CA
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/10/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 43/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 43/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Davide Fazzi del foro di Parte_1 C.F._1
OD
APPELLANTE
Contro
IN PROPRIO E QUALE TITOLARE DELL' Controparte_1 CP_2
(C.F. C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cristiano Tabellini
[...] C.F._2 del foro di OD
APPELLATO
Oggetto: contratto di prestazione d'opera ai sensi dell'art.2222 c.c.. Pagamento corrispettivo e garanzia per vizi. Giudizio di appello.
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione Parte_1 reietta, in totale riforma della sentenza impugnata n. 1544/2021 del Tribunale di OD pubblicata in data 22/11/2021 e notificata il 09/12/2021, nel merito, respingere le domande tutte proposte dall'attore
nei confronti del sig. , in quanto illegittime ed infondate, in fatto ed in Controparte_1 Parte_1 diritto, mandando assolto il convenuto;
condannare il signor , in proprio e quale Controparte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, a restituire al signor la somma di € 10.298,41 Parte_1 versata in adempimento spontaneo della sentenza impugnata con riserva di ripetizione. In via pagina 1 di 16 riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del signor alle CP_1 obbligazioni assunte per aver erroneamente eseguito le opere commissionate e condannare il signor
, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, al risarcimento dei Controparte_1 danni provocati al sig. che si quantificano nella somma di € 10.000,00 o in quella, maggiore Parte_1
o minore, che verrà accertata in corso di causa. In via riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Eccc.mo Giudicante riconoscesse un credito del signor nei confronti del CP_1 convenuto, disporre la parziale compensazione del credito eventualmente accertato a favore dell'attore con il maggior credito del signor verso il signor a titolo risarcitorio;
in Parte_1 Controparte_1 ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per IN PROPRIO E QUALE TITOLARE DELL'OMONINA DITTA Controparte_1
INDIVIDUALE: ““Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, nel merito, respingere in toto, per i motivi sopra esposti, l'appello di controparte, avverso la sentenza di primo grado, in quanto infondato, sia in fatto, che in diritto, e per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di OD ed avente n. 1544/2021, con vittoria di spese, funzioni ed onorari anche del presente procedimento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 24/02/2020, , in proprio e quale titolare dell'omonima Controparte_1 impresa individuale, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di OD chiedendo la Parte_1 condanna del convenuto al pagamento della somma di € 5.080,00 in forza della fattura n. 10 del
22/12/2019.
Esponeva che, in virtù di un contratto di prestazione d'opera concluso oralmente ai sensi dell'art.2222
c.c. nel mese di settembre 2019, aveva eseguito a regola d'arte ad ottobre 2019 lavori di ristrutturazione, demolizione e rifacimento di un bagno all'interno dell'immobile di proprietà del predetto, sito in Maranello (MO) – Frazione Gorzano – al n. 18 di Via Fondo Val Tiepido, senza tuttavia ricevere il pagamento del corrispettivo al termine della sua opera e nonostante alcuna denuncia di vizi e/o difetti fosse avvenuta nel termine di otto giorni dalla loro scoperta previsto dal secondo comma dell'art. 2226 c.c.; allegava l'inadempimento contrattuale di Parte_1
2. Si costituiva in giudizio contestando in primo luogo la pretesa creditoria in quanto, a suo Parte_1 dire, le parti avevano concordato telefonicamente un corrispettivo per l'opera prestata dall'attore pari ad euro € 1.500,00, tenuto conto che lo stesso committente avrebbe provveduto all'acquisto dei materiali, pavimenti, rivestimento e sanitari nonché alla realizzazione delle opere impiantistiche elettriche ed idrauliche;
eccepiva che il computo metrico redatto dal Geom. su incarico di Per_1
al fine di provare la correttezza e congruità del compenso richiesto, fosse privo di Controparte_1 valore probatorio, perché di provenienza unilaterale, redatto senza aver effettuato alcun sopralluogo pagina 2 di 16 dell'immobile ed, in ogni caso, contenente opere mai effettivamente realizzate dal prestatore d'opera
(es. lavori di intonacatura, assistenza muraria per gli impianti idrosanitari e di riscaldamento); in terzo luogo, eccepiva ai sensi dell'art.1460 c.c. l'inadempimento contrattuale dell'attore in quanto l'opera era affetta da vizi (realizzazione delle pareti non in squadro, errata posa delle piastrelle, con conseguente misurazione difforme tra loro delle fughe;
necessità di provvedere al taglio della parte inferiore della porta di ingresso al vano, causata dall'errata realizzazione del pavimento del bagno medesimo;
errata sigillatura del piatto doccia, comportante la presenza di infiltrazioni d'acqua), immediatamente e tempestivamente denunciati, prima del completamento della ristrutturazione e, a dire del convenuto, riconosciuti da in data 6.11.2019. Allegava di aver subito un danno, quantificabile Controparte_1 nella misura di euro 10.000,00 in quanto tali vizi e difetti non erano suscettibili di essere eliminati se non previa nuova demolizione e ristrutturazione integrale del bagno, senza peraltro poter riutilizzare i materiali già acquistati dal committente. Domandava dunque il rigetto della pretesa attorea e, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento di CP_1 con condanna al risarcimento dei danni come dianzi quantificati;
in via riconvenzionale
[...] subordinata, di disporre la parziale compensazione del credito eventualmente accertato a favore dell'attore con il maggior credito di verso a titolo risarcitorio. Parte_1 Controparte_1
La causa era istruita mediante l'esame dei documenti prodotti dalle parti, l'interrogatorio formale di e l'escussione dei testimoni, mentre non veniva ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Parte_1
3. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dello scambio ex art.190 c.p.c. delle memorie conclusive, con sentenza n. 1544/2021 del 22.11.2021, il Tribunale di OD “dichiarava tenuto e condannava a corrispondere a la somma di € 4.508,00, oltre agli Parte_1 Controparte_1 interessi legali, dalla data del 7/11/2019 sino a quella del saldo effettivo;
dichiarava tenuto e condannava a rifondere a le spese processuali, che liquidava in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 5.560,25, di cui € 725,25 per spese, oltre accessori come previsti per legge”. Il Giudice di prime cure riteneva provata sia la pretesa creditoria del prestatore d'opera sia la presenza di vizi di lieve entità dell'opera, tali da non giustificare la risoluzione del contratto, ma esclusivamente l'accoglimento parziale dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. e della domanda risarcitoria, con liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art.1226 c.c. in euro 500,00, compensati giudizialmente con il maggior credito spettante a a titolo di corrispettivo. Controparte_1
4. Avverso la sentenza n.1544/2021 del 22.11.2021 del Tribunale di OD ha proposto appello Pt_1
deducendo cinque motivi di appello: I) la violazione dei principi che regolano l'onere probatorio
[...] ai sensi dell'art.2697 c.c. e l'erronea analisi delle risultanze istruttorie, con conseguente grave vizio di motivazione della sentenza impugnata sia nella parte in cui ha accolto la domanda attorea basandosi pagina 3 di 16 sull'erroneo presupposto che “parte attrice ha comprovato i fatti posti a fondamento della propria domanda” sia in relazione all'eccezione di inadempimento dedotta dal committente ai sensi dell'art.1460 c.c.; II) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie circa la sussistenza e gravità dei vizi con conseguente contraddittorietà e carenza di motivazione nella parte in cui il giudice di prime cure, pur avendo ritenuto che “la situazione accertata sotto il profilo qualitativo fosse apprezzabile in termini di non scarsa importanza, anche tenuto conto della natura dei vizi e della destinazione e funzione delle opere”, ha rigettato la domanda riconvenzionale svolta da di risoluzione del Parte_1 contratto per inadempimento;
III) la violazione dell'art.1226 c.c. ai fini della liquidazione del danno in via equitativa, laddove il pregiudizio subito dal committente avrebbe potuto essere esattamente quantificato a mezzo della richiesta consulenza tecnica d'ufficio, erroneamente non disposta dal giudice di prime cure, con conseguente rinnovazione di tale istanza in sede di appello;
IV) l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di riduzione del corrispettivo, a dispetto di un danno accertato di euro 500,00 pari al 10% dell'importo dell'intera opera, quantificato in € 5.000,00; V) l'erronea ripartizione e quantificazione delle spese processuali, tenuto conto della reciproca soccombenza e del disposto dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 55/2014 secondo cui le spese dovute alla parte vittoriosa sono liquidate in base al decisum e non al petitum. Rinunciando alla domanda di risoluzione del contratto, ha chiesto comunque l'accertamento del grave inadempimento contrattuale insistendo per l'azione risarcitoria. Infine, dando atto di aver corrisposto, con riserva di ripetizione in auspicata ipotesi di accoglimento del gravame, la somma di € 4.516,01 a titolo di capitale, interessi e di € 5.782,40 per spese giudiziali, ha chiesto la condanna di parte appellata alla restituzione delle somme versate in dipendenza della sentenza di primo grado.
5. Ha resistito , eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda di Controparte_1 accertamento dell'inadempimento contrattuale in quanto formulata ex novo in appello in violazione dell'art.345 c.p.c., laddove in via riconvenzionale nelle conclusioni di primo grado era stata proposta esclusivamente la richiesta di risoluzione negoziale del contratto e l'azione risarcitoria. Ha chiesto dunque il rigetto dell'appello anche nel merito e la conferma della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza cartolare del 27.5.2025, con ordinanza del 3/06/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche.
6. Per la loro natura preliminare, occorre esaminare, in primo luogo, sia l'eccezione sollevata dall'appellato di inammissibilità ai sensi dell'art.345 c.p.c. della domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale sia il quarto motivo di appello.
pagina 4 di 16 La lettura delle conclusioni rassegnate dall'appellante in primo grado e la stessa motivazione della sentenza impugnata consentono di escludere la novità della domanda attorea di accertamento dell'inadempimento contrattuale e la conseguente violazione dell'art.345 c.p.c. in relazione a tale azione, posto che già nel procedimento 1140/2020, aveva chiesto “in via riconvenzionale, Parte_1 accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del signor , in Controparte_1 proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, alle obbligazioni assunte per aver erroneamente eseguito le opere commissionate e condannare il signor , in proprio e Controparte_1 quale titolare dell'omonima impresa individuale, al risarcimento dei danni provocati al sig. Parte_1 che si quantificano nella somma di € 10.000,00 o in quella, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa. In via riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Eccc.mo Giudicante riconoscesse un credito del signor nei confronti del convenuto, disporre la parziale CP_1 compensazione del credito eventualmente accertato a favore dell'attore con il maggior credito del signor verso il signor a titolo risarcitorio”. Parte_1 Controparte_1
Com' è noto sia la domanda di risoluzione per inadempimento sia quella risarcitoria presuppongono l'accertamento dell'inadempimento contrattuale, richiesto dunque da già in primo grado e Parte_1 ribadito in sede di appello quale verifica propedeutica all'accoglimento della domanda risarcitoria, nonostante la dichiarata rinuncia all'azione di risoluzione contrattuale, in relazione alla quale la sentenza impugnata è dunque passata in giudicato.
Da tali considerazioni discende il rigetto dell'eccezione preliminare formulata dall'appellato.
Ad analoghe conclusioni non può pervenirsi con riferimento all'azione di riduzione del corrispettivo dell'opera prestata.
Ed invero, pur non avendo svolto espressamente tale azione nel secondo grado di giudizio, Parte_1 ha comunque impugnato la sentenza n.1544/2021 del 22.11.2021 del Tribunale di OD per omessa pronuncia del giudice di prime cure in ordine a tale domanda.
Tuttavia, essa non risulta essere stata mai proposta in primo grado dall'appellante che, come dianzi evidenziato, ha chiesto esclusivamente la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale ed il risarcimento del danno.
La riduzione del prezzo è un rimedio contro l'inesattezza qualitativa della prestazione e consiste nella diminuzione della controprestazione in misura proporzionale al minor valore della prestazione inesatta.
Pur essendo normativamente prevista in tema di vizi della cosa venduta, costituisce un rimedio applicabile in genere ai contratti a prestazioni corrispettive, quale quello in esame.
Con essa il creditore chiede una rettifica del contratto che implica l'accettazione definitiva della controprestazione. Per tale motivo, il creditore ai sensi dell'art.1492 c.c. (estensibile al di fuori della pagina 5 di 16 vendita) può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo e, in virtù dell'espresso disposto del comma 2 di tale norma, “la scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale”.
Nel caso di specie, ha manifestato, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo Parte_1 grado, la volontà di risolvere il contratto e non di rettificarlo. Egli non ha dunque mai formulato, neppure in via subordinata, l'azione di riduzione del prezzo, di tal che non può introdurla ex novo in secondo grado, nonostante abbia rinunciato all'azione risolutoria, sia in quanto in tal modo violerebbe il chiaro disposto dell'art.345 c.p.c. sia perché tale scelta gli è preclusa dall'art. 1492 comma 2 c.c. e dall'avvenuto esercizio dell'azione risolutoria.
A maggior ragione, non può fondatamente contestare l'omessa pronuncia su una domanda mai formulata in primo grado ed anzi incompatibile con la scelta operata in tale fase del giudizio.
Il quarto motivo di appello è pertanto del tutto infondato.
7. Passando all'esame del merito, con il primo motivo di impugnazione, ha dedotto che il Parte_1
Giudice di primo grado è incorso in un errore decisorio, laddove ha ritenuto che l'impresa CP_1 avesse fornito la prova del proprio credito, pari ad asseriti € 5.080,00 per opere eseguite a
[...] favore dell'appellante. A suo dire, il credito azionato è stato erroneamente considerato certo, liquido ed esigibile, pur in assenza di alcun riscontro probatorio, non potendo rilevare in tal senso né la fattura allegata con la generica indicazione a corpo dei lavori asseritamente eseguiti né il computo metrico redatto dal Geom. (doc n.6 citazione), tanto più che non aveva nemmeno Per_1 Controparte_1 eseguito tutti i lavori ivi indicati.
In particolare, deduceva che il Tribunale di OD, a pagina n. 4 della sentenza, primo cpv, erroneamente affermava “in secondo luogo è stato, altresì, confermato interamente il capitolato di parte attrice in ordine alla fornitura, in cantiere, di tutto il materiale di consumo da parte dell'attore, nonché dei rivestimenti del bagno- pavimento in ceramica e piastrelle in maiolica, nonché dei profili in alluminio (cap. 19, 20, 29 di parte attrice”, laddove era emerso che i rivestimenti del bagno – pavimento in ceramica e piastrelle in maiolica erano stati pagati e forniti dal committente Parte_1 come confermato dal teste . Testimone_1
L'appellato ha chiesto il rigetto di tale motivo di appello, ritenendo provato il proprio diritto al pagamento del corrispettivo.
La Corte osserva che è pacifico che, alla fine del mese di settembre 2019, e Controparte_1 Parte_1 stipulavano un contratto d'opera ai sensi dell'art.2222 c.c. avente ad oggetto la ristrutturazione del locale ad uso bagno nell'appartamento di proprietà dell'appellante, ubicato in Maranello (MO) – Fraz.
Gorzano – al n. 18 di Via Fondo Val Tiepido, condotto in locazione da . Persona_2
pagina 6 di 16 Le parti concordavano, infatti, che la prestazione si sarebbe svolta con lavoro prevalentemente proprio del prestatore d'opera e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
L'interrogatorio formale di e l'escussione dei testi (conduttore Parte_1 Persona_2 dell'immobile per cui è causa) e (padre ed idraulico che aveva provveduto Testimone_1 all'installazione degli impianti), unitamente all'esame dei documenti, hanno consentito di accertare che i lavori di ristrutturazione iniziavano tra il 15 e 16 ottobre 2019 ed avevano ad oggetto la demolizione totale del preesistente bagno e lo smaltimento degli inerti, l'assistenza muraria al rifacimento di tutte le tubazioni, il rifacimento totale del massetto, la rasatura di tutti gli intonaci, la posa totale di pavimento e rivestimento, la fornitura di tutto il materiale di consumo, ad eccezione dei rivestimenti del bagno- pavimento in ceramica e piastrelle in maiolica, acquistate e pagate da dei sanitari e box Parte_1 doccia procurati da nonchè delle porte e finestre che il committente aveva deciso di Testimone_1 non cambiare (cfr. anche documentazione fotografica sub doc.2-3, computo metrico sub 6 e materiale di cui al doc.8 appellato).
Del resto, lo stesso nella comparsa di costituzione e risposta, ha evidenziato che i lavori Parte_1 commissionati all'impresa individuale non comprendevano l'acquisto dei pavimenti, Controparte_1 rivestimenti e sanitari né la realizzazione delle opere impiantistiche elettriche ed idrauliche, affidate a
. Testimone_1
Ed invero, l'appellante, in sede di interrogatorio formale, ha ammesso, con valore confessorio, di aver acquistato e pagato i rivestimenti del bagno- pavimento in ceramica e piastrelle in maiolica, mentre aveva fornito tutto il materiale di consumo (doc. n. 8 fasc. . Controparte_1 CP_1
La circostanza è stata riferita anche dai testi e , i quali – oltre a Per_2 Testimone_1 confermare l'avvenuta esecuzione da parte di delle opere di demolizione e Controparte_1 ristrutturazione sopra indicate – hanno altresì precisato che aveva montato gli Testimone_1 accessori del bagno ed il box doccia, effettuato il collegamento dello scarico, realizzato tutti gli impianti idrosanitari e di riscaldamento ed installato, unitamente all'appellato, il piatto doccia.
In particolare, il 15 ottobre 2019 aveva proceduto ai lavori di demolizione;
il 16 Controparte_1 ottobre 2019, aveva prestato assistenza muraria con la creazione di spacchi e tagliole a favore di
, che si era occupato dell'integrale rifacimento delle tubazioni del bagno;
il 17 e 18 Testimone_1 ottobre 2019 aveva preparato l'alleggerito, per la chiusura delle tracce già eseguite e per la realizzazione del massetto per mq 3,75; il 19 ottobre 2019 aveva realizzato (rasato) l'intonaco; lunedì
21 ottobre 2019 si era dedicato alla posa della pavimentazione e alla stuccatura delle pareti del piatto doccia, poggiato dall'idraulico , che aveva anche fissato il sifone;
martedì 22 ottobre Testimone_1
pagina 7 di 16 2019 aveva proseguito con la posa della pavimentazione e l'inizio dei rivestimenti;
dal 23 al 25 ottobre
2019 aveva ultimato tali interventi.
A tale data, dovendo provvedere esclusivamente alla stuccatura finale del box doccia, montato dal conduttore e dal padre qualche giorno dopo perché il primo box doccia acquistato da Testimone_1 era difettoso, nonché alla posa dei profili di alluminio, ossia di sottili strisce di metallo cromato tra le strutture degli infissi e i rivestimenti, così come tra la struttura del box doccia e il rivestimento, necessari per “livellare” quanto più possibile le nuove piastrelle appena posate a muri assai più risalenti nel tempo, chiedeva a in data 6 novembre 2019 di poter accedere all'appartamento per Parte_1 completare l'opera.
In tale occasione, come risulta per tabulas dalla lettura dello scambio di messaggi su whatsapp (doc.2 comparsa di costituzione fasc. , l'appellante gli contestava i difetti dell'opera, Parte_1 comunicandogli che non era “[...] contento del lavoro svolto [...]” e che avrebbe voluto rifare il bagno
“ [...] ma mi ha convinto perché non voleva stare senza bagno tempo ulteriore [...]”, Per_2 consentendo ugualmente all'appellato di terminare le opere di finitura, ma paventando una sua volontà di rideterminare il compenso spettante al prestatore d'opera.
Il 7 novembre 2019 posava i profili di alluminio, programmando un secondo ed Controparte_1 ultimo intervento dopo dieci giorni per un'ultima stuccatura e per “togliere il nastro adesivo”, quando tuttavia il conduttore gli precludeva l'accesso, affermando di non essere Persona_2 soddisfatto del lavoro svolto e non consentendo il completamento di tali opere di finitura da parte dell'appellato (testi e ), opere poi eseguite in economia e personalmente Per_2 Testimone_1 dal conduttore.
Di conseguenza, pur non essendo chiaro se la posa dei profili di alluminio fosse prevista fin dalla conclusione del contratto (tesi dell'appellato) o fosse stata progettata da in corso Controparte_1
d'opera per rimediare ai vizi e difetti dell'opera già contestati dal committente (tesi dell'appellante, confermata del teste ), risulta accertato che avesse eseguito e Persona_2 Controparte_1 completato la prestazione dovuta in forza del contratto d'opera terminandola tra metà e fine novembre
2019.
Come è noto, la Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
pagina 8 di 16 dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021).
Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, ha assolto all'onere, sullo Controparte_1 stesso incombente, di provare la fonte negoziale del suo diritto e il termine di scadenza, allegando l'inadempimento contrattuale di a sostegno della sua pretesa creditoria, egli infatti – a Parte_1 differenza di quanto eccepito in appello da – non solo ha allegato la fattura n.10 del Parte_1
22.10.2019 o il computo metrico di cui al doc.
6 - ma ha anche formulato un capitolato di prova per interrogatorio formale e per testi, che è stato “confermato interamente (…) in ordine a consistenza e durata dei lavori svolti, compreso orari e giornate lavorative, unitamente alla circostanza che lo stesso teste , in quanto idraulico, si è personalmente occupato dell'integrale rifacimento Testimone_1 delle tubazioni del bagno, mentre l'attore ha costantemente prestato assistenza agli impianti per CP_1 la parte muraria (cap. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 11, 16, 17, 18 di parte attrice)”.
In particolare, l'istruttoria espletata ha confermato anche l'avvenuta esecuzione dei contestati lavori di rasatura dell'intonaco (testi e ). Per_2 Testimone_1
Quanto al materiale, è pur vero che erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto che il prestatore d'opera abbia fornito non solo il materiale di consumo ma anche i rivestimenti del bagno -pavimento in ceramica e piastrelle in maiolica, laddove non è contestato ed anzi è stato confermato dall'istruttoria che abbia procurato esclusivamente il materiale di consumo di cui al doc.8 (cfr. Controparte_1 interrogatorio formale di e testi e ); tuttavia, è altrettanto Parte_1 Per_2 Testimone_1 pacifico e documentale che i rivestimenti del bagno non risultano nemmeno elencati nel computo metrico del tecnico dell'impresa geom. (cfr doc. n. 6 avverso) e, conseguentemente, CP_1 Per_1 neanche nella fattura n. 10 del 22 dicembre 2019 (doc.5), allegata dall'appellato a sostegno della propria pretesa creditoria.
L'importo di € 5.080,00 di cui alla fattura n. 10 del 22 dicembre 2019 (doc.5) e al computo metrico sub doc.6 non ha mai incluso tali materiali, effettivamente comprati dal committente. L'erronea valutazione del giudice di prime cure non ha pertanto alcuna incidenza sulla esatta quantificazione del compenso dovuto al prestatore d'opera.
Di contro, non ha provato di aver adempiuto all'obbligo di pagare il corrispettivo;
neppure Parte_1
l'allegazione difensiva secondo la quale le parti avevano concordato telefonicamente, al momento della stipula del contratto d'opera, un corrispettivo di euro 1.500,00 per l'opera di demolizione e ristrutturazione del bagno ha trovato alcun riscontro probatorio: a fronte delle specifiche contestazioni svolte sul punto da , l'appellante non ha formulato alcuna istanza istruttoria in merito. Controparte_1
pagina 9 di 16 Circa il quantum, il computo metrico di cui al doc.6 include tutti i lavori effettivamente eseguiti dal prestatore d'opera, come accertati all'esito della predetta istruttoria e si riporta ai valori correnti sul mercato di tali interventi edili, che non risultano specificamente contestati dall'appellante.
Il primo motivo di appello nella parte relativa all'accertamento della pretesa creditoria di CP_1
è dunque infondato.
[...]
7. Nella seconda parte del primo motivo di appello e nel secondo motivo di impugnazione, la cui trattazione congiunta è necessaria stante la stretta connessione tra le due censure, l'appellante ha dedotto l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure concernente l'eccezione di inadempimento dallo stesso sollevata in primo grado ai sensi dell'art.1460 c.c., sia perché non ha considerato in alcun modo che non abbia assolto all'onere di dimostrare di aver Controparte_1 eliminato i vizi dell'opera, eseguendo le opere a regola d'arte, sia perché è incorso in una motivazione carente e contraddittoria nella parte in cui, dopo aver affermato che “le riportate risultanze istruttorie confermano, per altro verso, che sotto il profilo qualitativo la situazione accertata è apprezzabile in termini di non scarsa importanza;
peraltro, attesa la natura dei vizi e la destinazione e funzione delle opere”, ha concluso – contraddicendosi – che “l'inadempimento non assume importanza e gravità tali da comportare la risoluzione negoziale, e comporta solo un risarcimento del danno per vizi di lieve entità”.
La Suprema Corte nella sentenza delle Sezioni Unite dianzi citata ha chiarito, come correttamente ricordato anche dall'appellante, che il criterio di riparto dell'onere della prova sopra richiamato “deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento(Cass.Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001;Cass.Sez.6 3, Ordinanza n. 3587 del 11/0
2/2021).
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal committente - debitore al fine di giustificare il suo inadempimento dovuto alla presenza di gravi difetti dell'opera, CP_1
sul quale incombeva il relativo onere quale creditore istante, ha provato di aver eseguito
[...]
pagina 10 di 16 integralmente la prestazione d'opera nel termine concordato ed in conformità agli accordi contrattuali, salva “la sussistenza di alcuni vizi, con particolare riguardo alla posa delle piastrelle ed alla sigillatura del piatto doccia, non invece per quanto riguarda la porta del bagno” (cfr.pag.5 sentenza impugnata).
Premesso che, contrariamente a quanto eccepito dall'appellato, i vizi erano stati contestati dal committente tempestivamente ai sensi dell'art.2226 c.c. già nel corso delle lavorazioni, come risulta per tabulas dalle osservazioni e denunce dei vizi effettuate da a mezzo WhatsApp il Parte_1
6.11.2019, quando – per pacifica ammissione anche di – l'opera non era stata ancora Controparte_1 completata, dovendo quest'ultimo provvedere alla posa dei profili di alluminio e alla stuccatura finale
(doc n. 2 conv.), dall'escussione dei testi e , oltre che dalla Per_2 Testimone_1 documentazione fotografica, è emerso che:
- “è stato necessario rifare la stuccatura del piatto doccia, che perdeva, determinando anche infiltrazioni umide al piano di sotto. Il problema è stato risolto perché la stuccatura è stata rifatta direttamente dal teste , conduttore dell'appartamento, su indicazioni del padre, Persona_2 che aveva appunto contribuito ai lavori di ristrutturazione con la sua opera di idraulico” (pag.5 sentenza impugnata);
- è risultato accertato che il box doccia inizialmente era difettoso (teste ) e che il Testimone_1 montaggio della doccia era stato effettuato da insieme all'idraulico Controparte_1 Testimone_1
e ad , avendo provveduto il primo a realizzare le opere murarie di stuccatura, il Persona_2 secondo a montare il piatto doccia con l'ausilio del muratore effettuare il collegamento con lo CP_1 scarico e a montare il box doccia ed il terzo ad aiutare il padre in quest'ultimo intervento e a rifare le stuccature finali.
Correttamente, pertanto, il Tribunale di OD ha concluso che “le perdite iniziali non risultano attribuibili tanto all'opera dell'attore, quanto piuttosto al fatto che era stato fornito un box
“sbagliato”, errore che non dipende dall'attore” e che anche quelle successive “non sono con certezza attribuibili ad errore dell'odierno attore”.
In ordine “alle stuccature fatte male”, anche a voler accedere alla ricostruzione di secondo Parte_1 cui l'istruttoria espletata ha compiutamente accertato la concreta ripartizione dei compiti tra CP_1
e , proprio la circostanza comprovata in sede testimoniale che il
[...] Tes_1 Parte_2 piatto doccia sia stato montato insieme da e non consente di Controparte_1 Parte_3 attribuire con certezza all'appellato la responsabilità per il vizio dell'opera. “D'altronde, le stuccature finali anti infiltrazione sono solitamente realizzate dall'idraulico, e nel caso di specie la sua
pagina 11 di 16 competenza è comprovata dal fatto che sulla base delle sue indicazioni il figlio ha rifatto le stuccature
e risolto il problema” (pag.
5-6 sentenza impugnata).
Peraltro, a dispetto delle censure formulate in appello da i testi escussi e lo stesso Parte_1 committente, in sede di interrogatorio formale e nei suoi atti difensivi, hanno confermato che CP_1 si era recato a metà – fine novembre 2019 per completare la stuccatura e togliere il nastro
[...] adesivo, ma lo stesso conduttore ne aveva rifiutato l'accesso, provvedendo poi Per_2 Tes_1 personalmente al completamento dell'opera. In presenza di tale condotta ostativa, pacificamente ammessa dall'appellante ed imputabile al conduttore, ogni eventuale danno connesso all'erronea stuccatura non può certamente ascriversi a , al quale era stato precluso il Controparte_1 completamento proprio di tale intervento.
A nulla vale eccepire in senso contrario che l'appellato, essendosi avvalso dell'operato di terzi, ossia di
, debba rispondere ai sensi dell'art.1228 c.c. per fatto doloso o colposo di Testimone_1 quest'ultimo, posto che è pacifico ed è stato confermato dall'istruttoria che quest'ultimo, padre del conduttore ed idraulico, era stato incaricato direttamente dal committente dell'esecuzione delle opere idrauliche (di fatti non incluse nell'oggetto del contratto d'opera per cui è causa) e non da CP_1
che svolgeva l'opera edile in autonomia ed esclusivamente con lavoro proprio.
[...]
Con riferimento alla posa delle piastrelle, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, “nel rivestimento sono emersi due difetti di montaggio, in quanto in corrispondenza della finestra e della porta le mattonelle sporgono in fuori rispetto al profilo di legno, mentre in precedenza erano dietro il profilo in legno. Inoltre, in corrispondenza della porta le mattonelle non sono dritte, dando l'effetto ottico di un muro non in squadro. L'entità del problema è così descritto dal teste : Testimone_1
“Un pochino sì; le piastrelle sono leggermente inclinate, e la cosa si vede anche ora”. Sempre a seguito della posa delle mattonelle, si è formato uno spigolo nel montaggio del lavandino, che ora sporge cinque centimetri più in fuori di dov'era prima. Infine, nella posa della mattonelle le “fughe” non sono tutte realizzate a regola d'arte; al riguardo il teste ha riferito che il Testimone_1 problema è stato, peraltro, parzialmente risolto: “(…) esattamente tra il box doccia e quelle della parete, c'era molta distanza, rispetto al resto. Lo abbiamo però coperto col profilo della doccia, in altri punti ci sono alcune differenze, ma non grandissimi. Più che altro alcuni spigolini sono sbeccati”.
L'ultimo aspetto riguarda, appunto, le sbeccature taglienti di alcune piastrelle, che sono descritti dal teste come “spigolini”, e che hanno reso necessario finire la posa con i profili in Testimone_1 alluminio, non graditi al conduttore” (testi e ). Per_2 Testimone_1
Quanto alla porta del bagno, lo stesso appellante, in sede di interrogatorio formale, ha ammesso, con valore confessorio, di aver voluto mantenere la porta e la finestra preesistenti, rendendo pertanto pagina 12 di 16 necessario l'adattamento a tali infissi del nuovo rivestimento e del pavimento. I testi escussi non hanno confermato i vizi lamentati dall'appellante, di tal che nessuna responsabilità può essere attribuita sul punto al prestatore d'opera.
L'istruttoria espletata, come ben evidenziato nella sentenza impugnata, ha certamente “accertato
l'esistenza di vizi, ma anche che una parte dei difetti sono stati risolti ed eliminati, o non attribuibili a parte attrice, e comunque la non rilevante entità degli stessi”. Gli stessi testi escussi, usando espressioni come “un pochino”, “spigolini” e simili, hanno provato che “non si trattava di gravi deviazioni dalle regole dell'arte. In ogni caso, non vi sono elementi decisivi sull'importanza dei vizi, che resta incerta e, in ogni caso, denota solo lievi difetti” (cfr. pag. 6 sentenza impugnata).
Contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, i problemi denunciati dal committente erano lievi, trattandosi di vizi non gravi né tali da rendere la cosa inadatta alla sua destinazione, ma sostanzialmente estetici.
Il committente non aveva infatti rifiutato l'opera, limitandosi a chiedere, prima dell'instaurazione del presente giudizio, la loro eliminazione ed una riduzione del corrispettivo, la cui debenza aveva comunque riconosciuto. Lo stesso teste aveva usato il bagno fin dalla sua Persona_2 ultimazione, pur lamentandosi dei difetti estetici e di alcuni piccoli vizi (spigolini, mancate stuccature, perdite e infiltrazioni d'acqua che però non era ascrivibile con certezza a ) che in Controparte_1 autonomia, con l'aiuto del padre o comunque seguendo le sue indicazioni, era riuscito a ripristinare
(testi e ). Per_2 Testimone_1
A differenza di quanto dedotto dall'appellante in sede di impugnazione, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del criterio di riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale ed ha esattamente analizzato le risultanze istruttorie.
Né sussiste l'eccepito vizio di carente e contraddittoria motivazione, la cui analisi rileva in secondo grado ai soli fini della domanda risarcitoria svolta dal committente e ribadita anche in appello, avendo rinunciato all'azione risolutoria. Parte_1
In proposito, è pur vero che nella sentenza impugnata si legge che “le riportate risultanze istruttorie confermano, per altro verso, che sotto il profilo qualitativo la situazione accertata è apprezzabile in termini di non scarsa importanza”, ma è altrettanto evidente che tale affermazione è frutto di un mero errore materiale, volendo il Tribunale di OD indubbiamente affermare “le riportate risultanze istruttorie confermano, per altro verso, che sotto il profilo qualitativo la situazione accertata è apprezzabile in termini di scarsa importanza, attesa la natura dei vizi e la destinazione e funzione delle opere”, come facilmente desumibile dal contenuto della motivazione riportato, peraltro in modo conseguenziale, subito dopo tale espressione errata “quindi, l'inadempimento non assume importanza e pagina 13 di 16 gravità tali da comportare la risoluzione negoziale, e comporta solo un risarcimento del danno per vizi di lieve entità” (pag.
6-7 sentenza).
Ad ulteriore conferma, giova osservare che, anche nella parte precedente, il giudice di prime cure a pag.6 ha chiarito che “il convenuto che si assume danneggiato non ha fornito documentazione (ad es. fatture per le opera di ripristino) idonea a documentare eventuali costi di ripristino, e lo stesso utilizzatore diretto dell'appartamento -il conduttore ha solo manifestato insoddisfazione per Tes_1 la resa estetica definitiva, ma esclude problemi funzionali;
sicché deve ritenersi confermato che i problemi siano lievi. Di certo, se non risulta documentato alcun esborso di ripristino, significa che, quanto meno, la situazione non era tale da non consentire l'utilizzo dell'opera senza un dispendioso intervento. Ciò esclude, in primo luogo, che si tratti di vizi di gravità tale da integrare un inadempimento idoneo a determinare la richiesta risoluzione negoziale, ossia vizi che rendono l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione (artt. 1668-2226 C.c.). D'altra parte, l'opera stessa non è stata rifiutata dal committente”, ribadendo più volte che i vizi erano lievi e l'inadempimento di scarsa importanza.
Pertanto, anche le censure di cui al primo e secondo motivo di appello afferenti l'eccezione di inadempimento contrattuale sono infondate.
8. Con il terzo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, Parte_1 nell'operare la liquidazione in via equitativa del danno, ha erroneamente ritenuto applicabile l'art. 1226
c.c., laddove, nel caso di specie, la quantificazione avrebbe potuto essere effettuata nel suo preciso ammontare mediante lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio, di cui ha chiesto nuovamente l'ammissione nel secondo grado di giudizio. Ha dedotto che, in ogni caso, anche ritenendo corretta tale valutazione equitativa, essa non avrebbe potuto essere considerata di scarsa importanza rispetto all'intero presunto corrispettivo dell'opera prestata, posto che il danno era stato quantificato nel dieci per cento di tale importo.
Premesso che tale ultima censura deve ritenersi abbandonata a seguito della sopravvenuta rinuncia all'azione risolutoria, rispetto alla quale il giudice è chiamato a valutare la “non scarsa importanza dell'inadempimento” ai sensi degli artt.1453 e 1455 c.c., in ogni caso risulta infondato anche il terzo motivo di impugnazione.
L'art.1226 c.c. consente al giudice la liquidazione in via equitativa solo “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare”.
La Suprema Corte ha interpretato tale inciso nel senso di impossibilità o rilevante difficoltà della parte danneggiata di provare il danno nel suo preciso ammontare, intendendolo in senso relativo anche come estrema o grande difficoltà (Cass.04/20283). pagina 14 di 16 In particolare, il potere, riconosciuto dalla legge al giudice, di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera la parte istante dall'onere di fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine della precisa determinazione del danno, che può essere conseguita con tutti i mezzi ammessi dall'ordinamento giuridico.
Nel caso di specie, la Corte ritiene assolutamente condivisibile l'assunto del giudice di prime cure secondo il quale, trattandosi di determinare esclusivamente il risarcimento del danno per vizi di lieve entità, l'esperimento di una consulenza tecnica risultava e risulta spropositato in relazione al valore della causa ed incongruo rispetto alle risultanze delle deposizioni testimoniali.
I testi escussi e in sede di interrogatorio formale, hanno infatti confermato che il Parte_1 committente non aveva sostenuto alcun costo per i lavori di ripristino, effettuati in parte in economia dal conduttore ed in parte mai eliminati attenendo ad un profilo estetico e non funzionale.
Non essendo necessarie opere di ripristino, gli elementi probatori e i dati di fatto a disposizione del giudice erano e sono idonei a consentire la determinazione del danno sulla base di criteri e parametri di riferimento concreti, oggettivi e controllabili, dovendosi quantificare esclusivamente il pregiudizio economico connesso al minor valore dell'opera causato dalla presenza di vizi lievi, ben descritti dai testi escussi e dalla documentazione fotografica.
In applicazione di tali criteri interpretativi, correttamente, il giudice di prime cure ha ritenuto “possibile calcolare in via presuntivo-equitativa l'ammontare di un danno certo nella sua esistenza, come nel caso di specie in cui è dimostrato non solo l'inadempimento ma anche la lieve incidenza del vizio, che rimane nelle opere, specie se estetico” ed avvalendosi, quali dati di riferimento, dell'estensione del locale bagno di mq. 3,75 e del costo complessivo delle opere svolte, quantificato in euro 5.080,00 (doc.
n 5 att.), ha ritenuto congruo, “in considerazione delle valutazioni sull'entità dei vizi sopra effettuate, e tenuto conto dei dati a disposizione, valutare in via equitativa i danni per minor valore dell'opera in €
500,00”. Conseguentemente, ha correttamente riconosciuto “a parte attrice il diritto a ricevere, in base al titolo dedotto in causa, la somma di € 4.580,00, non ancora corrisposta dal convenuto, che risulta, per effetto di compensazione giudiziale, dalla detrazione, dal totale dovuto, della somma liquidata a titolo equitativo per il risarcimento del danno da inadempimento per difetti dell'opera. Sono dovuti interessi in misura legale dalla data della consegna dell'opera (7/11/2019) a quella del saldo effettivo”.
9. Parimenti infondato è infine l'ultimo motivo di appello, posto che è granitica la giurisprudenza della
Cassazione a Sezioni Unite, in virtù della quale “ l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza” (Cass. Civ. S.U. n.
32061 del 31/10/2022). pagina 15 di 16 L'importo dei compensi liquidati nella sentenza impugnata per il primo grado di giudizio risulta altresì conforme ai parametri di cui al D.M. 55/2014 per cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00, quale effettivamente era divenuto il valore totale della causa a seguito della domanda riconvenzionale proposta da per l'importo di € 10.000,00. Parte_1
10. In applicazione del principio di soccombenza ex art.91 c.p.c. anche nel giudizio di appello, Pt_1 deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite del presente grado nei confronti di
[...]
Controparte_1
11. Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.1544/2021 del 22.11.2021 del Tribunale Parte_1 di OD;
condanna alla rifusione, a favore di delle spese di lite del presente grado di Parte_1 Controparte_1 appello, che liquida in euro 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
9.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Carmela Italiano dott,ssa Manuela Velotti
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 43/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Davide Fazzi del foro di Parte_1 C.F._1
OD
APPELLANTE
Contro
IN PROPRIO E QUALE TITOLARE DELL' Controparte_1 CP_2
(C.F. C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cristiano Tabellini
[...] C.F._2 del foro di OD
APPELLATO
Oggetto: contratto di prestazione d'opera ai sensi dell'art.2222 c.c.. Pagamento corrispettivo e garanzia per vizi. Giudizio di appello.
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione Parte_1 reietta, in totale riforma della sentenza impugnata n. 1544/2021 del Tribunale di OD pubblicata in data 22/11/2021 e notificata il 09/12/2021, nel merito, respingere le domande tutte proposte dall'attore
nei confronti del sig. , in quanto illegittime ed infondate, in fatto ed in Controparte_1 Parte_1 diritto, mandando assolto il convenuto;
condannare il signor , in proprio e quale Controparte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, a restituire al signor la somma di € 10.298,41 Parte_1 versata in adempimento spontaneo della sentenza impugnata con riserva di ripetizione. In via pagina 1 di 16 riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del signor alle CP_1 obbligazioni assunte per aver erroneamente eseguito le opere commissionate e condannare il signor
, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, al risarcimento dei Controparte_1 danni provocati al sig. che si quantificano nella somma di € 10.000,00 o in quella, maggiore Parte_1
o minore, che verrà accertata in corso di causa. In via riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Eccc.mo Giudicante riconoscesse un credito del signor nei confronti del CP_1 convenuto, disporre la parziale compensazione del credito eventualmente accertato a favore dell'attore con il maggior credito del signor verso il signor a titolo risarcitorio;
in Parte_1 Controparte_1 ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per IN PROPRIO E QUALE TITOLARE DELL'OMONINA DITTA Controparte_1
INDIVIDUALE: ““Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, nel merito, respingere in toto, per i motivi sopra esposti, l'appello di controparte, avverso la sentenza di primo grado, in quanto infondato, sia in fatto, che in diritto, e per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di OD ed avente n. 1544/2021, con vittoria di spese, funzioni ed onorari anche del presente procedimento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 24/02/2020, , in proprio e quale titolare dell'omonima Controparte_1 impresa individuale, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di OD chiedendo la Parte_1 condanna del convenuto al pagamento della somma di € 5.080,00 in forza della fattura n. 10 del
22/12/2019.
Esponeva che, in virtù di un contratto di prestazione d'opera concluso oralmente ai sensi dell'art.2222
c.c. nel mese di settembre 2019, aveva eseguito a regola d'arte ad ottobre 2019 lavori di ristrutturazione, demolizione e rifacimento di un bagno all'interno dell'immobile di proprietà del predetto, sito in Maranello (MO) – Frazione Gorzano – al n. 18 di Via Fondo Val Tiepido, senza tuttavia ricevere il pagamento del corrispettivo al termine della sua opera e nonostante alcuna denuncia di vizi e/o difetti fosse avvenuta nel termine di otto giorni dalla loro scoperta previsto dal secondo comma dell'art. 2226 c.c.; allegava l'inadempimento contrattuale di Parte_1
2. Si costituiva in giudizio contestando in primo luogo la pretesa creditoria in quanto, a suo Parte_1 dire, le parti avevano concordato telefonicamente un corrispettivo per l'opera prestata dall'attore pari ad euro € 1.500,00, tenuto conto che lo stesso committente avrebbe provveduto all'acquisto dei materiali, pavimenti, rivestimento e sanitari nonché alla realizzazione delle opere impiantistiche elettriche ed idrauliche;
eccepiva che il computo metrico redatto dal Geom. su incarico di Per_1
al fine di provare la correttezza e congruità del compenso richiesto, fosse privo di Controparte_1 valore probatorio, perché di provenienza unilaterale, redatto senza aver effettuato alcun sopralluogo pagina 2 di 16 dell'immobile ed, in ogni caso, contenente opere mai effettivamente realizzate dal prestatore d'opera
(es. lavori di intonacatura, assistenza muraria per gli impianti idrosanitari e di riscaldamento); in terzo luogo, eccepiva ai sensi dell'art.1460 c.c. l'inadempimento contrattuale dell'attore in quanto l'opera era affetta da vizi (realizzazione delle pareti non in squadro, errata posa delle piastrelle, con conseguente misurazione difforme tra loro delle fughe;
necessità di provvedere al taglio della parte inferiore della porta di ingresso al vano, causata dall'errata realizzazione del pavimento del bagno medesimo;
errata sigillatura del piatto doccia, comportante la presenza di infiltrazioni d'acqua), immediatamente e tempestivamente denunciati, prima del completamento della ristrutturazione e, a dire del convenuto, riconosciuti da in data 6.11.2019. Allegava di aver subito un danno, quantificabile Controparte_1 nella misura di euro 10.000,00 in quanto tali vizi e difetti non erano suscettibili di essere eliminati se non previa nuova demolizione e ristrutturazione integrale del bagno, senza peraltro poter riutilizzare i materiali già acquistati dal committente. Domandava dunque il rigetto della pretesa attorea e, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento di CP_1 con condanna al risarcimento dei danni come dianzi quantificati;
in via riconvenzionale
[...] subordinata, di disporre la parziale compensazione del credito eventualmente accertato a favore dell'attore con il maggior credito di verso a titolo risarcitorio. Parte_1 Controparte_1
La causa era istruita mediante l'esame dei documenti prodotti dalle parti, l'interrogatorio formale di e l'escussione dei testimoni, mentre non veniva ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Parte_1
3. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dello scambio ex art.190 c.p.c. delle memorie conclusive, con sentenza n. 1544/2021 del 22.11.2021, il Tribunale di OD “dichiarava tenuto e condannava a corrispondere a la somma di € 4.508,00, oltre agli Parte_1 Controparte_1 interessi legali, dalla data del 7/11/2019 sino a quella del saldo effettivo;
dichiarava tenuto e condannava a rifondere a le spese processuali, che liquidava in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 5.560,25, di cui € 725,25 per spese, oltre accessori come previsti per legge”. Il Giudice di prime cure riteneva provata sia la pretesa creditoria del prestatore d'opera sia la presenza di vizi di lieve entità dell'opera, tali da non giustificare la risoluzione del contratto, ma esclusivamente l'accoglimento parziale dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. e della domanda risarcitoria, con liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art.1226 c.c. in euro 500,00, compensati giudizialmente con il maggior credito spettante a a titolo di corrispettivo. Controparte_1
4. Avverso la sentenza n.1544/2021 del 22.11.2021 del Tribunale di OD ha proposto appello Pt_1
deducendo cinque motivi di appello: I) la violazione dei principi che regolano l'onere probatorio
[...] ai sensi dell'art.2697 c.c. e l'erronea analisi delle risultanze istruttorie, con conseguente grave vizio di motivazione della sentenza impugnata sia nella parte in cui ha accolto la domanda attorea basandosi pagina 3 di 16 sull'erroneo presupposto che “parte attrice ha comprovato i fatti posti a fondamento della propria domanda” sia in relazione all'eccezione di inadempimento dedotta dal committente ai sensi dell'art.1460 c.c.; II) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie circa la sussistenza e gravità dei vizi con conseguente contraddittorietà e carenza di motivazione nella parte in cui il giudice di prime cure, pur avendo ritenuto che “la situazione accertata sotto il profilo qualitativo fosse apprezzabile in termini di non scarsa importanza, anche tenuto conto della natura dei vizi e della destinazione e funzione delle opere”, ha rigettato la domanda riconvenzionale svolta da di risoluzione del Parte_1 contratto per inadempimento;
III) la violazione dell'art.1226 c.c. ai fini della liquidazione del danno in via equitativa, laddove il pregiudizio subito dal committente avrebbe potuto essere esattamente quantificato a mezzo della richiesta consulenza tecnica d'ufficio, erroneamente non disposta dal giudice di prime cure, con conseguente rinnovazione di tale istanza in sede di appello;
IV) l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di riduzione del corrispettivo, a dispetto di un danno accertato di euro 500,00 pari al 10% dell'importo dell'intera opera, quantificato in € 5.000,00; V) l'erronea ripartizione e quantificazione delle spese processuali, tenuto conto della reciproca soccombenza e del disposto dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 55/2014 secondo cui le spese dovute alla parte vittoriosa sono liquidate in base al decisum e non al petitum. Rinunciando alla domanda di risoluzione del contratto, ha chiesto comunque l'accertamento del grave inadempimento contrattuale insistendo per l'azione risarcitoria. Infine, dando atto di aver corrisposto, con riserva di ripetizione in auspicata ipotesi di accoglimento del gravame, la somma di € 4.516,01 a titolo di capitale, interessi e di € 5.782,40 per spese giudiziali, ha chiesto la condanna di parte appellata alla restituzione delle somme versate in dipendenza della sentenza di primo grado.
5. Ha resistito , eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda di Controparte_1 accertamento dell'inadempimento contrattuale in quanto formulata ex novo in appello in violazione dell'art.345 c.p.c., laddove in via riconvenzionale nelle conclusioni di primo grado era stata proposta esclusivamente la richiesta di risoluzione negoziale del contratto e l'azione risarcitoria. Ha chiesto dunque il rigetto dell'appello anche nel merito e la conferma della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza cartolare del 27.5.2025, con ordinanza del 3/06/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche.
6. Per la loro natura preliminare, occorre esaminare, in primo luogo, sia l'eccezione sollevata dall'appellato di inammissibilità ai sensi dell'art.345 c.p.c. della domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale sia il quarto motivo di appello.
pagina 4 di 16 La lettura delle conclusioni rassegnate dall'appellante in primo grado e la stessa motivazione della sentenza impugnata consentono di escludere la novità della domanda attorea di accertamento dell'inadempimento contrattuale e la conseguente violazione dell'art.345 c.p.c. in relazione a tale azione, posto che già nel procedimento 1140/2020, aveva chiesto “in via riconvenzionale, Parte_1 accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del signor , in Controparte_1 proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, alle obbligazioni assunte per aver erroneamente eseguito le opere commissionate e condannare il signor , in proprio e Controparte_1 quale titolare dell'omonima impresa individuale, al risarcimento dei danni provocati al sig. Parte_1 che si quantificano nella somma di € 10.000,00 o in quella, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa. In via riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Eccc.mo Giudicante riconoscesse un credito del signor nei confronti del convenuto, disporre la parziale CP_1 compensazione del credito eventualmente accertato a favore dell'attore con il maggior credito del signor verso il signor a titolo risarcitorio”. Parte_1 Controparte_1
Com' è noto sia la domanda di risoluzione per inadempimento sia quella risarcitoria presuppongono l'accertamento dell'inadempimento contrattuale, richiesto dunque da già in primo grado e Parte_1 ribadito in sede di appello quale verifica propedeutica all'accoglimento della domanda risarcitoria, nonostante la dichiarata rinuncia all'azione di risoluzione contrattuale, in relazione alla quale la sentenza impugnata è dunque passata in giudicato.
Da tali considerazioni discende il rigetto dell'eccezione preliminare formulata dall'appellato.
Ad analoghe conclusioni non può pervenirsi con riferimento all'azione di riduzione del corrispettivo dell'opera prestata.
Ed invero, pur non avendo svolto espressamente tale azione nel secondo grado di giudizio, Parte_1 ha comunque impugnato la sentenza n.1544/2021 del 22.11.2021 del Tribunale di OD per omessa pronuncia del giudice di prime cure in ordine a tale domanda.
Tuttavia, essa non risulta essere stata mai proposta in primo grado dall'appellante che, come dianzi evidenziato, ha chiesto esclusivamente la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale ed il risarcimento del danno.
La riduzione del prezzo è un rimedio contro l'inesattezza qualitativa della prestazione e consiste nella diminuzione della controprestazione in misura proporzionale al minor valore della prestazione inesatta.
Pur essendo normativamente prevista in tema di vizi della cosa venduta, costituisce un rimedio applicabile in genere ai contratti a prestazioni corrispettive, quale quello in esame.
Con essa il creditore chiede una rettifica del contratto che implica l'accettazione definitiva della controprestazione. Per tale motivo, il creditore ai sensi dell'art.1492 c.c. (estensibile al di fuori della pagina 5 di 16 vendita) può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo e, in virtù dell'espresso disposto del comma 2 di tale norma, “la scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale”.
Nel caso di specie, ha manifestato, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo Parte_1 grado, la volontà di risolvere il contratto e non di rettificarlo. Egli non ha dunque mai formulato, neppure in via subordinata, l'azione di riduzione del prezzo, di tal che non può introdurla ex novo in secondo grado, nonostante abbia rinunciato all'azione risolutoria, sia in quanto in tal modo violerebbe il chiaro disposto dell'art.345 c.p.c. sia perché tale scelta gli è preclusa dall'art. 1492 comma 2 c.c. e dall'avvenuto esercizio dell'azione risolutoria.
A maggior ragione, non può fondatamente contestare l'omessa pronuncia su una domanda mai formulata in primo grado ed anzi incompatibile con la scelta operata in tale fase del giudizio.
Il quarto motivo di appello è pertanto del tutto infondato.
7. Passando all'esame del merito, con il primo motivo di impugnazione, ha dedotto che il Parte_1
Giudice di primo grado è incorso in un errore decisorio, laddove ha ritenuto che l'impresa CP_1 avesse fornito la prova del proprio credito, pari ad asseriti € 5.080,00 per opere eseguite a
[...] favore dell'appellante. A suo dire, il credito azionato è stato erroneamente considerato certo, liquido ed esigibile, pur in assenza di alcun riscontro probatorio, non potendo rilevare in tal senso né la fattura allegata con la generica indicazione a corpo dei lavori asseritamente eseguiti né il computo metrico redatto dal Geom. (doc n.6 citazione), tanto più che non aveva nemmeno Per_1 Controparte_1 eseguito tutti i lavori ivi indicati.
In particolare, deduceva che il Tribunale di OD, a pagina n. 4 della sentenza, primo cpv, erroneamente affermava “in secondo luogo è stato, altresì, confermato interamente il capitolato di parte attrice in ordine alla fornitura, in cantiere, di tutto il materiale di consumo da parte dell'attore, nonché dei rivestimenti del bagno- pavimento in ceramica e piastrelle in maiolica, nonché dei profili in alluminio (cap. 19, 20, 29 di parte attrice”, laddove era emerso che i rivestimenti del bagno – pavimento in ceramica e piastrelle in maiolica erano stati pagati e forniti dal committente Parte_1 come confermato dal teste . Testimone_1
L'appellato ha chiesto il rigetto di tale motivo di appello, ritenendo provato il proprio diritto al pagamento del corrispettivo.
La Corte osserva che è pacifico che, alla fine del mese di settembre 2019, e Controparte_1 Parte_1 stipulavano un contratto d'opera ai sensi dell'art.2222 c.c. avente ad oggetto la ristrutturazione del locale ad uso bagno nell'appartamento di proprietà dell'appellante, ubicato in Maranello (MO) – Fraz.
Gorzano – al n. 18 di Via Fondo Val Tiepido, condotto in locazione da . Persona_2
pagina 6 di 16 Le parti concordavano, infatti, che la prestazione si sarebbe svolta con lavoro prevalentemente proprio del prestatore d'opera e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
L'interrogatorio formale di e l'escussione dei testi (conduttore Parte_1 Persona_2 dell'immobile per cui è causa) e (padre ed idraulico che aveva provveduto Testimone_1 all'installazione degli impianti), unitamente all'esame dei documenti, hanno consentito di accertare che i lavori di ristrutturazione iniziavano tra il 15 e 16 ottobre 2019 ed avevano ad oggetto la demolizione totale del preesistente bagno e lo smaltimento degli inerti, l'assistenza muraria al rifacimento di tutte le tubazioni, il rifacimento totale del massetto, la rasatura di tutti gli intonaci, la posa totale di pavimento e rivestimento, la fornitura di tutto il materiale di consumo, ad eccezione dei rivestimenti del bagno- pavimento in ceramica e piastrelle in maiolica, acquistate e pagate da dei sanitari e box Parte_1 doccia procurati da nonchè delle porte e finestre che il committente aveva deciso di Testimone_1 non cambiare (cfr. anche documentazione fotografica sub doc.2-3, computo metrico sub 6 e materiale di cui al doc.8 appellato).
Del resto, lo stesso nella comparsa di costituzione e risposta, ha evidenziato che i lavori Parte_1 commissionati all'impresa individuale non comprendevano l'acquisto dei pavimenti, Controparte_1 rivestimenti e sanitari né la realizzazione delle opere impiantistiche elettriche ed idrauliche, affidate a
. Testimone_1
Ed invero, l'appellante, in sede di interrogatorio formale, ha ammesso, con valore confessorio, di aver acquistato e pagato i rivestimenti del bagno- pavimento in ceramica e piastrelle in maiolica, mentre aveva fornito tutto il materiale di consumo (doc. n. 8 fasc. . Controparte_1 CP_1
La circostanza è stata riferita anche dai testi e , i quali – oltre a Per_2 Testimone_1 confermare l'avvenuta esecuzione da parte di delle opere di demolizione e Controparte_1 ristrutturazione sopra indicate – hanno altresì precisato che aveva montato gli Testimone_1 accessori del bagno ed il box doccia, effettuato il collegamento dello scarico, realizzato tutti gli impianti idrosanitari e di riscaldamento ed installato, unitamente all'appellato, il piatto doccia.
In particolare, il 15 ottobre 2019 aveva proceduto ai lavori di demolizione;
il 16 Controparte_1 ottobre 2019, aveva prestato assistenza muraria con la creazione di spacchi e tagliole a favore di
, che si era occupato dell'integrale rifacimento delle tubazioni del bagno;
il 17 e 18 Testimone_1 ottobre 2019 aveva preparato l'alleggerito, per la chiusura delle tracce già eseguite e per la realizzazione del massetto per mq 3,75; il 19 ottobre 2019 aveva realizzato (rasato) l'intonaco; lunedì
21 ottobre 2019 si era dedicato alla posa della pavimentazione e alla stuccatura delle pareti del piatto doccia, poggiato dall'idraulico , che aveva anche fissato il sifone;
martedì 22 ottobre Testimone_1
pagina 7 di 16 2019 aveva proseguito con la posa della pavimentazione e l'inizio dei rivestimenti;
dal 23 al 25 ottobre
2019 aveva ultimato tali interventi.
A tale data, dovendo provvedere esclusivamente alla stuccatura finale del box doccia, montato dal conduttore e dal padre qualche giorno dopo perché il primo box doccia acquistato da Testimone_1 era difettoso, nonché alla posa dei profili di alluminio, ossia di sottili strisce di metallo cromato tra le strutture degli infissi e i rivestimenti, così come tra la struttura del box doccia e il rivestimento, necessari per “livellare” quanto più possibile le nuove piastrelle appena posate a muri assai più risalenti nel tempo, chiedeva a in data 6 novembre 2019 di poter accedere all'appartamento per Parte_1 completare l'opera.
In tale occasione, come risulta per tabulas dalla lettura dello scambio di messaggi su whatsapp (doc.2 comparsa di costituzione fasc. , l'appellante gli contestava i difetti dell'opera, Parte_1 comunicandogli che non era “[...] contento del lavoro svolto [...]” e che avrebbe voluto rifare il bagno
“ [...] ma mi ha convinto perché non voleva stare senza bagno tempo ulteriore [...]”, Per_2 consentendo ugualmente all'appellato di terminare le opere di finitura, ma paventando una sua volontà di rideterminare il compenso spettante al prestatore d'opera.
Il 7 novembre 2019 posava i profili di alluminio, programmando un secondo ed Controparte_1 ultimo intervento dopo dieci giorni per un'ultima stuccatura e per “togliere il nastro adesivo”, quando tuttavia il conduttore gli precludeva l'accesso, affermando di non essere Persona_2 soddisfatto del lavoro svolto e non consentendo il completamento di tali opere di finitura da parte dell'appellato (testi e ), opere poi eseguite in economia e personalmente Per_2 Testimone_1 dal conduttore.
Di conseguenza, pur non essendo chiaro se la posa dei profili di alluminio fosse prevista fin dalla conclusione del contratto (tesi dell'appellato) o fosse stata progettata da in corso Controparte_1
d'opera per rimediare ai vizi e difetti dell'opera già contestati dal committente (tesi dell'appellante, confermata del teste ), risulta accertato che avesse eseguito e Persona_2 Controparte_1 completato la prestazione dovuta in forza del contratto d'opera terminandola tra metà e fine novembre
2019.
Come è noto, la Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
pagina 8 di 16 dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021).
Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, ha assolto all'onere, sullo Controparte_1 stesso incombente, di provare la fonte negoziale del suo diritto e il termine di scadenza, allegando l'inadempimento contrattuale di a sostegno della sua pretesa creditoria, egli infatti – a Parte_1 differenza di quanto eccepito in appello da – non solo ha allegato la fattura n.10 del Parte_1
22.10.2019 o il computo metrico di cui al doc.
6 - ma ha anche formulato un capitolato di prova per interrogatorio formale e per testi, che è stato “confermato interamente (…) in ordine a consistenza e durata dei lavori svolti, compreso orari e giornate lavorative, unitamente alla circostanza che lo stesso teste , in quanto idraulico, si è personalmente occupato dell'integrale rifacimento Testimone_1 delle tubazioni del bagno, mentre l'attore ha costantemente prestato assistenza agli impianti per CP_1 la parte muraria (cap. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 11, 16, 17, 18 di parte attrice)”.
In particolare, l'istruttoria espletata ha confermato anche l'avvenuta esecuzione dei contestati lavori di rasatura dell'intonaco (testi e ). Per_2 Testimone_1
Quanto al materiale, è pur vero che erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto che il prestatore d'opera abbia fornito non solo il materiale di consumo ma anche i rivestimenti del bagno -pavimento in ceramica e piastrelle in maiolica, laddove non è contestato ed anzi è stato confermato dall'istruttoria che abbia procurato esclusivamente il materiale di consumo di cui al doc.8 (cfr. Controparte_1 interrogatorio formale di e testi e ); tuttavia, è altrettanto Parte_1 Per_2 Testimone_1 pacifico e documentale che i rivestimenti del bagno non risultano nemmeno elencati nel computo metrico del tecnico dell'impresa geom. (cfr doc. n. 6 avverso) e, conseguentemente, CP_1 Per_1 neanche nella fattura n. 10 del 22 dicembre 2019 (doc.5), allegata dall'appellato a sostegno della propria pretesa creditoria.
L'importo di € 5.080,00 di cui alla fattura n. 10 del 22 dicembre 2019 (doc.5) e al computo metrico sub doc.6 non ha mai incluso tali materiali, effettivamente comprati dal committente. L'erronea valutazione del giudice di prime cure non ha pertanto alcuna incidenza sulla esatta quantificazione del compenso dovuto al prestatore d'opera.
Di contro, non ha provato di aver adempiuto all'obbligo di pagare il corrispettivo;
neppure Parte_1
l'allegazione difensiva secondo la quale le parti avevano concordato telefonicamente, al momento della stipula del contratto d'opera, un corrispettivo di euro 1.500,00 per l'opera di demolizione e ristrutturazione del bagno ha trovato alcun riscontro probatorio: a fronte delle specifiche contestazioni svolte sul punto da , l'appellante non ha formulato alcuna istanza istruttoria in merito. Controparte_1
pagina 9 di 16 Circa il quantum, il computo metrico di cui al doc.6 include tutti i lavori effettivamente eseguiti dal prestatore d'opera, come accertati all'esito della predetta istruttoria e si riporta ai valori correnti sul mercato di tali interventi edili, che non risultano specificamente contestati dall'appellante.
Il primo motivo di appello nella parte relativa all'accertamento della pretesa creditoria di CP_1
è dunque infondato.
[...]
7. Nella seconda parte del primo motivo di appello e nel secondo motivo di impugnazione, la cui trattazione congiunta è necessaria stante la stretta connessione tra le due censure, l'appellante ha dedotto l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure concernente l'eccezione di inadempimento dallo stesso sollevata in primo grado ai sensi dell'art.1460 c.c., sia perché non ha considerato in alcun modo che non abbia assolto all'onere di dimostrare di aver Controparte_1 eliminato i vizi dell'opera, eseguendo le opere a regola d'arte, sia perché è incorso in una motivazione carente e contraddittoria nella parte in cui, dopo aver affermato che “le riportate risultanze istruttorie confermano, per altro verso, che sotto il profilo qualitativo la situazione accertata è apprezzabile in termini di non scarsa importanza;
peraltro, attesa la natura dei vizi e la destinazione e funzione delle opere”, ha concluso – contraddicendosi – che “l'inadempimento non assume importanza e gravità tali da comportare la risoluzione negoziale, e comporta solo un risarcimento del danno per vizi di lieve entità”.
La Suprema Corte nella sentenza delle Sezioni Unite dianzi citata ha chiarito, come correttamente ricordato anche dall'appellante, che il criterio di riparto dell'onere della prova sopra richiamato “deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento(Cass.Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001;Cass.Sez.6 3, Ordinanza n. 3587 del 11/0
2/2021).
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal committente - debitore al fine di giustificare il suo inadempimento dovuto alla presenza di gravi difetti dell'opera, CP_1
sul quale incombeva il relativo onere quale creditore istante, ha provato di aver eseguito
[...]
pagina 10 di 16 integralmente la prestazione d'opera nel termine concordato ed in conformità agli accordi contrattuali, salva “la sussistenza di alcuni vizi, con particolare riguardo alla posa delle piastrelle ed alla sigillatura del piatto doccia, non invece per quanto riguarda la porta del bagno” (cfr.pag.5 sentenza impugnata).
Premesso che, contrariamente a quanto eccepito dall'appellato, i vizi erano stati contestati dal committente tempestivamente ai sensi dell'art.2226 c.c. già nel corso delle lavorazioni, come risulta per tabulas dalle osservazioni e denunce dei vizi effettuate da a mezzo WhatsApp il Parte_1
6.11.2019, quando – per pacifica ammissione anche di – l'opera non era stata ancora Controparte_1 completata, dovendo quest'ultimo provvedere alla posa dei profili di alluminio e alla stuccatura finale
(doc n. 2 conv.), dall'escussione dei testi e , oltre che dalla Per_2 Testimone_1 documentazione fotografica, è emerso che:
- “è stato necessario rifare la stuccatura del piatto doccia, che perdeva, determinando anche infiltrazioni umide al piano di sotto. Il problema è stato risolto perché la stuccatura è stata rifatta direttamente dal teste , conduttore dell'appartamento, su indicazioni del padre, Persona_2 che aveva appunto contribuito ai lavori di ristrutturazione con la sua opera di idraulico” (pag.5 sentenza impugnata);
- è risultato accertato che il box doccia inizialmente era difettoso (teste ) e che il Testimone_1 montaggio della doccia era stato effettuato da insieme all'idraulico Controparte_1 Testimone_1
e ad , avendo provveduto il primo a realizzare le opere murarie di stuccatura, il Persona_2 secondo a montare il piatto doccia con l'ausilio del muratore effettuare il collegamento con lo CP_1 scarico e a montare il box doccia ed il terzo ad aiutare il padre in quest'ultimo intervento e a rifare le stuccature finali.
Correttamente, pertanto, il Tribunale di OD ha concluso che “le perdite iniziali non risultano attribuibili tanto all'opera dell'attore, quanto piuttosto al fatto che era stato fornito un box
“sbagliato”, errore che non dipende dall'attore” e che anche quelle successive “non sono con certezza attribuibili ad errore dell'odierno attore”.
In ordine “alle stuccature fatte male”, anche a voler accedere alla ricostruzione di secondo Parte_1 cui l'istruttoria espletata ha compiutamente accertato la concreta ripartizione dei compiti tra CP_1
e , proprio la circostanza comprovata in sede testimoniale che il
[...] Tes_1 Parte_2 piatto doccia sia stato montato insieme da e non consente di Controparte_1 Parte_3 attribuire con certezza all'appellato la responsabilità per il vizio dell'opera. “D'altronde, le stuccature finali anti infiltrazione sono solitamente realizzate dall'idraulico, e nel caso di specie la sua
pagina 11 di 16 competenza è comprovata dal fatto che sulla base delle sue indicazioni il figlio ha rifatto le stuccature
e risolto il problema” (pag.
5-6 sentenza impugnata).
Peraltro, a dispetto delle censure formulate in appello da i testi escussi e lo stesso Parte_1 committente, in sede di interrogatorio formale e nei suoi atti difensivi, hanno confermato che CP_1 si era recato a metà – fine novembre 2019 per completare la stuccatura e togliere il nastro
[...] adesivo, ma lo stesso conduttore ne aveva rifiutato l'accesso, provvedendo poi Per_2 Tes_1 personalmente al completamento dell'opera. In presenza di tale condotta ostativa, pacificamente ammessa dall'appellante ed imputabile al conduttore, ogni eventuale danno connesso all'erronea stuccatura non può certamente ascriversi a , al quale era stato precluso il Controparte_1 completamento proprio di tale intervento.
A nulla vale eccepire in senso contrario che l'appellato, essendosi avvalso dell'operato di terzi, ossia di
, debba rispondere ai sensi dell'art.1228 c.c. per fatto doloso o colposo di Testimone_1 quest'ultimo, posto che è pacifico ed è stato confermato dall'istruttoria che quest'ultimo, padre del conduttore ed idraulico, era stato incaricato direttamente dal committente dell'esecuzione delle opere idrauliche (di fatti non incluse nell'oggetto del contratto d'opera per cui è causa) e non da CP_1
che svolgeva l'opera edile in autonomia ed esclusivamente con lavoro proprio.
[...]
Con riferimento alla posa delle piastrelle, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, “nel rivestimento sono emersi due difetti di montaggio, in quanto in corrispondenza della finestra e della porta le mattonelle sporgono in fuori rispetto al profilo di legno, mentre in precedenza erano dietro il profilo in legno. Inoltre, in corrispondenza della porta le mattonelle non sono dritte, dando l'effetto ottico di un muro non in squadro. L'entità del problema è così descritto dal teste : Testimone_1
“Un pochino sì; le piastrelle sono leggermente inclinate, e la cosa si vede anche ora”. Sempre a seguito della posa delle mattonelle, si è formato uno spigolo nel montaggio del lavandino, che ora sporge cinque centimetri più in fuori di dov'era prima. Infine, nella posa della mattonelle le “fughe” non sono tutte realizzate a regola d'arte; al riguardo il teste ha riferito che il Testimone_1 problema è stato, peraltro, parzialmente risolto: “(…) esattamente tra il box doccia e quelle della parete, c'era molta distanza, rispetto al resto. Lo abbiamo però coperto col profilo della doccia, in altri punti ci sono alcune differenze, ma non grandissimi. Più che altro alcuni spigolini sono sbeccati”.
L'ultimo aspetto riguarda, appunto, le sbeccature taglienti di alcune piastrelle, che sono descritti dal teste come “spigolini”, e che hanno reso necessario finire la posa con i profili in Testimone_1 alluminio, non graditi al conduttore” (testi e ). Per_2 Testimone_1
Quanto alla porta del bagno, lo stesso appellante, in sede di interrogatorio formale, ha ammesso, con valore confessorio, di aver voluto mantenere la porta e la finestra preesistenti, rendendo pertanto pagina 12 di 16 necessario l'adattamento a tali infissi del nuovo rivestimento e del pavimento. I testi escussi non hanno confermato i vizi lamentati dall'appellante, di tal che nessuna responsabilità può essere attribuita sul punto al prestatore d'opera.
L'istruttoria espletata, come ben evidenziato nella sentenza impugnata, ha certamente “accertato
l'esistenza di vizi, ma anche che una parte dei difetti sono stati risolti ed eliminati, o non attribuibili a parte attrice, e comunque la non rilevante entità degli stessi”. Gli stessi testi escussi, usando espressioni come “un pochino”, “spigolini” e simili, hanno provato che “non si trattava di gravi deviazioni dalle regole dell'arte. In ogni caso, non vi sono elementi decisivi sull'importanza dei vizi, che resta incerta e, in ogni caso, denota solo lievi difetti” (cfr. pag. 6 sentenza impugnata).
Contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, i problemi denunciati dal committente erano lievi, trattandosi di vizi non gravi né tali da rendere la cosa inadatta alla sua destinazione, ma sostanzialmente estetici.
Il committente non aveva infatti rifiutato l'opera, limitandosi a chiedere, prima dell'instaurazione del presente giudizio, la loro eliminazione ed una riduzione del corrispettivo, la cui debenza aveva comunque riconosciuto. Lo stesso teste aveva usato il bagno fin dalla sua Persona_2 ultimazione, pur lamentandosi dei difetti estetici e di alcuni piccoli vizi (spigolini, mancate stuccature, perdite e infiltrazioni d'acqua che però non era ascrivibile con certezza a ) che in Controparte_1 autonomia, con l'aiuto del padre o comunque seguendo le sue indicazioni, era riuscito a ripristinare
(testi e ). Per_2 Testimone_1
A differenza di quanto dedotto dall'appellante in sede di impugnazione, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del criterio di riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale ed ha esattamente analizzato le risultanze istruttorie.
Né sussiste l'eccepito vizio di carente e contraddittoria motivazione, la cui analisi rileva in secondo grado ai soli fini della domanda risarcitoria svolta dal committente e ribadita anche in appello, avendo rinunciato all'azione risolutoria. Parte_1
In proposito, è pur vero che nella sentenza impugnata si legge che “le riportate risultanze istruttorie confermano, per altro verso, che sotto il profilo qualitativo la situazione accertata è apprezzabile in termini di non scarsa importanza”, ma è altrettanto evidente che tale affermazione è frutto di un mero errore materiale, volendo il Tribunale di OD indubbiamente affermare “le riportate risultanze istruttorie confermano, per altro verso, che sotto il profilo qualitativo la situazione accertata è apprezzabile in termini di scarsa importanza, attesa la natura dei vizi e la destinazione e funzione delle opere”, come facilmente desumibile dal contenuto della motivazione riportato, peraltro in modo conseguenziale, subito dopo tale espressione errata “quindi, l'inadempimento non assume importanza e pagina 13 di 16 gravità tali da comportare la risoluzione negoziale, e comporta solo un risarcimento del danno per vizi di lieve entità” (pag.
6-7 sentenza).
Ad ulteriore conferma, giova osservare che, anche nella parte precedente, il giudice di prime cure a pag.6 ha chiarito che “il convenuto che si assume danneggiato non ha fornito documentazione (ad es. fatture per le opera di ripristino) idonea a documentare eventuali costi di ripristino, e lo stesso utilizzatore diretto dell'appartamento -il conduttore ha solo manifestato insoddisfazione per Tes_1 la resa estetica definitiva, ma esclude problemi funzionali;
sicché deve ritenersi confermato che i problemi siano lievi. Di certo, se non risulta documentato alcun esborso di ripristino, significa che, quanto meno, la situazione non era tale da non consentire l'utilizzo dell'opera senza un dispendioso intervento. Ciò esclude, in primo luogo, che si tratti di vizi di gravità tale da integrare un inadempimento idoneo a determinare la richiesta risoluzione negoziale, ossia vizi che rendono l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione (artt. 1668-2226 C.c.). D'altra parte, l'opera stessa non è stata rifiutata dal committente”, ribadendo più volte che i vizi erano lievi e l'inadempimento di scarsa importanza.
Pertanto, anche le censure di cui al primo e secondo motivo di appello afferenti l'eccezione di inadempimento contrattuale sono infondate.
8. Con il terzo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, Parte_1 nell'operare la liquidazione in via equitativa del danno, ha erroneamente ritenuto applicabile l'art. 1226
c.c., laddove, nel caso di specie, la quantificazione avrebbe potuto essere effettuata nel suo preciso ammontare mediante lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio, di cui ha chiesto nuovamente l'ammissione nel secondo grado di giudizio. Ha dedotto che, in ogni caso, anche ritenendo corretta tale valutazione equitativa, essa non avrebbe potuto essere considerata di scarsa importanza rispetto all'intero presunto corrispettivo dell'opera prestata, posto che il danno era stato quantificato nel dieci per cento di tale importo.
Premesso che tale ultima censura deve ritenersi abbandonata a seguito della sopravvenuta rinuncia all'azione risolutoria, rispetto alla quale il giudice è chiamato a valutare la “non scarsa importanza dell'inadempimento” ai sensi degli artt.1453 e 1455 c.c., in ogni caso risulta infondato anche il terzo motivo di impugnazione.
L'art.1226 c.c. consente al giudice la liquidazione in via equitativa solo “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare”.
La Suprema Corte ha interpretato tale inciso nel senso di impossibilità o rilevante difficoltà della parte danneggiata di provare il danno nel suo preciso ammontare, intendendolo in senso relativo anche come estrema o grande difficoltà (Cass.04/20283). pagina 14 di 16 In particolare, il potere, riconosciuto dalla legge al giudice, di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera la parte istante dall'onere di fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine della precisa determinazione del danno, che può essere conseguita con tutti i mezzi ammessi dall'ordinamento giuridico.
Nel caso di specie, la Corte ritiene assolutamente condivisibile l'assunto del giudice di prime cure secondo il quale, trattandosi di determinare esclusivamente il risarcimento del danno per vizi di lieve entità, l'esperimento di una consulenza tecnica risultava e risulta spropositato in relazione al valore della causa ed incongruo rispetto alle risultanze delle deposizioni testimoniali.
I testi escussi e in sede di interrogatorio formale, hanno infatti confermato che il Parte_1 committente non aveva sostenuto alcun costo per i lavori di ripristino, effettuati in parte in economia dal conduttore ed in parte mai eliminati attenendo ad un profilo estetico e non funzionale.
Non essendo necessarie opere di ripristino, gli elementi probatori e i dati di fatto a disposizione del giudice erano e sono idonei a consentire la determinazione del danno sulla base di criteri e parametri di riferimento concreti, oggettivi e controllabili, dovendosi quantificare esclusivamente il pregiudizio economico connesso al minor valore dell'opera causato dalla presenza di vizi lievi, ben descritti dai testi escussi e dalla documentazione fotografica.
In applicazione di tali criteri interpretativi, correttamente, il giudice di prime cure ha ritenuto “possibile calcolare in via presuntivo-equitativa l'ammontare di un danno certo nella sua esistenza, come nel caso di specie in cui è dimostrato non solo l'inadempimento ma anche la lieve incidenza del vizio, che rimane nelle opere, specie se estetico” ed avvalendosi, quali dati di riferimento, dell'estensione del locale bagno di mq. 3,75 e del costo complessivo delle opere svolte, quantificato in euro 5.080,00 (doc.
n 5 att.), ha ritenuto congruo, “in considerazione delle valutazioni sull'entità dei vizi sopra effettuate, e tenuto conto dei dati a disposizione, valutare in via equitativa i danni per minor valore dell'opera in €
500,00”. Conseguentemente, ha correttamente riconosciuto “a parte attrice il diritto a ricevere, in base al titolo dedotto in causa, la somma di € 4.580,00, non ancora corrisposta dal convenuto, che risulta, per effetto di compensazione giudiziale, dalla detrazione, dal totale dovuto, della somma liquidata a titolo equitativo per il risarcimento del danno da inadempimento per difetti dell'opera. Sono dovuti interessi in misura legale dalla data della consegna dell'opera (7/11/2019) a quella del saldo effettivo”.
9. Parimenti infondato è infine l'ultimo motivo di appello, posto che è granitica la giurisprudenza della
Cassazione a Sezioni Unite, in virtù della quale “ l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza” (Cass. Civ. S.U. n.
32061 del 31/10/2022). pagina 15 di 16 L'importo dei compensi liquidati nella sentenza impugnata per il primo grado di giudizio risulta altresì conforme ai parametri di cui al D.M. 55/2014 per cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00, quale effettivamente era divenuto il valore totale della causa a seguito della domanda riconvenzionale proposta da per l'importo di € 10.000,00. Parte_1
10. In applicazione del principio di soccombenza ex art.91 c.p.c. anche nel giudizio di appello, Pt_1 deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite del presente grado nei confronti di
[...]
Controparte_1
11. Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.1544/2021 del 22.11.2021 del Tribunale Parte_1 di OD;
condanna alla rifusione, a favore di delle spese di lite del presente grado di Parte_1 Controparte_1 appello, che liquida in euro 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
9.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Carmela Italiano dott,ssa Manuela Velotti
pagina 16 di 16