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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17977 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 29829 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, rimessa in decisione all'udienza del 3 dicembre 2025 e vertente
Tra
Sigg. e elettivamente domiciliati il Parte_1 Parte_2
primo in Roma, Via delle Fornaci 25, presso lo Studio dell'Avv.
NO CH e la seconda in Roma, Via Nomentana 257, presso lo Studio dell'Avv. Violetta Dosi, che li rappresentano e difendono per procure in atti
RICORRENTI
E
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Cancellazione trascrizione sequestro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i Sigg. e Parte_1 [...]
esponevano che, all'esito del giudizio di cessazione degli Pt_2
effetti civili del matrimonio tra loro contratto, la Sig.ra aveva Pt_2
formulato espressa richiesta ai RR.II. di Roma ai fini della trascrizione dell'unità immobiliare sita in Via Giuseppe Benedetto Dusmet 25, di proprietà del Sig. accettata con riserva la richiesta di Parte_1
trascrizione, le parti erano addivenute ad un accordo transattivo, con scrittura privata in data 12 aprile 2024, così non coltivando la Sig.ra l'avanzato reclamo ex art. 2674 bis c.c. avverso la Pt_2
trascrizione con riserva, con definizione del relativo giudizio con decreto di non luogo a provvedere.
Evidenziavano che il Conservatore aveva poi provveduto, all'esito della notifica del richiamato decreto, all'annotazione dello stesso, ma che, nonostante richieste in tal senso, non aveva provveduto alla cancellazione della trascrizione con riserva del sequestro.
Concludevano pertanto richiedendo ordinarsi all
[...]
Controparte_1
di Roma 1, la cancellazione della trascrizione con riserva
[...]
del sequestro, e della successiva annotazione.
Non si costituiva parte resistente, nonostante rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
All'udienza del 3 dicembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, parte ricorrente richiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione e il Giudice rimetteva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo dichiarare la contumacia di parte resistente, che non si è costituita nonostante rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Per come poi emergente dalla documentazione in atti, il reclamo ex art. 2674 bis c.c. promosso dalla ricorrente avverso la Pt_2
trascrizione con riserva oggetto del presente giudizio veniva definito con un decreto di non luogo a provvedere emesso in data 17 aprile
2024, attesto il mancato deposito di note scritte, da equipararsi alla mancata partecipazione all'udienza.
Ora, come noto, l'art. 113 ter c.p.c. prevede che quando il reclamo previsto ex art. 2674 bis c.c. non è proposto o è rigettato definitivamente, la formalità perde ogni effetto.
Nel caso di specie, a fronte della proposizione del reclamo, lo stesso non veniva coltivato, concludendosi infatti il relativo giudizio con un decreto di non luogo a provvedere sullo stesso, così dovendosi ritenere la perdita di efficacia della formalità trascritta con riserva.
Né, a fronte di ciò, alcuna specifica contestazione è stata avanzata da parte convenuta, che non si è costituita nel presente giudizio.
A ciò consegue che la domanda avanzata nella presente sede debba essere accolta e debba quindi ordinarsi, come richiesto, la cancellazione della trascrizione del sequestro, e della successiva annotazione avente ad oggetto, come da documentazione in atti, il decreto di non luogo a provvedere sul ricorso promosso dalla ricorrente Pt_2
Le spese di lite, in considerazione della particolarità della fattispecie e della mancata contestazione di controparte, che non si è costituita, vengono interamente compensate.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte resistente, così provvede;
I. Ordina all' , Ufficio Provinciale Roma Controparte_1
– Territorio – di cancellare, con esonero di responsabilità, la trascrizione del sequestro, RG 142439,
RP 105016 del 24 novembre 2023, sull'immobile sito in
Roma, Via G.B. Dusmet 25, nonché della successiva annotazione RG 55518, RP 4963 in data 9 maggio 2024;
Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Roma il 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 29829 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, rimessa in decisione all'udienza del 3 dicembre 2025 e vertente
Tra
Sigg. e elettivamente domiciliati il Parte_1 Parte_2
primo in Roma, Via delle Fornaci 25, presso lo Studio dell'Avv.
NO CH e la seconda in Roma, Via Nomentana 257, presso lo Studio dell'Avv. Violetta Dosi, che li rappresentano e difendono per procure in atti
RICORRENTI
E
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Cancellazione trascrizione sequestro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i Sigg. e Parte_1 [...]
esponevano che, all'esito del giudizio di cessazione degli Pt_2
effetti civili del matrimonio tra loro contratto, la Sig.ra aveva Pt_2
formulato espressa richiesta ai RR.II. di Roma ai fini della trascrizione dell'unità immobiliare sita in Via Giuseppe Benedetto Dusmet 25, di proprietà del Sig. accettata con riserva la richiesta di Parte_1
trascrizione, le parti erano addivenute ad un accordo transattivo, con scrittura privata in data 12 aprile 2024, così non coltivando la Sig.ra l'avanzato reclamo ex art. 2674 bis c.c. avverso la Pt_2
trascrizione con riserva, con definizione del relativo giudizio con decreto di non luogo a provvedere.
Evidenziavano che il Conservatore aveva poi provveduto, all'esito della notifica del richiamato decreto, all'annotazione dello stesso, ma che, nonostante richieste in tal senso, non aveva provveduto alla cancellazione della trascrizione con riserva del sequestro.
Concludevano pertanto richiedendo ordinarsi all
[...]
Controparte_1
di Roma 1, la cancellazione della trascrizione con riserva
[...]
del sequestro, e della successiva annotazione.
Non si costituiva parte resistente, nonostante rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
All'udienza del 3 dicembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, parte ricorrente richiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione e il Giudice rimetteva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo dichiarare la contumacia di parte resistente, che non si è costituita nonostante rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Per come poi emergente dalla documentazione in atti, il reclamo ex art. 2674 bis c.c. promosso dalla ricorrente avverso la Pt_2
trascrizione con riserva oggetto del presente giudizio veniva definito con un decreto di non luogo a provvedere emesso in data 17 aprile
2024, attesto il mancato deposito di note scritte, da equipararsi alla mancata partecipazione all'udienza.
Ora, come noto, l'art. 113 ter c.p.c. prevede che quando il reclamo previsto ex art. 2674 bis c.c. non è proposto o è rigettato definitivamente, la formalità perde ogni effetto.
Nel caso di specie, a fronte della proposizione del reclamo, lo stesso non veniva coltivato, concludendosi infatti il relativo giudizio con un decreto di non luogo a provvedere sullo stesso, così dovendosi ritenere la perdita di efficacia della formalità trascritta con riserva.
Né, a fronte di ciò, alcuna specifica contestazione è stata avanzata da parte convenuta, che non si è costituita nel presente giudizio.
A ciò consegue che la domanda avanzata nella presente sede debba essere accolta e debba quindi ordinarsi, come richiesto, la cancellazione della trascrizione del sequestro, e della successiva annotazione avente ad oggetto, come da documentazione in atti, il decreto di non luogo a provvedere sul ricorso promosso dalla ricorrente Pt_2
Le spese di lite, in considerazione della particolarità della fattispecie e della mancata contestazione di controparte, che non si è costituita, vengono interamente compensate.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte resistente, così provvede;
I. Ordina all' , Ufficio Provinciale Roma Controparte_1
– Territorio – di cancellare, con esonero di responsabilità, la trascrizione del sequestro, RG 142439,
RP 105016 del 24 novembre 2023, sull'immobile sito in
Roma, Via G.B. Dusmet 25, nonché della successiva annotazione RG 55518, RP 4963 in data 9 maggio 2024;
Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Roma il 22 dicembre 2025
IL GIUDICE