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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 776/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ONORATO MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4741/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7152 DEL 01.07.2025 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 406/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'Avvocato Difensore_1 Difensore_1, giusta procura in atti, ha notificato al Comune di Castel Volturno e presentato alla Corte di Giustizia Tributaria di Caserta in data 25 novembre 2025 il ricorso con cui ha impugnato l'avviso di accertamento n.
7152 del 1° luglio 2025, protocollo 0055111, notificatole il 26 luglio 2025, avente ad oggetto l'omesso pagamento, con contestuale irrogazione di sanzioni, della I.M.U. 2020, per un totale di € 879,00, in relazione all'unità immobiliare sita in Castel Volturno in catasto al foglio 7, particella 1194, cat. A03, rendita 348,61, valore 58.566,48, stante il mancato riconoscimento ed applicazione aliquota per abitazione principale.
Con il ricorso introduttivo, la contribuente ha premesso di avere con riferimento al medesimo immobile per cui è causa già visto a sé riconosciuta la sussistenza del presupposto della “abitazione principale” ai fini della esenzione I.M.U. con sentenza della Corte Tributaria n. 2535/2025, n.r.g. 18/2025, depositata il 28 maggio 2025 riguardante l'anno 2019 (avviso di accertamento n. 20033 del 24 settembre 2024) che ha dichiarato non dovute le somme da agosto 2019 a dicembre 2019, in considerazione del fatto che l'istante ha trasferito la residenza anagrafica nella detta abitazione appunto nel prefato mese di agosto 2019. Nel ribadire d'avere da allora sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale nell'immobile ha insistito nell'esenzione dall'imposta per l'anno 2020 opinando carenza di motivazione dell'atto impugnato e assenza del presupposto contributivo per l'errata applicazione della legge n. 147/2013.
L'ente impositore si è costituito in giudizio per resistere a motivi in realtà mai proposti (difetto di motivazione e sottoscrizione dell'accertamento impugnato;
mancata allegazione degli atti prodromici;
eccessività delle sanzioni e loro errato calcolo). Quanto al tema proposto dal ricorrente, ha inferito la mancanza del requisito per invocare l'agevolazione prima casa dalla modestia dei consumi dall'utenza idrica e dalla assenza dei consumi elettrici.
Parte ricorrente ha presentato memorie illustrative.
La causa è stata decisa dal giudice monocratico in esito a pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Parte resistente, dinanzi alle obiezioni della ricorrente che ha dichiarato di risiedere nell'immobile tassato quale sua prima abitazione, ha replicato con argomenti che non attengono alla doglianza elevata, all'esito della cui valutazione, non è possibile confermare, sulla base dei soli elementi indiziari offerti dall'indicazione di bassi ed assenti consumi per utenze, che realmente la Ricorrente_1 risieda altrove. A fronte del certificato anagrafico allegato in atti che dimostra, sebbene anche stavolta solo con prova presuntiva, come la contribuente abbia risieduto nell'anno d'imposta nell'immobile avente le caratteristiche previste dalla norma di legge per accedere all'agevolazione, nulla è stato dimostrato quanto alla possidenza d'altra unità abitativa per la donna.
Vero è che l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio di legge spetta a chi lo invoca, ma a fronte della tesi esposta con precisione dalla ricorrente e avvalorata sia dalla prefata certificazione anagrafica, sia dalla prova delle forniture, sia – e soprattutto - dall'esistenza di un precedente specifico che ha già favorevolmente scrutinato il presupposto per l'agevolazione, la tesi dell'Ufficio, genericamente argomentata, con il solo fatto che i consumi d'acqua e d'elettricità sarebbero sotto la media non è per nulla persuasiva.
Come non ha mancato di osservare la ricorrente, la replica del Comune che si è limitato ad eseguire controlli sui consumi idrici ed elettrici della ricorrente non riflette adeguatamente sulla concreta conformazione dell'immobile e dell'utilizzo che ne fa la Ricorrente_1 la quale vive da sola nell'abitazione, come da scheda anagrafica e certificato di stato di famiglia in atti. Ella ha anche depositato le bollette relative ai consumi idrici ed elettrici per l'anno 2020 di cui ha prodotto bollette e contratti a nome del padre Nominativo_1 che non sono incoerenti con la composizione del nucleo familiare.
È noto come l'esenzione I.M.U. compete al verificarsi di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica. Venendo al caso di specie, si osserva come la disponibilità dei requisiti congiunti per essere ritenuta esente da tassazione sono stati già accertati da precedente statuizione di questa Corte Tributaria in capo alla Ricorrente_1, per i mesi da agosto a dicembre 2019 e nulla da allora consta sia variato per l'anno seguente, cui si riferisce l'accertamento di causa.
Va quindi ricordato come con sentenza n. 8627 del 28 marzo 2019 la Corte di Cassazione ha ribadito che
“se è vero che incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, è chi vuole fare valere una qualsiasi forma di esenzione o di agevolazione che deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che ne legittimano la richiesta (Cass. n. 23228/2017; n. 21406/2012)”. Dal corredo probatorio addotto e dal precedente giudiziario convergente si ritiene che la contribuente abbia dimostrato di aver adibito l'immobile nell'anno 2020 ad abitazione principale.
Dall'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento dell'atto impugnato mentre le spese, regolate secondo soccombenza, vanno distratte all'Avvocato Difensore_1 che se ne è dichiarato antistatario. Non constano invece i presupposti per pronunciare la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il G.M. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente alle spese che liquida in € 150,00 per compensi oltre C.U.T. e accessori di legge con distrazione all'Avvocato Difensore_1
che se ne è dichiarato antistatario
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ONORATO MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4741/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7152 DEL 01.07.2025 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 406/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'Avvocato Difensore_1 Difensore_1, giusta procura in atti, ha notificato al Comune di Castel Volturno e presentato alla Corte di Giustizia Tributaria di Caserta in data 25 novembre 2025 il ricorso con cui ha impugnato l'avviso di accertamento n.
7152 del 1° luglio 2025, protocollo 0055111, notificatole il 26 luglio 2025, avente ad oggetto l'omesso pagamento, con contestuale irrogazione di sanzioni, della I.M.U. 2020, per un totale di € 879,00, in relazione all'unità immobiliare sita in Castel Volturno in catasto al foglio 7, particella 1194, cat. A03, rendita 348,61, valore 58.566,48, stante il mancato riconoscimento ed applicazione aliquota per abitazione principale.
Con il ricorso introduttivo, la contribuente ha premesso di avere con riferimento al medesimo immobile per cui è causa già visto a sé riconosciuta la sussistenza del presupposto della “abitazione principale” ai fini della esenzione I.M.U. con sentenza della Corte Tributaria n. 2535/2025, n.r.g. 18/2025, depositata il 28 maggio 2025 riguardante l'anno 2019 (avviso di accertamento n. 20033 del 24 settembre 2024) che ha dichiarato non dovute le somme da agosto 2019 a dicembre 2019, in considerazione del fatto che l'istante ha trasferito la residenza anagrafica nella detta abitazione appunto nel prefato mese di agosto 2019. Nel ribadire d'avere da allora sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale nell'immobile ha insistito nell'esenzione dall'imposta per l'anno 2020 opinando carenza di motivazione dell'atto impugnato e assenza del presupposto contributivo per l'errata applicazione della legge n. 147/2013.
L'ente impositore si è costituito in giudizio per resistere a motivi in realtà mai proposti (difetto di motivazione e sottoscrizione dell'accertamento impugnato;
mancata allegazione degli atti prodromici;
eccessività delle sanzioni e loro errato calcolo). Quanto al tema proposto dal ricorrente, ha inferito la mancanza del requisito per invocare l'agevolazione prima casa dalla modestia dei consumi dall'utenza idrica e dalla assenza dei consumi elettrici.
Parte ricorrente ha presentato memorie illustrative.
La causa è stata decisa dal giudice monocratico in esito a pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Parte resistente, dinanzi alle obiezioni della ricorrente che ha dichiarato di risiedere nell'immobile tassato quale sua prima abitazione, ha replicato con argomenti che non attengono alla doglianza elevata, all'esito della cui valutazione, non è possibile confermare, sulla base dei soli elementi indiziari offerti dall'indicazione di bassi ed assenti consumi per utenze, che realmente la Ricorrente_1 risieda altrove. A fronte del certificato anagrafico allegato in atti che dimostra, sebbene anche stavolta solo con prova presuntiva, come la contribuente abbia risieduto nell'anno d'imposta nell'immobile avente le caratteristiche previste dalla norma di legge per accedere all'agevolazione, nulla è stato dimostrato quanto alla possidenza d'altra unità abitativa per la donna.
Vero è che l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio di legge spetta a chi lo invoca, ma a fronte della tesi esposta con precisione dalla ricorrente e avvalorata sia dalla prefata certificazione anagrafica, sia dalla prova delle forniture, sia – e soprattutto - dall'esistenza di un precedente specifico che ha già favorevolmente scrutinato il presupposto per l'agevolazione, la tesi dell'Ufficio, genericamente argomentata, con il solo fatto che i consumi d'acqua e d'elettricità sarebbero sotto la media non è per nulla persuasiva.
Come non ha mancato di osservare la ricorrente, la replica del Comune che si è limitato ad eseguire controlli sui consumi idrici ed elettrici della ricorrente non riflette adeguatamente sulla concreta conformazione dell'immobile e dell'utilizzo che ne fa la Ricorrente_1 la quale vive da sola nell'abitazione, come da scheda anagrafica e certificato di stato di famiglia in atti. Ella ha anche depositato le bollette relative ai consumi idrici ed elettrici per l'anno 2020 di cui ha prodotto bollette e contratti a nome del padre Nominativo_1 che non sono incoerenti con la composizione del nucleo familiare.
È noto come l'esenzione I.M.U. compete al verificarsi di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica. Venendo al caso di specie, si osserva come la disponibilità dei requisiti congiunti per essere ritenuta esente da tassazione sono stati già accertati da precedente statuizione di questa Corte Tributaria in capo alla Ricorrente_1, per i mesi da agosto a dicembre 2019 e nulla da allora consta sia variato per l'anno seguente, cui si riferisce l'accertamento di causa.
Va quindi ricordato come con sentenza n. 8627 del 28 marzo 2019 la Corte di Cassazione ha ribadito che
“se è vero che incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, è chi vuole fare valere una qualsiasi forma di esenzione o di agevolazione che deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che ne legittimano la richiesta (Cass. n. 23228/2017; n. 21406/2012)”. Dal corredo probatorio addotto e dal precedente giudiziario convergente si ritiene che la contribuente abbia dimostrato di aver adibito l'immobile nell'anno 2020 ad abitazione principale.
Dall'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento dell'atto impugnato mentre le spese, regolate secondo soccombenza, vanno distratte all'Avvocato Difensore_1 che se ne è dichiarato antistatario. Non constano invece i presupposti per pronunciare la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il G.M. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente alle spese che liquida in € 150,00 per compensi oltre C.U.T. e accessori di legge con distrazione all'Avvocato Difensore_1
che se ne è dichiarato antistatario