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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/07/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 572/2017 R.G.A.C.
(e procedimenti riuniti RG 704/2017; RG 1305/2017; RG 1064/2017)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro Presidente
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Volpe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 572/2017 r.g.a.c. cui sono riuniti i procedimenti sub R.G.
n. 704/2017, 1064/2017 e 1305/2017;
TRA
, (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Matera - vico I Passarelli n.2 l, presso lo studio dell'Avv. Antonia
Bianco dalla quale è rappresentato e difeso unitamente all'Avv. Pasquale Nicola
Cirigliano del foro di Matera, giusta procura di nuovo difensore depositata in data
27/01/2022;
OPPONENTE
E
, c.f. ( ) e Controparte_1 C.F._2 Pt_2
, (c.f. ) in qualità di eredi del de cuius
[...] C.F._3
, (c.f. ), Persona_1 C.F._4 Parte_3
(c.f. ), , (c.f.
[...] C.F._5 Parte_4
), rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Antonio Rossi del C.F._6
Foro di Bologna, nonché in unione anche disgiunta dall'Avv. Silvia Andrisani ed elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso e nello Studio
572/2017 r.g.a.c. Pag. 1
dell'Avv. Domenico Di Giuseppe in Potenza, alla Via Vienna n. 11, come da procure alle liti redatte in calce agli atti di citazione introduttivi della causa;
OPPONENTI
CONTRO
P.VA ( , in persona del Controparte_2 P.VA_1
legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Matera alla Via
Vico XX Settembre 6 presso lo studio dell'Avv. PAOLICELLI EUSTACHIO
WALTER, da cui è rappresentato e difeso unitamente all'Avv. Francesca
Nuzzolese, come da mandato conferito in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento corrispettivo;
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 02.12.2024 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista della suddetta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Mediante distinti atti di citazione in opposizione ai decreti ingiuntivi, richiesti dalla società ed emessi dal Tribunale di Potenza Controparte_2
- notificati a mezzo P.E.C. rispettivamente a (il 18.02.2017, Parte_1 decreto ingiuntivo n. 11/2017 dell'importo di euro 3.200,00, oltre interessi e compensi), a (il 27.02.2017, decreto ingiuntivo n. 5/2017 Parte_4 dell'importo di euro 4.800,00, oltre interessi e compensi), ad Persona_1
(il 22.03.2017, decreto ingiuntivo n. 71/2017 dell'importo di euro
[...]
4.800,00, oltre interessi e compensi) ed a (il 7.04.2017, decreto Parte_3
ingiuntivo n. 151/2017 dell'importo di euro 4.800,00, oltre interessi e compensi) - gli opponenti, in qualità di soci della stessa società, hanno impugnato i provvedimenti monitori e contestato la pretesa avversa, conseguente all'utilizzo dei bungalow ubicati nella struttura ricettiva denominata ' Controparte_3 sita in Metaponto, Località Torre Mare, durante le stagioni estive del triennio
2013-2015, con atti di citazione in opposizione di analogo tenore.
In particolare, gli opponenti hanno sollevato, in via preliminare, eccezione di incompetenza del Tribunale di Potenza – Sezione Imprese -, in ragione della sussistenza di una clausola compromissoria di cui all'art. 39 dello Statuto sociale
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della Società convenuta (deliberato in data 05.07.13), la quale attribuiva la cognizione delle controversie 'insorgenti tra Soci e Società' ad un collegio arbitrale composto da tre membri.
Parallelamente, hanno eccepito l'incompetenza del foro adito, sostenendo la giurisdizione del Tribunale di Matera, quale giudice territorialmente competente, argomentando che la causa petendi, il godimento dei bungalow, non rientrando nell'ambito del rapporto societario, andava qualificata come estranea alla materia societaria e dunque sottratta alla Sezione imprese.
In subordine, in caso di rigetto delle eccezioni di incompetenza, hanno chiesto la sospensione del procedimento in esame, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio pendente tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Potenza
– Sezione Imprese (originariamente iscritto al R.G. n. 14/2015, attualmente pendente alla Corte di Appello di Potenza al R.G. n. 295/2024), invocando i presupposti della connessione per pregiudizialità e dipendenza: la decisione attesa nel suddetto giudizio, infatti, sarebbe stata idonea a risolvere, in tutto o in parte, la questione controversa circa l'effettiva proprietà dei bungalow che la società ritiene di aver concesso in godimento, a titolo oneroso, ai soci opponenti.
Quanto al merito, hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza delle pretese avversarie, deducendo in primo luogo la carenza di legittimazione attiva della società ad esperire l'azione creditoria nei confronti dei soci per difetto CP_2
di titolo, evidenziando come, a far data dall'acquisto, gli opponenti abbiano esercitato il possesso dei bungalow in modo continuativo e pieno, con animus domini e non già in veste di temporanei conduttori o detentori, esercitando un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà, senza concessione temporanea di godimento, e senza prova del versamento di un qualche corrispettivo alla in perfetta coerenza con lo statuto sociale, il quale espressamente CP_2
prevede – quale oggetto dell'attività – l'assegnazione temporanea dei beni ai soci, escludendo pertanto la sussistenza di un autonomo diritto di credito a carico degli stessi.
Hanno dedotto, inoltre, la carenza di documentazione scritta idonea a comprovare il credito vantato nel giudizio monitorio, in considerazione del fatto che i decreti
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ingiuntivi venivano concessi in difetto dei presupposti di legge: viziati da palese indeterminatezza, illiquidità e inesigibilità del credito, e in assenza di un valido titolo esecutivo;
nonché evidenziato la palese insussistenza del preteso riconoscimento del debito ascritto ingiustamente ai soci, i quali hanno riconosciuto solamente le spese condominiali per l'utilizzo dei bungalow.
Alla luce di quanto affermato, hanno chiesto la revoca dei decreti ingiuntivi con condanna della società al pagamento delle spese e competenze di causa oltre accessori come per legge, ribadendo l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. con domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria e responsabilità aggravata della società.
Costituitasi in giudizio, la società – prospettando una Controparte_2
ricostruzione fattuale e giuridica difforme dalle censure degli opponenti e rilevandone l'infondatezza in fatto e in diritto – ha eccepito in via pregiudiziale,
l'inidoneità dell'eccezione di incompetenza funzionale della Sezione Specializzata sollevata dai soci avverso la giurisdizione del Tribunale delle Imprese: “l'utilizzo dei bungalow, infatti, trae origine direttamente dal rapporto sociale e dallo statuto societario”; come pure ha evidenziato l'inapplicabilità della clausola compromissoria, posto che il credito azionato scaturiva da un regolamento interno e non direttamente dal rapporto societario;
quindi ha rimarcato l'infondatezza dell'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., essendo escluso ogni rapporto di pregiudizialità tra le due controversie, in quanto il credito azionato era estraneo all'oggetto del giudizio richiamato dagli opponenti.
Nel merito, negando la ricostruzione giuridica dell'asserito diritto di proprietà dei soci sugli immobili oggetto di causa, ha chiesto il rigetto integrale delle pretese attrici, ed in via riconvenzionale, la condanna dei soci/opponenti al risarcimento del danno, derivante dalla violazione dei principi di buona fede in relazione al rapporto associativo, da liquidarsi in via equitativa, reiterando infine, la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti, quindi la condanna degli attori/opponenti al pagamento delle spese e competenze di causa oltre accessori come per legge.
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Per la complessità della vicenda, si rende necessaria un'analisi preliminare sintetica degli atti processuali.
Le opposizioni ai decreti ingiuntivi sono state iscritte a ruolo in procedimenti distinti, così ripartiti:
• R.G. 572/2017 (Sig. ), assegnato al G.I. Dott. Pisapia;
Parte_1
• R.G. 704/2017 (Sig. ), assegnato al G.I. Dott. Di Gregorio;
Parte_4
• R.G. 1064/2017 (Sig. , assegnato al G.I. Dott. Di Gregorio;
Pt_2
• R.G. 1305/2017 (Sig. , assegnato al G.I. Dott. Pisapia. Pt_3
La società parte opposta, si è costituita in ciascuno di tali CP_2 procedimenti.
Dopo diversi rinvii e la trasmissione dei fascicoli al Presidente del Tribunale per valutare una possibile connessione, le cause sono state riunite al procedimento con
R.G. n. 572/2017.
In data 01/01/2019 è deceduto l'opponente All'udienza Persona_1 del 27/02/2019, il Giudice, preso atto del decesso, ha dichiarato l'interruzione del giudizio. Successivamente, il 16/05/2019, gli eredi (moglie) e Controparte_1
(figlia), insieme agli altri opponenti, hanno riassunto il Parte_2
procedimento.
La causa è proseguita all'udienza del 05.02.2020 ove il Giudice, a fronte delle eccezioni di incompetenza sollevate dagli opponenti, ha rinviato la causa all'udienza del 13/05/2020: “per la precisazione delle conclusioni sugli aspetti della competenza”.
Nelle more, in data 04/12/2020, il Giudice Dott.ssa Di Paolo ha respinto la richiesta di esecuzione provvisoria dei decreti ingiuntivi.
La decisione è stata poi confermata, in data 11/01/2023, dalla scrivente.
All'udienza del 04/02/2022, il Sig. – rappresentato dai nuovi avvocati Parte_1
Antonia Bianco e Pasquale Nicola Cirigliano – ha comunicato di aver raggiunto un accordo extragiudiziale con la riguardo alla sua posizione. CP_2
All'udienza del 03/12/2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
*****
§1. Sulle eccezioni preliminari.
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§1.1 La nullità della clausola compromissoria.
Tutti gli opponenti hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale adito in via monitoria a conoscere dell'opposizione per l'esistenza, nello statuto societario approvato in data 05.07.2013, all'art. 39, di una clausola compromissoria dal seguente tenore “Le controversie insorgenti tra i Soci e la Società e quelle promosse da Amministratori, Liquidatori e Organo di Controllo, ovvero nei loro confronti – purché capaci di formare oggetto di compromesso ai sensi di Legge – saranno risolte da un Collegio formato da tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle Parti contendenti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Matera.
L'arbitro giudicherà secondo diritto, senza formalità di procedura. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della Parte soccombente, salva diversa decisione assunta dal Collegio Arbitrale”.
È evidente la nullità della clausola in commento, ex art. 34 co. 2 del d.lgs. 03/2005
(il cui contenuto è stato trasposto dal legislatore all'interno del codice di rito all'art. 838 bis cod. proc. civ.), secondo cui “La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale”, atteso il deferimento alle stesse parti in contesa della scelta di due arbitri.
§1.2. La competenza della sezione specializzata in materia di imprese.
Parimenti infondata è l'eccezione concernente l'insussistenza della competenza della sezione specializzata in materia di impresa dalla quale conseguirebbe, dunque, l'incompetenza territoriale del Tribunale distrettuale di Potenza in applicazione dei criteri di determinazione del foro territorialmente competente.
Secondo quanto previsto dall'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, infatti, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti “relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile … per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un
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rapporto societario …; b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali
o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”, nonché per “le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”.
Orbene, non è revocabile in dubbio, alla luce della richiamata disciplina e della giurisprudenza formatasi sul punto, la competenza della sezione specializzata atteso che la società opposta ha agito nei confronti degli opponenti nella loro qualità di soci e le contestazioni da questi sollevate involgono evidentemente il rapporto societario.
§3. L'assenza di pregiudizialità necessaria ex art. 295 cod. proc. civ.
Gli opponenti hanno chiesto, ulteriormente, la sospensione del processo dando atto della pendenza su questioni pregiudiziali (accertamento del diritto di proprietà degli opponenti sui bungalow oggetto della pretesa creditoria) di altro procedimento attualmente pendente dinanzi alla Corte di Appello di Potenza (RG
295/2024), essendo intervenuta la sentenza di primo grado (n. 697/2024, RG
14/2015).
In proposito si richiama quanto recentemente osservato dalla Suprema Corte secondo cui “Qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica
e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell' art. 295 c.p.c. , ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell' art. 337, comma 2, c.p.c. applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l' art.
336, comma 2 c.p.c.” (cfr. Cassazione civile , sez. II , 09/05/2025 , n. 12258).
Pertanto, escluso il carattere necessario della sospensione, considerato il rigetto in primo grado delle prospettazioni degli opponenti nel giudizio pregiudicante e i tempi necessari per la definizione del giudizio di gravame, deve ritenersi preferibile la non sospensione del presente giudizio.
§2. Nel merito. La fondatezza dell'opposizione.
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Sebbene si ritenga provata, nell'an, la pretesa avanzata dalla società (mediante la produzione del verbale di assemblea del 13.05.2002, che autorizzava l'amministratore unico ad adottare il regolamento interno per la regolamentazione della locazione ai soci dei bungalow, e del relativo regolamento, del 13.05.2002, che espressamente prevede l'onerosità della concessione in godimento), la pretesa non risulta affatto provata in ordine al quantum.
In primo luogo, nel regolamento interno indicato all'art. 3 è previsto che “il corrispettivo per l'utilizzo di cui agli articoli precedenti sarà stabilito dall'organo amministrativo all'inizio di ogni stagione estiva”.
La società sostiene nei ricorsi monitori che, a fronte dell'utilizzo dei bungalow, “i soci hanno versato fino a tutt'oggi – per ciascun periodo – un importo forfetariamente concordato di € 1.600,00”, senza tuttavia chiarire le circostanze di tale pattuizione forfettaria (da chi è stato stabilito, relativamente a quale periodo, per quale durata) e senza dare prova dell'esistenza di ulteriori pagamenti di pari importo.
La società, in particolare, deposita delle fatture unilateralmente formate relative ai periodi di utilizzo dei bungalow per gli anni 2013, 2014, 2015, sebbene le fatture siano state tutte emesse nell'anno 2015; inoltre, non chiarisce come ricondurre le fatture prodotte al registro dei corrispettivi autenticato, essendo impossibile identificare in quest'ultimo l'effettiva annotazione delle singole fatture azionate in giudizio.
Pertanto, richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la fase di opposizione a decreto ingiuntivo non si configura come un giudizio autonomo, bensì come ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, per cui spetta comunque alla parte opposta, attore sostanziale, secondo i principi generali in tema di onere probatorio, il compito di fornire piena prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro chieste a fronte dell'esecuzione di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del
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decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi in danno della parte che l'abbia contestata (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. II,
04/10/2024, n. 26048), la pretesa non può che essere respinta.
Né potrebbe ritenersi la domanda fondata sugli atti di riconoscimento del debito provenienti dagli opponenti, atteso che gli stessi riguardano esclusivamente il debito relativo alle spese condominiali non essendovi alcuna coincidenza, nemmeno quantitativa, con quello azionato in sede monitoria a titolo di corrispettivo per il godimento degli immobili.
§3. Conclusioni
Per tutto quanto sin qui osservato le opposizioni vanno accolte con conseguente revoca dei decreti ingiuntivi opposti.
Va inoltre dichiarata la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo, relativamente al rapporto processuale tra Parte_1
e la Società opposta per intervenuta transazione tra le parti, come richiesto all'udienza del 04.02.2022 in cui le parti hanno rinunciato alle reciproche posizioni.
Vanno, inoltre, respinte tanto la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. formulata dagli opponenti non ravvisandosi una condotta della società idonea a fondare un addebito per responsabilità aggravata, quanto la domanda risarcitoria genericamente avanzata dall'opposta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, considerando l'instaurazione autonoma dei giudizi di opposizione (liquidando autonomamente le fasi di studio ed introduttiva dei giudizi riuniti con applicazione dei parametri minimi considerata l'identità di questioni trattate), la somma complessivamente ingiunta, la difesa unitaria degli opponenti, assistiti dai medesimi difensori, l'identità delle loro posizioni sostanziali, la complessità delle questioni trattate e l'attività difensiva in concreto svolta (per cui si ritiene congruo liquidare i parametri minimi anche per la fase istruttoria in ragione del carattere documentale della controversia e per quella decisoria, considerata anche
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l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dagli opponenti, con maggiorazione del 40% per l'assistenza di più parti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere, nulla disponendo in ordine alle spese di lite, tra e la Parte_1 Controparte_2
revocando il decreto ingiuntivo n. 11/2017 emesso in data
[...]
02.01.2017;
2) Accoglie l'opposizione avanzata da e per l'effetto revoca Parte_5
il decreto ingiuntivo n. 5/2017 emesso dal Tribunale di Potenza in data
02.01.2017;
3) Accoglie l'opposizione avanzata da e per l'effetto Persona_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 71/2017 emesso dal Tribunale di Potenza in data 06.02.2017;
4) Accoglie l'opposizione avanzata da e per l'effetto revoca Parte_3
il decreto ingiuntivo n. 151/2017 emesso dal Tribunale di Potenza in data
21.02.2017;
5) Condanna la al pagamento delle spese di lite in Controparte_2
favore delle parti opponenti, , , Parte_5 Parte_2 CP_1
che si liquidano complessivamente, per spese
[...] Parte_3
ed onorari, in € 5.500,00 oltre Iva e Cpa e spese generali al 15%.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 14/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa dott.ssa Rosa Maria Verrastro
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(e procedimenti riuniti RG 704/2017; RG 1305/2017; RG 1064/2017)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro Presidente
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Volpe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 572/2017 r.g.a.c. cui sono riuniti i procedimenti sub R.G.
n. 704/2017, 1064/2017 e 1305/2017;
TRA
, (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Matera - vico I Passarelli n.2 l, presso lo studio dell'Avv. Antonia
Bianco dalla quale è rappresentato e difeso unitamente all'Avv. Pasquale Nicola
Cirigliano del foro di Matera, giusta procura di nuovo difensore depositata in data
27/01/2022;
OPPONENTE
E
, c.f. ( ) e Controparte_1 C.F._2 Pt_2
, (c.f. ) in qualità di eredi del de cuius
[...] C.F._3
, (c.f. ), Persona_1 C.F._4 Parte_3
(c.f. ), , (c.f.
[...] C.F._5 Parte_4
), rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Antonio Rossi del C.F._6
Foro di Bologna, nonché in unione anche disgiunta dall'Avv. Silvia Andrisani ed elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso e nello Studio
572/2017 r.g.a.c. Pag. 1
dell'Avv. Domenico Di Giuseppe in Potenza, alla Via Vienna n. 11, come da procure alle liti redatte in calce agli atti di citazione introduttivi della causa;
OPPONENTI
CONTRO
P.VA ( , in persona del Controparte_2 P.VA_1
legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Matera alla Via
Vico XX Settembre 6 presso lo studio dell'Avv. PAOLICELLI EUSTACHIO
WALTER, da cui è rappresentato e difeso unitamente all'Avv. Francesca
Nuzzolese, come da mandato conferito in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento corrispettivo;
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 02.12.2024 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista della suddetta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Mediante distinti atti di citazione in opposizione ai decreti ingiuntivi, richiesti dalla società ed emessi dal Tribunale di Potenza Controparte_2
- notificati a mezzo P.E.C. rispettivamente a (il 18.02.2017, Parte_1 decreto ingiuntivo n. 11/2017 dell'importo di euro 3.200,00, oltre interessi e compensi), a (il 27.02.2017, decreto ingiuntivo n. 5/2017 Parte_4 dell'importo di euro 4.800,00, oltre interessi e compensi), ad Persona_1
(il 22.03.2017, decreto ingiuntivo n. 71/2017 dell'importo di euro
[...]
4.800,00, oltre interessi e compensi) ed a (il 7.04.2017, decreto Parte_3
ingiuntivo n. 151/2017 dell'importo di euro 4.800,00, oltre interessi e compensi) - gli opponenti, in qualità di soci della stessa società, hanno impugnato i provvedimenti monitori e contestato la pretesa avversa, conseguente all'utilizzo dei bungalow ubicati nella struttura ricettiva denominata ' Controparte_3 sita in Metaponto, Località Torre Mare, durante le stagioni estive del triennio
2013-2015, con atti di citazione in opposizione di analogo tenore.
In particolare, gli opponenti hanno sollevato, in via preliminare, eccezione di incompetenza del Tribunale di Potenza – Sezione Imprese -, in ragione della sussistenza di una clausola compromissoria di cui all'art. 39 dello Statuto sociale
572/2017 r.g.a.c. Pag. 2
della Società convenuta (deliberato in data 05.07.13), la quale attribuiva la cognizione delle controversie 'insorgenti tra Soci e Società' ad un collegio arbitrale composto da tre membri.
Parallelamente, hanno eccepito l'incompetenza del foro adito, sostenendo la giurisdizione del Tribunale di Matera, quale giudice territorialmente competente, argomentando che la causa petendi, il godimento dei bungalow, non rientrando nell'ambito del rapporto societario, andava qualificata come estranea alla materia societaria e dunque sottratta alla Sezione imprese.
In subordine, in caso di rigetto delle eccezioni di incompetenza, hanno chiesto la sospensione del procedimento in esame, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio pendente tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Potenza
– Sezione Imprese (originariamente iscritto al R.G. n. 14/2015, attualmente pendente alla Corte di Appello di Potenza al R.G. n. 295/2024), invocando i presupposti della connessione per pregiudizialità e dipendenza: la decisione attesa nel suddetto giudizio, infatti, sarebbe stata idonea a risolvere, in tutto o in parte, la questione controversa circa l'effettiva proprietà dei bungalow che la società ritiene di aver concesso in godimento, a titolo oneroso, ai soci opponenti.
Quanto al merito, hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza delle pretese avversarie, deducendo in primo luogo la carenza di legittimazione attiva della società ad esperire l'azione creditoria nei confronti dei soci per difetto CP_2
di titolo, evidenziando come, a far data dall'acquisto, gli opponenti abbiano esercitato il possesso dei bungalow in modo continuativo e pieno, con animus domini e non già in veste di temporanei conduttori o detentori, esercitando un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà, senza concessione temporanea di godimento, e senza prova del versamento di un qualche corrispettivo alla in perfetta coerenza con lo statuto sociale, il quale espressamente CP_2
prevede – quale oggetto dell'attività – l'assegnazione temporanea dei beni ai soci, escludendo pertanto la sussistenza di un autonomo diritto di credito a carico degli stessi.
Hanno dedotto, inoltre, la carenza di documentazione scritta idonea a comprovare il credito vantato nel giudizio monitorio, in considerazione del fatto che i decreti
572/2017 r.g.a.c. Pag. 3
ingiuntivi venivano concessi in difetto dei presupposti di legge: viziati da palese indeterminatezza, illiquidità e inesigibilità del credito, e in assenza di un valido titolo esecutivo;
nonché evidenziato la palese insussistenza del preteso riconoscimento del debito ascritto ingiustamente ai soci, i quali hanno riconosciuto solamente le spese condominiali per l'utilizzo dei bungalow.
Alla luce di quanto affermato, hanno chiesto la revoca dei decreti ingiuntivi con condanna della società al pagamento delle spese e competenze di causa oltre accessori come per legge, ribadendo l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. con domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria e responsabilità aggravata della società.
Costituitasi in giudizio, la società – prospettando una Controparte_2
ricostruzione fattuale e giuridica difforme dalle censure degli opponenti e rilevandone l'infondatezza in fatto e in diritto – ha eccepito in via pregiudiziale,
l'inidoneità dell'eccezione di incompetenza funzionale della Sezione Specializzata sollevata dai soci avverso la giurisdizione del Tribunale delle Imprese: “l'utilizzo dei bungalow, infatti, trae origine direttamente dal rapporto sociale e dallo statuto societario”; come pure ha evidenziato l'inapplicabilità della clausola compromissoria, posto che il credito azionato scaturiva da un regolamento interno e non direttamente dal rapporto societario;
quindi ha rimarcato l'infondatezza dell'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., essendo escluso ogni rapporto di pregiudizialità tra le due controversie, in quanto il credito azionato era estraneo all'oggetto del giudizio richiamato dagli opponenti.
Nel merito, negando la ricostruzione giuridica dell'asserito diritto di proprietà dei soci sugli immobili oggetto di causa, ha chiesto il rigetto integrale delle pretese attrici, ed in via riconvenzionale, la condanna dei soci/opponenti al risarcimento del danno, derivante dalla violazione dei principi di buona fede in relazione al rapporto associativo, da liquidarsi in via equitativa, reiterando infine, la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti, quindi la condanna degli attori/opponenti al pagamento delle spese e competenze di causa oltre accessori come per legge.
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Per la complessità della vicenda, si rende necessaria un'analisi preliminare sintetica degli atti processuali.
Le opposizioni ai decreti ingiuntivi sono state iscritte a ruolo in procedimenti distinti, così ripartiti:
• R.G. 572/2017 (Sig. ), assegnato al G.I. Dott. Pisapia;
Parte_1
• R.G. 704/2017 (Sig. ), assegnato al G.I. Dott. Di Gregorio;
Parte_4
• R.G. 1064/2017 (Sig. , assegnato al G.I. Dott. Di Gregorio;
Pt_2
• R.G. 1305/2017 (Sig. , assegnato al G.I. Dott. Pisapia. Pt_3
La società parte opposta, si è costituita in ciascuno di tali CP_2 procedimenti.
Dopo diversi rinvii e la trasmissione dei fascicoli al Presidente del Tribunale per valutare una possibile connessione, le cause sono state riunite al procedimento con
R.G. n. 572/2017.
In data 01/01/2019 è deceduto l'opponente All'udienza Persona_1 del 27/02/2019, il Giudice, preso atto del decesso, ha dichiarato l'interruzione del giudizio. Successivamente, il 16/05/2019, gli eredi (moglie) e Controparte_1
(figlia), insieme agli altri opponenti, hanno riassunto il Parte_2
procedimento.
La causa è proseguita all'udienza del 05.02.2020 ove il Giudice, a fronte delle eccezioni di incompetenza sollevate dagli opponenti, ha rinviato la causa all'udienza del 13/05/2020: “per la precisazione delle conclusioni sugli aspetti della competenza”.
Nelle more, in data 04/12/2020, il Giudice Dott.ssa Di Paolo ha respinto la richiesta di esecuzione provvisoria dei decreti ingiuntivi.
La decisione è stata poi confermata, in data 11/01/2023, dalla scrivente.
All'udienza del 04/02/2022, il Sig. – rappresentato dai nuovi avvocati Parte_1
Antonia Bianco e Pasquale Nicola Cirigliano – ha comunicato di aver raggiunto un accordo extragiudiziale con la riguardo alla sua posizione. CP_2
All'udienza del 03/12/2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
*****
§1. Sulle eccezioni preliminari.
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§1.1 La nullità della clausola compromissoria.
Tutti gli opponenti hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale adito in via monitoria a conoscere dell'opposizione per l'esistenza, nello statuto societario approvato in data 05.07.2013, all'art. 39, di una clausola compromissoria dal seguente tenore “Le controversie insorgenti tra i Soci e la Società e quelle promosse da Amministratori, Liquidatori e Organo di Controllo, ovvero nei loro confronti – purché capaci di formare oggetto di compromesso ai sensi di Legge – saranno risolte da un Collegio formato da tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle Parti contendenti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Matera.
L'arbitro giudicherà secondo diritto, senza formalità di procedura. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della Parte soccombente, salva diversa decisione assunta dal Collegio Arbitrale”.
È evidente la nullità della clausola in commento, ex art. 34 co. 2 del d.lgs. 03/2005
(il cui contenuto è stato trasposto dal legislatore all'interno del codice di rito all'art. 838 bis cod. proc. civ.), secondo cui “La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale”, atteso il deferimento alle stesse parti in contesa della scelta di due arbitri.
§1.2. La competenza della sezione specializzata in materia di imprese.
Parimenti infondata è l'eccezione concernente l'insussistenza della competenza della sezione specializzata in materia di impresa dalla quale conseguirebbe, dunque, l'incompetenza territoriale del Tribunale distrettuale di Potenza in applicazione dei criteri di determinazione del foro territorialmente competente.
Secondo quanto previsto dall'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, infatti, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti “relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile … per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un
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rapporto societario …; b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali
o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”, nonché per “le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”.
Orbene, non è revocabile in dubbio, alla luce della richiamata disciplina e della giurisprudenza formatasi sul punto, la competenza della sezione specializzata atteso che la società opposta ha agito nei confronti degli opponenti nella loro qualità di soci e le contestazioni da questi sollevate involgono evidentemente il rapporto societario.
§3. L'assenza di pregiudizialità necessaria ex art. 295 cod. proc. civ.
Gli opponenti hanno chiesto, ulteriormente, la sospensione del processo dando atto della pendenza su questioni pregiudiziali (accertamento del diritto di proprietà degli opponenti sui bungalow oggetto della pretesa creditoria) di altro procedimento attualmente pendente dinanzi alla Corte di Appello di Potenza (RG
295/2024), essendo intervenuta la sentenza di primo grado (n. 697/2024, RG
14/2015).
In proposito si richiama quanto recentemente osservato dalla Suprema Corte secondo cui “Qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica
e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell' art. 295 c.p.c. , ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell' art. 337, comma 2, c.p.c. applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l' art.
336, comma 2 c.p.c.” (cfr. Cassazione civile , sez. II , 09/05/2025 , n. 12258).
Pertanto, escluso il carattere necessario della sospensione, considerato il rigetto in primo grado delle prospettazioni degli opponenti nel giudizio pregiudicante e i tempi necessari per la definizione del giudizio di gravame, deve ritenersi preferibile la non sospensione del presente giudizio.
§2. Nel merito. La fondatezza dell'opposizione.
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Sebbene si ritenga provata, nell'an, la pretesa avanzata dalla società (mediante la produzione del verbale di assemblea del 13.05.2002, che autorizzava l'amministratore unico ad adottare il regolamento interno per la regolamentazione della locazione ai soci dei bungalow, e del relativo regolamento, del 13.05.2002, che espressamente prevede l'onerosità della concessione in godimento), la pretesa non risulta affatto provata in ordine al quantum.
In primo luogo, nel regolamento interno indicato all'art. 3 è previsto che “il corrispettivo per l'utilizzo di cui agli articoli precedenti sarà stabilito dall'organo amministrativo all'inizio di ogni stagione estiva”.
La società sostiene nei ricorsi monitori che, a fronte dell'utilizzo dei bungalow, “i soci hanno versato fino a tutt'oggi – per ciascun periodo – un importo forfetariamente concordato di € 1.600,00”, senza tuttavia chiarire le circostanze di tale pattuizione forfettaria (da chi è stato stabilito, relativamente a quale periodo, per quale durata) e senza dare prova dell'esistenza di ulteriori pagamenti di pari importo.
La società, in particolare, deposita delle fatture unilateralmente formate relative ai periodi di utilizzo dei bungalow per gli anni 2013, 2014, 2015, sebbene le fatture siano state tutte emesse nell'anno 2015; inoltre, non chiarisce come ricondurre le fatture prodotte al registro dei corrispettivi autenticato, essendo impossibile identificare in quest'ultimo l'effettiva annotazione delle singole fatture azionate in giudizio.
Pertanto, richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la fase di opposizione a decreto ingiuntivo non si configura come un giudizio autonomo, bensì come ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, per cui spetta comunque alla parte opposta, attore sostanziale, secondo i principi generali in tema di onere probatorio, il compito di fornire piena prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro chieste a fronte dell'esecuzione di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del
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decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi in danno della parte che l'abbia contestata (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. II,
04/10/2024, n. 26048), la pretesa non può che essere respinta.
Né potrebbe ritenersi la domanda fondata sugli atti di riconoscimento del debito provenienti dagli opponenti, atteso che gli stessi riguardano esclusivamente il debito relativo alle spese condominiali non essendovi alcuna coincidenza, nemmeno quantitativa, con quello azionato in sede monitoria a titolo di corrispettivo per il godimento degli immobili.
§3. Conclusioni
Per tutto quanto sin qui osservato le opposizioni vanno accolte con conseguente revoca dei decreti ingiuntivi opposti.
Va inoltre dichiarata la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo, relativamente al rapporto processuale tra Parte_1
e la Società opposta per intervenuta transazione tra le parti, come richiesto all'udienza del 04.02.2022 in cui le parti hanno rinunciato alle reciproche posizioni.
Vanno, inoltre, respinte tanto la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. formulata dagli opponenti non ravvisandosi una condotta della società idonea a fondare un addebito per responsabilità aggravata, quanto la domanda risarcitoria genericamente avanzata dall'opposta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, considerando l'instaurazione autonoma dei giudizi di opposizione (liquidando autonomamente le fasi di studio ed introduttiva dei giudizi riuniti con applicazione dei parametri minimi considerata l'identità di questioni trattate), la somma complessivamente ingiunta, la difesa unitaria degli opponenti, assistiti dai medesimi difensori, l'identità delle loro posizioni sostanziali, la complessità delle questioni trattate e l'attività difensiva in concreto svolta (per cui si ritiene congruo liquidare i parametri minimi anche per la fase istruttoria in ragione del carattere documentale della controversia e per quella decisoria, considerata anche
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l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dagli opponenti, con maggiorazione del 40% per l'assistenza di più parti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere, nulla disponendo in ordine alle spese di lite, tra e la Parte_1 Controparte_2
revocando il decreto ingiuntivo n. 11/2017 emesso in data
[...]
02.01.2017;
2) Accoglie l'opposizione avanzata da e per l'effetto revoca Parte_5
il decreto ingiuntivo n. 5/2017 emesso dal Tribunale di Potenza in data
02.01.2017;
3) Accoglie l'opposizione avanzata da e per l'effetto Persona_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 71/2017 emesso dal Tribunale di Potenza in data 06.02.2017;
4) Accoglie l'opposizione avanzata da e per l'effetto revoca Parte_3
il decreto ingiuntivo n. 151/2017 emesso dal Tribunale di Potenza in data
21.02.2017;
5) Condanna la al pagamento delle spese di lite in Controparte_2
favore delle parti opponenti, , , Parte_5 Parte_2 CP_1
che si liquidano complessivamente, per spese
[...] Parte_3
ed onorari, in € 5.500,00 oltre Iva e Cpa e spese generali al 15%.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 14/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa dott.ssa Rosa Maria Verrastro
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