Ordinanza cautelare 14 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 14/12/2022, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/12/2022
N. 01243/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulia Di Pierro e Giuseppe Fersini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- adottato dal Questore della Provincia di Lecce in data 27/09/2022, con il quale viene decretato il non accoglimento della istanza proposta dal sig. -OMISSIS- per il rinnovo della licenza del porto di fucile per uso caccia, nonché di ogni atto comunque presupposto connesso e consequenziale, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS- del 28.05.2022 della Questura di Lecce a firma del Dirigente della Divisione Pas con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di diniego della licenza del porto di fucile ad uso caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Interno e Questura Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 13 dicembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udita per la parte ricorrente l’avv.to G. Di Pierro.
Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare del presente giudizio, il ricorso appare infondato in quanto:
- il combinato disposto degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S (R.D. del 18/06/1931, n. 773) contiene l’esplicito divieto di concedere la licenza di porto d’armi a chi ha riportato condanne irrevocabili ostative per uno dei reati indicati dall’art. 43 primo comma (come nel caso di specie in cui il ricorrente è stato condannato alla reclusione per delitto con colposo contro le persone commesso con violenza), ove non sia intervenuta - come previsto al secondo comma del citato art. 43 - la riabilitazione penale, sicchè l'Autorità amministrativa di p.s. in tali casi è titolare di poteri strettamente vincolati con conseguente effetto automatico dell’obbligatorietà del diniego di rilascio (o di rinnovo) del porto d’armi;
-la circostanza, dedotta dal ricorrente, secondo il quale la sentenza (fondante il provvedimento di rigetto) di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. pronunciata nell’anno 2016, divenuta irrevocabile il 16.07.2010 (equiparata ad una sentenza di condanna ai sensi dell’art. 445 comma 1 bis c.p.p.), avrebbe di fatto comportato l’ estinzione del reato ai sensi dell’art. 445 2° comma c.p.p. per il decorso del quinquennio (peraltro, nella specie, non dichiarata dal Giudice dell’esecuzione penale), con conseguente equiparazione di tale effetto a quello scaturente dalla pronuncia di riabilitazione (nella fattispecie in esame non intervenuta), non appare condivisibile, costituendo invece quest’ultima una causa di estinzione della pena concretamente inflitta al condannato (implicante, altresì, una valutazione diagnostica di ravvedimento del richiedente, essendo infatti richiesto che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta) e - quindi - non assimilabile alla citata causa di estinzione del reato, peraltro non prevista espressamente dal legislatore quale causa di ricusazione discrezionale (e non vincolata) del chiesto porto d’armi per uso caccia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 13 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO