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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/12/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 280/2020 RGAC vertente
TRA
(GIÀ (PARTITA I.V.A. ) Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
corrente in Catanzaro, via Pugliese n. 10, in persona del legale rappresentante p.t. dott. Ing.
nato a [...] il [...] [codice fiscale ], Parte_3 CodiceFiscale_1
residente in [...], Via Pugliese, rappresentata e difesa dal prof. avv. Valerio Donato
[codice fiscale ], pec: giusta procura in CodiceFiscale_2 Email_1
calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
con sede in Piazza Salimbeni n. 3 Controparte_1 CP_1
(Cap. soc. € 9.001.756.820,70 int. vers.), codice fiscale n. PARTITA IVA P.IVA_2
, iscritta con lo stesso numero presso il Registro delle Imprese di , aderente P.IVA_3 CP_1
al Fondo Interbancario di tutela dei depositi, Capogruppo del Gruppo Bancario
[...]
[... 1030.6 – Cod. Gruppo 1030.6, in persona del Dott. Controparte_2 CP_3
(cod. fisc. ) nato a Palmanova (UD) il [...], in [...]
[...] C.F._3
di procura speciale ai rogiti dott. notaio in , in data 6 giugno 2018 Persona_1 CP_1
repertorio n. 36893 raccolta n.18357 registrata in il 7 giugno 2018 al n.3323, serie 1T, a CP_1
firma Avv. Riccardo Renzo Filippo QUAGLIANA, a ciò espressamente facoltizzato da delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2014 ai sensi del vigente Statuto
sociale, e della conseguente procura speciale ai rogiti dott. notaio in , in Persona_1 CP_1
data 12 maggio 2014 (sub.45), repertorio n.33190 raccolta n.15728, registrata in il 15 CP_1
maggio 2014 al n.2401 serie 1T, , rappresentata e difesa, rappresentata e difesa dall'avv.
US AR CA (Cod. Fisc. ) ed elettivamente domiciliata - CodiceFiscale_4
ai fini della presente procedura - presso il suo studio sito in Via Giudecca n. 1/B, Reggio
Calabria, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
All'esito dell'udienza del 24 giugno 2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante: < -accertare e dichiarare l'invalidità dei contratti di conto corrente N. 3454,
10423.82 e 4061.92 accesi dalla società presso la Parte_1 Controparte_1
rispettivamente, in data 18.10.1990, 27.11.2002, 31.01.2012 e chiusi in data 13.02.2012,
[...]
20.02.2012, 16.09.2013 per la determinazione e applicazione di interessi ultralegali, commissioni di
massimo scoperto e ulteriori oneri e spese legate al costo complessivo del credito e non dovuti in
quanto nulli per mancanza di causa e/o inde- terminatezza e/o illegittimi per tutte le motivazioni di
cui in premessa e, per l'effetto, in riforma degli impugnati capi della sentenza di primo grado,
-disporre conformemente alle risultanze dei conteggi effettuati a tale titolo dal CTU ai sensi
dell'art. 117 TUB nella consulenza disposta nel primo grado di giudizio in relazione ai tre rapporti
de quo (pagg. 9, 10, 11 dell'elaborato d'Ufficio);
- accertare e dichiarare l'usurarietà originaria relativa ai rapporti di conto corrente N. 3454
e 10423.82 per tutte le motivazioni di cui al presente atto di appello e, per l'effetto, in riforma degli
impugnati capi della sentenza di primo grado,
2 -disporre conformemente alle risultanze dei conteggi eseguiti a tale titolo dal CTU mediante
l'utilizzo della formula di cui alla legge 108/96 nella consulenza disposta nel primo grado di giudizio
in relazione ai suddetti due rapporti (pagg. 12, 13 dell'elaborato d'Ufficio);
-condannare la alla ripetizione in favore della Controparte_1 [...]
del complessivo importo pari alla sommatoria dei singoli saldi risultanti a credito Parte_1
della società, come ricalcolati nella CTU espletata in primo grado e, così, della complessiva somma di
€ 209.690,54, derivante dall'importo di € 109.094,28 [quale saldo complessivo ricalcolato del conto
N. 3454], di € 63.281,48 [quale saldo ricalcolato in relazione al conto N. 10423.82] e di € 37.314,78
[quale saldo ricalcato in ordine al conto N. 4061.92] e/o della somma di € 145.376,02 richiesta dalla
società correntista nell'atto di citazione del giudizio di primo grado in virtù delle risultanze
dell'elaborato econometrico di parte depositato in atti, o della diversa maggiore o minore somma
ritenuta di giustizia;
-disporre definitivamente a carico della il pagamento Controparte_1
delle spese della CTU disposta nel precedente grado di giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di primo grado e con vittoria di spese,
competenze ed onorari di causa di secondo grado da disporre in favore del distrattario difensore oltre
IVA e CPA come per legge..>>.
Per la banca appellata:
presupposti di legge ed, in ogni caso, respingere il gravame da ritenersi infondato in fatto e in diritto,
per le causali meglio esposte in narrativa e, conseguentemente, dichiarare che nessuna somma è dalla
dovuta all'odierna appellante;
Controparte_1
- Confermare, in toto, la Sentenza n. 698/2019 pubbl. il 24/07/2019, il Tribunale di Lamezia
Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico, Dott. Luca Nania;
- In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre
accessori, come per legge. >>.
I FATTI
proponeva azione di ripetizione di indebito nei confronti di Pt_1 Parte_4 [...]
chiedendo la restituzione della somma di euro 145.379,02, in CP_1 CP_1
relazione ai conti corrente nn. 3454, 406192, 1042382 accessi presso il citato istituto di credito,
3 lamentando l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultralegali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese,
dell'applicazione di interessi non dovuti e comunque usurari. Concludeva chiedendo di“
accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la
è creditrice della Banca MPS di € 145.379,02; riconoscere e accertare l'invalidità Parte_1
della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali; di quelli anatocistici con
capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto dei costi, competenze e
remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
accertare che sui conti corrente de quo si sono si sono
rinvenuti interessi non dovuti;
verificare, in ogni caso, come l'Istituto avverso abbia agito in dispregio
della L 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio
alla Procura della Repubblica competente. Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la
MPS, con la propria condotta contra legem, ha cagionato un danno all'attrice certo ed ingiusto da
calcolarsi in via equitativa, anche tenendo conto della movimentazione dei conti;
condannare,
pertanto l'istituto di credito convenuto al pagamento della somma ritenuta di giustizia;
col favore
delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di
averne fatto anticipo ex art 93 c.p.c.
Si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione Controparte_1
decennale dell'azione di ripetizione di indebito e comunque la sua inammissibilità ed infondatezza.
Formalizzatosi il contraddittorio tra le parti, venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI° comma c.p.c. e, depositate le stesse, il G.I. ammetteva i mezzi istruttori richiesti da parte attrice.
Veniva nominato, quale CTU, il Dott. il quale, all'udienza dell' 4.11.2016, Persona_2
prestava giuramento di rito. Veniva, pertanto, espletata la consulenza tecnica d'ufficio,
depositata in data 03/05/2017. In data 06/03/2018, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a sentenza, con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
4 Con sentenza n. n. 698/2019 pubbl. il 24/07/2019, il Tribunale di Lamezia Terme,
definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, così provvedeva: 1) rigetta la domanda attorea;
2) pone le spese della CTU
disposta in corso di causa in capo a parte attrice;
3) condanna parte attrice al pagamento delle spese
di lite sostenute da parte convenuta che liquida in euro 13.400,00 per compensi professionali, oltre
spese generali al 15%, CPA ed IVA.
Con atto di citazione in appello, notificato in data 17.02.2019, Parte_5
adiva in giudizio la per sentire accogliere le Controparte_1
conclusioni ivi formulate ed in epigrafe in dicate.
proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_5
- mancata applicazione al caso di specie dell'operatività del c.d. raccordo tecnico e sulla conseguente erronea interpretazione compiuta dal giudice di primo grado della giurisprudenza di legittimità. Il Giudice di prime cure ha ritenuto erroneamente la inidoneità del corredo documentale prodotto in giudizio dalla società correntista per la dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa restitutoria, in quanto lo stesso non risultava costituito da tutti gli estratti conto, bensì, da estratti conto depositati in sequenza periodica c.d. “ a singhiozzo” con ciò, negando la correttezza dell'operato posto in essere dal CTU;
- l'erroneità delle argomentazioni assunte dal giudice di prime cure a sostegno della statuizione oggetto del precedente capo impugnato ha comportato,
conseguentemente, l'erroneità della successiva statuizione contenente l'affermazione in ordine al mancato assolvimento in capo alla società correntista dell'onere probatorio mediante la richiesta istruttoria avanzata ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ.,
- erroneità della pronuncia di rigetto avendo il Giudice di prime cure fatto discendere dalla indeterminatezza [non accertata] rilevata dal vaglio [peraltro erroneo] del conto N.
4061.92 -aperto nel 2012 e chiuso nel 2013-, il rigetto in toto della domanda attorea, si che il mancato accertamento dell'indeterminatezza su un rapporto di conto corrente, [N.4061.92],
è stato esteso automaticamente sugli altri due conti [N. 3454 e N. 10423.82]; inoltre è stata
5 erroneamente disconosciuta l'indeterminatezza del predetto conto n. 4061.92 a seguito dell'indicazione del solo tan contrattuale
- mancato riconoscimento dell'usurarietà originaria per i conti correnti N. 3454 e N.
10423.82;
- erronea ritenuta validità da parte bdel giudice di primo gardo delle cms e cdf;
- erronea ritenuta legittima applicazione dell'anatocismo da parte dell'istituto bancario di cui al punto 3 lett. d.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 24 giugno 2025 erano, quindi,
precisate le conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione una volta decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di conclusionali e repliche.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
La vicenda per cui è controversia trae origine dalla richiesta avanzata dalla Società
di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte all'odierna Parte_1
appellata per un ammontare complessivo di 145.379,02, in relazione ai rapporti di conto corrente N. 3454, [acceso in data 18.10.1990 e chiuso in data 13.02.2012], N. 406192 [acceso in data 31.01.2012 e chiuso in data 16.09.2013], N. 1042382 (già 10423J) [acceso in data
27.11.2002 e chiuso in data 20.02.2012], intrattenuti con l' Controparte_4
[...]
In particolare, l'odierna appellante ha dedotto, in riferimento ai predetti rapporti,
l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultralegali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto nonché
dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e dell'applicazione di interessi non dovuti e comunque usurari, nonché della indeterminatezza del tasso effettivo globale per difetto di trasparenza.
A sostegno della domanda introdotta l'odierna appellante ha prodotto in primo grado l'elaborato peritale di parte e la documentazione relativa alle varie annualità degli estratti conto relativi ai predetti rapporti, sebbene tali estratti fossero incompleti relativamente ai conti N. 3454 e N. 10423.82 di alcuni mesi per ogni annualità, ovvero, presenti “ad intermittenza”.
6 Deduce parte appellante l'erroneità della sentenza per mancata applicazione al caso di specie dell'operatività del c.d. raccordo tecnico avendo errato il Giudice di prime cure ha ritenere la inidoneità del corredo documentale prodotto in giudizio dalla società correntista per la dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa restitutoria, in quanto lo stesso non risultava costituito da tutti gli estratti conto, bensì, da estratti conto depositati in sequenza periodica c.d. “ a singhiozzo”.
Orbene, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 33009 del 13/12/2019).
Dunque, in caso di azione di ripetizione dell'indebito, grava sul cliente l'onere di produrre gli estratti conto ex art. 2697 c.c..
Infatti, tale produzione prova i fatti principali e costitutivi della pretesa azionata, ossia:
• i pagamenti indebiti
• e, di conseguenza, quanto riscosso senza titolo dalla banca.
Al riguardo, non può accogliersi la censura alla sentenza nella parte in cui afferma che le lacune probatorie non possono essere colmate da un ordine di esibizione.
L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (Corte di Cassazione Ordinanza 3 novembre 2021 n. 31251).
Orbene, l'art. 119, c. IV, T.U.B. consente al correntista di ottenere dall'istituto di credito copia di tutta la documentazione inerente il rapporto negoziale fra loro esistente e, dunque, degli
7 estratti conto, iniziativa che non risulta sia stata infruttuosamente intrapresa dall'odierno appellante.
Il correntista ha diritto di ottenere la documentazione bancaria degli ultimi 10 anni (ex art. 119 c. 4 TUB). Tale diritto può essere esercitato in sede giudiziale ma prima è necessario che sia stata formulata una richiesta all'istituto di credito e che siano decorsi 90 giorni senza che quest'ultimo abbia adempito, dopodiché è possibile chiedere l'ordine di esibizione. Infatti,
l'esibizione documentale può essere disposta solo allorché il richiedente non disponga di nessun'altra modalità per accedere ai relativi documenti, pertanto, non può avere luogo quando il cliente avrebbe potuto richiedere la documentazione direttamente alla banca e non lo abbia fatto (La Corte di Cassazione, Sezione I, con l'ordinanza 8 aprile 2024, n. 9214).
Nel caso di specie, parte appellante non ha dato prova della sopra richiesta, con conseguente legittima pronuncia di inammissibilità dell'ordine di esibizione degli estratti conto ex art. 210 c.p.c..
Da ciò deriva il rigetto del secondo motivo di appello.
Tuttavia, la produzione degli estratti non costituisce una “prova legale esclusiva” e, nel caso in cui il cliente non produca tutti gli estratti conto, è possibile ricostruire il quadro contabile tramite:
• le contabili bancarie riferite alle singole operazioni,
• oppure le risultanze delle scritture contabili a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., (ma non l'estratto notarile delle stesse da cui risulti il mero saldo del conto (Cass.
10692/2007 e Cass. 23974/2010).
L'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente su cui grava l'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. 37800/2022). Infatti, laddove il correntista agisca giudizialmente in ripetizione di indebito, con la domanda di accertamento giudiziale del saldo e di ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione degli estratti conto, perché, con tale produzione, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti, sia la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi.
Ma l'estratto conto, come è stato precisato più volte dalla suprema Corte Corte (da ultimo
8 con ordinanza n. 6983 del 15 marzo 2024) non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto e, tuttavia,
in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974): e,
per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio (nel medesimo senso, Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; v.
altresì Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). Rilevano, altresì, la condotta processuale della controparte ed ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Ne deriva che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti: in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal “saldo a debito”, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti;
oppure, ove lo deduca la stessa banca, si potrà partire dal c.d. “saldo zero”. In mancanza di elementi nei due sensi indicati,
dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il predetto saldo iniziale degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore.
Orbene, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha disposto CTU perché “Provveda il CTU
a rideterminare i rapporti dare e di avere intercorrenti tra le parti, applicando il tasso di interesse
legale, a decorrere dalla data di apertura del conto corrente, fino al 09.07.1992, ed applicando, da detta
ultima data, fino alla chiusura del conto, oppure, se il conto non è ancora chiuso, alla data di notifica
dell'atto di citazione, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinare del tesoro,
9 annuale, o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro, emessi nei dodici
mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle
passive e tenendo, altresì conto, delle variazioni annuali di detto tasso” e “a rideterminare i rapporti
di dare e di avere intercorrenti tra le parti, epurandoli dall'applicazione delle poste
anatocistiche e da ogni forma di commissione di massimo scoperto, dalla data di apertura del conto
corrente sino alla chiusura ovvero, se il conto non è ancora chiuso, alla data di notifica dell'atto di
citazione”, disponendo, altresì, che nell'ipotesi di “ omessa produzione di tutti gli estratti di conto
corrente, provveda il CTU ai ricalcoli sopra indicati, partendo dal saldo in positivo, quale saldo del
primo conto corrente, o dal saldo zero se il primo saldo di conto corrente risultasse negativo”.
Il nominato consulente ha dato atto che la documentazione in atti e sulla base della quale ha effettuato la perizia per il c/c n. 4061.92 era costituita da tutti gli estratti conto e riassunti scalari relativi al periodo di analisi del conto corrente dal 31/01/2012 al 16/09/2013.
Al contrario per il Conto n. 1042382:
Anno 2003: incompleto, sono presenti solo prospetto competenze II°-III° e IV° trimestre;
anno 2004: incompleto, I° trimestre estratto conto e competenze manca lo scalare,
competenze II° trimestre tranne estratto conto e scalare, estratto conto III° trimestre incompleto manca la pagina 1 e competenze manca lo scalare;
IV° trimestre manca l'estratto conto e lo scalare presente quello delle competenze;
anno 2005: incompleto, mancano gli estratti conto trimestrali e gli scalari, sono presenti solo gli elementi per il conteggio delle competenze;
anno 2006: incompleto, mancano gli estratti conto trimestrali e gli scalari sono presenti solo gli elementi per il conteggio delle competenze;
anno 2007: incompleto, mancano gli estratti conto e gli scalari del I°- II°-III° trimestre e sono presenti i conteggi delle competenze, è presente la pagina 1 (UNO) dell'estratto conto di dicembre e il conteggio delle competenze, manca lo scalare;
anno 2008: incompleto, gennaio e febbraio non sono presenti, estratto conto del mese di marzo è presente la pagina 1 e il conteggio delle competenze manca lo scalare, aprile non presente, estratto conto del mese di maggio senza scalare interessi e prospetto competenze,
estratto conto del mese di giugno completo, mesi di luglio e agosto non presenti, mese di
10 settembre completo, ottobre e novembre mancanti, dicembre completo;
anno 2009: incompleto, tranne estratti conto dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre;
anno 2010: incompleto, tranne estratti conto dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre;
anno 2011: incompleto, tratte estratti conto dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre;
anno 2012: incompleto, tranne febbraio.
Per il Conto n. 3454:
- anno 1994: incompleto, mancano gli estratti conto dei quattro trimestri e sono presenti solo gli scalari interessi;
- - anno 1995: incompleto, mancano gli estratti conto dei quattro trimestri e sono presenti solo gli scalari interessi;
- anno 1996: incompleto, mancano gli estratti conto dei quattro trimestri e sono presenti solo gli scalari interessi;
- anno 1997: I trimestre estratto conto incompleto manca il foglio nr. 2
dell'estratto conto ed è presente lo scalare interessi, II°-III°- IV° trimestre completi;
- anno 1998: incompleto, mancano il I° e II° trimestre, III° e IV° trimestre completi;
- anno 1999: incompleto, mancano gli estratti conto di tutti e IV trimestri e sono presenti gli scalari;
- anno 2000: incompleto, mancano gli estratti conto del I°- III° e IV° trimestre e sono presenti gli scalari;
- anno 2001: completo;
- anno 2002: completo;
- anno 2003: completo;
- anno 2004: completo:
- anno 2005: incompleto, I° trimestre completo, giugno, settembre, dicembre completi,
mancano i mesi di maggio, luglio, agosto, ottobre e
11 novembre;
- anno 2006: incompleto, marzo, giugno, settembre, dicembre completi, mancano i mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre;
- anno 2007: incompleto, i mesi di: marzo, giugno, settembre e dicembre completi, mancano i mesi di gennaio-febbraio-aprile-maggio-luglio-agosto- ottobre e novembre;
- anno 2008: incompleto, i mesi di: marzo-giugno-settembre-dicembre sono completi,
mancano i mesi di gennaio-febbraio-aprile-maggio-luglio-agosto- ottobre e novembre;
- anno 2009: incompleto i mesi di marzo-giugno-settembre-dicembre sono completi,
mancano i mesi di gennaio-febbraio-aprile-maggio-luglio-agosto- ottobre e novembre;
- anno 2010: incompleto i mesi di: marzo-giugno-settembre-dicembre sono completi,
mancano i mesi di gennaio-febbraio-aprile-maggio-luglio-agosto-ottobre e novembre;
- anno 2011: incompleto i mesi di: marzo-giugno-settembre-dicembre sono completi, mancano i mesi di gennaio-febbraio-aprile-maggio-luglioagosto-
ottobre e novembre;
- anno 2012: incompleto manca il mese di gennaio ed è presente l'estratto conto e lo scalare del mese di febbraio 2012 fino al 13/02/2012.
Nonostante la carenza documentale, il CTU ha provveduto per quanto riguarda il c/c 3454
a ricostruire i movimenti dal primo estratto conto utile al 30 giugno 1997, e per il c/c nr.
1042382 dall'estratto conto al 31 marzo 2004 apportando le dovute rettifiche, ovvero ove mancavano gli estratti conto intermedi a ripartire dal saldo in positivo, quale saldo del primo conto corrente, o dal saldo zero se il primo saldo di conto corrente risultasse in negativo, senza ricalcolare alcun interesse nei periodi mancati visto che non si conoscevano le effettive movimentazioni.
Orbene, con riferimento al conto corrente n. 3454, acceso in data 18.10.1990 e chiuso in data
13.02.2012, non si riscontra la presenza nel contratto di conto corrente della espressa accettazione della Clausola di reciprocità, con conseguente illegittima applicazione dell'anatocismo bancario;
per il conto corrente n. 10423J (poi divenuto n. 10423.82), acceso in data 27.11.2002 e chiuso in data 20.02.2012, la clausola di reciprocità risulta regolarmente sottoscritta ed accettata da parte attrice in data 27 novembre 2002 (art. 7 comma 2
12 “capitalizzazione degli interessi”) con conseguente legittima applicazione dell'anatocismo bancario;
con riferimento al conto corrente n. 4061.92, acceso in data 31.01.2012 e chiuso in data 16.09.2013 nessuna capitalizzazione illegittima.
Conclude il CTU che per il c/c n. 3454 le somme da recuperare ammontano ad €. 103.308,48;
per il c/c n. 10423.82 le somme da recuperare ammontano ad €. 38.557,89; per il c/c 4061.92 le
somme da recuperare ammontano ad €. 37.314,78.
Quanto all'accertata usura, occorre precisare che i saggi di interesse usurari – che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa – costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra legale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi,
anche in sede di esecuzione del contratto” (Corte di Cassazione ordinanza n. 27545 del 28
settembre 2023; Corte di Appello di Firenze del 4 aprile 2025, n. 627 ).
Nel caso di specie il CTU ha accertato l'usura per i conti correnti N. 3454 e 10423.18; per il
c/c n. 3454 le somme da recuperare ammontano ad €. 5.785,80.; per il c/c n. 10423.82 le somme
da recuperare ammontano ad €. 24.723,59.
Quanto al c/c 4061.92 non vi sono somme da recuperare non essendo stata riscontrata usura.
Ed invero, per come correttamente affermato dal giudice di prime cure sul punto, il tasso di interesse è stato pattuito specificamente e non risulta aver mai superato il tasso soglia usurario;
la capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata convenuta secondo il criterio della reciprocità; le spese, le commissioni (ivi compresa quella di massimo scoperto) e le valute sono state concordate puntualmente.
Il consulente tecnico d'ufficio – con valutazione sul punto certamente condivisibile – ha escluso in radice che, in relazione al conto corrente de quo, vi sia mai stato, sia al momento della sua stipulazione, sia nel corso del rapporto, il superamento del tasso soglia (cfr. pag.
14 dell 'elaborato peritale).
In merito all'asserito difetto di trasparenza con conseguente indeterminatezza del tasso di interesse in violazione dell'art. 1346 cod. civ., art. 6 Delibera CICR del 09/02/2000 e art. 117
13 Par TUB comma 4, si precisa che l' costituisce uno strumento di carattere informativo ma non un requisito tassativo, indefettibile del regolamento negoziale. Il legislatore ha
espressamente sanzionato con la nullità – del contratto o di singole clausole – solo i casi di non
Par corretta indicazione del TAEG, ma non anche quelli di violazione dell' , dunque non può applicarsi
il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB se sono stati correttamente indicati in contratto tutti i
Par costi che il cliente dovrà sostenere, anche se non correttamente inseriti nell' (Tribunale di
Modena, sentenza del 26.09.2017 n. 1692).
La divergenza ISC/TAEG non comporta la sanzione di nullità del contratto o delle singole clausole
in quanto è prevista nei soli casi di non corretta indicazione del TAEG (indice di costo nel
finanziamento al consumo) ma non anche nei casi di violazione dell'ISC, allorché tale “indicatore”
non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno essenziale, del contratto poiché è
un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della
prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto
Par contrattuale. La non corretta indicazione dell' non comporta la nullità dell'intero finanziamento
potendo, al più, integrare una violazione della normativa in tema di trasparenza e quindi dare luogo
ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto, in
quanto il predetto “indicatore” non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno
essenziale, del contratto poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e
non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o
determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo
negoziali. Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso
dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della
legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso
degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola
stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della
stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato
può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere
di buona fede nell'esecuzione del contratto (Tribunale di Bologna, sentenza n. 34 del 09.01.2018).
In definitiva, ritiene questa Corte che, alla luce dei sopra richiamati principi, della
14 documentazione in atti e delle risultanze della CTU, accertata l'usura relativa ai rapporti di conto corrente N.3454 e 10423.82, attesa l'applicazione di interessi ultralegali per tutti i conti correnti per cui è causa, la somma indebitamente percepita dalla Controparte_1
ammonta ad euro 209.690,54.
[...]
In definitiva l'appello merita accoglimento con conseguente riforma in toto della sentenza di primo grado e condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi, e delle spese di
CTU di primo grado.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Lamezia Terme n.698/2019 depositata in data 24.7.2019, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla ripetizione in favore della della complessiva Parte_1
somma di € 209.690,54;
2) condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al rimborso, in favore della parte appellante
[...]
delle spese del giudizio che liquida per il primo Parte_1
grado in 13.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA ed
IVA e per il presente grado di appello in euro 14.317,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, VA e Cpa da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
3) pone le spese della CTU disposta in primo grado in capo a parte appellata.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore
15 IO OI
16
Il Presidente
TO NI AR
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 280/2020 RGAC vertente
TRA
(GIÀ (PARTITA I.V.A. ) Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
corrente in Catanzaro, via Pugliese n. 10, in persona del legale rappresentante p.t. dott. Ing.
nato a [...] il [...] [codice fiscale ], Parte_3 CodiceFiscale_1
residente in [...], Via Pugliese, rappresentata e difesa dal prof. avv. Valerio Donato
[codice fiscale ], pec: giusta procura in CodiceFiscale_2 Email_1
calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
con sede in Piazza Salimbeni n. 3 Controparte_1 CP_1
(Cap. soc. € 9.001.756.820,70 int. vers.), codice fiscale n. PARTITA IVA P.IVA_2
, iscritta con lo stesso numero presso il Registro delle Imprese di , aderente P.IVA_3 CP_1
al Fondo Interbancario di tutela dei depositi, Capogruppo del Gruppo Bancario
[...]
[... 1030.6 – Cod. Gruppo 1030.6, in persona del Dott. Controparte_2 CP_3
(cod. fisc. ) nato a Palmanova (UD) il [...], in [...]
[...] C.F._3
di procura speciale ai rogiti dott. notaio in , in data 6 giugno 2018 Persona_1 CP_1
repertorio n. 36893 raccolta n.18357 registrata in il 7 giugno 2018 al n.3323, serie 1T, a CP_1
firma Avv. Riccardo Renzo Filippo QUAGLIANA, a ciò espressamente facoltizzato da delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2014 ai sensi del vigente Statuto
sociale, e della conseguente procura speciale ai rogiti dott. notaio in , in Persona_1 CP_1
data 12 maggio 2014 (sub.45), repertorio n.33190 raccolta n.15728, registrata in il 15 CP_1
maggio 2014 al n.2401 serie 1T, , rappresentata e difesa, rappresentata e difesa dall'avv.
US AR CA (Cod. Fisc. ) ed elettivamente domiciliata - CodiceFiscale_4
ai fini della presente procedura - presso il suo studio sito in Via Giudecca n. 1/B, Reggio
Calabria, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
All'esito dell'udienza del 24 giugno 2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante: < -accertare e dichiarare l'invalidità dei contratti di conto corrente N. 3454,
10423.82 e 4061.92 accesi dalla società presso la Parte_1 Controparte_1
rispettivamente, in data 18.10.1990, 27.11.2002, 31.01.2012 e chiusi in data 13.02.2012,
[...]
20.02.2012, 16.09.2013 per la determinazione e applicazione di interessi ultralegali, commissioni di
massimo scoperto e ulteriori oneri e spese legate al costo complessivo del credito e non dovuti in
quanto nulli per mancanza di causa e/o inde- terminatezza e/o illegittimi per tutte le motivazioni di
cui in premessa e, per l'effetto, in riforma degli impugnati capi della sentenza di primo grado,
-disporre conformemente alle risultanze dei conteggi effettuati a tale titolo dal CTU ai sensi
dell'art. 117 TUB nella consulenza disposta nel primo grado di giudizio in relazione ai tre rapporti
de quo (pagg. 9, 10, 11 dell'elaborato d'Ufficio);
- accertare e dichiarare l'usurarietà originaria relativa ai rapporti di conto corrente N. 3454
e 10423.82 per tutte le motivazioni di cui al presente atto di appello e, per l'effetto, in riforma degli
impugnati capi della sentenza di primo grado,
2 -disporre conformemente alle risultanze dei conteggi eseguiti a tale titolo dal CTU mediante
l'utilizzo della formula di cui alla legge 108/96 nella consulenza disposta nel primo grado di giudizio
in relazione ai suddetti due rapporti (pagg. 12, 13 dell'elaborato d'Ufficio);
-condannare la alla ripetizione in favore della Controparte_1 [...]
del complessivo importo pari alla sommatoria dei singoli saldi risultanti a credito Parte_1
della società, come ricalcolati nella CTU espletata in primo grado e, così, della complessiva somma di
€ 209.690,54, derivante dall'importo di € 109.094,28 [quale saldo complessivo ricalcolato del conto
N. 3454], di € 63.281,48 [quale saldo ricalcolato in relazione al conto N. 10423.82] e di € 37.314,78
[quale saldo ricalcato in ordine al conto N. 4061.92] e/o della somma di € 145.376,02 richiesta dalla
società correntista nell'atto di citazione del giudizio di primo grado in virtù delle risultanze
dell'elaborato econometrico di parte depositato in atti, o della diversa maggiore o minore somma
ritenuta di giustizia;
-disporre definitivamente a carico della il pagamento Controparte_1
delle spese della CTU disposta nel precedente grado di giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di primo grado e con vittoria di spese,
competenze ed onorari di causa di secondo grado da disporre in favore del distrattario difensore oltre
IVA e CPA come per legge..>>.
Per la banca appellata:
presupposti di legge ed, in ogni caso, respingere il gravame da ritenersi infondato in fatto e in diritto,
per le causali meglio esposte in narrativa e, conseguentemente, dichiarare che nessuna somma è dalla
dovuta all'odierna appellante;
Controparte_1
- Confermare, in toto, la Sentenza n. 698/2019 pubbl. il 24/07/2019, il Tribunale di Lamezia
Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico, Dott. Luca Nania;
- In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre
accessori, come per legge. >>.
I FATTI
proponeva azione di ripetizione di indebito nei confronti di Pt_1 Parte_4 [...]
chiedendo la restituzione della somma di euro 145.379,02, in CP_1 CP_1
relazione ai conti corrente nn. 3454, 406192, 1042382 accessi presso il citato istituto di credito,
3 lamentando l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultralegali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese,
dell'applicazione di interessi non dovuti e comunque usurari. Concludeva chiedendo di“
accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la
è creditrice della Banca MPS di € 145.379,02; riconoscere e accertare l'invalidità Parte_1
della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali; di quelli anatocistici con
capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto dei costi, competenze e
remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
accertare che sui conti corrente de quo si sono si sono
rinvenuti interessi non dovuti;
verificare, in ogni caso, come l'Istituto avverso abbia agito in dispregio
della L 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio
alla Procura della Repubblica competente. Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la
MPS, con la propria condotta contra legem, ha cagionato un danno all'attrice certo ed ingiusto da
calcolarsi in via equitativa, anche tenendo conto della movimentazione dei conti;
condannare,
pertanto l'istituto di credito convenuto al pagamento della somma ritenuta di giustizia;
col favore
delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di
averne fatto anticipo ex art 93 c.p.c.
Si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione Controparte_1
decennale dell'azione di ripetizione di indebito e comunque la sua inammissibilità ed infondatezza.
Formalizzatosi il contraddittorio tra le parti, venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI° comma c.p.c. e, depositate le stesse, il G.I. ammetteva i mezzi istruttori richiesti da parte attrice.
Veniva nominato, quale CTU, il Dott. il quale, all'udienza dell' 4.11.2016, Persona_2
prestava giuramento di rito. Veniva, pertanto, espletata la consulenza tecnica d'ufficio,
depositata in data 03/05/2017. In data 06/03/2018, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a sentenza, con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
4 Con sentenza n. n. 698/2019 pubbl. il 24/07/2019, il Tribunale di Lamezia Terme,
definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, così provvedeva: 1) rigetta la domanda attorea;
2) pone le spese della CTU
disposta in corso di causa in capo a parte attrice;
3) condanna parte attrice al pagamento delle spese
di lite sostenute da parte convenuta che liquida in euro 13.400,00 per compensi professionali, oltre
spese generali al 15%, CPA ed IVA.
Con atto di citazione in appello, notificato in data 17.02.2019, Parte_5
adiva in giudizio la per sentire accogliere le Controparte_1
conclusioni ivi formulate ed in epigrafe in dicate.
proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_5
- mancata applicazione al caso di specie dell'operatività del c.d. raccordo tecnico e sulla conseguente erronea interpretazione compiuta dal giudice di primo grado della giurisprudenza di legittimità. Il Giudice di prime cure ha ritenuto erroneamente la inidoneità del corredo documentale prodotto in giudizio dalla società correntista per la dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa restitutoria, in quanto lo stesso non risultava costituito da tutti gli estratti conto, bensì, da estratti conto depositati in sequenza periodica c.d. “ a singhiozzo” con ciò, negando la correttezza dell'operato posto in essere dal CTU;
- l'erroneità delle argomentazioni assunte dal giudice di prime cure a sostegno della statuizione oggetto del precedente capo impugnato ha comportato,
conseguentemente, l'erroneità della successiva statuizione contenente l'affermazione in ordine al mancato assolvimento in capo alla società correntista dell'onere probatorio mediante la richiesta istruttoria avanzata ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ.,
- erroneità della pronuncia di rigetto avendo il Giudice di prime cure fatto discendere dalla indeterminatezza [non accertata] rilevata dal vaglio [peraltro erroneo] del conto N.
4061.92 -aperto nel 2012 e chiuso nel 2013-, il rigetto in toto della domanda attorea, si che il mancato accertamento dell'indeterminatezza su un rapporto di conto corrente, [N.4061.92],
è stato esteso automaticamente sugli altri due conti [N. 3454 e N. 10423.82]; inoltre è stata
5 erroneamente disconosciuta l'indeterminatezza del predetto conto n. 4061.92 a seguito dell'indicazione del solo tan contrattuale
- mancato riconoscimento dell'usurarietà originaria per i conti correnti N. 3454 e N.
10423.82;
- erronea ritenuta validità da parte bdel giudice di primo gardo delle cms e cdf;
- erronea ritenuta legittima applicazione dell'anatocismo da parte dell'istituto bancario di cui al punto 3 lett. d.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 24 giugno 2025 erano, quindi,
precisate le conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione una volta decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di conclusionali e repliche.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
La vicenda per cui è controversia trae origine dalla richiesta avanzata dalla Società
di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte all'odierna Parte_1
appellata per un ammontare complessivo di 145.379,02, in relazione ai rapporti di conto corrente N. 3454, [acceso in data 18.10.1990 e chiuso in data 13.02.2012], N. 406192 [acceso in data 31.01.2012 e chiuso in data 16.09.2013], N. 1042382 (già 10423J) [acceso in data
27.11.2002 e chiuso in data 20.02.2012], intrattenuti con l' Controparte_4
[...]
In particolare, l'odierna appellante ha dedotto, in riferimento ai predetti rapporti,
l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultralegali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto nonché
dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e dell'applicazione di interessi non dovuti e comunque usurari, nonché della indeterminatezza del tasso effettivo globale per difetto di trasparenza.
A sostegno della domanda introdotta l'odierna appellante ha prodotto in primo grado l'elaborato peritale di parte e la documentazione relativa alle varie annualità degli estratti conto relativi ai predetti rapporti, sebbene tali estratti fossero incompleti relativamente ai conti N. 3454 e N. 10423.82 di alcuni mesi per ogni annualità, ovvero, presenti “ad intermittenza”.
6 Deduce parte appellante l'erroneità della sentenza per mancata applicazione al caso di specie dell'operatività del c.d. raccordo tecnico avendo errato il Giudice di prime cure ha ritenere la inidoneità del corredo documentale prodotto in giudizio dalla società correntista per la dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa restitutoria, in quanto lo stesso non risultava costituito da tutti gli estratti conto, bensì, da estratti conto depositati in sequenza periodica c.d. “ a singhiozzo”.
Orbene, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 33009 del 13/12/2019).
Dunque, in caso di azione di ripetizione dell'indebito, grava sul cliente l'onere di produrre gli estratti conto ex art. 2697 c.c..
Infatti, tale produzione prova i fatti principali e costitutivi della pretesa azionata, ossia:
• i pagamenti indebiti
• e, di conseguenza, quanto riscosso senza titolo dalla banca.
Al riguardo, non può accogliersi la censura alla sentenza nella parte in cui afferma che le lacune probatorie non possono essere colmate da un ordine di esibizione.
L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (Corte di Cassazione Ordinanza 3 novembre 2021 n. 31251).
Orbene, l'art. 119, c. IV, T.U.B. consente al correntista di ottenere dall'istituto di credito copia di tutta la documentazione inerente il rapporto negoziale fra loro esistente e, dunque, degli
7 estratti conto, iniziativa che non risulta sia stata infruttuosamente intrapresa dall'odierno appellante.
Il correntista ha diritto di ottenere la documentazione bancaria degli ultimi 10 anni (ex art. 119 c. 4 TUB). Tale diritto può essere esercitato in sede giudiziale ma prima è necessario che sia stata formulata una richiesta all'istituto di credito e che siano decorsi 90 giorni senza che quest'ultimo abbia adempito, dopodiché è possibile chiedere l'ordine di esibizione. Infatti,
l'esibizione documentale può essere disposta solo allorché il richiedente non disponga di nessun'altra modalità per accedere ai relativi documenti, pertanto, non può avere luogo quando il cliente avrebbe potuto richiedere la documentazione direttamente alla banca e non lo abbia fatto (La Corte di Cassazione, Sezione I, con l'ordinanza 8 aprile 2024, n. 9214).
Nel caso di specie, parte appellante non ha dato prova della sopra richiesta, con conseguente legittima pronuncia di inammissibilità dell'ordine di esibizione degli estratti conto ex art. 210 c.p.c..
Da ciò deriva il rigetto del secondo motivo di appello.
Tuttavia, la produzione degli estratti non costituisce una “prova legale esclusiva” e, nel caso in cui il cliente non produca tutti gli estratti conto, è possibile ricostruire il quadro contabile tramite:
• le contabili bancarie riferite alle singole operazioni,
• oppure le risultanze delle scritture contabili a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., (ma non l'estratto notarile delle stesse da cui risulti il mero saldo del conto (Cass.
10692/2007 e Cass. 23974/2010).
L'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente su cui grava l'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. 37800/2022). Infatti, laddove il correntista agisca giudizialmente in ripetizione di indebito, con la domanda di accertamento giudiziale del saldo e di ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione degli estratti conto, perché, con tale produzione, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti, sia la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi.
Ma l'estratto conto, come è stato precisato più volte dalla suprema Corte Corte (da ultimo
8 con ordinanza n. 6983 del 15 marzo 2024) non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto e, tuttavia,
in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974): e,
per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio (nel medesimo senso, Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; v.
altresì Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). Rilevano, altresì, la condotta processuale della controparte ed ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Ne deriva che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti: in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal “saldo a debito”, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti;
oppure, ove lo deduca la stessa banca, si potrà partire dal c.d. “saldo zero”. In mancanza di elementi nei due sensi indicati,
dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il predetto saldo iniziale degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore.
Orbene, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha disposto CTU perché “Provveda il CTU
a rideterminare i rapporti dare e di avere intercorrenti tra le parti, applicando il tasso di interesse
legale, a decorrere dalla data di apertura del conto corrente, fino al 09.07.1992, ed applicando, da detta
ultima data, fino alla chiusura del conto, oppure, se il conto non è ancora chiuso, alla data di notifica
dell'atto di citazione, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinare del tesoro,
9 annuale, o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro, emessi nei dodici
mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle
passive e tenendo, altresì conto, delle variazioni annuali di detto tasso” e “a rideterminare i rapporti
di dare e di avere intercorrenti tra le parti, epurandoli dall'applicazione delle poste
anatocistiche e da ogni forma di commissione di massimo scoperto, dalla data di apertura del conto
corrente sino alla chiusura ovvero, se il conto non è ancora chiuso, alla data di notifica dell'atto di
citazione”, disponendo, altresì, che nell'ipotesi di “ omessa produzione di tutti gli estratti di conto
corrente, provveda il CTU ai ricalcoli sopra indicati, partendo dal saldo in positivo, quale saldo del
primo conto corrente, o dal saldo zero se il primo saldo di conto corrente risultasse negativo”.
Il nominato consulente ha dato atto che la documentazione in atti e sulla base della quale ha effettuato la perizia per il c/c n. 4061.92 era costituita da tutti gli estratti conto e riassunti scalari relativi al periodo di analisi del conto corrente dal 31/01/2012 al 16/09/2013.
Al contrario per il Conto n. 1042382:
Anno 2003: incompleto, sono presenti solo prospetto competenze II°-III° e IV° trimestre;
anno 2004: incompleto, I° trimestre estratto conto e competenze manca lo scalare,
competenze II° trimestre tranne estratto conto e scalare, estratto conto III° trimestre incompleto manca la pagina 1 e competenze manca lo scalare;
IV° trimestre manca l'estratto conto e lo scalare presente quello delle competenze;
anno 2005: incompleto, mancano gli estratti conto trimestrali e gli scalari, sono presenti solo gli elementi per il conteggio delle competenze;
anno 2006: incompleto, mancano gli estratti conto trimestrali e gli scalari sono presenti solo gli elementi per il conteggio delle competenze;
anno 2007: incompleto, mancano gli estratti conto e gli scalari del I°- II°-III° trimestre e sono presenti i conteggi delle competenze, è presente la pagina 1 (UNO) dell'estratto conto di dicembre e il conteggio delle competenze, manca lo scalare;
anno 2008: incompleto, gennaio e febbraio non sono presenti, estratto conto del mese di marzo è presente la pagina 1 e il conteggio delle competenze manca lo scalare, aprile non presente, estratto conto del mese di maggio senza scalare interessi e prospetto competenze,
estratto conto del mese di giugno completo, mesi di luglio e agosto non presenti, mese di
10 settembre completo, ottobre e novembre mancanti, dicembre completo;
anno 2009: incompleto, tranne estratti conto dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre;
anno 2010: incompleto, tranne estratti conto dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre;
anno 2011: incompleto, tratte estratti conto dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre;
anno 2012: incompleto, tranne febbraio.
Per il Conto n. 3454:
- anno 1994: incompleto, mancano gli estratti conto dei quattro trimestri e sono presenti solo gli scalari interessi;
- - anno 1995: incompleto, mancano gli estratti conto dei quattro trimestri e sono presenti solo gli scalari interessi;
- anno 1996: incompleto, mancano gli estratti conto dei quattro trimestri e sono presenti solo gli scalari interessi;
- anno 1997: I trimestre estratto conto incompleto manca il foglio nr. 2
dell'estratto conto ed è presente lo scalare interessi, II°-III°- IV° trimestre completi;
- anno 1998: incompleto, mancano il I° e II° trimestre, III° e IV° trimestre completi;
- anno 1999: incompleto, mancano gli estratti conto di tutti e IV trimestri e sono presenti gli scalari;
- anno 2000: incompleto, mancano gli estratti conto del I°- III° e IV° trimestre e sono presenti gli scalari;
- anno 2001: completo;
- anno 2002: completo;
- anno 2003: completo;
- anno 2004: completo:
- anno 2005: incompleto, I° trimestre completo, giugno, settembre, dicembre completi,
mancano i mesi di maggio, luglio, agosto, ottobre e
11 novembre;
- anno 2006: incompleto, marzo, giugno, settembre, dicembre completi, mancano i mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre;
- anno 2007: incompleto, i mesi di: marzo, giugno, settembre e dicembre completi, mancano i mesi di gennaio-febbraio-aprile-maggio-luglio-agosto- ottobre e novembre;
- anno 2008: incompleto, i mesi di: marzo-giugno-settembre-dicembre sono completi,
mancano i mesi di gennaio-febbraio-aprile-maggio-luglio-agosto- ottobre e novembre;
- anno 2009: incompleto i mesi di marzo-giugno-settembre-dicembre sono completi,
mancano i mesi di gennaio-febbraio-aprile-maggio-luglio-agosto- ottobre e novembre;
- anno 2010: incompleto i mesi di: marzo-giugno-settembre-dicembre sono completi,
mancano i mesi di gennaio-febbraio-aprile-maggio-luglio-agosto-ottobre e novembre;
- anno 2011: incompleto i mesi di: marzo-giugno-settembre-dicembre sono completi, mancano i mesi di gennaio-febbraio-aprile-maggio-luglioagosto-
ottobre e novembre;
- anno 2012: incompleto manca il mese di gennaio ed è presente l'estratto conto e lo scalare del mese di febbraio 2012 fino al 13/02/2012.
Nonostante la carenza documentale, il CTU ha provveduto per quanto riguarda il c/c 3454
a ricostruire i movimenti dal primo estratto conto utile al 30 giugno 1997, e per il c/c nr.
1042382 dall'estratto conto al 31 marzo 2004 apportando le dovute rettifiche, ovvero ove mancavano gli estratti conto intermedi a ripartire dal saldo in positivo, quale saldo del primo conto corrente, o dal saldo zero se il primo saldo di conto corrente risultasse in negativo, senza ricalcolare alcun interesse nei periodi mancati visto che non si conoscevano le effettive movimentazioni.
Orbene, con riferimento al conto corrente n. 3454, acceso in data 18.10.1990 e chiuso in data
13.02.2012, non si riscontra la presenza nel contratto di conto corrente della espressa accettazione della Clausola di reciprocità, con conseguente illegittima applicazione dell'anatocismo bancario;
per il conto corrente n. 10423J (poi divenuto n. 10423.82), acceso in data 27.11.2002 e chiuso in data 20.02.2012, la clausola di reciprocità risulta regolarmente sottoscritta ed accettata da parte attrice in data 27 novembre 2002 (art. 7 comma 2
12 “capitalizzazione degli interessi”) con conseguente legittima applicazione dell'anatocismo bancario;
con riferimento al conto corrente n. 4061.92, acceso in data 31.01.2012 e chiuso in data 16.09.2013 nessuna capitalizzazione illegittima.
Conclude il CTU che per il c/c n. 3454 le somme da recuperare ammontano ad €. 103.308,48;
per il c/c n. 10423.82 le somme da recuperare ammontano ad €. 38.557,89; per il c/c 4061.92 le
somme da recuperare ammontano ad €. 37.314,78.
Quanto all'accertata usura, occorre precisare che i saggi di interesse usurari – che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa – costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra legale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi,
anche in sede di esecuzione del contratto” (Corte di Cassazione ordinanza n. 27545 del 28
settembre 2023; Corte di Appello di Firenze del 4 aprile 2025, n. 627 ).
Nel caso di specie il CTU ha accertato l'usura per i conti correnti N. 3454 e 10423.18; per il
c/c n. 3454 le somme da recuperare ammontano ad €. 5.785,80.; per il c/c n. 10423.82 le somme
da recuperare ammontano ad €. 24.723,59.
Quanto al c/c 4061.92 non vi sono somme da recuperare non essendo stata riscontrata usura.
Ed invero, per come correttamente affermato dal giudice di prime cure sul punto, il tasso di interesse è stato pattuito specificamente e non risulta aver mai superato il tasso soglia usurario;
la capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata convenuta secondo il criterio della reciprocità; le spese, le commissioni (ivi compresa quella di massimo scoperto) e le valute sono state concordate puntualmente.
Il consulente tecnico d'ufficio – con valutazione sul punto certamente condivisibile – ha escluso in radice che, in relazione al conto corrente de quo, vi sia mai stato, sia al momento della sua stipulazione, sia nel corso del rapporto, il superamento del tasso soglia (cfr. pag.
14 dell 'elaborato peritale).
In merito all'asserito difetto di trasparenza con conseguente indeterminatezza del tasso di interesse in violazione dell'art. 1346 cod. civ., art. 6 Delibera CICR del 09/02/2000 e art. 117
13 Par TUB comma 4, si precisa che l' costituisce uno strumento di carattere informativo ma non un requisito tassativo, indefettibile del regolamento negoziale. Il legislatore ha
espressamente sanzionato con la nullità – del contratto o di singole clausole – solo i casi di non
Par corretta indicazione del TAEG, ma non anche quelli di violazione dell' , dunque non può applicarsi
il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB se sono stati correttamente indicati in contratto tutti i
Par costi che il cliente dovrà sostenere, anche se non correttamente inseriti nell' (Tribunale di
Modena, sentenza del 26.09.2017 n. 1692).
La divergenza ISC/TAEG non comporta la sanzione di nullità del contratto o delle singole clausole
in quanto è prevista nei soli casi di non corretta indicazione del TAEG (indice di costo nel
finanziamento al consumo) ma non anche nei casi di violazione dell'ISC, allorché tale “indicatore”
non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno essenziale, del contratto poiché è
un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della
prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto
Par contrattuale. La non corretta indicazione dell' non comporta la nullità dell'intero finanziamento
potendo, al più, integrare una violazione della normativa in tema di trasparenza e quindi dare luogo
ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto, in
quanto il predetto “indicatore” non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno
essenziale, del contratto poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e
non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o
determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo
negoziali. Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso
dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della
legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso
degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola
stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della
stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato
può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere
di buona fede nell'esecuzione del contratto (Tribunale di Bologna, sentenza n. 34 del 09.01.2018).
In definitiva, ritiene questa Corte che, alla luce dei sopra richiamati principi, della
14 documentazione in atti e delle risultanze della CTU, accertata l'usura relativa ai rapporti di conto corrente N.3454 e 10423.82, attesa l'applicazione di interessi ultralegali per tutti i conti correnti per cui è causa, la somma indebitamente percepita dalla Controparte_1
ammonta ad euro 209.690,54.
[...]
In definitiva l'appello merita accoglimento con conseguente riforma in toto della sentenza di primo grado e condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi, e delle spese di
CTU di primo grado.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Lamezia Terme n.698/2019 depositata in data 24.7.2019, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla ripetizione in favore della della complessiva Parte_1
somma di € 209.690,54;
2) condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al rimborso, in favore della parte appellante
[...]
delle spese del giudizio che liquida per il primo Parte_1
grado in 13.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA ed
IVA e per il presente grado di appello in euro 14.317,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, VA e Cpa da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
3) pone le spese della CTU disposta in primo grado in capo a parte appellata.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore
15 IO OI
16
Il Presidente
TO NI AR