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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 9343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9343 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il giudice del TRIBUNALE DI MILANO Sezione Prima Civile dato atto che è scaduto il termine (2.12.25) per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con ordinanza 21.5.2025;
letto il ricorso in opposizione ex art. 6 d.lgs. 150/2011 trasmesso da (c.f. Parte_1
) anche quale legale rappresentante di C.F._1 Controparte_1
(p.IVA );
[...] P.IVA_1
letta la comparsa di risposta depositata da Parte_2
di Milano;
[...] lette le note scritte trasmesse dalle parti (con modalità telematica); esaminati di documenti prodotti;
visti gli artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 429 c.p.c.,
pronuncia
In nome del Popolo Italiano la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44743/2023 R.G. promossa da: (c.f. ), anche quale legale rappresentante di Parte_1 C.F._1
(p.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Annamaria Gallo (c.f. ), presso la C.F._2 quale sono elettivamente domiciliati in Milano, Viale Don Luigi Orione n. 18 (FAX:
0282397031 – PEC: ; Email_1
-opponenti-
contro
Controparte_2
(p.IVA ), in persona del Direttore Generale pro tempore, Dott. P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dagli Avvocati Simona Falconieri (c.f. CP_3
) e AO GA (c.f. ), presso i quali è C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata in Milano, Corso Italia n. 52 (PEC:
- ; Email_2 Email_3
-opposta-
con ricorso in opposizione inviato telematicamente il 6.12.2023 e iscritto a ruolo il
20.12.2023;
avente a oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione di ATS della Controparte_2
recante n. prot. 0191006/23 e data di prot. 27.10.2023;
[...]
conclusioni per l'opponente:
< dell'ordinanza-ingiunzione n. 0191006/23, per tutte le ragioni già esposte in atti.
In via subordinata: la riduzione della sanzione alla misura minima di legge, tenuto conto della pacifica lievità della colpa, già riconosciuta dal Giudice, dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza, e non ultimo del comportamento processuale dell'opposta valutato ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
2 In ogni caso: la condanna di ATS alle spese di lite, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario>>
conclusioni per l'opposto:
<
Nel merito: in via principale: Parte
- respingere il ricorso avverso l'ordinanza – ingiunzione di pagamento emessa dalla della in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma pertanto Controparte_2 del provvedimento impugnato, anche in ordine all'entità della sanzione comminata;
in via subordinata:
- respingere la domanda subordinata di ulteriore riduzione della sanzione, peraltro già ridotta Parte da
Con vittoria di spese, diritti, onorari di giudizio e con liquidazione degli oneri riflessi trattandosi di avvocatura interna ad una pubblica amministrazione.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Gli opponenti Dott. e Parte_1 Controparte_1 hanno proposto opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 0191006/23 di protocollo (del
27.10.2023) con cui è stato intimato a in qualità di trasgressore, e alla Pt_1 [...]
in qualità di obbligato in solido, il pagamento della sanzione di € Controparte_1
22.500,00 (oltre spese) in relazione alla violazione dell'art. 27 quinquies lett. a) L.R. 33/2009 Parte ravvisata da funzionari di in data 23.12.2019 (verbale n. 979/2019) per avere svolto (in
Milano, Viale Piave 6) attività sanitaria in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (S.C.I.A.).
3 L'art. 27 quinquies co. 1 lett. a) della Legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) statuisce che < responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute al mancato rispetto di altre normative regionali o nazionali, l'inosservanza delle disposizioni relative ai requisiti richiesti per l'esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie, incluse quelle che svolgono attività di soccorso e/o trasporto sanitario, o per l'accreditamento e l'inosservanza delle disposizioni relative alla rendicontazione delle prestazioni erogate e al rispetto dei criteri di appropriatezza specifica e generica di erogazione delle prestazioni comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni: a) da € 15.000 a € 150.000 per l'esercizio di attività sanitarie o di soccorso e trasporto sanitario in mancanza di autorizzazione o senza aver presentato la SCIA;
b) …>>.
A norma dell'art. 8-ter (rubricato Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, < realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate>>.
Gli opponenti hanno evidenziato che:
- con PEC del 24.7.2018 avevano comunicato il cambio di denominazione sociale e il subentro di nei titoli autorizzativi precedentemente intestati a Controparte_1
(dal 21.2.2017) per l'attività di odontostomatologia e Controparte_4 chirurgia maxillo-facciale, nonché l'ampliamento dell'attività ambulatoriale polispecialistica
(a ortopedia e traumatologia, medicina fisica e riabilitazione, chirurgia plastica, ostetricia e ginecologia, chirurgia generale, otorino laringoiatria, senologia, proctologia, psicologia, massofisioterapia e medicina estetica); Parte
- con nota 21.2.2019 aveva preso atto del subentro, indicando come assentito lo svolgimento di tutte le suddette “specialità ambulatoriali” nei locali di Viale Piave 6;
- avendo nel frattempo acquisito (anche) la Controparte_1 disponibilità di locali siti al primo piano dello stabile di Viale Piave 6, essa aveva mantenuto
4 al quarto piano l'attività di odontostomatologia e chirurgia maxillofacciale e avviato, al primo piano, le altre attività sanitarie sopra indicate;
- il 17 aprile 2019 gli opponenti avevano ottenuto, in relazione ai locali del primo piano, autorizzazione e accreditamento di un Centro Prelievi (gestito da LifeBrain Lombardia s.r.l.), Parte previo accesso di funzionari di che avevano potuto rilevare, senza muovere contestazioni, che l'attività era già in corso;
- il 31.10.2019 gli opponenti avevano presentato istanza di inizio attività di ambulatorio vaccinale nei locali del primo piano;
- nell'inoltrare (telematicamente) tale istanza i ricorrenti avevano erroneamente barrato la casella “istanza inizio attività (ampliamento branche specialistiche)”, anziché la casella
“istanza di trasformazione (locali nuovi)”;
- a seguito della presentazione di questa istanza, il 28.11.2019 vi era stato un nuovo Parte sopraluogo dei funzionari che, trovato chiuso il locale del quarto piano, avevano, al primo piano, accertato la presenza di quattro ambulatori, tre ripostigli, due servizi igienici, una sala d'attesa con reception e il punto prelievi già autorizzato (il 17.4.2019);
- i verbalizzanti avevano contestato lo svolgimento al primo piano di attività sanitaria in assenza di presentazione della SCIA;
- avvedutosi dell'errore nella compilazione dell'istanza 31.10.2019, aveva, il Pt_1
29.11.2019, presentato richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività presso i locali del primo piano.
Osservato che l'esercizio dell'attività ambulatoriale polispecialistica era stato regolarmente Parte segnalato ad con PEC del 24.7.2018, costituente “a tutti gli effetti la comunicazione di inizio attività per i nuovi locali del primo piano”, ed evidenziato che, già sei mesi prima del sopraluogo del 28.11.2019, gli opponenti avevano ottenuto l'autorizzazione e l'accreditamento del Centro Prelievi del primo piano e comunque, il 31.10.2019, avevano presentato istanza di inizio attività dell'ambulatorio vaccinale del primo piano, e Parte_1 [...]
hanno sostenuto la non sanzionabilità della condotta Controparte_1 contestata, per buona fede e assenza di colpa, oltre che per l'affidamento creato dai
5 Parte comportamenti di che aveva indotto gli opponenti a confidare nella liceità della loro condotta.
In subordine alla principale domanda di annullamento integrale dell'ordinanza-ingiunzione gli opponenti hanno chiesto la riduzione al minimo edittale della sanzione irrogata, attesa la sproporzione della sanzione inflitta rispetto alla moderata gravità del caso, ritenuto dalla stessa
ATS “di lieve entità”.
Parte La convenuta costituitasi con comparsa di risposta depositata (telematicamente) il
13.9.2024, ha chiesto respingersi l'opposizione, perché infondata.
Ha sostenuto che l'attività sanitaria esercitata al primo piano di Viale Piave 6 da
[...]
Parte non è mai stata comunicata ad e che la richiesta di Controparte_1 autorizzazione all'esercizio di una nuova struttura sanitaria nei locali del piano primo era stata Parte presentata alla solo con la SCIA del 29.11.2019, successiva all'ispezione del 28.11.2019.
Ha osservato che la SCIA presentata ad ATS il 9.6.2016 si riferiva all'esercizio di due Parte ambulatori nei locali del quarto piano: le verifiche effettuate da che ebbero esito positivo avevano riguardato soltanto questi ambulatori. Anche la comunicazione di subentro nei titoli autorizzativi era relativa alle attività del quarto piano. Solo con il sopralluogo del 28.11.2019, volto alla verifica dei requisiti di un ambulatorio vaccinale gestito dalla società LifeBrain Parte Lombardia s.r.l., gli ispettori della UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano della avevano accertato che nei locali siti al piano primo di Viale Piave 6 erano esercitate attività sanitarie, senza che ciò fosse stato mai prima comunicato.
*
Ancorché la serie di comunicazioni e istanze elencata dagli opponenti e sopra riportata evidenzi chiaramente l'assenza di intenzione di 2.0 di Parte_3 svolgere clandestinamente attività ambulatoriali nei locali del primo piano di Viale Piave 6, tuttavia deve ritenersi integrare gli estremi della colpa, per negligenza/imperizia, l'ignoranza dell'operatore professionale del settore sanitario (quali sono gli opponenti) degli obblighi
6 imposti dalla normativa vigente, come quello di presentazione di Segnalazione Certificata di
Inizio Attività stabilito dall'art. 15 L.R. 33/20091.
e non hanno Parte_1 Controparte_1 dimostrato di avere provveduto a tale adempimento con riguardo a tutte le attività svolte al primo piano, se non per quanto riguarda l'esercizio di ambulatorio vaccinale e di Centro
Prelievi.
È pertanto legittima l'irrogazione agli opponenti della sanzione comminata dall'art. 27 quinquies lett. a) L.R. 33/2009.
Parte Essa, tuttavia, attesa la riconosciuta “lieve entità” della colpa, riconosciuta anche da con l'ordinanza-ingiunzione impugnata, deve essere ridotta (ex art. 6 co. 12 d.lgs. 150/2011) al minimo edittale, pari a € 15.000,00.
Atteso l'esito del presente giudizio, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e da Parte_1
, con ricorso depositato il 6.12.2023, Controparte_1 ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta:
7 accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e da Parte_1 [...]
Parte
avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa da Controparte_1 della recante n. prot. 0191006/23 e data di prot. 27.10.2023, che Controparte_2 modifica nell'entità della sanzione dovuta, determinandola nella minor somma di €
15.000,00; dichiara interamente compensate le spese processuali fra le parti.
Milano, 4.12.2025.
Il giudice
AN AN OR
Manda la Cancelleria a darne comunicazione alle parti costituite.
Il giudice
AN AN OR
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 che al primo comma recita: < sanitaria è rilasciata dall'ATS competente per territorio, che dispone anche le eventuali variazioni, comprese quelle determinate dal trasferimento dell'autorizzazione in seguito al conferimento ad altro soggetto giuridico, ed è richiesta per le strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché per i centri di procreazione medicalmente assistita e per la residenzialità psichiatrica. Tutte le altre strutture sanitarie, le strutture sociosanitarie e i soggetti che intendono svolgere attività di soccorso sanitario, trasporto sanitario semplice o di trasporto sanitario, fermo restando il possesso dei requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti, presentano una segnalazione certificata di Part inizio attività (SCIA) alla competente per territorio, allegando i documenti previsti dalle vigenti normative>>;
Il giudice del TRIBUNALE DI MILANO Sezione Prima Civile dato atto che è scaduto il termine (2.12.25) per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con ordinanza 21.5.2025;
letto il ricorso in opposizione ex art. 6 d.lgs. 150/2011 trasmesso da (c.f. Parte_1
) anche quale legale rappresentante di C.F._1 Controparte_1
(p.IVA );
[...] P.IVA_1
letta la comparsa di risposta depositata da Parte_2
di Milano;
[...] lette le note scritte trasmesse dalle parti (con modalità telematica); esaminati di documenti prodotti;
visti gli artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 429 c.p.c.,
pronuncia
In nome del Popolo Italiano la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44743/2023 R.G. promossa da: (c.f. ), anche quale legale rappresentante di Parte_1 C.F._1
(p.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Annamaria Gallo (c.f. ), presso la C.F._2 quale sono elettivamente domiciliati in Milano, Viale Don Luigi Orione n. 18 (FAX:
0282397031 – PEC: ; Email_1
-opponenti-
contro
Controparte_2
(p.IVA ), in persona del Direttore Generale pro tempore, Dott. P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dagli Avvocati Simona Falconieri (c.f. CP_3
) e AO GA (c.f. ), presso i quali è C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata in Milano, Corso Italia n. 52 (PEC:
- ; Email_2 Email_3
-opposta-
con ricorso in opposizione inviato telematicamente il 6.12.2023 e iscritto a ruolo il
20.12.2023;
avente a oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione di ATS della Controparte_2
recante n. prot. 0191006/23 e data di prot. 27.10.2023;
[...]
conclusioni per l'opponente:
< dell'ordinanza-ingiunzione n. 0191006/23, per tutte le ragioni già esposte in atti.
In via subordinata: la riduzione della sanzione alla misura minima di legge, tenuto conto della pacifica lievità della colpa, già riconosciuta dal Giudice, dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza, e non ultimo del comportamento processuale dell'opposta valutato ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
2 In ogni caso: la condanna di ATS alle spese di lite, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario>>
conclusioni per l'opposto:
<
Nel merito: in via principale: Parte
- respingere il ricorso avverso l'ordinanza – ingiunzione di pagamento emessa dalla della in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma pertanto Controparte_2 del provvedimento impugnato, anche in ordine all'entità della sanzione comminata;
in via subordinata:
- respingere la domanda subordinata di ulteriore riduzione della sanzione, peraltro già ridotta Parte da
Con vittoria di spese, diritti, onorari di giudizio e con liquidazione degli oneri riflessi trattandosi di avvocatura interna ad una pubblica amministrazione.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Gli opponenti Dott. e Parte_1 Controparte_1 hanno proposto opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 0191006/23 di protocollo (del
27.10.2023) con cui è stato intimato a in qualità di trasgressore, e alla Pt_1 [...]
in qualità di obbligato in solido, il pagamento della sanzione di € Controparte_1
22.500,00 (oltre spese) in relazione alla violazione dell'art. 27 quinquies lett. a) L.R. 33/2009 Parte ravvisata da funzionari di in data 23.12.2019 (verbale n. 979/2019) per avere svolto (in
Milano, Viale Piave 6) attività sanitaria in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (S.C.I.A.).
3 L'art. 27 quinquies co. 1 lett. a) della Legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) statuisce che < responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute al mancato rispetto di altre normative regionali o nazionali, l'inosservanza delle disposizioni relative ai requisiti richiesti per l'esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie, incluse quelle che svolgono attività di soccorso e/o trasporto sanitario, o per l'accreditamento e l'inosservanza delle disposizioni relative alla rendicontazione delle prestazioni erogate e al rispetto dei criteri di appropriatezza specifica e generica di erogazione delle prestazioni comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni: a) da € 15.000 a € 150.000 per l'esercizio di attività sanitarie o di soccorso e trasporto sanitario in mancanza di autorizzazione o senza aver presentato la SCIA;
b) …>>.
A norma dell'art. 8-ter (rubricato Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, < realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate>>.
Gli opponenti hanno evidenziato che:
- con PEC del 24.7.2018 avevano comunicato il cambio di denominazione sociale e il subentro di nei titoli autorizzativi precedentemente intestati a Controparte_1
(dal 21.2.2017) per l'attività di odontostomatologia e Controparte_4 chirurgia maxillo-facciale, nonché l'ampliamento dell'attività ambulatoriale polispecialistica
(a ortopedia e traumatologia, medicina fisica e riabilitazione, chirurgia plastica, ostetricia e ginecologia, chirurgia generale, otorino laringoiatria, senologia, proctologia, psicologia, massofisioterapia e medicina estetica); Parte
- con nota 21.2.2019 aveva preso atto del subentro, indicando come assentito lo svolgimento di tutte le suddette “specialità ambulatoriali” nei locali di Viale Piave 6;
- avendo nel frattempo acquisito (anche) la Controparte_1 disponibilità di locali siti al primo piano dello stabile di Viale Piave 6, essa aveva mantenuto
4 al quarto piano l'attività di odontostomatologia e chirurgia maxillofacciale e avviato, al primo piano, le altre attività sanitarie sopra indicate;
- il 17 aprile 2019 gli opponenti avevano ottenuto, in relazione ai locali del primo piano, autorizzazione e accreditamento di un Centro Prelievi (gestito da LifeBrain Lombardia s.r.l.), Parte previo accesso di funzionari di che avevano potuto rilevare, senza muovere contestazioni, che l'attività era già in corso;
- il 31.10.2019 gli opponenti avevano presentato istanza di inizio attività di ambulatorio vaccinale nei locali del primo piano;
- nell'inoltrare (telematicamente) tale istanza i ricorrenti avevano erroneamente barrato la casella “istanza inizio attività (ampliamento branche specialistiche)”, anziché la casella
“istanza di trasformazione (locali nuovi)”;
- a seguito della presentazione di questa istanza, il 28.11.2019 vi era stato un nuovo Parte sopraluogo dei funzionari che, trovato chiuso il locale del quarto piano, avevano, al primo piano, accertato la presenza di quattro ambulatori, tre ripostigli, due servizi igienici, una sala d'attesa con reception e il punto prelievi già autorizzato (il 17.4.2019);
- i verbalizzanti avevano contestato lo svolgimento al primo piano di attività sanitaria in assenza di presentazione della SCIA;
- avvedutosi dell'errore nella compilazione dell'istanza 31.10.2019, aveva, il Pt_1
29.11.2019, presentato richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività presso i locali del primo piano.
Osservato che l'esercizio dell'attività ambulatoriale polispecialistica era stato regolarmente Parte segnalato ad con PEC del 24.7.2018, costituente “a tutti gli effetti la comunicazione di inizio attività per i nuovi locali del primo piano”, ed evidenziato che, già sei mesi prima del sopraluogo del 28.11.2019, gli opponenti avevano ottenuto l'autorizzazione e l'accreditamento del Centro Prelievi del primo piano e comunque, il 31.10.2019, avevano presentato istanza di inizio attività dell'ambulatorio vaccinale del primo piano, e Parte_1 [...]
hanno sostenuto la non sanzionabilità della condotta Controparte_1 contestata, per buona fede e assenza di colpa, oltre che per l'affidamento creato dai
5 Parte comportamenti di che aveva indotto gli opponenti a confidare nella liceità della loro condotta.
In subordine alla principale domanda di annullamento integrale dell'ordinanza-ingiunzione gli opponenti hanno chiesto la riduzione al minimo edittale della sanzione irrogata, attesa la sproporzione della sanzione inflitta rispetto alla moderata gravità del caso, ritenuto dalla stessa
ATS “di lieve entità”.
Parte La convenuta costituitasi con comparsa di risposta depositata (telematicamente) il
13.9.2024, ha chiesto respingersi l'opposizione, perché infondata.
Ha sostenuto che l'attività sanitaria esercitata al primo piano di Viale Piave 6 da
[...]
Parte non è mai stata comunicata ad e che la richiesta di Controparte_1 autorizzazione all'esercizio di una nuova struttura sanitaria nei locali del piano primo era stata Parte presentata alla solo con la SCIA del 29.11.2019, successiva all'ispezione del 28.11.2019.
Ha osservato che la SCIA presentata ad ATS il 9.6.2016 si riferiva all'esercizio di due Parte ambulatori nei locali del quarto piano: le verifiche effettuate da che ebbero esito positivo avevano riguardato soltanto questi ambulatori. Anche la comunicazione di subentro nei titoli autorizzativi era relativa alle attività del quarto piano. Solo con il sopralluogo del 28.11.2019, volto alla verifica dei requisiti di un ambulatorio vaccinale gestito dalla società LifeBrain Parte Lombardia s.r.l., gli ispettori della UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano della avevano accertato che nei locali siti al piano primo di Viale Piave 6 erano esercitate attività sanitarie, senza che ciò fosse stato mai prima comunicato.
*
Ancorché la serie di comunicazioni e istanze elencata dagli opponenti e sopra riportata evidenzi chiaramente l'assenza di intenzione di 2.0 di Parte_3 svolgere clandestinamente attività ambulatoriali nei locali del primo piano di Viale Piave 6, tuttavia deve ritenersi integrare gli estremi della colpa, per negligenza/imperizia, l'ignoranza dell'operatore professionale del settore sanitario (quali sono gli opponenti) degli obblighi
6 imposti dalla normativa vigente, come quello di presentazione di Segnalazione Certificata di
Inizio Attività stabilito dall'art. 15 L.R. 33/20091.
e non hanno Parte_1 Controparte_1 dimostrato di avere provveduto a tale adempimento con riguardo a tutte le attività svolte al primo piano, se non per quanto riguarda l'esercizio di ambulatorio vaccinale e di Centro
Prelievi.
È pertanto legittima l'irrogazione agli opponenti della sanzione comminata dall'art. 27 quinquies lett. a) L.R. 33/2009.
Parte Essa, tuttavia, attesa la riconosciuta “lieve entità” della colpa, riconosciuta anche da con l'ordinanza-ingiunzione impugnata, deve essere ridotta (ex art. 6 co. 12 d.lgs. 150/2011) al minimo edittale, pari a € 15.000,00.
Atteso l'esito del presente giudizio, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e da Parte_1
, con ricorso depositato il 6.12.2023, Controparte_1 ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta:
7 accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e da Parte_1 [...]
Parte
avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa da Controparte_1 della recante n. prot. 0191006/23 e data di prot. 27.10.2023, che Controparte_2 modifica nell'entità della sanzione dovuta, determinandola nella minor somma di €
15.000,00; dichiara interamente compensate le spese processuali fra le parti.
Milano, 4.12.2025.
Il giudice
AN AN OR
Manda la Cancelleria a darne comunicazione alle parti costituite.
Il giudice
AN AN OR
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 che al primo comma recita: < sanitaria è rilasciata dall'ATS competente per territorio, che dispone anche le eventuali variazioni, comprese quelle determinate dal trasferimento dell'autorizzazione in seguito al conferimento ad altro soggetto giuridico, ed è richiesta per le strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché per i centri di procreazione medicalmente assistita e per la residenzialità psichiatrica. Tutte le altre strutture sanitarie, le strutture sociosanitarie e i soggetti che intendono svolgere attività di soccorso sanitario, trasporto sanitario semplice o di trasporto sanitario, fermo restando il possesso dei requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti, presentano una segnalazione certificata di Part inizio attività (SCIA) alla competente per territorio, allegando i documenti previsti dalle vigenti normative>>;