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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/09/2025, n. 6832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6832 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 18951/2024
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 11/09/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per 'avv. DIMAGLI Parte_1
Per nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice invita il procuratore della parte ricorrente a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
POLACCHINI PAOLA e dell'avv. DIMAGLI MARIA ANTONIETTA;
elettivamente domiciliata in VIA QUADRONNO N. 24 MILANO, presso il difensore avv. POLACCHINI PAOLA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata da - Succursale di Parte_1
Milano avverso la resistente contumace in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, è fondata.
Emerge documentalmente:
2 - che in data 10 marzo 2020 la ricorrente stipulava con il Controparte_1
contratto di noleggio n. 4596494 avente ad oggetto i beni ivi descritti (cfr. docc. 1 e 2);
- che a seguito dell'inadempimento dell'utilizzatrice nel pagamento di n. 8 canoni di noleggio (cfr. docc. 3 e 4), la ricorrente comunicava la risoluzione del contratto, intimandole il pagamento delle somme dovute e la restituzione dei beni (cfr. doc. 5);
- che, stante il perdurante inadempimento, la ricorrente otteneva il Decreto
Ingiuntivo n. 2009/2022 (R.G. n.2181/2022) emesso in data 21.01.2022 dal Tribunale di
Milano con cui veniva ingiunto alla il pagamento della somma CP_1 CP_1 di € 5.507,68 oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti e la riconsegna dei beni, oltre interessi e spese legali della procedura monitoria (cfr. doc. 6);
- che, non avendo ottenuto la riconsegna dei beni, la ricorrente risultava creditrice dell'importo dovuto a titolo di penale per anticipata risoluzione ex art. 19 del contratto, pari a € 34.047,95, oltre IVA (cfr. docc. 7- 8 e 9).
Parte ricorrente chiedeva, dunque, di accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della resistente, nonché di condannarla al pagamento della somma complessiva di € 34.047,95 oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti dalle singole scadenze sino al saldo effettivo.
Parte resistente, ritualmente citata, rimaneva contumace.
La domanda merita accoglimento, considerato:
- che l'utilizzatrice si è resa inadempiente agli obblighi contrattuali assunti con la stipula del contratto di noleggio n. 4596494, così determinando la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 16 e art 19 delle Condizioni Generali di Contratto e art. 1456
c.c. (cfr. doc. 5);
- che l'art. 19 del contratto prescrive che “In caso di risoluzione del contratto per inadempimento…il Noleggiatore ha facoltà di richiedere al Conduttore il pagamento…(ii) a titolo di penale, di una somma pari ai canoni ancora dovuti fino alla scadenza del contratto…attualizzati al tasso legale in vigore alla data della risoluzione…l'importo della penale…sarà in ogni caso decurtato di quanto il Noleggiatore dovesse aver incassato dalla cessione a terzi dei Beni già locati…” (cfr. doc.1);
- che i beni oggetto di locazione non sono stati restituiti;
3 - che la ricorrente è dunque creditrice del residuo importo di € 34.047,95;
- che parte resistente, rimasta contumace, non ha dimostrato l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'avversa pretesa ex art. 2697 comma 2 c.c.
Ne consegue che, accertato l'inadempimento di al contratto di Controparte_1
noleggio n. 4596494, quest'ultima deve condannarsi al pagamento a favore di
[...]
di Milano della somma totale di € 34.047,95 Parte_2
oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti dalla data della domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accertato l'inadempimento di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al contratto di noleggio n. 4596494, condanna
[...]
al pagamento, a favore di CP_1 Parte_1
Succursale di Milano della somma totale di € 34.047,95 oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
rifondere a - Succursale di Milano le Parte_1 spese processuali, che si liquidano in € 518,00 per spese ed € 5.810,00 per compensi, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. se ed in quanto dovuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 11 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
4
VERBALE DELLA CAUSA N. 18951/2024
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 11/09/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per 'avv. DIMAGLI Parte_1
Per nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice invita il procuratore della parte ricorrente a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
POLACCHINI PAOLA e dell'avv. DIMAGLI MARIA ANTONIETTA;
elettivamente domiciliata in VIA QUADRONNO N. 24 MILANO, presso il difensore avv. POLACCHINI PAOLA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata da - Succursale di Parte_1
Milano avverso la resistente contumace in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, è fondata.
Emerge documentalmente:
2 - che in data 10 marzo 2020 la ricorrente stipulava con il Controparte_1
contratto di noleggio n. 4596494 avente ad oggetto i beni ivi descritti (cfr. docc. 1 e 2);
- che a seguito dell'inadempimento dell'utilizzatrice nel pagamento di n. 8 canoni di noleggio (cfr. docc. 3 e 4), la ricorrente comunicava la risoluzione del contratto, intimandole il pagamento delle somme dovute e la restituzione dei beni (cfr. doc. 5);
- che, stante il perdurante inadempimento, la ricorrente otteneva il Decreto
Ingiuntivo n. 2009/2022 (R.G. n.2181/2022) emesso in data 21.01.2022 dal Tribunale di
Milano con cui veniva ingiunto alla il pagamento della somma CP_1 CP_1 di € 5.507,68 oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti e la riconsegna dei beni, oltre interessi e spese legali della procedura monitoria (cfr. doc. 6);
- che, non avendo ottenuto la riconsegna dei beni, la ricorrente risultava creditrice dell'importo dovuto a titolo di penale per anticipata risoluzione ex art. 19 del contratto, pari a € 34.047,95, oltre IVA (cfr. docc. 7- 8 e 9).
Parte ricorrente chiedeva, dunque, di accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della resistente, nonché di condannarla al pagamento della somma complessiva di € 34.047,95 oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti dalle singole scadenze sino al saldo effettivo.
Parte resistente, ritualmente citata, rimaneva contumace.
La domanda merita accoglimento, considerato:
- che l'utilizzatrice si è resa inadempiente agli obblighi contrattuali assunti con la stipula del contratto di noleggio n. 4596494, così determinando la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 16 e art 19 delle Condizioni Generali di Contratto e art. 1456
c.c. (cfr. doc. 5);
- che l'art. 19 del contratto prescrive che “In caso di risoluzione del contratto per inadempimento…il Noleggiatore ha facoltà di richiedere al Conduttore il pagamento…(ii) a titolo di penale, di una somma pari ai canoni ancora dovuti fino alla scadenza del contratto…attualizzati al tasso legale in vigore alla data della risoluzione…l'importo della penale…sarà in ogni caso decurtato di quanto il Noleggiatore dovesse aver incassato dalla cessione a terzi dei Beni già locati…” (cfr. doc.1);
- che i beni oggetto di locazione non sono stati restituiti;
3 - che la ricorrente è dunque creditrice del residuo importo di € 34.047,95;
- che parte resistente, rimasta contumace, non ha dimostrato l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'avversa pretesa ex art. 2697 comma 2 c.c.
Ne consegue che, accertato l'inadempimento di al contratto di Controparte_1
noleggio n. 4596494, quest'ultima deve condannarsi al pagamento a favore di
[...]
di Milano della somma totale di € 34.047,95 Parte_2
oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti dalla data della domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accertato l'inadempimento di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al contratto di noleggio n. 4596494, condanna
[...]
al pagamento, a favore di CP_1 Parte_1
Succursale di Milano della somma totale di € 34.047,95 oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
rifondere a - Succursale di Milano le Parte_1 spese processuali, che si liquidano in € 518,00 per spese ed € 5.810,00 per compensi, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. se ed in quanto dovuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 11 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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