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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/07/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 15.04.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 14.07.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2820 del ruolo generale per l'anno 2022, promossa da:
1. in qualità di titolare della omonima ditta, mandataria Parte_1
del R.T.I. della stessa ditta con la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, corrente in Cagliari, elettivamente domiciliata in
Cagliari, via Carbonia n. 22, presso lo Studio dell'Avv. Romina TORE, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Davide Valeriano
BONIFACIO, in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
opponente
contro
2. nata a [...], il [...], residente in Parte_2
Alghero, via Costa Brava n. 9, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Scano n.
pagina 1 59, presso lo Studio dell'Avv. Lucia CANNAVACCIUOLO, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione
opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
Dichiarare la cessata materia del contendere;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Nell'interesse della opposta:
“il Tribunale dichiari cessata la materia del contendere per avvenuta riforma
della sentenza oggetto di opposizione e che proceda, se ritenuto opportuno, alla
valutazione nel merito ai fini della soccombenza virtuale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in qualità di titolare della omonima ditta, mandataria Parte_1
del della stessa ditta con la ha proposto opposizione CP_2 Controparte_1
avverso il precetto notificatogli il 13.09.2022, per il pagamento di crediti di lavoro
(indennità risarcitoria), da parte di Controparte_3
2. Il Giudice del Lavoro ha integralmente sospeso l'efficacia esecutiva del titolo, con decreto inaudita altera parte, confermato in successiva udienza.
3. Nelle note di trattazione scritta, depositate il 01.04.2025, l'opposta ha rappresentato che, il 26.02.2025, la Corte d'appello di Cagliari, sede distaccata di
Sassari, ha accolto l'appello avverso la sentenza di primo grado interposto dalla
pagina 2 ditta riformando integralmente la sentenza di prime cure, in particolare, Pt_1
come da motivazioni depositate il 05.03.2025, reputando legittima la condotta della ditta di esclusione della odierna opposta alle assunzioni in Pt_1 Pt_2
sede di cambio appalto, sostanzialmente ridefinendo i limiti della portata della clausola sociale, rigettando ogni sua domanda e compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio e ciò “Atteso l'esito del procedimento, condizionato dalle
incertezze maturate ante giudizio, dall'evoluzione giurisprudenziale e normativa
nella lettura della clausola sociale”.
La pertanto, ha evidenziato che la sentenza del Tribunale, che Pt_2
costituiva il titolo su cui era stato notificato il precetto qui opposto, la cui efficacia era già stata sospesa, non può più essere oggetto di discussione fra le parti e ha chiesto al Giudice una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
al contempo, l'opponente ha insistito nel sostenere la infondatezza della opposizione a precetto proposta nei suoi confronti e ha chiesto la condanna della controparte al pagamento delle spese del presente giudizio, evidentemente alla stregua del principio della soccombenza virtuale.
4. L'opponente ha concordato sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere e ha parimenti insistito per la regolamentazione delle spese del giudizio.
5. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
6. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione
pagina 3 dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere
adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti,
atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta
al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una
decisione sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n.
25625).
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Nel caso di specie, appunto, è documentalmente provata la riforma integrale della sentenza di prime cure impugnata e, dunque, la sopravvenuta perdita di efficacia del titolo, su cui si basava il precetto intimato dalla doc. prodotto con le Pt_2
note del 01.04.2025 depositate dall'opposta).
Deve, dunque, dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti a una pronuncia di merito.
Le spese di lite devono essere, dunque, regolate, in difetto di un accordo delle parti per la compensazione integrale, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Ebbene, sotto questo profilo, ritiene il Tribunale che la sentenza azionata non fosse atta a fondare la esecuzione preannunciata con il precetto intimato, in
pagina 4 considerazione del tenore della condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria,
condanna contenuta nella pronuncia di prime cure.
L'inidoneità della sentenza ex se a costituire titolo esecutivo è comprovata dalla stessa relazione di consulenza tecnica di parte, resasi necessaria proprio in considerazione della impossibilità di liquidare, in maniera agevole, gli importi dovuti (doc. 5, prodotto con la memoria di costituzione).
Invero, nella propria relazione, il Consulente di parte osserva che “Aspetto
preliminare e di rilievo è la individuazione dell'esatto inquadramento cui
parametrare le retribuzioni.
La sentenza, a tal proposito, non indica con precisione il livello contrattuale da
considerare, ma si limita ad determinare l'equivalenza rispetto alla mansione di
“Assistente alla mobilità”, già posseduta dalla lavoratrice nel precedente
rapporto di lavoro, riferibile al CCNL “Autoferrotranvieri”.
Diventa allora necessario eseguire, con la massima precisione e prudenza
possibile, una comparazione dei livelli, delle mansioni e dei parametri, tenendo
conto del fatto che trattasi di classificazioni differenti e con peso parametrale non
direttamente comparabile in modo equivalente. Né il CCNL Autoferrotranvieri, né
il CCNL "Autorimesse" sembrano ricomprendere, tra le proprie declaratorie
contrattuali, il profilo di Assistente alla mobilità.
Nel precedente rapporto, fu individuato il parametro 140, riconducibile ad un
operatore qualificato;
non si può non notare come, forse più appropriato sarebbe
stato il parametro 139, riferibile ad un operatore della mobilità.
Si prenderà comunque, quale riferimento, il parametro 140 effettivamente,
riconosciuto, e, soprattutto, la retribuzione in godimento nel periodo conclusivo
del precedente rapporto di lavoro. Nel CCNL “Autorimesse”, appare del tutto
pagina 5 opportuno escludere il livello C4, ex l° livello, con parametro 100, cui
appartengono i profili più bassi della classificazione contrattuale (attività
semplici, addetti alle pulizie e custodia dei mezzi).
Il primo profilo qualificato è rinvenibile nel livello C3, ex 2° e 3° livello;
ciò,
sebbene, come detto, non compaia (analogamente al CCNL Autoferrotranvieri) il
profilo proprio della mansione di Assistente alla mobilità.
Sotto il profilo del “peso” retributivo, sembra proprio il livello C3 quello
assimilabile a quello del parametro 140 (sebbene nel CCNL Autorimesse il
parametro sia pari a 125, ma evidentemente non è questo il criterio semplicistico
di comparazione)”.
In punto di diritto, trova applicazione l'orientamento costante della giurisprudenza della Suprema Corte, per cui “un titolo, anche di formazione giudiziale, non può
considerarsi esecutivo se non quando consente la determinazione degli importi
dovuti o perché già indicati nel proprio testo, o perché comunque determinabili
agevolmente in base agli elementi numerici contenuti in quel testo attraverso
operazioni aritmetiche elementari, oppure predeterminati per legge, senza fare
ricorso ad elementi numerici ulteriori che non risultino dal testo della pronunzia.
L'art. 474 c.p.c. stabilisce, infatti, che il titolo esecutivo debba essere "certo,
liquido ed esigibile". Non va dimenticato che gli ufficiali giudiziari incaricati
dell'esecuzione, e le stesse parti del procedimento esecutivo, debbono operare in
base ad elementi numerici già certi, senza che sia possibile, in quella fase, una
ulteriore attività di accertamento, dato che è ammessa solamente l'opposizione
all'esecuzione ai sensi degli artt. 615 e 616 c.p.c., quando non sussistano i
presupposti per procedere all'esecuzione, e specificamente, per quanto ora
interessa, nei casi in cui il titolo non sia certo e/o liquido. Questi principi valgono
pagina 6 anche per la materia del lavoro: esiste un rito speciale del lavoro per la fase di
accertamento, ma non per quella di esecuzione” (in motivazione, Cass. civ., Sez.
L., 28.04.2010, n. 10164).
Nella vicenda scrutinata, appare evidente come l'indennità risarcitoria stabilita dal
Giudice di primo grado non fosse determinabile agevolmente in base agli elementi numerici contenuti in sentenza attraverso operazioni aritmetiche elementari oppure predeterminati per legge e senza fare ricorso a elementi numerici ulteriori che non risultino dal testo della pronunzia.
Per tutto quanto esposto, le spese di lite devono essere poste integralmente a carico della opposta, in considerazione del principio di causalità che regola le spese stesse, posto che la causa odierna sarebbe stata certamente evitata ove l'opposta avesse atteso la definizione del giudizio di appello, in ragione della complessità del calcolo dell'indennità risarcitoria.
deve essere, dunque, condannata a rifondere Parte_2 [...]
, in qualità di titolare della omonima ditta, mandataria del R.T.I. della Parte_1
stessa ditta con la delle spese del giudizio, che si Controparte_1
liquidano in dispositivo, secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità
della controversia.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna a rifondere in Parte_2 Parte_1
qualità di titolare della omonima ditta, mandataria del R.T.I. della stessa ditta con la delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Controparte_1
pagina 7 complessivi euro 6.868,00, di cui euro 168,00 per spese ed euro 6.700,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Cagliari, 14.07.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
pagina 8