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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 31/07/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES, COMMA 3 C.P.C.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°1037/2024 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 07.05.2025 tra:
(c.f. ; Parte_1 C.F._1 rapp. e dif. dall'avv. ELIA MARCO;
opponente contro
c.f. ) in persona del legale rapp.te pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_1 rapp. e dif. dall'avv. ERROI LUCA;
opposta
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1 c.p.c.).
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 07.05.2025;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.04.2024, Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto del 15.03.2024 notificato il 28.03.2024
[...] da con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma complessiva Controparte_1 di €.49.451,79 a titolo di sorte capitale insoluta ed interessi di mora maturati in virtù del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo ipotecario per Notar del 1.02.2006 Persona_1
n.Rep.64.506 registrato in Brindisi il 3.02.2006 al n.406 e stipulato tra Banca di Roma S.p.A. e quale ex marito dell'opponente che ha ceduto in favore di quest'ultima il bene Controparte_2 ipotecato con verbale di separazione consensuale con assegnazione dei beni del Tribunale di Brindisi del 14.09.2015 n.rep.2332 trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brindisi
– Servizio di Pubblicità Immobiliare il 14.03.2016 ai nn.3488/2654, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- in via preliminare dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo ipotecario e/o del precetto sul presupposto del difetto di legittimazione attiva della CP_1
ovvero in difetto di titolarità e legittimazione del credito, ovvero della mancanza della prova
[...] con riferimento alla produzione del contratto di cessione dei crediti, ovvero della vessatorietà della clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine ovvero ancora dell'inidoneità del titolo stragiudiziale ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e, dunque, inesistenza del diritto della opposta ad agire in executivis;
- in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione attiva, di titolarità e legittimazione del credito della ovvero la vessatorietà della clausola relativa alla decadenza del Controparte_1 beneficio del termine;
- nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza/invalidità/nullità dell'atto di precetto avente ad oggetto l'immobile di proprietà degli odierni attori sul presupposto relativo alla situazione di difficoltà oggettiva, ovvero per la buona fede degli attori, ovvero per l'inapplicabilità della richiesta di pagamento integrale, ovvero per l'insussistenza dei presupposti di legge per invocare la decadenza dal beneficio del termine sulla scorta di computo tecnico del piano di ammortamento alla francese e, dunque, per la conseguente genericità del credito quantificato nell'atto di precetto, ovvero per il comportamento tenuto da controparte contrario ai doveri di correttezza e buona fede;
- dichiarare la nullità dell'atto di precetto avente ad oggetto l'immobile di proprietà della Sig.ra
[...] sul presupposto che la assegnazione in uso della casa coniugale al coniuge separato sia Pt_1 opponibile al creditore procedente, se trascritta in data anteriore all'esecuzione;
- dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata e dichiarare Controparte_1 pertanto la nullità del precetto opposto.
In particolare, l'opponente ha esposto che le veniva comunicato che il contratto di mutuo originario era stato ceduto ad nell'ambito di un'operazione di c.d. cartolarizzazione Controparte_1 realizzata ai sensi della Legge n.130 del 30.04.1999 e che, pertanto, era diventata Controparte_1
l'esclusivo titolare del credito, senza tuttavia fornire alcuna prova documentale dell'effettiva titolarità del credito e senza, in particolare, allegare il contratto di cessione, non potendosi ritenere sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B.
Pertanto, l'opponente contesta il totale difetto di legittimazione attiva di da cui Controparte_1 deriverebbe l'insussistenza della titolarità e della legittimazione del diritto di credito, in mancanza della prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco che consenta di potere affermare con certezza l'inclusione del contratto di cessione de quo.
Ritualmente costituitasi, – quale cessionaria dei crediti in blocco per Controparte_1 cartolarizzazione da a sua volta cessionaria dei crediti da a Controparte_3 Controparte_4 sua volta cessionaria dei crediti da Banca di Roma S.p.A. – ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Nel richiamare il recente orientamento di legittimità secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”, a sostegno della propria difesa ha prodotto copia: Controparte_1
(i) degli avvisi di cessione pubblicati sulla G.U. rispettivamente del 17.03.2007 n.32 (avviso di cessione crediti pro-soluto Banca di Roma S.p.A.–Capital Mortgage S.r.l. nel quale si precisa che “Tutti i crediti derivanti da contratti di mutuo fondiario regolati dall'art. 38 e ss T.U.B., con importo compreso tra €. 12.500,00 ed €. 250.000,00, erogati dalla Banca di Roma nel periodo dall'8 gennaio 2003 al 30 novembre 2006 in favore di persone fisiche residenti in
Italia”), del 1.10.2019 n.115 (avviso di cessione di crediti pro-soluto tra Controparte_5
e nel quale si precisa che “Tutti i crediti derivanti da contratti di
[...] Controparte_3 mutuo fondiario originati dalla Banca di Roma già in precedenza ceduti dalla Banca di Roma
Spa a ai sensi di un contratto di cessione intercorso in data 9 marzo Controparte_5
2007”) e del 18.11.2021 n.137 (avviso di cessione di crediti pro-soluto tra CP_3
e , dai quali sarebbe possibile individuare in modo preciso il
[...] Controparte_1 perimetro della cessione;
(ii) della dichiarazione formale della banca cedente del 13 aprile 2023, attestante che “tra i crediti compresi nella cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati nei Controparte_1 confronti di derivanti dal rapporto di mutuo numero 5001302837 Controparte_2 rogito notaio del 1° febbraio 2006 n. rep. 64.506, n. racc. 14866 di originarie euro Per_1
82.000,00”;
(iii) del contratto di cessione e dell'11.11.2021 CP_3 CP_1 CP_1
(proposta), e del contratto di cessione e CP_3 Controparte_1 dell'11.11.2021 (accettazione); (iv) dell'elenco delle posizioni cedute estratto dal sito internethttps://www.unicredit.it/it/info/operazionidicartolarizzazione.html, nel quale risulta riportata la posizione della debitrice odierna opponente indicata Parte_1 con il numero identificativo “NDG 66407234”, evidenziando che il numero NDG 66407234 identificativo della presente posizione risulta riportato nella medesima dichiarazione di cessione del 13 aprile 2023 rilasciata dalla cedente.
Va premesso che, con ordinanza resa nella fase cautelare in data 17.06.2024, il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione “rilevato che non vi è prova alcuna della cessione, né tale adempimento può essere sostituito dalla mera pubblicazione in GU della cessione (dovendosi ritenere che la pubblicazione di un atto la cui esistenza non è stata provata in alcun modo, non possa sopperire alla prova del medesimo atto)”.
La causa è stata istruita attraverso la documentazione in atti.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di “legittimazione attiva” (rectius di titolarità attiva nel rapporto) di Controparte_1
Sulla questione relativa alla legittimazione attiva della società cessionaria di crediti “in blocco” la recente giurisprudenza di legittimità si è assestata sui seguenti principi (v. da ultimo Cass.
n.3538/2025).
Intanto, la questione sollevata dall'odierna opponente, attenendo alla carenza di prova della legittimazione ad agire in executivis della intimante, riguarda non la legittimazione processuale, bensì la prova della titolarità del diritto di credito in forza del quale è stato intimato il precetto.
La differenza tra difetto di legittimazione attiva e titolarità d'azione è sostanziale.
Infatti, mentre il difetto di legittimazione, passiva ed attiva, è rilevabile in ogni stato e grado del processo, tranne i limiti del giudicato, il difetto di titolarità passiva, poiché attiene al merito, non è rilevabile mai d'ufficio, e soggiace, per l'effetto, alle normali regole e preclusioni dettate per il processo civile nei rispettivi gradi di merito (Cass. Civ. Sez. II 10 maggio 2010 n. 11284; Cass. Civ.
Sez. III 09 aprile 2009 n. 8699; Cass. Civ. Sez. III 30 maggio 2008 n. 14468; Cass. Civ. 06 marzo
2008 n. 6132; Cass. Civ. Sez. I 10 gennaio 2008 n. 355; Cass. Civ. Sez. I 28 febbraio 2007 n. 4776;
Cass. Civ. Sez. I 29 settembre 2006 n. 21192; Cass. Civ. Sez. III 26 settembre 2006 n. 20819; Cass.
Civ. Sez. III 14 giugno 2006 n. 13756) affidato alla disponibilità delle parti e, dunque, deve essere tempestivamente formulato (Cass. Civ. Sez. I 5 marzo 2012 n. 4304).
Ciò posto, e premesso che vanno distinte le questioni (i) della prova dell'avvenuta cessione in blocco quale vicenda traslativa, (ii) della prova che detta cessione riguardi la posizione creditoria controversa, (iii) della efficacia della cessione verso i debitori ceduti agli effetti di cui all'art. 1264 c.c., si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha di recente svolto sul punto una ricognizione della questione affermando per quanto qui interessa:
a) che "in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. […] anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data ";
b) che "la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera, sì, la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto" ma "non prova l'esistenza di quest'ultima (così espressamente Cass.
n.22151/2019; cfr. già in precedenza Cass. n.5997/2006 secondo cui "[…] la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. n.24798/2020; Cass. n.4116/2016)".
c) premesso inoltre che "la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità" e che "va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.[…], si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione" (Cass. n.17944/2023).
Dunque, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Peraltro verso l'avviso, unitamente ad altri elementi, possono eventualmente essere valutati come indizi dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero in presenza di ogni altro elemento che induca il giudice del merito a presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione.
Nel caso di specie la debitrice contesta sia l'esistenza del contratto di cessione fra la Banca di Roma
S.p.A. a la sia, ove si raggiunga la prova della cessione, l'inclusione dello CP_4 CP_4 specifico credito portato nel precetto nell'ambito di quelli oggetto di cessione in blocco.
Ad avviso del giudicante nel caso di specie la opposta ha fornito prova sia della sussistenza di un contratto di cessione, sia della inclusione nello stesso dello specifico credito.
Quanto al primo punto, chiarito che la prova del contratto di cessione può essere raggiunta in via indiziaria, gli elementi qualificanti dell'intervenuta cessione in blocco da Banca di Roma S.p.A. a nella specie sono rappresentati dalla pubblicazione dell'avviso ex art 58 T.U.B. Controparte_4 ad opera della cessionaria e, se è vero che nella specie non vi sia prova di analoga pubblicazione da parte della cedente (elemento ritenuto espressamente qualificante per l'esistenza delle cessione dalla giurisprudenza di legittimità in precedenza riportata) vi è la dichiarazione resa dalla banca cedente del 13 aprile 2023 (v. documento n.6 nel fascicolo di parte convenuta) attestante che “tra i crediti compresi nella cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti Controparte_1 di derivanti dal rapporto di mutuo numero 5001302837 rogito notaio Controparte_2 del 1° febbraio 2006 n. rep. 64.506, n. racc. 14866 di originarie euro 82.000,00” che, Per_1 pertanto, espressamente afferma che vi è stata la cessione e che il rapporto in contestazione era incluso nell'operazione negoziale c.d. di cartolarizzazione. È evidente che tale documento proveniente dalla cedente, nello specifico rapporto, sotto il profilo indiziario è un equipollente della pubblicazione dell'avviso ad opera della cedente come richiesto dalla pronuncia della Cassazione n.17944/2023 sopra richiamata.
Si tratta in entrambi i casi di atti formati ex post rispetto al contratto di cessione ed aventi valore confermativo e probatorio del rapporto negoziale pregresso.
Non meno rilevante ed anzi dirimente sotto il profilo indiziario, è la circostanza secondo la quale la cessionaria sia in possesso dell'originale del titolo esecutivo originariamente detenuto dalla cedente, il che costituisce anche prova dell'inclusione dello specifico rapporto fra i crediti ceduti.
Nella giurisprudenza di legittimità si è espressamente affermato che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del D.Lgs. n.385 del 1993 e sotto lo specifico profilo della inclusione di un dato credito fra quelli ceduti in blocco, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass., sez. 5 del 29.12.2017 n.31118; cfr.
Cass., sez. 3 del 13.06.2019 n.15884; Cass., sez. 3 del 10.02.2023 n.4277).
Nel caso di specie, la opposta ha depositato l'elenco dei crediti ceduti allegato al contratto di cessione ed all'avviso pubblicato in G.U. in forma di link;
si tratta di un elenco privo dei nominativi dei soggetti passivi per evidenti ragioni di tutela della riservatezza, ove ciascuna posizione soggettiva al pari di ciascun rapporto, sono contrassegnati da codici numerici, laddove il codice che qui interessa
è NDG 66407234 come emerge dalla diffida di pagamento inoltrata al debitore dalla banca cedente in data 13.04.2023 e dalla dichiarazione della cedente richiamata in precedenza, Controparte_3 codice che risulta nell'elenco dei crediti prodotto.
È evidente che nell'ambito di un rapporto di cessione che riguarda un numero considerevole di rapporti giuridici l'individuazione di ogni singolo rapporto in maniera anonima non può avvenire se non attraverso i numeri identificativi utilizzati dall'operatore bancario nella sua contabilità per individuare i rapporti con il cliente.
La corrispondenza del rapporto collegato al nominativo del debitore con quello connesso al numero di NDG e di rapporto indicati peraltro non è contestata dalla debitrice che non ha allegato l'erroneità dell'indicazione fornita né ha allegato di essere titolare di un rapporto contrassegnato con numero diverso.
Per le ragioni che precedono va dunque affermata la titolarità attiva nel credito azionato da parte di
Controparte_1
Anche gli altri motivi di opposizione vanno rigettati. Quanto alla presunta vessatorietà della clausola relativa alla c.d. decadenza del beneficio del termine prevista dall'art. 9 delle condizioni generali del contratto di mutuo, tale clausola – come evidenziato dalla opposta - prevede la risoluzione del contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno sette rate anche non consecutive e non, invece, di due rate come dedotto dall'odierna opponente.
Peraltro, tale previsione contrattuale è stata specificamente approvata dalla odierna opponente ai sensi dell'art.1341 c.c., e risulta conforme al dettato normativo di cui all'art. 40, comma 2 T.U.B. secondo il quale “La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata”.
Pertanto, non si rileva alcun profilo di illegittimità della clausola in questione.
Va rigettata anche l'eccezione di illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese.
Sul punto, si richiama la recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.15130 del
29.05.2024 la quale ha statuito in materia il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario,
a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Quanto, invece, all'eccezione attorea di indeterminatezza del credito intimato nel precetto, premesso che il creditore opposto non ha l'onere di indicare nel precetto la genesi del credito intimato, il dettaglio analitico delle rate pagate né la modalità di computo degli interessi di mora ben potendo limitarsi ad intimare l'esposizione residua sulla base del titolo esecutivo, nel caso di specie risulta che ha prodotto in giudizio un prospetto contabile dal quale emerge l'esposizione Controparte_1 debitoria complessivamente residua e derivante dal contratto di mutuo.
Infondata risulta anche l'eccezione di inidoneità del titolo stragiudiziale ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e di inesistenza del diritto di ad agire in executivis, Controparte_1 sull'assunto dell'opponente che il titolo azionato nel precetto è costituito da un contratto di mutuo condizionato e, pertanto, non è stata documentata l'effettiva dazione del danaro essendo la somma erogata costituita in deposito cauzionale e, quindi, giuridicamente vincolata nella sua disponibilità al realizzarsi di una serie di condizioni elencate nell'art. 11 del contratto di mutuo ipotecario.
Tali rilievi sono infondati. Sul punto si è recentemente pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.5968 del
6.03.2025, con la quale ha stabilito che “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Pertanto, il contratto di mutuo sottoscritto dall'opponente deve ritenersi valido ed efficace dal momento della consegna delle somme mutuate in favore del mutuatario che accusa in atti la ricezione delle stesse e ne rilascia formale quietanza – laddove, viceversa, la costituzione del deposito cauzionale costituisce un fatto successivo alla consegna giuridica e materiale del denaro.
Quanto, infine, all'eccezione di nullità dell'atto di precetto per inammissibilità dell'azione esecutiva sulla casa coniugale assegnata in uso al coniuge separato con atto trascritto in data anteriore all'esecuzione, i rilievi di parte attrice vanno rigettati poiché il creditore istante non risulta avere ancora promosso l'azione esecutiva e potranno, quindi, sollevarsi soltanto dinnanzi al Giudice dell'Esecuzione ex art. 615, comma 2 c.p.c..
Si osserva, inoltre, che il diritto vantato dall'assegnatario della casa coniugale non paralizza quello del creditore di procedere in executivis sul bene (v. Cass. n.12466 del 7.06.2012, Cass. n.6192 del
16.03.2007, Cass. n.4719 del 3.03.2006).
Peraltro, nel caso di specie, l'ipoteca volontaria sul bene immobile risulta iscritta il 2.02.2006 e, dunque, in data anteriore alla trascrizione del verbale di separazione consensuale del 14.03.2016, con la conseguenza che il provvedimento di assegnazione della casa familiare non è opponibile al creditore ipotecario odierno opposto in applicazione del consolidato principio della priorità della trascrizione.
Per tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo ed in particolare, quanto ai compensi, a norma del D.M. n.55/2014, tenuto conto dei parametri medi nonché della mancanza della fase della trattazione ed istruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di in persona del legale rapp.te pro tempore,
[...] Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 che si liquidano in €.5.810,00 per compensi, oltre 15% per rimb. forf. , Controparte_1
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Brindisi in data 30.07.2025 con sentenza depositata in modalità telematica in
Cancelleria a norma dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c..
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°1037/2024 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 07.05.2025 tra:
(c.f. ; Parte_1 C.F._1 rapp. e dif. dall'avv. ELIA MARCO;
opponente contro
c.f. ) in persona del legale rapp.te pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_1 rapp. e dif. dall'avv. ERROI LUCA;
opposta
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1 c.p.c.).
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 07.05.2025;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.04.2024, Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto del 15.03.2024 notificato il 28.03.2024
[...] da con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma complessiva Controparte_1 di €.49.451,79 a titolo di sorte capitale insoluta ed interessi di mora maturati in virtù del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo ipotecario per Notar del 1.02.2006 Persona_1
n.Rep.64.506 registrato in Brindisi il 3.02.2006 al n.406 e stipulato tra Banca di Roma S.p.A. e quale ex marito dell'opponente che ha ceduto in favore di quest'ultima il bene Controparte_2 ipotecato con verbale di separazione consensuale con assegnazione dei beni del Tribunale di Brindisi del 14.09.2015 n.rep.2332 trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brindisi
– Servizio di Pubblicità Immobiliare il 14.03.2016 ai nn.3488/2654, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- in via preliminare dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo ipotecario e/o del precetto sul presupposto del difetto di legittimazione attiva della CP_1
ovvero in difetto di titolarità e legittimazione del credito, ovvero della mancanza della prova
[...] con riferimento alla produzione del contratto di cessione dei crediti, ovvero della vessatorietà della clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine ovvero ancora dell'inidoneità del titolo stragiudiziale ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e, dunque, inesistenza del diritto della opposta ad agire in executivis;
- in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione attiva, di titolarità e legittimazione del credito della ovvero la vessatorietà della clausola relativa alla decadenza del Controparte_1 beneficio del termine;
- nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza/invalidità/nullità dell'atto di precetto avente ad oggetto l'immobile di proprietà degli odierni attori sul presupposto relativo alla situazione di difficoltà oggettiva, ovvero per la buona fede degli attori, ovvero per l'inapplicabilità della richiesta di pagamento integrale, ovvero per l'insussistenza dei presupposti di legge per invocare la decadenza dal beneficio del termine sulla scorta di computo tecnico del piano di ammortamento alla francese e, dunque, per la conseguente genericità del credito quantificato nell'atto di precetto, ovvero per il comportamento tenuto da controparte contrario ai doveri di correttezza e buona fede;
- dichiarare la nullità dell'atto di precetto avente ad oggetto l'immobile di proprietà della Sig.ra
[...] sul presupposto che la assegnazione in uso della casa coniugale al coniuge separato sia Pt_1 opponibile al creditore procedente, se trascritta in data anteriore all'esecuzione;
- dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata e dichiarare Controparte_1 pertanto la nullità del precetto opposto.
In particolare, l'opponente ha esposto che le veniva comunicato che il contratto di mutuo originario era stato ceduto ad nell'ambito di un'operazione di c.d. cartolarizzazione Controparte_1 realizzata ai sensi della Legge n.130 del 30.04.1999 e che, pertanto, era diventata Controparte_1
l'esclusivo titolare del credito, senza tuttavia fornire alcuna prova documentale dell'effettiva titolarità del credito e senza, in particolare, allegare il contratto di cessione, non potendosi ritenere sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B.
Pertanto, l'opponente contesta il totale difetto di legittimazione attiva di da cui Controparte_1 deriverebbe l'insussistenza della titolarità e della legittimazione del diritto di credito, in mancanza della prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco che consenta di potere affermare con certezza l'inclusione del contratto di cessione de quo.
Ritualmente costituitasi, – quale cessionaria dei crediti in blocco per Controparte_1 cartolarizzazione da a sua volta cessionaria dei crediti da a Controparte_3 Controparte_4 sua volta cessionaria dei crediti da Banca di Roma S.p.A. – ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Nel richiamare il recente orientamento di legittimità secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”, a sostegno della propria difesa ha prodotto copia: Controparte_1
(i) degli avvisi di cessione pubblicati sulla G.U. rispettivamente del 17.03.2007 n.32 (avviso di cessione crediti pro-soluto Banca di Roma S.p.A.–Capital Mortgage S.r.l. nel quale si precisa che “Tutti i crediti derivanti da contratti di mutuo fondiario regolati dall'art. 38 e ss T.U.B., con importo compreso tra €. 12.500,00 ed €. 250.000,00, erogati dalla Banca di Roma nel periodo dall'8 gennaio 2003 al 30 novembre 2006 in favore di persone fisiche residenti in
Italia”), del 1.10.2019 n.115 (avviso di cessione di crediti pro-soluto tra Controparte_5
e nel quale si precisa che “Tutti i crediti derivanti da contratti di
[...] Controparte_3 mutuo fondiario originati dalla Banca di Roma già in precedenza ceduti dalla Banca di Roma
Spa a ai sensi di un contratto di cessione intercorso in data 9 marzo Controparte_5
2007”) e del 18.11.2021 n.137 (avviso di cessione di crediti pro-soluto tra CP_3
e , dai quali sarebbe possibile individuare in modo preciso il
[...] Controparte_1 perimetro della cessione;
(ii) della dichiarazione formale della banca cedente del 13 aprile 2023, attestante che “tra i crediti compresi nella cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati nei Controparte_1 confronti di derivanti dal rapporto di mutuo numero 5001302837 Controparte_2 rogito notaio del 1° febbraio 2006 n. rep. 64.506, n. racc. 14866 di originarie euro Per_1
82.000,00”;
(iii) del contratto di cessione e dell'11.11.2021 CP_3 CP_1 CP_1
(proposta), e del contratto di cessione e CP_3 Controparte_1 dell'11.11.2021 (accettazione); (iv) dell'elenco delle posizioni cedute estratto dal sito internethttps://www.unicredit.it/it/info/operazionidicartolarizzazione.html, nel quale risulta riportata la posizione della debitrice odierna opponente indicata Parte_1 con il numero identificativo “NDG 66407234”, evidenziando che il numero NDG 66407234 identificativo della presente posizione risulta riportato nella medesima dichiarazione di cessione del 13 aprile 2023 rilasciata dalla cedente.
Va premesso che, con ordinanza resa nella fase cautelare in data 17.06.2024, il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione “rilevato che non vi è prova alcuna della cessione, né tale adempimento può essere sostituito dalla mera pubblicazione in GU della cessione (dovendosi ritenere che la pubblicazione di un atto la cui esistenza non è stata provata in alcun modo, non possa sopperire alla prova del medesimo atto)”.
La causa è stata istruita attraverso la documentazione in atti.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di “legittimazione attiva” (rectius di titolarità attiva nel rapporto) di Controparte_1
Sulla questione relativa alla legittimazione attiva della società cessionaria di crediti “in blocco” la recente giurisprudenza di legittimità si è assestata sui seguenti principi (v. da ultimo Cass.
n.3538/2025).
Intanto, la questione sollevata dall'odierna opponente, attenendo alla carenza di prova della legittimazione ad agire in executivis della intimante, riguarda non la legittimazione processuale, bensì la prova della titolarità del diritto di credito in forza del quale è stato intimato il precetto.
La differenza tra difetto di legittimazione attiva e titolarità d'azione è sostanziale.
Infatti, mentre il difetto di legittimazione, passiva ed attiva, è rilevabile in ogni stato e grado del processo, tranne i limiti del giudicato, il difetto di titolarità passiva, poiché attiene al merito, non è rilevabile mai d'ufficio, e soggiace, per l'effetto, alle normali regole e preclusioni dettate per il processo civile nei rispettivi gradi di merito (Cass. Civ. Sez. II 10 maggio 2010 n. 11284; Cass. Civ.
Sez. III 09 aprile 2009 n. 8699; Cass. Civ. Sez. III 30 maggio 2008 n. 14468; Cass. Civ. 06 marzo
2008 n. 6132; Cass. Civ. Sez. I 10 gennaio 2008 n. 355; Cass. Civ. Sez. I 28 febbraio 2007 n. 4776;
Cass. Civ. Sez. I 29 settembre 2006 n. 21192; Cass. Civ. Sez. III 26 settembre 2006 n. 20819; Cass.
Civ. Sez. III 14 giugno 2006 n. 13756) affidato alla disponibilità delle parti e, dunque, deve essere tempestivamente formulato (Cass. Civ. Sez. I 5 marzo 2012 n. 4304).
Ciò posto, e premesso che vanno distinte le questioni (i) della prova dell'avvenuta cessione in blocco quale vicenda traslativa, (ii) della prova che detta cessione riguardi la posizione creditoria controversa, (iii) della efficacia della cessione verso i debitori ceduti agli effetti di cui all'art. 1264 c.c., si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha di recente svolto sul punto una ricognizione della questione affermando per quanto qui interessa:
a) che "in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. […] anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data ";
b) che "la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera, sì, la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto" ma "non prova l'esistenza di quest'ultima (così espressamente Cass.
n.22151/2019; cfr. già in precedenza Cass. n.5997/2006 secondo cui "[…] la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. n.24798/2020; Cass. n.4116/2016)".
c) premesso inoltre che "la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità" e che "va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.[…], si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione" (Cass. n.17944/2023).
Dunque, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Peraltro verso l'avviso, unitamente ad altri elementi, possono eventualmente essere valutati come indizi dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero in presenza di ogni altro elemento che induca il giudice del merito a presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione.
Nel caso di specie la debitrice contesta sia l'esistenza del contratto di cessione fra la Banca di Roma
S.p.A. a la sia, ove si raggiunga la prova della cessione, l'inclusione dello CP_4 CP_4 specifico credito portato nel precetto nell'ambito di quelli oggetto di cessione in blocco.
Ad avviso del giudicante nel caso di specie la opposta ha fornito prova sia della sussistenza di un contratto di cessione, sia della inclusione nello stesso dello specifico credito.
Quanto al primo punto, chiarito che la prova del contratto di cessione può essere raggiunta in via indiziaria, gli elementi qualificanti dell'intervenuta cessione in blocco da Banca di Roma S.p.A. a nella specie sono rappresentati dalla pubblicazione dell'avviso ex art 58 T.U.B. Controparte_4 ad opera della cessionaria e, se è vero che nella specie non vi sia prova di analoga pubblicazione da parte della cedente (elemento ritenuto espressamente qualificante per l'esistenza delle cessione dalla giurisprudenza di legittimità in precedenza riportata) vi è la dichiarazione resa dalla banca cedente del 13 aprile 2023 (v. documento n.6 nel fascicolo di parte convenuta) attestante che “tra i crediti compresi nella cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti Controparte_1 di derivanti dal rapporto di mutuo numero 5001302837 rogito notaio Controparte_2 del 1° febbraio 2006 n. rep. 64.506, n. racc. 14866 di originarie euro 82.000,00” che, Per_1 pertanto, espressamente afferma che vi è stata la cessione e che il rapporto in contestazione era incluso nell'operazione negoziale c.d. di cartolarizzazione. È evidente che tale documento proveniente dalla cedente, nello specifico rapporto, sotto il profilo indiziario è un equipollente della pubblicazione dell'avviso ad opera della cedente come richiesto dalla pronuncia della Cassazione n.17944/2023 sopra richiamata.
Si tratta in entrambi i casi di atti formati ex post rispetto al contratto di cessione ed aventi valore confermativo e probatorio del rapporto negoziale pregresso.
Non meno rilevante ed anzi dirimente sotto il profilo indiziario, è la circostanza secondo la quale la cessionaria sia in possesso dell'originale del titolo esecutivo originariamente detenuto dalla cedente, il che costituisce anche prova dell'inclusione dello specifico rapporto fra i crediti ceduti.
Nella giurisprudenza di legittimità si è espressamente affermato che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del D.Lgs. n.385 del 1993 e sotto lo specifico profilo della inclusione di un dato credito fra quelli ceduti in blocco, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass., sez. 5 del 29.12.2017 n.31118; cfr.
Cass., sez. 3 del 13.06.2019 n.15884; Cass., sez. 3 del 10.02.2023 n.4277).
Nel caso di specie, la opposta ha depositato l'elenco dei crediti ceduti allegato al contratto di cessione ed all'avviso pubblicato in G.U. in forma di link;
si tratta di un elenco privo dei nominativi dei soggetti passivi per evidenti ragioni di tutela della riservatezza, ove ciascuna posizione soggettiva al pari di ciascun rapporto, sono contrassegnati da codici numerici, laddove il codice che qui interessa
è NDG 66407234 come emerge dalla diffida di pagamento inoltrata al debitore dalla banca cedente in data 13.04.2023 e dalla dichiarazione della cedente richiamata in precedenza, Controparte_3 codice che risulta nell'elenco dei crediti prodotto.
È evidente che nell'ambito di un rapporto di cessione che riguarda un numero considerevole di rapporti giuridici l'individuazione di ogni singolo rapporto in maniera anonima non può avvenire se non attraverso i numeri identificativi utilizzati dall'operatore bancario nella sua contabilità per individuare i rapporti con il cliente.
La corrispondenza del rapporto collegato al nominativo del debitore con quello connesso al numero di NDG e di rapporto indicati peraltro non è contestata dalla debitrice che non ha allegato l'erroneità dell'indicazione fornita né ha allegato di essere titolare di un rapporto contrassegnato con numero diverso.
Per le ragioni che precedono va dunque affermata la titolarità attiva nel credito azionato da parte di
Controparte_1
Anche gli altri motivi di opposizione vanno rigettati. Quanto alla presunta vessatorietà della clausola relativa alla c.d. decadenza del beneficio del termine prevista dall'art. 9 delle condizioni generali del contratto di mutuo, tale clausola – come evidenziato dalla opposta - prevede la risoluzione del contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno sette rate anche non consecutive e non, invece, di due rate come dedotto dall'odierna opponente.
Peraltro, tale previsione contrattuale è stata specificamente approvata dalla odierna opponente ai sensi dell'art.1341 c.c., e risulta conforme al dettato normativo di cui all'art. 40, comma 2 T.U.B. secondo il quale “La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata”.
Pertanto, non si rileva alcun profilo di illegittimità della clausola in questione.
Va rigettata anche l'eccezione di illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese.
Sul punto, si richiama la recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.15130 del
29.05.2024 la quale ha statuito in materia il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario,
a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Quanto, invece, all'eccezione attorea di indeterminatezza del credito intimato nel precetto, premesso che il creditore opposto non ha l'onere di indicare nel precetto la genesi del credito intimato, il dettaglio analitico delle rate pagate né la modalità di computo degli interessi di mora ben potendo limitarsi ad intimare l'esposizione residua sulla base del titolo esecutivo, nel caso di specie risulta che ha prodotto in giudizio un prospetto contabile dal quale emerge l'esposizione Controparte_1 debitoria complessivamente residua e derivante dal contratto di mutuo.
Infondata risulta anche l'eccezione di inidoneità del titolo stragiudiziale ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e di inesistenza del diritto di ad agire in executivis, Controparte_1 sull'assunto dell'opponente che il titolo azionato nel precetto è costituito da un contratto di mutuo condizionato e, pertanto, non è stata documentata l'effettiva dazione del danaro essendo la somma erogata costituita in deposito cauzionale e, quindi, giuridicamente vincolata nella sua disponibilità al realizzarsi di una serie di condizioni elencate nell'art. 11 del contratto di mutuo ipotecario.
Tali rilievi sono infondati. Sul punto si è recentemente pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.5968 del
6.03.2025, con la quale ha stabilito che “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Pertanto, il contratto di mutuo sottoscritto dall'opponente deve ritenersi valido ed efficace dal momento della consegna delle somme mutuate in favore del mutuatario che accusa in atti la ricezione delle stesse e ne rilascia formale quietanza – laddove, viceversa, la costituzione del deposito cauzionale costituisce un fatto successivo alla consegna giuridica e materiale del denaro.
Quanto, infine, all'eccezione di nullità dell'atto di precetto per inammissibilità dell'azione esecutiva sulla casa coniugale assegnata in uso al coniuge separato con atto trascritto in data anteriore all'esecuzione, i rilievi di parte attrice vanno rigettati poiché il creditore istante non risulta avere ancora promosso l'azione esecutiva e potranno, quindi, sollevarsi soltanto dinnanzi al Giudice dell'Esecuzione ex art. 615, comma 2 c.p.c..
Si osserva, inoltre, che il diritto vantato dall'assegnatario della casa coniugale non paralizza quello del creditore di procedere in executivis sul bene (v. Cass. n.12466 del 7.06.2012, Cass. n.6192 del
16.03.2007, Cass. n.4719 del 3.03.2006).
Peraltro, nel caso di specie, l'ipoteca volontaria sul bene immobile risulta iscritta il 2.02.2006 e, dunque, in data anteriore alla trascrizione del verbale di separazione consensuale del 14.03.2016, con la conseguenza che il provvedimento di assegnazione della casa familiare non è opponibile al creditore ipotecario odierno opposto in applicazione del consolidato principio della priorità della trascrizione.
Per tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo ed in particolare, quanto ai compensi, a norma del D.M. n.55/2014, tenuto conto dei parametri medi nonché della mancanza della fase della trattazione ed istruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di in persona del legale rapp.te pro tempore,
[...] Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 che si liquidano in €.5.810,00 per compensi, oltre 15% per rimb. forf. , Controparte_1
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Brindisi in data 30.07.2025 con sentenza depositata in modalità telematica in
Cancelleria a norma dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c..
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.