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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/10/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, Dott.ssa Lorenza Recano, ha pronunziato all'udienza del 01.10.2025, nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N. 2955/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Riccardo Francesco Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv.to Oliva Anna CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.05.2024, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12, L. 118/1971, ha proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP e affermando la sussistenza del requisito sanitario per usufruire della prestazione anzidetta. Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
In data 26.08.2025 veniva depositata la consulenza medico-legale del CTU, Dott. , Persona_1
e con note depositate all'odierna udienza il procuratore della parte ricorrente si riportava integralmente al ricorso, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del 01.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
1 La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento nei termini di seguito precisati. Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (…). Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito, l'opponente ha contestato le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott. , per aver omesso di indicare la percentuale di invalidità civile in Persona_1 concreto applicata, addivenendo ad una diagnosi lacunosa. Orbene, in virtù del deposito di nuova documentazione medico-sanitaria si è ritenuto necessario procedersi ad una integrazione della consulenza medico-legale, onerando all'uopo il CTU, Dott.
[...]
, già incaricato nella precedente fase di Atp, di verificare se vi sia stato un eventuale Per_1 aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente, anche alla luce della ulteriore documentazione medica esibita dalla stessa, onerando altresì lo stesso CTU di meglio precisare il metodo di calcolo in concreto applicato con riferimento alla percentuale di cui alla prestazione in oggetto. Invero, il CTU sulla scorta dell'esame clinico-anamnestico e della certificazione sanitaria allegata all'atto introduttivo, e prodotta nel corso del giudizio, ha riscontrato le seguenti infermità: ''sindrome da cerebrovasculopatia ischemica e disturbo cognitivo iniziale a genesi funzionale (possibile sindrome di ganser). Artrosi polidistrettuale con una discopatia l4/ l5/s1lombosacrale senza limitazioni funzionali ai gradi estremi. Sindrome neuro-depressiva con disorientamento temporospaziale. su base enfisematosa post covid 19. Cardiopatia sclero-ipertensiva in 2-3 CP_3 seconda-terza classe nyha. Esiti di tiroidectomia totale per ca tiroideo papillifero con ipotiroidismo. Diabete tipo 2° non-insulinodipendente” (sul punto cfr. pag. 10 della CTU). Nello specifico, il CTU in sede di accesso peritale ha appurato un significativo deterioramento del quadro patologico complessivo della ricorrente affetta da “cardiopatia o valvulopatia mitralica e aortica di grado moderato-grave”, come emerso a seguito della visita cardiologica espletata presso l'azienda ospedaliera universitaria “Luigi Vanvitelli” (cfr. pg. 12 della CTU). Ebbene, alla luce delle patologie riscontrate nel corso della visita in capo all'istante, nonché della produzione medica in atti, il CTU ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie per beneficiare della prestazione richiesta dall'odierna ricorrente. Le conclusioni del CTU non oggetto di ulteriore specifica contestazione delle parti trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal Giudicante. L'opposizione va dunque parzialmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per la pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12, L. 118/1971 nella misura del 100%
2 a decorrere dal 03.07.2024. Quanto al regime delle spese di lite del giudizio di ATP e di opposizione, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito complessivo del giudizio con riconoscimento del requisito sanitario solo con decorrenza successiva al deposito del ricorso in opposizione. CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell' stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara che sussiste il requisito sanitario per pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 L. 118/1971 con decorrenza dal giorno 03.07.2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_
- spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell'
Così deciso in Nola, il 9.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Lorenza Recano
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