Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 751
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Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Notifica dell'avviso di liquidazione

    La Corte ha ritenuto che la prova del perfezionamento della notifica debba essere assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, escludendo la validità di documenti equipollenti come registri informatici, salvo il principio del raggiungimento dello scopo. In assenza di prova di ricezione effettiva da parte del contribuente, la documentazione prodotta dall'ufficio è insufficiente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 751
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 751
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo