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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/08/2025, n. 3374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3374 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario avv. Barbara Iorio, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7038/2017 del ruolo generale dei procedimenti civili avente a oggetto impugnativa delibera condominiale
TRA
rappresentati e difesi come da procura in atti Parte_1
dall'avv . Antonio Elefante con il quale elettivamente domiciliano
ATTORE
E
in persona dell'amministratore legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Grazia Maria
Cirillo con la quale elettivamente domicilia come in atti
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano innanzi al tribunale di Salerno il
, per sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni: a) Controparte_2
Annullare la delibera impugnata del del Parte_2
27.04.2017 per motivi innanzi esposti in via integrale per i vizi di invalidità riferibili al procedimento di convocazione e formazione della volontà assemblee ovvero, in subordine, limitatamente a quanto deliberato in merito ai singoli punti nn. 1, 1/A, 3, 4, 5 dell'Ordine di giorno per evidente invalidità delle relative decisioni assembleari;
b) Per l'effetto, condannare il convenuto, in CP_1
persona dell'Amministratore p.t., al pagamento di spese e competenze di causa e della fase di mediazione, oltre maggiorazione forfettaria del 15%, Iva e Cnap come per legge con attribuzione...” Si costituiva in giudizio il impugnando la domanda degli attori e Controparte_1
ritenendola infondata in fatto e in diritto.-
Nel corso del giudizio, all'udienza del 16.01.2018 il G.O.T. assegnatario del ruolo aggiuntivo Dott.ssa
G. Di Costanza assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c. per il deposito di memorie integrative ed istruttorie: le parti provvedevano al deposito di memorie integrative e, in assenza di istanze di natura istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni poi più volte differita o rinviata anche in virtù della riassegnazione del ruolo.
La scrivente preso in carico il presente procedimento lo tratteneva in decisione all'udienza del
27.05.2025 senza i termini di cui all'art.190 cpc.-
……………
La deliberazione assunta nella tornata assembleare 27.04.2017 .è illegittima e pertanto la domanda va accolta.-
In virtù della modifica del Codice Civile, intervenuta a seguito della cd. Riforma del Condominio di cui alla L. 220/2012 e successive modifiche ed integrazioni, è oggi previsto obbligatoriamente per legge che delle “riunioni” e non delle semplici “deliberazioni” condominiali debba essere redatto verbale da conservare nell'apposito registro tenuto dall'Amministratore. Il senso di tale rinnovata disposizione è rafforzato dal nuovo comma 7 dell'art.1130 c.c., in base al quale, nel registro dei verbali delle assemblee vanno annotate, altresì, “le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea” ovvero i verbali di assemblea andata deserta. Dal combinato disposto delle norme anzi citate e parzialmente riportate emerge, oggi, che anche l'assemblea di prima convocazione che vada deserta debba essere oggetto di adeguata certificazione a mezzo del relativo verbale, con annotazione da richiamarsi nella successiva verbalizzazione dell'assemblea eventualmente costituitasi in seconda convocazione al fine dell'applicazione delle relative disposizioni, in primis relativamente ai quorum costitutivo e deliberativi da applicare. L'omessa verbalizzazione della diserzione dell'assemblea in prima convocazione non comporta l'inesistenza dell'assemblea tenutasi in seconda convocazione, ma costituisce vizio procedimentale del processo di formazione della volontà dell'organo deliberativo, come tale rilevabile come vizio di annullabilità, da denunciare e far valere nel termine di decadenza di cui all'art.1137 comma 2 c.c. . Ciò determina l'invalidità della delibera impugnata atteso che non risulta dal verbale assembleare la redazione del verbale di assemblea andata deserta in prima convocazione. Va riconosciuta l'annullabilità della delibera impugnata per effetto dell'irregolarità ed invalidità della procedura di costituzione dell'assemblea. Ed infatti, dall'esame dell'elenco dei condomini presenti risultante dal verbale assembleare trasmesso risulta che un numero cospicuo dei partecipanti al è intervenuto alla riunione per il tramite di un proprio delegato, ma dal CP_1
verbale in questione non risulta il nominativo del soggetto presente in assemblea in rappresentanza dell'effettivo condomino, né al verbale sono state allegate le copie delle deleghe presumibilmente pervenute in assemblea. Tale vizio del procedimento di costituzione e verbalizzazione dell'assemblea ha indubbio rilievo invalidante della stessa, atteso che la mancata indicazione dei nominativi non consente la verifica delle deleghe e soprattutto del rispetto delle disposizioni di legge in merito alla sostituzione del in assemblea: basti pensare, che l'art. 67 comma 1 disp.att. c.c. stabilisce CP_1
che “ se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale”, mentre il successivo comma 5 della medesima disposizione vieta il conferimento di delega all'amministratore del Condominio. Orbene, la modalità di redazione del verbale dell'assemblea del 27.04.2017 impedisce qualsiasi verifica sulla eventuale violazione delle disposizioni di tale norma, non essendo possibile, per effetto della mancata indicazione dei titolari delle deleghe, effettuare il controllo circa il numero di deleghe conferito a ciascun soggetto intervenuto e l'eventuale presenza di deleghe conferite all'amministratore. La mancata indicazione dei nominativi dei delegati presenti in assemblea determina l'incompletezza della verbalizzazione che può portare all'invalidità della delibera, in questo caso, più precisamente, alla sua annullabilità (cfr.
Cass. n. 24456/09).
Ciò che rileva i fini del giudizio è la circostanza per la quale nel verbale del 27.04.2017 non si rinviene in nessun modo alcun riferimento alla mancata costituzione dell'assemblea di prima convocazione, con la conseguenza dell'applicabilità alla riunione dei quorum previsti per le assemblee di prima convocazione e l'ulteriore, automatica, conseguenza della illegittimità della costituzione dell'assemblea stessa per assenza dei relativi quorum.-
Sugli altri motivi di impugnazione si ritiene superfluo l'esame ritenuta fondata la domanda di invalidità della delibera impugnata per i difetti sopra esposti.-
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo .-
PQM
Il Tribunale di Salerno Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Barbara Iorio in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, con atto di citazione da e nei confronti del Parte_1 Parte_1
respinta ogni altra istanza deduzione ed Controparte_1 Controparte_1
eccezione, così provvede:
1) Annulla la delibera impugnata del 27.04.2017 come detto in motivazione;
2) Condanna il convenuto in persona dell'amministratore, legale rappresentante pro CP_1
tempore al pagamento di spese, ed onorario del presente giudizio, che liquida in complessive €
2552,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione all'Avv. Antonio
Elefante per dichiarazione di averne fatto anticipo.-
Salerno 1.08.2025
Il Giudice onorario di Pace
Avv. Barbara Iorio