Articolo 15 della Legge 9 dicembre 1985, n. 705
Articolo 14Articolo 16
Versione
11 dicembre 1985
Art. 15.
All'articolo 109 e' aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai concorsi per docente universitario di prima e seconda fascia banditi in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto".
Nota all'art. 15:
Il testo dell' art. 109 del D.P.R. n. 382/1980 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 109. (Norme transitorie su trasferimenti e sulle nomine dei vincitori di concorso a posti di professore ordinario). - Le limitazioni di cui al precedente art. 8 non si applicano ai trasferimenti disposti per l'anno accademico 1980-81.
Non si applicano altresi' nella prima attuazione del presente provvedimento ai vincitori di concorsi banditi o espletati precedentemente alla sua entrata in vigore nonche' per la destinazione ai corsi di laurea di nuova istituzione. Nella prima applicazione del presente decreto, al fine di assicurare il mantenimento del loro attuale livello di funzionamento le facolta' presso le quali nelle more di svolgimento di un concorso si sia reso disponibile un posto di professore di ruolo possono avvalersi dei risultati del medesimo per chiamare un vincitore non chiamato dalle facolta' che hanno richiesto i concorsi.
Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai concorsi per docente universitario di prima e seconda fascia banditi in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 11 dicembre 1985