CA
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/11/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. IT Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1041/23 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 P.IVA_1
procura speciale alle liti, dall'Avv. Leo Piccininni;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Viviana Fedon;
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale Controparte_2 P.IVA_2
alle liti, dall'Avv. Corrado Curzi;
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_2 C.F._2
speciale alle liti, dall'Avv. Chiara Vedovati;
(c.f. ), contumace;
Controparte_3 C.F._3
appellati avente ad oggetto: azione di responsabilità nei confronti del sindaco di società di capitali;
conclusioni:
1 appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in accoglimento dell'appello proposto
dal ed in riforma della sentenza del Tribunale di Ancona n. 1372/2023, Parte_1
respinta ogni contraria difesa, istanza e conclusione, accertare la responsabilità del Dott.
quale ex sindaco unico e revisore legale della per tutte le Controparte_1 Parte_1
ragioni esposte, in fatto e in diritto, nell'atto di appello;
e per l'effetto condannare il Dott. al pagamento in favore del a titolo di risarcimento Controparte_1 Parte_1
dei danni, della somma di € 1.650.375,73, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, eventualmente in via di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. In via istruttoria si insiste per la rinnovazione o l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio sui quesiti formulati
dal Giudice di primo grado, come richiesto nell'atto di appello. Con vittoria di spese ed onorari
di entrambi i gradi di giudizio”;
: “Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, nel merito in via Controparte_1
principale: respingere l'appello del (n. 105/2017), con sede legale in Parte_1
Roma, alla Via Nizza n. 63, C.F. e P.IVA n. , in quanto inammissibile, e/o P.IVA_1
improcedibile, e/o infondato in fatto ed in diritto e/o, comunque, non provato;
in ogni caso,
rigettare tutte le domande, anche istruttorie, avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto,
e/o nulle e/o annullabili, in tutto e/o in parte e, comunque, non provate;
in via preliminare o
pregiudiziale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di cui è causa ai sensi
del comma IV dell'art. 2407 c.c. come novellato dalla L. 14.3.2025, n. 35; nel merito in via di reiterazione e riproposizione: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accolte, in
tutto o in parte, le domande avanzate dall'Appellante, ai danni dell'esponente dottor CP_1
insistendo su e ribadendo, nonché riproponendo tutte le domande, istanze ed eccezioni,
[...]
nessuna esclusa, già formulate in primo grado e reiterate in appello, si richiede alla Ecc.ma
Corte adita, contrariis reiectis di voler così giudicare;
nel merito: rigettare integralmente tutte
le domande del oggi Appellante, anche istruttorie, nessuna esclusa, Parte_1
perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, in tutto e/o in parte nulle, annullabili, generiche
e non provate per le ragioni di cui in atti;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi
in cui venisse accertata, in tutto o in parte, una eventuale responsabilità del dottor CP_1
rispetto alle domande dell'Appellante, contenere l'eventuale condanna risarcitoria
[...]
2 entro i limiti fissati dal comma II dell'art. 2407 c.c. come novellato dalla L. 14.3.2025, n. 35;
sempre nel merito: nel caso non creduto in cui il dottor venisse condannato, Controparte_1
anche in via parziale rispetto alle domande dell'Appellante, (i) accertare e dichiarare che la compagnia di assicurazione (C.F.: avente Sede Legale Controparte_2 P.IVA_2
e Direzione Generale in Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma, che ha assunto il rischio derivante dal
contratto di assicurazione “Polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale” n.
825307420 del 4.12.2012, è tenuta ad indennizzare l'esponente e per l'effetto condannare il terzo chiamato in causa, la compagnia di assicurazione in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a tenere indenne e, quindi, a manlevare, nei termini e limiti
contrattuali, il dottor per quanto fosse condannato a corrispondere a parte Controparte_1
Appellante, a qualsiasi titolo, con condanna della al pagamento diretto Controparte_2
di quanto disposto dalla non creduta sentenza sfavorevole all'Esponente nel presente giudizio;
e, (ii) in ogni caso, condannare la medesima a tenere indenne il dottor Controparte_2
(con eventuale surroga) da e a pagare, in via diretta, tutte le spese di Controparte_1
assistenza e di difesa legale e tecnica maturate e maturande nel presente giudizio;
accertare e
dichiarare, per quanto occorrer possa, l'inammissibilità della documentazione prodotta
tardivamente dalla parte attrice oggi Appellante in sede di CTU ed espungerla dal fascicolo
processuale, nonché la nullità totale e/o parziale di tutti gli atti che direttamente o indirettamente
ne avessero tenuto conto;
sempre nel merito in via subordinata: nel denegato caso in cui vengano
accolte, in tutto o in parte, le domande risarcitorie avanzate dalla Controparte_4
nei confronti del dottor in solido con altri convenuti/terzi chiamati, accertare Controparte_1
e dichiarare la sua eventuale percentuale di responsabilità e l'altrui in ordine al verificarsi dei
presunti fatti dannosi, in maniera da determinare le singole responsabilità interne di tutti i
convenuti/terzi chiamati in giudizio, accertando la quota di eventuale danno da porre a carico
interamente al dottor e a ciascun soggetto solidalmente condannato, e per Controparte_1
l'effetto; accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1299 e 2055 c.c., il diritto di regresso del dottor nei confronti degli altri convenuti/terzi chiamati, con conseguente Controparte_1
condanna degli stessi a manlevare e tenere indenne il dottor di ogni somma, Controparte_1
spesa, onere che lo stesso fosse condannato a pagare, a qualunque titolo, alla predetta
3 Appellante, in considerazione delle rispettive quote di responsabilità; in via istruttoria:
ammettere le istanze istruttorie come formulate dal dottor in via analitica Controparte_1
nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. datata 16/06/2021 prodotta nel primo grado di
giudizio; ammettere la documentazione prodotta dal dottor rigettare Controparte_1
integralmente tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate sia in primo grado di giudizio, sia
nel presente grado di appello;
non ammettere e/o comunque, espungere dal fascicolo di causa la
documentazione prodotta tardivamente da parte TR (oggi Appellante) in corso di CTU e,
comunque, non tenerne conto ai fini della prova e della decisione;
in via di appello incidentale:
in parziale riforma della Sentenza di primo grado (i) accertare e dichiarare che la compagnia di
assicurazione (C.F.: ) avente Sede Legale e Direzione Controparte_2 P.IVA_2
Generale in Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma, che ha assunto il rischio derivante dal contratto di
assicurazione “Polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale” n. 825307420 del 4.12.2012, è in ogni caso tenuta a tenere indenne e, quindi, a manlevare, il dottor CP_1
nei termini e limiti contrattuali e di legge, con eventuale surroga, di tutte le spese di
[...]
assistenza e di difesa legale e tecnica maturate e maturande nel doppio grado giudizio e, per
l'effetto, (ii) disporre la condanna a carico della compagnia di assicurazione Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, anche in via diretta (con
[...]
eventuale surroga), di tutte spese, onorari di lite e accessori come per legge del doppio grado
giudizio; in ogni caso: rigettare ogni eventuale domanda del dott. nei confronti del Parte_2
dott. per le ragioni di cui in atti;
condannare l'Appellante (ex art. 96 cod. proc. civ.), CP_1
al risarcimento, nella misura che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa dei
danni sofferti dall'Appellato a seguito del fatto che controparte ha agito in giudizio nei confronti del dottor temerariamente o, comunque, con inescusabile leggerezza;
con Controparte_1
vittoria di spese, onorari di lite e accessori come per legge, tendo conto dei valori massimi del
D.M.55/2014 e succ. modd. e integr”;
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in via principale Controparte_2
respingere l'appello proposto dal fallimento perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite;
in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dal fallimento nei
4 confronti del dr. ritenere applicabile alla fattispecie l'articolo 2407 comma Controparte_1
II° c.c. nella versione risultante a seguito dell'entrata in vigore della Legge 14.03.2025 n. 35, e pertanto limitare l'obbligazione risarcitoria nei limiti rinvenibili nella predetta disposizione normativa;
nell'ipotesi di accoglimento della domanda proposta dal fallimento nei confronti del dr. dichiarare comunque la concorrente responsabilità dei soggetti chiamati Controparte_1
in causa da detto convenuto, specificando il gradiente di responsabilità di ognuno, determinando
l'ammontare del danno riferibile ad ogni singola quota come sopra determinata;
sempre in denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dal fallimento nei confronti del dr.
con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal questi nei confronti Controparte_1
Contr della determinare la prestazione di questa sulla base delle limitazioni di copertura rinvenibili nella polizza “Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale” n.
825307420 stipulata dal predetto convenuto in data 12/10/2012, limitando comunque la
prestazione al massimale di €450.000,00, limitando la copertura, nel caso di accertato concorso con gli altri soggetti chiamati in causa, al solo danno riferibile al gradiente di responsabilità
accertato in capo al dr. ed applicando all'indennizzo lo scoperto di polizza Controparte_1
del 10% del danno risarcibile con il minimo di € 1.000,00; sempre in denegata ipotesi di
accoglimento della domanda proposta dal ed in altrettanto denegata ipotesi di Parte_1
mancato accoglimento della eccezione della limitazione della copertura assicurativa prestata
dalla predetta compagnia riferibile alla sola quota di responsabilità propria dell'assicurato dr.
Contr
accertare e dichiarare il diritto di regresso ex artt. 1299 c.c. della ei Controparte_1
confronti dei corresponsabili sulla base delle rispettive quote di accertata responsabilità;
respingere per quanto di ragione l'appello incidentale proposto dal dr. ; Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni Parte_2
contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda, sia di merito, sia istruttoria, previo ogni
necessario accertamento e declaratoria, così giudicare: nel merito, in via principale, rigettare
l'appello e, in ogni caso, qualsivoglia domanda nei confronti del dott. in Parte_2
quanto prescritta, infondata in fatto e in diritto, nonché sfornita di prova, per una o più delle
ragioni esposte negli atti del presente giudizio d'appello e in quelli di primo grado qui richiamati, con conseguente conferma della Sentenza impugnata. In via subordinata: per la denegata e non
5 creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, di qualsivoglia domanda nei confronti del
dott. previa determinazione delle quote interne della responsabilità tra i Parte_2
diversi coobbligati in proporzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate: limitare la condanna del dott. alla sola quota di responsabilità Parte_2
allo stesso effettivamente ascrivibile, con esclusione di ogni responsabilità solidale con il dott.
e/o con gli altri soggetti evocati nel giudizio;
in ogni caso, per la denegata Controparte_1
ipotesi di riconoscimento di un vincolo di solidarietà, pronunciare il diritto del dott.
[...]
qualora richiesto di pagare somme eccedenti la propria quota di responsabilità, di Parte_2
rivalersi sulle altre parti del giudizio per l'eccedenza pronunciando le condanne del caso. In via
istruttoria: si oppone alla richiesta dell'Appellante di rinnovazione/integrazione della consulenza tecnica d'ufficio sui quesiti formulati dal Giudice di primo grado;
si eccepisce
l'inammissibilità della documentazione prodotta dal al CTU nel corso delle Parte_1
operazioni peritali in primo grado, in quanto tardiva e versata in giudizio successivamente alle
maturate preclusioni istruttorie, opponendosi alla sua acquisizione nel presente grado d'appello
(cfr. atto d'appello, p. 34, doc. C3). In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (inclusi IVA, CPA e rimborso spese
generali nella misura del 15%)”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparse di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da CP_1
, dei tre motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello principale e
[...]
dell'unico motivo in cui si esaurisce l'appello incidentale promosso da nei Controparte_1
confronti di Controparte_2
*****
6 I. L'eccezione di prescrizione sollevata da , incentrata sull'assunto Controparte_1
dell'inosservanza del termine quinquennale di prescrizione avente decorrenza dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 c.c. concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno, così come da ultimo disposto dalla norma di cui al quarto comma dell'art. 2407 c.c., si palesa non suscettibile di accoglimento.
Al riguardo, è sufficiente osservare che non ha mai sollevato l'eccezione di Controparte_1
prescrizione nel corso del primo grado.
Come noto, la prescrizione non è rilevabile d'ufficio e, dunque, la relativa eccezione, che peraltro ha svolto nel presente grado solo in sede di precisazione delle conclusioni, è Controparte_1
inammissibile giusto il disposto normativo di cui al secondo comma dell'art. 345 c.c.
II. I tre motivi dell'appello principale evidenziano profili di stretta connessione tali da indurre all'esame congiunto.
Vi è, infatti, che, per il tramite delle tre censure correlate, la curatela del fallimento di Pt_1
lamenta che il Tribunale di Ancona, muovendo da una non condivisibile declinazione del
[...]
principio della ragione più liquida, è giunto al rigetto dell'articolata pretesa risarcitoria all'esito di errato scrutinio critico del materiale probatorio, affidandosi, peraltro, alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (contraddittorie ed approssimative, secondo la prospettazione difensiva in esame) e disattendendo il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la prova del nesso di causalità tra l'agere negligente del sindaco di società di capitali ed il danno patito dalla società può essere fornito tramite un giudizio controfattuale affidato ad elementi presuntivi.
I motivo sono infondati.
Come emerge dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio, la curatela del fallimento, nell'esporre le ragioni della domanda di responsabilità, ha contestato a , che Controparte_1
ha ricoperto l'incarico di sindaco di dal 25.7.2013 al 30.6.2015, di: Parte_1
- non aver adeguatamente vigilato sull'operazione di aumento del capitale sociale di da euro 10.000,00 ad euro 3.940.000,00, aumento deliberato in data Parte_1
6.5.2013 e perfezionatosi in data 24.10.2013;
7 - di aver omesso adeguata attività di controllo in ordine alla sistematiche cessioni di credito,
intervenute tra (sia in qualità di cedente che di cessionaria) ed altre società Parte_1
riconducibili a (amministratore unico di , volte a celare Controparte_3 Parte_1
l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e, dunque, strumentali a conseguire l'indebita detrazione e l'indebita compensazione dell'IVA e, comunque, l'evasione dell'IRES;
Tanto premesso, occorre osservare che il Tribunale di Ancona, oltre a rilevare la carenza di adeguata dimostrazione del nesso di derivazione causale, ha colto un ulteriore (sebbene strettamente correlato) profilo ostativo all'accoglimento della pretesa risarcitoria nella mancata prova (e finanche specifica allegazione) del danno conseguenza delle prospettate condotte colpose.
In parte qua, il percorso motivazionale delineato dal Tribunale di Ancona è corretto e condivisile nonchè aderente al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il sindaco risponde del danno cagionato dall'amministratore che, appunto, abbia agito in carenza dei doveri di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c.
In altri e più compiuti termini, “in tema di responsabilità dei sindaci per omesso controllo dello
svolgimento di attività dannose da parte degli amministratori di società di capitali, non
disponendo i sindaci di poteri di veto o di sostituzione rispetto all'organo amministrativo, il
concetto di mancata produzione del danno, di cui all'art. 2407 cod. civ., va inteso nel senso che
è necessario che l'attività di vigilanza dei sindaci sia sempre improntata alla tempestiva
segnalazione agli organi competenti del pericolo di danno derivante dalla condotta degli
amministratori, in modo da porre in essere le condizioni legali per l'eliminazione preventiva, o
comunque l'attenuazione, dei danni conseguenti alla cattiva condotta gestoria (così, Sentenza
della Corte di Cassazione n. 24045 del 06/09/2021)”.
Altresì, “ l'accertamento della responsabilità del sindaco per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori di società di capitali richiede, non solo la prova dell'inerzia del sindaco rispetto
ai propri doveri di controllo e del danno conseguente alla condotta dell'amministratore, ma
anche che l'attore dimostri il nesso causale tra inerzia e danno, poiché l'omessa vigilanza rileva
8 solo quando l'attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio
(così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 28357 del 11/12/2020)”.
Infine, “la fattispecie di responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza, atteggiandosi come un'ipotesi di concorso nel fatto illecito altrui, richiede la prova da parte dell'attore
dell'inosservanza dei doveri di controllo, del danno derivante dalla condotta illecita
dell'amministratore e del nesso causale, che può ritenersi dimostrato se, in base a un giudizio
controfattuale ipotetico, l'adempimento degli obblighi di vigilanza avrebbe ragionevolmente
impedito o limitato il danno (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24004 del
27/08/2025)”.
Per quanto concerne il danno derivante dall'asserita omessa vigilanza sull'operazione di aumento del capitale sociale, va evidenziato che la curatela del fallimento non ha dimostrato se e in che misura tale evento abbia apportato sul piano concreto un pregiudizio alla società e ai creditori (a tal ultimo riguardo, occorre precisare che la curatela del fallimento non si è premurata di specificare se ha esercitato l'azione di responsabilità di cui all'art. 2393 c.c., di cui all'art. 2394
c.c. o entrambi i rimedi, né il decreto del giudice delegato recante la data del 4.11.2019 lumeggia la circostanza) ulteriore rispetto al danno derivante dall'emissione delle fatture per operazioni inesistenti.
In tale ottica, e sempre ponendosi sul piano concreto, giova evidenziare che, alla luce della documentazione prodotta, non vi è prova che l'aumento di capitale (che non risulta aver mai subito una riduzione al di sotto del minimo legale) abbia comportato un aggravamento del passivo in relazione ad obbligazioni ulteriori rispetto ai debiti tributari.
Dunque, anche qualora per mera ipotesi si volesse ritenere sussistente il profilo di responsabilità
del sindaco correlato alla carente vigilanza in ordine all'aumento di capitale sociale (evenienza,
peraltro, esclusa dal consulente tecnico d'ufficio; ivi si abbia per integralmente richiamata la relazione depositata in data 19.10.2022) e dunque qualora si volesse addebitare a CP_1
di non aver formulato la richiesta di cui al settimo comma dell'art. 2409 c.c. (l'unico
[...]
rimedio dotato, in concreto, di proficuità poiché l'intero capitale di era detenuto Parte_1
dalla società romena Birda Group International s.c., di cui era socio unico ed amministratore
9 sempre ), si potrebbe unicamente ritenere (in carenza di ulteriori elementi Controparte_3
conoscitivi) che tale omissione abbia agevolato la prosecuzione della “frode carosello”.
Si arriva, così, alla seconda e decisiva questione della responsabilità del sindaco CP_1
in ordine al danno patito dalla società e dai creditori sociali (ciò volendo presupporre
[...]
che il curatore del fallimento abbia agito anche ai sensi dell'art. 2394 c.c.) all'esito dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, evento reso possibile, secondo la prospettazione difensiva reiterata dalla difesa appellante, dall'omesso svolgimento di un controllo capillare e sostanziale
(e non a campione e formale) circa le operazioni cui inerivano le fatture.
In altri termini, occorre verificare se, anche volendo ipotizzare la sussistenza della condotta no
iure e contra ius addebitata al sindaco (consistita, appunto, nell'inerzia negligente, tale da risolversi nella cooperazione colposa all'agere illecito di ), la curatela del Controparte_3
fallimento abbia fornito adeguata prova dell'an e del quantum del danno conseguenza.
Ad avviso del Collegio, in carenza di ulteriori e specifici elementi probatori, deve ritenersi, in ragione del criterio conoscitivo contemplato dalla norma di cui al secondo comma dell'art. 115
c.p.c., che il danno conseguenza della condotta sopra stigmatizzata, lungi dal poter coincidere con il passivo del fallimento, debba essere limitato all'importo complessivo dell'IVA illecitamente compensata e detratta (volendo presupporre che il curatore del fallimento abbia agito anche ai sensi dell'art. 2394 c.c. e che, dunque, tra i creditori vi sia anche l'Erario), dell'IRES evasa e delle sanzioni.
Tanto premesso, vi è che la curatela del fallimento non ha fornito adeguata prova al riguardo, così
come già osservato dal Tribunale di Ancona all'esito di corretto scrutinio della documentazione tempestivamente depositata nel corso del primo grado.
L'attenzione, in primo luogo, si concentra sull'esame degli atti della Guardia di Finanza.
Il processo verbale di verifica del 20.9.2014 (doc. n.8), che non è stato prodotto nella sua completezza ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, dà contezza unicamente delle cessioni di credito ritenute simulate senza, tuttavia, fornire adeguati elementi conoscitivi in ordine all'IVA evasa nel periodo in cui ricoprì l'incarico di sindaco. Controparte_1
10 Il processo verbale di constatazione del 18.5.2015 (doc. n.10), che del pari non è stato prodotto nella sua integrità ed il cui contenuto ivi si abbia per richiamato, riferisce unicamente circostanze
(ritenute patologiche) in ordine all'operazione di aumento del capitale sociale.
Del decreto di sequestro della Guardia di Finanza del 23.5.2016 (doc. n.12) sono state prodotte soltanto le pagine dispari, ciò che preclude la corretta comprensione del testo e, dunque, ne compromette l'utilizzabilità probatoria.
Diversamente, la comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza del 20.5.2015 (doc.
n.11.), il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, fornisce elementi conoscitivi inerenti (anche) alle imposte evase nell'arco temporale in cui ricoprì Controparte_1
l'incarico di sindaco.
Trattasi, tuttavia, di un dato di partenza, e dunque incompleto, poiché non conduce all'accertamento della definitiva pretesa creditoria poi vantata dall'Agenzia delle Entrate.
La questione, peraltro, è stata correttamente intercettata dal consulente tecnico d'ufficio che, come si legge nella richiamata relazione, osserva che “a motivo della carenza documentale, non
si può avere contezza degli eventi successivi alla verifica della G.d.F., per quanto concerne:
l'emissione e notifica degli atti impositivi (avvisi di accertamento, irrogazione sanzioni, esecutività, )di parte di competente per territorio;
dell'eventuale contestazione totale o Pt_3
parziale da parte della , del P.V.C. emesso dalla G.d.F. e degli eventuali atti Parte_1
impositivi emessi da . Pt_3
Tali deduzioni appaiono condivisibili anche in ragione di una circostanza ancor più dirimente.
Vi è, infatti, che non risulta depositato lo stato passivo del fallimento di (al netto Parte_1
dell'estratto prodotto da ma volto a lumeggiare la sola insinuazione del Parte_2
credito vantato da quest'ultimo nei confronti di . Parte_1
Ciò si risolve nella mancata conoscenza dell'an e del quantum della pretesa creditoria dell'Agenzia delle Entrate relativa al periodo intercorrente dal 25.7.2013 al 30.6.2015, ammessa al passivo e, pertanto, “opponibile” anche agli altri creditori concorsuali e destinata ad essere soddisfatta tramite l'attivo del fallimento.
La rilevata lacuna conoscitiva non può essere superata per il tramite del ricorso al potere equitativo del giudice posto che, come noto, il criterio di liquidazione contemplato dalla norma
11 1226 c.c. ha un ambito di intervento limitato e residuale e, lungi dal poter essere impiegato per supplire alle carenze probatorie del danneggiato, può essere utilmente impiegato solo allorquando sussistano ragioni tali da rendere impossibile o oltremodo gravosa l'esatta quantificazione del danno (in tal senso, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 10850 del 10/07/2003 e
Sentenza della Corte di Cassazione n. 9244 del 18/04/2007).
Tali presupposti non ricorrono nel caso di specie, risultando possibile e non oltremodo gravoso per la curatela del fallimento produrre documentazione volta a lumeggiare l'entità delle imposte evase e delle correlate sanzioni, tramite le fatture emesse nel periodo in cui Controparte_1
ebbe a ricoprire l'incarico di sindaco.
III. Quanto osservato conduce al rigetto dei tre motivi dell'appello principale e, sempre facendo declinazione del principio della ragione più liquida, solleva dall'esame delle deduzioni difensive, reiterate dalle parti e dunque ancora integranti il thema decidendum, relative alla sussistenza o meno della condotta negligente addebitata a . Controparte_1
IV. L'unico motivo dell'appello incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuta assorbita, qualche conseguenza del rigetto della pretesa risarcitoria, anche la domanda formulata da nei confronti dell'assicuratore e volta Controparte_1 Controparte_2
a conseguire il rimborso delle spese sostenute dal sindaco per resistere alla domanda della curatela del fallimento.
Con più precisione, , onde lumeggiare la sussistenza dell'interesse all'esame Controparte_1
della propria domanda ritenuta assorbita, rappresenta che il diritto di credito al rimborso delle spese di resistenza sussiste al di là del rigetto della domanda principale e, in relazione al merito,
evidenzia che la clausola di cui all'art.
4.2. del contratto di assicurazione prevede che: “sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l' , Parte_4
entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si
riferisce la domanda”.
Il motivo è fondato nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Occorre muovere dalla considerazione che l'assicurato ha diritto al rimborso anche nell'ipotesi in cui la domanda risarcitoria del danneggiato sia stata rigettata poiché, come evidente, il pregiudizio patito dall'assicurato sussiste per il sol fatto della sopportazione delle spese.
12 In altri termini, “nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa
dell'assicurato, a seguito dell'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito
danni, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto
finalizzata all'obiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Ne
consegue che, pure nell'ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso
l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti
dall'art. 1917, comma 3, c.c. (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24409 del 03/11/2020;
in tal senso, anche Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4786 del 23/02/2021)”.
Pertanto, nonostante il rigetto dell'azione risarcitoria della curatela del fallimento, persiste l'interesse dell'assicurato alla delibazione della domanda da quest'ultimo formulata nei confronti dell'assicuratore.
Di contro, si palesano non suscettibili di condivisione le deduzioni difensive sviluppate dalla compagnia d'assicurazione, secondo cui vi sarebbe carenza di interesse poiché la regolamentazione delle spese del primo grado (ed anche del presente, come di seguito osservato)
è avvenuta alla luce della soccombenza.
Tale circostanza attiene al piano (successivo) del soddisfacimento del diritto di credito ma, di per sé, non consente di superare l'interesse di a conseguire la condanna anche Controparte_1
della compagnia di assicurazione in ragione del titolo contrattuale, ciò anche al fine di affrancarsi dall'eventuale rischio del mancata pagamento ad opera della procedura concorsuale.
Va da sé, e trattasi di considerazione ovvia, che non potrà conseguire il Controparte_1
rimborso sia dal fallimento che da ma ciò, lo si ripete, attiene ad un Controparte_2
piano successivo ed estraneo al perimetro della domanda.
Vi è, tuttavia, che la clausola di cui all'art. 4.2., vagliata alla luce dei canoni di interpretazione di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., risulta riproduttiva della norma di cui al terzo comma dell'art. 1917
c.c.
Esigenze di nomofilachia inducono ad aderire all'orientamento maggioritario secondo cui
“nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato,
13 ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente
esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma,
formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, "sostenute", nonché del disposto
dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte
dall'assicurato (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21290 del 05/07/2022; in tal senso,
anche Ordinanza della Corte di Cassazione n. 26683 del 15/09/2023)”.
Altresì, merita necessaria condivisione il consolidato principio secondo cui il diritto dell'assicurato al rimborso delle spese di resistenza esige quantomeno che l'attività difensiva svolta per resistere dalla domanda del danneggiato non si palesi sprovvista di proficuità già ex
ante.
In altri e più compiuti termini, “l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, se convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione, da parte dell'assicuratore,
delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea;
tale diritto sussiste sia nel caso in cui la
domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo
qualora manchi o sia inefficace la copertura assicurativa, circostanza che spetta al giudice
accertare, anche incidentalmente, oppure quando le spese di resistenza sostenute dall'assicurato
siano state superflue, eccessive od avventate (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4786
del 23/02/2021)”.
Declinando tale principii al caso di specie, occorre osservare che , Controparte_1
disattendendo il proprio onere, non ha dimostrato l'effettiva sopportazione di spese, ovvero l'effettiva corresponsione di somme (tampoco a favore del proprio consulente di parte), al netto dell'avvenuto pagamento del contributo unificato nel primo grado (euro 1.036,00) e nel presente grado (euro 770,00), nonché dell'anticipo al consulente tecnico d'ufficio per l'importo (euro
1.900,00).
Al riguardo, va precisato che ha pagato il contributo unificato (anche) in Controparte_1
ragione della domanda promossa ai sensi dell'art. 2055 c.c. nei confronti del chiamato CP_3
individuato come corresponsabile del danno lamentato dalla curatela del fallimento in
[...]
qualità di amministratore di Parte_1
14 Tale domanda è stata formulata anche nell'interesse della compagnia di assicurazione (che,
invero, su tale circostanza ha fondato la pretesa di una riduzione della copertura assicurativa).
Di contro, il diritto alla ripetizione non può estendersi alle spese di soccombenza relative al rapporto processuale intercorso tra e e relative alla Controparte_1 Parte_2
consulenza tecnica d'ufficio (spese poste a carico di in misura di un terzo), Controparte_1
trattandosi di ipotesi che esula dal perimetro della clausola di cui all'art.
4.2. del contratto di assicurazione (limitato alle spese di resistenza).
Peraltro, il Tribunale di Ancona ha ritenuto non giustificata, così come si legge nella sentenza impugnata, la chiamata in causa di e sul punto (come di seguito osservato) si Parte_2
è formato il giudicato interno).
Infine, va evidenziato che non ha provato, ed invero nemmeno allegato, Controparte_2
che ha già ricevuto il pagamento della complessiva somma di euro 3.706,00 Controparte_1
dalla curatela del fallimento.
La pretesa, pertanto, deve essere accolta nei limiti dell'importo sopra indicato, senza alcuna statuizione in ordine alla debenza degli interessi in carenza di espressa domanda sul punto.
V. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza attesa la carenza di ragioni idonee a sostenere ipotesi di compensazione integrale o parziale.
Al riguardo, occorre osservare che la curatela del fallimento è soccombente anche nei riguardi di per il sol fatto di aver convenuto quest'ultimo nel giudizio d'appello senza, Parte_2
tuttavia, aver formulato alcuna domanda nei sui confronti (mentre, come si legge nella rispettiva comparsa di risposta, “il dott. presta quiescenza alla Sentenza limitatamente ed CP_1
esclusivamente per la specifica parte relativa alla posizione dott. ). Parte_2
La difese appellate hanno svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi effettivamente necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi per quanto concerne l'attività svolta dalle difese di Controparte_1
e dall'assicuratore e a quelli minimi per quanto concerne la difesa svolta da Parte_2
(che ha partecipato al giudizio d'appello senza essere stato destinatario di alcuna domanda).
Il valore della domanda relativa al rapporto processuale intercorso tra la curatela del fallimento e deve essere determinato in ragione dell'entità della pretesa risarcitoria mentre Controparte_1
15 occorre considerare l'importo della copertura assicurativa per quanto concerne la regolamentazione delle spese tra e parte appellante. Controparte_2
Per quanto concerne la posizione di infine, la controversia è di complessità Parte_2
bassa e di valore indeterminabile.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti dell'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al rimborso, Controparte_2
in favore di , della complessiva somma di euro 3.706,00; Controparte_1
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna la curatela del fallimento di all'immediato pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 24.064,00 per Controparte_1
compenso ed euro 770,00 per spese oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna la curatela del fallimento di all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 14.239,00 per Controparte_2
compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna la curatela del fallimento di all'immediato pagamento, in favore di Parte_1
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.473,00 per Parte_2
compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 21.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. IT Savino
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. IT Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1041/23 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 P.IVA_1
procura speciale alle liti, dall'Avv. Leo Piccininni;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Viviana Fedon;
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale Controparte_2 P.IVA_2
alle liti, dall'Avv. Corrado Curzi;
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_2 C.F._2
speciale alle liti, dall'Avv. Chiara Vedovati;
(c.f. ), contumace;
Controparte_3 C.F._3
appellati avente ad oggetto: azione di responsabilità nei confronti del sindaco di società di capitali;
conclusioni:
1 appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in accoglimento dell'appello proposto
dal ed in riforma della sentenza del Tribunale di Ancona n. 1372/2023, Parte_1
respinta ogni contraria difesa, istanza e conclusione, accertare la responsabilità del Dott.
quale ex sindaco unico e revisore legale della per tutte le Controparte_1 Parte_1
ragioni esposte, in fatto e in diritto, nell'atto di appello;
e per l'effetto condannare il Dott. al pagamento in favore del a titolo di risarcimento Controparte_1 Parte_1
dei danni, della somma di € 1.650.375,73, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, eventualmente in via di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. In via istruttoria si insiste per la rinnovazione o l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio sui quesiti formulati
dal Giudice di primo grado, come richiesto nell'atto di appello. Con vittoria di spese ed onorari
di entrambi i gradi di giudizio”;
: “Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, nel merito in via Controparte_1
principale: respingere l'appello del (n. 105/2017), con sede legale in Parte_1
Roma, alla Via Nizza n. 63, C.F. e P.IVA n. , in quanto inammissibile, e/o P.IVA_1
improcedibile, e/o infondato in fatto ed in diritto e/o, comunque, non provato;
in ogni caso,
rigettare tutte le domande, anche istruttorie, avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto,
e/o nulle e/o annullabili, in tutto e/o in parte e, comunque, non provate;
in via preliminare o
pregiudiziale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di cui è causa ai sensi
del comma IV dell'art. 2407 c.c. come novellato dalla L. 14.3.2025, n. 35; nel merito in via di reiterazione e riproposizione: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accolte, in
tutto o in parte, le domande avanzate dall'Appellante, ai danni dell'esponente dottor CP_1
insistendo su e ribadendo, nonché riproponendo tutte le domande, istanze ed eccezioni,
[...]
nessuna esclusa, già formulate in primo grado e reiterate in appello, si richiede alla Ecc.ma
Corte adita, contrariis reiectis di voler così giudicare;
nel merito: rigettare integralmente tutte
le domande del oggi Appellante, anche istruttorie, nessuna esclusa, Parte_1
perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, in tutto e/o in parte nulle, annullabili, generiche
e non provate per le ragioni di cui in atti;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi
in cui venisse accertata, in tutto o in parte, una eventuale responsabilità del dottor CP_1
rispetto alle domande dell'Appellante, contenere l'eventuale condanna risarcitoria
[...]
2 entro i limiti fissati dal comma II dell'art. 2407 c.c. come novellato dalla L. 14.3.2025, n. 35;
sempre nel merito: nel caso non creduto in cui il dottor venisse condannato, Controparte_1
anche in via parziale rispetto alle domande dell'Appellante, (i) accertare e dichiarare che la compagnia di assicurazione (C.F.: avente Sede Legale Controparte_2 P.IVA_2
e Direzione Generale in Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma, che ha assunto il rischio derivante dal
contratto di assicurazione “Polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale” n.
825307420 del 4.12.2012, è tenuta ad indennizzare l'esponente e per l'effetto condannare il terzo chiamato in causa, la compagnia di assicurazione in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a tenere indenne e, quindi, a manlevare, nei termini e limiti
contrattuali, il dottor per quanto fosse condannato a corrispondere a parte Controparte_1
Appellante, a qualsiasi titolo, con condanna della al pagamento diretto Controparte_2
di quanto disposto dalla non creduta sentenza sfavorevole all'Esponente nel presente giudizio;
e, (ii) in ogni caso, condannare la medesima a tenere indenne il dottor Controparte_2
(con eventuale surroga) da e a pagare, in via diretta, tutte le spese di Controparte_1
assistenza e di difesa legale e tecnica maturate e maturande nel presente giudizio;
accertare e
dichiarare, per quanto occorrer possa, l'inammissibilità della documentazione prodotta
tardivamente dalla parte attrice oggi Appellante in sede di CTU ed espungerla dal fascicolo
processuale, nonché la nullità totale e/o parziale di tutti gli atti che direttamente o indirettamente
ne avessero tenuto conto;
sempre nel merito in via subordinata: nel denegato caso in cui vengano
accolte, in tutto o in parte, le domande risarcitorie avanzate dalla Controparte_4
nei confronti del dottor in solido con altri convenuti/terzi chiamati, accertare Controparte_1
e dichiarare la sua eventuale percentuale di responsabilità e l'altrui in ordine al verificarsi dei
presunti fatti dannosi, in maniera da determinare le singole responsabilità interne di tutti i
convenuti/terzi chiamati in giudizio, accertando la quota di eventuale danno da porre a carico
interamente al dottor e a ciascun soggetto solidalmente condannato, e per Controparte_1
l'effetto; accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1299 e 2055 c.c., il diritto di regresso del dottor nei confronti degli altri convenuti/terzi chiamati, con conseguente Controparte_1
condanna degli stessi a manlevare e tenere indenne il dottor di ogni somma, Controparte_1
spesa, onere che lo stesso fosse condannato a pagare, a qualunque titolo, alla predetta
3 Appellante, in considerazione delle rispettive quote di responsabilità; in via istruttoria:
ammettere le istanze istruttorie come formulate dal dottor in via analitica Controparte_1
nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. datata 16/06/2021 prodotta nel primo grado di
giudizio; ammettere la documentazione prodotta dal dottor rigettare Controparte_1
integralmente tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate sia in primo grado di giudizio, sia
nel presente grado di appello;
non ammettere e/o comunque, espungere dal fascicolo di causa la
documentazione prodotta tardivamente da parte TR (oggi Appellante) in corso di CTU e,
comunque, non tenerne conto ai fini della prova e della decisione;
in via di appello incidentale:
in parziale riforma della Sentenza di primo grado (i) accertare e dichiarare che la compagnia di
assicurazione (C.F.: ) avente Sede Legale e Direzione Controparte_2 P.IVA_2
Generale in Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma, che ha assunto il rischio derivante dal contratto di
assicurazione “Polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale” n. 825307420 del 4.12.2012, è in ogni caso tenuta a tenere indenne e, quindi, a manlevare, il dottor CP_1
nei termini e limiti contrattuali e di legge, con eventuale surroga, di tutte le spese di
[...]
assistenza e di difesa legale e tecnica maturate e maturande nel doppio grado giudizio e, per
l'effetto, (ii) disporre la condanna a carico della compagnia di assicurazione Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, anche in via diretta (con
[...]
eventuale surroga), di tutte spese, onorari di lite e accessori come per legge del doppio grado
giudizio; in ogni caso: rigettare ogni eventuale domanda del dott. nei confronti del Parte_2
dott. per le ragioni di cui in atti;
condannare l'Appellante (ex art. 96 cod. proc. civ.), CP_1
al risarcimento, nella misura che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa dei
danni sofferti dall'Appellato a seguito del fatto che controparte ha agito in giudizio nei confronti del dottor temerariamente o, comunque, con inescusabile leggerezza;
con Controparte_1
vittoria di spese, onorari di lite e accessori come per legge, tendo conto dei valori massimi del
D.M.55/2014 e succ. modd. e integr”;
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in via principale Controparte_2
respingere l'appello proposto dal fallimento perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite;
in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dal fallimento nei
4 confronti del dr. ritenere applicabile alla fattispecie l'articolo 2407 comma Controparte_1
II° c.c. nella versione risultante a seguito dell'entrata in vigore della Legge 14.03.2025 n. 35, e pertanto limitare l'obbligazione risarcitoria nei limiti rinvenibili nella predetta disposizione normativa;
nell'ipotesi di accoglimento della domanda proposta dal fallimento nei confronti del dr. dichiarare comunque la concorrente responsabilità dei soggetti chiamati Controparte_1
in causa da detto convenuto, specificando il gradiente di responsabilità di ognuno, determinando
l'ammontare del danno riferibile ad ogni singola quota come sopra determinata;
sempre in denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dal fallimento nei confronti del dr.
con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal questi nei confronti Controparte_1
Contr della determinare la prestazione di questa sulla base delle limitazioni di copertura rinvenibili nella polizza “Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale” n.
825307420 stipulata dal predetto convenuto in data 12/10/2012, limitando comunque la
prestazione al massimale di €450.000,00, limitando la copertura, nel caso di accertato concorso con gli altri soggetti chiamati in causa, al solo danno riferibile al gradiente di responsabilità
accertato in capo al dr. ed applicando all'indennizzo lo scoperto di polizza Controparte_1
del 10% del danno risarcibile con il minimo di € 1.000,00; sempre in denegata ipotesi di
accoglimento della domanda proposta dal ed in altrettanto denegata ipotesi di Parte_1
mancato accoglimento della eccezione della limitazione della copertura assicurativa prestata
dalla predetta compagnia riferibile alla sola quota di responsabilità propria dell'assicurato dr.
Contr
accertare e dichiarare il diritto di regresso ex artt. 1299 c.c. della ei Controparte_1
confronti dei corresponsabili sulla base delle rispettive quote di accertata responsabilità;
respingere per quanto di ragione l'appello incidentale proposto dal dr. ; Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni Parte_2
contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda, sia di merito, sia istruttoria, previo ogni
necessario accertamento e declaratoria, così giudicare: nel merito, in via principale, rigettare
l'appello e, in ogni caso, qualsivoglia domanda nei confronti del dott. in Parte_2
quanto prescritta, infondata in fatto e in diritto, nonché sfornita di prova, per una o più delle
ragioni esposte negli atti del presente giudizio d'appello e in quelli di primo grado qui richiamati, con conseguente conferma della Sentenza impugnata. In via subordinata: per la denegata e non
5 creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, di qualsivoglia domanda nei confronti del
dott. previa determinazione delle quote interne della responsabilità tra i Parte_2
diversi coobbligati in proporzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate: limitare la condanna del dott. alla sola quota di responsabilità Parte_2
allo stesso effettivamente ascrivibile, con esclusione di ogni responsabilità solidale con il dott.
e/o con gli altri soggetti evocati nel giudizio;
in ogni caso, per la denegata Controparte_1
ipotesi di riconoscimento di un vincolo di solidarietà, pronunciare il diritto del dott.
[...]
qualora richiesto di pagare somme eccedenti la propria quota di responsabilità, di Parte_2
rivalersi sulle altre parti del giudizio per l'eccedenza pronunciando le condanne del caso. In via
istruttoria: si oppone alla richiesta dell'Appellante di rinnovazione/integrazione della consulenza tecnica d'ufficio sui quesiti formulati dal Giudice di primo grado;
si eccepisce
l'inammissibilità della documentazione prodotta dal al CTU nel corso delle Parte_1
operazioni peritali in primo grado, in quanto tardiva e versata in giudizio successivamente alle
maturate preclusioni istruttorie, opponendosi alla sua acquisizione nel presente grado d'appello
(cfr. atto d'appello, p. 34, doc. C3). In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (inclusi IVA, CPA e rimborso spese
generali nella misura del 15%)”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparse di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da CP_1
, dei tre motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello principale e
[...]
dell'unico motivo in cui si esaurisce l'appello incidentale promosso da nei Controparte_1
confronti di Controparte_2
*****
6 I. L'eccezione di prescrizione sollevata da , incentrata sull'assunto Controparte_1
dell'inosservanza del termine quinquennale di prescrizione avente decorrenza dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 c.c. concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno, così come da ultimo disposto dalla norma di cui al quarto comma dell'art. 2407 c.c., si palesa non suscettibile di accoglimento.
Al riguardo, è sufficiente osservare che non ha mai sollevato l'eccezione di Controparte_1
prescrizione nel corso del primo grado.
Come noto, la prescrizione non è rilevabile d'ufficio e, dunque, la relativa eccezione, che peraltro ha svolto nel presente grado solo in sede di precisazione delle conclusioni, è Controparte_1
inammissibile giusto il disposto normativo di cui al secondo comma dell'art. 345 c.c.
II. I tre motivi dell'appello principale evidenziano profili di stretta connessione tali da indurre all'esame congiunto.
Vi è, infatti, che, per il tramite delle tre censure correlate, la curatela del fallimento di Pt_1
lamenta che il Tribunale di Ancona, muovendo da una non condivisibile declinazione del
[...]
principio della ragione più liquida, è giunto al rigetto dell'articolata pretesa risarcitoria all'esito di errato scrutinio critico del materiale probatorio, affidandosi, peraltro, alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (contraddittorie ed approssimative, secondo la prospettazione difensiva in esame) e disattendendo il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la prova del nesso di causalità tra l'agere negligente del sindaco di società di capitali ed il danno patito dalla società può essere fornito tramite un giudizio controfattuale affidato ad elementi presuntivi.
I motivo sono infondati.
Come emerge dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio, la curatela del fallimento, nell'esporre le ragioni della domanda di responsabilità, ha contestato a , che Controparte_1
ha ricoperto l'incarico di sindaco di dal 25.7.2013 al 30.6.2015, di: Parte_1
- non aver adeguatamente vigilato sull'operazione di aumento del capitale sociale di da euro 10.000,00 ad euro 3.940.000,00, aumento deliberato in data Parte_1
6.5.2013 e perfezionatosi in data 24.10.2013;
7 - di aver omesso adeguata attività di controllo in ordine alla sistematiche cessioni di credito,
intervenute tra (sia in qualità di cedente che di cessionaria) ed altre società Parte_1
riconducibili a (amministratore unico di , volte a celare Controparte_3 Parte_1
l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e, dunque, strumentali a conseguire l'indebita detrazione e l'indebita compensazione dell'IVA e, comunque, l'evasione dell'IRES;
Tanto premesso, occorre osservare che il Tribunale di Ancona, oltre a rilevare la carenza di adeguata dimostrazione del nesso di derivazione causale, ha colto un ulteriore (sebbene strettamente correlato) profilo ostativo all'accoglimento della pretesa risarcitoria nella mancata prova (e finanche specifica allegazione) del danno conseguenza delle prospettate condotte colpose.
In parte qua, il percorso motivazionale delineato dal Tribunale di Ancona è corretto e condivisile nonchè aderente al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il sindaco risponde del danno cagionato dall'amministratore che, appunto, abbia agito in carenza dei doveri di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c.
In altri e più compiuti termini, “in tema di responsabilità dei sindaci per omesso controllo dello
svolgimento di attività dannose da parte degli amministratori di società di capitali, non
disponendo i sindaci di poteri di veto o di sostituzione rispetto all'organo amministrativo, il
concetto di mancata produzione del danno, di cui all'art. 2407 cod. civ., va inteso nel senso che
è necessario che l'attività di vigilanza dei sindaci sia sempre improntata alla tempestiva
segnalazione agli organi competenti del pericolo di danno derivante dalla condotta degli
amministratori, in modo da porre in essere le condizioni legali per l'eliminazione preventiva, o
comunque l'attenuazione, dei danni conseguenti alla cattiva condotta gestoria (così, Sentenza
della Corte di Cassazione n. 24045 del 06/09/2021)”.
Altresì, “ l'accertamento della responsabilità del sindaco per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori di società di capitali richiede, non solo la prova dell'inerzia del sindaco rispetto
ai propri doveri di controllo e del danno conseguente alla condotta dell'amministratore, ma
anche che l'attore dimostri il nesso causale tra inerzia e danno, poiché l'omessa vigilanza rileva
8 solo quando l'attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio
(così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 28357 del 11/12/2020)”.
Infine, “la fattispecie di responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza, atteggiandosi come un'ipotesi di concorso nel fatto illecito altrui, richiede la prova da parte dell'attore
dell'inosservanza dei doveri di controllo, del danno derivante dalla condotta illecita
dell'amministratore e del nesso causale, che può ritenersi dimostrato se, in base a un giudizio
controfattuale ipotetico, l'adempimento degli obblighi di vigilanza avrebbe ragionevolmente
impedito o limitato il danno (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24004 del
27/08/2025)”.
Per quanto concerne il danno derivante dall'asserita omessa vigilanza sull'operazione di aumento del capitale sociale, va evidenziato che la curatela del fallimento non ha dimostrato se e in che misura tale evento abbia apportato sul piano concreto un pregiudizio alla società e ai creditori (a tal ultimo riguardo, occorre precisare che la curatela del fallimento non si è premurata di specificare se ha esercitato l'azione di responsabilità di cui all'art. 2393 c.c., di cui all'art. 2394
c.c. o entrambi i rimedi, né il decreto del giudice delegato recante la data del 4.11.2019 lumeggia la circostanza) ulteriore rispetto al danno derivante dall'emissione delle fatture per operazioni inesistenti.
In tale ottica, e sempre ponendosi sul piano concreto, giova evidenziare che, alla luce della documentazione prodotta, non vi è prova che l'aumento di capitale (che non risulta aver mai subito una riduzione al di sotto del minimo legale) abbia comportato un aggravamento del passivo in relazione ad obbligazioni ulteriori rispetto ai debiti tributari.
Dunque, anche qualora per mera ipotesi si volesse ritenere sussistente il profilo di responsabilità
del sindaco correlato alla carente vigilanza in ordine all'aumento di capitale sociale (evenienza,
peraltro, esclusa dal consulente tecnico d'ufficio; ivi si abbia per integralmente richiamata la relazione depositata in data 19.10.2022) e dunque qualora si volesse addebitare a CP_1
di non aver formulato la richiesta di cui al settimo comma dell'art. 2409 c.c. (l'unico
[...]
rimedio dotato, in concreto, di proficuità poiché l'intero capitale di era detenuto Parte_1
dalla società romena Birda Group International s.c., di cui era socio unico ed amministratore
9 sempre ), si potrebbe unicamente ritenere (in carenza di ulteriori elementi Controparte_3
conoscitivi) che tale omissione abbia agevolato la prosecuzione della “frode carosello”.
Si arriva, così, alla seconda e decisiva questione della responsabilità del sindaco CP_1
in ordine al danno patito dalla società e dai creditori sociali (ciò volendo presupporre
[...]
che il curatore del fallimento abbia agito anche ai sensi dell'art. 2394 c.c.) all'esito dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, evento reso possibile, secondo la prospettazione difensiva reiterata dalla difesa appellante, dall'omesso svolgimento di un controllo capillare e sostanziale
(e non a campione e formale) circa le operazioni cui inerivano le fatture.
In altri termini, occorre verificare se, anche volendo ipotizzare la sussistenza della condotta no
iure e contra ius addebitata al sindaco (consistita, appunto, nell'inerzia negligente, tale da risolversi nella cooperazione colposa all'agere illecito di ), la curatela del Controparte_3
fallimento abbia fornito adeguata prova dell'an e del quantum del danno conseguenza.
Ad avviso del Collegio, in carenza di ulteriori e specifici elementi probatori, deve ritenersi, in ragione del criterio conoscitivo contemplato dalla norma di cui al secondo comma dell'art. 115
c.p.c., che il danno conseguenza della condotta sopra stigmatizzata, lungi dal poter coincidere con il passivo del fallimento, debba essere limitato all'importo complessivo dell'IVA illecitamente compensata e detratta (volendo presupporre che il curatore del fallimento abbia agito anche ai sensi dell'art. 2394 c.c. e che, dunque, tra i creditori vi sia anche l'Erario), dell'IRES evasa e delle sanzioni.
Tanto premesso, vi è che la curatela del fallimento non ha fornito adeguata prova al riguardo, così
come già osservato dal Tribunale di Ancona all'esito di corretto scrutinio della documentazione tempestivamente depositata nel corso del primo grado.
L'attenzione, in primo luogo, si concentra sull'esame degli atti della Guardia di Finanza.
Il processo verbale di verifica del 20.9.2014 (doc. n.8), che non è stato prodotto nella sua completezza ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, dà contezza unicamente delle cessioni di credito ritenute simulate senza, tuttavia, fornire adeguati elementi conoscitivi in ordine all'IVA evasa nel periodo in cui ricoprì l'incarico di sindaco. Controparte_1
10 Il processo verbale di constatazione del 18.5.2015 (doc. n.10), che del pari non è stato prodotto nella sua integrità ed il cui contenuto ivi si abbia per richiamato, riferisce unicamente circostanze
(ritenute patologiche) in ordine all'operazione di aumento del capitale sociale.
Del decreto di sequestro della Guardia di Finanza del 23.5.2016 (doc. n.12) sono state prodotte soltanto le pagine dispari, ciò che preclude la corretta comprensione del testo e, dunque, ne compromette l'utilizzabilità probatoria.
Diversamente, la comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza del 20.5.2015 (doc.
n.11.), il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, fornisce elementi conoscitivi inerenti (anche) alle imposte evase nell'arco temporale in cui ricoprì Controparte_1
l'incarico di sindaco.
Trattasi, tuttavia, di un dato di partenza, e dunque incompleto, poiché non conduce all'accertamento della definitiva pretesa creditoria poi vantata dall'Agenzia delle Entrate.
La questione, peraltro, è stata correttamente intercettata dal consulente tecnico d'ufficio che, come si legge nella richiamata relazione, osserva che “a motivo della carenza documentale, non
si può avere contezza degli eventi successivi alla verifica della G.d.F., per quanto concerne:
l'emissione e notifica degli atti impositivi (avvisi di accertamento, irrogazione sanzioni, esecutività, )di parte di competente per territorio;
dell'eventuale contestazione totale o Pt_3
parziale da parte della , del P.V.C. emesso dalla G.d.F. e degli eventuali atti Parte_1
impositivi emessi da . Pt_3
Tali deduzioni appaiono condivisibili anche in ragione di una circostanza ancor più dirimente.
Vi è, infatti, che non risulta depositato lo stato passivo del fallimento di (al netto Parte_1
dell'estratto prodotto da ma volto a lumeggiare la sola insinuazione del Parte_2
credito vantato da quest'ultimo nei confronti di . Parte_1
Ciò si risolve nella mancata conoscenza dell'an e del quantum della pretesa creditoria dell'Agenzia delle Entrate relativa al periodo intercorrente dal 25.7.2013 al 30.6.2015, ammessa al passivo e, pertanto, “opponibile” anche agli altri creditori concorsuali e destinata ad essere soddisfatta tramite l'attivo del fallimento.
La rilevata lacuna conoscitiva non può essere superata per il tramite del ricorso al potere equitativo del giudice posto che, come noto, il criterio di liquidazione contemplato dalla norma
11 1226 c.c. ha un ambito di intervento limitato e residuale e, lungi dal poter essere impiegato per supplire alle carenze probatorie del danneggiato, può essere utilmente impiegato solo allorquando sussistano ragioni tali da rendere impossibile o oltremodo gravosa l'esatta quantificazione del danno (in tal senso, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 10850 del 10/07/2003 e
Sentenza della Corte di Cassazione n. 9244 del 18/04/2007).
Tali presupposti non ricorrono nel caso di specie, risultando possibile e non oltremodo gravoso per la curatela del fallimento produrre documentazione volta a lumeggiare l'entità delle imposte evase e delle correlate sanzioni, tramite le fatture emesse nel periodo in cui Controparte_1
ebbe a ricoprire l'incarico di sindaco.
III. Quanto osservato conduce al rigetto dei tre motivi dell'appello principale e, sempre facendo declinazione del principio della ragione più liquida, solleva dall'esame delle deduzioni difensive, reiterate dalle parti e dunque ancora integranti il thema decidendum, relative alla sussistenza o meno della condotta negligente addebitata a . Controparte_1
IV. L'unico motivo dell'appello incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuta assorbita, qualche conseguenza del rigetto della pretesa risarcitoria, anche la domanda formulata da nei confronti dell'assicuratore e volta Controparte_1 Controparte_2
a conseguire il rimborso delle spese sostenute dal sindaco per resistere alla domanda della curatela del fallimento.
Con più precisione, , onde lumeggiare la sussistenza dell'interesse all'esame Controparte_1
della propria domanda ritenuta assorbita, rappresenta che il diritto di credito al rimborso delle spese di resistenza sussiste al di là del rigetto della domanda principale e, in relazione al merito,
evidenzia che la clausola di cui all'art.
4.2. del contratto di assicurazione prevede che: “sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l' , Parte_4
entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si
riferisce la domanda”.
Il motivo è fondato nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Occorre muovere dalla considerazione che l'assicurato ha diritto al rimborso anche nell'ipotesi in cui la domanda risarcitoria del danneggiato sia stata rigettata poiché, come evidente, il pregiudizio patito dall'assicurato sussiste per il sol fatto della sopportazione delle spese.
12 In altri termini, “nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa
dell'assicurato, a seguito dell'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito
danni, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto
finalizzata all'obiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Ne
consegue che, pure nell'ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso
l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti
dall'art. 1917, comma 3, c.c. (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24409 del 03/11/2020;
in tal senso, anche Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4786 del 23/02/2021)”.
Pertanto, nonostante il rigetto dell'azione risarcitoria della curatela del fallimento, persiste l'interesse dell'assicurato alla delibazione della domanda da quest'ultimo formulata nei confronti dell'assicuratore.
Di contro, si palesano non suscettibili di condivisione le deduzioni difensive sviluppate dalla compagnia d'assicurazione, secondo cui vi sarebbe carenza di interesse poiché la regolamentazione delle spese del primo grado (ed anche del presente, come di seguito osservato)
è avvenuta alla luce della soccombenza.
Tale circostanza attiene al piano (successivo) del soddisfacimento del diritto di credito ma, di per sé, non consente di superare l'interesse di a conseguire la condanna anche Controparte_1
della compagnia di assicurazione in ragione del titolo contrattuale, ciò anche al fine di affrancarsi dall'eventuale rischio del mancata pagamento ad opera della procedura concorsuale.
Va da sé, e trattasi di considerazione ovvia, che non potrà conseguire il Controparte_1
rimborso sia dal fallimento che da ma ciò, lo si ripete, attiene ad un Controparte_2
piano successivo ed estraneo al perimetro della domanda.
Vi è, tuttavia, che la clausola di cui all'art. 4.2., vagliata alla luce dei canoni di interpretazione di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., risulta riproduttiva della norma di cui al terzo comma dell'art. 1917
c.c.
Esigenze di nomofilachia inducono ad aderire all'orientamento maggioritario secondo cui
“nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato,
13 ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente
esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma,
formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, "sostenute", nonché del disposto
dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte
dall'assicurato (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21290 del 05/07/2022; in tal senso,
anche Ordinanza della Corte di Cassazione n. 26683 del 15/09/2023)”.
Altresì, merita necessaria condivisione il consolidato principio secondo cui il diritto dell'assicurato al rimborso delle spese di resistenza esige quantomeno che l'attività difensiva svolta per resistere dalla domanda del danneggiato non si palesi sprovvista di proficuità già ex
ante.
In altri e più compiuti termini, “l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, se convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione, da parte dell'assicuratore,
delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea;
tale diritto sussiste sia nel caso in cui la
domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo
qualora manchi o sia inefficace la copertura assicurativa, circostanza che spetta al giudice
accertare, anche incidentalmente, oppure quando le spese di resistenza sostenute dall'assicurato
siano state superflue, eccessive od avventate (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4786
del 23/02/2021)”.
Declinando tale principii al caso di specie, occorre osservare che , Controparte_1
disattendendo il proprio onere, non ha dimostrato l'effettiva sopportazione di spese, ovvero l'effettiva corresponsione di somme (tampoco a favore del proprio consulente di parte), al netto dell'avvenuto pagamento del contributo unificato nel primo grado (euro 1.036,00) e nel presente grado (euro 770,00), nonché dell'anticipo al consulente tecnico d'ufficio per l'importo (euro
1.900,00).
Al riguardo, va precisato che ha pagato il contributo unificato (anche) in Controparte_1
ragione della domanda promossa ai sensi dell'art. 2055 c.c. nei confronti del chiamato CP_3
individuato come corresponsabile del danno lamentato dalla curatela del fallimento in
[...]
qualità di amministratore di Parte_1
14 Tale domanda è stata formulata anche nell'interesse della compagnia di assicurazione (che,
invero, su tale circostanza ha fondato la pretesa di una riduzione della copertura assicurativa).
Di contro, il diritto alla ripetizione non può estendersi alle spese di soccombenza relative al rapporto processuale intercorso tra e e relative alla Controparte_1 Parte_2
consulenza tecnica d'ufficio (spese poste a carico di in misura di un terzo), Controparte_1
trattandosi di ipotesi che esula dal perimetro della clausola di cui all'art.
4.2. del contratto di assicurazione (limitato alle spese di resistenza).
Peraltro, il Tribunale di Ancona ha ritenuto non giustificata, così come si legge nella sentenza impugnata, la chiamata in causa di e sul punto (come di seguito osservato) si Parte_2
è formato il giudicato interno).
Infine, va evidenziato che non ha provato, ed invero nemmeno allegato, Controparte_2
che ha già ricevuto il pagamento della complessiva somma di euro 3.706,00 Controparte_1
dalla curatela del fallimento.
La pretesa, pertanto, deve essere accolta nei limiti dell'importo sopra indicato, senza alcuna statuizione in ordine alla debenza degli interessi in carenza di espressa domanda sul punto.
V. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza attesa la carenza di ragioni idonee a sostenere ipotesi di compensazione integrale o parziale.
Al riguardo, occorre osservare che la curatela del fallimento è soccombente anche nei riguardi di per il sol fatto di aver convenuto quest'ultimo nel giudizio d'appello senza, Parte_2
tuttavia, aver formulato alcuna domanda nei sui confronti (mentre, come si legge nella rispettiva comparsa di risposta, “il dott. presta quiescenza alla Sentenza limitatamente ed CP_1
esclusivamente per la specifica parte relativa alla posizione dott. ). Parte_2
La difese appellate hanno svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi effettivamente necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi per quanto concerne l'attività svolta dalle difese di Controparte_1
e dall'assicuratore e a quelli minimi per quanto concerne la difesa svolta da Parte_2
(che ha partecipato al giudizio d'appello senza essere stato destinatario di alcuna domanda).
Il valore della domanda relativa al rapporto processuale intercorso tra la curatela del fallimento e deve essere determinato in ragione dell'entità della pretesa risarcitoria mentre Controparte_1
15 occorre considerare l'importo della copertura assicurativa per quanto concerne la regolamentazione delle spese tra e parte appellante. Controparte_2
Per quanto concerne la posizione di infine, la controversia è di complessità Parte_2
bassa e di valore indeterminabile.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti dell'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al rimborso, Controparte_2
in favore di , della complessiva somma di euro 3.706,00; Controparte_1
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna la curatela del fallimento di all'immediato pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 24.064,00 per Controparte_1
compenso ed euro 770,00 per spese oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna la curatela del fallimento di all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 14.239,00 per Controparte_2
compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna la curatela del fallimento di all'immediato pagamento, in favore di Parte_1
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.473,00 per Parte_2
compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 21.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. IT Savino
16