TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/09/2025, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 4372/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'11 settembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Lorenzo SCARANO e Maria PASTORE - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto APRILE - Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 30 aprile 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita per l'infortunio sul lavoro occorsole in data 27 luglio 2023, inutilmente richiesta in sede amministrativa, essendogli stato riconosciuto solo l'indennizzo in capitale nella misura del 10%, e conseguentemente condannare l' al pagamento dei relativi ratei CP_1
nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda. CP_1 Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, per quanto di ragione.
Quanto all'occasione di lavoro relativamente all'infortunio denunziato, deve osservarsi che nella memoria di costituzione l' non l'ha CP_1
formalmente e specificamente contestata: in ogni caso, basti rilevare che essa non può essere messa in dubbio avendo l'Istituto riconosciuto la sussistenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica, sebbene in misura inferiore a quella richiesta in questa sede.
In ordine agli aspetti medico-legali, l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che a seguito dell'evento infortunistico de quo alla parte ricorrente sono residuati postumi che determinano una menomazione, sulla base delle tabelle ex D. Lgs. n° 38/00, comprensive degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto, nella misura del 16%, con decorrenza dalla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta (in conformità al generale principio previsto dall'art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965: cfr. CASS. LAV. 3 AGOSTO 2020 N°
16606).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo
2 Sentenza R.G. n° 4372/24 peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
-------------
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro l'infortunio pacificamente successivo al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 CP_2
2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b),
D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura e con la decorrenza specificata infra, in dispositivo.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento dei relativi ratei, CP_1
maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Nella liquidazione della riconosciuta prestazione, peraltro, deve ovviamente procedersi alla deduzione di quanto eventualmente già erogato a titolo di indennizzo in capitale atteso che, ai sensi del comma quinto dell'art. 13 del D. Lgs. n° 38/00, “Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca
3 Sentenza R.G. n° 4372/24 un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale
è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato”.
°°°°°°°°°°°°°°
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (consistente, in buona sostanza, solo nell'espletamento di una consulenza tecnica, senza specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano N° 13452 e Parte_2 Parte_3
N° 949 (quanto alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del
[...]
1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31
GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, 18 SETTEMBRE 2012 Parte_4
N° 15656).
4 Sentenza R.G. n° 4372/24
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del sedici per cento, con decorrenza dalla cessazione della inabilità temporanea assoluta, condanna l' al pagamento dei relativi ratei, maturati e maturandi - salva CP_1
deduzione di quanto già erogato a titolo di indennizzo in capitale - con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.2.000,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A.
e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Lorenzo
SCARANO e Maria PASTORE, dichiaratisi anticipatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 15 settembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sentenza R.G. n° 4372/24
5 Sentenza R.G. n° 4372/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'11 settembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Lorenzo SCARANO e Maria PASTORE - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto APRILE - Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 30 aprile 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita per l'infortunio sul lavoro occorsole in data 27 luglio 2023, inutilmente richiesta in sede amministrativa, essendogli stato riconosciuto solo l'indennizzo in capitale nella misura del 10%, e conseguentemente condannare l' al pagamento dei relativi ratei CP_1
nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda. CP_1 Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, per quanto di ragione.
Quanto all'occasione di lavoro relativamente all'infortunio denunziato, deve osservarsi che nella memoria di costituzione l' non l'ha CP_1
formalmente e specificamente contestata: in ogni caso, basti rilevare che essa non può essere messa in dubbio avendo l'Istituto riconosciuto la sussistenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica, sebbene in misura inferiore a quella richiesta in questa sede.
In ordine agli aspetti medico-legali, l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che a seguito dell'evento infortunistico de quo alla parte ricorrente sono residuati postumi che determinano una menomazione, sulla base delle tabelle ex D. Lgs. n° 38/00, comprensive degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto, nella misura del 16%, con decorrenza dalla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta (in conformità al generale principio previsto dall'art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965: cfr. CASS. LAV. 3 AGOSTO 2020 N°
16606).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo
2 Sentenza R.G. n° 4372/24 peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
-------------
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro l'infortunio pacificamente successivo al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 CP_2
2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b),
D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura e con la decorrenza specificata infra, in dispositivo.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento dei relativi ratei, CP_1
maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Nella liquidazione della riconosciuta prestazione, peraltro, deve ovviamente procedersi alla deduzione di quanto eventualmente già erogato a titolo di indennizzo in capitale atteso che, ai sensi del comma quinto dell'art. 13 del D. Lgs. n° 38/00, “Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca
3 Sentenza R.G. n° 4372/24 un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale
è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato”.
°°°°°°°°°°°°°°
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (consistente, in buona sostanza, solo nell'espletamento di una consulenza tecnica, senza specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano N° 13452 e Parte_2 Parte_3
N° 949 (quanto alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del
[...]
1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31
GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, 18 SETTEMBRE 2012 Parte_4
N° 15656).
4 Sentenza R.G. n° 4372/24
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del sedici per cento, con decorrenza dalla cessazione della inabilità temporanea assoluta, condanna l' al pagamento dei relativi ratei, maturati e maturandi - salva CP_1
deduzione di quanto già erogato a titolo di indennizzo in capitale - con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.2.000,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A.
e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Lorenzo
SCARANO e Maria PASTORE, dichiaratisi anticipatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 15 settembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sentenza R.G. n° 4372/24
5 Sentenza R.G. n° 4372/24