Articolo 765 del Codice civile
Articolo 730Articolo 766
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19 aprile 1942
Art. 765.

(Vendita del diritto ereditario fatta al coerede).

L'azione di rescissione non e' ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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