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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/05/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1175/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1175/2017 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 30 maggio 2025 il dott. Pietro Merletti constata che le parti :
Per l'avv. e l'avv. SISINO ETTORE ( ) Parte_1 C.F._1
VIA MELCHIORRE DELFICO N. 10/F 64100 TERAMO;
CP_2 Parte_2 ( ) VIA M. DELFICO,10/F 64100 TERAMO;
, oggi sostituito dall'avv. C.F._2
Per Controparte_1
l'avv. BIOCCA GAETANO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
[...]
Hanno partecipato alla udienza di discussione a distanza con memorie e con scritti conclusionali ritualmente depositati.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive memorie.
, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura con pubblicazione.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1175/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._3 dell'avv. SISINO ETTORE ( ) VIA MELCHIORRE DELFICO N. 10/F 64100 C.F._1
TERAMO; ( ) VIA M. DELFICO,10/F 64100 Parte_3 C.F._2
TERAMO; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIOCCA GAETANO e dell'avv. ,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA STAZIO, 22 64100 TERAMOpresso il difensore avv. BIOCCA
GAETANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive memorie di partecipazione alla udienza di discussione ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di Parte_1 accertare e dichiarare la nullità assoluta delle clausole relative all'applicazione di interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale e di quelli concernenti la commissione di massimo scoperto contenute nel contratto di conto corrente bancario numero 10642/69intrattenuto presso la filiale di Tortoreto della allora oggi incorporata per fusione Controparte_3 alla;
assistito sempre da Controparte_1 aperture di credito;
ricalcolare il saldo e condannare la a restituire agli attori 224,26 euro;
CP_1 quanto ai contratti di mutuo ipotecario del 23 gennaio 2004, per 70 mila euro, e del 24 maggio 2002 per 119 mila euro, accertare e dichiarare inesattezza ed esatta indicazione di TAEG, illegittimità delle clausole floor, e condannare la convenuta a restituire euro 30351,66. La banca invoca la prescrizione e l'infondatezza delle domande. Condotta istruttoria con consulenza tecnica contabile e chiarimenti, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la pagina 2 di 3 causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione.A seguito di approfonditi accertamenti peritali, si è appurato che alla attrice vanno restituite, considerata interrotta la prescrizione con la comunicazione in atti del 2015, finalizzata indubbiamente a far valere il diritto della correntista ad avere il denaro in più che le spetta, 178,66 euro, detratto da quanto dovuto in restituzione per il conto quanto dovuto ancora dalla correntista per i mutui oggetto di esame. Il Ctu ha ricostruito, sulla base dei documenti contrattuali, specificamente ma univocamente quanto, all'esito dei calcoli e delle correzioni invocati da parte attrice, a lei spettante;
escludendo che comunque vi fosse indeterminatezza nei contratti di mutuo, potendosi computare il rapporto tra le parti in un modo ed in un modo solo;
sviluppando nella bozza di relazione i conteggi, i quali sono stati posti in allegato della relazione definitiva, che questi richiama nonché, salve piccole emende, consistiti in valori del tasso di mora semplicemente omessi nella bozza, riconteggia, con calcoli per cui non è stata indicato dove non siano precisi;
si è solo detto che non erano presenti, non avendo esaminato gli allegati alla relazione definitiva che correttamente si richiama ai calcoli già prodotti nella bozza che è in allegato;
si è detto che non dà atto il ctu di come abbia operato i calcoli, viceversa ciò è chiaro dall'esame degli allegati, da leggere unitamente all'elaborato che questi richiama. Le spese, proporzionalmente all'esito raggiunto, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione le domande di contro la Parte_1 [...]
, che condanna a pagare a Controparte_4 Parte_1 euro 178,66, oltre interessi , in misura legale, dalla data della messa in mora ( 2015) al saldo effettivo. Condanna la banca a pagare le spese di lite, che liquida in euro 994 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di Ctu come liquidate e spese di Ctp come fatturate.
Teramo, 30 Maggio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1175/2017 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 30 maggio 2025 il dott. Pietro Merletti constata che le parti :
Per l'avv. e l'avv. SISINO ETTORE ( ) Parte_1 C.F._1
VIA MELCHIORRE DELFICO N. 10/F 64100 TERAMO;
CP_2 Parte_2 ( ) VIA M. DELFICO,10/F 64100 TERAMO;
, oggi sostituito dall'avv. C.F._2
Per Controparte_1
l'avv. BIOCCA GAETANO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
[...]
Hanno partecipato alla udienza di discussione a distanza con memorie e con scritti conclusionali ritualmente depositati.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive memorie.
, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura con pubblicazione.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1175/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._3 dell'avv. SISINO ETTORE ( ) VIA MELCHIORRE DELFICO N. 10/F 64100 C.F._1
TERAMO; ( ) VIA M. DELFICO,10/F 64100 Parte_3 C.F._2
TERAMO; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIOCCA GAETANO e dell'avv. ,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA STAZIO, 22 64100 TERAMOpresso il difensore avv. BIOCCA
GAETANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive memorie di partecipazione alla udienza di discussione ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di Parte_1 accertare e dichiarare la nullità assoluta delle clausole relative all'applicazione di interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale e di quelli concernenti la commissione di massimo scoperto contenute nel contratto di conto corrente bancario numero 10642/69intrattenuto presso la filiale di Tortoreto della allora oggi incorporata per fusione Controparte_3 alla;
assistito sempre da Controparte_1 aperture di credito;
ricalcolare il saldo e condannare la a restituire agli attori 224,26 euro;
CP_1 quanto ai contratti di mutuo ipotecario del 23 gennaio 2004, per 70 mila euro, e del 24 maggio 2002 per 119 mila euro, accertare e dichiarare inesattezza ed esatta indicazione di TAEG, illegittimità delle clausole floor, e condannare la convenuta a restituire euro 30351,66. La banca invoca la prescrizione e l'infondatezza delle domande. Condotta istruttoria con consulenza tecnica contabile e chiarimenti, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la pagina 2 di 3 causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione.A seguito di approfonditi accertamenti peritali, si è appurato che alla attrice vanno restituite, considerata interrotta la prescrizione con la comunicazione in atti del 2015, finalizzata indubbiamente a far valere il diritto della correntista ad avere il denaro in più che le spetta, 178,66 euro, detratto da quanto dovuto in restituzione per il conto quanto dovuto ancora dalla correntista per i mutui oggetto di esame. Il Ctu ha ricostruito, sulla base dei documenti contrattuali, specificamente ma univocamente quanto, all'esito dei calcoli e delle correzioni invocati da parte attrice, a lei spettante;
escludendo che comunque vi fosse indeterminatezza nei contratti di mutuo, potendosi computare il rapporto tra le parti in un modo ed in un modo solo;
sviluppando nella bozza di relazione i conteggi, i quali sono stati posti in allegato della relazione definitiva, che questi richiama nonché, salve piccole emende, consistiti in valori del tasso di mora semplicemente omessi nella bozza, riconteggia, con calcoli per cui non è stata indicato dove non siano precisi;
si è solo detto che non erano presenti, non avendo esaminato gli allegati alla relazione definitiva che correttamente si richiama ai calcoli già prodotti nella bozza che è in allegato;
si è detto che non dà atto il ctu di come abbia operato i calcoli, viceversa ciò è chiaro dall'esame degli allegati, da leggere unitamente all'elaborato che questi richiama. Le spese, proporzionalmente all'esito raggiunto, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione le domande di contro la Parte_1 [...]
, che condanna a pagare a Controparte_4 Parte_1 euro 178,66, oltre interessi , in misura legale, dalla data della messa in mora ( 2015) al saldo effettivo. Condanna la banca a pagare le spese di lite, che liquida in euro 994 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di Ctu come liquidate e spese di Ctp come fatturate.
Teramo, 30 Maggio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3