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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/11/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1278/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore
Dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 15.05.2025, da
, nata negli Stati Uniti d'America, in Greenville S.C. (EE) il 29.6.1987, Parte_1 cittadina italiana, C.F. residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Riva
e
, nato a [...] il [...], cittadino italiano, C.F. residente Controparte_1 C.F._2 in Orsenigo (CO), Via Pietro Calamandrei n. 17, rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Riva
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 22.10.2022 in BA (atto iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di BA - atto n. 84, anno 2022, parte II, serie C)
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia di separazione -e successiva pronuncia divorzile- alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto.
2) A definizione di ogni rapporto di natura economica inerente casa coniugale, azienda familiare, rapporti dare/avere, risparmi, arredi, beni comuni e personali:
a) il signor si impegna a trasferire alla coniuge signora la Controparte_1 Parte_1 propria quota di proprietà pari ad un mezzo indiviso dell'immobile sito in Orsenigo (CO) Via Pietro Calamandrei n. 17 e costituito da appartamento di sei vani (107 mq), categoria A/2, classe 2 censito al catasto dei fabbricati foglio 7 particella 3209, subalterno 55 (rendita € 604,25) ed annesso posto auto scoperto di 13 mq categoria C/6, classe 1 censita al catasto dei fabbricati foglio 7 particella 3209 sub 34 (rendita € 51,03), ed autorimessa di 19 mq categoria C/6, classe 2 censita al catasto dei fabbricati foglio 7 particella 3209 subalterno 20 (rendita € 87,33) per il valore di € 93.500,00 (novantatremilacinquecento/00) (doc. 4).
b) le parti si impegnano ad attuare la predetta cessione immobiliare a rogito del Notaio scelto di comune accordo entro il 15.9.2025, sempre che per detta data sia stata pubblicata la sentenza di separazione e comunque - se successivamente depositata - entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della stessa;
c) le spese e gli oneri relativi alla suddetta cessione immobiliare resteranno a carico esclusivo di
[...]
; Parte_1
d) si impegna a rilasciare entro e non oltre il 10.05.2025 la casa coniugale di via Controparte_1
Calamandrei 17 Orsenigo, prelevando dalla stessa i propri beni personali;
e) sino all'effettivo rilascio della casa coniugale, si farà carico del pagamento Controparte_1 integrale delle utenze domestiche, nonché degli oneri condominiali;
f) gli animali domestici della coppia (gatti) rimarranno presso la casa coniugale. Le parti si impegnano a contribuire nella misura del 50% cadauna alle spese veterinarie e di gestione di detti animali, fatta eccezione per il cibo che rimarrà ad esclusivo carico della signora . La parte che avrà anticipato le spese dovrà Pt_1 richiederne il rimborso all'altra, previa esibizione del relativo giustificativo, ed il rimborso dovrà avvenire entro quindici giorni dalla richiesta g) la signora si impegna a cedere al marito la propria Parte_1 Controparte_1 quota pari a 500/1000 della con sede in Como, via Dottesio Parte_2
23 , c.f. , iscritta alla Camera di Commercio di Como REA CO – 329416 per il corrispettivo di P.IVA_1
€ 52.000,00 (cinquanduemila/00) (doc. 5)
h) le parti si impegnano ad attuare la predetta cessione societaria a rogito del Notaio scelto di comune accordo tra le stesse entro il 15.9.2025, sempre che per detta data sia stata pubblicata la sentenza di separazione e comunque - se successivamente depositata - entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della stessa;
i) Fino al perfezionamento della cessione delle quote societarie, i contributi previdenziali INPS ed INAIL della signora nonché le imposte personali sui redditi societari della moglie rimarranno a carico della Pt_1
Parte_2
j) le spese e gli oneri relativi alla suddetta cessione societaria resteranno a carico esclusivo di CP_1
, fatta eccezione per gli onorari notarili che saranno a carico della signora
[...] Pt_1
k) allo scopo di riequilibrare definitivamente i rapporti di dare/avere tra le parti, le somme di cui ai punti a) e g) si intendono parzialmente compensate tra loro e la signora si impegna a Parte_1 corrispondere al coniuge , il quale accetta, la somma residua di € 41.500,00 (euro Controparte_1 quarantunomilacinquecento/00). Il pagamento di detto importo avverrà contestualmente alle cessioni di cui ai punto a) e g). l) i coniugi si danno atto vicendevolmente di aver già provveduto di comune accordo a suddividere i beni mobili di proprietà comune, confermando che arredi ed elettrodomestici resteranno nell'immobile di
Orsenigo, via Calamandrei 17 in proprietà esclusiva di . Parte_1
3. Fermi i patti sub 2), le parti si danno reciprocamente atto che non sussistono ulteriori richieste o pretese, di qualsiasi natura, patrimoniale e non, avendo già provveduto di comune accordo a suddividere tra loro i beni mobili di proprietà comune. A tal fine le parti danno atto di non aver in essere posizioni debitorie nei confronti di terzi.
4. Spese di giudizio compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole comune.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_3
, sposati in data 22.10.2022, in BA (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di BA - atto n. 84, anno 2022, parte II, serie C);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) PROVVEDE, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del Giudice relatore per la trattazione della domanda di divorzio.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BA, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 25.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore
Dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 15.05.2025, da
, nata negli Stati Uniti d'America, in Greenville S.C. (EE) il 29.6.1987, Parte_1 cittadina italiana, C.F. residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Riva
e
, nato a [...] il [...], cittadino italiano, C.F. residente Controparte_1 C.F._2 in Orsenigo (CO), Via Pietro Calamandrei n. 17, rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Riva
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 22.10.2022 in BA (atto iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di BA - atto n. 84, anno 2022, parte II, serie C)
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia di separazione -e successiva pronuncia divorzile- alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto.
2) A definizione di ogni rapporto di natura economica inerente casa coniugale, azienda familiare, rapporti dare/avere, risparmi, arredi, beni comuni e personali:
a) il signor si impegna a trasferire alla coniuge signora la Controparte_1 Parte_1 propria quota di proprietà pari ad un mezzo indiviso dell'immobile sito in Orsenigo (CO) Via Pietro Calamandrei n. 17 e costituito da appartamento di sei vani (107 mq), categoria A/2, classe 2 censito al catasto dei fabbricati foglio 7 particella 3209, subalterno 55 (rendita € 604,25) ed annesso posto auto scoperto di 13 mq categoria C/6, classe 1 censita al catasto dei fabbricati foglio 7 particella 3209 sub 34 (rendita € 51,03), ed autorimessa di 19 mq categoria C/6, classe 2 censita al catasto dei fabbricati foglio 7 particella 3209 subalterno 20 (rendita € 87,33) per il valore di € 93.500,00 (novantatremilacinquecento/00) (doc. 4).
b) le parti si impegnano ad attuare la predetta cessione immobiliare a rogito del Notaio scelto di comune accordo entro il 15.9.2025, sempre che per detta data sia stata pubblicata la sentenza di separazione e comunque - se successivamente depositata - entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della stessa;
c) le spese e gli oneri relativi alla suddetta cessione immobiliare resteranno a carico esclusivo di
[...]
; Parte_1
d) si impegna a rilasciare entro e non oltre il 10.05.2025 la casa coniugale di via Controparte_1
Calamandrei 17 Orsenigo, prelevando dalla stessa i propri beni personali;
e) sino all'effettivo rilascio della casa coniugale, si farà carico del pagamento Controparte_1 integrale delle utenze domestiche, nonché degli oneri condominiali;
f) gli animali domestici della coppia (gatti) rimarranno presso la casa coniugale. Le parti si impegnano a contribuire nella misura del 50% cadauna alle spese veterinarie e di gestione di detti animali, fatta eccezione per il cibo che rimarrà ad esclusivo carico della signora . La parte che avrà anticipato le spese dovrà Pt_1 richiederne il rimborso all'altra, previa esibizione del relativo giustificativo, ed il rimborso dovrà avvenire entro quindici giorni dalla richiesta g) la signora si impegna a cedere al marito la propria Parte_1 Controparte_1 quota pari a 500/1000 della con sede in Como, via Dottesio Parte_2
23 , c.f. , iscritta alla Camera di Commercio di Como REA CO – 329416 per il corrispettivo di P.IVA_1
€ 52.000,00 (cinquanduemila/00) (doc. 5)
h) le parti si impegnano ad attuare la predetta cessione societaria a rogito del Notaio scelto di comune accordo tra le stesse entro il 15.9.2025, sempre che per detta data sia stata pubblicata la sentenza di separazione e comunque - se successivamente depositata - entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della stessa;
i) Fino al perfezionamento della cessione delle quote societarie, i contributi previdenziali INPS ed INAIL della signora nonché le imposte personali sui redditi societari della moglie rimarranno a carico della Pt_1
Parte_2
j) le spese e gli oneri relativi alla suddetta cessione societaria resteranno a carico esclusivo di CP_1
, fatta eccezione per gli onorari notarili che saranno a carico della signora
[...] Pt_1
k) allo scopo di riequilibrare definitivamente i rapporti di dare/avere tra le parti, le somme di cui ai punti a) e g) si intendono parzialmente compensate tra loro e la signora si impegna a Parte_1 corrispondere al coniuge , il quale accetta, la somma residua di € 41.500,00 (euro Controparte_1 quarantunomilacinquecento/00). Il pagamento di detto importo avverrà contestualmente alle cessioni di cui ai punto a) e g). l) i coniugi si danno atto vicendevolmente di aver già provveduto di comune accordo a suddividere i beni mobili di proprietà comune, confermando che arredi ed elettrodomestici resteranno nell'immobile di
Orsenigo, via Calamandrei 17 in proprietà esclusiva di . Parte_1
3. Fermi i patti sub 2), le parti si danno reciprocamente atto che non sussistono ulteriori richieste o pretese, di qualsiasi natura, patrimoniale e non, avendo già provveduto di comune accordo a suddividere tra loro i beni mobili di proprietà comune. A tal fine le parti danno atto di non aver in essere posizioni debitorie nei confronti di terzi.
4. Spese di giudizio compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole comune.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_3
, sposati in data 22.10.2022, in BA (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di BA - atto n. 84, anno 2022, parte II, serie C);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) PROVVEDE, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del Giudice relatore per la trattazione della domanda di divorzio.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BA, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 25.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi