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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 791/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Loris Luca Mantia;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. BR La CP_1 P.IVA_1
Rosa;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 04/04/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 24 gennaio 2023 ha chiesto che Parte_1 CP_1
venga condannata al pagamento di € 14.978,84 a titolo di differenze retributive (compresi lavoro straordinario, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva di ferie non godute e saldo TFR), oltre all'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento. A sostegno delle superiori pretese la ricorrente, innanzitutto, ha dedotto di aver lavorato per la società resistente dal 3 dicembre 2019 al 2 marzo 2022 sempre dalle 7 alle 16 per sei giorni alla settimana (per un totale, quindi, di 54 ore settimanali), in misura superiore, dunque, alle
1 ore denunciate e retribuite dalla datrice di lavoro;
in secondo luogo, inoltre, ha dedotto di essere stata licenziata senza preavviso, con il consequenziale diritto alla corrispondente indennità (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 12 gennaio 2024 ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso, deducendo, per quanto riguarda l'orario di lavoro, che la Pt_1
dall'inizio del rapporto al 31 agosto 2020 (come aiuto cuoco) avrebbe lavorato soltanto 18 ore settimanali, dall'1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 avrebbe lavorato 30 ore settimanali
(sempre come aiuto cuoco dalle 8.30 alle 14.30 con una pausa pranzo di un'ora tra le 12.30
e le 13.30), dall'1 novembre 2020 al 3 febbraio 2022 avrebbe lavorato 40 ore settimanali
(dalle 7.30 alle 15.10, sempre con la pausa pranzo di un'ora); per quanto concerne la tredicesima mensilità, che la lavoratrice avrebbe ricevuto quanto maturato, considerando il trattamento di CIG fruito (per i mesi da marzo a giugno 2020; novembre e dicembre
2020; da gennaio a giugno 2021) e comprensivo di tale emolumento;
per quanto concerne l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, che la ricorrente avrebbe integralmente fruito dei giorni di riposo;
per quanto concerne il TFR, di aver corrisposto l'importo satisfattivo di € 1.872,00; per quanto concerne l'indennità sostitutiva di preavviso, che la lavoratrice si sarebbe dimessa assentandosi volontariamente dal lavoro nei mesi di marzo ed aprile 2022 e non più ripresentandosi per svolgere l'attività lavorativa (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Metodologia di giudizio e criteri generali di valutazione del compendio probatorio.
Questo giudice procederà all'esame delle singole pretese creditorie sulla base della documentazione versata in atti e delle prove orali assunte all'udienza del 2 ottobre 2024.
Per quanto riguarda quest'ultime, in particolare, va osservato quanto segue.
La testimonianza di sarà valutata prudenzialmente per la sussistenza Testimone_1
di altro giudizio in cui la medesima ha azionato un credito nei confronti della CP_1 sulla base degli stessi presupposti fattuali della . Pt_1
Le altre testimonianze saranno valutate considerando che ha riferito Pt_2
esclusivamente per un periodo di otto mesi, approssimativamente tra la primavera e l'inverno del 2019; ha riferito per il periodo tra settembre 2019 e gennaio 2020; Tes_2
2 ha riferito soltanto per il periodo da luglio 2021 a gennaio 2022 e da giugno a CP_2
settembre 2022 (cfr. verbale).
Con riferimento alla testimonianza della va immediatamente evidenziata Pt_2
l'irrilevanza della sua situazione lavorativa all'interno dell'azienda (cfr. le sue dichiarazioni nella parte in cui ha riferito dei contatti praticamente inesistenti con il titolare della società, intrattenendo i suoi rapporti in via pressoché esclusiva con la dipendente ): alla luce del tenore delle sue dichiarazioni non vi è motivo di dubitare ES
della veridicità delle medesime con riguardo alla sua presenza nelle strutture della CP_1 ed allo svolgimento di attività lavorativa in nero.
[...]
Chiarito quanto precede, può procedere all'esame delle singole pretese creditorie.
Orario di lavoro.
La ricorrente ha dedotto di aver lavorato sempre dalle 7 alle 16 per sei giorni alla settimana, per un totale, quindi, di 54 ore settimanali.
La convenuta ha sostenuto che la ricorrente avrebbe lavorato
• dal 3 dicembre 2019 al 31 agosto 2020 come aiuto cuoco per 18 ore settimanali;
• dall'1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, sempre come aiuto cuoco, per 30 ore settimanali (dalle 8.30 alle 14.30 con una pausa pranzo di un'ora);
• dall'1 novembre 2020 al 3 febbraio 2022 per 40 ore settimanali (dalle 7.30 alle
15.10, sempre con la pausa pranzo di un'ora).
Ora, se la teste ha sostanzialmente confermato l'orario di lavoro della collega ES
(“Cominciava alle 7.20 e staccava verso le 16.30 o 17, quando finiva il lavoro. Lavoravamo insieme, per questo lo so. (…) Non era prevista una pausa pranzo, di solito non mangiavamo perché non avevamo tempo”), la testimonianza della non può ritenersi attendibile per le svariate Pt_2
contraddizioni ed incertezze del suo contenuto: tralasciando i dubbi circa i suoi rapporti con il datore di lavoro (con il quale non avrebbe avuto praticamente alcun rapporto, né al momento dell'assunzione, né nello svolgimento del lavoro, né per il pagamento della retribuzione: cfr. verbale del 2 ottobre 2024: “Ho lavorato sempre in nero. Prendevo direttive da
venivo pagata tramite una busta con i soldi che mi veniva lasciata alla reception. Mi ha ES portato a lavorare Ho incontrato qualche volta BR, ci siamo parlati, ma io prendevo ES ordini da La paga mi è stata comunicata da penso che avesse parlato con ES ES
BR. Lui sapeva tutto. Venivo pagata da , lui sapeva che lavoravo li. Non ho Parte_3
3 mai preso istruzioni da , soltanto da ), la stessa ha riferito che, Parte_3 ES
iniziando a lavorare nella primavera del 2019, la fosse già li (quando Pt_1
pacificamente quest'ultima iniziava a lavorare il 3 dicembre 2019), nonché sostenuto, contrariamente alla prospettazione attorea, che la e la avessero lavorato a Pt_1 ES
giorni alterni (“Ogni giorno eravamo in servizio due persone. Un giorno era e l'altro Pt_1
Io invece lavoravo ogni giorno”), iniziando la prestazione addirittura alle 6.40 (cfr. ES
in senso contraria anche la testimonianza della ). ES
C'è da dire, però, che neppure la testimonianza dell' può ritenersi Tes_2 pienamente attendibile, visto che lo stesso, nel confermare la ricostruzione datoriale, ha contraddittoriamente riferito che la , da un lato, sarebbe andata via dalla struttura Pt_1
alle 12.30 (“La signora andava via alle 12.30 dall'hotel. So che dopo non andava nel BB.”) Pt_1
e, dall'altro lato, che avrebbe pranzato presso la medesima (“Ogni giorno mangiava da me, preparavo io il pranzo. Lo stesso vale per tutto lo staff mangiava piatti preparati da me ES verso le 12.30. Per mangiare impiegavano circa 40 o 50 minuti”): anche a voler intendere (del tutto benevolmente) la prima espressione (“andava via”) nel senso di “staccava di lavorare”, appare del tutto inverosimile ritenere che lo staff si fermasse ogni giorno a pranzo presso la struttura, senza che poi continuasse a svolgere attività lavorativa.
Per il periodo tra luglio 2021 e gennaio 2022, invece, il teste ha riferito che CP_2 la ricorrente lavorava per 8 ore al giorno, con una pausa pranzo che non è riuscito a quantificare nella durata (“Arrivava prima della colazione, quindi verso le 7 o 7.30 e andava via verso le 15 o 15.30. Faceva una pausa pranzo, non so dire la durata, ma le vedevo mangiare”).
In definitiva, l'allegazione attorea risulta confermata per tutto il rapporto di lavoro esclusivamente dalla teste . ES
Ora, è noto che “la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità
4 della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite” (Cass., sez. lav., sentenza n. 16529 del 21 agosto 2004).
All'esito della superiore (difficile) valutazione questo giudice ritiene che le dichiarazioni della non possa ritenersi pienamente attendibili per le seguenti ES
ragioni.
Tralasciando l'evidente interesse della testimone a confermare la tesi della collega derivante dalla reciprocità delle testimonianze rese nei due procedimenti, va considerato come la ricorrente, dopo aver indicato numerosi testimoni a sostegno delle proprie pretese, abbia deciso di avvalersi proprio della testimonianza della , espressamente ES
esclusa da questo giudice per evidenti ragioni di opportunità con l'ordinanza del 7 febbraio 2024 (cfr. verbale del 2 ottobre 2024). E' opinione di questo giudice che tale strategia processuale non dimostri di per sé l'inattendibilità della testimonianza, ma, nell'incertezza del compendio probatorio, vada opportunamente valorizzata.
E' in questo contesto, dunque, che l'attendibilità della testimonianza va valutata.
Ebbene, considerato che le dichiarazioni della si pongono in radicale ES
contrasto con quelle dell' (pur parimenti non pienamente persuasive, come già Tes_2 sopra segnalato), questo giudice ritiene insanabile il contrasto probatorio, con l'inevitabile ricaduta in danno della parte attrice su cui grava l'onere probatorio (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 6760 del 5 maggio 2003: “Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta”).
In definitiva, dunque, va ritenuto dimostrato che la ricorrente lavorava per la convenuta secondo l'orario esposto dalla datrice di lavoro (dal 3 dicembre 2019 al 31
5 agosto 2020 per 18 ore settimanali, dall'1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 per 30 ore settimanali dalle 8.30 alle 14.30 con una pausa pranzo di un'ora e dall'1 novembre 2020 al
3 febbraio 2022 per 40 ore settimanali dalle 7.30 alle 15.10, sempre con la pausa pranzo di un'ora), prestando attenzione al fatto che anche sulla pausa pranzo i testimoni hanno fornito dichiarazioni insanabilmente contrastanti.
Differenze retributive.
Considerando la differenza tra quanto effettivamente maturato dalla lavoratrice e quanto risultante dalle buste paga, in capo alla prima va riconosciuto il credito di €
4.790,86 a titolo di differenze retributive ed € 2.155,68 per trattamento di fine rapporto, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo (cfr. relazione in atti).
Rispetto alle contestazioni della resistente, infatti, il ragionamento del c.t.u. merita di essere pienamente condiviso.
Con riguardo all'asserita erogazione dei ratei della tredicesima da parte dell'ente previdenziale con la cassa integrazione, va rilevato come la società, gravata del relativo onere secondo gli ordinari criteri ex art. 2697 c.c., non abbia dimostrato tale circostanza
(cfr. osservazioni e relazione di c.t.u.).
Con riguardo al premio di € 200,00 non detratto dal c.t.u. dalle competenze erogate,
è vero che in base al quesito posto da questo giudice tale somma sarebbe dovuta essere conteggiata, ma è altrettanto vero che si trattava pacificamente di un “premio”, cioè, come giustamente notato dal c.t.u., di una voce estranea all'ordinario trattamento retributivo che, come tale, non può essere computata come parziale adempimento di un (diverso) obbligo (di natura retributiva).
Con riguardo al conteggio della tredicesima mensilità del 2019, infine, questo giudice (nel rilevare la trascurabilità della differenza di valore, pari a circa € 5) non può che aderire al conteggio del c.t.u., quale esperto contabile.
Indennità di preavviso.
Parte ricorrente ha richiesto il pagamento dell'indennità di preavviso sul presupposto, contestato dall'avversaria, di essere stata licenziata ad nutum.
La società, da parte sua, ha sostenuto che la lavoratrice, non presentandosi più al lavoro dal 2 marzo 2022, si sarebbe di fatto dimessa, pur non formalizzando le sue dimissioni.
6 Ora, secondo la Corte di Cassazione “il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone
l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c.” (Cass., sez. lav., sentenza n.
3822 dell'8 febbraio 2019; cfr., altresì, Cass., sez. lav., sentenza n. 25847 del 16 ottobre 2018, secondo cui grava sul lavoratore la prova dell'estromissione dal rapporto di lavoro).
Ebbene, nel caso di specie la prova dell'estromissione della lavoratrice dal rapporto di lavoro da parte della alla luce delle specifiche difese formulate da CP_1
quest'ultima, non può certamente ritenersi raggiunta, visto che la ricorrente non ha allegato, né dimostrato l'intervenuto licenziamento, omettendo perfino di precisare le circostanze in cui sarebbe avvenuta la comunicazione orale del recesso datoriale (cfr. ricorso per l'assoluta carenza di allegazione e prova sul punto).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Le ragioni esposte conducono al parziale accoglimento del ricorso e, quindi, alla condanna della convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 6.946,54, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo.
Valutato il complessivo esito del giudizio, la società resistente va condannata al pagamento delle spese giudiziali dell'avversarie, che, però, si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui). Per la stessa regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico della resistente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in CP_1 favore di della somma di € 6.946,54, oltre accessori nella misura Parte_1
legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
7 condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1
giudiziali, che liquida in € 2.695,00, per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso il 04/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 791/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Loris Luca Mantia;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. BR La CP_1 P.IVA_1
Rosa;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 04/04/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 24 gennaio 2023 ha chiesto che Parte_1 CP_1
venga condannata al pagamento di € 14.978,84 a titolo di differenze retributive (compresi lavoro straordinario, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva di ferie non godute e saldo TFR), oltre all'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento. A sostegno delle superiori pretese la ricorrente, innanzitutto, ha dedotto di aver lavorato per la società resistente dal 3 dicembre 2019 al 2 marzo 2022 sempre dalle 7 alle 16 per sei giorni alla settimana (per un totale, quindi, di 54 ore settimanali), in misura superiore, dunque, alle
1 ore denunciate e retribuite dalla datrice di lavoro;
in secondo luogo, inoltre, ha dedotto di essere stata licenziata senza preavviso, con il consequenziale diritto alla corrispondente indennità (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 12 gennaio 2024 ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso, deducendo, per quanto riguarda l'orario di lavoro, che la Pt_1
dall'inizio del rapporto al 31 agosto 2020 (come aiuto cuoco) avrebbe lavorato soltanto 18 ore settimanali, dall'1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 avrebbe lavorato 30 ore settimanali
(sempre come aiuto cuoco dalle 8.30 alle 14.30 con una pausa pranzo di un'ora tra le 12.30
e le 13.30), dall'1 novembre 2020 al 3 febbraio 2022 avrebbe lavorato 40 ore settimanali
(dalle 7.30 alle 15.10, sempre con la pausa pranzo di un'ora); per quanto concerne la tredicesima mensilità, che la lavoratrice avrebbe ricevuto quanto maturato, considerando il trattamento di CIG fruito (per i mesi da marzo a giugno 2020; novembre e dicembre
2020; da gennaio a giugno 2021) e comprensivo di tale emolumento;
per quanto concerne l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, che la ricorrente avrebbe integralmente fruito dei giorni di riposo;
per quanto concerne il TFR, di aver corrisposto l'importo satisfattivo di € 1.872,00; per quanto concerne l'indennità sostitutiva di preavviso, che la lavoratrice si sarebbe dimessa assentandosi volontariamente dal lavoro nei mesi di marzo ed aprile 2022 e non più ripresentandosi per svolgere l'attività lavorativa (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Metodologia di giudizio e criteri generali di valutazione del compendio probatorio.
Questo giudice procederà all'esame delle singole pretese creditorie sulla base della documentazione versata in atti e delle prove orali assunte all'udienza del 2 ottobre 2024.
Per quanto riguarda quest'ultime, in particolare, va osservato quanto segue.
La testimonianza di sarà valutata prudenzialmente per la sussistenza Testimone_1
di altro giudizio in cui la medesima ha azionato un credito nei confronti della CP_1 sulla base degli stessi presupposti fattuali della . Pt_1
Le altre testimonianze saranno valutate considerando che ha riferito Pt_2
esclusivamente per un periodo di otto mesi, approssimativamente tra la primavera e l'inverno del 2019; ha riferito per il periodo tra settembre 2019 e gennaio 2020; Tes_2
2 ha riferito soltanto per il periodo da luglio 2021 a gennaio 2022 e da giugno a CP_2
settembre 2022 (cfr. verbale).
Con riferimento alla testimonianza della va immediatamente evidenziata Pt_2
l'irrilevanza della sua situazione lavorativa all'interno dell'azienda (cfr. le sue dichiarazioni nella parte in cui ha riferito dei contatti praticamente inesistenti con il titolare della società, intrattenendo i suoi rapporti in via pressoché esclusiva con la dipendente ): alla luce del tenore delle sue dichiarazioni non vi è motivo di dubitare ES
della veridicità delle medesime con riguardo alla sua presenza nelle strutture della CP_1 ed allo svolgimento di attività lavorativa in nero.
[...]
Chiarito quanto precede, può procedere all'esame delle singole pretese creditorie.
Orario di lavoro.
La ricorrente ha dedotto di aver lavorato sempre dalle 7 alle 16 per sei giorni alla settimana, per un totale, quindi, di 54 ore settimanali.
La convenuta ha sostenuto che la ricorrente avrebbe lavorato
• dal 3 dicembre 2019 al 31 agosto 2020 come aiuto cuoco per 18 ore settimanali;
• dall'1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, sempre come aiuto cuoco, per 30 ore settimanali (dalle 8.30 alle 14.30 con una pausa pranzo di un'ora);
• dall'1 novembre 2020 al 3 febbraio 2022 per 40 ore settimanali (dalle 7.30 alle
15.10, sempre con la pausa pranzo di un'ora).
Ora, se la teste ha sostanzialmente confermato l'orario di lavoro della collega ES
(“Cominciava alle 7.20 e staccava verso le 16.30 o 17, quando finiva il lavoro. Lavoravamo insieme, per questo lo so. (…) Non era prevista una pausa pranzo, di solito non mangiavamo perché non avevamo tempo”), la testimonianza della non può ritenersi attendibile per le svariate Pt_2
contraddizioni ed incertezze del suo contenuto: tralasciando i dubbi circa i suoi rapporti con il datore di lavoro (con il quale non avrebbe avuto praticamente alcun rapporto, né al momento dell'assunzione, né nello svolgimento del lavoro, né per il pagamento della retribuzione: cfr. verbale del 2 ottobre 2024: “Ho lavorato sempre in nero. Prendevo direttive da
venivo pagata tramite una busta con i soldi che mi veniva lasciata alla reception. Mi ha ES portato a lavorare Ho incontrato qualche volta BR, ci siamo parlati, ma io prendevo ES ordini da La paga mi è stata comunicata da penso che avesse parlato con ES ES
BR. Lui sapeva tutto. Venivo pagata da , lui sapeva che lavoravo li. Non ho Parte_3
3 mai preso istruzioni da , soltanto da ), la stessa ha riferito che, Parte_3 ES
iniziando a lavorare nella primavera del 2019, la fosse già li (quando Pt_1
pacificamente quest'ultima iniziava a lavorare il 3 dicembre 2019), nonché sostenuto, contrariamente alla prospettazione attorea, che la e la avessero lavorato a Pt_1 ES
giorni alterni (“Ogni giorno eravamo in servizio due persone. Un giorno era e l'altro Pt_1
Io invece lavoravo ogni giorno”), iniziando la prestazione addirittura alle 6.40 (cfr. ES
in senso contraria anche la testimonianza della ). ES
C'è da dire, però, che neppure la testimonianza dell' può ritenersi Tes_2 pienamente attendibile, visto che lo stesso, nel confermare la ricostruzione datoriale, ha contraddittoriamente riferito che la , da un lato, sarebbe andata via dalla struttura Pt_1
alle 12.30 (“La signora andava via alle 12.30 dall'hotel. So che dopo non andava nel BB.”) Pt_1
e, dall'altro lato, che avrebbe pranzato presso la medesima (“Ogni giorno mangiava da me, preparavo io il pranzo. Lo stesso vale per tutto lo staff mangiava piatti preparati da me ES verso le 12.30. Per mangiare impiegavano circa 40 o 50 minuti”): anche a voler intendere (del tutto benevolmente) la prima espressione (“andava via”) nel senso di “staccava di lavorare”, appare del tutto inverosimile ritenere che lo staff si fermasse ogni giorno a pranzo presso la struttura, senza che poi continuasse a svolgere attività lavorativa.
Per il periodo tra luglio 2021 e gennaio 2022, invece, il teste ha riferito che CP_2 la ricorrente lavorava per 8 ore al giorno, con una pausa pranzo che non è riuscito a quantificare nella durata (“Arrivava prima della colazione, quindi verso le 7 o 7.30 e andava via verso le 15 o 15.30. Faceva una pausa pranzo, non so dire la durata, ma le vedevo mangiare”).
In definitiva, l'allegazione attorea risulta confermata per tutto il rapporto di lavoro esclusivamente dalla teste . ES
Ora, è noto che “la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità
4 della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite” (Cass., sez. lav., sentenza n. 16529 del 21 agosto 2004).
All'esito della superiore (difficile) valutazione questo giudice ritiene che le dichiarazioni della non possa ritenersi pienamente attendibili per le seguenti ES
ragioni.
Tralasciando l'evidente interesse della testimone a confermare la tesi della collega derivante dalla reciprocità delle testimonianze rese nei due procedimenti, va considerato come la ricorrente, dopo aver indicato numerosi testimoni a sostegno delle proprie pretese, abbia deciso di avvalersi proprio della testimonianza della , espressamente ES
esclusa da questo giudice per evidenti ragioni di opportunità con l'ordinanza del 7 febbraio 2024 (cfr. verbale del 2 ottobre 2024). E' opinione di questo giudice che tale strategia processuale non dimostri di per sé l'inattendibilità della testimonianza, ma, nell'incertezza del compendio probatorio, vada opportunamente valorizzata.
E' in questo contesto, dunque, che l'attendibilità della testimonianza va valutata.
Ebbene, considerato che le dichiarazioni della si pongono in radicale ES
contrasto con quelle dell' (pur parimenti non pienamente persuasive, come già Tes_2 sopra segnalato), questo giudice ritiene insanabile il contrasto probatorio, con l'inevitabile ricaduta in danno della parte attrice su cui grava l'onere probatorio (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 6760 del 5 maggio 2003: “Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta”).
In definitiva, dunque, va ritenuto dimostrato che la ricorrente lavorava per la convenuta secondo l'orario esposto dalla datrice di lavoro (dal 3 dicembre 2019 al 31
5 agosto 2020 per 18 ore settimanali, dall'1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 per 30 ore settimanali dalle 8.30 alle 14.30 con una pausa pranzo di un'ora e dall'1 novembre 2020 al
3 febbraio 2022 per 40 ore settimanali dalle 7.30 alle 15.10, sempre con la pausa pranzo di un'ora), prestando attenzione al fatto che anche sulla pausa pranzo i testimoni hanno fornito dichiarazioni insanabilmente contrastanti.
Differenze retributive.
Considerando la differenza tra quanto effettivamente maturato dalla lavoratrice e quanto risultante dalle buste paga, in capo alla prima va riconosciuto il credito di €
4.790,86 a titolo di differenze retributive ed € 2.155,68 per trattamento di fine rapporto, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo (cfr. relazione in atti).
Rispetto alle contestazioni della resistente, infatti, il ragionamento del c.t.u. merita di essere pienamente condiviso.
Con riguardo all'asserita erogazione dei ratei della tredicesima da parte dell'ente previdenziale con la cassa integrazione, va rilevato come la società, gravata del relativo onere secondo gli ordinari criteri ex art. 2697 c.c., non abbia dimostrato tale circostanza
(cfr. osservazioni e relazione di c.t.u.).
Con riguardo al premio di € 200,00 non detratto dal c.t.u. dalle competenze erogate,
è vero che in base al quesito posto da questo giudice tale somma sarebbe dovuta essere conteggiata, ma è altrettanto vero che si trattava pacificamente di un “premio”, cioè, come giustamente notato dal c.t.u., di una voce estranea all'ordinario trattamento retributivo che, come tale, non può essere computata come parziale adempimento di un (diverso) obbligo (di natura retributiva).
Con riguardo al conteggio della tredicesima mensilità del 2019, infine, questo giudice (nel rilevare la trascurabilità della differenza di valore, pari a circa € 5) non può che aderire al conteggio del c.t.u., quale esperto contabile.
Indennità di preavviso.
Parte ricorrente ha richiesto il pagamento dell'indennità di preavviso sul presupposto, contestato dall'avversaria, di essere stata licenziata ad nutum.
La società, da parte sua, ha sostenuto che la lavoratrice, non presentandosi più al lavoro dal 2 marzo 2022, si sarebbe di fatto dimessa, pur non formalizzando le sue dimissioni.
6 Ora, secondo la Corte di Cassazione “il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone
l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c.” (Cass., sez. lav., sentenza n.
3822 dell'8 febbraio 2019; cfr., altresì, Cass., sez. lav., sentenza n. 25847 del 16 ottobre 2018, secondo cui grava sul lavoratore la prova dell'estromissione dal rapporto di lavoro).
Ebbene, nel caso di specie la prova dell'estromissione della lavoratrice dal rapporto di lavoro da parte della alla luce delle specifiche difese formulate da CP_1
quest'ultima, non può certamente ritenersi raggiunta, visto che la ricorrente non ha allegato, né dimostrato l'intervenuto licenziamento, omettendo perfino di precisare le circostanze in cui sarebbe avvenuta la comunicazione orale del recesso datoriale (cfr. ricorso per l'assoluta carenza di allegazione e prova sul punto).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Le ragioni esposte conducono al parziale accoglimento del ricorso e, quindi, alla condanna della convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 6.946,54, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo.
Valutato il complessivo esito del giudizio, la società resistente va condannata al pagamento delle spese giudiziali dell'avversarie, che, però, si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui). Per la stessa regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico della resistente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in CP_1 favore di della somma di € 6.946,54, oltre accessori nella misura Parte_1
legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
7 condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1
giudiziali, che liquida in € 2.695,00, per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso il 04/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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