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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/02/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11528/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafino Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11528/2024
avente per oggetto: separazione personale promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. TALARICO ALESSANDRO presso cui Parte_1
ha eletto domicilio come da procura in atti
Parte ricorrente contro
Controparte_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e ontraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Lagos (Nigeria) il 05/11/2016.
pagina 1 di 2 Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 25/06/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando la mancata instaurazione di una convivenza fra i coniugi suddetti.
All'udienza del 03/02/2024, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il
Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ed il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., Controparte_1
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.2.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafino Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11528/2024
avente per oggetto: separazione personale promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. TALARICO ALESSANDRO presso cui Parte_1
ha eletto domicilio come da procura in atti
Parte ricorrente contro
Controparte_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e ontraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Lagos (Nigeria) il 05/11/2016.
pagina 1 di 2 Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 25/06/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando la mancata instaurazione di una convivenza fra i coniugi suddetti.
All'udienza del 03/02/2024, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il
Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ed il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., Controparte_1
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.2.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2