Articolo 6 della Legge 2 aprile 1958, n. 377
Articolo 5Articolo 7
Versione
23 aprile 1958
>
Versione
1 settembre 1971
Art. 6.
Il Fondo e' ordinato:
((a) per il trattamento integrativo di pensione, di cui al primo comma, punto 1), dell'articolo 2, in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.
Presso la gestione del Fondo e' costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualita' delle integrazioni in corso di pagamento a carico del Fondo a tale epoca.
In sede di prima costituzione l'ammontare della predetta riserva deve essere pari all'importo di due annualita' delle integrazioni a carico del Fondo, in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968)) ((b) per le prestazioni di capitale di cui al comma primo, punto 2), dello stesso articolo 2, con il sistema della ripartizione annuale dell'onere, limitatamente alla parte di capitale commisurata all'indennita' di anzianita' dovuta per la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro e dei regolamenti aziendali; per la parte di capitale corrispondente alla integrazione dovuta per i casi di cessazione del rapporto di lavoro, derivante da morte o da invalidita' dell'iscritto, debitamente accertata ai sensi dell'articolo 21, con una assicurazione temporanea di gruppo a premio annuo costante))
Entrata in vigore il 1 settembre 1971