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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/05/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1556/2021 R.G
Tribunale Ordinario di Terni
ORDINANZA EX ART. 127-TER C.P.C.
IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA DEL 29/05/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note di trattazione scritta;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt.
127-ter e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Tommaso Bellei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. Tommaso Bellei ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1556 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAIOLA ALESSIO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale , sito in Via Tiberio, n. 32 – 04100 Pt_1
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(partita iva e codice fiscale ) e per essa quale mandataria la _1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANITA' STEFANO, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in P.ZZA S. DOMENICO SAVIO 1 00192 ROMA presso il difensore avv. SANITA' STEFANO
PARTE OPPOSTA pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato presentava opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 347/2021 emesso da questo Tribunale in data 23/5/2021 in favore di
(e per essa quale mandataria per la somma di euro 14.830,75 _1 Controparte_3 oltre interessi come da domanda e le spese della procedura che liquida in € 118,50 per rimborso spese e in complessivi € 540,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
A sostegno della propria opposizione, il deduceva: Pt_1
- la nullità contratto di prestito perché non sottoscritto dal consumatore;
- la nullità assoluta delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori in quanto usurari e comunque anatocistici ex artt. 1344, 1815 c.c. e 117 TUB;
- la non debenza degli interessi di mora in assenza di una intimazione di pagamento e messa in mora e comunque l'eccessività degli stessi da ridurre ex art. 1384 c.c.;
- la non conformità agli originali della documentazione depositata ed allegata al fascicolo monitorio;
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., il insisteva nelle proprie Pt_1 conclusioni eccependo, per la prima volta, che nessun inadempimento poteva essergli imputato per l'esistenza di un'assicurazione a garanzia della restituzione del prestito ed a copertura del rischio afferente alla perdita dell'impiego del , circostanza verificatasi in Pt_1 data 2/7/2013.
L'opponente rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis.
In via principale e nel merito
a) accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 347/2021, emesso dal Tribunale di Terni in data 23.05.2021, all'esito del procedimento rubricato al n. 985/2021 R.G., anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati nei punti 1) e 2) della presente trattazione.
In via subordinata
b) In caso di mancato accoglimento di quanto richiesto nella precedente lettera a), accertare
e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito “ex
pagina 2 di 6 adverso” azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
c) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 565999000, ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 1, e comunque per le ragioni esposte nel punto 3) della presente trattazione;
d) Accertare e dichiarare anche ex artt. 1815 e 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche;
Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la (già Controparte_2 [...]
) quale mandataria di rassegnando – per i motivi ivi dedotti, qui CP_3 Controparte_4 richiamati e trascritti – le seguenti conclusioni:
“in via preliminare considerato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e per i motivi riportati in narrativa, concedere, ai sensi dell'art. 648 Cod. Proc.
Civ., la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, rigettare integralmente le eccezioni sollevate da parte opponente in quanto infondate e/o comunque non provate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto oltre le spese legali e gli interessi;
in via principale, nel merito, per le causali di cui in comparsa, accertare il diritto di credito di e, per l'effetto, condannare parte opposta al pagamento della Controparte_2 somma di euro 14.830,75 oltre interessi come richiesti nel monitorio, o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovessero ritenersi accoglibili le richieste formulate da Controparte, si chiede la riduzione dell'importo ingiunto, nella misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”.
Con ordinanza del 1/3/2022, veniva concessa la provvisoria esecuzione al d.i. opposto, nonché veniva assegnato a parte opposta il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (poi espletata con esito negativo, cfr. doc. dep. 30/6/2022).
pagina 3 di 6 Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva poi rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
2. L'opposizione è infondata nei limiti di seguito indicati.
In merito alla prova del credito vantato, la parte opposta ne ha dato piena prova come emerge dalla documentazione contrattuale e contabile allegata al ricorso monitorio ed alla comparsa di risposta di cui al presente giudizio (cfr. doc. 1) Copia contratto di prestito personale del 30.7.2013 e documenti allegati di sintesi e piano di ammortamento, 2) Copia estratto autentico certificato ex art. 50 tub e 3) Copia comunicazione risoluzione contratto di
Banca Marche).
Al riguardo, deve essere condiviso quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica di un documento all'originale deve essere effettuato mediante una dichiarazione chiara e specifica che consenta di desumere in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia. Le generiche contestazioni non sono sufficienti. Inoltre, la contestazione ai sensi dell'art. 2719c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (cfr. Cass. n. 9598/2025).
Sul puto, deve infatti rilevarsi che il credito e la sua entità non risultano contestati in modo specifico dalla parte opponente che, anzi, si è limitata ad allegare l'estinzione dell'obbligazione restitutoria perché, a suo dire, l'ente finanziatore non avrebbe attivato la garanzia assicurativa sottoscritta dal contestualmente al prestito per cui è causa (cfr. Pt_1 memoria n. 1 ex art. 183, comma 6 c.p.c., pag. 5).
Tuttavia, l'opponente non solo non ha depositato il contratto assicurativo in questione
– per cui risulta impossibile verificare un eventuale collegamento negoziale con il prestito in questione – ma, soprattutto, non ha dato prova della sua operatività.
Infatti, dalle stesse affermazioni di parte opponente risulta che tra i rischi assicurati vi era la perdita dell'impiego e che, in data 2/7/2013, si era realizzato l'evento assicurato - atteso che il perdeva il proprio impiego – ma, da una parte, il prestito veniva sottoscritto Pt_1 successivamente alla perdita dell'impiego – in data 30/7/2013 – quando il rischio assicurato già, in ipotesi, si era avverato e, dall'altra, dalla stessa documentazione depositata dall'opponente, emerge che il già in data 1/1/2014 svolgeva attività lavorativa, avendo Pt_1 versato contributi da lavoratore autonomo (fino al 31/12/2014) e dal 23/4/2014 al 31/5/2022 come lavoratore dipendente.
pagina 4 di 6 Pertanto, considerato che lo stesso ha interrotto il pagamento delle rate del prestito dal
28/2/2014 risulta provato per tabulas che la copertura assicurativa non era operante, come peraltro attestato dalla stessa compagnia assicurativa, debitamente interpellata dall'Istituto di credito (cfr. dco. A, fasc. opposta).
Destituite di fondamento sono anche le residue censure avanzate da parte opponente.
Per quanto riguarda l'assenza di firma del contratto oggetto di causa tale contestazione
è smentita dalla documentazione contrattuale depositata da parte opposta mentre le contestazioni afferenti all'illegittimità delle clausole determinative degli interessi – perché usurarie e generative di interessi anatocistici – risultano palesemente generiche e non supportate da alcun elemento probatorio per cui le richieste di prova richieste sul tema (CTU tecnico-contabile) devono considerarsi esplorative.
Riguardo all'abusività delle clausole incidenti sul credito ingiunto - verifica da effettuarsi d'ufficio in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(v. Cass., SS.UU., 9479/2023) - tra cui certamente quella con la quale è stata pattuita la misura degli interessi corrispettivi (se tali interessi non siano individuati in modo chiaro e comprensibile, conseguendone la vessatorietà della relativa clausola ai sensi dell'art. 34, co. 2,
d.lgs. 206/05) e quella di determinazione degli interessi moratori (che possono considerarsi manifestamente eccessivi o meno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 d.lgs. 206/05 e della direttiva UE 93/13, anche assumendo a riferimento il parametro comparativo costituito dal saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., oltre che in base all'entità della maggiorazione rispetto al tasso degli interessi corrispettivi), deve ritenersi che la clausola relativa agli interessi corrispettivi risulta pienamente legittima in quanto indica in modo chiaro e comprensibile la misura degli interessi ed il parametro di riferimento (tasso variabile pari al 10,317%, tasso
Euribor lettera 6 mesi maggiorato di 10 punti percentuale e la periodicità di aggiornamento del tasso, cfr. art. 1 del contratto).
Per quanto riguarda la clausola relativa agli interessi di mora (cfr. art. 2 del contratto), invece, gli stessi devono ritenersi manifestamente eccessivi in quanto pari al 13,317% e, quindi, superiori al parametro comparativo costituito dal saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c.
– pari all'8,50% nel periodo considerato (30/7/2013).
Alla luce di quanto evidenziato il credito vantato dalla parte opposta deve essere decurtato della sola somma applicata a titolo di interesse moratorio che, dalla documentazione allegata da parte creditrice (piano di ammortamento e estratto ex art. 50 del pagina 5 di 6 d.lgs. n. 385/1993 non specificamente contestato da parte opponente), risulta pari ad euro
94,21.
Deve quindi ritenersi accertato che la parte opposta vanta un credito nei confronti della parte opponente pari ad euro condannata al eultima deve esser'per cui quest 14.736,54 sente sentenza sino al data del deposito della pre, oltre interessi legali dalla relativo pagamento soddisfo.
3. In ragione dell'esito della controversia – sostanziale conferma del decreto ingiuntivo opposto – l'opponente deve essere condannato, in considerazione delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta, al pagamento in favore della parte opposta delle spese processuali che si liquidano secondo i valori medi previsti dal DM n. 44/2014, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata (scaglione da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00),
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, in riforma del decreto ingiuntivo n. 347/2021 emesso da questo Tribunale in data 23/5/2021, condanna al pagamento Parte_1 della somma di euro 14.736,54 in favore della (e per essa quale mandataria la _1
, oltre interessi legali dalla data del deposito della presente Controparte_2 sentenza sino al soddisfo;
2) Condanna al pagamento in favore della (e per essa quale Parte_1 _1 mandataria la della somma di euro 3.397,00 per compenso, Controparte_2 oltre al 15% del compenso per spese generali, oltre Iva, Cpa come per legge.
Terni, 29 maggio 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Terni
ORDINANZA EX ART. 127-TER C.P.C.
IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA DEL 29/05/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note di trattazione scritta;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt.
127-ter e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Tommaso Bellei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. Tommaso Bellei ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1556 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAIOLA ALESSIO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale , sito in Via Tiberio, n. 32 – 04100 Pt_1
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(partita iva e codice fiscale ) e per essa quale mandataria la _1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANITA' STEFANO, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in P.ZZA S. DOMENICO SAVIO 1 00192 ROMA presso il difensore avv. SANITA' STEFANO
PARTE OPPOSTA pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato presentava opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 347/2021 emesso da questo Tribunale in data 23/5/2021 in favore di
(e per essa quale mandataria per la somma di euro 14.830,75 _1 Controparte_3 oltre interessi come da domanda e le spese della procedura che liquida in € 118,50 per rimborso spese e in complessivi € 540,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
A sostegno della propria opposizione, il deduceva: Pt_1
- la nullità contratto di prestito perché non sottoscritto dal consumatore;
- la nullità assoluta delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori in quanto usurari e comunque anatocistici ex artt. 1344, 1815 c.c. e 117 TUB;
- la non debenza degli interessi di mora in assenza di una intimazione di pagamento e messa in mora e comunque l'eccessività degli stessi da ridurre ex art. 1384 c.c.;
- la non conformità agli originali della documentazione depositata ed allegata al fascicolo monitorio;
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., il insisteva nelle proprie Pt_1 conclusioni eccependo, per la prima volta, che nessun inadempimento poteva essergli imputato per l'esistenza di un'assicurazione a garanzia della restituzione del prestito ed a copertura del rischio afferente alla perdita dell'impiego del , circostanza verificatasi in Pt_1 data 2/7/2013.
L'opponente rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis.
In via principale e nel merito
a) accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 347/2021, emesso dal Tribunale di Terni in data 23.05.2021, all'esito del procedimento rubricato al n. 985/2021 R.G., anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati nei punti 1) e 2) della presente trattazione.
In via subordinata
b) In caso di mancato accoglimento di quanto richiesto nella precedente lettera a), accertare
e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito “ex
pagina 2 di 6 adverso” azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
c) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 565999000, ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 1, e comunque per le ragioni esposte nel punto 3) della presente trattazione;
d) Accertare e dichiarare anche ex artt. 1815 e 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche;
Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la (già Controparte_2 [...]
) quale mandataria di rassegnando – per i motivi ivi dedotti, qui CP_3 Controparte_4 richiamati e trascritti – le seguenti conclusioni:
“in via preliminare considerato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e per i motivi riportati in narrativa, concedere, ai sensi dell'art. 648 Cod. Proc.
Civ., la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, rigettare integralmente le eccezioni sollevate da parte opponente in quanto infondate e/o comunque non provate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto oltre le spese legali e gli interessi;
in via principale, nel merito, per le causali di cui in comparsa, accertare il diritto di credito di e, per l'effetto, condannare parte opposta al pagamento della Controparte_2 somma di euro 14.830,75 oltre interessi come richiesti nel monitorio, o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovessero ritenersi accoglibili le richieste formulate da Controparte, si chiede la riduzione dell'importo ingiunto, nella misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”.
Con ordinanza del 1/3/2022, veniva concessa la provvisoria esecuzione al d.i. opposto, nonché veniva assegnato a parte opposta il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (poi espletata con esito negativo, cfr. doc. dep. 30/6/2022).
pagina 3 di 6 Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva poi rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
2. L'opposizione è infondata nei limiti di seguito indicati.
In merito alla prova del credito vantato, la parte opposta ne ha dato piena prova come emerge dalla documentazione contrattuale e contabile allegata al ricorso monitorio ed alla comparsa di risposta di cui al presente giudizio (cfr. doc. 1) Copia contratto di prestito personale del 30.7.2013 e documenti allegati di sintesi e piano di ammortamento, 2) Copia estratto autentico certificato ex art. 50 tub e 3) Copia comunicazione risoluzione contratto di
Banca Marche).
Al riguardo, deve essere condiviso quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica di un documento all'originale deve essere effettuato mediante una dichiarazione chiara e specifica che consenta di desumere in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia. Le generiche contestazioni non sono sufficienti. Inoltre, la contestazione ai sensi dell'art. 2719c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (cfr. Cass. n. 9598/2025).
Sul puto, deve infatti rilevarsi che il credito e la sua entità non risultano contestati in modo specifico dalla parte opponente che, anzi, si è limitata ad allegare l'estinzione dell'obbligazione restitutoria perché, a suo dire, l'ente finanziatore non avrebbe attivato la garanzia assicurativa sottoscritta dal contestualmente al prestito per cui è causa (cfr. Pt_1 memoria n. 1 ex art. 183, comma 6 c.p.c., pag. 5).
Tuttavia, l'opponente non solo non ha depositato il contratto assicurativo in questione
– per cui risulta impossibile verificare un eventuale collegamento negoziale con il prestito in questione – ma, soprattutto, non ha dato prova della sua operatività.
Infatti, dalle stesse affermazioni di parte opponente risulta che tra i rischi assicurati vi era la perdita dell'impiego e che, in data 2/7/2013, si era realizzato l'evento assicurato - atteso che il perdeva il proprio impiego – ma, da una parte, il prestito veniva sottoscritto Pt_1 successivamente alla perdita dell'impiego – in data 30/7/2013 – quando il rischio assicurato già, in ipotesi, si era avverato e, dall'altra, dalla stessa documentazione depositata dall'opponente, emerge che il già in data 1/1/2014 svolgeva attività lavorativa, avendo Pt_1 versato contributi da lavoratore autonomo (fino al 31/12/2014) e dal 23/4/2014 al 31/5/2022 come lavoratore dipendente.
pagina 4 di 6 Pertanto, considerato che lo stesso ha interrotto il pagamento delle rate del prestito dal
28/2/2014 risulta provato per tabulas che la copertura assicurativa non era operante, come peraltro attestato dalla stessa compagnia assicurativa, debitamente interpellata dall'Istituto di credito (cfr. dco. A, fasc. opposta).
Destituite di fondamento sono anche le residue censure avanzate da parte opponente.
Per quanto riguarda l'assenza di firma del contratto oggetto di causa tale contestazione
è smentita dalla documentazione contrattuale depositata da parte opposta mentre le contestazioni afferenti all'illegittimità delle clausole determinative degli interessi – perché usurarie e generative di interessi anatocistici – risultano palesemente generiche e non supportate da alcun elemento probatorio per cui le richieste di prova richieste sul tema (CTU tecnico-contabile) devono considerarsi esplorative.
Riguardo all'abusività delle clausole incidenti sul credito ingiunto - verifica da effettuarsi d'ufficio in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(v. Cass., SS.UU., 9479/2023) - tra cui certamente quella con la quale è stata pattuita la misura degli interessi corrispettivi (se tali interessi non siano individuati in modo chiaro e comprensibile, conseguendone la vessatorietà della relativa clausola ai sensi dell'art. 34, co. 2,
d.lgs. 206/05) e quella di determinazione degli interessi moratori (che possono considerarsi manifestamente eccessivi o meno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 d.lgs. 206/05 e della direttiva UE 93/13, anche assumendo a riferimento il parametro comparativo costituito dal saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., oltre che in base all'entità della maggiorazione rispetto al tasso degli interessi corrispettivi), deve ritenersi che la clausola relativa agli interessi corrispettivi risulta pienamente legittima in quanto indica in modo chiaro e comprensibile la misura degli interessi ed il parametro di riferimento (tasso variabile pari al 10,317%, tasso
Euribor lettera 6 mesi maggiorato di 10 punti percentuale e la periodicità di aggiornamento del tasso, cfr. art. 1 del contratto).
Per quanto riguarda la clausola relativa agli interessi di mora (cfr. art. 2 del contratto), invece, gli stessi devono ritenersi manifestamente eccessivi in quanto pari al 13,317% e, quindi, superiori al parametro comparativo costituito dal saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c.
– pari all'8,50% nel periodo considerato (30/7/2013).
Alla luce di quanto evidenziato il credito vantato dalla parte opposta deve essere decurtato della sola somma applicata a titolo di interesse moratorio che, dalla documentazione allegata da parte creditrice (piano di ammortamento e estratto ex art. 50 del pagina 5 di 6 d.lgs. n. 385/1993 non specificamente contestato da parte opponente), risulta pari ad euro
94,21.
Deve quindi ritenersi accertato che la parte opposta vanta un credito nei confronti della parte opponente pari ad euro condannata al eultima deve esser'per cui quest 14.736,54 sente sentenza sino al data del deposito della pre, oltre interessi legali dalla relativo pagamento soddisfo.
3. In ragione dell'esito della controversia – sostanziale conferma del decreto ingiuntivo opposto – l'opponente deve essere condannato, in considerazione delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta, al pagamento in favore della parte opposta delle spese processuali che si liquidano secondo i valori medi previsti dal DM n. 44/2014, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata (scaglione da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00),
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, in riforma del decreto ingiuntivo n. 347/2021 emesso da questo Tribunale in data 23/5/2021, condanna al pagamento Parte_1 della somma di euro 14.736,54 in favore della (e per essa quale mandataria la _1
, oltre interessi legali dalla data del deposito della presente Controparte_2 sentenza sino al soddisfo;
2) Condanna al pagamento in favore della (e per essa quale Parte_1 _1 mandataria la della somma di euro 3.397,00 per compenso, Controparte_2 oltre al 15% del compenso per spese generali, oltre Iva, Cpa come per legge.
Terni, 29 maggio 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
pagina 6 di 6