Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 765.
(Vendita del diritto ereditario fatta al coerede).
L'azione di rescissione non e' ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.
(Vendita del diritto ereditario fatta al coerede).
L'azione di rescissione non e' ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.
Commentari • 4
- 1. Dai tratti differenziali tra le comunioni civilistiche alla comunione ereditariaDanila La China · https://www.diritto.it/ · 13 maggio 2021 · 2.9703853
[…] D'altro canto, a riprova della bontà dell'assunto si possono richiamare le norme in tema di vendita di eredità o della sua quota (artt. 477, 765 e 1542 c.c.), che comprovano come la titolarità della quota sia riferibile all'intera universitas e non ai singoli cespiti. […]
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Giurisprudenza • 27
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 04/09/2025, n. 5805Provvedimento: […] Ne conseguiva che, ai sensi dell'art. 765 cc., l'appellante quale destinatario del legato non risponderebbe dei debiti del de cuius . Parimenti, ai sensi dell'art. 65 del DPR 600/1973, dei debiti tributari risponderebbero esclusivamente gli eredi.Leggi di più...
- eredità·
- rinunzia eredità·
- erede universale·
- interpretazione volontà de cuius·
- art. 765 cc·
- compensazione spese giudizio·
- art. 756 cc·
- legato·
- legittimazione passiva·
- art. 65 DPR 600/1973