TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/05/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 1921/2021 R.G.
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
AM GI (VE) alla Via Roma n. 22, presso lo studio dell'avv. Laura
Gastaldi, la quale lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
-opponente-
CONTRO
(P.IVA con sede in OP P.IVA_1
Rosolini via S. Alessandra n.5 in persona del legale rappresentante CP_2
, elettivamente domiciliata in Rosolini alla Via Ispica n.41, presso lo
[...] studio dell'avv. Corrado Assenza, il quale la rappresenta e difende, giusta procura in atti
-opposta-
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._2
Rosolini alla Via G. Galilei, n. 67, presso lo studio dell'avv. Maria Grillo, la quale lo rappresenta e difende, giusta procura in atti -terzo chiamato-
(P.IVA , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano alla Via
Crocefisso n. 5., presso lo studio dell'avv. Giovanni Bassi, il quale la rappresenta e difende, giusta procura in atti
-terzo chiamato in garanzia-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 350/2021, emesso dal Tribunale di Siracusa all'esito del procedimento R.G. 4897/2020, a mezzo del quale gli veniva ingiunto, in solido con la , il pagamento della somma di € Controparte_5
11.699,60 oltre interessi moratori, spese relative alla procedura di ingiunzione, spese generali nonché IVA e CPA come per legge in favore della
[...]
. OP
A sostegno della spiegata opposizione deduceva innanzitutto l'avvenuta estinzione, in data 24/10/2019, della società ingiunta Nel merito, esponeva che Controparte_5 il decreto era stato emesso sulla base di una fattura (1/BIS datata 10/10/2019) insufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria e che, comunque, i lavori fatturati alla non erano mai stati commissionati per come Controparte_5 descritti in fattura. Al contrario, tali lavori, consistenti nell'estirpamento di una vigna e delle relative strutture fisse, avrebbero cagionato un danno all'opponente, per il cui risarcimento veniva formulata domanda riconvenzionale. Ciò in quanto la volontà del sig. sarebbe stata quella di far estirpare le vigne e non anche le Pt_1 strutture di sostegno dell'impianto, consentendo poi il trattenimento delle uve raccolte, in conto del corrispettivo, da parte della OP
società rispetto alla quale il consulente di fiducia dell' , dott.
[...] Pt_1
pag. 2/11 , avrebbe svolto la funzione di intermediazione per poi Controparte_3 supervisionare i relativi lavori.
In ragione di quanto sopra, in via principale, chiedeva accertarsi che nulla era dovuto alla società opposta, revocandosi l'opposto decreto ingiuntivo. In via riconvenzionale, poi, chiedeva condannarsi la società opposta al risarcimento dei danni subiti in ragione della distruzione dell'impianto del vigneto e dell'ammanco del relativo materiale per complessivi € 90.000.
Chiedeva infine di essere autorizzato alla chiamata in giudizio del dott.
[...]
onde essere da questi tenuto indenne dai danni derivanti dallo CP_3 smantellamento dell'impianto del vigneto, ove fosse accertato che egli avesse autorizzato l'opposta al compimento delle opere de quibus.
Si costituiva in giudizio, a ministero del proprio difensore la OP
, la quale contestava la ricostruzione dei fatti per come
[...] rappresentata dalla parte opponente argomentando l'assoluta legittimità del proprio operato. Chiedeva quindi rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva il dott. , Controparte_3 esponendo che la propria attività professionale non era mai consistita nel conferimento di incarichi a terzi riguardo ai lavori da eseguire sul vigneto dell'opponente, non avendo egli mai agito in nome e per conto della società o del legale rappresentante, sig. . Deduceva, poi, che tutte le opere di Parte_1 estirpamento erano state commissionate direttamente dall' e che le stesse Pt_1 si erano rese necessarie in considerazione del severo stato di compromissione nel quale versavano sia il vigneto che le strutture dell'impianto. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda spiegata nei suoi confronti, chiedendo contestualmente di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della propria compagnia assicuratrice.
Autorizzata la chiamata in garanzia della Compagnia assicurativa, si costituiva la la quale si associava alle difese ed alle conclusioni Controparte_4 formulate dal proprio assicurato. In merito al rapporto assicurativo eccepiva pag. 3/11 l'inoperatività della polizza e la violazione dell'obbligo di avviso e salvataggio, facendo valere in ogni caso i limiti massimali di copertura.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. per lo scambio di memorie e repliche,
l'istruttoria si espletava per il tramite delle produzioni documentali, dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta e l'escussione dei testi indicati dalle parti.
Precisate le conclusioni come in atti, previa discussione orale come da verbale, la causa previo scioglimento della adottata riserva, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con l'odierna opposizione, lamenta il danno patito in conseguenza dell'estirpamento della struttura del proprio vigneto, non avendo egli, mai commissionato tale opera alla società opposta. Chiede dunque di revocare il decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti per inesistenza del credito corrispondente alle opere descritte nella fattura posta alla base dell'ingiunzione e di accertare il danno cagionatole dall'opposta, adombrando la possibilità che il proprio agronomo di fiducia dott. possa avere commissionato Controparte_3
l'appalto in veste falsus procurator.
Così inquadrati i fatti da cui trae origine la controversia, si osservi che il giudizio di opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova, con la conseguenza che, diversamente dalla fase sommaria, il creditore ricorrente sarà tenuto a fornire piena prova del proprio diritto, incombendo sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Nel caso di specie, il debitore è stato ingiunto, in esito al procedimento monitorio, sulla scorta della fattura BIS/1 del 10/10/2019, a sua volta emessa per le opere realizzate dalla sul vigneto insistente nel OP complesso aziendale della di . Controparte_5 Controparte_5
pag. 4/11 La fonte del credito azionato in via monitoria sarebbe dunque un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di opere di cui oggi si contesta l'esatta esecuzione. È dunque il caso di ricordare che la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, potendo anche essere concluso per facta concludentia. Ne discende che il contratto può essere provato per testimoni e per presunzioni purché le medesime, ex art. 2729 c.c., si presentino con caratteri di gravità, precisione e concordanza.
Chiarito ciò, risulta evidente che nel giudizio in oggetto, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza e il contenuto del contratto di appalto che costituisce la fonte del proprio credito. È anche vero che, sulla scorta della prospettazione fornita dalle parti, è indiscusso che l'opera di estirpamento del vigneto, limitatamente alle sole piante, fosse stata oggetto di accordo, dovendosi invece accertare se l'accordo tra le parti si estendesse o meno all'estirpamento delle strutture fisse e se fosse stata convenuta anche la compensazione, integrale o parziale, tra il costo delle prestazioni svolte ed il valore dei frutti (uve) contestualmente raccolti e trattenuti dall'appaltatrice, potendo la prova di questi fatti essere raggiunta con qualsiasi mezzo.
Effettuata tale necessaria premessa, alla luce dell'istruttoria svolta, i contorni dei fatti per cui è causa possono delinearsi come segue.
Il creditore opposto non ha provato che i lavori descritti in fattura (estirpo vigneti
e paletti per Ha 9,5) siano stati commissionati dal sig. , n.q. di titolare del Pt_1 fondo e dell'azienda. Ciò si evince dalla mail del 02/02/2019, nella quale il
[...]
a seguito di sopralluogo in azienda, esponeva sia ad che CP_1 CP_5 all'agronomo dott. un promemoria dei lavori da eseguire e del relativo CP_3 prezzo, rinviando alla firma di un futuro contratto (cit. “se riscontrate imprecisioni o dimenticanze su questo promemoria fatemelo sapere. Stilerò a breve il contratto di appalto da firmare tra le parti”). L'esplicito riferimento alle
“parti”, lascia chiaramente intendere che l'incontro di volontà avrebbe dovuto pag. 5/11 riguardare la società appaltante e la società appaltatrice. Allo stesso modo, il riferimento al “firmare”, lascia intendere che l'intento negoziale delle parti dovesse essere suggellato, con la forma scritta, al netto comunque di modifiche da apportare a quello che viene espressamente definito un mero “promemoria”. La dinamica negoziale appena descritta assume dunque i contorni della mera proposta contrattuale e il fatto che il promemoria menzioni sia delle possibili modifiche che la redazione di uno scritto con la necessita di firma delle parti, mai prodotto nel presente giudizio, costituisce notevole indizio che l'accordo non sia mai stato raggiunto e formalizzato. Inoltre, pur prescindendo dalla stipula di un contratto scritto, non vi è neppure prova che la mail contenente la proposta sia stata riscontrata positivamente, con le medesime modalità ( o con previste modifiche), dal destinatario della proposta.
Invero, l'unico elemento che depone in favore del raggiungimento dell'accordo, è
l'esito dell'interrogatorio formale deferito al rappresentante della , nel CP_1 quale il conferma che il raggiungimento dell'accordo sarebbe avvenuto CP_1 oralmente, in sede di sopralluogo del fondo. Né altri elementi di prova, concretamente valutabili depongono in favore di tale ricostruzione, se non la materiale esecuzione dei lavori che, una volta venuti in contestazione, nulla provano sul punto.
In ogni caso, l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al confidente e ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, sicché le risposte date dalla parte in sede di interrogatorio non possono fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa né sono idonee ad invertire, in relazione a tali fatti, l'onere della prova, che continua a gravare su detta parte, la quale, se intende far derivare dalle proprie affermazioni conseguenze giuridiche in proprio favore, deve pertanto dare la dimostrazione dei fatti da essa affermati, senza poter pretendere che, per effetto di dette affermazioni, debba essere la controparte a fornire la prova dell'inesistenza degli stessi (cfr. Sent. Corte d'Appello Bari sez. III, 29/05/2019, n.1266).
pag. 6/11 Ad ogni buon conto si rileva che la corrispondenza prodotta dalla parte opposta
(seppur riferita in parte a periodi antecedenti rispetto a quelli rilevanti ai fini del decidere, in quanto precedono l'acquisto del vigneto da parte dell' ) ed Pt_1 inerente alla gestione e manutenzione del vigneto, coinvolge sempre tre soggetti:
l' n.q., il n.q. e il Pare dunque che la dinamica negoziale Pt_1 CP_1 CP_3 instauratasi tra le parti si articolasse in modo che lo scambio di proposta/accettazione circa le opere da eseguire sul vigneto dovesse sempre necessariamente coinvolgere l'appaltante e l'appaltatore. In tale dinamica, si inseriva il dott. il quale, in via fiduciaria, sembra essersi occupato di CP_3 agevolare i rapporti con le società di contoterzismo operanti in Sicilia. Dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria non è tuttavia emerso alcun elemento decisivo che dimostri l'effettiva capacità del dott. di esprimere il consenso CP_3 negoziale in luogo e per conto del sig. o per la di lui società. Pt_1
La superiore circostanza sembra essere stata ben chiara anche alla società opposta, la quale, come detto, ha indirizzato tutte le proprie proposte e resoconti all' oltre che al dott. manifestando dunque consapevolezza circa la Pt_1 CP_3 parte chiamata ad esprimere la volontà del soggetto titolare del fondo sul quale insisteva il vigneto.
Le evidenze processuali qualificano il dott. come un soggetto che agevolava CP_3
i rapporti tra le parti negoziali. Agevolazione resa quanto mai opportuna dal fatto che i rapporti in oggetto concernevano la gestione del fondo da parte di un titolare residente altrove, che non avendo una percezione immediata e diretta dello stato delle cose, ha trovato utile affidarsi alla consulenza e al supporto di un soggetto che, trovandosi in loco, poteva agevolmente intrattenere rapporti con le aziende locali o procacciare affari al fine di permettere una gestione/manutenzione a costo zero del fondo, ma ciò senza che il dott. potesse qualificarsi come CP_3 procuratore della o dell' . CP_5 Pt_1
Di tale ruolo, così come appena descritto, era innanzitutto consapevole lo stesso dott. il quale, nella corrispondenza prodotta dall'opponente (memorie di CP_3
pag. 7/11 replica ex art. 183) e risalente all'ottobre 2020, periodo immediatamente successivo ai fatti di cui è causa, riferisce di non essere disposto a prendere iniziative senza autorizzazione. In occasione di tale scambio di corrispondenza, il dott. confermava inoltre di essersi attenuto alle indicazioni ricevute CP_3 dall' , in base alle quali non si sarebbero dovuti estirpare i paletti Pt_1 nella parte del terreno non adibita alla semina, ossia per circa 9 Ha di vigneto
(ossia 12 Ha al netto delle 3 Ha seminabili).
In ogni caso, né l'opponente né l'opposta hanno fornito una prova univoca del fatto che, contrariamente agli elementi di prova sin ora esaminati, il dott. abbia, CP_3 consapevolmente o colpevolmente, indotto in errore la società di contoterzismo, circa i poteri di cui egli era effettivamente investito o che comunque egli, eccedendo i poteri effettivamente conferitigli, abbia commissionato i lavori di cui è causa.
Tale ricostruzione non confligge, poi, con i risultati dell'istruttoria.
Infatti, la teste di parte opponente, ha riferito che il dott. si occupava di CP_3 pratiche inerenti all'agricoltura. Ma vi è di più. Alla domanda inerente l'effettività e l'estensione dei poteri gestori che il dott. avrebbe esercitato sul fondo,
CP_3 anche per conto dell , ella riferiva che in base agli accordi presi (e quindi Pt_1 attenendosi ad essi) l'agronomo si sarebbe occupato della gestione entro limiti ben circoscritti. Infatti, in base all'accordo raggiunto ed eseguito dalle parti, il dott. gestiva il fondo curando nei limiti dello stretto necessario, ovverosia
CP_3 mantenendolo minimamente produttivo e assicurandone la manutenzione, in modo che esso non fosse fonte di costi per i titolari, in quanto tali costi, ascrivibili sia al compenso dello stesso dott. sia al compenso dovuto alle società
CP_3 appaltatrici, trovassero integrale compensazione con i frutti, pur minimi, tratti dal fondo. È dunque evidente che tale accordo non avrebbe concesso al dott.
CP_3 ampi margini di gestione o di iniziativa, né vi è prova che iniziative gestorie eccedenti i limiti appena descritti siano state intraprese dallo stesso in violazione di tali patti. Infatti, nulla la teste ha saputo riferire sugli accordi stretti in relazione pag. 8/11 all'estirpamento del vigneto o sull'accordo di compensazione, pur essendosi ella stessa recata in Sicilia al tempo dell'esecuzione delle opere.
Anche i testi di parte opposta, ossia i dipendenti impiegati dalla CP_1 nell'esecuzione dei lavori, nulla hanno potuto riferire intorno agli accordi presi dalle parti, essendosi questi limitati a confermare di aver partecipato ai lavori e che in quell'occasione per estirpare le viti fu necessario tagliare i fil di ferro ai quali erano avvinghiati inestricabilmente e che circa 3 Ha di terreno vennero completamente ripuliti sia dalle viti, che dall'impianto, mentre sulla parte rimanente di circa 9,50 Ha furono eliminati solo le viti e il fil di ferro e i paletti furono lasciati conficcati nel terreno, precisando infine che il terreno che era stato interamente liberato dal vigneto, nell'annata agraria 2019/2020 venne coltivato a grano.
Alla luce di quanto emerso in giudizio e dell'istruttoria esperita il decreto ingiuntivo emesso all'esito del procedimento monitorio deve essere revocato posto che, a fronte della spiegata opposizione, il creditore non ha fornito prova piena della certezza del credito vantato. Infatti, non può dirsi raggiunta, con un ragionevole livello di certezza processuale, la prova del fatto che le opere eseguite siano state commissionate, né di chi avrebbe potuto legittimamente appaltarle, ossia da un falsus procurator. Inoltre, stante la mancata prova del credito, nessuna compensazione appare configurabile.
Venendo alla domanda risarcitoria, il danno lamentato come conseguenza dell'esecuzione di opere non commissionate deriverebbe dalla rimozione dei pali su circa 3 Ha del vigneto e dalla rimozione degli elementi di ferro sulla totalità del vigneto, per una estensione di 9 Ha circa.
Da un punto di vista fattuale, l'esecuzione delle opere de qua, ha trovato univoca conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti della , i CP_1 quali, sentiti sui capitoli di prova articolati dalla parte opposta, hanno confermato che in occasione dei lavori, circa 3 Ha di terreno vennero completamente
pag. 9/11 ripuliti sia dalle viti, che dall'impianto, mentre sulla parte rimanente di circa
9,50 Ha furono eliminati solo le viti e il fil di ferro e i paletti furono lasciati conficcati nel terreno e che per estirpare le viti fu necessario tagliare i fil di ferro ai quali erano avvinghiati inestricabilmente.
Dunque, il danno derivante dalla esecuzione di opere che non erano state commissionate risulta provato in base all'esito dell'istruttoria. Tuttavia, sull'esatta quantificazione del danno accertato, è impossibile delibare. Infatti, l'esatta quantificazione del danno patito e dei costi necessari ad una riduzione in pristino è stata affidata dall'opponente ad una perizia di parte non giurata, la quale si rivela, pertanto, priva del minimo valore probatorio nel presente giudizio. Infatti, la perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento.
Dunque, anche quando sia giurata (circostanza questa che non si configura nel caso di specie), la perizia stragiudiziale rientra semplicemente nel novero delle attività difensive della parte, di carattere tecnico. Di conseguenza alla stessa può riconoscersi, al più, il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cass. civ., sez. II, 08.01.2013, n. 259; Cass. civ., sez. II, 26.03.2012, n. 4833).
Si osservi che, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul presunto danneggiato l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, ossia l'esistenza del danno, il nesso di causalità esistente tra il danno patito e la condotta illecita altrui nonché il quantum debeatur.
Né potrebbe il Giudice sopperire a tale lacuna probatoria attraverso una determinazione equitativa del danno (invero neppure richiesta dall'opponente).
Infatti, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, “il potere del Giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione” (cfr. Cassazione civile sez.
III, 20/09/2024, n.25318). Tuttavia, nel caso di specie, non si ravvisa l'esistenza di pag. 10/11 ostacoli insormontabili alla esatta determinazione dell'entità del danno attraverso l'esibizione di prove concretamente e puntualmente valutabili.
La rigorosa applicazione dei superiori principi alla fattispecie in esame comporta il rigetto della domanda risarcitoria, non avendo la parte assolto all'onere di provare, con apprezzabile grado di precisione, l'entità del danno lamentato. Ne consegue il rigetto di tale domanda.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra l'opponente e l'opposta, attesa la reciproca soccombenza sulle rispettive domande, così come tra le altre parti in causa, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1921/2021 R.G., ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 350/2021, emesso dal Tribunale di Siracusa all'esito del procedimento R.G. 4897/2020;
2) Rigetta la domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale dal sig. Pt_1
;
[...]
3) Rigetta la domanda subordinata formulata dal sig. nei confronti Parte_1 del dott. e di conseguenza la domanda di manleva da questi Controparte_3 formulata nei confronti della Compagnia Assicurativa;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra l'opponente sig. e Parte_1
l'opposta , così come tra le altre parti OP in causa.
Così deciso in Siracusa il 22.05.2025 Il giudice onorario dott. Gianfranco Todaro
pag. 11/11
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 1921/2021 R.G.
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
AM GI (VE) alla Via Roma n. 22, presso lo studio dell'avv. Laura
Gastaldi, la quale lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
-opponente-
CONTRO
(P.IVA con sede in OP P.IVA_1
Rosolini via S. Alessandra n.5 in persona del legale rappresentante CP_2
, elettivamente domiciliata in Rosolini alla Via Ispica n.41, presso lo
[...] studio dell'avv. Corrado Assenza, il quale la rappresenta e difende, giusta procura in atti
-opposta-
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._2
Rosolini alla Via G. Galilei, n. 67, presso lo studio dell'avv. Maria Grillo, la quale lo rappresenta e difende, giusta procura in atti -terzo chiamato-
(P.IVA , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano alla Via
Crocefisso n. 5., presso lo studio dell'avv. Giovanni Bassi, il quale la rappresenta e difende, giusta procura in atti
-terzo chiamato in garanzia-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 350/2021, emesso dal Tribunale di Siracusa all'esito del procedimento R.G. 4897/2020, a mezzo del quale gli veniva ingiunto, in solido con la , il pagamento della somma di € Controparte_5
11.699,60 oltre interessi moratori, spese relative alla procedura di ingiunzione, spese generali nonché IVA e CPA come per legge in favore della
[...]
. OP
A sostegno della spiegata opposizione deduceva innanzitutto l'avvenuta estinzione, in data 24/10/2019, della società ingiunta Nel merito, esponeva che Controparte_5 il decreto era stato emesso sulla base di una fattura (1/BIS datata 10/10/2019) insufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria e che, comunque, i lavori fatturati alla non erano mai stati commissionati per come Controparte_5 descritti in fattura. Al contrario, tali lavori, consistenti nell'estirpamento di una vigna e delle relative strutture fisse, avrebbero cagionato un danno all'opponente, per il cui risarcimento veniva formulata domanda riconvenzionale. Ciò in quanto la volontà del sig. sarebbe stata quella di far estirpare le vigne e non anche le Pt_1 strutture di sostegno dell'impianto, consentendo poi il trattenimento delle uve raccolte, in conto del corrispettivo, da parte della OP
società rispetto alla quale il consulente di fiducia dell' , dott.
[...] Pt_1
pag. 2/11 , avrebbe svolto la funzione di intermediazione per poi Controparte_3 supervisionare i relativi lavori.
In ragione di quanto sopra, in via principale, chiedeva accertarsi che nulla era dovuto alla società opposta, revocandosi l'opposto decreto ingiuntivo. In via riconvenzionale, poi, chiedeva condannarsi la società opposta al risarcimento dei danni subiti in ragione della distruzione dell'impianto del vigneto e dell'ammanco del relativo materiale per complessivi € 90.000.
Chiedeva infine di essere autorizzato alla chiamata in giudizio del dott.
[...]
onde essere da questi tenuto indenne dai danni derivanti dallo CP_3 smantellamento dell'impianto del vigneto, ove fosse accertato che egli avesse autorizzato l'opposta al compimento delle opere de quibus.
Si costituiva in giudizio, a ministero del proprio difensore la OP
, la quale contestava la ricostruzione dei fatti per come
[...] rappresentata dalla parte opponente argomentando l'assoluta legittimità del proprio operato. Chiedeva quindi rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva il dott. , Controparte_3 esponendo che la propria attività professionale non era mai consistita nel conferimento di incarichi a terzi riguardo ai lavori da eseguire sul vigneto dell'opponente, non avendo egli mai agito in nome e per conto della società o del legale rappresentante, sig. . Deduceva, poi, che tutte le opere di Parte_1 estirpamento erano state commissionate direttamente dall' e che le stesse Pt_1 si erano rese necessarie in considerazione del severo stato di compromissione nel quale versavano sia il vigneto che le strutture dell'impianto. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda spiegata nei suoi confronti, chiedendo contestualmente di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della propria compagnia assicuratrice.
Autorizzata la chiamata in garanzia della Compagnia assicurativa, si costituiva la la quale si associava alle difese ed alle conclusioni Controparte_4 formulate dal proprio assicurato. In merito al rapporto assicurativo eccepiva pag. 3/11 l'inoperatività della polizza e la violazione dell'obbligo di avviso e salvataggio, facendo valere in ogni caso i limiti massimali di copertura.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. per lo scambio di memorie e repliche,
l'istruttoria si espletava per il tramite delle produzioni documentali, dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta e l'escussione dei testi indicati dalle parti.
Precisate le conclusioni come in atti, previa discussione orale come da verbale, la causa previo scioglimento della adottata riserva, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con l'odierna opposizione, lamenta il danno patito in conseguenza dell'estirpamento della struttura del proprio vigneto, non avendo egli, mai commissionato tale opera alla società opposta. Chiede dunque di revocare il decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti per inesistenza del credito corrispondente alle opere descritte nella fattura posta alla base dell'ingiunzione e di accertare il danno cagionatole dall'opposta, adombrando la possibilità che il proprio agronomo di fiducia dott. possa avere commissionato Controparte_3
l'appalto in veste falsus procurator.
Così inquadrati i fatti da cui trae origine la controversia, si osservi che il giudizio di opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova, con la conseguenza che, diversamente dalla fase sommaria, il creditore ricorrente sarà tenuto a fornire piena prova del proprio diritto, incombendo sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Nel caso di specie, il debitore è stato ingiunto, in esito al procedimento monitorio, sulla scorta della fattura BIS/1 del 10/10/2019, a sua volta emessa per le opere realizzate dalla sul vigneto insistente nel OP complesso aziendale della di . Controparte_5 Controparte_5
pag. 4/11 La fonte del credito azionato in via monitoria sarebbe dunque un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di opere di cui oggi si contesta l'esatta esecuzione. È dunque il caso di ricordare che la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, potendo anche essere concluso per facta concludentia. Ne discende che il contratto può essere provato per testimoni e per presunzioni purché le medesime, ex art. 2729 c.c., si presentino con caratteri di gravità, precisione e concordanza.
Chiarito ciò, risulta evidente che nel giudizio in oggetto, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza e il contenuto del contratto di appalto che costituisce la fonte del proprio credito. È anche vero che, sulla scorta della prospettazione fornita dalle parti, è indiscusso che l'opera di estirpamento del vigneto, limitatamente alle sole piante, fosse stata oggetto di accordo, dovendosi invece accertare se l'accordo tra le parti si estendesse o meno all'estirpamento delle strutture fisse e se fosse stata convenuta anche la compensazione, integrale o parziale, tra il costo delle prestazioni svolte ed il valore dei frutti (uve) contestualmente raccolti e trattenuti dall'appaltatrice, potendo la prova di questi fatti essere raggiunta con qualsiasi mezzo.
Effettuata tale necessaria premessa, alla luce dell'istruttoria svolta, i contorni dei fatti per cui è causa possono delinearsi come segue.
Il creditore opposto non ha provato che i lavori descritti in fattura (estirpo vigneti
e paletti per Ha 9,5) siano stati commissionati dal sig. , n.q. di titolare del Pt_1 fondo e dell'azienda. Ciò si evince dalla mail del 02/02/2019, nella quale il
[...]
a seguito di sopralluogo in azienda, esponeva sia ad che CP_1 CP_5 all'agronomo dott. un promemoria dei lavori da eseguire e del relativo CP_3 prezzo, rinviando alla firma di un futuro contratto (cit. “se riscontrate imprecisioni o dimenticanze su questo promemoria fatemelo sapere. Stilerò a breve il contratto di appalto da firmare tra le parti”). L'esplicito riferimento alle
“parti”, lascia chiaramente intendere che l'incontro di volontà avrebbe dovuto pag. 5/11 riguardare la società appaltante e la società appaltatrice. Allo stesso modo, il riferimento al “firmare”, lascia intendere che l'intento negoziale delle parti dovesse essere suggellato, con la forma scritta, al netto comunque di modifiche da apportare a quello che viene espressamente definito un mero “promemoria”. La dinamica negoziale appena descritta assume dunque i contorni della mera proposta contrattuale e il fatto che il promemoria menzioni sia delle possibili modifiche che la redazione di uno scritto con la necessita di firma delle parti, mai prodotto nel presente giudizio, costituisce notevole indizio che l'accordo non sia mai stato raggiunto e formalizzato. Inoltre, pur prescindendo dalla stipula di un contratto scritto, non vi è neppure prova che la mail contenente la proposta sia stata riscontrata positivamente, con le medesime modalità ( o con previste modifiche), dal destinatario della proposta.
Invero, l'unico elemento che depone in favore del raggiungimento dell'accordo, è
l'esito dell'interrogatorio formale deferito al rappresentante della , nel CP_1 quale il conferma che il raggiungimento dell'accordo sarebbe avvenuto CP_1 oralmente, in sede di sopralluogo del fondo. Né altri elementi di prova, concretamente valutabili depongono in favore di tale ricostruzione, se non la materiale esecuzione dei lavori che, una volta venuti in contestazione, nulla provano sul punto.
In ogni caso, l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al confidente e ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, sicché le risposte date dalla parte in sede di interrogatorio non possono fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa né sono idonee ad invertire, in relazione a tali fatti, l'onere della prova, che continua a gravare su detta parte, la quale, se intende far derivare dalle proprie affermazioni conseguenze giuridiche in proprio favore, deve pertanto dare la dimostrazione dei fatti da essa affermati, senza poter pretendere che, per effetto di dette affermazioni, debba essere la controparte a fornire la prova dell'inesistenza degli stessi (cfr. Sent. Corte d'Appello Bari sez. III, 29/05/2019, n.1266).
pag. 6/11 Ad ogni buon conto si rileva che la corrispondenza prodotta dalla parte opposta
(seppur riferita in parte a periodi antecedenti rispetto a quelli rilevanti ai fini del decidere, in quanto precedono l'acquisto del vigneto da parte dell' ) ed Pt_1 inerente alla gestione e manutenzione del vigneto, coinvolge sempre tre soggetti:
l' n.q., il n.q. e il Pare dunque che la dinamica negoziale Pt_1 CP_1 CP_3 instauratasi tra le parti si articolasse in modo che lo scambio di proposta/accettazione circa le opere da eseguire sul vigneto dovesse sempre necessariamente coinvolgere l'appaltante e l'appaltatore. In tale dinamica, si inseriva il dott. il quale, in via fiduciaria, sembra essersi occupato di CP_3 agevolare i rapporti con le società di contoterzismo operanti in Sicilia. Dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria non è tuttavia emerso alcun elemento decisivo che dimostri l'effettiva capacità del dott. di esprimere il consenso CP_3 negoziale in luogo e per conto del sig. o per la di lui società. Pt_1
La superiore circostanza sembra essere stata ben chiara anche alla società opposta, la quale, come detto, ha indirizzato tutte le proprie proposte e resoconti all' oltre che al dott. manifestando dunque consapevolezza circa la Pt_1 CP_3 parte chiamata ad esprimere la volontà del soggetto titolare del fondo sul quale insisteva il vigneto.
Le evidenze processuali qualificano il dott. come un soggetto che agevolava CP_3
i rapporti tra le parti negoziali. Agevolazione resa quanto mai opportuna dal fatto che i rapporti in oggetto concernevano la gestione del fondo da parte di un titolare residente altrove, che non avendo una percezione immediata e diretta dello stato delle cose, ha trovato utile affidarsi alla consulenza e al supporto di un soggetto che, trovandosi in loco, poteva agevolmente intrattenere rapporti con le aziende locali o procacciare affari al fine di permettere una gestione/manutenzione a costo zero del fondo, ma ciò senza che il dott. potesse qualificarsi come CP_3 procuratore della o dell' . CP_5 Pt_1
Di tale ruolo, così come appena descritto, era innanzitutto consapevole lo stesso dott. il quale, nella corrispondenza prodotta dall'opponente (memorie di CP_3
pag. 7/11 replica ex art. 183) e risalente all'ottobre 2020, periodo immediatamente successivo ai fatti di cui è causa, riferisce di non essere disposto a prendere iniziative senza autorizzazione. In occasione di tale scambio di corrispondenza, il dott. confermava inoltre di essersi attenuto alle indicazioni ricevute CP_3 dall' , in base alle quali non si sarebbero dovuti estirpare i paletti Pt_1 nella parte del terreno non adibita alla semina, ossia per circa 9 Ha di vigneto
(ossia 12 Ha al netto delle 3 Ha seminabili).
In ogni caso, né l'opponente né l'opposta hanno fornito una prova univoca del fatto che, contrariamente agli elementi di prova sin ora esaminati, il dott. abbia, CP_3 consapevolmente o colpevolmente, indotto in errore la società di contoterzismo, circa i poteri di cui egli era effettivamente investito o che comunque egli, eccedendo i poteri effettivamente conferitigli, abbia commissionato i lavori di cui è causa.
Tale ricostruzione non confligge, poi, con i risultati dell'istruttoria.
Infatti, la teste di parte opponente, ha riferito che il dott. si occupava di CP_3 pratiche inerenti all'agricoltura. Ma vi è di più. Alla domanda inerente l'effettività e l'estensione dei poteri gestori che il dott. avrebbe esercitato sul fondo,
CP_3 anche per conto dell , ella riferiva che in base agli accordi presi (e quindi Pt_1 attenendosi ad essi) l'agronomo si sarebbe occupato della gestione entro limiti ben circoscritti. Infatti, in base all'accordo raggiunto ed eseguito dalle parti, il dott. gestiva il fondo curando nei limiti dello stretto necessario, ovverosia
CP_3 mantenendolo minimamente produttivo e assicurandone la manutenzione, in modo che esso non fosse fonte di costi per i titolari, in quanto tali costi, ascrivibili sia al compenso dello stesso dott. sia al compenso dovuto alle società
CP_3 appaltatrici, trovassero integrale compensazione con i frutti, pur minimi, tratti dal fondo. È dunque evidente che tale accordo non avrebbe concesso al dott.
CP_3 ampi margini di gestione o di iniziativa, né vi è prova che iniziative gestorie eccedenti i limiti appena descritti siano state intraprese dallo stesso in violazione di tali patti. Infatti, nulla la teste ha saputo riferire sugli accordi stretti in relazione pag. 8/11 all'estirpamento del vigneto o sull'accordo di compensazione, pur essendosi ella stessa recata in Sicilia al tempo dell'esecuzione delle opere.
Anche i testi di parte opposta, ossia i dipendenti impiegati dalla CP_1 nell'esecuzione dei lavori, nulla hanno potuto riferire intorno agli accordi presi dalle parti, essendosi questi limitati a confermare di aver partecipato ai lavori e che in quell'occasione per estirpare le viti fu necessario tagliare i fil di ferro ai quali erano avvinghiati inestricabilmente e che circa 3 Ha di terreno vennero completamente ripuliti sia dalle viti, che dall'impianto, mentre sulla parte rimanente di circa 9,50 Ha furono eliminati solo le viti e il fil di ferro e i paletti furono lasciati conficcati nel terreno, precisando infine che il terreno che era stato interamente liberato dal vigneto, nell'annata agraria 2019/2020 venne coltivato a grano.
Alla luce di quanto emerso in giudizio e dell'istruttoria esperita il decreto ingiuntivo emesso all'esito del procedimento monitorio deve essere revocato posto che, a fronte della spiegata opposizione, il creditore non ha fornito prova piena della certezza del credito vantato. Infatti, non può dirsi raggiunta, con un ragionevole livello di certezza processuale, la prova del fatto che le opere eseguite siano state commissionate, né di chi avrebbe potuto legittimamente appaltarle, ossia da un falsus procurator. Inoltre, stante la mancata prova del credito, nessuna compensazione appare configurabile.
Venendo alla domanda risarcitoria, il danno lamentato come conseguenza dell'esecuzione di opere non commissionate deriverebbe dalla rimozione dei pali su circa 3 Ha del vigneto e dalla rimozione degli elementi di ferro sulla totalità del vigneto, per una estensione di 9 Ha circa.
Da un punto di vista fattuale, l'esecuzione delle opere de qua, ha trovato univoca conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti della , i CP_1 quali, sentiti sui capitoli di prova articolati dalla parte opposta, hanno confermato che in occasione dei lavori, circa 3 Ha di terreno vennero completamente
pag. 9/11 ripuliti sia dalle viti, che dall'impianto, mentre sulla parte rimanente di circa
9,50 Ha furono eliminati solo le viti e il fil di ferro e i paletti furono lasciati conficcati nel terreno e che per estirpare le viti fu necessario tagliare i fil di ferro ai quali erano avvinghiati inestricabilmente.
Dunque, il danno derivante dalla esecuzione di opere che non erano state commissionate risulta provato in base all'esito dell'istruttoria. Tuttavia, sull'esatta quantificazione del danno accertato, è impossibile delibare. Infatti, l'esatta quantificazione del danno patito e dei costi necessari ad una riduzione in pristino è stata affidata dall'opponente ad una perizia di parte non giurata, la quale si rivela, pertanto, priva del minimo valore probatorio nel presente giudizio. Infatti, la perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento.
Dunque, anche quando sia giurata (circostanza questa che non si configura nel caso di specie), la perizia stragiudiziale rientra semplicemente nel novero delle attività difensive della parte, di carattere tecnico. Di conseguenza alla stessa può riconoscersi, al più, il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cass. civ., sez. II, 08.01.2013, n. 259; Cass. civ., sez. II, 26.03.2012, n. 4833).
Si osservi che, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul presunto danneggiato l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, ossia l'esistenza del danno, il nesso di causalità esistente tra il danno patito e la condotta illecita altrui nonché il quantum debeatur.
Né potrebbe il Giudice sopperire a tale lacuna probatoria attraverso una determinazione equitativa del danno (invero neppure richiesta dall'opponente).
Infatti, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, “il potere del Giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione” (cfr. Cassazione civile sez.
III, 20/09/2024, n.25318). Tuttavia, nel caso di specie, non si ravvisa l'esistenza di pag. 10/11 ostacoli insormontabili alla esatta determinazione dell'entità del danno attraverso l'esibizione di prove concretamente e puntualmente valutabili.
La rigorosa applicazione dei superiori principi alla fattispecie in esame comporta il rigetto della domanda risarcitoria, non avendo la parte assolto all'onere di provare, con apprezzabile grado di precisione, l'entità del danno lamentato. Ne consegue il rigetto di tale domanda.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra l'opponente e l'opposta, attesa la reciproca soccombenza sulle rispettive domande, così come tra le altre parti in causa, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1921/2021 R.G., ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 350/2021, emesso dal Tribunale di Siracusa all'esito del procedimento R.G. 4897/2020;
2) Rigetta la domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale dal sig. Pt_1
;
[...]
3) Rigetta la domanda subordinata formulata dal sig. nei confronti Parte_1 del dott. e di conseguenza la domanda di manleva da questi Controparte_3 formulata nei confronti della Compagnia Assicurativa;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra l'opponente sig. e Parte_1
l'opposta , così come tra le altre parti OP in causa.
Così deciso in Siracusa il 22.05.2025 Il giudice onorario dott. Gianfranco Todaro
pag. 11/11