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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/04/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente relatore dr. Luisa Bettio - Giudice dr. Federica Di Paolo - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I Grado, iscritta al n. 5086/2023 R.G. promossa con ricorso da
, Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, Controparte_1
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Dichiarazione giudiziale di paternità naturale di persona maggiorenne.
Conclusioni della ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione:
Nel merito: accertare che la IG.ra ha intrattenuto una relazione sentimentale Controparte_2
con il IG. e che da tale relazione in data 22/04/1974 è nata la IG.ra Controparte_1 Parte_1
e dichiarare che il IG. è il padre biologico della IG.ra ;
[...] Controparte_1 Parte_1
- per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Padova di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita, mantenendo il solo cognome della madre.”
Conclusioni del resistente:
“si rimette ai provvedimenti che l'Ill.mo Giudice adotterà, anche all'esito dell'eventuale ammissione delle istanze istruttorie di prova orale richieste da controparte. Si chiede sin da ora che eventuali spese per indagini genetiche siano poste definitivamente a carico della ricorrente.
Con compensazione delle spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 07.09.2023 veniva instaurato il presente giudizio da Parte_1
, al fine di sentir dichiarata giudizialmente la paternità naturale nei confronti del sig.
[...]
. Controparte_1
La ricorrente esponeva di essere nata a [...] il [...] dalla sig.ra ; Controparte_2
riportava che la madre le aveva riferito che era stata concepita a seguito di una breve relazione avuta con il resistente, il quale all'epoca si recava spesso ad OD (città ove viveva) per motivi di lavoro.
La sig.ra affermava che la madre era stata costretta a lasciare la propria abitazione a causa CP_2
della gravidanza e che, quindi, si era trasferita a Padova, soggiornando per un breve periodo nella casa dei genitori del sig. . La ricorrente allegava che fra la madre e i nonni paterni esisteva CP_1
una buona relazione, mentre il padre non si era mai interessato alla figlia (la sig.ra aveva visto CP_2
il sig. solo in tenera età e una volta quando aveva 21 anni). CP_1
La ricorrente, in particolare, chiedeva di accertare la paternità del sig. nei suoi confronti e di CP_1 ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di svolgere le conseguenti annotazioni nell'atto di nascita, con il mantenimento del cognome materno.
Si costituiva in giudizio in data 12.01.2024, contestando le allegazioni attoree. Controparte_1
Il resistente confermava la breve relazione con la madre della ricorrente, svoltasi nel luglio 1973; tuttavia, negava la paternità. Inoltre, riportava che alla fine di agosto dello stesso anno la sig.ra
[...]
lo aveva informato della gravidanza e aveva cominciato a chiamarlo insistentemente CP_2
per chiedere di convolare a nozze. Dopo circa un anno, inoltre, la sig.ra aveva Controparte_2
contattato i suoi genitori informandoli della gravidanza e questi avevano poi deciso di accoglierla temporaneamente nella propria abitazione.
Il sig. allegava che la madre della ricorrente, prima della nascita di quest'ultima, gli aveva CP_1
chiesto di contribuire al suo mantenimento ma, dopo il rifiuto del resistente, non aveva più avanzato alcuna domanda. Esponeva, poi, che la sig.ra non aveva mai avanzato alcuna pretesa nei suoi CP_2 confronti, nemmeno all'incontro avvenuto quando la ricorrente aveva 21 anni.
Il resistente, in particolare, si rimetteva alla decisione del Tribunale.
Quanto allo svolgimento del giudizio, si teneva l'udienza del 15.02.2024 davanti al Giudice Istruttore dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi, il quale, ritenuto necessario disporre una consulenza genetica al fine di accertare l'eventuale rapporto di filiazione tra le parti, nominava CTU la dott.ssa Persona_1
e rinviava all'udienza del 10.04.2024 per il conferimento dell'incarico e il contestuale giuramento.
Al termine dell'udienza del 10.04.2024, il G.I. rinviava all'udienza del 24.10.2024, da svolgersi mediante trattazione scritta.
In data 27.06.2024 la CTU dott.ssa depositava la relazione richiesta. Persona_1
All'udienza del 24.10.2024 il G.I., lette le note depositate dalle parti, fissava l'udienza del 18.03.2025 per la rimessione della causa in decisione, concedendo i termini previsti dall'art. 473bis.28 c.p.c.
Al termine di tale udienza il G.I., visto l'art. 473bis.28 ultimo comma c.p.c., tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio,
***
Sul riconoscimento della paternità di . Pt_1
La domanda della ricorrente dev'essere accolta.
Risulta, infatti, dalla relazione depositata il 27.06.2024 dalla CTU dott.ssa la Persona_1
probabilità del 99.99999779% che sussista il rapporto di paternità tra e Controparte_1 Parte_1
. Tale valore, come ricordato dalla CTU, è quasi prossimo al 100% e comunque ampiamente
[...]
superiore rispetto al valore che la letteratura scientifica pone come minimo per accertare con certezza l'esistenza del rapporto di parentela.
Il Collegio, pertanto, dichiara che è figlia di , ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Padova di annotare la presente pronuncia a margine del relativo atto di nascita. La richiesta della ricorrente di mantenere il solo cognome materno appare congrua rispetto all'età della ricorrente, essendo ormai detto cognome un segno distintivo della sua identità personale anche nella vita di relazione.
Sulle spese di lite.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, nonché della soccombenza del resistente, si ritiene di dover condannare quest'ultimo al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 147/2022, cause di valore indeterminabile (scaglione da 26.001 a 52.001 €) valori minimi per tutte le fasi del giudizio stante la non particolare complessità delle questioni trattate (totale
3.809 €, oltre accessori di legge). Le spese della CTU vanno poste definitivamente a carico del resistente, atteso che l'accertamento tecnico si è reso necessario per stabilire la paternità (domanda su cui il resistente è totalmente soccombente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così decide: 1) Dichiara che è figlia di;
Parte_1 Controparte_1
2) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Padova di annotare la presente pronuncia a margine del relativo atto di nascita, mantenendo il solo cognome materno;
3) Condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, Controparte_1
pari a 3.809 euro, oltre spese generali e accessori come per legge.
4) Pone definitivamente a carico di le spese di CTU, con diritto della Controparte_1
ricorrente di ripetere quanto eventualmente già anticipato.
Padova, il 7.04.25
Il presidente est.
Dr.ssa Chiara Ilaria Bitozzi