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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/04/2025, n. 6121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6121 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale di Roma, riunito in camera di consiglio, in persona dei sigg.ri magistrati dr. Luigi Argan - Presidente
dr. Alfredo Matteo Sacco - Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 72560/2022 R.G. il 6.12.2022 e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Conti, giusta procura in calce all'atto Parte_1
di citazione
ATTRICE
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Cerasani, giusta Controparte_1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.11.2022, la sig.ra chiedeva dichiararsi Parte_1
la nullità del testamento olografo del 27.12.2012 a firma del fratello, sig. , Persona_1 deceduto in data 16.3.2019 (pubblicato con atto del notaio da Fiumicino del Persona_2
27.3.2019) in ragione della incapacità naturale del testatore ai sensi dell'art. 591, comma 2, n.
3, c.c., con conseguente apertura della successione legittima in morte del predetto e condanna del convenuto (erede testamentario) alla restituzione in suo favore dei beni ereditari;
in via subordinata, chiedeva dichiararsi la risoluzione delle disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere imposto all'erede, ai sensi dell'art. 648 c.c., con le medesime conseguenze restitutorie del compendio ereditario;
chiedeva inoltre, nel caso di ritenuta validità
del testamento impugnato, condannarsi il convenuto alla restituzione in suo favore delle somme esborsate per la gestione e manutenzione dell'immobile ereditario, per l'importo di € 3.813,66;
si costituiva in giudizio il sig. che, nel contestare in toto l'avversa domanda, ne Controparte_1
chiedeva l'integrale rigetto.
In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie e disattese le richieste istruttorie di parte attrice, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 15.11.2024 (svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) e la causa,
assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda proposta in via principale dall'attrice nell'ambito del presente giudizio, nel postulare l'incapacità naturale del sig. alla data del 27.12.2012 (data di redazione del Persona_1
testamento impugnato) in ragione delle gravi patologie da cui lo stesso era affetto, ha ad oggetto, per un verso la declaratoria di nullità del detto testamento ai sensi dell'art. 591, comma
2, n. 3, e, per altro verso, la condanna del convenuto (erede universale, in forza delle impugnate disposizioni testamentarie) alla restituzione di tutti i beni facenti parte del compendio ereditario del de cuius.
Il testamento olografo del 27.12.2012 (pubblicato con atto del notaio da Persona_2
Fiumicino del 27.3.2019) a firma del sig. presenta il seguente tenore letterale Persona_1
“…Io sottoscritto nato a [...] l'[...], nel pieno Persona_1
possesso delle mie volontà nel seguente modo. Il patrimonio alla data di redazione di questo Testamento si compone dei seguenti beni: la quota indivisa con mia sorella Pt_1
dell'appartamento in Roma, via Filippo De Grenet 30, derivante dalla successione dei miei
genitori, in conto corrente;
conto corrente presso le poste;
titoli mobiliari di vario genere, CP_2
azioni, Fondi di investimento, BOT;
certificati di deposito, CCT. Nomino mio erede CP_1
nato a [...] il [...] e residente in [...], che mi ha aiutato in
[...]
questi anni a regolare le vicende di quelle che sono state sempre le mie direttive. Desidero che
il mio funerale sia modesto e desidero anche essere cremato. Questo mio testamento olografo,
contenente le mie ultime volontà che desidero che vengano rispettate, annulla e sostituisce
qualsiasi precedente e lo affido in busta chiusa e sigillata con le mie firme all'avvocato CP_1
con incarico di renderlo pubblico e mettere in esecuzione dopo la mia morte. In Roma nella mia
casa di via Filippo De Grenet 30 il 27.12.12 ”. Persona_3
La domanda di nullità del testamento per incapacità naturale del testatore ai sensi dell'art. 591,
comma 2, n. 3, c.c. trova fondamento nella scarna documentazione clinica allegata all'atto di citazione (cfr. doc. allegato sub 7), ossia nel verbale della Commissione medica di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile presso la ASL;
in particolare, è in atti Parte_2
il verbale del 15.6.2013, in cui veniva accertata la sussistenza, a carico del sig. , Persona_1
del seguente quadro patologico “…diabete mellito NID complicato da angulopatia e neuropatia
diabetica; degenerazione maculare OO in paziente con obesità patologica…e S. di Pickwick con
SOAS ed insufficienza respiratoria cronica in terapia O2 a lungo termine;
sclerolipomatosi renale
ed IRC;
ipoacusia; poliartrosi ad impegno funzionale apprezzabile;
cardiopatia ipertrofica-
ipertensiva; noduli tiroidei…”.
Il richiamato verbale della Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile (che costituisce l'unico spunto probatorio sul quale parte attrice ha fondato la propria domanda ex
art. 591, comma 2, n. 3, c.c.) non evidenzia la sussistenza, a carico del de cuius, di patologie idonee a ridurne, sia pure in via transitoria, le normali facoltà mentali e di autodeterminazione;
il sig. risultava, infatti, affetto da diabete mellito, insufficienza respiratoria ed Persona_1
obesità, con le conseguenti difficoltà respiratorie e deambulatorie, ma la documentazione clinica in atti non evidenzia alcuna compromissione delle normali facoltà psichiche e mentali del soggetto. Non si rinviene agli atti alcun'altra attestazione clinica che possa in qualche modo fondare la tesi attorea della incapacità naturale del testatore alla data del dicembre 2012 mentre la circostanza che il de cuius “…alla luce di una condizione di salute assai compromessa in data 27.12.2012…”
non fosse in possesso delle necessarie “…capacità mentali e psicofisiche…nel redigere un
testamento così specifico, dettagliato e completo…” (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione) è rimasta totalmente indimostrata agli atti del presente giudizio;
né la generica capitolazione istruttoria offerta dall'attrice in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c. sarebbe stata in grado di fornire valido riscontro probatorio alla domanda principale, avendo ad oggetto, per un verso, circostanze estremamente generiche e prive di validi riscontri spazio-temporali (“…vero che il sig. Per_1
alternava momenti di lucidità mentale a momenti di totale confusione…”) e, per altro
[...]
verso, circostanze vertenti su fatti incontestati e non rilevanti ai fini della decisione (“…vero che
il sig. stava allettato ed aveva bisogno di ossigeno e necessitava di assistenza Persona_1
continua e costante…”).
A fronte della assoluta carenza probatoria dei fatti costitutivi della domanda, non è risultato ammissibile l'espletamento della richiesta consulenza tecnica medico-legale, dal momento che
“…la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune
probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio…la consulenza tecnica d'ufficio…non è
mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di
elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva
d quanto precede che il suddetto mezzo d indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare
la parte dal fornire la prova di quanto assume e non può trovare ingresso in causa, qualora la
parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero
a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati…”
(cfr., ex multis, Cass. Civ.Sez. 3, ord, n. 26048 del 7.9.2023).
E del resto, l'annullamento del testamento per incapacità naturale ai sensi dell'art. 591 comma
2, n. 3 c.c. presuppone la prova rigorosa del fatto che, al momento della redazione dell'atto, il testatore si trovasse in uno stato psicofisico tale da sopprimere in modo assoluto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, non essendo sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia in qualche modo alterato o turbato per ragioni di età o per grave malattia, sicché spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece,
su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (cfr., ex plurimis, Cass. n. 2239 del 4.2.2016; Cass. n. 27351 del 23.12.2014; Cass.
n. 25053 del 10.10.2018).
Al rigetto della domanda di declaratoria di annullamento del testamento in ragione della incapacità naturale del testatore segue quello della domanda restitutoria dei beni ereditari, di cui al capo B) delle conclusioni rassegnate da parte attrice in atto introduttivo e ribadite in tutti i successivi scritti difensivi.
Pure infondato il capo di domanda subordinata, avente ad oggetto la declaratoria di risoluzione dell'intero testamento ai sensi dell'art. 648 c.c., in ragione dell'inadempimento, da parte dell'erede testamentario, dell'onere imposto dal testatore circa la sua cremazione;
la disposizione con cui il sig. esplicitava il suo desiderio “…che il mio funerale sia Persona_1
modesto e desidero anche essere cremato…” non può essere giuridicamente qualificata come un vero e proprio onere imposto all'erede, dalla cui mancata esecuzione possa discendere la risoluzione dell'intera scheda testamentaria.
Si osserva sul punto che la disposizione testamentaria relativa alla cremazione delle proprie spoglie non riveste carattere patrimoniale, essendo diretta a regolare interessi di natura esistenziale che non attengono alla regolamentazione degli aspetti patrimoniali legati al fenomeno successorio;
si rileva, inoltre che con la richiamata disposizione il testatore, lungi dall'imporre all'erede un obbligo di esecuzione di una determinata prestazione, si è limitato a manifestare un suo desiderio, alla cui mancata realizzazione non ha ricollegato alcuna possibile e verosimile sanzione;
in ogni caso non potrebbe trovare applicazione nella fattispecie in esame la previsione di cui all'art. 648, comma 2, c.c., dal momento che la realizzazione del desiderio del testatore di essere cremato non soltanto non integra l'imposizione di un vero e proprio onere a carico dell'erede ma, a maggior ragione, non costituisce sicuramente l'unico motivo determinante della sua istituzione di erede (motivo ravvisabile invece nell'attività svolta, in favore del testatore, dall'odierno convenuto “…che mi ha aiutato in questi anni a regolare le
vicende di quelle che sono state sempre le mie direttive…”).
Non risulta facilmente comprensibile il composito capo di domanda di cui al punto E) delle rassegnate conclusioni, in cui l'attrice chiede ordinarsi il sig. “…di accettare CP_1
espressamente l'eredità ed a procedere a tutti gli incombenti successori finora evasi, quali: a)
cremazione del defunto;
b) dichiarazione di successione;
c) contribuzione alle spese relative
all'immobile di via de Grenet 30 (in via esaustiva IMU, Condominio); d) restituzione del 50%
delle somme depositate presso la in quanto in detto Istituto sono confluiti i risparmi CP_3
dei genitori dell'attrice…”.
Sotto il primo aspetto, si osserva che la dichiarazione di accettazione di eredità da parte del chiamato ben può essere ottenuta e sollecitata dalla odierna attrice mediante l'esperimento di apposita actio interrogatoria di cui all'art. 481 c.c., mentre non può costituire oggetto di un non meglio classificabile “ordine di accettazione” di cui l'attrice, in questa sede, richiede l'emanazione; inoltre, l'avvenuta costituzione nel presente giudizio ed il tenore delle difese svolte dal convenuto palesano l'avvenuta accettazione tacita, da parte del predetto, dell'eredità del sig.
. Persona_1
Per quanto attiene all'esecuzione degli incombenti successori elencati, ed in particolare alla presentazione della dichiarazione di successione, si rileva l'assenza, in capo all'attrice, di qualsivoglia interesse giuridicamente rilevante in ordine al compimento, da parte dell'erede testamentario, di detti adempimenti in riferimento ad una successione dalla quale la stessa è
rimasta esclusa;
per quanto attiene al rimborso delle spese relative all'immobile ereditario
(oggetto anche del successivo capo F) della domanda), quantificate nel complessivo importo di
€ 3.813,00, si osserva che la scarna produzione documentale versata in atti dall'attrice non offre alcuna dimostrazione dell'effettivo esborso di somme per il pagamento di imposte e tasse;
risultano comprovati soltanto i pagamenti effettuati dall'attrice per il saldo degli oneri condominiali per il periodo successivo all'apertura della successione in riferimento alla quota già
di titolarità del de cuius, che ammontano al complessivo importo di € 2.144,00, alla cui restituzione dev'essere pronunciata condanna del convenuto, oltre agli accessori di legge. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2002 seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice in ragione dei due terzi, a fronte del quasi integrale rigetto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con atto di citazione notificato in data 24.11.2022 nei confronti di
[...] CP_1
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) in parziale accoglimento della domanda, condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, del complessivo importo di € 2.144,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
---
2) rigetta per il resto la domanda;
---
3) condanna l'attrice al pagamento dei due terzi delle spese di giudizio, che liquida (quanto ai
2/3) in complessivi € 7.200,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
---
4) compensa tra le parti le restanti spese.---
Roma, 9.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dr.ssa Andreina Gagliardi dr. Luigi Argan