Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 10/07/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00351/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00296/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 296 del 2020, proposto da
Welness S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
per l'annullamento:
- della nota della Regione Abruzzo del 17.06.2020, prot. n. RA/0182758/20, avente ad oggetto “Società WELNESS s.r.l. - Centri Medicina dello Sport - Esecuzione sentenza TAR Abruzzo n. 74/2019”;
- di ogni altro atto e provvedimento prodromico, consequenziale e, comunque, connesso, ancorché non conosciuto,
per la declaratoria:
- di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Abruzzo in relazione all'istanza presentata in data 10.01.2020 dalla s.r.l. Welness ai sensi dell'art. 3 della L.R.A. 31 luglio 2007, n. 32, per il conseguimento dell'autorizzazione al trasferimento del Centro di medicina dello sport di II livello “Giovanni Bonaduce” dal Comune di Montorio al Vomano (TE) al Comune di Teramo,
- dell'obbligo della Regione Abruzzo a rilasciare il parere di compatibilità del progetto con gli atti di programmazione sanitaria regionale.
Con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Vista la memoria del 30 aprile 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con memoria depositata il 30 aprile 2025 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso;
rilevato che il ricorso è allo stato improcedibile;
ritenuto di compensare le spese di giudizio in ragione dell’esito in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Colagrande | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO