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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 751/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 805/2021 depositato il 09/02/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2064/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 02/09/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180003646887000 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina rigettava il ricorso proposto da Resistente_1 avverso la cartella relativa all'imposta di registro per una locazione e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, insistendo per l'avvenuta notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta presupposto alla cartella impugnata.
Si costituiva il contribuente, che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è infondato.
L'Ufficio finanziario ritiene di poter provare l'avvenuta notificazione dell'avviso di liquidazione mediante una stampa tratta dal proprio sistema informatico, dalla quale risulta la data della notificazione.
Come ha già da tempo precisato la Corte di Nomofilachia:
“In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale, salva l'applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell'"onus probandi", gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l'atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l'onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell'atto e la tempestività della pretesa.”
(così la massima di Cass. Sez. 5, 31/10/2014, n. 23213, Rv. 633118 richiamata da Cass. n. 12758/18 e da Cass. n. 1302/18; tale prova sarebbe comunque insufficiente in assenza di altri elementi di prova, che inducano a ritenere che il plico sia stato effettivamente ricevuto dal contribuente, come ulteriormente precisato da Cass. Sez. L., 17/11/2021, n. 35032, Rv. 662877).
Essendo stata confermata la sentenza di primo grado, vanno liquidate unicamente le spese del presente giudizio, che seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Condanna, quindi, l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore dei difensori di Resistente_1
dichiaratasi antistatari della somma indicata in dispositivo, che tiene conto del valore medio previsto dal d.m. 55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore dei difensori di Resistente_1 dichiaratasi antistatari delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 400,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
IG PE
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 805/2021 depositato il 09/02/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2064/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 02/09/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180003646887000 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina rigettava il ricorso proposto da Resistente_1 avverso la cartella relativa all'imposta di registro per una locazione e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, insistendo per l'avvenuta notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta presupposto alla cartella impugnata.
Si costituiva il contribuente, che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è infondato.
L'Ufficio finanziario ritiene di poter provare l'avvenuta notificazione dell'avviso di liquidazione mediante una stampa tratta dal proprio sistema informatico, dalla quale risulta la data della notificazione.
Come ha già da tempo precisato la Corte di Nomofilachia:
“In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale, salva l'applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell'"onus probandi", gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l'atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l'onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell'atto e la tempestività della pretesa.”
(così la massima di Cass. Sez. 5, 31/10/2014, n. 23213, Rv. 633118 richiamata da Cass. n. 12758/18 e da Cass. n. 1302/18; tale prova sarebbe comunque insufficiente in assenza di altri elementi di prova, che inducano a ritenere che il plico sia stato effettivamente ricevuto dal contribuente, come ulteriormente precisato da Cass. Sez. L., 17/11/2021, n. 35032, Rv. 662877).
Essendo stata confermata la sentenza di primo grado, vanno liquidate unicamente le spese del presente giudizio, che seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Condanna, quindi, l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore dei difensori di Resistente_1
dichiaratasi antistatari della somma indicata in dispositivo, che tiene conto del valore medio previsto dal d.m. 55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore dei difensori di Resistente_1 dichiaratasi antistatari delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 400,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
IG PE