solo la quota pervenutale in successione di e Controparte_3
taluni rapporti di conto corrente, e depositava copia EL provvedimento ELla C. App. Venezia in relazione all'amministrazione giudiziale ELl'eredità da cui emergeva l'accantonamento ELle somme liquide spettanti alla de cuius per € 374.000,00.
Come da richiesta EL procuratore di parte attrice formulata nell'udienza precedente, all'udienza EL
27.4.2023 veniva formulata la seguente proposta conciliativa ai sensi ELl'art. 185bis c.p.c.: “Il sig.
attribuisce alle attrici la somma di € 150.000 ciascuna, quale quota parte ELle somme Controparte_1
accantonate su c/c comune dall'eredità di e spettanti a , a seguito Controparte_3 Parte_3
ELla divisione;
con rinuncia da parte ELle attrici di ogni altra e qualsiasi pretesa su beni facenti parte EL compendio ereditario di;
spese compensate”. La proposta veniva accettata Parte_3
solo da parte attrice.
Con le ordinanze EL 22.6.2023 e EL 21.7.2023, esaminate le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti, il giudice disponeva c.t.u. grafologica sulle scritture depositate ai docc.
5-11 di parte convenuta, oggetto di disconoscimento di parte attrice, rigettava le altre istanze istruttorie proposte dalle parti, indicava le scritture di comparazione, nominava il CTU nella persona EL dott. Per_4
e formulava il quesito. L'elaborato veniva depositato in data 24.1.2024.
[...]
Alla successiva udienza EL 1.2.2024, fissata per esame ELla c.t.u., parte convenuta ne chiedeva la rinnovazione o, in subordine, la chiamata EL c.t.u. a chiarimenti sulle mancate risposte alle osservazioni EL c.t.p. di parte convenuta, oltre ad evidenziare contraddizioni ed errori logico-tecnici, chiedendo un termine per il deposito di una memoria contenente le questioni sollevate.
Con ordinanza EL 4.3.2024, giudice concedeva termini a parte convenuta per il deposito di memoria con osservazioni al contenuto ELla c.t.u. e, per memoria di replica a parte attrice.
Con ordinanza EL 27.5.2024, a scioglimento ELla riserva assunta alla precedente udienza, il giudice ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione ELle conclusioni l'udienza EL
13.3.2025.
In tale sede, parte attrice dichiarava di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove sollevate da controparte e precisava che le conclusioni da loro formulate tenevano conto EL testamento pubblico pagina 16 di 26 prodotto dal convenuto. Anche parte convenuta dichiarava di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande avversarie e insisteva nelle proprie conclusioni come da foglio di pc. Infine, entrambi i procuratori chiedevano termini per le memorie conclusionali e di replica. Il giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio e assegnava i termini ai sensi ELl'art. 190 c.p.c.
***
Sulla nullità EL rogito ad atti EL notaio dott. di Belluno, datato 12.06.2002, registrato Persona_1
a Belluno in data 24.06.2002, Rep. n.103594, n. Raccolta 17706, e, per l'effetto, gli atti di individuazione catastale, in quanto in violazione ELl'art. 458 c.c. e ss.
Le attrici chiedono che venga accertata e dichiarata la nullità EL rogito ad atti EL notaio dott. Per_1
di Belluno, datato 12.06.2002, registrato a Belluno in data 24.06.2002, Rep. n.103594, n.
[...]
Raccolta 17706, e, per l'effetto, gli atti di individuazione catastale EL Notaio rispettivamente, CP_2
l'uno trascritto in data 03.09.2020 Reg. Gen.7236 Reg. Part. 5099 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Vicenza e l'altro trascritto in data 10.09.2020 Reg. Gen.16574 Reg. Part. 11391 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Padova, in quanto rogati in violazione ELl'art. 458 c.c. e ss. poiché la de cuius garantiva la propria qualità di erede, presupposto necessario per la vendita di quota ereditaria, qualità riconosciutale in via definitiva soltanto in data 21.10.2019.
Il resistente chiedeva il rigetto ELla domanda.
L'art. 458 c.c., che prevede il divieto di patto successorio, stabilisce che è nullo ogni atto con il quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta (propria o altrui) o rinuncia ai medesimi.
Appare evidente che tale disposizione non trova applicazione nel caso in esame, in quanto la sig.ra ha disposto ELla quota ereditaria quando si era già aperta la successione EL sig. Parte_3
, deceduto in data 5.11.1998. Non rileva infatti che dalla predetta successione ella fosse Controparte_3 stata pretermessa, così come successivamente dichiarato dalla Sentenza n. 532/2013 EL Tribunale di
AN EL PA, non richiedendo la norma in questione la qualità di erede.
Né rileva ai fini ELla domanda di accertamento ELla nullità il richiamo all'art. 1542 c.c., laddove prevede che “chi vende una eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede”.
pagina 17 di 26 Infatti, in assenza di un'espressa previsione di legge, la norma in esame non determina la nullità EL contratto, ma rappresenta una garanzia a favore ELl'acquirente, che, peraltro, sarà il solo ad avere interesse ad agire in giudizio, per accertare che il venditore non era in realtà erede EL de cuius, al momento ELla cessione d'eredità.
La fattispecie non può neppure essere evidentemente inquadrata nella vendita di cosa futura, ovvero di cosa non ancora venuta ad esistenza (art. 1472 c.c), ulteriore norma richiamata dalle attrici per sostenere la nullità ELl'atto, in quanto, come detto, la successione era già aperta e i beni ereditari presenti nel patrimonio EL de cuius.
Di conseguenza, deve essere dichiarata la validità EL contratto di cessione di quota ereditaria stipulato con rogito notarile EL 12.6.2002 tra e Parte_3 Controparte_1
Sulle disposizioni testamentarie
Il Collegio ritiene che debba essere preliminarmente stabilita la validità ed efficacia ELle disposizioni testamentarie ELla de cuius.
Il convenuto ha depositato con la memoria di costituzione al doc 10 verbale di pubblicazione EL
13.1.2022 dei testamenti olografi di datati rispettivamente 4.12.2012 e 15.3.2013, Parte_3 con i quali nel primo nominava suoi eredi universali i soli figli e nel secondo, Controparte_1 Pt_4 pur nominando suoi eredi soltanto i predetti figli, attribuiva la disponibile a . _1
Le attrici proponevano querela di falso avverso tali atti di ultima volontà, rinunciata all'udienza EL
12.1.2023, per ragioni di economia processuale. Il Giudice prendeva atto ELla rinuncia con Ordinanza EL 2.2.2023.
Con la prima memoria ex art. 183 cpc, il convenuto depositava sub doc 24 testamento pubblico datato
29.6.2000, con il quale la de cuius revocava ogni precedente disposizione di ultima volontà e nominava eredi universali e Controparte_1 Pt_4
Premessa, dunque, la validità dei tre testamenti prodotti, non rilevandosi vizi formali nonché tenuto conto ELla rinuncia alla querela di falso e ELle conclusioni di parte attrice, risulta che negli stessi, succedutisi nel tempo, sono sempre stati nominati eredi soltanto e , ma, Parte_4 _1 nell'ultimo in ordine cronologico, la de cuius riconosce il diritto alla quota disponibile unicamente a
. _1
Ai sensi ELl'art. 682 c.c, prevalgono le disposizioni ELl'ultimo atto di volontà ovvero, nel caso in esame, quello datato 15.3.2013 (Cass. Sez. 2 ordinanza 8030 EL 21.3.2019: Nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione EL generale principio di conservazione ELle pagina 18 di 26 disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, ELla sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita ELl'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito ELle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità.)
Risulta quindi evidente la qualità di eredi pretermesse ELle attrici, figlie ELla de cuius, ed il diritto a vedersi riconosciuta, ai sensi ELl'art. 537 cpc, la quota di 1/ 6 EL patrimonio ereditario ciascuna, con riduzione ELle disposizioni testamentarie lesive e ELle donazioni.
Sul punto si rileva che la riduzione ELla disposizione testamentaria in conseguenza di lesione di legittima non comporta la nullità, l'invalidità o l'inefficacia erga omnes ELla disposizione stessa, ma la rende soltanto inefficace ex nunc contro il legittimario vittorioso (Cass., Sez. 2, Ord. n. 21503/2018;
Cass., Sez. 1, Ord. n. 9424/2003; Cass., Sez. 2, Ord. n. 5323/2002; altra giurisprudenza parla di effetto
“risolutivo” ELl'azione di riduzione sulle disposizioni testamentarie lesive ELla quota di legittima, con effetto limitato alle parti, vedi Cass., Sez. 3, Sent. n. 12872/2021).
Al fine di individuare il quantum ELla quota di legittima spettante alle attrici deve necessariamente procedersi alla esatta ricostruzione EL relictum, detratti gli eventuali debiti riconosciuti a carico EL compendio ereditario, al quale andrà sommato il donatum.
Sul relictum
Secondo quanto risultante dagli atti ELle parti e dichiarato all'udienza EL 12.1.2023 dal Procuratore ELle attrici, non contestato dal convenuto, la de cuius alla sua morte non ha lasciato alcun relictum.
Sulla causa EL contratto di cessione di quota ereditaria stipulato tra e Parte_3 _1
: negotium mixtum cum donatione
[...]
Sebbene un orientamento giurisprudenziale riconosca il carattere aleatorio EL negozio stipulato tra la de cuius ed il figlio, la Cassazione sez. 2 nella Sentenza n.287 EL 10.2.1962 ha tuttavia chiarito che “la vendita di quota al coerede ha carattere aleatorio, e non e, quindi, soggetta all'Azione di rescissione per lesione oltre il quarto, a norma ELl'art 765 cod civ, quando oggetto EL negozio sia il diritto ereditario astrattamente considerato nel suo complesso indistinto di attività e passività ed in quanto si prescinda dalla determinazione specifica dei beni che lo compongono, posto che chi vende un'eredità o una quota di essa, senza specificazione di oggetti, non essendo tenuto a garantire che la propria qualità di erede non può essere poi ammesso ad affacciare pretese per lesione di prezzo di cose neppure specificate. Viceversa, è da escludere che ricorra l'alea quando risulti che la vendita,
pagina 19 di 26 malgrado il generale riferimento alla quota, abbia avuto per oggetto una porzione ereditaria già esattamente individuata, cosi in ordine alla certezza che alla misura spettante al coerede venditore, e relativa a cespiti ereditari ben determinati, conosciuti dagli acquirenti. Ai fini ELla suddetta distinzione è irrilevante che nell'atto di vendita sia stato o meno indicato il passivo ereditario e che il venditore abbia o meno assunto espressamente la garanzia per evizione”.
Nel caso in esame, all'epoca ELla stipulazione ELl'atto notarile, la sig.ra ed il figlio Parte_3
erano certamente a conoscenza ELla consistenza ELl'ingente patrimonio ereditario EL sig. _1
. Tale circostanza è deducibile dai seguenti elementi di fatto: Controparte_3
- Il giorno 19.11.1998 tutti gli eredi testamentari, comprese le attrici e il convenuto, procedevano alla pubblicazione e registrazione EL testamento di e in tale sede dichiaravano Controparte_3 ai soli effetti ELla iscrizione di questo atto a repertorio, senza che ciò possa comportare alcun effetto di natura civilistica, il valore dei beni che formano oggetto ELle disposizioni testamentarie, con riguardo alla disponibile, pari a lire 1.500.000.000
- In data 21.4.1999 i sigg.ri e accettavano l'eredità con beneficio di Controparte_1 Pt_4
inventario
- In data 11.11.1999 veniva registrato il verbale di inventario, al quale risulta avere partecipato anche la sig.ra sebbene all'epoca legittimaria pretermessa (doc.31 attrici) Parte_3
- Dalla dichiarazione di successione registrata in data 19.1.2001 (doc.32 attrici), confermata da quanto contenuto nel verbale di inventario, l'asse ereditario risultava stimato in lire
4.637.492.660, ovvero €.2.395.065,00, tenuto conto EL solo valore catastale e non commerciale degli immobili, senza essere calcolati i legati già attribuiti in testamento agli altri eredi, ovvero appartamento sito in TE (Principato di Monaco) attribuito al sig. , Controparte_1 nonché villa singola sita in SO (VE) attribuita alla sig.ra Parte_4
- secondo la prospettazione attorea, le figlie e nel procedimento n.309/99 Parte_1 Pt_2
avanti al Tribunale di AN, non hanno mai negato nell'an la legittima pretesa ELla madre ad essere riconosciuta erede, in quanto coniuge legittimario, avente pacificamente diritto al 25% ELl'asse ereditario Per_
luce dei predetti elementi, ELla pacifica e conosciuta significativa sproporzione tra il prevedibile valore ELla quota ereditaria ELla sig.ra e il prezzo di € 125.000 pattuito e versato dal figlio Parte_3 per l'acquisto, tale contratto deve essere qualificato come donazione indiretta ovvero negotium mixtum cum donatione.
pagina 20 di 26 A tal proposito, la Suprema Corte ha statuito che nel negotium mixtum cum donatione “la causa EL contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella ELlo scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta. Per la validità di tale 'negotium' non è necessaria la forma ELla donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché
l'art. 809 c.c., nel sancire l'applicabilità ELle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive la forma ELl'atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza ELle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di liberalità diverse” (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 23297 EL 3.11.2009); ed ancora: “la donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, EL contraente che riceve la prestazione di maggior valore;
differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà ELle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito” (cfr.
Cass. civ., sez. II, n. 24040 EL 30.10.2020).
Peraltro, la donazione indiretta “è configurabile solo a condizione che le parti abbiano volutamente stabilito un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello che sarebbe dovuto, con l'intento, desumibile dalla notevole entità ELla sproporzione tra il valore reale EL bene e la misura EL corrispettivo, di arricchire la parte acquirente per la parte eccedente quanto pattuito” (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II,
n. 7681 EL 19.3.2019, idem Cass., 23 maggio 2016, n 10614: per poter qualificare un contratto di compravendita quale donazione indiretta, è necessario che vi sia non solo una sproporzione tra le prestazioni, ma anche che quest'ultima sia di significativa importanza, richiedendosi che la parte alienante sia stata consapevole ELl'insufficienza EL corrispettivo percepito rispetto al valore EL bene ceduto e abbia, ciò nonostante, voluto il trasferimento ELla proprietà allo specifico fine di arricchire la controparte acquirente ELla differenza tra il detto valore e la minore entità EL corrispettivo)
La figura EL negotium mixtum cum donatione ha dunque lo scopo, nelle intenzioni dei contraenti, di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive,
l'arricchimento, per puro spirito di liberalità, EL contraente che riceve la prestazione di maggior valore
(Cass. n. 23297 EL 2009; Cass. n. 13337 EL 2006; Cass. n. 6416 EL 1988), la cui quantificazione è pari alla differenza tra l'effettivo valore EL bene ed il prezzo corrisposto. pagina 21 di 26 Alla luce di quanto sopra osservato e ELla citata giurisprudenza ELla Suprema Corte, il valore EL donatum è quindi di € 1306.189, 00, pari alla differenza tra il corrispettivo pagato da € Controparte_1
125.000 e il valore ELla quota ereditaria ELla de cuius così come determinato Parte_3 dalla Sentenza definitiva EL Tribunale di AN EL PA n.532/2013 ovvero € 1.431.189,00, e dovrà essere collazionato, così includendolo nell'asse ereditario di Parte_3
4. Sui debiti ELl'eredità
Parte convenuta ha depositato in atti i documenti nn. 5 e 11, datati 30.10.13 e 21.11.13, nei quali la de cuius si dichiarava debitrice nei confronti EL figlio ELle somme pagate agli avvocati Controparte_1 per conto ELla madre oltreché ELla somma complessiva di 400.000,00 euro.
La CTU grafologica disposta con ordinanza EL 22.6.2023 e depositata in data 24.1.2024, all'esito di un percorso argomentativo logicamente coerente ed adeguatamente motivato così concludeva: “Ritengo pertanto, oggettivamente, valutando le scritture di comparazione in atti a disposizione, di non poter concludere in termini di certezza tecnica ma solamente in termini probabilistici affermando che i due documenti in verifica X1 e X2 e le firme in calce agli stessi sono probabilmente apocrifi ovvero non vergati dalla mano ELla SI.ra .” Parte_3
Si ritiene di condividere le risultanze ELl'elaborato, che appaiono sorrette da considerazioni prive di errori e vizi logici, tenuto conto ELle puntuali risposte alle osservazioni EL c.t.p. di parte convenuta
(per il consolidato orientamento secondo cui, quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni EL consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo ELla motivazione con l'indicazione ELle fonti EL suo convincimento, senza che sia necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, cfr. Cass. civ., sez.
I, n. 282 EL 9.1.2009).
In particolare, il CTU è giunto alle conclusioni sopra riportate effettuando un esame comparato tra le firme autografe di e le scritture di cui ai doc. nn. 5 e 11 e analizzando gli elementi Parte_3 formali e strutturali ELla scrittura e ELle singole lettere.
Non vi è stata violazione ELl'art. 92 cpc disposizioni di attuazione non essendo sorte questioni sui limiti ELl'incarico, né ritiene il Collegio che il CTU avrebbe dovuto segnalare le eventuali difficoltà dovute alle scritture di comparazione al Giudice, rientrando la loro valutazione nell'ambito ELla discrezionalità tecnica.
pagina 22 di 26 Conseguentemente, la conclusione ELla perizia in termini di apocrifia probabile (essendo le scritture comparative ELle firme, non coeve ai documenti oggetto ELla CTU) impedisce l'utilizzabilità ELla documentazione, per la quale non si è raggiunta la prova ELla sua genuinità.
Invero, parte convenuta ha depositato in atti un ulteriore riconoscimento di debito asseritamente redatto dalla de cuius nel quale si dichiarava debitrice nei confronti ELla LI per la somma di Parte_4 euro 200.000,00.
Tale debito nel presente giudizio non ha rilevanza in quanto non è parte in causa e, Parte_4 pertanto, per il principio EL contraddittorio e dei limiti soggettivi EL giudicato, non può essere destinataria di alcun accertamento.
Quanto, invece, alle spese funerarie ELla de cuius asseritamente sostenute dal figlio , Controparte_1 esse non sono state provate, mediante deposito di documentazione ,da parte convenuta sulla quale gravava l'onere ex art. 2697 c.c. di dimostrare i fatti costitutivi EL diritto fatto valere.
In conclusione, l'eredità di non risulta essere onerata da debiti e, pertanto, nel Parte_3 calcolo EL relictum non si dovrà tener conto di alcuna passività.
Calcolo EL patrimonio e accertamento ELla legittima in concreto, azione di riduzione
Tenuto conto ELl'assenza di relictum e di debiti a carico ELl'eredità, così come motivato, considerato il valore EL donatum di € 1.306.189, la quota spettante a pari a 1/ 2 EL patrimonio (1/ 6 per la _1 quota di legittima + 1/ 3 di disponibile), la quota di legittima di 1/ 6 spettante a ciascuna attrice risulta pari ad € 217,698.
In assenza di relictum, deve quindi procedersi alla riduzione EL donatum, ai sensi ELl'art. 555 c.c.
Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 809 c.c. le disposizioni in merito all'azione di riduzione ELle donazioni si applicano anche alle liberalità risultanti da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c.
(in proposito, Cass. Sez 2 Sentenza 6416 EL 28.11.1988: Le liberalità risultanti da Atti diversi da quelli previsti nell'art. 769 cod. civ. (nella specie, "negotium mixtum cum donatione") sono soggette al regime ELle donazioni limitatamente alla disciplina ELla revocazione (art. 800 e ss. Cod. civ.) ed a quella ELla riduzione per reintegrare la quota dei legittimari (art. 555 e ss. Cod. civ.), mentre, per ciò che attiene al regime formale, si sottraggono al requisito ELl'atto pubblico, rimanendo soggette alla
Forma prescritta per l'atto da cui le liberalità risultano).
Tenuto conto di quanto stabilito dalla Cassazione sez. 1 nella Sentenza n.11496 EL 12.5.2010 (E' vero che l'acquisto di un immobile con denaro EL disponente e intestazione ad altro soggetto (che il primo pagina 23 di 26 intende, in tal modo, beneficiare), costituendo lo strumento formale per il trasferimento EL bene ed il corrispondente arricchimento EL patrimonio EL destinatario, integra una donazione indiretta EL bene stesso, e non EL denaro (giurisprudenza consolidata, a partire da Cass. sez. unite, 5 agosto 1992,
n. 9282; cfr. e plurimis, Cass., sez. 2, 26 agosto 2002, n. 12. 486; Cass., sez. 1^, 6 aprile 2001,
n. 5122). Tuttavia, alla riduzione ELle liberalità indirette non si può applicare il principio ELla quota legittima in natura, connaturale invece all'azione nell'ipotesi di donazione ordinaria d'immobile (art.
560 cod. civ.); con la conseguenza che l'acquisizione riguarda il controvalore, mediante il metodo ELl'imputazione, come nella collazione (art. 724 cod. civ.). La riduzione ELle donazioni indirette non mette, infatti, in discussione la titolarità dei beni donati, ne' incide sul piano dalla circolazione dei beni. Viene quindi a mancare il meccanismo di recupero reale ELla titolarità EL bene;
ed il valore ELl'investimento finanziato con la donazione indiretta, dev'essere ottenuto dal legittimario sacrificato con le modalità tipiche EL diritto di credito ), nonché ELle conclusioni precisate dalle attrici, volte ad ottenere la reintegra ELla propria quota riservata anche per equivalente, va disposta la liquidazione in denaro ELla parte necessaria a reintegrare la quota di legittima spettante a ciascuna attrice, da parte di
, negli importi sopra esposti. Controparte_1
Rileva il Collegio che la riduzione di quanto ricevuto da , a titolo di liberalità indiretta, Controparte_1 riguarda la proprietà di beni immobili e, pertanto, le somme dovute ben possono essere qualificate quale credito di valore da adeguare al mutato valore EL bene dall'apertura ELla successione, momento in cui sorge il diritto alla quota di legittima, sino all'attualità.
In ossequio a quanto disposto dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, le somme oggetto di riduzione sono soggette a rivalutazione sulla base ELla variazione degli indici ISTAT sul costo ELla vita, dalla data di apertura ELla successione (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 5320 EL 17.3.2016).
A tale calcolo vanno aggiunti gli interessi compensativi sulla somma rivalutata, a far data dalla domanda.
Sul punto, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in caso di vittorioso esperimento ELl'azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura ELla successione, presupponendo detta azione – avente carattere personale ed efficacia costitutiva – il suo concreto e favorevole esercizio affinché le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso EL beneficiario sui beni ricevuti” (cfr. Cass. sez. VI-II, ord. n. 4709 EL 21.2.2020). pagina 24 di 26 Infine, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di revoca EL “provvedimento 27/10/2022 ELla
Corte di Appello di Venezia reso nel procedimento R.G. 917/2021 che ha disposto che la quota spettante alla defunta venisse depositata in un conto corrente bancario o postale cointestato a Pt_4
, , e , vincolato all'ordine EL Giudice, destinando
[...] Controparte_1 Parte_1 Parte_2 dunque tale importo al signor ”, essendo stata proposta fuori termine con il foglio di Controparte_1 precisazione ELle conclusioni e comunque non potendo questo Tribunale disporre in merito.
Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene, in applicazione EL disposto di cui all'art. 91 co. 1 ultima parte cpc, che sussistano i presupposti per la compensazione fra le parti ELle spese di lite, salva la condanna ELla parte resistente al pagamento ELle spese maturate dopo la formulazione ELla proposta conciliativa ai sensi ELl'art. 185 cpc da parte EL Giudice Relatore.
Tale proposta conciliativa prevedeva “ Il sig. attribuisce alle attrici la somma di € Controparte_1
150.000 ciascuna, quale quota parte ELle somme accantonate su c/c comune derivanti dall'eredità di
e spettanti a , a seguito ELla divisione;
con rinuncia da parte Controparte_3 Parte_3 ELle attrici di ogni altra e qualsiasi pretesa su beni facenti parte EL compendio ereditario di
[...]
; spese compensate” ed è stata accettata dalle attrici, ma non dal convenuto, che ha Parte_3 ingiustificatamente rifiutato, pur essendo certamente a lui favorevole.
Ne segue che il convenuto dev'essere condannato, ai sensi ELl'art. 91 co. 1 ult. parte cpc, al pagamento ELle spese maturate successivamente alla formulazione ELla proposta, ossia quelle relative alla (sola) fase decisionale, liquidate come da dispositivo in applicazione ELl'art. 5 EL D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore ELle quote di riserva ELle attrici, EL tipo e pregio ELl'attività svolta e dei valori medi.
Le spese di CTU, liquidate con separato Decreto, devono essere definitivamente poste a carico EL convenuto, in ragione ELl'esito ELla perizia.
PQM
Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che e sono eredi legittime pretermesse dalla Parte_1 Parte_2 successione testamentaria in morte di Parte_3
pagina 25 di 26 - accerta e dichiara la validità EL negozio stipulato tra e a rogito Parte_3 Controparte_1 EL notaio dott. di Belluno, datato 12.06.2002, registrato a Belluno in data 24.06.2002, Persona_1
Rep. n.103594, n. Raccolta 17706, e, per l'effetto, degli atti di individuazione catastale
- accerta e dichiara la natura di donazione indiretta, effettuata a mezzo EL predetto atto, avente ad oggetto la differenza tra la somma versata da ed il valore ELla quota ereditaria ceduta, Controparte_1 pari ad € 1306.189,00
- rigetta la domanda di riconoscimento dei debiti a carico ELla massa ereditaria ed a favore di _1
per € 404.500 ( di cui € 4500 a titolo di spese funerarie)
[...]
- dichiara che il valore EL patrimonio ereditario di alla data di apertura ELla Parte_3 successione (25.2.2021) era pari ad € 1306.189,00;
6. accerta e dichiara che la quota di riserva di e , pari alla quota astratta di Parte_1 Parte_2
1/6 ciascuna EL patrimonio di è stata lesa nella misura di € 217.698 ciascuna;
Parte_3
7. dispone la riduzione ELla donazione indiretta (negotium mixtum cum donatione) effettuata dalla de cuius in favore di , nella misura necessaria a reintegrare la legittima di e Controparte_1 Parte_1
e, per l'effetto, condanna a corrispondere a ed a Parte_2 Controparte_1 Parte_1 Pt_2
a reintegrazione ELla quota di riserva, la somma di € 217,698 ciascuna, oltre rivalutazione
[...] annuale dalla data di apertura ELla successione ed interessi sulla somma rivalutata dalla data ELla domanda al saldo
8. dichiara inammissibile la domanda di revoca EL provvedimento 27/10/2022 ELla Corte di Appello di Venezia reso nel procedimento R.G. 917/2021
9. condanna alla rifusione ELle spese di lite relative alla sola fase decisionale, Controparte_1 compensate per il resto, a favore di e , che si liquidano in € 6164, a titolo di Parte_2 Parte_1 compensi, oltre accessori come per legge
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato Decreto, definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Padova nella camera di consiglio EL 8.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Alina Rossato
pagina 26 di 26
TRIBUNALE DI PADOVA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Alina Rossato Presidente rel.
Dott. Barbara De Munari Giudice
Dott. Di Paolo Federica Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6798/2021 promossa da:
, , con il patrocinio ELl'avvocato Zambusi Alessandro;
Parte_1 Parte_2
-attrici- contro
, con il patrocinio ELl'avvocato Maragno Andrea;
Controparte_1
-convenuto-
CONCLUSIONI
per parte attrice, come da foglio di precisazione ELle conclusioni depositato il 12.3.2025:
Nel merito- in via principale:
a ) - accertare e dichiarare che il rogito ad atti EL notaio dott. di Belluno, datato Persona_1
12.06.2002, registrato a Belluno in data 24.06.2002, Rep. n.103594, n. Raccolta 17706, e, per l'effetto,
pagina 1 di 26 gli atti di individuazione catastale EL Notaio rispettivamente, l'uno trascritto in data CP_2
03.09.2020 Reg. Gen.7236 Reg. Part. 5099 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza
e l'altro trascritto in data 10.09.2020 Reg. Gen.16574 Reg. Part. 11391 presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Padova, che si impugnano, costituiscono atti nulli in quanto rogati in violazione ELl'art. 458 c.c. e ss. da parte ELla sig.ra a favore EL figlio e qui Parte_3 Controparte_1
convenuto, poiché la de cuius, garantiva la propria qualità di erede, qualità riconosciutale in via definitiva solo in data 21.10.2019, presupposto necessario per la vendita di quota ereditaria, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità EL sopracitato contratto di cessione in vendita stipulato dalla de cuius e degli atti conseguenti, poiché trattasi di disposizione EL valore complessivo di euro €.1.431.189,46= contraria a divieto espresso di legge e a causa sostanzialmente donativa lesiva ELla quota di legittima degli altri figli e, in particolare, ELle odierne attrici e , Pt_1 Parte_2
Preso atto ELl'esistenza di testamento pubblico, prodotto da controparte solo con memoria istruttoria sub doc.24, con il quale la de cuius dispone ELla quota disponibile pari ad 1/3 ELl'asse ereditario, comunque certamente lesivo ELla quota di legittima ELle odierne attrici:
b) dichiarare e accertare che le pretermesse odierne attrici e sono eredi ELla Pt_1 Parte_2
madre defunta, sig.ra perché legittimarie allo stato pretermesse e, per l'effetto, ai Parte_3
fini di constatare la lesione per preterizione ELle attrici, ricostruire fittiziamente, come per legge, la massa ereditaria ELla de cuius, computando oltre al donatum, il relictum e dunque tenendo conto EL valore ELla quota ereditaria (immobili e mobili) alla stessa attribuita in forza di sentenza definitiva EL
Tribunale di AN EL PA n. 532/2013, come in narrativa d'atto e dei conti correnti bancari e postali accertandi in corso di procedura, o secondo ogni altra miglior formula,
e dunque accertare e/o disporre e/o ordinare la reintegrazione nella quota di legittima ELle pretermesse e in ragione di 1/6 ciascuna ELl'asse ereditario, mediante la proporzionale Pt_1 Parte_2
riduzione ELle predette disposizioni sia a causa donativa, sia EL relictum, –con valutazione ELl'effettivo valore dei beni da imputare alla quota di legittima sulla base ELla stima già effettuata in corso ELla causa R.G. 2070/2007 ed esitata in sentenza definitiva n. 532/2013 EL Tribunale di AN
pagina 2 di 26 EL PA ELle odierne attrici e per il complessivo importo di almeno Pt_1 Parte_2
€.217.698,24= ciascuna, pari alla quota di 1/6 ELl'asse ricostruito con relictum e donatum, o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale Vorrà stabilire,
c) per l'effetto, accertare e/o ordinare la riduzione proporzionale ELla quota ereditaria EL convenuto per il valore di almeno euro €.435.396,48= o la differente somma ritenuta di giustizia;
Controparte_1
per l'effetto, individuare ed accertare la relativa quota, e/o attribuendo il correlato controvalore e relativo diritto di credito (ove applicabile Cass. 12 maggio 2010, n. 11496), in capo e a favore di e , nella loro qualità di eredi legittimarie e di aventi diritto ELla de cuius Parte_1 Parte_2
ai sensi di legge, dei beni comuni ereditari così ricostruiti: gli immobili e i mobili Parte_3
descritti nella sentenza definitiva n. 532/2013 EL Tribunale di AN EL PA ed attribuiti alla sig.ra e ELle giacenze bancarie accertate in corso di procedura, per la frazione di 1/6 Parte_3
ciascuna per il valore ritenuto di giustizia, a favore di e , eventualmente Parte_1 Parte_2
disponendo la facoltà ELl'altro coerede donatario di compensare la quota EL legittimario pretermesso con conguagli in denaro, da rivalutarsi al mutato valore EL bene all'ultimazione ELle operazioni divisionali (secondo giurisprudenza offerta).
Con condanna quindi EL predetto coerede beneficiario, qui convenuto, sig. , alla Controparte_1
restituzione e/o risarcimento, anche nel caso a titolo di indebito arricchimento, a favore ELle attrici e , nelle loro qualità ut supra, ELla somma, ritenuta di giustizia ed equità, Parte_1 Parte_2
derivante dal predetto correlato controvalore e relativo diritto di credito (ex Cass. 12 maggio 2010, n.
11496), riferito ciò alla rinveniente quota attorea, nella misura, entità e nei termini, anche economici, sopra indicati e per le relative ragioni (e si veda Cass. Civ., Sez. Un., 28 novembre 2007, n. 24657).
Liquidazione per equivalente ELla quota che e dichiarano fin da ora, ove Parte_1 Parte_2
occorresse, di voler accettare.
E fermo il diritto ELle attrici di ottenere, anche nei confronti dei terzi, la restituzione dei beni ereditari ai sensi di Legge.
Nel merito in via subordinata:
pagina 3 di 26 Nella denegatissima e non creduta ipotesi di mancato accoglimento ELla domanda principale:
a ) - accertare e dichiarare che il rogito ad atti EL notaio dott. di Belluno, datato Persona_1
12.06.2002, registrato a Belluno in data 24.06.2002, Rep. n.103594, n. Raccolta 17706, e, per l'effetto, gli atti di individuazione catastale EL Notaio rispettivamente, l'uno trascritto in data CP_2
03.09.2020 Reg. Gen.7236 Reg. Part. 5099 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza
e l'altro trascritto in data 10.09.2020 Reg. Gen.16574 Reg. Part. 11391
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Padova, che si impugnano, costituiscono un atto simulato di compravendita sottoposto a condizione sospensiva, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta o un atto mixtum cum donationem, da parte ELla sig.ra a favore EL Parte_3
figlio e qui convenuto, poiché la de cuius, a fronte di una quota ereditaria EL valore di Controparte_1
euro €.1.431.189,46= riceveva per presunta vendita ELla stessa, la somma di €.125.000,00=, e dunque per spirito di liberalità arricchiva il qui convenuto sig. in ragione di €. 1.306.189,46= e, per Pt_2
l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità EL sopracitato contratto di cessione in vendita stipulato dalla de cuius e dei successivi atti di “avveramento di condizione ed individuazione catastale di immobili”, poiché trattasi di disposizioni a causa donativa lesiva ELla quota di legittima ELle pretermesse odierne attrici e , Pt_1 Parte_2
Preso atto ELl'esistenza di testamento pubblico, prodotto da controparte solo con memoria istruttoria sub doc.24, con il quale la de cuius dispone ELla quota disponibile pari ad 1/3 ELl'asse ereditario, comunque certamente lesivo ELla quota di legittima ELle odierne attrici:
b) dichiarare e accertare che le pretermesse odierne attrici e sono eredi ELla Pt_1 Parte_2
madre defunta, sig.ra perché legittimarie allo stato pretermesse e, per l'effetto, ai Parte_3
fini di constatare la lesione per preterizione ELle attrici, ricostruire fittiziamente, come per legge, la massa ereditaria ELla de cuius, computando oltre al donatum, il relictum e dunque tenendo conto EL valore ELla quota ereditaria (immobili e mobili) alla stessa attribuita in forza di sentenza definitiva EL
Tribunale di AN EL PA n. 532/2013, come in narrativa d'atto e dei conti correnti bancari e postali accertandi in corso di procedura, o secondo ogni altra miglior formula,
pagina 4 di 26 e dunque accertare e/o disporre e/o ordinare la reintegrazione nella quota di legittima ELle pretermesse e in ragione di 1/6 ciascuna ELl'asse ereditario, mediante la proporzionale Pt_1 Parte_2
riduzione ELle predette disposizioni sia a causa donativa, sia EL relictum, –con valutazione ELl'effettivo valore dei beni da imputare alla quota di legittima sulla base ELla stima già effettuata in corso ELla causa R.G. 2070/2007 ed esitata in sentenza definitiva n. 532/2013 EL Tribunale di AN EL PA ELle odierne attrici e per il complessivo importo di almeno Pt_1 Parte_2
€.217.698,24= ciascuna, pari alla quota di 1/6 ELl'asse ricostruito con relictum e donatum, o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire,
c) per l'effetto, accertare e/o ordinare la riduzione proporzionale ELla quota ereditaria EL convenuto per il valore di almeno euro €.435.396,48= o la differente somma ritenuta di giustizia;
Controparte_1
per l'effetto, individuare ed accertare la relativa quota, e/o attribuendo il correlato controvalore e relativo diritto di credito (ove applicabile Cass. 12 maggio 2010, n. 11496), in capo e a favore di e , nella loro qualità di eredi legittimarie e di aventi diritto ELla de cuius Parte_1 Parte_2
ai sensi di legge, dei beni comuni ereditari così ricostruiti: gli immobili e i mobili Parte_3
descritti nella sentenza definitiva n. 532/2013 EL Tribunale di AN EL PA ed attribuiti alla sig.ra e ELle giacenze bancarie accertate in corso di procedura, per la frazione di 1/6 Parte_3
ciascuna per il valore ritenuto di giustizia, a favore di e , eventualmente Parte_1 Parte_2
disponendo la facoltà ELl'altro coerede donatario di compensare la quota EL legittimario pretermesso con conguagli in denaro, da rivalutarsi al mutato valore EL bene all'ultimazione ELle operazioni divisionali (secondo giurisprudenza offerta).
Con condanna quindi EL predetto coerede beneficiario, qui convenuto, sig. , alla Controparte_1
restituzione e/o risarcimento, anche nel caso a titolo di indebito arricchimento, a favore ELle attrici e , nelle loro qualità ut supra, ELla somma, ritenuta di giustizia ed equità, Parte_1 Parte_2
derivante dal predetto correlato controvalore e relativo diritto di credito (ex Cass. 12 maggio 2010, n.
11496), riferito ciò alla rinveniente quota attorea, nella misura, entità e nei termini, anche economici, sopra indicati e per le relative ragioni (e si veda Cass. Civ., Sez. Un., 28 novembre 2007, n. 24657).
pagina 5 di 26 Liquidazione per equivalente ELla quota che e dichiarano fin da ora, ove Parte_1 Parte_2
occorresse, di voler accettare.
E fermo il diritto ELle attrici di ottenere, anche nei confronti dei terzi, la restituzione dei beni ereditari ai sensi di Legge.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione ELle istanze istruttorie debitamente e tempestivamente formulate e, allo stato, non ammesse.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed accessori di legge, Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, chiedendone l'aumento EL 30% ai sensi e per gli effetti EL DM
8 marzo n. 37, art. 4, co 1-bis DM 55/2014 come modificato (“il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato EL 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno ELl'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno ELl'atto”).
Per parte convenuta come da foglio di precisazione ELle conclusioni depositato in data 25.3.2025:
“IN PRINCIPALITA' Per le ragioni sopra esposte, chiedesi che l'adito Tribunale voglia rigettare le domande tutte svolte dalle attrici e , per essere le stesse prive di ogni fondamento Pt_1 Parte_2
sia in fatto che in diritto, e per l'effetto revocarsi il provvedimento 27/10/2022 ELla Corte di Appello di Venezia reso nel procedimento R.G. 917/2021 che ha disposto che la quota spettante alla defunta venisse depositata in un conto corrente bancario o postale cointestato a , Parte_4 _1
, e , vincolato all'ordine EL Giudice, destinando dunque tale
[...] Parte_1 Parte_2
importo al signor . IN SUBORDINE Per le ragioni sopra esposte, nella denegata e non Controparte_1
creduta ipotesi di mancato accoglimento ELla domanda svolta in via principale, chiedesi che l'adito
Tribunale - accertato e dichiarato che la de cuius ha nominato quali suoi eredi Parte_3
universali i figli e , riservando a quest'ultimo la quota disponibile e che, per _1 Parte_4
l'effetto si apre successione testamentaria - voglia rigettare le domande tutte svolte in atto di citazione dalle sorelle e ed, in estremo subordine: voglia accertare e dichiarare che la Pt_1 Parte_2
pagina 6 di 26 quota eventualmente spettante alle attrici sull'asse ereditario ELla sig.ra è pari Parte_3
ad 1/6 ciascuna, mentre la quota spettante all'odierno convenuto è pari ad ½ ELl'asse ereditario;
voglia accertare e dichiarare che l'accertanda massa ereditaria ELla de cuius, oltre al valore ELla quota ereditaria attribuita alla sig.ra dalla sentenza definitiva EL Tribunale di Parte_3
AN EL PA n. 532/2013, dovrà in ogni caso essere decurtata dei debiti contratti dalla de cuius nei confronti dei figli e per l'importo complessivo di € 600.000,00, ELle _1 Parte_4
spese funerarie per € 4.500,00, nonché ELla somma di € 125.000,00 di cui all'atto di cessione in vendita;
voglia, per l'effetto, accertare e dichiarare il relativo diritto di a vedersi Controparte_1
assegnata, restituita e/o di trattenere la somma di € 525.000,00 dall'asse ereditario, oltre alle già sostenute spese funerarie per € 4.500,00 e, per l'effetto, disporsi l'assegnazione, la restituzione e/o la ritenzione a favore EL sig. ELla somma di € 525.000,00 dall'asse ereditario oltre alle Controparte_1
già sostenute spese funerarie per € 4.500,00 e, per l'effetto revocarsi il provvedimento 27/10/2022 ELla Corte di Appello di Venezia reso nel procedimento R.G. 917/2021 che ha disposto che la quota spettante alla defunta venisse depositata in un conto corrente bancario o postale cointestato a Pt_4
, , e , vincolato all'ordine EL Giudice, destinando
[...] Controparte_1 Parte_1 Parte_2
dunque tale importo al signor;
voglia, quindi, individuare ed accertare la quota Controparte_1
ereditaria e/o attribuendo il correlato controvalore in capo e a favore di , nella misura Controparte_1
quanto meno di € 350.844,73 (1.431.189,46 – 600.000,00 – 125.000,00 – 4.500,00 = 701.689,46 : 2) od in quella anche maggiore misura che verrà accertata nel corso EL giudizio, quale erede universale
e testamentario ELla quota di ½ dei beni comuni ereditari così ricostruiti, eventualmente disponendo la facoltà ELl'erede universale di compensare la quota ELle legittimarie pretermesse e Pt_1 [...]
con conguagli in denaro, nella misura, entità e nei termini, anche economici che verranno Pt_2
accertati in corso di causa a mezzo di idonea CTU. Disporsi in ogni caso la revoca EL provvedimento
27/10/2022 ELla Corte di Appello di Venezia reso nel procedimento R.G. 917/2021 che ha disposto che la quota spettante alla defunta venisse depositata in un conto corrente bancario o postale cointestato a , , e , vincolato all'ordine EL Parte_4 Controparte_1 Parte_1 Parte_2
Giudice. IN OGNI CASO Con condanna alle spese e competenze EL presente procedimento. IN VIA
ISTRUTTORIA Revocate l'ordinanza istruttoria 21.06.2023 nella parte in cui ha ritenuto inammissibili
pagina 7 di 26 le prove orali richieste da parte convenuta, nonché l'ordinanza 27.5.2024 nella parte in cui ha ritenuto la causa matura per la decisione, si insiste per: A) l'ammissione ELla prova per testi capitolata nella
“MEMORIA EX ART. 183 VI° C., C.P.C., SECONDO TERMINE” che qui di seguito si riproducono:
1) Vero che i coniugi e si separarono di fatto già verso il 1965; Parte_3 Controparte_3
2) Vero che nel 1980, il sig. litigò con e decise di lasciare l'attività che Controparte_1 Controparte_3
svolgeva con il padre per andare a lavorare in Posta;
3) Vero che, dopo il 1980, Controparte_3
provvedeva saltuariamente alle necessità ELla moglie sicché già da allora aiutava la madre _1
economicamente; 4) Vero che, solo in seguito alla separazione coniugale EL 1995, Controparte_3
iniziò a versare regolarmente alla sig.ra un assegno di mantenimento di vecchie Parte_3
L. 2.300.000.=, assegno che venne meno con la morte EL sig. in data 5 novembre Controparte_3
1998; 5)Vero che solo in seguito all'azione promossa nei confronti dei figli ed alla sentenza emessa il
30 settembre 2010, la sig.ra – fatto salvo l'assegno alimentare statuito in via Parte_3
provvisoria dal Presidente EL Tribunale in data 15 marzo 2000 - si vide riconosciuto il diritto a ricevere da ciascuno dei propri figli la somma di € 400,00; 6) Vero che dagli anni 80 in poi, _1
, oltre a quanto previsto dalla predetta sentenza, consegnava denaro contante ogni due
[...]
settimane circa alla madre;
7) Vero che le spese processuali nonché le spese e competenze di tutti i legali ai quali la sig.ra fu costretta a rivolgersi per tutelare i suoi diritti, nei Parte_3
confronti EL marito prima, ELle figlie e degli altri eredi poi, vennero sempre e solo sostenute da
; 8) Vero che la sig.ra sosteneva personalmente i costi per la Controparte_1 Parte_3
manutenzione ELla sua abitazione;
9) Vero che la sig.ra si concedeva almeno Parte_3
due vacanze all'anno; 10) Vero che dopo la morte di , la LI andò a vivere Controparte_3 Pt_4
con la madre per prestarle assistenza e cura quotidiane, oltre che per provvedere alle pulizie di casa;
11) Vero che, quando aveva degli impegni, la sig.ra si trovava nella Pt_4 Parte_3
necessità di essere assistita da altre persone;
12) Vero che la sig.ra faceva spesso Parte_3
beneficienza alla chiesa, essendo lei anche profondamente cristiana;
13) Vero che, fino a dicembre
2020, la sig.ra si muoveva, usciva di casa accompagnata dalla LI , Parte_3 Pt_4
andava con lei a fare i necessari prelievi e andava a fare le sue spese;
14) Vero che, fino a quando
non andò in pensione nel 2019, la sig.ra , accompagnata dalla Controparte_1 Parte_3
pagina 8 di 26 LI , si recava due/tre volte alla settimana a trovare il figlio a OL (VI) presso l'ufficio Pt_4
postale dove quest'ultimo lavorava, per fare due chiacchiere e bere un caffè insieme;
15) Vero che, in quelle occasioni, effettuava autonomamente i prelievi dai propri conti accesi presso la Posta;
16) Vero che, dopo la morte di sino alla morte ELla madre, solo e si Controparte_3 Pt_4 Controparte_1
occuparono ELla madre e la frequentarono quotidianamente, provvedendo a quanto le fosse necessario;
17) Vero che, stante la frequentazione quotidiana di e con la madre, da Pt_4 _1
aprile 2016 e sino a dicembre 2020, i predetti fratelli provvedevano all'obbligo alimentare corrispondendo ogni due mesi, in contanti, alla sig.ra l'importo di 1.800,00 euro, Parte_3
come si evince dalle ricevute allegate sub docc. da 14 a 23 che si rammostrano al teste;
18) Vero che
l'abitazione sita in AR di TA, via Boschi, venduta dalla madre al figlio era un _1
immobile assai vetusto, acquistato ancora nel 1954, e bisognoso di importanti interventi di ristrutturazione, in ragione EL suo stato di totale abbandono da oltre trent'anni, come si evince dal doc. 25 che, allegato alla presente memoria, si rammostra al teste;
19) Vero che il sig. Controparte_1
aveva chiesto all'Agenzia Immobiliare DO una perizia di stima ELl'immobile sito in AN EL
PA (Vi) via Z. BR n. 22; 20) Vero che per un errore ELl'Agenzia Immobiliare DO, il predetto immobile era stato inserito tra quelli in vendita, come si evince dal doc. 26 che, allegato alla presente memoria, si rammostra al teste;
21) Vero che, su segnalazione EL sig. , Controparte_1
l'Agenzia Immobiliare DO, riconosciuto l'errore, ha immediatamente eliminato la pubblicità di vendita relativa a detto immobile;
22) Vero che l'immobile di cui al capitolo 19 risulta essere concesso in locazione Si indicano a testi: di AR di TA (PD), di Testimone_1 Testimone_2
OL (VI), di OL (VI), di Lonigo, Testimone_3 Testimone_4
ELl'Agenzia Immobiliare DO di AN EL PA (VI). B) l'abilitazione alla Testimone_5
prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi con i testi indicati a prova diretta e con riserva di altri indicarne. C) si chiede la rinnovazione ELla perizia grafologica con la nomina di altro consulente, avendo il CTU errato sia nel metodo, che nel merito e con inclusione nel campione compartivo dei testamenti olografi prodotti al doc. 10 di parte convenuta. In via di estremo subordine si chiede che sia disposta la convocazione EL CTU a chiarimenti al fine di un supplemento di perizia che tenga in considerazione quali scritture comparative i testamenti olografi EL 4.12.2012 e
pagina 9 di 26 EL 15.03.2013 pubblicati il 13.01.2022 dal Notaio e di cui al doc. 10 allegato alla Comparsa Per_2
di costituzione di parte convenuta.”
Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
Il procedimento riguarda la successione ELla sig.ra madre ELle odierne parti in Parte_3
causa e di , non citata in questo giudizio. Parte_4
Agivano in giudizio e , citando a comparire il fratello , al Parte_1 Parte_2 Controparte_1
fine di ottenere in via principale la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità EL rogito ad atti EL notaio dott. di Belluno, datato 12.6.2002, registrato a Belluno il 24.6.2002, Rep. n. 103594 e Persona_1
Racc. n. 17706 e, per l'effetto, degli atti di individuazione catastale EL Notaio rispettivamente CP_2
trascritti in data 3.9.2020 e in data 10.9.2020.
In particolare, allegavano che:
- il padre decedeva in data 5.11.1998 lasciando testamento;
Controparte_3
- le odierne attrici, unitamente alle altre eredi testamentarie, accettavano l'eredità EL padre con beneficio di inventario con atto EL Notaio trascritto in data 07.05.99;
- in data 21.4.1999, anche e accettavano l'eredità EL padre con Controparte_1 Parte_4
beneficio di inventario avanti alla Pretura circondariale di AN EL PA;
- in data 11.11.1999, veniva registrato il verbale di inventario a firma EL Notaio e, in data
19.02.2001 veniva registrata la dichiarazione di successione sulla base ELle disposizioni testamentarie;
- dal testamento di originavano diversi contenziosi, tra cui giudizio di Controparte_3
impugnazione EL testamento per lesione ELla quota di legittima spettante alla de cuius instaurato avanti al Tribunale di AN EL PA, causa R.G. 300/1999, promosso da _1
, , coniuge separata legalmente, pretermessa dalla
[...] Parte_4 Parte_3
scheda testamentaria, nonchè procedimento ai sensi ELl'art. 1105 c.c. per la nomina di un
Amministrazione giudiziale ELla comunione da RA IN (all'epoca compagna convivente di ), avanti il medesimo Tribunale, per la gestione ELl'intero asse Controparte_3
pagina 10 di 26 ereditario, esclusi i prelegati, attribuiti direttamente ai singoli beneficiari, comprese le odierne attrici;
- tale contenzioso esitava in una sentenza parziale non definitiva, n. 499/07, emessa dal Tribunale di AN EL PA con contestuale emissione di ordinanza collegiale ex art. 279 c.p.c. di separazione e sospensione ELla causa, sino alla definitività ELla contestuale sentenza parziale;
- l'ordinanza collegiale veniva impugnata in Cassazione con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. da e e veniva accolta e riassunta avanti il Giudice di Controparte_1 Parte_4
prime cure;
- la sentenza non definitiva n. 499/2007 veniva appellata da e e da Controparte_1 Parte_4
e decisa con sentenza ELla Corte d'Appello di Venezia n. 1538/2011; Parte_3
- contestualmente, la causa riassunta veniva decisa con sentenza finale n. 532/2013, successivamente appellata da RA IN;
- la Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado n. 532/2013 (ad eccezione EL punto in spese di lite) con sentenza n. 1522/2016 la quale veniva nuovamente impugnata in
Cassazione da RA IN;
- nell'ottobre 2020, le attrici venivano a conoscenza ELl'intervenuta estinzione EL giudizio di
Cassazione e EL conseguente passaggio in giudicato ELla sentenza definitiva n. 532/2013 EL
Tribunale di AN EL PA, nonché ELl'irrevocabilità ELle attribuzioni immobiliari e mobiliari ivi contenute;
- in data 3.8.2020, con atto EL Notaio, RA IN rinunciava, a titolo gratuito non donativo in favore di , all'usufrutto sull'immobile sito in AN EL PA, Controparte_1
via ZA BR (immobile di residenza di condiviso con la compagna da Controparte_3
decenni, lasciato in suo favore con testamento);
- tale immobile era stato attribuito a dalla sentenza definitiva n. 532/2013; Parte_3
- con comunicazione EL 24.4.2021 l'attuale avvocato di comunicava Controparte_1
all'Amministratore Giudiziale in carica, dott. ed al patrocinio ELle attrici che Controparte_4
l'odierno convenuto “in forza ELl'atto di “cessione in vendita” EL 12.06.2002, n. 10394 Rep. e
n. 17706 Racc., rogato dal Notaio dott. di Belluno (doc. 23), aveva “acquistato” illo Per_1
pagina 11 di 26 tempore dalla sig.ra la quota ereditaria ELla medesima, seppure non Parte_3
ancora individuata e pur dichiarandosi la stessa già erede, pur non avendo la sig.ra Pt_3
ancora visto riconosciuta tale sua qualifica con una sentenza, a seguito di azione di
[...]
impugnazione e riduzione ed essendo, in quel momento, mera legittimaria pretermessa. (…) trattando il succitato atto di “cessione in vendita” quale contratto di compravendita sottoposto
a condizione sospensiva, il sig. ha provveduto alla trascrizione ELla sentenza Controparte_1
n. 532/2013 in data 20.07.2020 (doc. 24) e a porre in essere degli atti di avveramento di detta presunta condizione sospensiva, denominati “atto di individuazione catastale a seguito di avveramento di condizione sospensiva”, pretesamente venduti con la quota ereditaria ceduta, in data 23.07.2020 (docc. 25-26)”;
- aveva provveduto alla trascrizione ELla sentenza n. 532/2013 in data Controparte_1
20.07.2020 e, in data 23.07.2020, aveva posto in essere atti di avveramento ELla presunta condizione sospensiva;
- la perizia estimativa nel corso ELla causa riassunta avanti al Tribunale di AN EL PA e la sentenza definitiva EL Tribunale di AN EL PA n. 532/2013 confermavano in capo a la quota EL 25% ELl'asse ereditario di , con valore di Parte_3 Controparte_3
stima peritale pari ad €.1.431.189,00;
- la quota ereditaria spettante da sull'eredità di , era stata Parte_3 Controparte_3
dalla stessa venduta a mezzo ELl'atto di “cessione in vendita” EL 12.06.2002 per la somma di €
125.000,00 pari a circa 1/10 EL valore di stima di detta quota;
- tutti i figli di in forza di sentenza n. 147/2011 EL Tribunale di Padova Parte_3
erano state onerate al versamento mensile di € 400,00 ciascun a titolo di assegno alimentare in favore ELla stessa e, sino dal 15.3.2000, in forza di ordinanza ex art. 446 c.c. in quanto, in pendenza ELla causa di impugnazione EL testamento di , la de cuius risultava Controparte_3
non avere altre fonti di sostentamento;
Infine, le attrici rappresentavano che, in data 22.05.1989, la de cuius aveva venduto a _1
l'abitazione sita in AR di TA, via Boschi, per la simbolica cifra di 8.000.000 ELle vecchie lire.
pagina 12 di 26 Le odierne attrici concludevano chiedendo, in via principale, che venisse accertata e dichiarata la nullità e/o inefficacia e/o annullabilità EL contratto di cessione in vendita stipulato dalla de cuius e degli atti conseguenti, in quanto contrari al divieto espresso dall'art. 458 c.c. nonché in quanto a causa sostanzialmente donativa, lesiva ELla quota di legittima ELle odierne attrici. Chiedevano, inoltre, che venisse aperta la successione ab intestato di e che venisse accertato che le odierne Parte_3
attrici erano eredi legittime ELla madre e, per l'effetto, ai fini di constatare la lesione per preterizione ELle attrici, venisse ricostruita fittiziamente la massa ereditaria ELla de cuius e ordinata la reintegrazione nella quota di legittima ELle pretermesse e in ragione di ¼ Pt_1 Parte_2
ciascuna ELl'asse ereditario.
In via subordinata, chiedevano che venisse accertata e dichiarata la natura simulata EL contratto di cessione in vendita stipulato dalla de cuius e dei successivi atti di individuazione catastale, in quanto dissimulanti una donazione diretta e/o indiretta o un negotium mixtum cum donatione da parte ELla de cuius in favore EL convenuto in ragione di € 1.306.189,46, con conseguente dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o annullabilità degli atti conseguenti in quanto lesivi ELla quota di legittima ELle odierne attrici, legittimarie pretermesse, con reintegrazione nelle quote rispettivamente spettanti mediante la proporzionale riduzione ELle predette disposizioni.
In seguito le odierne attrici con ricorso per sequestro giudiziario e/o conservativo in corso di causa ex artt. 670-671 c.p.c., notificato al convenuto unitamente al decreto di fissazione ELla prima udienza, chiedevano l'autorizzazione al sequestro dei rapporti bancari di conto corrente e deposito titoli/denari/polizze assicurative intestati all'eredità di , sino a concorrenza ELla somma Controparte_3
spettante a nonché di quanto spettantele in forza ELla sentenza n. 532/2013 EL Parte_3
Tribunale di AN EL PA.
Nel procedimento cautelare si costituiva il convenuto , contestando le pretese Controparte_1
avversarie.
All'udienza EL 19.1.2022, le odierne attrici e ricorrenti disconoscevano i due riconoscimenti di debito a firma ELla madre allegati dal resistente, chiedendone la verificazione e proponendo querela di falso rispetto ai due testamenti olografi ELla madre allegati da parte resistente. Il giudice si riservava e con ordinanza EL 7.2.2022 dichiarava il ricorso per sequestro inammissibile poiché, da un lato, con pagina 13 di 26 riferimento all'oggetto ELla domanda di sequestro giudiziario, non si configurava né un diritto di proprietà o possesso nè l'opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea, trattandosi di beni fungibili e, dall'altro, quanto alla richiesta di sequestro conservativo, mancavano gli elementi oggettivi o soggettivi, relativi alla persona EL resistente, dai quali potersi desumere il pericolo di dispersione ELle garanzie EL loro credito.
Con comparsa EL 17.1.2022, il convenuto si costituiva anche nel giudizio di merito, Controparte_1
contestando le pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
In particolare, esponeva che:
- con il passaggio in giudicato ELla sentenza EL Tribunale di AN EL PA n. 532/2013, eran divenute definitive ed irrevocabili le attribuzioni immobiliari e mobiliari ivi contenute a beneficio dei singoli eredi, comprese quelle a favore di Parte_3
- la de cuius, con due testamenti olografi EL 4.12.2012 e 15.3.2013, nominava quali suoi eredi universali i figli e , dichiarando espressamente di nulla voler lasciare alle _1 Parte_4
figlie e;
Pt_1 Parte_2
- con scritture private EL 30.10.2013, si dichiarava, debitrice nei confronti Parte_3
di e per gli importi, rispettivamente, di 400.000,00 euro nei confronti _1 Parte_4
EL primo e di 200.000,00 nei confronti ELla seconda;
- aveva personalmente sostenuto le spese legali ELla madre nel giudizio di impugnazione ELla scheda testamentaria di;
Controparte_3
- le spese per il funerale di pari ad € 4.500,00, erano state da lui Parte_3
personalmente sostenute;
- aveva corrisposto l'importo di € 125.000,00 a mezzo bonifico bancario quale corrispettivo ELla cessione ELla quota ereditaria ELla madre spettantele sull'eredità di e ne Controparte_3
depositava prova.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto ELle domande attoree e, in subordine, qualora gli atti di cessione in vendita fossero ritenuti nulli ovvero dissimulanti una donazione diretta/indiretta/un negozio mixtum cum donatione, chiedeva dichiararsi aperta la successione testamentaria di Parte_3
pagina 14 di 26 tenendo conto, nella ricostruzione EL patrimonio relitto, ELla quota ereditata dalla de cuius Pt_3
in forza ELla sentenza EL Tribunale di AN e detraendo le spese funerarie sostenute da _1
, i debiti contratti dalla de cuius nei confronti dei figli e come da
[...] _1 Pt_4
riconoscimenti di debito, nonché l'importo di € 125.000,00 corrisposto dallo stesso alla madre _1
con l'atto di cessione in vendita. Chiedeva, quindi, l'attribuzione ELla propria quota di legittima, oltre a quella disponibile, come da ultimo testamento ELla madre, pari ad 1/2 ELl'asse ereditario.
Alla prima udienza EL 24.2.2022, parte attrice contestava i documenti nn. 5-7-8-9 di parte convenuta, nel contenuto e nella genuinità, allegando a verbale querela di falso avente ad oggetto i testamenti olografi di il giudice si riservava. Parte_3
Con ordinanza EL 9.3.2022, il giudice, rilevata l'improcedibilità EL giudizio per mancato preventivo esperimento ELla mediazione obbligatoria ai sensi EL d.lgs. 28/2010, assegnava i temini per procedere con l'incombente, rinviando all'udienza EL 7.7.2022. In data 10.5.2022, veniva depositato verbale di mediazione con esito negativo.
Nelle more, con decreto EL 15.6.2022, veniva disposta la comunicazione al P.M. EL procedimento per querela di falso ai fini ELl'intervento in udienza.
All'udienza EL 7.7.2022, su richiesta EL Giudice, parte convenuta dichiarava di volersi avvalere dei documenti oggetto di querela di falso;
parte attrice chiedeva termine per il deposito ELle memorie istruttorie con sospensione EL procedimento di querela di falso, al fine di permettere alle parti una più compiuta valutazione dei mezzi istruttori e di eventuali ipotesi transattiva. Infine, parte convenuta, non opponendosi alle richieste attoree, dichiarava di volersi avvalere dei riconoscimenti di debito ai docc.
2-3 allegati alla comparsa EL 17.1.2022 e docc. 5-7-8-9-11-12 allegati alla comparsa EL 3.2.2022 e produceva gli originali.
Il giudice, dunque, sospendeva il procedimento di querela di falso e assegnava alle parti i termini ai sensi ELl'art. 183, comma 6 c.p.c.
Con la seconda memoria istruttoria, parte convenuta dimetteva copia EL verbale di registrazione in data 2.3.2022 EL testamento pubblico reso dalla de cuius in data 29.6.2000 avanti il Notaio . Per_3
Alla successiva udienza EL 12.1.2023, parte attrice chiedeva il deposito di copia conforme EL testamento pubblico, all'esito EL quale si dichiarava disponibile a rimettere la querela di falso per pagina 15 di 26 ragioni di economia processuale, permanendo il disconoscimento ELle scritture private. Specificava, inoltre, che nel relictum materno vi era solo la quota pervenutale in successione di e Controparte_3
taluni rapporti di conto corrente, e depositava copia EL provvedimento ELla C. App. Venezia in relazione all'amministrazione giudiziale ELl'eredità da cui emergeva l'accantonamento ELle somme liquide spettanti alla de cuius per € 374.000,00.
Come da richiesta EL procuratore di parte attrice formulata nell'udienza precedente, all'udienza EL
27.4.2023 veniva formulata la seguente proposta conciliativa ai sensi ELl'art. 185bis c.p.c.: “Il sig.
attribuisce alle attrici la somma di € 150.000 ciascuna, quale quota parte ELle somme Controparte_1
accantonate su c/c comune dall'eredità di e spettanti a , a seguito Controparte_3 Parte_3
ELla divisione;
con rinuncia da parte ELle attrici di ogni altra e qualsiasi pretesa su beni facenti parte EL compendio ereditario di;
spese compensate”. La proposta veniva accettata Parte_3
solo da parte attrice.
Con le ordinanze EL 22.6.2023 e EL 21.7.2023, esaminate le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti, il giudice disponeva c.t.u. grafologica sulle scritture depositate ai docc.
5-11 di parte convenuta, oggetto di disconoscimento di parte attrice, rigettava le altre istanze istruttorie proposte dalle parti, indicava le scritture di comparazione, nominava il CTU nella persona EL dott. Per_4
e formulava il quesito. L'elaborato veniva depositato in data 24.1.2024.
[...]
Alla successiva udienza EL 1.2.2024, fissata per esame ELla c.t.u., parte convenuta ne chiedeva la rinnovazione o, in subordine, la chiamata EL c.t.u. a chiarimenti sulle mancate risposte alle osservazioni EL c.t.p. di parte convenuta, oltre ad evidenziare contraddizioni ed errori logico-tecnici, chiedendo un termine per il deposito di una memoria contenente le questioni sollevate.
Con ordinanza EL 4.3.2024, giudice concedeva termini a parte convenuta per il deposito di memoria con osservazioni al contenuto ELla c.t.u. e, per memoria di replica a parte attrice.
Con ordinanza EL 27.5.2024, a scioglimento ELla riserva assunta alla precedente udienza, il giudice ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione ELle conclusioni l'udienza EL
13.3.2025.
In tale sede, parte attrice dichiarava di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove sollevate da controparte e precisava che le conclusioni da loro formulate tenevano conto EL testamento pubblico pagina 16 di 26 prodotto dal convenuto. Anche parte convenuta dichiarava di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande avversarie e insisteva nelle proprie conclusioni come da foglio di pc. Infine, entrambi i procuratori chiedevano termini per le memorie conclusionali e di replica. Il giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio e assegnava i termini ai sensi ELl'art. 190 c.p.c.
***
Sulla nullità EL rogito ad atti EL notaio dott. di Belluno, datato 12.06.2002, registrato Persona_1
a Belluno in data 24.06.2002, Rep. n.103594, n. Raccolta 17706, e, per l'effetto, gli atti di individuazione catastale, in quanto in violazione ELl'art. 458 c.c. e ss.
Le attrici chiedono che venga accertata e dichiarata la nullità EL rogito ad atti EL notaio dott. Per_1
di Belluno, datato 12.06.2002, registrato a Belluno in data 24.06.2002, Rep. n.103594, n.
[...]
Raccolta 17706, e, per l'effetto, gli atti di individuazione catastale EL Notaio rispettivamente, CP_2
l'uno trascritto in data 03.09.2020 Reg. Gen.7236 Reg. Part. 5099 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Vicenza e l'altro trascritto in data 10.09.2020 Reg. Gen.16574 Reg. Part. 11391 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Padova, in quanto rogati in violazione ELl'art. 458 c.c. e ss. poiché la de cuius garantiva la propria qualità di erede, presupposto necessario per la vendita di quota ereditaria, qualità riconosciutale in via definitiva soltanto in data 21.10.2019.
Il resistente chiedeva il rigetto ELla domanda.
L'art. 458 c.c., che prevede il divieto di patto successorio, stabilisce che è nullo ogni atto con il quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta (propria o altrui) o rinuncia ai medesimi.
Appare evidente che tale disposizione non trova applicazione nel caso in esame, in quanto la sig.ra ha disposto ELla quota ereditaria quando si era già aperta la successione EL sig. Parte_3
, deceduto in data 5.11.1998. Non rileva infatti che dalla predetta successione ella fosse Controparte_3 stata pretermessa, così come successivamente dichiarato dalla Sentenza n. 532/2013 EL Tribunale di
AN EL PA, non richiedendo la norma in questione la qualità di erede.
Né rileva ai fini ELla domanda di accertamento ELla nullità il richiamo all'art. 1542 c.c., laddove prevede che “chi vende una eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede”.
pagina 17 di 26 Infatti, in assenza di un'espressa previsione di legge, la norma in esame non determina la nullità EL contratto, ma rappresenta una garanzia a favore ELl'acquirente, che, peraltro, sarà il solo ad avere interesse ad agire in giudizio, per accertare che il venditore non era in realtà erede EL de cuius, al momento ELla cessione d'eredità.
La fattispecie non può neppure essere evidentemente inquadrata nella vendita di cosa futura, ovvero di cosa non ancora venuta ad esistenza (art. 1472 c.c), ulteriore norma richiamata dalle attrici per sostenere la nullità ELl'atto, in quanto, come detto, la successione era già aperta e i beni ereditari presenti nel patrimonio EL de cuius.
Di conseguenza, deve essere dichiarata la validità EL contratto di cessione di quota ereditaria stipulato con rogito notarile EL 12.6.2002 tra e Parte_3 Controparte_1
Sulle disposizioni testamentarie
Il Collegio ritiene che debba essere preliminarmente stabilita la validità ed efficacia ELle disposizioni testamentarie ELla de cuius.
Il convenuto ha depositato con la memoria di costituzione al doc 10 verbale di pubblicazione EL
13.1.2022 dei testamenti olografi di datati rispettivamente 4.12.2012 e 15.3.2013, Parte_3 con i quali nel primo nominava suoi eredi universali i soli figli e nel secondo, Controparte_1 Pt_4 pur nominando suoi eredi soltanto i predetti figli, attribuiva la disponibile a . _1
Le attrici proponevano querela di falso avverso tali atti di ultima volontà, rinunciata all'udienza EL
12.1.2023, per ragioni di economia processuale. Il Giudice prendeva atto ELla rinuncia con Ordinanza EL 2.2.2023.
Con la prima memoria ex art. 183 cpc, il convenuto depositava sub doc 24 testamento pubblico datato
29.6.2000, con il quale la de cuius revocava ogni precedente disposizione di ultima volontà e nominava eredi universali e Controparte_1 Pt_4
Premessa, dunque, la validità dei tre testamenti prodotti, non rilevandosi vizi formali nonché tenuto conto ELla rinuncia alla querela di falso e ELle conclusioni di parte attrice, risulta che negli stessi, succedutisi nel tempo, sono sempre stati nominati eredi soltanto e , ma, Parte_4 _1 nell'ultimo in ordine cronologico, la de cuius riconosce il diritto alla quota disponibile unicamente a
. _1
Ai sensi ELl'art. 682 c.c, prevalgono le disposizioni ELl'ultimo atto di volontà ovvero, nel caso in esame, quello datato 15.3.2013 (Cass. Sez. 2 ordinanza 8030 EL 21.3.2019: Nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione EL generale principio di conservazione ELle pagina 18 di 26 disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, ELla sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita ELl'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito ELle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità.)
Risulta quindi evidente la qualità di eredi pretermesse ELle attrici, figlie ELla de cuius, ed il diritto a vedersi riconosciuta, ai sensi ELl'art. 537 cpc, la quota di 1/ 6 EL patrimonio ereditario ciascuna, con riduzione ELle disposizioni testamentarie lesive e ELle donazioni.
Sul punto si rileva che la riduzione ELla disposizione testamentaria in conseguenza di lesione di legittima non comporta la nullità, l'invalidità o l'inefficacia erga omnes ELla disposizione stessa, ma la rende soltanto inefficace ex nunc contro il legittimario vittorioso (Cass., Sez. 2, Ord. n. 21503/2018;
Cass., Sez. 1, Ord. n. 9424/2003; Cass., Sez. 2, Ord. n. 5323/2002; altra giurisprudenza parla di effetto
“risolutivo” ELl'azione di riduzione sulle disposizioni testamentarie lesive ELla quota di legittima, con effetto limitato alle parti, vedi Cass., Sez. 3, Sent. n. 12872/2021).
Al fine di individuare il quantum ELla quota di legittima spettante alle attrici deve necessariamente procedersi alla esatta ricostruzione EL relictum, detratti gli eventuali debiti riconosciuti a carico EL compendio ereditario, al quale andrà sommato il donatum.
Sul relictum
Secondo quanto risultante dagli atti ELle parti e dichiarato all'udienza EL 12.1.2023 dal Procuratore ELle attrici, non contestato dal convenuto, la de cuius alla sua morte non ha lasciato alcun relictum.
Sulla causa EL contratto di cessione di quota ereditaria stipulato tra e Parte_3 _1
: negotium mixtum cum donatione
[...]
Sebbene un orientamento giurisprudenziale riconosca il carattere aleatorio EL negozio stipulato tra la de cuius ed il figlio, la Cassazione sez. 2 nella Sentenza n.287 EL 10.2.1962 ha tuttavia chiarito che “la vendita di quota al coerede ha carattere aleatorio, e non e, quindi, soggetta all'Azione di rescissione per lesione oltre il quarto, a norma ELl'art 765 cod civ, quando oggetto EL negozio sia il diritto ereditario astrattamente considerato nel suo complesso indistinto di attività e passività ed in quanto si prescinda dalla determinazione specifica dei beni che lo compongono, posto che chi vende un'eredità o una quota di essa, senza specificazione di oggetti, non essendo tenuto a garantire che la propria qualità di erede non può essere poi ammesso ad affacciare pretese per lesione di prezzo di cose neppure specificate. Viceversa, è da escludere che ricorra l'alea quando risulti che la vendita,
pagina 19 di 26 malgrado il generale riferimento alla quota, abbia avuto per oggetto una porzione ereditaria già esattamente individuata, cosi in ordine alla certezza che alla misura spettante al coerede venditore, e relativa a cespiti ereditari ben determinati, conosciuti dagli acquirenti. Ai fini ELla suddetta distinzione è irrilevante che nell'atto di vendita sia stato o meno indicato il passivo ereditario e che il venditore abbia o meno assunto espressamente la garanzia per evizione”.
Nel caso in esame, all'epoca ELla stipulazione ELl'atto notarile, la sig.ra ed il figlio Parte_3
erano certamente a conoscenza ELla consistenza ELl'ingente patrimonio ereditario EL sig. _1
. Tale circostanza è deducibile dai seguenti elementi di fatto: Controparte_3
- Il giorno 19.11.1998 tutti gli eredi testamentari, comprese le attrici e il convenuto, procedevano alla pubblicazione e registrazione EL testamento di e in tale sede dichiaravano Controparte_3 ai soli effetti ELla iscrizione di questo atto a repertorio, senza che ciò possa comportare alcun effetto di natura civilistica, il valore dei beni che formano oggetto ELle disposizioni testamentarie, con riguardo alla disponibile, pari a lire 1.500.000.000
- In data 21.4.1999 i sigg.ri e accettavano l'eredità con beneficio di Controparte_1 Pt_4
inventario
- In data 11.11.1999 veniva registrato il verbale di inventario, al quale risulta avere partecipato anche la sig.ra sebbene all'epoca legittimaria pretermessa (doc.31 attrici) Parte_3
- Dalla dichiarazione di successione registrata in data 19.1.2001 (doc.32 attrici), confermata da quanto contenuto nel verbale di inventario, l'asse ereditario risultava stimato in lire
4.637.492.660, ovvero €.2.395.065,00, tenuto conto EL solo valore catastale e non commerciale degli immobili, senza essere calcolati i legati già attribuiti in testamento agli altri eredi, ovvero appartamento sito in TE (Principato di Monaco) attribuito al sig. , Controparte_1 nonché villa singola sita in SO (VE) attribuita alla sig.ra Parte_4
- secondo la prospettazione attorea, le figlie e nel procedimento n.309/99 Parte_1 Pt_2
avanti al Tribunale di AN, non hanno mai negato nell'an la legittima pretesa ELla madre ad essere riconosciuta erede, in quanto coniuge legittimario, avente pacificamente diritto al 25% ELl'asse ereditario Per_
luce dei predetti elementi, ELla pacifica e conosciuta significativa sproporzione tra il prevedibile valore ELla quota ereditaria ELla sig.ra e il prezzo di € 125.000 pattuito e versato dal figlio Parte_3 per l'acquisto, tale contratto deve essere qualificato come donazione indiretta ovvero negotium mixtum cum donatione.
pagina 20 di 26 A tal proposito, la Suprema Corte ha statuito che nel negotium mixtum cum donatione “la causa EL contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella ELlo scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta. Per la validità di tale 'negotium' non è necessaria la forma ELla donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché
l'art. 809 c.c., nel sancire l'applicabilità ELle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive la forma ELl'atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza ELle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di liberalità diverse” (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 23297 EL 3.11.2009); ed ancora: “la donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, EL contraente che riceve la prestazione di maggior valore;
differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà ELle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito” (cfr.
Cass. civ., sez. II, n. 24040 EL 30.10.2020).
Peraltro, la donazione indiretta “è configurabile solo a condizione che le parti abbiano volutamente stabilito un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello che sarebbe dovuto, con l'intento, desumibile dalla notevole entità ELla sproporzione tra il valore reale EL bene e la misura EL corrispettivo, di arricchire la parte acquirente per la parte eccedente quanto pattuito” (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II,
n. 7681 EL 19.3.2019, idem Cass., 23 maggio 2016, n 10614: per poter qualificare un contratto di compravendita quale donazione indiretta, è necessario che vi sia non solo una sproporzione tra le prestazioni, ma anche che quest'ultima sia di significativa importanza, richiedendosi che la parte alienante sia stata consapevole ELl'insufficienza EL corrispettivo percepito rispetto al valore EL bene ceduto e abbia, ciò nonostante, voluto il trasferimento ELla proprietà allo specifico fine di arricchire la controparte acquirente ELla differenza tra il detto valore e la minore entità EL corrispettivo)
La figura EL negotium mixtum cum donatione ha dunque lo scopo, nelle intenzioni dei contraenti, di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive,
l'arricchimento, per puro spirito di liberalità, EL contraente che riceve la prestazione di maggior valore
(Cass. n. 23297 EL 2009; Cass. n. 13337 EL 2006; Cass. n. 6416 EL 1988), la cui quantificazione è pari alla differenza tra l'effettivo valore EL bene ed il prezzo corrisposto. pagina 21 di 26 Alla luce di quanto sopra osservato e ELla citata giurisprudenza ELla Suprema Corte, il valore EL donatum è quindi di € 1306.189, 00, pari alla differenza tra il corrispettivo pagato da € Controparte_1
125.000 e il valore ELla quota ereditaria ELla de cuius così come determinato Parte_3 dalla Sentenza definitiva EL Tribunale di AN EL PA n.532/2013 ovvero € 1.431.189,00, e dovrà essere collazionato, così includendolo nell'asse ereditario di Parte_3
4. Sui debiti ELl'eredità
Parte convenuta ha depositato in atti i documenti nn. 5 e 11, datati 30.10.13 e 21.11.13, nei quali la de cuius si dichiarava debitrice nei confronti EL figlio ELle somme pagate agli avvocati Controparte_1 per conto ELla madre oltreché ELla somma complessiva di 400.000,00 euro.
La CTU grafologica disposta con ordinanza EL 22.6.2023 e depositata in data 24.1.2024, all'esito di un percorso argomentativo logicamente coerente ed adeguatamente motivato così concludeva: “Ritengo pertanto, oggettivamente, valutando le scritture di comparazione in atti a disposizione, di non poter concludere in termini di certezza tecnica ma solamente in termini probabilistici affermando che i due documenti in verifica X1 e X2 e le firme in calce agli stessi sono probabilmente apocrifi ovvero non vergati dalla mano ELla SI.ra .” Parte_3
Si ritiene di condividere le risultanze ELl'elaborato, che appaiono sorrette da considerazioni prive di errori e vizi logici, tenuto conto ELle puntuali risposte alle osservazioni EL c.t.p. di parte convenuta
(per il consolidato orientamento secondo cui, quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni EL consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo ELla motivazione con l'indicazione ELle fonti EL suo convincimento, senza che sia necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, cfr. Cass. civ., sez.
I, n. 282 EL 9.1.2009).
In particolare, il CTU è giunto alle conclusioni sopra riportate effettuando un esame comparato tra le firme autografe di e le scritture di cui ai doc. nn. 5 e 11 e analizzando gli elementi Parte_3 formali e strutturali ELla scrittura e ELle singole lettere.
Non vi è stata violazione ELl'art. 92 cpc disposizioni di attuazione non essendo sorte questioni sui limiti ELl'incarico, né ritiene il Collegio che il CTU avrebbe dovuto segnalare le eventuali difficoltà dovute alle scritture di comparazione al Giudice, rientrando la loro valutazione nell'ambito ELla discrezionalità tecnica.
pagina 22 di 26 Conseguentemente, la conclusione ELla perizia in termini di apocrifia probabile (essendo le scritture comparative ELle firme, non coeve ai documenti oggetto ELla CTU) impedisce l'utilizzabilità ELla documentazione, per la quale non si è raggiunta la prova ELla sua genuinità.
Invero, parte convenuta ha depositato in atti un ulteriore riconoscimento di debito asseritamente redatto dalla de cuius nel quale si dichiarava debitrice nei confronti ELla LI per la somma di Parte_4 euro 200.000,00.
Tale debito nel presente giudizio non ha rilevanza in quanto non è parte in causa e, Parte_4 pertanto, per il principio EL contraddittorio e dei limiti soggettivi EL giudicato, non può essere destinataria di alcun accertamento.
Quanto, invece, alle spese funerarie ELla de cuius asseritamente sostenute dal figlio , Controparte_1 esse non sono state provate, mediante deposito di documentazione ,da parte convenuta sulla quale gravava l'onere ex art. 2697 c.c. di dimostrare i fatti costitutivi EL diritto fatto valere.
In conclusione, l'eredità di non risulta essere onerata da debiti e, pertanto, nel Parte_3 calcolo EL relictum non si dovrà tener conto di alcuna passività.
Calcolo EL patrimonio e accertamento ELla legittima in concreto, azione di riduzione
Tenuto conto ELl'assenza di relictum e di debiti a carico ELl'eredità, così come motivato, considerato il valore EL donatum di € 1.306.189, la quota spettante a pari a 1/ 2 EL patrimonio (1/ 6 per la _1 quota di legittima + 1/ 3 di disponibile), la quota di legittima di 1/ 6 spettante a ciascuna attrice risulta pari ad € 217,698.
In assenza di relictum, deve quindi procedersi alla riduzione EL donatum, ai sensi ELl'art. 555 c.c.
Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 809 c.c. le disposizioni in merito all'azione di riduzione ELle donazioni si applicano anche alle liberalità risultanti da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c.
(in proposito, Cass. Sez 2 Sentenza 6416 EL 28.11.1988: Le liberalità risultanti da Atti diversi da quelli previsti nell'art. 769 cod. civ. (nella specie, "negotium mixtum cum donatione") sono soggette al regime ELle donazioni limitatamente alla disciplina ELla revocazione (art. 800 e ss. Cod. civ.) ed a quella ELla riduzione per reintegrare la quota dei legittimari (art. 555 e ss. Cod. civ.), mentre, per ciò che attiene al regime formale, si sottraggono al requisito ELl'atto pubblico, rimanendo soggette alla
Forma prescritta per l'atto da cui le liberalità risultano).
Tenuto conto di quanto stabilito dalla Cassazione sez. 1 nella Sentenza n.11496 EL 12.5.2010 (E' vero che l'acquisto di un immobile con denaro EL disponente e intestazione ad altro soggetto (che il primo pagina 23 di 26 intende, in tal modo, beneficiare), costituendo lo strumento formale per il trasferimento EL bene ed il corrispondente arricchimento EL patrimonio EL destinatario, integra una donazione indiretta EL bene stesso, e non EL denaro (giurisprudenza consolidata, a partire da Cass. sez. unite, 5 agosto 1992,
n. 9282; cfr. e plurimis, Cass., sez. 2, 26 agosto 2002, n. 12. 486; Cass., sez. 1^, 6 aprile 2001,
n. 5122). Tuttavia, alla riduzione ELle liberalità indirette non si può applicare il principio ELla quota legittima in natura, connaturale invece all'azione nell'ipotesi di donazione ordinaria d'immobile (art.
560 cod. civ.); con la conseguenza che l'acquisizione riguarda il controvalore, mediante il metodo ELl'imputazione, come nella collazione (art. 724 cod. civ.). La riduzione ELle donazioni indirette non mette, infatti, in discussione la titolarità dei beni donati, ne' incide sul piano dalla circolazione dei beni. Viene quindi a mancare il meccanismo di recupero reale ELla titolarità EL bene;
ed il valore ELl'investimento finanziato con la donazione indiretta, dev'essere ottenuto dal legittimario sacrificato con le modalità tipiche EL diritto di credito ), nonché ELle conclusioni precisate dalle attrici, volte ad ottenere la reintegra ELla propria quota riservata anche per equivalente, va disposta la liquidazione in denaro ELla parte necessaria a reintegrare la quota di legittima spettante a ciascuna attrice, da parte di
, negli importi sopra esposti. Controparte_1
Rileva il Collegio che la riduzione di quanto ricevuto da , a titolo di liberalità indiretta, Controparte_1 riguarda la proprietà di beni immobili e, pertanto, le somme dovute ben possono essere qualificate quale credito di valore da adeguare al mutato valore EL bene dall'apertura ELla successione, momento in cui sorge il diritto alla quota di legittima, sino all'attualità.
In ossequio a quanto disposto dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, le somme oggetto di riduzione sono soggette a rivalutazione sulla base ELla variazione degli indici ISTAT sul costo ELla vita, dalla data di apertura ELla successione (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 5320 EL 17.3.2016).
A tale calcolo vanno aggiunti gli interessi compensativi sulla somma rivalutata, a far data dalla domanda.
Sul punto, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in caso di vittorioso esperimento ELl'azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura ELla successione, presupponendo detta azione – avente carattere personale ed efficacia costitutiva – il suo concreto e favorevole esercizio affinché le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso EL beneficiario sui beni ricevuti” (cfr. Cass. sez. VI-II, ord. n. 4709 EL 21.2.2020). pagina 24 di 26 Infine, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di revoca EL “provvedimento 27/10/2022 ELla
Corte di Appello di Venezia reso nel procedimento R.G. 917/2021 che ha disposto che la quota spettante alla defunta venisse depositata in un conto corrente bancario o postale cointestato a Pt_4
, , e , vincolato all'ordine EL Giudice, destinando
[...] Controparte_1 Parte_1 Parte_2 dunque tale importo al signor ”, essendo stata proposta fuori termine con il foglio di Controparte_1 precisazione ELle conclusioni e comunque non potendo questo Tribunale disporre in merito.
Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene, in applicazione EL disposto di cui all'art. 91 co. 1 ultima parte cpc, che sussistano i presupposti per la compensazione fra le parti ELle spese di lite, salva la condanna ELla parte resistente al pagamento ELle spese maturate dopo la formulazione ELla proposta conciliativa ai sensi ELl'art. 185 cpc da parte EL Giudice Relatore.
Tale proposta conciliativa prevedeva “ Il sig. attribuisce alle attrici la somma di € Controparte_1
150.000 ciascuna, quale quota parte ELle somme accantonate su c/c comune derivanti dall'eredità di
e spettanti a , a seguito ELla divisione;
con rinuncia da parte Controparte_3 Parte_3 ELle attrici di ogni altra e qualsiasi pretesa su beni facenti parte EL compendio ereditario di
[...]
; spese compensate” ed è stata accettata dalle attrici, ma non dal convenuto, che ha Parte_3 ingiustificatamente rifiutato, pur essendo certamente a lui favorevole.
Ne segue che il convenuto dev'essere condannato, ai sensi ELl'art. 91 co. 1 ult. parte cpc, al pagamento ELle spese maturate successivamente alla formulazione ELla proposta, ossia quelle relative alla (sola) fase decisionale, liquidate come da dispositivo in applicazione ELl'art. 5 EL D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore ELle quote di riserva ELle attrici, EL tipo e pregio ELl'attività svolta e dei valori medi.
Le spese di CTU, liquidate con separato Decreto, devono essere definitivamente poste a carico EL convenuto, in ragione ELl'esito ELla perizia.
PQM
Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che e sono eredi legittime pretermesse dalla Parte_1 Parte_2 successione testamentaria in morte di Parte_3
pagina 25 di 26 - accerta e dichiara la validità EL negozio stipulato tra e a rogito Parte_3 Controparte_1 EL notaio dott. di Belluno, datato 12.06.2002, registrato a Belluno in data 24.06.2002, Persona_1
Rep. n.103594, n. Raccolta 17706, e, per l'effetto, degli atti di individuazione catastale
- accerta e dichiara la natura di donazione indiretta, effettuata a mezzo EL predetto atto, avente ad oggetto la differenza tra la somma versata da ed il valore ELla quota ereditaria ceduta, Controparte_1 pari ad € 1306.189,00
- rigetta la domanda di riconoscimento dei debiti a carico ELla massa ereditaria ed a favore di _1
per € 404.500 ( di cui € 4500 a titolo di spese funerarie)
[...]
- dichiara che il valore EL patrimonio ereditario di alla data di apertura ELla Parte_3 successione (25.2.2021) era pari ad € 1306.189,00;
6. accerta e dichiara che la quota di riserva di e , pari alla quota astratta di Parte_1 Parte_2
1/6 ciascuna EL patrimonio di è stata lesa nella misura di € 217.698 ciascuna;
Parte_3
7. dispone la riduzione ELla donazione indiretta (negotium mixtum cum donatione) effettuata dalla de cuius in favore di , nella misura necessaria a reintegrare la legittima di e Controparte_1 Parte_1
e, per l'effetto, condanna a corrispondere a ed a Parte_2 Controparte_1 Parte_1 Pt_2
a reintegrazione ELla quota di riserva, la somma di € 217,698 ciascuna, oltre rivalutazione
[...] annuale dalla data di apertura ELla successione ed interessi sulla somma rivalutata dalla data ELla domanda al saldo
8. dichiara inammissibile la domanda di revoca EL provvedimento 27/10/2022 ELla Corte di Appello di Venezia reso nel procedimento R.G. 917/2021
9. condanna alla rifusione ELle spese di lite relative alla sola fase decisionale, Controparte_1 compensate per il resto, a favore di e , che si liquidano in € 6164, a titolo di Parte_2 Parte_1 compensi, oltre accessori come per legge
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato Decreto, definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Padova nella camera di consiglio EL 8.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Alina Rossato
pagina 26 di 26