Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 06/06/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 778/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 12/02/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F. 1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MORBINI PAOLA
E
C.F._2 ) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MORBINI PAOLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
"...(omissis)... Le parti ricorrono all'Ill.Mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto ed avranno facoltà di fissare la residenza ove meglio loro aggrada, con obbligo di comunicarsi, reciprocamente, ogni variazione della medesima.
2. La casa coniugale viene assegnata alla moglie, che continuerà a risiedervi unitamente ai figli minori. Ogni trasferimento di residenza dei figli dovrà essere concordato tra i genitori.
3. I figli ER e _2 vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con
4. Il padre potrà vedere e/o tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con la moglie;
in mancanza di accordi il padre vedrà e terrà con sé ER e _2 secondo il seguente calendario ripartito in tre settimane, dal momento che il sig. Parte_1 lavora come operaio turnista, alternando la prestazione lavorativa la notte (turno dalle 20.00 alle 4.00), il pomeriggio (turno dalle 12.00 alle 20.00) e il mattino (turno dalle
4.00 alle 12.00):
-la settimana nella quale il sig. PI presterà attività lavorativa con turno la notte, egli vedrà i figli, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.00 o dalla fine della scuola, fino alle ore 19.00;
-la settimana nella quale il sig. Pt_1 presterà attività lavorativa con turno il pomeriggio, egli vedrà i figli, dal lunedì al venerdì, dalle ore 20.30 fino al mattino successivo, allorché il padre accompagnerà i minori a scuola o presso l'abitazione materna;
-la settimana nella quale il sig. PI presterà attività lavorativa con turno il mattino, egli vedrà i figli, dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.00 o dalla fine della scuola, fino alle ore 19.00.
Il padre inoltre terrà con se i figli a fine settimana alternati in orari da concordare e con pernotto nella notte del sabato.
I genitori concorderanno la permanenza dei figli presso ciascuno di essi durante le festività natalizie, avendo cura di alternare, di anno in anno, il periodo dal 23/12 al
30/12, con quello compreso tra il 31/12 ed il 6/01. Per le festività pasquali ER e _2 rimarranno alternativamente presso il padre o presso la madre per tre giorni e precisamente dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua, con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo, con l'altro. Le ulteriori festività (25 aprile, primo maggio, 8 dicembre, 2 giugno, carnevale) verranno gestite con accordo diretto fra i genitori, nell'ottica dell'equa ripartizione del diritto di visita. Nel periodo estivo il padre trascorrerà con i figli un periodo di tre settimane, anche non consecutive, da concordare tra i coniugi entro il 15 giugno di ogni anno.
5. I ricorrenti provvederanno al mantenimento diretto dei figli, nei periodi in cui gli stessi saranno rispettivamente presso il padre o la madre e ciò fino a quando ER e _2 non avranno raggiunto l'indipendenza economica.
6. I coniugi ripartiranno nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimi:
A)-SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamenti di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli proseguano negli studi); acquisto di libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano).
c) ALTRE SPESE STRAORDIANRIE: lezioni di scuola guida (pratica e teoria). TUTTE LE ULTERIORI SPESE DI NATURA STRAORDINARIA DIVERSE DA
QUELLE SUB. A, BEC (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzioni, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi.
A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta (anche a mezzo sms) di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare.
L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto (anche a mezzo sms), entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà; quindi, essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.
I ricorrenti dichiarano espressamente che ripartiranno nella misura del 50% anche gli esborsi per l'eventuale mensa scolastica dei figli.
7. L'assegno unico e/o eventuali altri contributi erogati per i figli e/o detrazioni fiscali sui redditi delle persone fisiche, verranno percepiti al 50% dai coniugi.
8. Al fine di risolvere la crisi coniugale, costituisce condicio sine qua non a definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, il Sig. Parte_1 entra trenta giorni dalla
,
dalla pronuncia della sentenza di separazione, trasferirà alla signora CP_1 che accetta, la propria quota di piena proprietà indivisa e pari al 50%, nonché tutti i diritti a lui spettanti sulla casa coniugale sita in Castel OF (MN) via Strada Silvello 139 ed individuata nel catasto fabbricati con i seguenti dati:
-foglio 11 (undici) mapp 1203 (milleduecentotre) sub.
7 - strada Silvello n. 139, piano
T-1, categoria A/2, classe 3, vani 5,5, superficie catastale mq 129, rendita catastale euro 355,06;
-foglio 11 (undici) mappale 1203 (milleduecentotre) sub. 8 (otto)-strada Silvello snc, piano T, categoria C/6, classe 3, metri quadri 30, superficie mq 37, rendita catastale euro 26,34
Il corrispettivo di detta compravendita viene fin d'ora pattuito tra le parti come segue:
-quanto ad € 60.000,00 (sessantamila/00) verranno corrisposti da CP_1 a all'atto del suddetto trasferimento immobiliare, con assegno circolare Parte_1 intestato a Parte 1
-con accollo da parte di CP_1 del debito residuo del mutuo n 742034860.89 di finanziamento, di originari € 188.000,00, contratto da Parte_1 e CP_1 [...] con l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, contratto di mutuo di
Credito Fondiario stipulato il 26 febbraio 2021 con atto Dott. Persona_3 notaio in Goito Rep. 3168 e racc. 2832.
CP_1 dichiara di porre in essere ogni adempimento presso l'istituto di credito mutuante e sopra indicato, finalizzato alla liberazione del sig. Parte_1 da ogni impegno gravante sullo stesso in forza del predetto mutuo di credito fondiario.
9. I ricorrenti dichiarano che i beni mobili costituenti l'arredo della casa coniugale rimarranno di proprietà della signora CP_1 in seguito all'adempimento degli impegni dalla stessa assunti al n° 8) del presente ricorso.
10. I signori dichiarano di essere entrambi Parte_1 e CP_1 economicamente indipendenti e di percepire i redditi di cui alle dichiarazioni allegate al presente ricorso e rinunciano reciprocamente alla richiesta di corresponsione di assegni di mantenimento per sé.
11. I ricorrenti dichiarano di avere regolato nelle modalità sopra indicate i rispettivi rapporti economici e, con il puntuale adempimento a di tutti gli impegni dagli stessi assunti con la sottoscrizione del presente ricorso, anche con riferimento al sopra indicato trasferimento immobiliare, non avranno più nulla a che pretendere, reciprocamente, per alcun titolo o ragione.
12. I coniugi si rilasciano, fin d'ora, reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto o di ogni altro documento equipollente, anche con riferimento ai figli minori.
13. Spese legali compensate. Tutto ciò premesso i signori Parte_1 e CP 1 ut supra rappresentati ed assistiti
DICHIARANO
-di non volersi riconciliare;
- di confermare la loro volontà di ottenere la pronuncia della separazione personale e della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da 1) a 13) sopra riportate;
-di essere stati resi edotti della possibilità, prevista dall'art. 127-ter cpc che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte;
- di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione personale dei coniugi all'udienza e di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza che verrà fissata e contestualmente;
di rinunciare all'impugnazione delle emanande sentenze conformi alle condizioni concordate non avendovi interesse e
CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti e designazione del Giudice relatore,
DICHIARI
-la separazione personale dei signori Parte_1 e CP_1 alle condizioni da 1) a 13) sopra riportate, con sentenza parziale sullo "status", autorizzando i coniugi a separati e nel reciproco rispetto;
e
DICHIARI
-la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 e CP_1
[...] con rito concordatario in Castel OF (MN) l'1/05/2010, con atto regolarmente trascritto l'Ufficio di Stato civile di detto comune all'anno 2010, atto n°
5, Parte 2, serie A, alle condizioni sopra indicate ai punti da 1) a 13) da intendersi qui integralmente trascritte, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alla dovute annotazioni. ... (omissis)..." RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CASTEL GOFFREDO in data 01/05/2010 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al 5, parte II, serie A, anno 2010) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTEL GOFFREDO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 5.6.2025
La Giudice relatrice Il Presidente
Valeria Monti Massimo De Luca