Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 11137/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE DEL LAVORO
A scioglimento della riserva nel procedimento tra contro ha Parte_1 CP_1
emesso la seguente
ORDINANZA rilevato che:
- parte ricorrente ha proposto l'accertamento tecnico preventivo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “accertare che la ricorrente sia invalida nella misura superiore all'51%, e pertanto riconoscere lo stato più grave di invalidità rispetto a quanto attribuito in sede di verifica di primo accertamento dalla 17^ Commissione medico legale, affinché le siano garantiti i controlli da eseguire per il monitoraggio delle patologie sofferte, con conseguente riconoscimento dell'esenzione dal pagamento del ticket per le stesse, dovendo la ricorrente affrontare tutte le spese mediche pagandole. Inoltre, l'accertamento del requisito sanitario, superiore al 51% consentirebbe alla ricorrente l'iscrizione nelle liste speciali ex L. 12 marzo 1999 n. 68.al fine di verificare la sussistenza;
Accertare e riconoscere il maggiore grado di gravità posto ai sensi è per gli effetti della Legge 104/92, riconosciuto dalla 17^ Commissione ex
Art 3 comma 1.”;
- l' ha eccepito: l'inammissibilità del ricorso per genericità, essendosi la ricorrente CP_1
limitata a richiedere l'accertamento di una percentuale di invalidità superiore a quella riconosciuta dalla commissione medica (51%); la carenza di interesse rispetto alla richiesta di iscrizione nelle liste del collocamento mirato, avendo già ottenuto il riconoscimento dello stato invalidante già utile ai fini del collocamento mirato al lavoro;
l'assenza di preventiva domanda amministrativa ai fini dell'esenzione dal ticket;
- parte ricorrente è stata invitata ad interloquire sulle eccezioni preliminari sollevate ed all'udienza del 5.2.2025 il Tribunale ha invitato parte ricorrente a chiarire quale sia la percentuale di invalidità che si intende conseguire ed in particolare quale prestazione o
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- l'art. 445 bis c.p.c. va interpretato, alla luce del suo tenore letterale nonché dell'art. 100 c.p.c., nel senso che:
a) nel ricorso per accertamento tecnico preventivo deve essere espressamente enunciata la pretesa che si intende far valere nel giudizio ordinario cui l'ATP è preordinato, e ciò anche al fine di consentire al giudice di determinare l'oggetto dell'accertamento peritale e la soccombenza all'esito di tale accertamento;
b) il ricorso, in quanto preordinato all'instaurazione del giudizio ordinario, non può essere presentato se non in quanto sussistano le condizioni sostanziali ed i presupposti processuali per la proposizione del giudizio ordinario, e segnatamente la competenza territoriale del giudice adito;
la presentazione di una valida domanda amministrativa corredata del prescritto certificato medico;
la comunicazione del verbale con accertamento sanitario negativo, ovvero l'omessa convocazione a visita (o la mancata comunicazione del verbale) nel termine di 9 mesi, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo (art. 3 comma 5
d.p.r. 21/09/94 n. 698); il mancato verificarsi della decadenza di cui all'art. 42 comma 3 d.l. 30/09/03 n. 269 conv. in l. 24/11/03 n. 326; l'ammissibilità della domanda amministrativa ai sensi dell'art. 56 l. 18/06/09, n. 69, in relazione all'art. 11 l. 12/06/84 n. 222; l'inesistenza di un giudicato sulla medesima domanda amministrativa;
la sussistenza dei presupposti socio – economici, sanitari e degli eventuali presupposti anagrafici, segnatamente quanto ai limiti di età eventualmente previsti in relazione alla prestazione invocata (artt. 12 comma 1 e 13 comma 1 d.l. 30/01/71 n. 5 conv. in l. 30/03/71 n. 118; art. 1 comma 1 l. 11/10/90 n.
289);
- l'orientamento espresso da Cass. Sez L Sentenza n. 6085 del 17/03/2014, secondo cui il giudice adito per l'accertamento tecnico deve in ogni caso procedere alla nomina del c.t.u. pur in difetto degli ulteriori – rispetto al requisito sanitario -
2 presupposti sostanziali per accedere alla prestazione cui l'accertamento è finalizzato, segnatamente i c.d. requisiti socioeconomici posti dal legislatore tra i fatti costitutivi della pretesa, non può condurre, ad esempio, a non considerare, ove sussistente, la prova positiva circa l'insussistenza di tali requisiti, determinandosi altrimenti, del tutto illogicamente, lo svolgimento di un'attività processuale finalizzata esclusivamente a fornire alla persona interessata una diagnosi medica fine a se stessa in una sede del tutto impropria qual è quella del processo civile, e comunque non può condurre alla mancata verifica dei (diversi) presupposti processuali e sostanziali che si pongono logicamente e giuridicamente a monte dell'accertamento sanitario;
- a simili conclusioni si giunge in ragione della natura giurisdizionale e contenziosa del procedimento per ATP, al quale si applicano le regole ed i principi generali applicabili a qualunque tipologia di processo e contenuti nel libro primo del codice di procedura civile;
- tale impostazione trova conferma nella recente sentenza della Corte di Cassazione
n. 8932/15, nella quale è stato affermato che: “non di meno l'ammissibilità dell'a.t.p. presuppone - come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) - che l'accertamento medicolegale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad effettivo interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con il rischio di un'eccessiva proliferazione del contenzioso sanitario.
4.11. Deve quindi affermarsi che l'ammissibilità dell'a.t.p.o. richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonché la presentazione della domanda amministrativa,
l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente
3 domanda l'a.t.p..4.12. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato. ritenuto che:
- sulla base delle precisazioni svolte dalla difesa di parte ricorrente all'udienza del
5.2.2025 risulta fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' CP_1
- come già chiarito, l'enunciazione della prestazione nel ricorso per A.T.P. pone in evidenza il rapporto di stretta strumentalità rispetto all'eventuale e successivo giudizio ordinario di merito avente ad oggetto il medesimo diritto, strumentalità che emerge dalla formulazione della disposizione normativa, la quale fa discendere dal mancato esperimento del procedimento preventivo l'improcedibilità della stessa domanda;
- non risulta specificamente enunciata la pretesa (intesa quale specifica prestazione assistenziale) che si intende far valere nel giudizio ordinario cui l'ATP è preordinato, essendosi la parte limitata ad una generica richiesta di mero accertamento dell'invalidità in misura superiore a quella riconosciuta in sede amministrativa, come tale, inammissibile in questa sede;
- la natura della pronuncia e la peculiarità della fattispecie esaminata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.T.M.
- dichiara inammissibile il ricorso;
- spese compensate.
Si comunichi.
Aversa, 20/03/2025 IL GIUDICE
D.SSA STEFANIA COPPO
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